Articolo 18 del Patto sui diritti civili e politici
1. Il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione (ivi compresa la libertà di professare un credo che non appartenga ad una religione particolare) sancito al paragrafo 1 dell'articolo 18, ha una vasta portata.
Comprende infatti la libertà di pensiero in tutti gli ambiti, il credo personale e l'adesione ad una convinzione o credenza, manifestata individualmente o insiene ad altri.
Il Comitato richiama l'attenzione degli Stati membri sul fatto che la libertà di pensiero e la libertà di coscienza sono protette come la libertà di religione e di credo.
Il carattere fondamentale di queste libertà si riflette inoltre nel fatto che, stando a quanto dispone il paragrafo 2 dell'articolo 4 del Patto, anche in caso di pericolo pubblico eccezionale non è ammessa deroga all'articolo 18 [...]