A A+ A++
Manoscritti di versioni provvisorie della Dichiarazione universale dei diritti umani, durante i lavori di redazione del testo.
© UN Audiovisual Library

Protocollo concernente la proibizione di usare in guerra gas asfissianti, tossici o simili e mezzi batteriologici (1925)

Data di adozione

17/6/1925

Data di entrata in vigore

8/2/1928

Organizzazione

Strumenti multilaterali

Annotazioni

Ginevra, 17 giugno 1925. Entrata in vigore internazionale: 8 febbraio 1928. Stati parti al 1° Settembre 2020: 146.

Testo in lingua originale (inglese)

Stato delle ratifiche

Riserve e dichiarazioni

Annotazioni relative all'Italia

Autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione in Italia dati con Regio Decreto n. 194 del 6 gennaio 1928 (Gazzetta Ufficiale n. 046 del 24 febbraio 1928). Data della ratifica: 03 aprile 1928. Entrata in vigore per l’Italia: 03 aprile 1928.

Allegati


Protocollo concernente la proibizione di usare in guerra gas asfissianti, tossici o simili e mezzi batteriologici (1925)

I sottoscritti plenipotenziari, a nome dei loro rispettivi Governi,

Considerando che l'uso in guerra dei gas asfissianti, tossici o simili, nonché di tutti i liquidi, di tutte le materie e procedimenti analoghi, è stato a giusta ragione condannato dall'opinione generale del mondo civile;

Considerando che il divieto di quest'uso è stato inserito in trattati di cui sono Parte il maggior numero delle Potenze del mondo;

Allo scopo di fare universalmente riconoscere come incorporata nel diritto internazionale questa proibizione, la quale si impone alla coscienza e alla pratica delle nazioni,

Dichiarano che:

Le Alte Parti Contraenti, in quanto esse non siano già Parti di trattati che proibiscono quest'uso, riconoscono tale proibizione, accettano d'estendere la proibizione di tale uso ai mezzi di guerra batteriologica e convengono di considerarsi reciprocamente vincolate ai termini di questa dichiarazione.

Le Alte Parti Contraenti faranno tutti i loro sforzi per indurre gli altri Stati ad aderire al presente Protocollo. L'adesione sarà notificata al Governo della Repubblica francese e da esso trasmessa a tutte le Potenze firmatarie e aderenti. Essa avrà effetto a decorrere dal giorno della notificazione fatta dal Governo della Repubblica francese.

Il Presente Protocollo i cui testi francese ed inglese fanno stato, sarà ratificato il più presto possibile. Esso recherà la data odierna.

Le ratifiche del presente Protocollo saranno inviate al Governo della Repubblica francese, che ne notificherà il deposito a ciascuna delle Potenze firmatarie o aderenti.

Gli atti di ratifica o di adesione resteranno depositati negli archivi del Governo della Repubblica francese.

Il presente Protocollo entrerà in vigore per ciascuna Potenza firmataria a decorrere dal deposito della rispettiva ratifica; da tale momento, la Potenza sarà vincolata di fronte alle altre Potenze che abbiano già proceduto al deposito delle loro ratifiche.

In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Ginevra, in unico esemplare, il diciassette giugno millenovecentoventicinque.

Aggiornato il

24/05/2024