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Manoscritti di versioni provvisorie della Dichiarazione universale dei diritti umani, durante i lavori di redazione del testo.
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Protocollo sullo Statuto della Corte africana di giustizia e dei diritti umani (2008)

Data di adozione

1/7/2008

Organizzazione

UA - Unione Africana

Annotazioni

Adottato in occasione dell’11° sessione ordinaria dell’Assemblea dell’Unione Africana svoltasi a Sharm el-Sheikh il 1° luglio 2008. - Non ancora in vigore.

Testo in lingua originale (inglese)

Stato delle ratifiche

Allegati


Protocollo sullo Statuto della Corte africana di giustizia e dei diritti umani (2008)

Preambolo

Gli Stati Membri dell'Unione Africana, Parti del presente Protocollo,

Richiamando le finalità e i principi enunciati nell'Atto costitutivo dell'Unione Africana, adottato l'11 luglio 2000 a Lomé (Togo), e in particolare l'impegno a risolvere le loro controversie con mezzi pacifici,

Tenendo a mente il proprio impegno nel promuovere la pace, la sicurezza e la stabilità nel continente e di proteggere i diritti umani e dei popoli in accordo con la Carta africana dei diritti umani e dei popoli e gli altri strumenti relativi ai diritti umani;

Considerato che l'atto costitutivo dell'Unione Africana prevede l'istituzione di una Corte di giustizia con il mandato di esaminare, tra gli altri, tutti i casi riguardanti l'interpretazione o l'applicazione del suddetto Atto nonché di altri trattati adottati nell'ambito dell'Unione;

Considerate inoltre le decisioni Assembly/AU/ Dec.45 (III) e Assembly/AU/Dec.83 (V), adottate rispettivamente in occasione della Terza (Addis-Abeba, 6-8 luglio 2004) e quinta (Sirte, 4-5 luglio 2005) sessione ordinaria dell'Assemblea dell'Unione Africana, con cui gli Stati dell'Unione hanno stabilito di unificare la Corte africana dei diritti umani e dei popoli, istituita con il Protocollo alla Carta Africana sui diritti umani e dei popoli in una singola Corte;

Fermamente convinti che la creazione di una Corte africana di giustizia e dei diritti umani è di sostegno al conseguimento degli obiettivi perseguiti dall'Unione Africana e che il raggiungimento delle finalità della Carta africana dei diritti umani e dei popoli richiede la costituzione di un organo giurisdizionale per completare e rafforzare il mandato della Commissione africana sui diritti umani e dei popoli, nonché del Comitato africano di esperti sui diritti e il benessere del minore;

Tenendo in debita considerazione il Protocollo alla Carta africana dei diritti umani e dei popoli sull'istituzione della Corte africana sui diritti umani e dei popoli adottata dall'Assemblea dei capi di Stato e di governo dell'Organizzazione dell'Unità Africana il 10 giugno 1998 a Ougadougou, Burkina Faso, ed entrato in vigore il 25 gennaio 2004;

Tenendo altresì in considerazione il Protocollo sulla Corte di giustizia dell'Unione Africana, adottata dall'Assemblea dell'Unione l'11 luglio 2003 a Saputo, Mozambico;

Richiamando il proprio impegno ad adottare le misure necessarie al rafforzamento delle istituzioni comuni e a dotarle dei poteri e delle risorse necessarie per svolgere effettivamente le loro funzioni;

Richiamando il Protocollo alla Carta africana dei diritti umani e dei popoli sui diritti delle donne in Africa e gli impegni contenuti nella Dichiarazione Solenne sull'eguaglianza di genere in Africa (Assembly/AU/Decl. 12(III)), adottati dall'Assemblea dell'Unione rispettivamente alla seconda e alla terza sessione ordinaria tenute nel luglio 2003 e nel luglio 2004 a Maputo, Mozambico e ad Addis-Abeba, Etiopia;

Convinti che il presente Protocollo è complementare al mandato e all'impegno di altri organi fondati su trattati regionali e delle istituzioni nazionali per i diritti umani, volti a proteggere i diritti umani;

Hanno concordato quanto segue:

Capitolo I. Fusione della Corte africana dei diritti umani e dei popoli e della Corte di giustizia dell'Unione Africana

Articolo 1. Sostituzione dei Protocolli del 1998 e del 2003

Il Protocollo alla Carta africana dei diritti umani e dei popoli sull'istituzione della Corte africana dei diritti umani e dei popoli, adottato il 10 giugno 1998 a Ouagadougou, Burkina Faso, ed entrato in vigore il 25 gennaio 2004, e il Protocollo sulla Corte di giustizia dell'Unione Africana, adottato l'11 luglio 2003 a Maputo, Mozambico, sono sostituiti dal presente Protocollo e dall'allegato Statuto che ne costituisce parte integrante, salve le disposizioni degli articoli 5, 7 e 9 di questo Protocollo.

Articolo 2. Istituzione della Corte unica

La Corte africana dei diritti umani e dei popoli, istituita dal Protocollo alla Carta africana sui diritti umani e dei popoli relativo all'istituzione della Corte africana dei diritti umani e dei popoli, e la Corte di giustizia dell'Unione Africana, istituita dall'Atto costitutivo dell'Unione Africana, sono fuse in un'unica Corte denominata "Corte africana di giustizia e dei diritti umani".

Articolo 3. Riferimento alla Corte unica nell'Atto costitutivo

I riferimenti alla "Corte di giustizia" presenti nell'Atto costitutivo dell'Unione Africana si devono leggere come riferiti alla "Corte africana di giustizia e dei diritti umani" istituita in base all'art. 2 del presente Protocollo.

Capitolo II. Disposizioni transitorie

Articolo 4. Scadenza del mandato dei giudici della Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli

Il mandato dei giudici della Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli scade con l'elezione dei giudici della Corte africana di giustizia e dei diritti umani. I giudici tuttavia resteranno in funzione fino a che i nuovi giudici eletti della Corte africana di giustizia e dei diritti umani non avranno prestato giuramento.

Articolo 5. Casi pendenti dinanzi alla Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli

I casi pendenti dinanzi alla Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli che non sono giunti a conclusione prima dell'entrata in vigore del presente Protocollo saranno rinviati alla Sezione sui diritti umani della Corte africana di giustizia e dei diritti umani, con l'intesa che tali casi saranno trattati in applicazione del Protocollo del 1998 istitutivo della Corte africana sui diritti dell'uomo e dei popoli.

Articolo 6. Cancelleria della Corte

Il cancelliere della Corte africana sui diritti dell'uomo e dei popoli resta in funzione fino alla nomina di un nuovo cancelliere della Corte africana di giustizia e dei diritti umani.

Articolo 7. Validità provvisoria del Protocollo del 1998

Il Protocollo alla Carta africana sui diritti dell'uomo e dei popoli istitutivo della Corte africana sui diritti umani e dei popoli resta in vigore per un periodo transitorio non superiore ad un anno, o altro termine determinato dall'Assemblea, a decorrere dall'entrata in vigore del presente Protocollo, in modo da mettere la Corte africana sui diritti umani e dei popoli in condizione di adottare i provvedimenti necessari per il trasferimento delle sue prerogative, delle sue strutture, dei suoi diritti e obblighi alla Corte africana di giustizia e dei diritti umani.

Capitolo III. Disposizioni finali

Articolo 8. Firma, ratifica, adesione

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma, alla ratifica o all'adesione da parte degli Stati Membri, secondo le rispettive procedure costituzionali.

2. Gli strumenti di ratifica o di adesione al presente Protocollo saranno depositati presso il Presidente della Commissione dell'Unione Africana.

3. Ogni Stato Membro può, al momento della firma o al deposito dello strumento di ratifica o adesione, ovvero in ogni momento successivo, fare una dichiarazione con cui accetta la competenza della Corte a ricevere casi in forza dell'art. 30 f) che coinvolgono uno Stato che non abbia fatto la stessa dichiarazione.

Articolo 9. Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo e lo Statuto allegato entra in vigore trenta giorni dopo il deposito degli strumenti di ratifica di quindici Stati Parti.

2. Per ciascuno Stato Parte che ratifichi o acceda al Protocollo successivamente, il presente Protocollo entra in vigore alla data in cui lo strumento di ratifica o di adesione è stato depositato.

3. Il Presidente della Commissione informa tutti gli Stati Membri dell'entrata in vigore del presente Protocollo.

Allegato.

Statuto della Corta africana di giustizia e dei diritti umani

Capitolo I. Disposizioni generali

Articolo 1. Definizioni

Nel presente Statuto, salvo diversamente indicato, i seguenti termini hanno il significato qui stabilito:

"Carta africana" significa la Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli;

"Commissione africana" significa la Commissione africana dei diritti umani e dei popoli;

"Comitato africano di esperti" significa il Comitato africano di esperti sui diritti e il benessere del minore;

"Organizzazioni intergovernative africane" significa un'organizzazione istituita con lo scopo di realizzare l'integrazione socio-economica alla quale alcuni Stati Membri hanno ceduto determinate competenze così che essa in quelle materie agisce in loro nome, nonché altre organizzazioni sub-regionali, regionali o inter-africane;

"Agente" indica un persona che ha ricevuto, in forma scritta, la procura per rappresentare una parte in una controversia davanti alla Corte;

"Assemblea" significa l'Assemblea dei capi di Stato e di governo dell'Unione;

"Camera/e" significa una camera istituita in base all'art. 19 del presente Statuto;

"Atto Costitutivo" indica l'Atto costitutivo dell'Unione Africana;

"Commissione" significa la Commissione dell'Unione Africana;

"Corte" indica la Corta africana di giustizia e dei diritti umani, le sue sezioni e le sue camere;

"Consiglio esecutivo" indica il Consiglio esecutivo dei Ministri dell'Unione;

"Corte a sezioni unite" significa la seduta congiunta della Sezione degli affari generali e della Sezione dei diritti umani della Corte;

"Sezione dei diritti umani" indica la sezione sui diritti umani e dei popoli;

"giudice" indica un giudice della Corte;

"Stato Membro" significa uno Stato Membro dell'Unione;

"Istituzioni nazionali per i diritti umani" indica delle istituzioni pubbliche create da uno Stato per promuovere e tutelare i diritti umani;

"Presidente" significa Presidente della Corte eletto secondo l'art. 22.1 dello statuto;

"Protocollo" indica il Protocollo allo Statuto della Corta africana di giustizia e dei diritti umani;

"Cancelliere" indica la persona nominata a tale ruolo secondo l'art. 22.4 del presente Statuto;

"Regolamento" indica il regolamento della Corte;

"Sezione" indica la Sezione degli affari generali o la Sezione dei diritti umani della Corte;

"Giudice anziano" significa la persona designata come tale dal Regolamento della Corte;

"Stati Parti" significa gli Stati Membri che hanno ratificato o aderito al presente Protocollo;

"Statuto" indica il presente Statuto;

"Unione" significa l'Unione Africana istituita dall'Atto Costitutivo;

"Vice presidente" indica il Vice presidente della Corte eletto in base all'art. 22.1 dello Statuto.

Articolo 2. Funzioni della Corte

1. La Corta africana di giustizia e dei diritti umani è il principale organo giudiziario dell'Unione Africana.

2. La Corte è istituita e opera secondo le disposizioni del presente Statuto.

Capitolo II. Organizzazione della Corte

Articolo 3. Composizione

1. La Corte è formata da sedici giudici, cittadini degli Stati Parti. Su raccomandazione della Corte, l'Assemblea può modificare il numero dei giudici.

2. La Corte non potrà mai avere simultaneamente più di un giudice della stessa nazionalità.

3. Se possibile, ciascuna delle regioni geografiche del Continente, come determinate dalle decisioni dell'Assemblea, deve essere rappresentata da almeno tre giudici, salvo la regione occidentale che ne dovrà avere quattro.

Articolo 4. Qualificazioni dei giudici

La corte è composta da giudici imparziali e indipendenti eletti tra persone di alta levatura morale che possiedono le qualificazioni richieste nel rispettivo paese per la nomina ai più alti uffici giudiziari, ovvero che sono giureconsulti di riconosciuta competenza ed esperienza nel campo del diritto internazionale e/o del diritto dei diritti umani.

Articolo 5. Presentazione delle candidature

1. Appena il Protocollo a cui è annesso il presente Statuto entrerà in vigore, il Presidente della Commissione inviterà ogni Stato Parte a presentare per iscritto, entro un termine di novanta giorni, delle candidature per la funzione di giudice della Corte.

2. Ogni Stato Parte può presentare fino a due candidati e dovrà tenere in considerazione un'equa rappresentanza di genere nel procedimento di nomina.

Articolo 6. Lista dei candidati

1. Ai fini dell'elezione, il Presidente della Commissione forma due liste dei candidati in ordine alfabetico nel modo seguente:

i) la lista A contiene i nomi dei candidati con riconosciuta competenza ed esperienza nel campo del diritto internazionale;

ii) la lista B contiene i nomi dei candidati che possiedono una riconosciuta competenza ed esperienza nel campo del diritto dei diritti umani.

2. Gli Stati Parti che nominano candidati forniti di competenze per entrambe le liste scelgono la lista in cui fare inserire il singolo candidato.

3. Alla prima votazione, otto giudici sono eletti tra i candidati della lista A e altri otto tra i candidati della lista B. Le elezioni sono organizzate in modo da mantenere la stessa proporzione di giudici eletti nelle due liste.

4. Il presidente della Commissione comunica le due liste agli Stati Membri almeno trenta giorni prima della sessione ordinaria dell'Assemblea o del Consiglio nel corso del quale l'elezione ha luogo.

Articolo 7. Elezione dei giudici

1. I giudici sono eletti dal Consiglio Esecutivo e nominati dall'Assemblea.

2. Sono eletti a scrutinio segreto con una maggioranza dei due terzi dagli Stati Membri forniti di diritto di voto tra i candidati di cui all'art, 6 del presente Statuto.

3. Sono eletti i candidati che ottengono la richiesta maggioranza dei due terzi e il numero di voti maggiore. Se sono necessari più votazioni, i candidati con il minor numero di voti sono esclusi dai turni di voto successivi.

4. L'Assemblea si assicura che nella Corte sussista complessivamente un'equa rappresentanza delle regioni e delle principali tradizioni legali del Continente.

5. Nell'elezione dei giudici, l'Assemblea assicura che vi sia un'equa rappresentanza di genere.

Articolo 8. Durata del mandato

1. I giudici sono eletti per un mandato di sei anni e possono essere rieletti una sola volta. Tuttavia il mandato di otto giudici eletti alla prima votazione, quattro per ciascuna delle sezioni, è di quattro anni.

2. I giudici il cui mandato cade dopo quattro anni sono individuati all'interno di ciascuna sezione in base a sorteggio effettuato dal Presidente dell'Assemblea o del Consiglio Esecutivo, immediatamente dopo la prima elezione.

3. Un giudice eletto in sostituzione di un altro il cui mandato non sia del tutto scaduto, completerà il mandato del suo predecessore.

4. Tutti i giudici, ad eccezione del Presidente e del Vice presidente, svolgono le loro funzioni a tempo parziale.

Articolo 9. Dimissioni, sospensioni e rimozioni dall'incarico

1. Un giudice può dimettersi dall'incarico rivolgendosi per iscritto al Presidente affinché trasmetta l'atto di dimissioni al Presidente dell'Assemblea per il tramite del Presidente della Commissione.

2. Nessun giudice può essere sospeso o rimosso dall'incarico salvo quando, su raccomandazione proveniente da una maggioranza di due terzi degli altri membri, non risulti più in possesso dei requisiti richiesti per essere giudice.

3. Il Presidente comunica la raccomandazione di sospensione o di rimozione di un giudice al Presidente dell'Assemblea attraverso il Presidente della Commissione.

4. La raccomandazione della Corte diventa esecutiva una volta adottata dall'Assemblea.

Articolo 10. Posti vacanti

1. Un posto di giudice si rende vacante nelle circostanze seguenti:

a) morte;

b) dimissioni;

c) rimozione dall'incarico.

2. In caso di morte o dimissioni di un giudice, il Presidente ne informa immediatamente per iscritto, attraverso il Presidente della Commissione, il Presidente dell'Assemblea, il quale dichiara il seggio vacante.

3. Per l'elezione del giudice chiamato a coprire il posto vacante si segue la stessa procedura e valgono le stesse considerazioni vigenti per l'elezione dei giudici.

Articolo 11. Dichiarazione solenne

1. Dopo la prima elezione, i giudici, alla prima sessione della Corte e alla presenza del Presidente dell'Assemblea, dovranno pronunciare la seguente dichiarazione solenne:

"Io (nome) giuro (o affermo o dichiaro) solennemente che eserciterò fedelmente il mio ufficio di giudice della Corte africana di giustizia e dei diritti umani dell'Unione Africana, in modo imparziale e secondo coscienza, senza timore e senza favori, passioni o malafede, e che manterrò l'integrità della Corte".

2. Il Presidente dell'Assemblea o un suo rappresentante debitamente autorizzato riceve la dichiarazione solenne.

3. In seguito, la dichiarazione solenne sarà presentata davanti al Presidente della Corte.

Articolo 12. Indipendenza

1. L'indipendenza dei giudici è pienamente assicurata in conformità con il diritto internazionale.

2. La Corte opera in modo imparziale, con equità e secondo giustizia.

3. Nello svolgimento delle loro funzioni giurisdizionali, la Corte e i suoi giudici non sono sottoposti alle direttive o al controllo di nessuna persona o nessuna entità.

Articolo 13. Conflitto di interessi

1. La funzione di giudice è incompatibile con qualunque altra attività che possa contrastare con la necessità di indipendenza o imparzialità dell'ufficio di giudice. In caso di dubbio, è la Corte a decidere.

2. Un giudice in nessun caso può esercitare funzioni di agente o di difensore o di avvocato in un caso portato davanti alla Corte.

Articolo 14. Condizioni che i giudici devono rispettare nella trattazione di casi specifici

1. Quando un determinato giudice avverte che sussiste un conflitto di interesse in un caso particolare, egli/ella è tenuto a dichiararlo. In ogni caso, tale giudice non dovrà partecipare alla definizione di un caso nel quale sia stato precedentemente coinvolto in qualità di agente, difensore o avvocato di una delle parti o come membro di una Corte o tribunale nazionale o internazionale o come membro di una commissione d'inchiesta o in ogni altra veste.

2. Se il Presidente ritiene che un giudice non dovrebbe partecipare alla definizione di un caso particolare, notificherà tale sua considerazione al giudice in questione. Tale notificazione da parte del Presidente comporta, una volta confermata dalla Corte, l'esclu-sione del giudice dalla partecipazione alla trattazione del caso.

3. Un giudice cittadino dello Stato Parte coinvolto in una controversia davanti alla Corte a sezioni unite o davanti ad una sua Sezione non ha il diritto di partecipare alla trattazione del caso.

4. Quando sussistano dubbi intorno a tali questioni, è la Corte a decidere.

Articolo 15. Privilegi e immunità

1. I giudici godono, a decorrere dalla loro elezione e per tutto i tempo del loro mandato, di tutti i privilegi e immunità accordati agli adenti diplomatici dal diritto internazionale.

2. I giudici sono immuni da qualunque procedimento legale relativo ad atti o omissioni posti in essere nell'adempimento delle loro funzioni giudiziarie.

3. I giudici, una volta cessati dall'ufficio, continuano a godere dell'immunità per gli atti da loro compiuti nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.

Articolo 16. Sezioni della Corte

La Corte si compone di due Sezioni; la Sezione affari generali, formata da otto giudici, e la Sezione dei diritti umani, formata da otto giudici.

Articolo 17. Assegnazione dei casi alle Sezioni

1. La Sezione degli affari generali è competente a conoscere di tutti i casi sottoposti alla Corte in base all'art. 28 dello Statuto, salvo quelli riguardanti la materia dei diritti umani e dei popoli.

2. La Sezione dei diritti umani è competente a conoscere tutti i casi relativi ai diritti umani e dei popoli.

Articolo 18. Rinvio delle questioni alle Sezioni unite

Quando una sezione della Corte è investita di un caso, se lo ritiene necessario può rimettere tale caso alla considerazione delle Sezioni unite.

Articolo 19. Le Camere

1. La Sezione affari generali e la Sezione diritti umani possono, in qualsiasi momento formare una o più camere. I numero di giudici necessario per la costituzione delle camere è definito dal Regolamento della Corte.

2. Una sentenza resa da una sezione o una camera si considera pronunciata dalla Corte.

Articolo 20. Sessioni

1. La Corte tiene sessioni ordinarie e straordinarie.

2. La Corte fissa ogni anno i periodi in cui tiene le proprie sessioni ordinarie.

3. Sessioni straordinarie possono essere convocate dal Presidente o su richiesta della maggioranza dei giudici.

Articolo 21. Quorum

1. La Corte a Sezioni unite delibera con la presenza di almeno 9 giudici.

2. Per le deliberazioni della Sezione affari generali è richiesto un quorum di cinque giudici.

3. Per le deliberazioni della Sezione diritti umani è richiesto un quorum di cinque giudici.

Articolo 22. Presidenza, Vice Presidenza e Cancelleria

1. Alla sua prima sessione ordinaria dopo l'elezione dei giudici, la Corte a Sezioni unite elegge il proprio Presidente e il Vice Presidente da liste separate, per un periodo di tre anni. Il Presidente e il Vice Presidente possono essere rieletti una sola volta.

2. Il Presidente presiede le sessioni delle Sezioni unite e quelle della Sezione a cui appartiene; in caso di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente, per quanto concerne le Sezioni unite, e dal giudice anziano nelle sessioni della Sezione a cui il Presidente appartiene.

3. Il Vice Presidente presiede le sessioni della Sezione a cui appartiene. Nel caso di impossibilità, egli/ella è sostituito dal giudice anziano di quella Sezione.

4. La Corte nomina un Cancelliere e può provvedere a nominare altro personale che ritenga necessario.

5. Il Presidente, il Vice Presidente e il Cancelliere devono fissare la loro residenza nella sede della Corte.

Articolo 23. Remunerazione dei giudici

1. Il Presidente e il Vice Presidente ricevono uno stipendio annuale altri benefici.

2. Gli altri giudici ricevono dei compensi per ciascun giorno in cui esercitano le loro funzioni.

3. Tali stipendi e compensi sono fissati dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Esecutivo. Non possono essere ridotti nel corso del mandato dei giudici.

4. Delle regole adottate dall'Assemblea su proposta del Consiglio esecutivo determinano le condizioni per la corresponsione dei trattamenti pensionistici a beneficio dei giudici nonché le condizioni per il rimborso delle spese di viaggio.

5. I summenzionati stipendi, compensi e rimborsi non sono soggetti a imposte.

Articolo 24. Condizioni di servizio del Cancelliere e del personale di cancelleria

Gli stipendi e le condizioni di servizio del Cancelliere e degli altri funzionari della Corte sono determinati dall'Assemblea su proposta della Corte, attraverso il Consiglio esecutivo.

Articolo 25. Sede e sigillo della Corte

1. La sede della Corte è stessa della Corte africana dei diritti dell'uomo e dei popoli. Tuttavia, la Corte può riunirsi in qualunque Stato Membro, se le circostanze lo rendono opportuno, con il consenso dello Stato Membro in questione. L'Assemblea può modificare la sede della Corte previa consultazione con la Corte.

2. La Corte ha un sigillo che porta l'iscrizione "The African Court of Justice and Human Rights".

Articolo 26. Bilancio

1. La Corte predispone il proprio progetto annuale di bilancio e lo sottopone all'Assem-blea per il tramite del Consiglio esecutivo.

2. Il bilancio della Corte è sostenuto dall'Unione Africana.

3. La Corte è responsabile dell'attuazione del proprio bilancio e presenta un rapporto contabile al Consiglio esecutivo in conformità con le norme e i regolamenti finanziari dell'unione Africana.

Articolo 27. Regolamento della Corte

1. La Corte deve adottare le norme per lo svolgimento delle sue funzioni e l'attuazione del presente Statuto. In particolare deve adottare il proprio Regolamento.

2. Nell'elaborare il regolamento, la Corte deve tenere presente la propria complementarità rispetto alla Commissione africana e il Comitato africano di esperti.

Capitolo III. Competenza della Corte

Articolo 28. Giurisdizione della Corte

La Corte ha giurisdizione su tutti i casi e le controversie giuridiche sottoposte ad essa in conformità con il presente Statuto e riguardanti le seguenti materie:

a) l'interpretazione e l'applicazione dell'Atto Costitutivo;

b) l'interpretazione, l'applicazione o la validità di altri trattati dell'Unione e di ogni strumento giuridico sussidiario adottato nell'ambito dell'Unione o dell'Organizza-zione per l'Unità Africana;

c) l'interpretazione e l'applicazione della Carta africa, della Carta sui diritti e il benessere del minore, del Protocollo alla Carta africana relativo ai diritti delle donne in Africa, ovvero ogni altro strumento giuridico riguardante i diritti umani ratificato dagli Stati Parti interessati;

d) qualunque questione di diritto internazionale;

e) tutti gli atti, le decisioni, i regolamenti e le direttive degli organi dell'Unione;

f) tutte le materie specificamente indicate in altri accordi che gli Stati Parti possono concludere tra di loro o con l'Unione, e che prevedono la giurisdizione della Corte;

g) la questione dell'esistenza o meno di un fatto che, se accertato, costituisca violazione di un obbligo nei confronti di uno Stato Parte o dell'Unione;

h) la natura o l'entità della riparazione dovuta per la violazione di un obbligazione internazionale.

Articolo 29. Soggetti che possono sottoporre un caso alla Corte

1. I soggetti seguenti hanno il diritto di sottoporre casi alla Corte ovvero sottoporle una questione o una controversia secondo quanto prevede l'art. 28:

a) Gli Stati Parti del presente Protocollo;

b) l'Assemblea, il Parlamento e gli altri organi dell'Unione autorizzati dall'Assemblea;

c) un dipendente dell'Unione, in sede di appello, in una controversia prevista dalle regole e dai regolamenti dell'Unione relative al personale e nei limiti e alle condizioni in esse fissati.

2. La Corte non può essere adita dai Stati che non siano Membri dell'Unione. La Corte non ha giurisdizione per intervenire su una controversia che coinvolga uno Stato Membro che non abbia ratificato il presente Protocollo.

Articolo 30. Altri soggetti abilitati a sottoporre un caso alla Corte

Le seguenti entità hanno il diritto di sottoporre casi alla Corte riguardanti una qualsiasi violazione di un diritto garantito dalla Carta africana, dalla Carta sui diritti e il benessere del minore, il Protocollo alla Carta africana relativo ai diritti delle donne in Africa, o qualunque altro strumento giuridico relativo ai diritti umani ratificato dagli Stati Parti interessati:

a) gli Stati Parti del presente Protocollo;

b) la Commissione africana dei diritti umani e dei popoli;

c) il comitato africano di esperti sui diritti e il benessere del minore;

d) Organizzazioni intergovernative africane accreditate presso l'Unione o i suoi organi;

e) le Istituzioni nazionali per i diritti umani africane;

f) individui o Organizzazioni nongovernative rilevanti accreditate presso l'Unione Africana o suoi organi, salvo quanto prevede l'art. 8 del Protocollo.

Articolo 31. Normativa applicabile

1. Nello svolgimento delle proprie funzioni, la Corte prende in esame:

a) L'Atto Costitutivo;

b) i trattati internazionali, di carattere generale o particolare, ratificati dagli Stati che propongono il caso;

c) la consuetudine internazionale, quale prova di una pratica generale accettata come diritto;

d) i principi generali del diritto riconosciuti universalmente o riconosciuti dagli Stati africani;

e) salvo quanto disposta dall'art. 46.1 del presente Statuto, le decisioni giudiziarie e gli scritti dei più qualificati studiosi delle varie nazioni, nonché i regolamenti, le direttive e le decisioni dell'unione, quali mezzi sussidiari di determinazione del diritto vigente;

f) ogni altra fonte giuridica rilevante ai fini della determinazione del caso.

2. Il presente articolo non preclude la facoltà per la Corte di decidere il caso su base di equità, se le parti lo consentono.

Capitolo IV. Procedura

Articolo 32. Lingue ufficiali

Le lingue ufficiali di lavoro della Corte sono quelle dell'Unione.

Articolo 33. Istituzione del procedimento davanti alla Sezione degli affari generali

1. I casi presentati davanti alla Corte in virtù dell'art. 29 del presente Statuto devono essere proposti attraverso una domanda scritta rivolta al Cancelliere. In essa deve essere indicato l'oggetto della controversia, la normativa applicabile e la base di giurisdizione della Corte.

2. Il Cancelliere trasmette immediatamente notizia del deposito del ricorso alle parti interessate.

3. Il Cancelliere notifica inoltre, per il tramite del Presidente della Commissione, tutti gli Stati membri e, se necessario, gli organi dell'Unione le cui decisioni sono oggetto della controversia.

Articolo 34. Istituzione del procedimento dinanzi alla Sezione dei diritti umani

1 I casi presentati davanti alla Corte che si riferiscono ad una pretesa violazione dei diritti umani o dei popoli devono essere proposti attraverso una domanda scritta indirizzata al Cancelliere. In essa devono essere indicati il diritto o i diritti che si pretende siano stati violati e, nella misura del possibile, la disposizione o le disposizioni della Carta africana dei diritti umani e dei popoli, della Carta africana sui diritti e il benessere del minore, del Protocollo alla Carta africana sui diritti umani e dei popoli sui diritti delle donne in Africa o di ogni altro pertinente strumento sui diritti umani, ratificato dallo Stato in questione, su cui il ricorso si basi.

2. Il Cancelliere trasmette immediatamente notizia del deposito del ricorso a tutte le parti interessate, nonché al presidente della Commissione.

Articolo 35. Disposizioni provvisorie

1. La Corte ha il potere, di propria iniziativa o su domanda di parte, indicare, se considera che le circostanze lo richiedono, le misure provvisorie che dovrebbero essere adottate per preservare i rispettivi diritti delle parti.

2. In pendenza della decisione finale, le misure provvisorie sono trasmesse senza indugio alle parti e al presidente della Commissione, che ne informa l'Assemblea.

Articolo 36. Rappresentanti delle parti

1. Gli Stati che sono parti in una controversia, saranno rappresentanti da propri agenti.

2. Gli Stati possono inoltre avere l'assistenza dinanzi alla Corte di giuristi o avvocati.

3. Gli organi dell'Unione che hanno diritto di comparire davanti alla Corte sono rappresentati dal Presidente della Commissione o da un rappresentante di quest'ultimo.

4. La Commissione africana, il Comitato africano di esperti, le Organizzazioni intergovernative africane accreditate presso l'Unione, i suoi organi e le istituzioni nazionali africane per i diritti umani che hanno diritto di comparire dinanzi alla Corte sono rappresentati dalla persona da essi prescelta a tale fine.

5. Gli individui e le organizzazioni nongovernative accreditate presso l'Unione o i suoi organi possono essere rappresentate o assistite da una persona di loro scelta.

6. Gli agenti e gli altri rappresentanti delle parti dinanzi alla Corte, i loro consulenti, avvocati, testimoni e ogni altra persona la cui presenza è richiesta dinanzi alla Corte godono dei privilegi e delle immunità necessari all'esercizio indipendente delle loro funzioni o all'efficiente funzionamento della Corte.

Articolo 37. Comunicazioni e avvisi

1. Le comunicazioni e gli avvisi indirizzati agli agenti o ai consulenti delle parti di una controversia sono considerati come indirizzati alle parti stesse.

2. Tutte le comunicazioni o gli avvisi nei confronti di persone diverse dagli agenti, i consulenti o gli avvocati delle parti in una causa sarà effettuato dalla Corte rivolgendo una richiesta in tal senso al governo dello Stato nel cui territorio la comunicazione o l'avviso deve essere trasmesso.

3. La stessa regola si applica anche in ogni caso in cui sia necessario agire per ottenere elementi di prova sul terreno.

Articolo 38. Procedura davanti alla Corte

La Procedura sarà fissata in un regolamento, tenendo in considerazione la complementarità tra la Corte e gli altri organi per l'attua-zione dei trattati operanti presso l'Unione.

Articolo 39. Pubblicità delle udienze

Le udienze sono pubbliche, salvo che la Corte, su propria istanza o su domanda delle parti, decida che si debba procedere a porte chiuse.

Articolo 40. Verbale del procedimento

1. Un verbale sarà redatto ad ogni udienza e sarà firmato dal Cancelliere e dal giudice che presiede la sessione.

2. Esclusivamente tale verbale sarà considerato autentico.

Articolo 41. Giudizio in contumacia

1. Qualora una delle parti non compaia davanti alla Corte o non provveda a trattare il caso portato contro di lei, la Corte procede alla considerazione del caso e al giudizio.

2. Prima di procedere in tal senso, la Corte accerta non solo che può esercitare la giurisdizione in conformità con gli articoli 28, 29 e 30 del presente Statuto, ma anche che la domanda è fondata in fatto e in diritto e che l'altra parte è stata debitamente notificata.

3. Un'obiezione può essere presentata dalla parte interessata contro il giudizio entro il termine di novanta giorni dalla sua notifica o dal giudizio emesso in contumacia. Salvo intervenga una decisione in contrario da parte della Corte, l'obiezione non ha l'effetto di impedire l'esecuzione del giudizio contumaciale.

Articolo 42. Maggioranza richiesta per la decisione della Corte

1. Senza pregiudizio per le disposizioni dell'art. 50.4 del presente Statuto, le decisioni della Corte sono prese a maggioranza dei giudici presenti.

2. In caso di voti pari, prevale quello espresso dal giudice che presiede.

Articolo 43. Sentenze e decisioni

1. La Corte emette il suo giudizio entro novanta giorni dal momento in cui ha completato le sue deliberazioni.

2. Tutte le sentenze dichiarano le motivazioni sulla base delle quali sono rese.

3. Le sentenze riportano i nomi dei giudici che hanno preso parte alla decisione.

4. La sentenza è firmata da tutti i giudici e certificata dal giudice che presiede e dal Cancelliere. Sarà letta in una sessione pubblica e gli agenti delle parti ne saranno debitamente informati.

5. Le parti della causa riceveranno notifica della sentenza della Corte e la stessa sarà trasmessa agli Stati Membri e alla Commissione.

6. Il Consiglio esecutivo riceverà notifica della sentenza e dovrà monitorare la sua esecuzione per conto dell'Assemblea.

Articolo 44. Opinioni dissidenti

Se la sentenza non rappresenta in tutto o in parte l'opinione unanime dei giudici, ciascuno di essi ha il diritto di predisporre una opinione dissidente o separata.

Articolo 45. Riparazioni

Senza pregiudizio per la sua competenza a decidere in materia di riparazioni su domanda di una parte ai sensi dell'art. 28.1 lettera h) del presente Statuto, la corte può, se ritiene che vi sia stata violazione di un diritto umano o dei popoli, ordinare tutte le misure appropriate allo scopo di portare rimedio alla situazione, compreso il riconoscimento di un'equa indennità.

Articolo 46. Valore obbligatorio ed esecuzione delle decisioni

1. La decisione della Corte è obbligatoria per le parti della controversia.

2. Salve le disposizioni dell'art. 41.3 del presente Statuto, la sentenza della Corte è definitiva.

3. Le Parti devono conformarsi alle decisioni rese dalla Corte in tutte le controversie di cui sono parti e assicurarne l'esecuzioni nei termini fissati dalla Corte.

4. Se una parte non adempie agli obblighi che le derivano in forza di una decisione resa dalla Corte, quest'ultima può portare la questione davanti alla Conferenza, la quale può decidere le misure da adottare per dare effetto alla decisione.

5. La Conferenza può imporre delle sanzioni in forza delle disposizioni dell'art. 32.2 dell'Atto costitutivo.

Articolo 47. Interpretazione

In caso di contestazione circa il senso o la portata di una sentenza, spetta alla Corte fornirne l'interpretazione, su domanda di una delle parti.

Articolo 48. Revisione

1. La revisione di una sentenza non può essere richiesta alla Corte se non in ragione della scoperta di un fatto nuovo tale da esercitare un'influenza decisiva e che, prima della pronuncia della sentenza, non era noto alla Corte né alla parte che domanda la revisione, senza che tale ignoranza sia da ascrivere a sua colpa.

2. La procedura di revisione si apre con decisione della Corte, che constata in modo espresso l'esistenza del fatto nuovo, riconoscendogli un carattere tale da dover dare luogo alla procedura di revisione e dichiarando pertanto ricevibile la relativa domanda.

3. La Corte può subordinare l'apertura della procedura di revisione all'esecuzione della sentenza.

4. La domanda di revisione deve essere introdotta non oltre i sei mesi dalla scoperta del fatto nuovo.

5. Nessuna domanda di revisione potrà essere introdotta dopo un termine di 10 anni dalla pronuncia della sentenza.

Articolo 49. Intervento

1. Quando uno Stato Membro o un organo dell'Unione ritiene che, nell'ambito di un procedimento, un proprio interesse giuridico è in questione, può domandare alla Corte l'autorizzazione ad intervenire nel procedimento. La Corte decide.

2. Se uno Stato Membro o un organo dell'Unione esercita la facoltà offertagli dal paragrafo 1 del presente articolo, l'interpre-tazione contenuta nella decisione della Corte sarà obbligatoria anche nei suoi riguardi.

3. Nell'interesse della buona amministrazione della giustizia, la Corte può invitare qualunque Stato Membro che non è parte della controversia, qualunque organo dell'Unione o ogni persona interessata diversa dal ricorrente a presentare delle osservazioni scritte o a prendere parte alle udienze.

Articolo 50. Intervento in un caso che riguarda l'interpretazione dell'Atto costitutivo

1. Quando un caso verte sull'interpretazione e l'applicazione dell'Atto costitutivo che interessa degli Stati membri diversi da quelli che sono parti alla controversia, il cancelliere li avverte senza ritardo, e fa lo stesso nei riguardi degli organi dell'Unione.

2. Ciascuno dei citati soggetti ha il diritto di intervenire nel procedimento.

3. Le decisioni della Corte che riguardano l'interpretazione e l'applicazione dell'Atto costitutivo sono obbligatorie anche nei confronti degli Stati membri e degli organi dell'Unione, nonostante quanto disposto dall'art. 46.1 del presente Statuto.

4. Ogni decisione presa in forza del presente articolo sarà adottata con una maggioranza qualificata di almeno due voti e in presenza di almeno due terzi dei giudici.

Articolo 51. Intervento in un caso riguardante l'interpretazione di altri trattati

1. Quando il caso verte sull'applicazione di altri trattati di cui siano parti degli Stati Membri diversi da quelli che sono parti della controversia, il Cancelliere avverte senza ritardo questi ultimi nonché gli organi dell'Unione.

2. Ciascuno di tali soggetti ha il diritto di intervenire nel procedimento e, se esercita tale facoltà, l'interpretazione contenuta nella decisione sarà obbligatoria anche nei suoi confronti.

3. Il presente articolo non si applica ai casi riguardanti una pretesa violazione di un diritto umano o dei popoli introdotto in virtù degli articoli 29 o 30 del presente Statuto.

Articolo 52. Spese procedurali

1. Salvo che la Corte disponga diversamente, ciascuna parte di una controversia sostiene le spese della procedura.

2. Nel caso in cui l'interesse della giustizia lo richieda, all'autore di un ricorso individuale può essere garantita un'assistenza giudiziaria gratuita, alle condizioni che saranno determinate dal Regolamento della Corte.

Capitolo V. Pareri consultivi

Articolo 53. Richiesta di parere consultivo

1. La Corte può dare un parere consultivo su qualunque questione giuridica, su domanda della Conferenza, del Parlamento, del Consiglio esecutivo, del Consiglio di pace e sicurezza, del Consiglio economico e culturale (Ecosoc), delle istituzioni finanziarie o di qualsiasi altro organo dell'Unione a ciò autorizzato dalla Conferenza.

2. Le questioni su cui il parere può essere richiesto sono presentante alla Corte con una domanda scritta, formulata in termini precisi. Alla domanda è allegato ogni documento pertinente.

3. La domanda di parere consultivo non deve riferirsi a ricorsi pendenti davanti alla Commissione africana o al Comitato africano di esperti.

Articolo 54. Notifiche

1. Il Cancelliere notifica immediatamente la domanda di parere consultivo a tutti gli Stati e organi ammessi a costituissi davanti alla Corte in virtù dell'art. 31 del presente Statuto.

2. Inoltre, il Cancelliere, attraverso una comunicazione particolare e diretta, porta a conoscenza di ogni Stato e organo ammesso a costituirsi davanti alla Corte e ad ogni organizzazione intergovernativa che la Corte, o nel caso in cui questa non sia in seduta, il suo Presidente consideri suscettibile di poter fornire informazioni in merito, la disponibilità della Corte a ricevere delle memorie scritte, entro un termine fissato dal Presidente, o ad ascoltare degli interventi orali nel corso di un'udienza pubblica convocata a tale scopo.

3. Se uno di questi Stati, che non sia stato oggetto della comunicazione speciale di cui al paragrafo 2 del presente articolo, esprime il desiderio di sottoporre alla Corte una documento scritto o di essere ascoltato, la Corte dispone.

4. Gli Stati o le organizzazioni che hanno presentato le memorie scritte o orali sono ammessi a discutere le memorie predisposte da altri Stati e organizzazioni con le formalità, nella misura ed entro i termini fissati, di volta in volta nei singoli casi, dalla Corte o, se questa non è in seduta, dal Presidente. A tale scopo, il Cancelliere comunica per tempo le memorie scritte agli Stati e alle organizzazioni che hanno presentato memorie analoghe.

Articolo 55. Pronuncia del parere consultivo

La Corte pronuncia i propri pareri consultivi in udienza pubblica, informandone il Presidente della Commissione e gli Stati Membri, nonché ogni altra organizzazione internazionale direttamente interessata.

Articolo 56. Applicazione analogica delle disposizioni dello Statuto riguardanti i casi contenziosi

Nell'esercizio delle sue funzioni consultive, la Corte sarà inoltre guidata dalle disposizioni del presente Statuto applicabili nei casi contenziosi nella misura in cui essa li riconosce applicabili.

Capitolo VI. Rapporto all'Assemblea

Articolo 57. Rapporto annuale sull'attività

La Corte presenta all'Assemblea un rapporto annuale sul lavoro compiuto nel corso dell'anno precedente. Il rapporto specificherà, in particolare, i casi in cui una parte non si è attenuta al giudizio della Corte.

Capitolo VII. Procedura di emendamento

Articolo 58. Proposte di emendamento presentate da uno Stato Parte.

1. Il presente Statuto può essere emendato se uno Stato Parte avanza a tale scopo una richiesta per iscritto al Presidente della Commissione, il quale la trasmette agli Stati Membri entro trenta giorni dalla data in cui l'ha ricevuta.

2. L'Assemblea può adottare con un voto a maggioranza semplice l'emendamento proposto dopo che la Corte ha dato la sua opinione in merito.

Articolo 59. Proposte di emendamento presentate dalla Corte

La Corte può proporre all'Assemblea gli emendamenti al presente Statuto che ritenga necessari tramite una comunicazione scritta indirizzata al Presidente della Commissione; essi sono trattati in conformità con le disposizioni dell'art. 58 del presente Statuto.

Articolo 60. Entrata in vigore degli emendamenti

Un emendamento entra in vigore per ciascuno Stato che lo ha accettato in conformità con le sue norme costituzionali trenta giorni dopo aver notificato la sua accettazione al Presidente della Commissione.

Aggiornato il

08/06/2018