© Università degli Studi di Padova - Credits: HCE Web agency
17/11/1988
16/11/1999
OAS - Organizzazione degli Stati Americani
Adottato dall’Assemblea generale dell’Organizzazione degli Stati Americani il 17 novembre 1988. Entrata in vigore internazionale: 16 novembre 1999. - Stati Parti al 1° Gennaio 2024: 18.
Preambolo
Gli Stati Parti alla Convenzione americana sui diritti umani "Patto di San José di Costa Rica",
Riaffermando la loro intenzione di consolidare in questo emisfero, nell'ambito delle istituzioni democratiche, un sistema di libertà personali e di giustizia sociale fondato sul rispetto dei diritti essenziali dell'uomo;
Riconoscendo che i diritti umani essenziali non derivano dal fatto di essere cittadino di un particolare Stato, ma sono fondati sugli attributi della persona umana e per questo richiedono una protezione internazionale, nella forma di una convenzione che rafforzi o integri la protezione loro accordata dall'ordinamento interno degli Stati americani;
Considerato che esiste una stretta relazione tra i diritti economici, sociali e culturali e i diritti civili e politici, tale che le differenti categorie di diritti costituiscono un tutto unitario, fondato sul riconoscimento della dignità della persona umana, per cui entrambi richiedono una tutela e una promozione permanente affinché possano essere pienamente realizzati, e la violazione di taluni diritti per la realizzazione di altri non può mai essere giustificata;
Riconoscendo i vantaggi che derivano dalla promozione e dallo sviluppo della cooperazione tra gli Stati e dalle relazioni internazionali;
Ricordando che, in conformità con la Dichiarazione universale dei diritti umani e con la Dichiarazione americana dei diritti umani, l'ideale di un essere umano libero dalla paura e dal bisogno può essere raggiunto solo a condizione che siano create le condizioni per cui ciascuno possa godere dei propri diritti economici, sociali e culturali, come dei diritti civili e politici;
Rammentando che, benché taluni fondamentali diritti economici, sociali e culturali siano stati riconosciuti in precedenti strumenti internazionali sia universali che regionali, è essenziale che tali diritti siano riaffermati, sviluppati, perfezionati e protetti al fine di consolidare nelle Americhe, sulla base del pieno rispetto dei diritti individuali, la forma di governo basata sulla democrazia rappresentativa e il diritto dei popoli americani allo sviluppo, all'autodeterminazione, alla libera disposizione delle proprie ricchezze e risorse naturali; e infine
Considerato che la Convenzione americana sui diritti umani stabilisce che progetti di Protocolli addizionali possono essere proposti alla considerazione degli Stati Parti, riuniti in occasione dell'Assemblea generale dell'Organizzazione degli Stati americani, allo scopo di incorporare gradualmente altri diritti e libertà nel suo sistema di protezione,
Hanno convenuto sul presente Protocollo addizionale alla Convenzione americana sui diritti umani "Protocollo di San Salvador":
Articolo 1. Obbligo di adottare misure
Gli Stati Parti al presente Protocollo addizionale alla Convezione americana sui diritti umani, si impegnano ad adottare le misure necessarie, sia a livello interno che attraverso la cooperazione internazionale, in particolare economica e tecnica, nella misura consentita dalle risorse a loro disposizione, e prendendo in considerazione i loro livelli di sviluppo, allo scopo di conseguire in modo progressivo e in conformità con la loro legislazione interna, il pieno rispetto dei diritti riconosciuti nel presente Protocollo.
Articolo 2. Obbligo di legiferare sul piano interno
Se l'esercizio dei diritti stabiliti nel presente Protocollo non è già assicurato dalla vigente legislazione o da altre disposizioni, gli Stati Parti si impegnano ad adottare, nel rispetto dei loro meccanismi costituzionali e del presente Protocollo, le misure legislative o di altro tipo che possono essere necessarie per la realizzazione di tali diritti.
Articolo 3. Dovere di non discriminazione
Gli Stati Parti al presente Protocollo si impegnano a garantire l'esercizio dei diritti in esso stabiliti senza alcun tipo di discriminazione per ragioni legate alla razza, al colore, al sesso, alla lingua, alla religione, all'opinione politica o altra, all'origine nazionale o sociale, alla condizione economica, alla nascita o a qualunque altra condizione sociale.
Articolo 4. Restrizioni inammissibili
Un diritto riconosciuto o comunque effettivo all'interno di uno Stato in virtù della normativa interna, non può essere ristretto o ridotto per il solo fatto che il presente Protocollo non lo riconosce o lo riconosce in misura minore.
Articolo 5. Portata delle restrizioni e limitazioni
Gli Stati Parti possono fissare restrizioni o limitazioni al godimento e all'esercizio dei diritti di seguito stabiliti per mezzo di leggi promulgate allo scopo di preservare il generale benessere in una società democratica solo nella misura in cui non sono incompatibili con lo scopo e il fondamento dei suddetti diritti.
Articolo 6. Diritto al lavoro
1. Ogni persona ha il diritto al lavoro, che comprende la possibilità di garantirsi i mezzi per vivere un'esistenza dignitosa e sufficiente svolgendo un'attività scelta liberamente o accettata lecitamente.
2. Gli Stati Parti si impegnano ad adottare misure per rendere il diritto al lavoro pienamente effettivo, specialmente per quanto riguarda il conseguimento del pieno impiego, l'orientamento professionale, lo sviluppo di progetti formativi e tecnici, con particolare riguardo a quelli rivolti ai disabili. Gli Stati Parti si impegnano inoltre ad attuare e rafforzare programmi che aiutino a realizzare adeguate cure familiari, in modo che le donne possano godere di una reale opportunità di esercitare il loro diritto al lavoro.
Articolo 7. Condizioni di lavoro giuste, eque e soddisfacenti
Gli Stati Parti al presente Protocollo riconoscono che il diritto al lavoro a cui si riferisce il precedente articolo presuppone che ciascuno benefici di tale diritto in condizioni giuste, eque e soddisfacenti, che lo Stato si impegna ad assicurare nella propria legislazione interna, in particolare per quanto riguarda:
a) una remunerazione che garantisca, come minimo, a tutti i lavoratori condizioni di vita dignitose e sufficienti per sé e le loro famiglie e salari uguali per uguale lavoro, senza distinzioni:
b) il diritto di ogni lavoratore a seguire la propria vocazione e a dedicarsi all'attività che meglio realizza le sue aspettative, nonché a cambiare l'impiego in conformità con la pertinente normativa nazionale;
c) il diritto di ogni lavoratore alla promozione o a migliorare la propria posizione lavorativa; a tale scopo si tiene conto della sua qualifica, competenza, integrità e anzianità;
d) la stabilità dell'impiego, salvo ciò non sia compatibile con il tipo di attività o di occupazione e la giusta causa di cessazione del rapporto di lavoro. In caso di licenziamento ingiustificato, il lavoratore deve avere diritto ad un'indennità o al reintegro sul posto di lavoro o ad ogni altro beneficio previsto dalla legislazione nazionale:
e) la sicurezza e l'igiene sul lavoro;
f) il divieto del lavoro notturno o insalubre o pericoloso e, in generale, di qualsiasi lavoro che metta a repentaglio la salute, la sicurezza o la moralità di persone minori di 18 anni d'età. Per quanto riguarda i minori di 16 anni, la giornata di lavoro deve essere subordinata alle disposizioni in materia di obbligo scolastico e in nessun caso il lavoro può rappresentare un ostacolo alla frequenza scolastica o un limite a beneficiare dell'istruzione ricevuta;
g) una ragionevole limitazione dell'orario di lavoro, su base giornaliera e settimanale. La giornata di lavoro dovrà essere ridotta in caso di lavoro pericoloso, insalubre o notturno;
h) riposo, tempo libero e ferie pagate, nonché retribuzione per le festività nazionali.
Articolo 8. Diritti sindacali
1. Gli Stati Parti assicurano:
a) il diritto dei lavoratori ad organizzarsi in sindacati e ad unirsi al sindacato di propria scelta, allo scopo di proteggere e promuovere i loro interessi. Come estensione di tale diritto, gli Stati Parti consentiranno ai sindacati di costituire federazioni nazionali o confederazioni, o di affiliarsi a organismi già esistenti, nonché di formare organizzazioni sindacali internazionali e di farne parte. Gli Stati Parti permettono inoltre alle organizzazioni sindacali di operare in modo libero;
b) il diritto di sciopero;
2. L'esercizio dei diritti sopra indicati può essere sottoposto esclusivamente a restrizioni stabilite dalla legge e a condizione che si tratti di restrizioni proprie di una società democratica e necessarie per salvaguardare l'ordine pubblico, per proteggere la salute o la morale pubblica o i diritti e le libertà altrui. I membri delle forze armate e delle forze di polizia e altri funzionari di pubblici servizi essenziali sono soggetti a restrizioni e limitazioni stabilite dalla legge.
3. Nessuno può essere obbligato a ad aderire ad un sindacato.
Articolo 9. Diritto alla sicurezza sociale
1. Ognuno ha diritto alla sicurezza sociale che lo protegga dalle conseguenze dell'invecchiamento e della disabilità che rendono impossibile, dal punto di vista fisico o mentale, di procedere ai mezzi per assicurarsi un'esistenza dignitosa e sufficiente. In caso di morte di un beneficiario, le prestazioni di sicurezza sociale passeranno alle persone che erano a sua carico.
2. Per quanto riguarda gli occupati, il diritto alla sicurezza sociale copre almeno le cure mediche e delle prestazioni o una pensione in caso di incidente sul lavoro o di malattia sul lavoro e, se si tratta di donne, un congedo pagato per maternità prima e dopo il parto.
Articolo 10. Diritto alla salute
1. Ognuno ha il diritto alla salute, inteso come il diritto a godere del più alto livello di benessere fisco, mentale e sociale.
2. Al fine di assicurare l'esercizio di tale diritto, gli Stati Parti convengono nel riconoscere la salute come bene pubblico e, in particolare, nell'adottare le seguenti misure per garantire tale diritto:
a) servizi medici primari, vale a dire cure mediche disponibili per tutti gli individui e le famiglie a livello di comunità;
b) allargamento dei servizi medici a favore di tutti gli individui soggetti alla giurisdizione dello Stato;
c) vaccinazione universale contro le principali malattie infettive;
d) prevenzione e trattamento delle malattie endemiche, professionali e altre;
e) educazione della popolazione in materia di prevenzione e trattamento delle problematiche sanitarie e
f) risposta ai bisogni di salute dei gruppi a rischio più alto e di coloro resi più vulnerabili dalla povertà.
Articolo 11. Diritto ad un ambiente sano
1. Ognuno ha diritto di vivere in un ambiente sano e di avere accesso ai servizi pubblici di base.
2. Gli Stati Parti promuovono la protezione, la preservazione e il miglioramento dell'ambiente.
Articolo 12. Diritto al cibo
1. Ognuno ha il diritto ad un nutrimento adeguato che garantisca la possibilità di godere del più alto livello di sviluppo fisico, emotivo e intellettuale.
2. Al fine di promuovere l'esercizio di tale diritto e sradicare la malnutrizione, gli Stati Parti si impegno a migliorare i metodi di produzione, fornitura e distribuzione del cibo e, a tal fine, concordano di promuovere una maggiore cooperazione internazionale a sostegno delle politiche nazionali in materia.
Articolo 13. Diritto all'educazione
1. Ogni persona ha diritto all'educazione.
2. Gli Stati Parti del presente Protocollo concordano che l'educazione dovrebbe essere orientata al pieno sviluppo della personalità e della dignità umana e dovrebbe rafforzare il rispetto per i diritti umani, il pluralismo ideologico, le libertà fondamentali, la giustizia e la pace. Essi inoltre concordano nel ritenere che l'educazione dovrebbe mettere ciascuno in grado di partecipare effettivamente in una società democratica e pluralista e di vivere un'esistenza decente e dovrebbe alimentare la comprensione, la tolleranza e l'amicizia tra tutte le nazioni, le razze, i gruppi etnici e religiosi, nonché promuovere iniziative per il mantenimento della pace.
3. Gli Stati Parti del presente Protocollo riconoscono che allo scopo di raggiungere il pieno esercizio del diritto all'educazione:
a) l'educazione primaria dovrebbe essere obbligatoria e accessibile gratuitamente;
b) l'educazione secondaria, nelle sue diverse forme, compresa quella tecnica e professionale, dovrebbe essere resa generalmente disponibile e accessibile a tutti con ogni mezzo appropriato e, in particolare, attraverso la progressiva introduzione dell'istruzione gratuita;
c) l'istruzione superiore dovrebbe essere resa parimenti accessibile a tutti, sulla base delle capacità individuali, con ogni strumento appropriato, in particolare, attraverso la progressiva introduzione dell'istruzione gratuita;
d) l'educazione di base dovrebbe essere incoraggiata o intensificata per quanto possibile per le persone che non hanno ricevuto o non hanno completato il ciclo completo dell'educazione primaria;
e) programmi educativi speciali dovrebbero essere predisposti per le persone con handicap, in modo da fornire un'istruzione e una formazione specifica per persona con disabilità psichiche o mentali.
4. In conformità con la normativa interna degli Stati Parti, i genitori dovrebbero avere il diritto di scegliere il tipo di educazione da dare ai figli, purché rispetti i principi sopra indicati.
5. Nulla in questo Protocollo può essere interpretato in modo da restringere la libertà degli individui e degli enti di fondare e dirigere istituzioni educative, nel rispetto della normativa nazionale degli Stati Parti.
Articolo 14. Diritto a godere della cultura
1. Gli Stati Parti al presente Protocollo riconoscono il diritto di ciascuno:
a) di prendere parte alla vita culturale e artistica della comunità;
b) di godere dei benefici del progresso scientifico e tecnologico;
c) di trarre vantaggio dalla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria o artistica di cui sia l'autore.
2. Gli Stati parti al presente Protocollo devono prendere iniziative per assicurare il pieno esercizio di tale diritto, comprese le misure necessarie per la conservazione, lo sviluppo e la diffusione della scienza, della cultura e dell'arte.
3. Gli Stati Parti al presente Protocollo si impegnano a rispettare la libertà indispensabile per la ricerca scientifica e l'attività creativa.
4. Gli Stati Parti al presente Protocollo riconoscono i benefici che derivano dall'inco-raggiare e sviluppare la cooperazione internazionale e le relazioni nell'ambito delle scienze e della cultura e concordano pertanto di incrementare la cooperazione internazionale in questi campi.
Articolo 15. Diritto di formare una famiglia e diritto alla protezione delle famiglie
1. La famiglia è naturale e fondamentale elemento della società e deve essere protetta dallo Stato, che dovrebbe tendere allo sviluppo delle sue condizioni spirituali e materiali.
2. Ogni persona ha il diritto di formarsi una famiglia, da esercitare in conformità con le disposizioni della pertinente normativa nazionale.
3. Gli Stati Parti si impegnano in questa sede ad accordare un'adeguata tutela all'unità famigliare e in particolare:
a) a fornire speciale cura e assistenza alle madri per un periodo ragionevole prima e dopo la nascita dei figli;
b) a garantire un'alimentazione adeguata ai bambini nello svezzamento e durante gli anni della scuola;
c) ad adottare speciali misure per la protezione degli adolescenti al fine di assicurare il pieno sviluppo delle loro capacità fisiche, intellettuali e morali;
d) ad intraprendere speciali programmi di formazione per le famiglie in modo da aiutarle a creare un ambiente in cui i figli possano ricevere e sviluppare valori di comprensione, solidarietà, rispetto e responsabilità.
Articolo 16. Diritti dei bambini
Ogni bambino, qualunque sia la sua origine, ha il diritto alla protezione che compete alla sua condizione di minorenne da parte della famiglia, della società e dello Stato. Tutti i bambini hanno il diritto di crescere sotto la protezione e la responsabilità dei loro genitori; salvo in circostanze eccezionali, stabilite per via giudiziaria, un bambino in tenera età non dovrebbe vivere separato dalla madre. Ogni bambino ha il diritto all'educazione obbligatoria gratuita, almeno a livello primario, e a continuare la propria formazione fino ai livelli più elevati del sistema educativo.
Articolo 17. Protezione degli anziani
Ognuno ha diritto ad una speciale protezione in età anziana. A questo scopo gli Stati Parti sono concordi nel prendere progressivamente misure necessarie per realizzare tale diritto, e in particolare a:
a) fornire appropriate strutture, nonché cibo e cure mediche specializzate, per le persone anziane che ne sono prive e non sono autosufficienti;
b) intraprendere programmi di lavoro specificamente finalizzati a dare agli anziani l'opportunità di impegnarsi in attività produttive adatte alle loro competenze e coerenti con la loro formazione e i loro auspici.
Articolo 18. Protezione degli handicappati
Ogni persona affetta da una menomazione delle capacità fisiche o mentali ha il diritto di ricevere una speciale attenzione, finalizzata ad aiutarla a conseguire il massimo sviluppo possibile della sua personalità. Gli Stati Parti convengono di adottare le misure che risultano necessarie a tale scopo e, specialmente, di:
a) intraprendere programmi specificamente finalizzati a fornire agli handicappati le risorse e l'ambiente d cui necessitano per raggiungere tale obiettivo, compresi programmi per un lavoro adatto alle loro possibilità e liberamente accettato da loro o dai loro legali rappresentanti, secondo il caso;
b) fornire una formazione speciale alle famiglie dei disabili allo scopo di aiutarle a risolvere i problemi di convivenza e renderli parti attive per lo sviluppo fisico, mentale e affettivo dei primi;
c) inserire la considerazione di soluzioni a specifiche esigenze derivanti dai bisogni di questo gruppo come componenti prioritarie nei piani di sviluppo urbanistico;
d) incoraggiare la formazione di associazioni in cui i disabili possano essere aiutati a godere di una vita più piena.
Articolo 19. Meccanismi di tutela
1. Secondo le norme del presente articolo e i relativi regolamenti da adottare a tale scopo dall'Assemblea generale dell'Organizzazione degli Stati Americani (OSA), gli Stati Parti al presente Protocollo si impegnano a presentare rapporti periodi sulle misure progressive che hanno attuato per garantire il rispetto dei diritti stabiliti nel presente Protocollo.
2. Tutti i rapporti saranno sottoposti al Segretario generale dell'OSA, il quale li trasmette al Consiglio inter-americano per l'educazione, la scienza e la cultura, affinché li possa esaminare secondo quanto dispone il presente articolo. Il Segretario generale invierà una copia dei rapporti anche alla Commissione inter-americana sui diritti umani.
3. Il Segretario generale dell'OSA trasmette copie o pertinenti stralci dei rapporti anche alle organizzazioni specializzate del sistema inter-americano di cui gli Stati Parti al presente Protocollo sono membri, nella misura in cui sono trattate materie su cui tali organizzazioni hanno competenza, alla luce dei rispettivi strumenti istitutivi.
4. Le organizzazione specializzate del sistema inter-americano possono inviare loro relazioni al Comitato economico e sociale inter-americano e al Consiglio inter-americano per l'educazione, la scienza e la cultura riguardanti il rispetto da parte loro delle disposizioni del presente Protocollo nel quadro delle loro rispettive sfere di attività.
5. I rapporti annuali presentati all'Assemblea generale dal Consiglio economico e sociale inter-americano e dal Consiglio inter-americano per l'educazione, la scienza e la cultura dovrebbero contenere un riassunto delle informazioni ricevute dagli Stati Parti al presente Protocollo e dalle organizzazioni specializzate in merito alle misure progressivamente adottate per garantire il rispetto dei diritti su cui è si convenuto nel presente Protocollo e raccomandazioni generali che essi considerano appropriate in tale ambito.
6. Ogni caso di violazione dei diritti sanciti all'art. 8 a) e all'art. 13 attribuibile direttamente all'azione di uno Stato Parte al presente Protocollo può dare luogo, per il tramite della Commissione inter-americana sui diritti umani o, quando applicabile, della Corte inter-americana dei diritti umani, ad un ricorso nell'ambito del sistema di petizioni individuali istituito in base agli articoli da 44 a 51 e da 61 a 69 della Convenzione americana sui diritti umani.
7. Salvo quando disposto nel precedente paragrafo, la Commissione inter-americana sui diritti umani può formulare osservazioni e raccomandazioni, secondo quanto ritenga opportuno, relativamente alla situazione dei diritti economici, sociali e culturali stabiliti dal presente Protocollo in tutti o in alcuni degli Stati Parti; tali osservazioni e raccomandazioni saranno inseriti nel rapporto annuale presentato dalla Commissione all'Assemblea generale, ovvero in un rapporto speciale, secondo quanto consideri più appropriato.
I Consigli e la Commissione inter-americana dei diritti umani, nello svolgere le funzioni che sono loro attribuite dal presente articolo, tengono in considerazione la natura graduale degli obblighi di attuazione dei diritti protetti dal presente Protocollo.
Articolo 20. Riserve
Gli Stati Parti possono, al momento dell'approvazione, firma, ratificazione, o adesione, apporre riserve ad una o più delle disposizioni del presente Protocollo, purché tali riserve non siano incompatibili con l'oggetto o lo scopo del Protocollo stesso.
Articolo 21. Firma, ratifica, adesione.
Entrata in vigore
1. Il presente Protocollo è aperto alla firma e alla ratifica o adesione da parte degli Stati Parti della Convezione americana sui diritti umani.
2. La ratifica o l'adesione al presente Protocollo ha effetto dal deposito dello strumento di ratificazione o di adesione presso il Segretario generale dell'OSA.
3. Il Protocollo entra in vigore quando undici Stati hanno depositato i rispettivi strumenti di ratifica o adesione.
4. Il Segretario generale notifica a tutti gli Stati membri dell'OSA l'entrata in vigore del Protocollo.
Articolo 22. Inserimenti di altri diritti e espansione di quelli riconosciuti
1. Uno stato Parte e la Commissione inter-americana sui diritti umani possono sottoporre alla considerazione degli Stati Parti riuniti in occasione dell'Assemblea generale degli emendamenti avanzati per inserire il riconoscimento di ulteriori diritti o libertà o per espandere i diritti o libertà riconosciuti nel Protocollo.
2. Tali emendamenti entrano in vigore per gli Stati che li ratificano alla data del deposito dello strumento di ratifica che rappresenta la quota dei due terzi degli Stati Parti al presente Protocollo. Per tutti gli altri Stati Parti gli emendamenti entrano in vigore alla data del deposito del rispettivo strumento di ratifica.
28/03/2024