1. Fino a non molti anni fa assai scarsi, o addirittura inesistenti, erano i limiti che l'autorità amministrativa incontrava nel?emanare i provvedimenti relativi all'ammissione e all'allontanamento degli stranieri dal territorio nazionale. Si ammetteva infatti - anche in giurisprudenza - che nella materia dovesse riconoscersi agli organi competenti un'ampia discrezionalità di determinazione.
Era (ed è ancora oggi) tenacemente radicata la convinzione, anche, se non esplicitamente sostenuta, che l'attività esplicata in questo campo riveste natura politica, con la conseguenza di rimanere sottratta al sindacato giurisdizionale l. In varie sentenze del Consiglio di Stato, almeno fino al 1984, ed in molte decisioni anche recenti dei tribunali amministrativi regionali, è stato perciò ritenuto che i decreti di espulsione adottati ai sensi dell'art. 150 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (t.u.p.s.) del 19312 o i provvedimenti di allontanamento con foglio di via, presi ex art. 152, non necessitino di alcuna motivazione o che sia motivazione sufficiente l'indicazione delle norme di cui viene nella specie fatta applicazione. [...]