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6/11/1936
6/11/1936
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Articolo 22 del trattato di londra del 22 aprile 1930. Adottata il 6 novembre 1936 ed è entrata in vigore lo stesso giorno. Stati parti al 1° gennaio 2018: 40.
Nell'intento di rendere universali le norme fissate dalla parte IV (articolo 22) del Trattato per la limitazione e la riduzione degli armamenti navali, firmato a Londra il 22 aprile 1930, per quanto concerne l'azione dei sottomarini rispetto alle navi mercantili,
i rappresentanti degli Stati Uniti d'America, della Francia, della Gran Bretagna, dell'Italia, del Giappone, del Sudafrica, dell'Australia, del Canada, dell'India, dell'Irlanda e della Nuova Zelanda hanno firmato a Londra, il 6 novembre 1936, un "Protocollo" col quale hanno invitato gli Stati non firmatari del Trattato suddetto ad accedere formalmente ed illimitatamente alle norme seguenti:
1. Nelle loro azioni rispetto alle navi mercantili, i sottomarini devono conformarsi alle norme di diritto internazionale a cui sono soggette le navi da guerra di superficie.
2. In modo particolare, eccettuato in caso di rifiuto reiterato di fermarsi dopo ingiunzione regolare o di resistenza attiva alla visita, una nave da guerra, sia essa di superficie o sottomarina, non può affondare o porre fuori navigazione una nave mercantile senza aver prima messo in salvo i passeggeri, l'equipaggio e i documenti di bordo. A questo effetto le imbarcazioni di bordo non sono considerate come mezzo di salvataggio, a meno che la sicurezza dei passeggeri e dell'equipaggio non sia garantita, tenuto conto delle condizioni del mare e di quelle atmosferiche, dalla vicinanza della terra o dalla presenza di un'altra nave in grado di prenderli a bordo.
24/05/2024