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Regole penitenziarie europee (1987)

Data di adozione
12.02.1987
Organizzazione
COE - Consiglio d'Europa
Annotazioni
Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa R (87) 3, 12 febbraio 1987.

Preambolo

La finalità delle regole è:

a) stabilire un insieme di regole minime su tutti gli aspetti dell’amministrazione penitenziaria che siano essenziali per assicurare delle condizioni umane di detenzione e un trattamento positivo nel quadro di un sistema moderno e progressivo;

b) stimolare le Amministrazioni penitenziarie a sviluppare una politica, una gestione e una pratica fondate su principi contemporanei finalizzati ed equi;

c) incoraggiare il personale penitenziario ad adottare un atteggiamento conforme alla importanza morale e sociale del proprio lavoro e a creare condizioni nelle quali esso possa ottimizzare le proprie prestazioni a beneficio della società in generale, dei detenuti ad esso affidati, e della soddisfazione della propria vocazione professionale;

d) definire criteri di base realistici che permettano alle amministrazioni penitenziarie ed ai servizi ispettivi di giudicare validamente dei risultati ottenuti e di misurare i progressi in funzione di più elevati standard qualitativi.

Parte I

Principi fondamentali

1. La privazione della libertà deve eseguirsi in condizioni materiali e morali che assicurino il rispetto della dignità umana e in conformità con queste regole.

2. Le regole devono essere applicate imparzialmente. Non si deve operare alcuna discriminazione per razza, colore, sesso, lingua, religione, opinioni politiche o di altro tipo, origini sociali o nazionali, nascita, condizione economica o di altro tipo. Le credenze religiose e i principi morali del gruppo al quale appartiene il detenuto devono essere rispettati.

3. La finalità del trattamento dei condannati deve essere quello di salvaguardare la loro salute e dignità e, nella misura in cui lo permette la durata della pena, di sviluppare il loro senso di responsabilità e incoraggiare quelle attitudini e competenze che potranno aiutarli nel reinserimento sociale con le migliori prospettive di vivere senza violare la legge e provvedere ai propri bisogni dopo la dimissione.

4. Ispettori qualificati e dotati di esperienza, nominati da una autorità competente, devono procedere alla ispezione regolare degli istituti e servizi penitenziari.

Il loro compito deve consistere in particolare nel sorvegliare se ed in quale misura questi istituti sono amministrati conformemente alle leggi ed ai regolamenti in vigore, agli obiettivi dei servizi penitenziari e alle norme contenute in queste regole.

5. Il rispetto dei diritti individuali dei detenuti, in particolare la legalità dell’esecuzione delle pene, deve essere assicurato da una autorità giudiziaria o ogni altra autorità legalmente abilitata a visitare i detenuti e non appartenente all’Amministrazione penitenziaria.

6. 1. Queste regole devono essere portate a conoscenza del personale nella lingua nazionale.

2. Esse devono essere anche disponibili per i detenuti nella stessa lingua e in altre lingue, nella misura del possibile.

Parte II

Gestione del sistema penitenziario

Ingresso e registrazione

7. 1. Nessuno può essere ricevuto in un istituto penitenziario senza un titolo di detenzione valido. 2. I dati essenziali del titolo di detenzione e quelli relativi all’ingresso devono essere immediatamente registrati.

8. In ogni luogo ove vi siano persone in detenzione una completa e sicura registrazione delle seguenti informazioni deve essere conservata, per ogni detenuto:

a) dati sulla identità personale;

b) motivazione del titolo di detenzione e autorità che lo ha emesso;

c) giorno ed ora dell’ingresso e dell’uscita.

9. Le procedure di ingresso devono essere conformi a principi fondamentali contenuti nelle regole e idonee ad aiutare i detenuti a risolvere i propri urgenti problemi personali.

10. 1. Appena possibile, successivamente all’ingresso, deve essere formato un fascicolo dettagliato sulla situazione processuale di ogni condannato a pena di una certa durata e organizzato un programma di trattamento in vista della liberazione; tale programma sarà sottoposto al direttore per informazione o, se del caso, approvazione.

2. Ogni fascicolo deve contenere il referto del sanitario e i rapporti del personale che si trova in diretto contatto con il detenuto internato.

3. I fascicoli e le informazioni relative ai detenuti devono essere mantenuti, con il debito riguardo al loro carattere riservato, in dossier individuali regolarmente aggiornati ed accessibili alle sole persone autorizzate.

Assegnazione e classificazione dei detenuti

11. 1 Per l’assegnazione dei detenuti ai diversi istituti o regimi penitenziari deve essere considerata la loro posizione giuridica (in attesa di giudizio o condannati, delinquenti primari o recidivi, condannati a lunga o a breve pena), le esigenze particolari del loro trattamento, le esigenze sanitarie, il sesso e l’età.

2. Gli uomini e le donne devono essere detenuti separatamente in linea di principio, ma essi possono partecipare assieme ad attività organizzate previste in un determinato programma di trattamento.

3. I detenuti in attesa di giudizio ed i condannati devono essere tenuti separatamente in linea di principio, salvo se essi accettino di essere assegnati assieme o ammessi assieme ad attività organizzate ad essi utili.

4. I giovani detenuti devono essere alloggiati in condizioni che li proteggano nel modo migliore possibile dalle influenze negative e che tengano conto delle necessità peculiari della loro età.

12. La classificazione o riclassificazione dei detenuti deve avere la finalità:

a) di separare dagli altri quei detenuti che, in ragione dei loro precedenti penali o per la loro personalità, hanno interesse a beneficiare di tale separazione o che possono esercitare una influenza negativa sugli altri;

b) di assegnare i detenuti in modo da facilitare il loro trattamento ed il loro reinserimento sociale tenendo conto delle esigenze della Amministrazione e della sicurezza.

13. Nella misura del possibile bisogna utilizzare separati istituti o separate sezioni di un istituto per facilitare l’applicazione dei diversi regimi trattamentali o l’assegnazione di determinate categorie di detenuti.

Locali di detenzione

14. 1. I detenuti devono in linea di principio essere alloggiati durante la notte in camere individuali, salvo nel caso in cui sia considerata vantaggiosa una sistemazione in comune con altri detenuti.

2. Quando una camera è in comune, deve essere occupata da detenuti riconosciuti adatti ad essere alloggiati in queste condizioni. Deve essere adottata una sorveglianza notturna, in relazione alla natura dell’istituto.

15. I locali di detenzione ed in particolare i locali occupati di notte devono rispondere a requisiti di sanità e igiene, tenuto conto delle condizioni climatiche, in particolare per quanto riguarda la cubatura d’aria, una superficie ragionevole, l’illuminazione, il riscaldamento e l’aerazione.

16. In tutti i locali in cui i detenuti devono vivere e lavorare:

a) le finestre devono essere abbastanza ampie perché i detenuti, tra l’altro, possono leggere o lavorare alla luce naturale in condizioni normali. Esse devono essere costruite in modo da permettere l’ingresso dell’aria esterna, salvo se esista un sistema di aria condizionata adeguato.

b) la luce artificiale deve soddisfare gli standard tecnici riconosciuti.

17. Le installazioni sanitarie e l’accesso a queste ultime devono permettere al detenuto di soddisfare i propri bisogni naturali quando necessario in condizioni di pulizia e decenza.

18. Installazioni adeguate di bagni e docce devono essere apprestate perché ogni detenuto possa essere in grado di fare il bagno o la doccia ad una temperatura adatta al clima e con la frequenza necessaria per l’igiene generale relativamente alla stagione e alla regione geografica, ma in ogni caso almeno una volta la settimana. Dovunque ciò sia possibile, i detenuti dovrebbero avervi libero accesso in ogni momento ragionevole.

19. Tutti i locali di un istituto devono essere sempre mantenuti in perfetto stato di ordine e pulizia.

Igiene personale

20. I detenuti devono essere obbligati a mantenere pulite le loro persone e, per questo fine, essi devono disporre di acqua e degli articoli di toilette necessari per la loro igiene e pulizia.

21. Per ragioni di igiene e al fine che i detenuti possano tenere un aspetto corretto e mantenere il rispetto di se stessi, sarà fornito ad essi il necessario per la cura dei capelli e della barba e gli uomini devono potersi radere regolarmente.

Vestiario ed effetti letterecci

22. 1. I detenuti che non sono autorizzati a portare indumenti propri devono ricevere un vestiario adatto al clima e tale da mantenerli in buona salute. Tale vestiario non deve essere in alcuna maniera degradante o umiliante.

2. Tutti gli indumenti devono essere puliti e mantenuti in buono stato. La biancheria deve essere cambiata e lavata con la frequenza necessaria al mantenimento dell’igiene.

3. Quando un detenuto ottiene un permesso per uscire dall’istituto, deve essere autorizzato a portare i propri indumenti personali o degli indumenti che non attirino l’attenzione.

23. Al momento dell’ingresso di un detenuto in un istituto devono essere adottate misure per assicurare il mantenimento in buono stato dei suoi indumenti.

24. Ogni detenuto deve disporre di un letto individuale e di effetti letterecci personali e idonei che devono essere mantenuti in buono stato e cambiati con la frequenza necessaria ad assicurarne la pulizia.

Alimentazione

25. 1. L’Amministrazione deve, in conformità alle norme stabilite in materia dalle autorità sanitarie, fornire ai detenuti, negli orari abituali, una alimentazione convenientemente preparata e presentata, rispondente in quantità e qualità alle regole della dietetica e dell’igiene moderna, e che tenga conto della loro età, della loro salute, della natura del loro lavoro e, nella misura del possibile, delle esigenze religiose e culturali.

2. L’acqua potabile deve essere disponibile per ogni detenuto.

Servizi sanitari

26. 1. Ogni istituto penitenziario deve disporre almeno dell’opera del medico generico. I servizi sanitari dovrebbero essere organizzati in stretta relazione con il servizio sanitario della comunità o nazionale. Essi devono comprendere un servizio psichiatrico per la diagnosi e, nel caso, per il trattamento delle turbe psichiche.

2. I detenuti malati che richiedono cure speciali devono essere ricoverati in Istituti specializzati o in strutture sanitarie civili. Quando il trattamento ospedaliero è organizzato nell’istituto, questo deve essere provvisto di installazioni, materiali e prodotti farmaceutici che consentano di offrire ai malati le cure ed i trattamenti convenienti; il personale sanitario deve avere una sufficiente formazione professionale.

3. Ogni detenuto deve poter usufruire delle cure di un dentista qualificato.

27. I detenuti non possono essere sottoposti ad alcun esperimento che possa provocare loro un danno fisico o morale.

28. 1. Nella misura del possibile devono essere adottate le disposizioni idonee per permettere la nascita dei bambini in un ospedale esterno all’istituto. Tuttavia, quando ciò non sia possibile, gli istituti devono disporre di personale adeguato e di strutture idonee per il parto e le cure postnatali. Se un bambino è nato in prigione, questo fatto non deve essere menzionato nel certificato di nascita.

2. Se le madri detenute sono autorizzate a tenere con sé i propri figli, si deve poter disporre di un asilo nido dotato di personale qualificato dove i bambini saranno sistemati quando non sono affidati alle loro madri.

29. Il sanitario deve vedere e visitare ogni detenuto al più presto possibile dopo il suo ingresso ed in seguito con la frequenza necessaria, in particolare al fine di verificare l’esistenza di una malattia fisica o psichica e di adottare tutte le misure necessarie alle cure mediche, di assicurare l’isolamento dei detenuti sospetti di essere affetti da malattie infettive o contagiose, di identificare le deficienze fisiche o psichiche che potrebbero ostacolare il reinserimento del detenuto dopo la liberazione e di determinare l’idoneità di ogni detenuto al lavoro.

30. 1. Il sanitario deve aver cura della salute fisica e psichica dei detenuti. Deve visitare, nelle condizioni e con la frequenza consigliata dalle norme ospedaliere, tutti i detenuti malati, tutti quelli che segnalano di essere malati o feriti, e tutti quelli sui quali la sua attenzione è particolarmente attirata.

2. Il sanitario deve far rapporto al direttore ogni qualvolta ritenga che la salute fisica o psichica di un detenuto è stata o può essere sfavorevolmente influenzata da un prolungamento o da una qualsivoglia modalità della detenzione.

31. 1. Il sanitario o una autorità competente deve effettuare delle ispezioni regolari e consigliare il direttore per quel che riguarda:

a) la quantità, la qualità, la preparazione e la distribuzione degli alimenti e dell’acqua;

b) l’igiene e la pulizia dell’istituto e dei detenuti;

c) le installazioni sanitarie, il riscaldamento, l’illuminazione e la ventilazione dell’istituto;

d) la qualità e la pulizia dei vestiti e degli effetti letterecci dei detenuti.

2. Il direttore deve prendere in considerazione i rapporti e i pareri del sanitario previsti dalle regole 30.2 e 31.1 e, in caso di accordo, adottare immediatamente le misure volute perché tali raccomandazioni siano applicate; in caso di disaccordo, o se la materia non rientra nella sua competenza, egli deve trasmettere immediatamente le sue osservazioni e il rapporto sanitario all’autorità sovraordinata.

32. I servizi sanitari dell’istituto devono adoperarsi per diagnosticare e curare tutte le malattie fisiche o mentali e le malformazioni suscettibili di compromettere il reinserimento del detenuto dopo la sua liberazione. A questo fine, devono essere fornite al detenuto tutte le cure mediche, chirurgiche e psichiatriche necessarie, ivi comprese quelle che sono fornite all’esterno.

Disciplina e punizioni

33. L’ordine e la disciplina devono essere mantenuti nell’interesse della sicurezza, di una vita comunitaria bene organizzata e degli obiettivi del trattamento perseguiti nell’istituto.

34. 1. Nessun detenuto potrà rivestire nei servizi dell’istituto un ruolo che comporti un potere disciplinare.

2. Questa regola non dovrà comunque essere di ostacolo al buon funzionamento di iniziative che implichino che determinate attività o responsabilità di tipo sociale, educativo o sportivo siano affidate, sotto controllo, a gruppi di detenuti nell’ambito della loro partecipazione a programmi previsti dal loro regime.

35. I seguenti punti devono essere regolati da una legge o da un regolamento emanato dalla autorità competente:

a) la condotta che integra una infrazione disciplinare;

b) il genere e la durata delle sanzioni disciplinari che possono essere inflitte;

c) l’autorità competente a infliggere tali sanzioni;

d) l’autorità cui ricorrere e la procedura da seguire.

36. 1. Un detenuto non può essere punito che in conformità alle disposizioni di una tale legge o di un tale regolamento, e mai due volte per lo stesso fatto.

2. Il rapporto disciplinare deve essere immediatamente trasmesso alle autorità competenti che decidono senza ritardo.

3. Nessun detenuto può essere punito senza essere informato dell’infrazione che gli si contesta e senza che abbia la possibilità di discolparsi.

4. Quando necessario e possibile, il detenuto deve essere autorizzato a discolparsi per mezzo di un interprete.

37. Le sanzioni collettive, le pene corporali, l’assegnazione ad una camera priva di luce così come ogni punizione crudele, inumana o degradante devono essere completamente vietate come sanzioni disciplinari.

38. 1. La sanzione dell’isolamento disciplinare e ogni altra misura punitiva che rischierebbe di alterare la saluta fisica e mentale del detenuto non può essere inflitta se non quando il medico, dopo aver esaminato il detenuto, certifichi per iscritto che costui è in condizione di sopportarle.

2. In ogni caso tali misure non devono mai essere contrarie ai principi posti dalla regola 37.

3. Il sanitario deve visitare giornalmente i detenuti che subiscono tali sanzioni disciplinari e deve fare rapporto al direttore se ritiene necessario porre fine alla sanzione o modificarla per ragioni di salute fisica o psichica.

Strumenti di contenzione

39. L’uso di catene e ferri deve essere proibito. Le manette, le camice di forza e altri mezzi di contenzione non saranno mai impiegate a titolo di sanzione. Essi non potranno essere utilizzati che nei casi seguenti:

a) se necessario, come precauzione contro una evasione durante un trasferimento, purché siano tolte quando il detenuto compare davanti ad una autorità giudiziaria o amministrativa, a meno che la detta autorità decida altrimenti;

b) per ragioni sanitarie, su indicazione e sotto controllo del medico;

c) per ordine del direttore, se gli altri mezzi per contenere il detenuto siano falliti, al fine di impedirgli di causare danno a se stesso o ad altri o causare danni rilevanti; in questo caso, il direttore deve consultare con urgenza il sanitario e fare rapporto all’autorità amministrativa superiore.

40. Il modello e il sistema di impiego degli strumenti di contenzione autorizzati dall’articolo precedente devono essere regolati dalla legge o dai regolamenti. La loro applicazione non deve essere prolungata oltre il tempo strettamente necessario.

Informazione e reclami dei detenuti

41. 1. Ogni detenuto, al momento dell’ingresso in istituto, deve ricevere informazioni scritte relative alla regolamentazione del trattamento dei detenuti della propria categoria, alle regole disciplinari dell’istituto, ai mezzi autorizzati per ottenere informazioni e formulare reclami, a tutto ciò che può essere necessario per permettergli di conoscere i suoi diritti e obblighi e adattarsi alla vita dell’istituto.

2. Se il detenuto non può comprendere le informazioni scritte, esse devono essere fornite oralmente.

42. 1. Ogni detenuto deve avere quotidianamente la possibilità di avanzare richieste e sporgere reclami al direttore dell’ istituto o al funzionario che ne fa le veci.

2. Ogni detenuto deve poter rivolgersi o presentare istanze e sporgere reclami a un ispettore degli istituti o a ogni altra autorità autorizzata a visitare l’istituto senza la presenza del direttore e di altri membri del personale. Comunque, i ricorsi contro decisioni formali possono essere limitati alle procedure autorizzate. 3. Ogni detenuto deve essere autorizzato ad indirizzare, in busta chiusa, una istanza o reclamo all’Amministrazione penitenziaria centrale, all’autorità giudiziaria o ad altre autorità competenti.

4. Ogni istanza o reclamo indirizzato o trasmesso alla autorità penitenziaria deve essere esaminato senza ritardo e la risposta al detenuto deve essere data in tempo utile.

Contatti con il mondo esterno

43. 1. I detenuti devono essere autorizzati ad avere contatti con le famiglie e, con i limiti imposti dalle esigenze del trattamento, dalla sicurezza e dall’ordine e disciplina dell’istituto, con le persone e i rappresentanti di organismi esterni, e a ricevere visite di dette persone ad intervalli regolari.

2. Per incoraggiare i contatti con il mondo esterno, deve essere previsto un sistema di permessi compatibile con gli obiettivi del trattamento che sono oggetto della Parte IV di queste regole.

44. 1. I detenuti stranieri dovrebbero essere informati senza ritardo del diritto di richiedere contatti con la rappresentanza diplomatica o consolare dello Stato cui appartengono e ragionevoli agevolazioni devono essere loro accordate a tal fine. L’Amministrazione penitenziaria dovrebbe cooperare strettamente con ogni rappresentanza nell’interesse dei detenuti stranieri che possono avere bisogni particolari.

2. I detenuti cittadini di Stati che non hanno rappresentanze diplomatiche o consolari nel Paese, così come i rifugiati e gli apolidi, devono godere delle stesse agevolazioni per comunicare con il rappresentante diplomatico del Paese incaricato di proteggere i loro interessi o con ogni altra autorità nazionale o internazionale il cui compito è di proteggere tali interessi.

45. I detenuti devono potere tenersi regolarmente al corrente degli avvenimenti sia con la lettura di giornali quotidiani, periodici o altre pubblicazioni, sia attraverso la radio e la televisione, sia con conferenze o ogni altro mezzo simile autorizzato o controllato dall’Amministrazione. Disposizioni particolari dovrebbero essere adottate per soddisfare i bisogni dei cittadini stranieri che hanno difficoltà linguistiche.

Assistenza religiosa e morale

46. Ogni detenuto deve essere autorizzato, nella misura del possibile, a soddisfare le esigenze della propria vita religiosa, spirituale e morale, partecipando alle funzioni o riunioni organizzate nell’istituto e possedendo i libri e le pubblicazioni necessarie.

47. 1. Se nell’istituto vi è un numero sufficiente di detenuti appartenenti alla stessa religione, un rappresentante qualificato di questa religione deve essere nominato o riconosciuto. Se il numero dei detenuti lo giustifica e le circostanze lo permettono, l’intervento dovrebbe essere di tipo permanente.

2. Il rappresentante qualificato nominato o riconosciuto ai sensi del paragrafo 1 deve essere autorizzato ad organizzare periodicamente i servizi e le attività religiose e ad effettuare visite pastorali particolari, negli orari a ciò riservati, ai detenuti appartenenti alla sua religione.

3. Il contatto con un rappresentante qualificato di una religione non deve essere rifiutato ad alcun detenuto. Se un detenuto si oppone alla visita di un rappresentante di una religione, la sua volontà deve essere rispettata.

Deposito degli oggetti appartenenti ai detenuti

48. 1. Quando il regolamento non autorizza i detenuti a tenere in loro possesso denaro, oggetti di valore e altri effetti loro appartenenti, questi devono essere conservati in luogo sicuro, al momento dell’ammissione nell’istituto. Un elenco di essi sarà firmato dal detenuto. Devono essere adottate misure per conservare questi oggetti in buono stato. Se qualche oggetto deve essere distrutto per motivi di igiene, il fatto sarà registrato e il detenuto informato.

2. Tali oggetti e il denaro devono essere restituiti al detenuto al momento della liberazione, ad eccezione del denaro legalmente prelevato e degli oggetti che egli ha potuto inviare all’esterno o che hanno dovuto essere distrutti per motivi di igiene. Il detenuto deve firmare una ricevuta per il denaro e gli oggetti che gli sono stati restituiti.

3. Nella misura del possibile, i valori e gli oggetti inviati dall’esterno al detenuto sono sottoposti alle stesse regole, a meno che il loro uso durante la detenzione sia previsto ed autorizzato.

4. Se il detenuto porta con sé medicinali al momento dell’ammissione in istituto, il medico deciderà del loro impiego.

Notificazione di decessi, malattie, trasferimenti, ecc.

49. 1. In caso di decesso o grave malattia o lesione di un detenuto, o di ricovero in un istituto per il trattamento di malattie o anormalità psichiche, il direttore deve informare immediatamente il congiunto, se il detenuto è coniugato, o il parente più prossimo, e in ogni caso ogni altra persona preventivamente indicata dal detenuto.

2. Il detenuto deve essere informato subito della morte o della grave malattia di un parente prossimo. In tal caso, e quando le circostanze lo permettono, il detenuto dovrebbe essere autorizzato a visitare libero o scortato il parente malato o visitare la salma.

3. Ogni detenuto deve avere il diritto di informare subito la propria famiglia della propria detenzione o del suo trasferimento in un altro istituto.

Trasferimento dei detenuti

50. 1. Quando i detenuti sono condotti in un istituto o ne sono trasferiti, essi devono essere esposti il meno possibile alla vista del pubblico ed opportune disposizioni devono essere adottate per proteggerli dagli insulti, dalla curiosità e da ogni tipo di pubblicità.

2. Deve essere proibito il trasporto dei detenuti in veicoli con ventilazione e illuminazione non adeguata, o in condizioni che impongono loro una non necessaria sofferenza fisica o una umiliazione.

3. Il trasporto di detenuti deve avvenire a spese dell’Amministrazione e conformemente alle regole in vigore.

Parte III

Personale

51. Considerato il ruolo fondamentale del personale penitenziario ai fini della buona gestione dell’istituto e gli sforzi per raggiungere gli obiettivi organizzativi e trattamentali, le Amministrazioni penitenziarie daranno la massima priorità alla piena applicazione delle regole relative al personale.

52. I membri del personale penitenziario saranno costantemente incoraggiati, attraverso la formazione, procedure di consultazione e metodi efficaci di gestione, a sviluppare il senso dell’umanità e del lavoro.

53. L’Amministrazione penitenziaria deve considerare che uno dei suoi maggiori compiti è di tenere l’opinione pubblica costantemente informata del ruolo svolto dal sistema penitenziario e del lavoro compiuto dal suo personale, in maniera da incoraggiare la pubblica comprensione dell’importanza del contributo offerto dal personale alla società.

54. 1. L’Amministrazione penitenziaria deve scegliere con cura il personale di ogni livello al momento del reclutamento e delle progressioni di carriera. Deve essere tenuto conto in particolare delle qualità morali e umane, della capacità professionale e delle attitudini personali a tale lavoro.

2. I membri del personale devono normalmente essere impiegati, a titolo permanente, in qualità di funzionari penitenziari; essi devono avere lo status di pubblici impiegati e conseguentemente godere della stabilità dell’impiego, che può essere condizionata soltanto dalla loro buona condotta, efficacia del lavoro, buone condizioni fisiche e mentali, e da un livello di istruzione appropriato. La remunerazione deve essere sufficiente per permettere di assumere e trattenere in servizio uomini e donne competenti; i vantaggi di carriera e le condizioni di impiego devono essere stabiliti tenendo conto della natura penosa del lavoro.

3. Ogni volta che è necessario impiegare personale a tempo parziale, questi criteri dovrebbero essere seguiti anche per tale personale, in quanto applicabili.

55. 1. Il personale, al momento del reclutamento o dopo un appropriato periodo di esperienza pratica, deve frequentare un corso di formazione generale e particolare e superare prove teoriche e pratiche, a meno che la sua preparazione professionale renda ciò non necessario.

2. Durante la carriera il personale dovrebbe mantenere e migliorare le sue conoscenze e la competenza professionale, frequentando corsi di perfezionamento organizzati periodicamente dall’Amministrazione.

3. Dovrebbero essere adottate le misure necessarie per far acquisire una esperienza e una formazione più estesa al personale le cui capacità professionali sarebbero da ciò incrementate.

4. La formazione di tutto il personale dovrebbe includere una formazione sulle Regole Penitenziarie Europee e sulla loro applicazione, e sulla Convenzione Europea sui diritti dell’uomo.

56. Tutti i membri del personale devono in ogni circostanza comportarsi e svolgere i propri compiti in modo che il loro esempio abbia una influenza positiva sui detenuti e provochi il loro rispetto.

57. 1. Nella misura del possibile il personale deve comprendere un numero sufficiente di specialisti come psichiatri, psicologi, assistenti sociali, insegnanti, capi d’arte, insegnanti di educazione fisica e istruttori sportivi.

2. Questo personale ed altri specialisti devono normalmente essere impiegati a pieno tempo. Ciò non esclude che si possa ricorrere ad impiegati part-time o a dei volontari, in caso di necessità, se il loro impiego è considerato opportuno.

58. 1. L’Amministrazione penitenziaria deve assicurare che ogni istituto sia sempre sotto la piena responsabilità del direttore, del vicedirettore o di altro funzionario autorizzato.

2. Il direttore di un istituto deve essere ben qualificato per il suo incarico, relativamente alle qualità personali, alla competenza amministrativa, alla formazione e all’esperienza.

3. Il direttore deve essere nominato a pieno tempo ed essere disponibile e accessibile in ogni momento, secondo quanto richiesto dall’Amministrazione penitenziaria nelle sue istruzioni professionali.

4. Quando due o più istituti sono sotto l’autorità di un solo direttore, questi deve visitarli ad intervalli frequenti. Ognuno degli istituti deve avere a capo un funzionario responsabile.

59. L’Amministrazione deve promuovere metodi di organizzazione e sistemi di gestione idonei ad assicurare una buona comunicazione tra le diverse categorie di personale dell’istituto e un buon coordinamento dei servizi, specialmente per quel che concerne il trattamento ed il reinserimento sociale dei detenuti.

60. 1. Il direttore, il vicedirettore e la maggioranze dei membri del personale dell’istituto devono parlare la lingua della maggioranze dei detenuti, o una lingua compresa dalla maggioranza di essi.

2. Si deve ricorrere ai servizi di un interprete ogni volta che ciò sia necessario e possibile.

61. 1. Devono essere adottate misure per assicurarsi che un medico qualificato e riconosciuto sia in condizione di intervenire in ogni momento senza ritardo in caso di urgenza.

2. Negli istituti che non dispongono di uno o più medici a pieno tempo, un medico a part-time o personale autorizzato di un servizio sanitario deve effettuare visite regolari.

62. Deve essere incoraggiato l’impiego, in un istituto o sezione di istituto che ospita detenuti di un determinato sesso, di personale dell’altro sesso.

63. 1. Il personale degli istituti non deve utilizzare la forza nei confronti dei detenuti se non in caso di legittima difesa, di tentativo di evasione o di resistenza fisica, attiva o passiva, a un ordine impartito in base alla legge o al regolamento. Il personale che ha fatto ricorso alla forza deve limitarne l’uso allo stretto necessario e deve fare rapporto sull’incidente immediatamente al direttore dell’istituto.

2. Il personale deve ricevere quando necessario una speciale formazione tecnica per rendere inoffensivi i detenuti violenti.

3. Salvo che in circostanze speciali, il personale che svolge i suoi compiti a contatto diretto dei detenuti non deve essere armato. Inoltre, non si deve mai affidare un’arma a un membro del personale senza che questi sia stato ben addestrato per il suo uso.

Parte IV

Obiettivi del trattamento e regime

64. La detenzione, data la privazione della libertà, è una punizione in quanto tale. La condizione della detenzione e i regimi penitenziari non devono quindi aggravare la sofferenza inerente ad essa, eccetto che come condizione accidentale giustificata dalla necessità dell’isolamento o di mantenere la disciplina.

65. Ogni sforzo deve essere fatto per assicurarsi che i regimi degli istituti siano regolati e gestiti in maniera da:

a) assicurare che le condizioni di vita siano compatibili con la dignità umana e con le norme accettate dalla collettività;

b) ridurre al minimo gli effetti negativi della detenzione e le differenze tra la vita in carcere e quella in libertà, differenze che tendono a far diminuire il rispetto di sé e il senso della responsabilità personale nei detenuti;

c) mantenere e rinforzare i legami dei detenuti con i membri della loro famiglia e la comunità esterna al fine di proteggere gli interessi dei detenuti e delle loro famiglie;

d) offrire ai detenuti la possibilità di migliorare le loro possibilità di reinserimento nella società dopo la liberazione.

66. A questi fini, tutte le risorse riabilitative, educative, morali, spirituali e di altro tipo dovrebbero essere disponibili e utilizzate secondo le necessità trattamentali individuali dei detenuti. Si dovrebbero quindi prevedere:

a) un aiuto e una assistenza spirituale e la possibilità di lavorare, di beneficiare di un orientamento e di un addestramento professionale, di studiare, di praticare esercizi fisici, sviluppare le attitudini a vivere in società, avere l’aiuto di esperti, essere occupati in attività di gruppo e ricreative;

b) misure appropriate perché tali attività siano concepite, nella misura del possibile, in modo da rendere più numerosi i contatti e le relazioni con la comunità esterna, anche per facilitare il reinserimento sociale dopo la liberazione;

c) procedure per stabilire e rivedere i programmi individuali di trattamento e di formazione nei confronti di detenuti dopo ampia consultazione con il personale interessato e, quando ciò sia praticabile, con i singoli detenuti interessati;

d) sistemi di comunicazione e uno stile di gestione che favoriscano lo stabilirsi di relazioni positive tra il personale e i detenuti, che permettano di elaborare prospettive di regime e programmi di trattamento efficaci.

67. 1. Per raggiungere questi obiettivi, si deve individualizzare il trattamento e, a tal fine, occorre disporre di un sistema flessibile di assegnazione che permetta di collocare i detenuti in istituti o sezioni separate, dove ognuno possa ricevere il trattamento idoneo e la opportuna formazione.

2. Il tipo, la dimensione, l’organizzazione e la capacità di questi istituti saranno determinate essenzialmente dalla natura del trattamento applicato. 3. È necessario assicurarsi che i detenuti siano assegnati tenendo conto delle necessità di ordine e sicurezza, ma ogni restrizione dovrebbe essere adottata nella misura minima possibile compatibile con la sicurezza e dovrebbe rispettare gli speciali bisogni del detenuto. È necessario adoperarsi per assegnare i detenuti ad istituti aperti, o comunque offrire loro ampie opportunità di contatti con la comunità esterna. Nel caso di detenuti stranieri, bisogna considerare come particolarmente importanti i contatti con appartenenti alla comunità esterna della loro stessa nazionalità.

68. Il più presto possibile dopo l’ingresso in istituto e dopo l’osservazione della personalità di ogni detenuto condannato a pena di ragionevole durata, dovrà essere preparato un programma di trattamento in un istituto idoneo sulla base dei risultati ottenuti circa i suoi bisogni individuali, le sue capacità e attività, e in particolare del principio della vicinanza alla famiglia.

69. 1. Nel corso del regime, i detenuti devono avere l’opportunità di partecipare ad attività dell’istituto capaci di sviluppare il loro senso di responsabilità e di autonomia e di stimolarli a interessarsi del proprio trattamento.

2. Si dovrebbe cercare di sviluppare i metodi per incoraggiare la cooperazione e la partecipazione dei detenuti al proprio trattamento. A questo fine i detenuti devono essere incoraggiati ad assumere, nei limiti specificati nella regola 34, delle responsabilità in alcuni settori delle attività dell’istituto.

70. 1. La preparazione dei detenuti alla dimissione dovrebbe cominciare il più presto possibile dopo l’ingresso in un istituto penitenziario. Per questo il trattamento dei detenuti deve sottolineare la loro non esclusione dalla comunità ma al contrario il fatto che essi continuano a farne parte. Organismi della comunità e operatori sociali dovrebbero nella misura del possibile, essere coinvolti nella collaborazione con il personale dell’istituto nel compito del reinserimento sociale dei detenuti, in particolare mantenendo e migliorando le relazioni di essi con le famiglie, con altre persone e con gli organismi sociali. Dovranno essere adottate misure per salvaguardare, nella misura massima possibile compatibile con la legge e la condanna subita, i diritti civili, i diritti relativi alla sicurezza sociale e gli altri vantaggi sociali dei detenuti.

2. I programmi di trattamento dovrebbero prevedere disposizioni relative ai permessi, che dovrebbero anche essere accordati nella più larga misura possibile, per motivi sanitari, educativi, professionali, familiari e per altre ragioni di carattere sociale.

3. I detenuti stranieri non dovrebbero essere esclusi dalla possibilità di beneficiare dei permessi soltanto a causa della loro nazionalità. Inoltre, ogni sforzo dovrebbe essere compiuto per permettere loro di partecipare in comune alle attività previste dal loro regime al fine di attenuare il loro senso di isolamento.

Lavoro

71. 1. Il lavoro penitenziario deve essere considerato come un elemento positivo del trattamento, della formazione del detenuto e della gestione dell’istituto.

2. I condannati possono essere soggetti all’obbligo di lavoro, tenuto conto delle loro capacità fisiche e mentali, come determinate dal sanitario.

3. Un lavoro sufficiente e di natura conveniente o, nel caso, altre attività utili devono essere proposte al detenuto per occuparlo durante la normale durata di una giornata di lavoro.

4. Nella misura del possibile il lavoro deve essere tale da aumentare la capacità del detenuto di guadagnarsi normalmente la vita dopo la sua dimissione.

5. Bisogna offrire una formazione professionale per mestieri utili ai detenuti che sono in condizione di profittarne e particolarmente ai giovani.

6. Nei limiti compatibili con una razionale selezione professionale, con le possibilità dell’Amministrazione e le esigenze di disciplina dell’istituto, i detenuti devono poter scegliere il genere di lavoro che desiderano effettuare.

72. 1. L’organizzazione e il metodo di lavoro negli istituti devono ravvicinarsi nella misure del possibile a quelli che regolano un lavoro analogo nella società esterna, al fine di preparare il detenuto alle condizioni normali del lavoro libero. Il lavoro dovrebbe comunque rispondere alle regole giuridiche e tecniche in vigore ed essere organizzato nel quadro dei moderni metodi di gestione e produzione.

2. Il fine di trarre un profitto finanziario dal lavoro penitenziario può avere quale effetto l’innalzamento del livello ed il miglioramento della qualità della formazione, ma gli interessi dei detenuti ed il loro trattamento non devono essere subordinati a questo fine.

73. Il lavoro per i detenuti deve essere assicurato dall’Amministrazione penitenziaria:

a) sia nei propri locali, officine e tenute agricole;

b) sia in concorso con imprenditori privati, all’interno o all’esterno dell’istituto, nel qual caso i datori di lavoro dovranno versare il salario normalmente dovuto, tenendo tuttavia conto del rendimento effettivo dei detenuti.

74. 1. La sicurezza e l’igiene devono essere assicurati nella stessa misura che per i lavoratori liberi.

2. Misure devono essere adottate per indennizzare i detenuti vittime di incidenti sul lavoro e di malattie professionali, a condizioni non meno favorevoli di quelle stabilite dalla legge per i lavoratori liberi.

75. 1. Il numero massimo giornaliero e settimanale di ore di lavoro per i detenuti deve essere fissato in conformità alle regole o agli usi locali concernenti il lavoro in libertà.

2. I detenuti devono godere almeno di un giorno di riposo settimanale e di tempo sufficiente per istruirsi e per dedicarsi alle attività previste nel quadro del trattamento e in vista del loro reinserimento sociale.

76. 1. Deve essere previsto un sistema equo di remunerazione del lavoro dei detenuti.

2. Apposite norme devono permettere ai detenuti di utilizzare almeno una parte della propria remunerazione per l’acquisto di oggetti autorizzati dal regolamento, destinati all’uso personale, e di inviarne una parte alla famiglia o spenderla per altri fini autorizzati.

3. Il regolamento dovrebbe anche prevedere che una parte della remunerazione sia accantonata dall’Amministrazione per costituire un peculio che sarà restituito al detenuto al momento della sua liberazione.

Istruzione

77. Un programma di studi completo deve essere organizzato in ogni istituto per offrire a tutti i detenuti la possibilità di soddisfare almeno qualcuno dei loro bisogni e delle loro aspirazioni individuali. L’obiettivo di tali programmi dovrebbe essere quello di aumentare le possibilità di positivo reinserimento sociale, sostenere il morale dei detenuti, migliorare il loro comportamento e promuovere il senso del rispetto di sé.

78. L’istruzione dovrebbe essere considerata come una attività del regime penitenziario informata allo stesso status e remunerazione di base di lavoro, a condizione che sia organizzata durante l’orario di lavoro e faccia parte integrante del programma individuale di trattamento.

79. L’istruzione dei giovani detenuti, in particolare di quelli di origine straniera o aventi particolari bisogni culturali o connessi alla loro etnia, dovrebbe attirare particolarmente l’attenzione delle Amministrazioni penitenziarie.

80. Programmi speciali di istruzione dovrebbero essere organizzati per detenuti con speciali problemi, come gli analfabeti.

81. Nella misura del possibile, l’istruzione del detenuto deve: a) essere integrata nel sistema di istruzione pubblica perché gli interessati possano continuare con facilità la propria formazione dopo la liberazione; b) essere dispensata in istituti scolastici fuori dell’istituto penitenziario.

82. Ogni istituto deve disporre di una biblioteca per l’uso da parte di tutte le categorie di detenuti, convenientemente fornita con una larga scelta di libri istruttivi e ricreativi, e i detenuti devono essere incoraggiati ad usufruirne pienamente. Quando possibile, la biblioteca dell’istituto sarà organizzata in cooperazione con i servizi delle biblioteche pubbliche.

Educazione fisica, esercizi, sport e attività ricreative

83. Il regime penitenziario deve riconoscere l’importanza, per la salute fisica e mentale, delle attività tendenti a mantenere i detenuti in buona forma fisica, a compiere adeguati esercizi e a godere di attività di tempo libero.

84. Conseguentemente, un appropriato programma di educazione fisica, di sport e di altre attività di tempo libero dovrebbe essere organizzato nel quadro del sistema di trattamento e di formazione. A questo fine, dovrebbero essere previsti spazi, installazioni ed attrezzature.

85. Le Amministrazione penitenziarie dovrebbero assicurare che i detenuti che partecipano a questi programmi siano in possesso dei necessari requisiti fisici. Speciali misure dovrebbero essere adottate per organizzare, sotto direzione medica, attività fisiche educative e correttive per quei detenuti che hanno necessità.

86. Tutti i detenuti che non lavorano all’esterno, o che non sono assegnati a istituti aperti, devono essere autorizzati, se il tempo lo permette, a godere di almeno un’ora giornaliera di permanenza (“passeggiata”) o esercizio fisico appropriato all’aria aperta, nella misura del possibile al riparo dalle intemperie.

Preparazione alla dimissione

87. Tutti i detenuti dovrebbero poter beneficiare di misure specificamente dirette ad assisterli per il reinserimento sociale, familiare e lavorativo dopo la dimissione. Idonee procedure e speciali corsi dovrebbero essere organizzati a questo fine.

88. Nel caso di detenuti condannati a pena di più lunga durata, dovrebbero essere adottate misure per assicurare un graduale reinserimento nella società. Questo fine potrebbe essere conseguito in particolare grazie a un programma di preparazione alla dimissione organizzata nell’istituto stesso o in un altro istituto idoneo, o grazie a una liberazione condizionale sorretta da una efficace assistenza sociale.

89. 1. Le Amministrazioni penitenziarie dovrebbero lavorare in stretta cooperazione con i servizi sociali e gli organismi che aiutano i detenuti liberati a ritrovare un posto nella società, in particolare a riprendere la vita familiare e lavorativa.

2. Misure devono essere adottate per assicurare che ai detenuti liberati siano forniti, se necessario, documenti di identificazione validi e assistenza per reperire un alloggio idoneo e un lavoro. Essi devono essere provvisti dei mezzi di sussistenza per l’immediato, di abiti convenienti e adatti al clima e alla stagione, e dei mezzi sufficienti per raggiungere la propria destinazione.

3. Rappresentanti autorizzati di servizi o organismi sociali dovrebbero potersi recare nell’istituto e visitare i detenuti per dare un pieno contributo alla preparazione della dimissione e del programma successivo alla liberazione.

Parte V

Regole complementari applicabili a particolari categorie di detenuti

90. L’Amministrazione penitenziaria dovrebbe essere guidata dalle regole precedenti nella misura in cui esse possono essere applicate effettivamente alle particolari categorie di detenuti per le quali sono dettate le seguenti regole complementari.

Detenuti in attesa di giudizio

91. Senza pregiudizio delle regole legali dettate per la protezione della libertà individuale o relative alla procedura da osservare riguardo i detenuti in attesa di giudizio, a questi ultimi, che devono essere presunti innocenti fino a quando non siano dichiarati colpevoli, sono applicati i benefici che possono loro derivare dalla applicazione della regola 90 e devono essere trattati senza altre restrizioni che quelle imposte dalle necessità del procedimento penale e dalla sicurezza dell’istituto.

92. 1. Ogni detenuto in attesa di giudizio deve immediatamente poter informare la propria famiglia del suo arresto e ad esso deve essere accordata ogni ragionevole agevolazione per poter comunicare con la famiglia, gli amici e le persone con le quali ha un legittimo interesse ad entrare in contatto.

2. Deve essere altresì autorizzato a ricevere, in condizioni soddisfacenti dal punto di vista umano, visite da queste persone, con le sole restrizioni e modalità di sorveglianza necessarie per l’Amministrazione della giustizia e l’ordine e la sicurezza dell’istituto.

3. Se un detenuto in attesa di giudizio non desidera informare qualcuna di queste persone, l’Amministrazione penitenziaria non dovrebbe farlo di propria iniziativa, a meno che ciò non sia necessario per ragioni connesse, ad esempio, all’età, alla condizione mentale o ad ogni altra incapacità del detenuto.

93. Ogni detenuto deve potere, all’inizio della detenzione, nominare un difensore di fiducia o chiedere la nomina di un difensore d’ufficio, quando ciò sia previsto, ed incontrare il proprio legale per preparare la sua difesa, preparare e trasmettere istruzioni confidenziali e riceverne. A sua richiesta, ogni agevolazione deve essergli accordata a questo effetto. In particolare deve potersi fare assistere gratuitamente da un interprete nei suoi rapporti essenziali. Gli incontri tra il giudicabile e il suo difensore possono essere controllati visivamente ma non uditivamente da un funzionario di polizia o dell’istituto. La assegnazione dei detenuti in attesa di giudizio deve essere conforme alle previsioni della regola 11 paragrafo 3.

94. Salvo che se le circostanze rendano ciò poco consigliabile, il detenuto in attesa di giudizio deve poter disporre di una camera individuale.

95. 1. Il detenuto in attesa di giudizio deve avere la possibilità di indossare i propri indumenti personali se questi sono puliti e convenienti.

2. I detenuti che non hanno tale possibilità devono essere forniti di indumenti convenienti.

3. In mancanza di convenienti indumenti personali, un abito civile in buone condizioni deve essere fornito al detenuto in attesa di giudizio per comparire davanti all’autorità giudiziaria o per altre uscite autorizzate.

96. Il detenuto in attesa di giudizio deve avere nella misura del possibile l’opportunità di lavorare, ma senza averne l’obbligo. Se lavora, deve essere remunerato come gli altri detenuti. Se è previsto un programma di studi e di formazione professionale, deve essere incoraggiato a parteciparvi.

97. Il detenuto in attesa di giudizio deve essere autorizzato a procurarsi, a proprie spese o a spese di terzi, libri, giornali, materiali necessari per scrivere, così come altri mezzi per integrare il tempo nei limiti compatibili con gli interessi della amministrazione della giustizia e con l’ordine e la sicurezza dell’istituto.

98. Il detenuto in attesa di giudizio deve essere autorizzato a essere visitato e curato dal suo medico di fiducia o dal suo dentista personale, se vi sono valide ragioni. In caso di rifiuto, questo dovrebbe essere motivato. I costi relativi non devono essere a carico dall’Amministrazione penitenziaria.

Condannati per procedure non penali

99. Nei Paesi dove la legge permette la carcerazione per ordine di una Corte in seguito a una procedura non penale, tali detenuti non devono essere assoggettati a restrizioni maggiori né essere trattati con severità maggiore di quella minima necessaria per assicurare l’ordine e la sicurezza. Il trattamento non può essere meno favorevole di quello dei detenuti in attesa di giudizio, ad eccezione, eventualmente, del fatto che essi possono essere obbligati a lavorare.

Detenuti alienati e anormali psichici

100.1. Gli alienati non dovrebbero essere detenuti negli istituti penitenziari e devono essere adottate misure per trasferirli al più presto possibile in istituti destinati ai malati psichici.

2. Istituti specializzati o sezioni a gestione sanitaria dovrebbero essere disponibili per l’osservazione e il trattamento dei detenuti colpiti da altre affezioni o disordini psichici.

3. Il servizio medico o psichiatrico dell’istituto penitenziario deve assicurare il trattamento psichiatrico ad ogni detenuto che ne abbia bisogno.

4. Misure devono essere adottate, in collaborazione con gli organismi comunitari competenti, per assicurare quando necessario, dopo la dimissione, la continuazione del trattamento psichiatrico e perché sia assicurata una assistenza sociale psichiatrica post-penitenziaria.

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