La legge regionale 18/1992 entrata in vigore il 5 maggio 1992 prevede la competenza della Giunta regionale nell'identificazione degli interventi di solidarietà da attuare direttamente o con la collaborazione di Enti, Istituzioni ed Organismi associativi o di volontariato attivi nel Veneto in progetti di solidarietà.
La deliberazione della Giunta deve tener conto dei programmi in materia predisposti dalle competenti amministrazioni statali da attuare - su precisa indicazione del Ministero degli Affari Esteri, Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo - previa consultazione con la Direzione Generale, anche per il tramite dell'Osservatorio Interregionale per la Cooperazione allo Sviluppo, sin dalla fase di individuazione degli interventi stessi (nota MAE 209/CRO/8723 del 28.10.1992).