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Manoscritti di versioni provvisorie della Dichiarazione universale dei diritti umani, durante i lavori di redazione del testo.
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Protocollo sulle norme concernenti l’azione dei sottomarini rispetto alle navi mercantili (1936)

Data di adozione

6/11/1936

Data di entrata in vigore

6/11/1936

Organizzazione

Strumenti multilaterali

Annotazioni

Articolo 22 del trattato di londra del 22 aprile 1930. Adottata il 6 novembre 1936 ed è entrata in vigore lo stesso giorno. Stati parti al 1° gennaio 2018: 40.

Testo in lingua originale (inglese)

Stato delle ratifiche

Riserve e dichiarazioni

Allegati


Protocollo sulle norme concernenti l’azione dei sottomarini rispetto alle navi mercantili (1936)

Nell'intento di rendere universali le norme fissate dalla parte IV (articolo 22) del Trattato per la limitazione e la riduzione degli armamenti navali, firmato a Londra il 22 aprile 1930, per quanto concerne l'azione dei sottomarini rispetto alle navi mercantili,

i rappresentanti degli Stati Uniti d'America, della Francia, della Gran Bretagna, dell'Italia, del Giappone, del Sudafrica, dell'Australia, del Canada, dell'India, dell'Irlanda e della Nuova Zelanda hanno firmato a Londra, il 6 novembre 1936, un "Protocollo" col quale hanno invitato gli Stati non firmatari del Trattato suddetto ad accedere formalmente ed illimitatamente alle norme seguenti:

1. Nelle loro azioni rispetto alle navi mercantili, i sottomarini devono conformarsi alle norme di diritto internazionale a cui sono soggette le navi da guerra di superficie.

2. In modo particolare, eccettuato in caso di rifiuto reiterato di fermarsi dopo ingiunzione regolare o di resistenza attiva alla visita, una nave da guerra, sia essa di superficie o sottomarina, non può affondare o porre fuori navigazione una nave mercantile senza aver prima messo in salvo i passeggeri, l'equipaggio e i documenti di bordo. A questo effetto le imbarcazioni di bordo non sono considerate come mezzo di salvataggio, a meno che la sicurezza dei passeggeri e dell'equipaggio non sia garantita, tenuto conto delle condizioni del mare e di quelle atmosferiche, dalla vicinanza della terra o dalla presenza di un'altra nave in grado di prenderli a bordo.

Aggiornato il

24/05/2024