Il simbolo ufficiale delle Nazioni Unite raffigurante la proiezione stereografica polare del globo terrestre attorniata da due rami di alloro

Carta delle Nazioni Unite (1945)

Data di adozione
26.06.1945
Data di entrata in vigore
24.10.1945
Organizzazione
ONU - Organizzazione delle Nazioni Unite
Annotazioni
Statuto delle Nazioni Unite, adottato il 26 giugno 1945 a San Francisco, a conclusione della Conferenza delle Nazioni Unite sull’Organizzazione Internazionale. Entrata in vigore internazionale: 24 ottobre 1945. - Gli Stati membri delle Nazioni Unite al 1° maggio 2024 sono 193. - Lo Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, che costituisce parte integrante dello Statuto delle Nazioni Unite, non è compreso nella presente raccolta.
Annotazioni relative all'Italia
Ordine di esecuzione per l’Italia dato con Legge 17 agosto 1957, n. 848 (Gazzetta Ufficiale n 238 del 25 settembre 1957), (l’Italia è tuttavia Stato membro delle Nazioni Unite a decorrere dal 14 dicembre 1955). Entrata in vigore per l'Italia: 14 dicembre 1955.

Noi popoli delle Nazioni Unite, decisi

a salvare le future generazioni dal flagello della guerra, che per due volte nel corso di questa generazione ha portato indicibili afflizioni all’umanità,

a riaffermare la fede nei diritti fondamentali dell’uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nella eguaglianza dei diritti degli uomini e delle donne e delle nazioni grandi e piccole,

a creare le condizioni in cui la giustizia ed il rispetto degli obblighi derivanti dai trattati e dalle altri fonti del diritto internazionale possano essere mantenuti,

a promuovere il progresso sociale ed un più elevato tenore di vita in una più ampia libertà,

e per tali fini

a praticare la tolleranza ed a vivere in pace l’uno con l’altro in rapporti di buon vicinato,

ad unire le nostre forze per mantenere la pace e la sicurezza internazionale,

ad assicurare, mediante l’accettazione di principi e l’istituzione di sistemi, che la forza delle armi non sarà usata, salvo che nell’interesse comune,

ad impiegare strumenti internazionali per promuovere il progresso economico e sociale di tutti i popoli,

abbiamo risoluto di unire i nostri sforzi per il raggiungimento di tali fini.

In conseguenza, i nostri rispettivi Governi, per mezzo dei loro rappresentanti riuniti nella città di San Francisco e muniti di pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato il presente Statuto delle Nazioni Unite ed istituiscono con ciò un’organizzazione internazionale che sarà denominata le Nazioni Unite.

Capitolo I – Fini e principi

Articolo 1.

I fini delle Nazioni Unite sono:

1. Mantenere la pace e la sicurezza internazionale, ed a questo fine: prendere efficaci misure collettive per prevenire e rimuovere le minacce alla pace e per reprimere gli atti di aggressione o le altre violazioni della pace, e conseguire con mezzi pacifici, ed in conformità ai princìpi della giustizia e del diritto internazionale, la composizione o la soluzione delle controversie o delle situazioni internazionali che potrebbero portare ad una violazione della pace;

2. Sviluppare tra le nazioni relazioni amichevoli fondate sul rispetto e sul principio dell’eguaglianza dei diritti e dell’autodecisione dei popoli, e prendere altre misure atte a rafforzare la pace universale;

3. Conseguire la cooperazione internazionale nella soluzione dei problemi internazionali di carattere economico, sociale culturale od umanitario, e nel promuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzioni di razza, di sesso, di lingua o di religione;

4. Costituire un centro per il coordinamento dell’attività delle nazioni volta al conseguimento di questi fini comuni.

Articolo 2.

L’Organizzazione ed i suoi Membri, nel perseguire i fini enunciati nell’art. 1, devono agire in conformità ai seguenti princìpi:

1. L’Organizzazione è fondata sul principio della sovrana eguaglianza di tutti i suoi Membri.

2. I Membri, al fine di assicurare a ciascuno di essi i diritti e i benefici risultanti dalla loro qualità di Membro, devono adempiere in buona fede gli obblighi da loro assunti in conformità al presente Statuto.

3. I Membri devono risolvere le loro controversie internazionali con mezzi pacifici, in maniera che la pace e la sicurezza internazionale, e la giustizia, non siano messe in pericolo.

4. I Membri devono astenersi nelle loro relazioni internazionali dalla minaccia o dall’uso della forza, sia contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque altra maniera incompatibile con i fini delle Nazioni Unite.

5. I Membri devono dare alle Nazioni Unite ogni assistenza in qualsiasi azione che queste intraprendono in conformità alle disposizioni del presente Statuto, e devono astenersi dal dare assistenza a qualsiasi Stato contro cui le Nazioni Unite intraprendono un’azione preventiva o coercitiva.

6. L’Organizzazione deve fare in modo che Stati che non sono Membri delle Nazioni Unite agiscano in conformità a questi princìpi, per quanto possa essere necessario per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

7. Nessuna disposizione del presente Statuto autorizza le Nazioni Unite ad intervenire in questioni che appartengono essenzialmente alla competenza interna di uno Stato, né obbliga i Membri a sottoporre tali questioni ad una procedura di regolamento in applicazione del presente Statuto; questo principio non pregiudica però l’applicazione di misure coercitive a norma del Capitolo VII.

Capitolo II – Membri dell’Organizzazione

Articolo 3.

Membri originari delle Nazioni Unite sono gli Stati che, avendo partecipato alla Conferenza delle Nazioni Unite per l’Organizzazione Internazionale a San Francisco, od avendo precedentemente firmato la Dichiarazione delle Nazioni Unite del 1° gennaio 1942, firmino il presente Statuto e lo ratifichino in conformità all’articolo 110.

Articolo 4.

1. Possono diventare Membri delle Nazioni Unite tutti gli altri Stati amanti della pace che accettino gli obblighi del presente Statuto e che, a giudizio dell’Organizzazione, siano capaci di adempiere tali obblighi e disposti a farlo.

2. L’ammissione quale Membro delle Nazioni Unite di uno Stato che adempia a tali condizioni è effettuata con decisione dell’Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza.

Articolo 5.

Un Membro delle Nazioni Unite contro il quale sia stata intrapresa, da parte del Consiglio di Sicurezza, un’azione preventiva o coercitiva può essere sospeso dall’esercizio dei diritti e dei privilegi di Membro da parte dell’Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza. L’esercizio di questi diritti e privilegi può essere ripristinato dal Consiglio di Sicurezza.

Articolo 6.

Un Membro delle Nazioni Unite che abbia persistentemente violato i princìpi enunciati nel presente Statuto può essere espulso dalla Organizzazione da parte dell’Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza.

Capitolo III - Organi

Articolo 7.

Sono istituiti quali organi principali delle Nazioni Unite: un’Assemblea Generale, un Consiglio di Sicurezza, un Consiglio Economico e Sociale, un Consiglio di Amministrazione Fiduciaria, una Corte Internazionale di Giustizia, ed un Segretariato.

Articolo 8.

Le Nazioni Unite non porranno alcuna restrizione all’ammissibilità di uomini e donne nei loro organi principali e sussidiari, in qualsiasi qualità ed in condizione di uguaglianza.

Capitolo IV – Assemblea Generale

Composizione

Articolo 9.

1. L’Assemblea Generale si compone di tutti i Membri delle Nazioni Unite.

2. Ogni Membro ha non più di cinque rappresentanti nell’Assemblea Generale.

Funzioni e poteri

Articolo 10.

L’Assemblea Generale può discutere qualsiasi questione od argomento che rientri nei fini del presente Statuto, o che abbia riferimento ai poteri ed alle funzioni degli organi previsti dal presente Statuto e, salvo quanto disposto dall’articolo 12, può fare raccomandazioni ai Membri delle Nazioni Unite od al Consiglio di Sicurezza, o agli uni ed all’altro, su qualsiasi di tali questioni od argomenti.

Articolo 11.

1. L’Assemblea Generale può esaminare i princìpi generali di cooperazione per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, compresi i princìpi regolanti il disarmo e la disciplina degli armamenti, e può fare, riguardo a tali principi, raccomandazioni sia ai Membri, sia al Consiglio di Sicurezza, sia agli uni ed all’altro.

2. L’Assemblea Generale può discutere ogni questione relativa al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale che le sia sottoposta da qualsiasi Membro delle Nazioni Unite in conformità all’articolo 35, paragrafo 2 e, salvo quanto disposto nell’articolo 12, può fare raccomandazioni riguardo a qualsiasi questione del genere allo Stato o agli Stati interessati, o al Consiglio di Sicurezza od agli uni ed all’altro. Qualsiasi questione del genere per cui si renda necessaria un’azione deve essere deferita al Consiglio di Sicurezza da parte dell’Assemblea Generale, prima o dopo la discussione.

3. L’Assemblea Generale può richiamare l’attenzione del Consiglio di Sicurezza sulle situazioni che siano suscettibili di mettere in pericolo la pace e la sicurezza internazionale.

4. I poteri dell’Assemblea Generale stabiliti in quest’articolo non limitano la portata generale dell’articolo 10.

Articolo 12.

1. Durante l’esercizio da parte del Consiglio di Sicurezza delle funzioni assegnategli dal presente Statuto, nei riguardi di una controversia o situazione qualsiasi, l’Assemblea Generale non deve fare alcuna raccomandazione riguardo a tale controversia o situazione, a meno che non ne sia richiesta dal Consiglio di Sicurezza.

2. Il Segretario generale, con il consenso del Consiglio di Sicurezza, informa l’Assemblea Generale, ad ogni sessione, di tutte le questioni relative al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale di cui stia trattando il Consiglio di Sicurezza ed informa del pari l’Assemblea Generale, o i Membri delle Nazioni Unite se l’Assemblea Generale non é in sessione, non appena il Consiglio di Sicurezza cessi dal trattare tali questioni.

Articolo 13.

1. l’Assemblea Generale intraprende studi e fa raccomandazioni allo scopo di:

a) promuovere la cooperazione internazionale nel campo politico ed incoraggiare lo sviluppo progressivo del diritto internazionale e la sua codificazione;

b) sviluppare la cooperazione internazionale nei campi economico, sociale, culturale, educativo e della sanità pubblica, e promuovere il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzione di razza, di sesso, di lingua, o di religione.

2. Gli ulteriori compiti, funzioni e poteri dell’Assemblea Generale rispetto alle materie indicate nel precedente paragrafo 1 b sono stabiliti nei Capitoli IX e X.

Articolo 14.

Subordinatamente alle disposizioni dell’articolo 12, l’Assemblea Generale può raccomandare misure per il regolamento pacifico di qualsiasi situazione che, indipendentemente dalla sua origine, essa ritenga suscettibile di pregiudicare il benessere generale o le relazioni amichevoli tra nazioni, ivi comprese le situazioni risultanti da una violazione delle disposizioni del presente Statuto che enunciano i fini ed i princìpi delle Nazioni Unite.

Articolo 15.

1. L’Assemblea Generale riceve ed esamina le relazioni annuali e speciali del Consiglio di Sicurezza; queste relazioni comprendono un resoconto delle misure decise od intraprese dal Consiglio di Sicurezza per mantenere la pace e la sicurezza internazionale.

2. L’Assemblea Generale riceve ed esamina le relazioni degli altri organi delle Nazioni Unite.

Articolo 16.

L’Assemblea Generale adempie quelle funzioni, concernenti il regime internazionale di amministrazione fiduciaria che ad essa sono attribuite dai Capitoli XII e XIII, compresa l’approvazione delle convenzioni di amministrazione fiduciaria per le zone non designate come strategiche.

Articolo 17.

1. L’Assemblea Generale esamina ed approva il bilancio dell’Organizzazione.

2. Le spese dell’Organizzazione sono sostenute dai Membri secondo la ripartizione fissata dall’Assemblea Generale.

3. L’Assemblea Generale esamina ed approva tutti gli accordi finanziari e di bilancio con gli Istituti specializzati previsti all’articolo 57, ed esamina i bilanci amministrativi di tali Istituti specializzati al fine di fare ad essi delle raccomandazioni.

Votazione

Articolo 18.

1. Ogni Membro dell’Assemblea Generale dispone di un voto.

2. Le decisioni dell’Assemblea Generale su questioni importanti sono prese a maggioranza di due terzi dei Membri presenti e votanti. Tali questioni comprendono: le raccomandazioni riguardo al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, l’elezione dei Membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza, l’elezione dei Membri del Consiglio Economico e Sociale, l’elezione dei Membri del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria a norma del paragrafo 1(c) dell’articolo 86, l’ammissione di nuovi Membri delle Nazioni Unite, la sospensione dei diritti e dei privilegi di Membro, l’espulsione di Membri, le questioni relative al funzionamento del regime di amministrazione fiduciaria e le questioni di bilancio.

3. Le decisioni su altre questioni, compresa la determinazione di categorie addizionali di questioni da decidersi a maggioranza di due terzi, sono prese a maggioranza dei Membri presenti e votanti.

Articolo 19.

Un Membro delle Nazioni Unite che sia in arretrato nel pagamento dei suoi contributi finanziari all’Organizzazione non ha voto nell’Assemblea Generale se l’ammontare dei suoi arretrati eguagli o superi l’ammontare dei contributi da lui dovuti per i due anni interi precedenti. L’Assemblea Generale può, nondimeno, permettere a tale Membro di votare se riconosca che la mancanza del pagamento è dovuta a circostanze indipendenti dalla sua volontà.

Procedura

Articolo 20.

L’Assemblea Generale si riunisce in sessioni ordinarie annuali ed in sessioni speciali ove le circostanze lo richiedano. Le sessioni speciali sono convocate dal Segretario generale su richiesta del Consiglio di Sicurezza o della maggioranza dei Membri delle Nazioni Unite.

Articolo 21.

L’Assemblea Generale stabilisce il proprio regolamento. Essa elegge il suo Presidente per ogni sessione.

Articolo 22.

L’Assemblea Generale può istituire gli organi sussidiari che ritenga necessari per l’adempimento delle sue funzioni.

Capitolo V – Consiglio di Sicurezza

Composizione

Articolo 23.

1. Il Consiglio di Sicurezza si compone di quindici Membri delle Nazioni Unite. La Repubblica di Cina, la Francia, l’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, il Regno Unito di Gran Bretagna e l’Irlanda Settentrionale e gli Stati Uniti d’America sono Membri permanenti del Consiglio di Sicurezza. L’Assemblea Generale elegge dieci altri Membri delle Nazioni Unite quali Membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza, avendo speciale riguardo, in primo luogo, al contributo dei Membri delle Nazioni Unite al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale ed agli altri fini dell’Organizzazione, ed inoltre ad un’equa distribuzione geografica.

2. I Membri non permanenti del Consiglio di Sicurezza sono eletti per un periodo di due anni. Tuttavia nella prima elezione successiva all’aumento da 11 a 15 del numero dei Membri del Consiglio di Sicurezza, due dei quattro Membri aggiuntivi saranno scelti per il periodo di un anno. I Membri uscenti non sono immediatamente rieleggibili.

3. Ogni Membro del Consiglio di Sicurezza ha un rappresentante nel Consiglio.

Articolo 24.

1. Al fine di assicurare un’azione pronta ed efficace da parte delle Nazioni Unite, i Membri conferiscono al Consiglio di Sicurezza la responsabilità principale del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, e riconoscono che il Consiglio di Sicurezza, nell’adempiere i suoi compiti inerenti a tale responsabilità, agisce in loro nome.

2. Nell’adempimento di questi compiti il Consiglio di Sicurezza agisce in conformità ai fini ed ai principi delle Nazioni Unite. I poteri specifici attribuiti al Consiglio di Sicurezza per l’adempimento di tali compiti sono indicati nei Capitoli VI, VII, VIII e XII.

3. Il Consiglio di Sicurezza sottopone relazioni annuali e, quando sia necessario, relazioni speciali all’esame dell’Assemblea Generale.

Articolo 25.

I Membri delle Nazioni Unite convengono di accettare e di eseguire le decisioni del Consiglio di Sicurezza in conformità alle disposizioni del presente Statuto.

Articolo 26.

Al fine di promuovere lo stabilimento ed il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale col minimo dispendio delle risorse umane ed economiche mondiali per gli armamenti, il Consiglio di Sicurezza ha il compito di formulare, con l’ausilio del Comitato di Stato Maggiore previsto dall’articolo 47, piani da sottoporre ai Membri delle Nazioni Unite per l’istituzione di un sistema di disciplina degli armamenti.

Votazione

Articolo 27.

1. Ogni Membro del Consiglio di Sicurezza dispone di un voto.

2. Le decisioni del Consiglio di Sicurezza su questioni di procedura sono prese con un voto favorevole di nove Membri.

3. Le decisioni del Consiglio di Sicurezza su ogni altra questione sono prese con un voto favorevole di nove Membri, nel quale siano compresi i voti dei Membri permanenti; tuttavia nelle decisioni previste dal Capitolo VI e dal paragrafo 3 dell’articolo 52, un Membro che sia parte di una controversia deve astenersi dal voto.

Procedura

Articolo 28.

1. Il Consiglio di Sicurezza è organizzato in modo da poter funzionare in permanenza. Ogni Membro del Consiglio di Sicurezza deve, a tal fine, avere in qualsiasi momento un rappresentante nella sede dell’Organizzazione.

2. Il Consiglio di Sicurezza tiene riunioni periodiche alle quali ognuno dei suoi Membri può, ove lo desideri, essere rappresentato da un Membro del Governo o da un altro rappresentante appositamente designato.

3. Il Consiglio di Sicurezza può tenere riunioni in quelle località diverse dalla sede dell’Organizzazione che, a suo giudizio, possano meglio facilitare i suoi lavori.

Articolo 29.

Il Consiglio di Sicurezza può istituire gli organi sussidiari che ritenga necessari per l’adempimento delle sue funzioni.

Articolo 30.

Il Consiglio di Sicurezza stabilisce il proprio regolamento, nel quale fissa le norme concernenti il sistema di scelta del suo Presidente.

Articolo 31.

Ogni Membro delle Nazioni Unite che non sia Membro del Consiglio di Sicurezza può partecipare, senza diritto di voto, alla discussione di qualsiasi questione sottoposta al Consiglio di Sicurezza, ogniqualvolta quest’ultimo ritenga che gli interessi di tale Membro siano particolarmente coinvolti.

Articolo 32.

Ogni Membro delle Nazioni Unite che non sia Membro del Consiglio di Sicurezza od ogni Stato che non sia Membro delle Nazioni Unite, qualora sia parte in una controversia in esame avanti al Consiglio di Sicurezza, sarà invitato a partecipare, senza diritto di voto, alla discussione relativa alla controversia. Il Consiglio di Sicurezza stabilisce le condizioni che ritiene opportune per la partecipazione di uno Stato che non sia Membro delle Nazioni Unite.

Capitolo VI – Soluzione pacifica delle controversie

Articolo 33.

1. Le parti di una controversia, la cui continuazione sia suscettibile di mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, devono, anzitutto, perseguirne una soluzione mediante negoziati, inchiesta, mediazione, conciliazione, arbitrato, regolamento giudiziale, ricorso ad organizzazioni od accordi regionali, od altri mezzi pacifici di loro scelta.

2. Il Consiglio di Sicurezza ove lo ritenga necessario, invita le parti a regolare la loro controversia medianti tali mezzi.

Articolo 34.

Il Consiglio di Sicurezza può fare indagini su qualsiasi controversia o su qualsiasi situazione che possa portare ad un attrito internazionale o dar luogo ad una controversia, allo scopo di determinare se la continuazione della controversia o della situazione sia suscettibile di mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Articolo 35.

1. Ogni Membro delle Nazioni Unite può sottoporre qualsiasi controversia o situazione della natura indicata nell’articolo 34 all’attenzione del Consiglio di Sicurezza o dell’Assemblea Generale.

2. Uno Stato che non sia Membro delle Nazioni Unite può sottoporre all’attenzione del Consiglio di Sicurezza o dell’Assemblea Generale qualsiasi controversia di cui esso sia parte, se accetti preventivamente, ai fini di tale controversia, gli obblighi di regolamento pacifico previsti dal presente Statuto.

3. I procedimenti dell’Assemblea Generale rispetto alle questioni sottoposte alla sua attenzione in virtù di questo articolo, sono soggetti alle disposizioni degli articoli 11 e 12.

Articolo 36.

1. Il Consiglio di Sicurezza può, in qualsiasi fase di una controversia della natura indicata nell’articolo 33, o di una situazione di natura analoga, raccomandare procedimenti o metodi di sistemazione adeguati.

2. Il Consiglio di Sicurezza deve prendere in considerazione le procedure per la soluzione della controversia che siano già state adottate dalle parti.

3. Nel fare raccomandazioni a norma di questo articolo il Consiglio di Sicurezza deve inoltre tenere presente che le controversie giuridiche dovrebbero, di regola generale, essere deferite dalle parti alla Corte Internazionale di Giustizia in conformità alle disposizioni dello Statuto della Corte.

Articolo 37.

1. Se le parti di una controversia della natura indicata nell’articolo 33 non riescono a regolarla con i mezzi indicati in tale articolo, esse devono deferirla al Consiglio di Sicurezza.

2. Se il Consiglio di Sicurezza ritiene che la continuazione della controversia sia in fatto suscettibile di mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, esso decide se agire a norma dell’articolo 36, o raccomandare quella soluzione che ritenga adeguata.

Articolo 38.

Senza pregiudizio delle disposizioni degli articoli 33 e 37, il Consiglio di Sicurezza può, se tutte le parti di una controversia lo richiedono, fare ad esse raccomandazioni per una soluzione pacifica della controversia.

Capitolo VII – Azione rispetto alle minacce alla pace, alle violazioni della pace ed agli atti di aggressione

Articolo 39.

Il Consiglio di Sicurezza accerta l’esistenza di una minaccia alla pace, di una violazione della pace, o di un atto di aggressione, e fa raccomandazioni o decide quali misure debbano essere prese in conformità agli articoli 41 e 42 per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale.

Articolo 40.

Al fine di prevenire un aggravarsi della situazione, il Consiglio di Sicurezza prima di fare le raccomandazioni o di decidere sulle misure previste all’articolo 41, può invitare le parti interessate ad ottemperare a quelle misure provvisorie che esso consideri necessarie o desiderabili. Tali misure provvisorie non devono pregiudicare i diritti, le pretese o la posizione delle parti interessate. Il Consiglio di Sicurezza prende in debito conto il mancato ottemperamento a tali misure provvisorie.

Articolo 41.

Il Consiglio di Sicurezza può decidere quali misure, non implicanti l’impiego della forza armata, debbano essere adottate per dare effetto alle sue decisioni, e può invitare i Membri delle Nazioni Unite ad applicare tali misure. Queste possono comprendere un’interruzione totale o parziale delle relazioni economiche e delle comunicazioni ferroviarie, marittime, aeree, postali, telegrafiche, radio ed altre, e la rottura delle relazioni diplomatiche.

Articolo 42.

Se il Consiglio di Sicurezza ritiene che le misure previste nell’articolo 41 siano inadeguate o si siano dimostrate inadeguate, esso può intraprendere, con forze aeree, navali o terrestri, ogni azione che sia necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale. Tale azione può comprendere dimostrazioni, blocchi ed altre operazioni mediante forze aeree, navali o terrestri di Membri delle Nazioni Unite.

Articolo 43.

1. Al fine di contribuire al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, tutti i Membri delle Nazioni Unite si impegnano a mettere a disposizione del Consiglio di Sicurezza, a sua richiesta ed in conformità ad un accordo o ad accordi speciali, le forze armate, l’assistenza e le facilitazioni, compreso il diritto di passaggio, necessarie per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

2. L’accordo o gli accordi su indicati determineranno il numero ed i tipi di forze armate, il loro grado di preparazione e la loro dislocazione generale, e la natura delle facilitazioni e dell’assistenza da fornirsi.

3. L’accordo o gli accordi saranno negoziati al più presto possibile su iniziativa del Consiglio di Sicurezza. Essi saranno conclusi tra il Consiglio di Sicurezza ed i singoli Membri, oppure tra il Consiglio di Sicurezza e i gruppi di Membri, e saranno soggetti a ratifica da parte degli Stati firmatari in conformità alle rispettive norme costituzionali.

Articolo 44.

Quando il Consiglio di Sicurezza abbia deciso di impiegare la forza, esso, prima di richiedere ad un Membro non rappresentato nel Consiglio di fornire forze armate in esecuzione degli obblighi assunti a norma dell’articolo 43, inviterà tale Membro, ove questi lo desideri, a partecipare alle decisioni del Consiglio di Sicurezza concernenti l’impiego di contingenti di forze armate del Membro stesso.

Articolo 45.

Al fine di dare alle Nazioni Unite la possibilità di prendere misure militari urgenti, i Membri terranno ad immediata disposizione contingenti di forze aeree nazionali per l’esecuzione combinata di un’azione coercitiva internazionale. La forza ed il grado di preparazione di questi contingenti, ed i piani per la loro azione combinata, sono determinati, entro i limiti stabiliti nell’accordo o negli accordi speciali previsti dall’articolo 43, dal Consiglio di Sicurezza coadiuvato dal Comitato di Stato Maggiore.

Articolo 46.

I piani per l’impiego delle forze armate sono stabiliti dal Consiglio di Sicurezza coadiuvato dal Comitato di Stato Maggiore.

Articolo 47.

1. È costituito un Comitato di Stato Maggiore per consigliare e coadiuvare il Consiglio di Sicurezza in tutte le questioni riguardanti le esigenze militari del Consiglio di Sicurezza per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, l’impiego ed il comando delle forze poste a sua disposizione, la disciplina degli armamenti e l’eventuale disarmo.

2. Il Comitato di Stato Maggiore è composto dai capi di Stato Maggiore dei Membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, o di loro rappresentanti. Ogni Membro delle Nazioni Unite non rappresentato in modo permanente nel Comitato sarà invitato dal Comitato stesso ad associarsi ad esso quando l’efficiente adempimento dei compiti del Comitato richieda la partecipazione di tale Membro alla sua attività.

3. Il Comitato di Stato Maggiore ha, alle dipendenze del Consiglio di Sicurezza, la responsabilità della direzione strategica di tutte le forze armate messe a disposizione del Consiglio di Sicurezza. Le questioni concernenti il comando di tali forze saranno trattate in seguito.

4. Con l’autorizzazione del Consiglio di Sicurezza e dopo consultazioni con le organizzazioni regionali competenti, il Comitato di Stato Maggiore può costituire dei sottocomitati regionali.

Articolo 48.

1. L’azione necessaria per eseguire le decisioni del Consiglio di Sicurezza per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale è intrapresa da tutti i Membri delle Nazioni Unite o da alcuni di essi secondo quanto stabilisca il Consiglio di Sicurezza.

2. Tali decisioni sono eseguite dai Membri delle Nazioni Unite direttamente o mediante la loro azione nelle organizzazioni internazionali competenti di cui siano Membri.

Articolo 49.

I Membri delle Nazioni Unite si associano per prestarsi mutua assistenza nell’eseguire le misure deliberate dal Consiglio di Sicurezza.

Articolo 50.

Se il Consiglio di Sicurezza intraprende misure preventive contro uno Stato, ogni altro Stato, sia o non sia Membro delle Nazioni Unite, che si trovi di fronte a particolari difficoltà economiche derivanti dall’esecuzione di tali misure, ha diritto di consultare il Consiglio di Sicurezza riguardo ad una soluzione di tali difficoltà.

Articolo 51.

Nessuna disposizione del presente Statuto pregiudica il diritto naturale di autotutela individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale. Le misure prese da Membri nell’esercizio di questo diritto di autotutela sono immediatamente portate a conoscenza del Consiglio di Sicurezza e non pregiudicano in alcun modo il potere e il compito spettanti, secondo il presente Statuto, al Consiglio di Sicurezza, di intraprendere in qualsiasi momento quell’azione che esso ritenga necessaria per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale.

Capitolo VIII – Accordi regionali

Articolo 52.

1. Nessuna disposizione del presente Statuto preclude l’esistenza di accordi od organizzazioni regionali per la trattazione di quelle questioni concernenti il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale che si prestino ad un’azione regionale, purché tali accordi od organizzazioni e le loro attività siano conformi ai fini ed ai principi delle Nazioni Unite.

2. I Membri delle Nazioni Unite che partecipino a tali accordi od organizzazioni devono fare ogni sforzo per giungere ad una soluzione pacifica delle controversie di carattere locale medianti tali accordi od organizzazioni regionali prima di deferirle al Consiglio di Sicurezza.

3. Il Consiglio di Sicurezza incoraggia lo sviluppo della soluzione pacifica delle controversie di carattere locale mediante gli accordi o le organizzazioni regionali, sia su iniziativa degli Stati interessati, sia per deferimento da parte del Consiglio di Sicurezza.

4. Questo articolo non pregiudica in alcun modo l’applicazione degli articoli 34 e 35.

Articolo 53.

1. Il Consiglio di Sicurezza utilizza, se del caso, gli accordi o le organizzazioni regionali per azioni coercitive sotto la sua direzione. Tuttavia, nessuna azione coercitiva potrà venire intrapresa in base ad accordi regionali o da parte di organizzazioni regionali senza l’autorizzazione del Consiglio di Sicurezza, eccezion fatta per le misure contro uno Stato nemico, ai sensi della definizione data dal paragrafo 2 di questo articolo, quali sono previste dall’articolo 107 o da accordi regionali diretti contro un rinnovarsi della politica aggressiva da parte di un tale Stato, fino al momento in cui l’organizzazione potrà, su richiesta del Governo interessato, essere investita del compito di prevenire ulteriori aggressioni da parte del detto Stato.

2. L’espressione “Stato nemico” quale è usata nel paragrafo 1 di questo articolo si riferisce ad ogni Stato che durante la seconda guerra mondiale sia Stato nemico di uno dei firmatari del presente Statuto.

Articolo 54.

Il Consiglio di Sicurezza deve essere tenuto, in ogni momento, pienamente informato dell’azione intrapresa o progettata in base ad accordi regionali o da parte di organizzazioni regionali per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Capitolo IX – Cooperazione internazionale economica e sociale

Articolo 55.

Al fine di creare le condizioni di stabilità e di benessere che sono necessarie per avere rapporti pacifici ed amichevoli fra le nazioni, basate sul rispetto del principio dell’uguaglianza dei diritti o dell’autodecisione dei popoli, le Nazioni Unite promuoveranno:

a) un più elevato tenore di vita, il pieno impiego della mano d’opera, e condizioni di progresso e di sviluppo economico e sociale;

b) la soluzione dei problemi internazionali economici, sociali, sanitari e simili, e la collaborazione internazionale culturale ed educativa;

c) il rispetto e l’osservanza universale dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione.

Articolo 56.

I Membri si impegnano ad agire, collettivamente o singolarmente, in cooperazione con l’Organizzazione per raggiungere i fini indicati all’articolo 55.

Articolo 57.

1. I vari Istituti specializzati costituiti con accordi intergovernativi, ed aventi, in conformità ai loro Statuti, vasti compiti internazionali nei campi economico, sociale, culturale, educativo, sanitario e simili sono collegati con le Nazioni Unite in conformità alle disposizioni dell’articolo 63.

2. Gli Istituti così collegati con le Nazioni Unite sono qui di seguito indicati con l’espressione “Istituti specializzati”.

Articolo 58.

L’Organizzazione fa raccomandazioni per il coordinamento dei programmi e delle attività degli Istituti specializzati.

Articolo 59.

L’Organizzazione promuove, se del caso, trattative tra gli Stati interessati per la creazione di nuovi Istituti specializzati per il conseguimento dei fini indicati nell’articolo 55.

Articolo 60.

Il compito di adempiere le funzioni dell’Organizzazione indicate in questo Capitolo spetta all’Assemblea Generale e, sotto la sua direzione, al Consiglio Economico e Sociale, che a tale scopo dispone dei poteri ad esso attribuiti dal Capitolo X.

Capitolo X – Consiglio economico e sociale

Composizione

Articolo 61.

1. Il Consiglio Economico e Sociale si compone di cinquantaquattro Membri delle Nazioni Unite eletti dall’Assemblea Generale.

2. Salve le disposizioni del paragrafo 3, diciotto Membri del Consiglio Economico e Sociale sono eletti ogni anno per un periodo di tre anni. I Membri uscenti sono immediatamente rieleggibili.

3. Alla prima elezione successiva all’aumento da ventisette a cinquantaquattro Membri del Consiglio Economico e Sociale, oltre ai Membri eletti al posto dei nove Membri il cui mandato scade al termine dell’anno in corso, saranno eletti altri ventisette Membri. Di questi ventisette Membri aggiuntivi, il mandato di nove scadrà al termine di un anno, e quello di altri nove al termine di due anni, in conformità alle disposizioni che saranno prese dall’Assemblea Generale.

4. Ogni Membro del Consiglio Economico e Sociale ha un rappresentante nel Consiglio.

Funzioni e Poteri

Articolo 62.

1. Il Consiglio Economico e Sociale può compiere o promuovere studi o relazioni su questioni internazionali economiche e sociali, culturali, educative, sanitarie e simili, e può fare raccomandazioni riguardo a tali questioni all’Assemblea Generale, ai Membri delle Nazioni Unite, ed agli Istituti specializzati interessati.

2. Esso può fare raccomandazioni al fine di promuovere il rispetto e l’osservanza dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali per tutti.

3. Esso può preparare progetti di convenzione da sottoporre all’Assemblea Generale riguardo a questioni che rientrino nella sua competenza.

4. Esso può convocare, in conformità alle norme stabilite dalle Nazioni Unite, conferenze internazionali su questioni che rientrino nella sua competenza.

Articolo 63.

1. Il Consiglio Economico e Sociale può concludere accordi con qualsiasi Istituto di quelli indicati all’articolo 57 per definire le condizioni in base alle quali l’istituto considerato sarà collegato con le Nazioni Unite. Tali accordi sono soggetti all’approvazione dell’Assemblea Generale.

2. Esso può coordinare le attività degli Istituti specializzati mediante consultazioni con tali Istituti e raccomandazioni ad essi come mediante raccomandazioni all’Assemblea Generale ed ai Membri delle Nazioni Unite.

Articolo 64.

1. Il Consiglio Economico e Sociale può prendere opportune disposizioni per ricevere rapporti regolari dagli Istituti specializzati. Esso può concludere accordi con i Membri delle Nazioni Unite e con gli Istituti specializzati al fine di ottenere rapporti sulle misure prese per attuare le sue raccomandazioni e le raccomandazioni fatte dall’Assemblea Generale su questioni che rientrino nella sua competenza.

2. Esso può comunicare all’Assemblea Generale le sue osservazioni su tali relazioni.

Articolo 65.

Il Consiglio Economico e Sociale può fornire informazioni al Consiglio di Sicurezza e coadiuvarlo ove esso lo richieda.

Articolo 66.

1. Il Consiglio Economico e Sociale assolve le funzioni che rientrano nella sua competenza relativamente all’esecuzione delle raccomandazioni dell’Assemblea Generale.

2. Esso può, con l’approvazione dell’Assemblea Generale, eseguire servizi che siano richiesti da Membri delle Nazioni Unite o da Istituti specializzati.

3. Esso adempie alle ulteriori funzioni che siano indicate in altre parti del presente Statuto o che possono essere ad esso attribuite dall’Assemblea Generale.

Votazione

Articolo 67.

1. Ogni Membro del Consiglio Economico e Sociale dispone di un voto.

2. Le decisioni del Consiglio Economico e Sociale sono prese a maggioranza dei Membri presenti e votanti.

Procedura

Articolo 68.

Il Consiglio Economico e Sociale istituisce commissioni per le questioni economiche e sociali e per promuovere i diritti dell’uomo, nonché quelle altre commissioni che possono essere richieste per l’adempimento delle sue funzioni.

Articolo 69.

Il Consiglio Economico e Sociale inviterà ogni Membro delle Nazioni Unite a partecipare, senza diritto di voto, alle sue deliberazioni su qualsiasi questione di particolare interesse per tale Membro.

Articolo 70.

Il Consiglio Economico e Sociale può prendere disposizioni perché rappresentanti degli Istituti specializzati partecipino, senza diritto di voto, alle sue deliberazioni ed a quelle delle commissioni da esso istituite, e perché i suoi rappresentanti partecipino alle deliberazioni degli Istituti specializzati.

Articolo 71.

Il Consiglio Economico e Sociale può prendere opportuni accordi per consultare le organizzazioni non governative interessate alle questioni che rientrino nella sua competenza. Tali accordi possono essere presi con organizzazioni internazionali e, se del caso, con organizzazioni nazionali, previa consultazione con il Membro delle Nazioni Unite interessato.

Articolo 72.

1. Il Consiglio Economico e Sociale stabilisce il proprio regolamento, che comprende le norme relative alla designazione del suo Presidente.

2. Il Consiglio Economico e Sociale si riunisce secondo le esigenze, in conformità al proprio regolamento; quest’ultimo dovrà contenere disposizioni per la convocazione di riunioni a richiesta della maggioranza dei suoi Membri.

Capitolo XI – Dichiarazione concernente i territori non autonomi

Articolo 73.

I Membri delle Nazioni Unite, i quali abbiano od assumano la responsabilità dell’amministrazione di territori la cui popolazione non abbia ancora raggiunto una piena autonomia, riconoscono il principio che gli interessi degli abitanti di tali territori sono preminenti ed accettano come sacra missione l’obbligo di promuovere al massimo, nell’ambito del sistema di pace e di sicurezza internazionale istituito dal presente Statuto, il benessere degli abitanti di tali territori, e, a tal fine, l’obbligo:

a) di assicurare, con il dovuto rispetto per la cultura delle popolazioni interessate, il loro progresso politico, economico, sociale ed educativo, il loro giusto trattamento e la loro protezione contro gli abusi;

b) di sviluppare l’autogoverno delle popolazioni, di prendere in debita considerazione le aspirazioni politiche e di assisterle nel progressivo sviluppo delle loro libere istituzioni politiche, in armonia con le circostanze particolari di ogni territorio e delle sue popolazioni e del loro diverso grado di sviluppo;

c) di rinsaldare la pace e la sicurezza internazionale;

d) di promuovere misure costruttive di sviluppo, di incoraggiare ricerche, e di collaborare tra loro, e, quando e dove ne sia il caso, con gli Istituti internazionali specializzati, per il pratico raggiungimento dei fini sociali, economici e scientifici enunciati in questo articolo;

e) di trasmettere regolarmente al Segretario generale, a scopo d’informazione e con le limitazioni che possono essere richieste dalla sicurezza e da considerazioni costituzionali, dati statistici ed altre notizie di natura tecnica, riguardanti le condizioni economiche, sociali ed educative nei territori di cui sono rispettivamente responsabili, eccezion fatta per quei territori cui si applicano i Capitoli XII e XIII.

Articolo 74.

I Membri delle Nazioni Unite riconoscono altresì che la loro politica nei riguardi dei territori cui si riferisce questo Capitolo, non meno che nei riguardi dei loro territori metropolitani, deve basarsi sul principio generale del buon vicinato in materia sociale economica e commerciale, tenuto il debito conto degli interessi e del benessere del resto del mondo.

Capitolo XII – Regime internazionale di amministrazione fiduciaria

Articolo 75.

Le Nazioni Unite stabiliscono sotto la loro autorità un regime internazionale di amministrazione fiduciaria per l’amministrazione ed il controllo di quei territori che potranno essere sottoposti a tale regime con successive convenzioni particolari. Questi territori sono qui di seguito indicati con l’espressione “territori in amministrazione fiduciaria”.

Articolo 76.

Gli obiettivi fondamentali del regime di amministrazione fiduciaria, in conformità ai fini delle Nazioni Unite enunciati nell’articolo 1 del presente Statuto, sono i seguenti:

a) rinsaldare la pace e la sicurezza internazionale;

b) promuovere il progresso politico, economico, sociale ed educativo degli abitanti dei territori in amministrazione fiduciaria, ed il loro progressivo avviamento all’autonomia o all’indipendenza, tenendo conto delle particolari condizioni di ciascun territorio e delle sue popolazioni, delle aspirazioni liberamente manifestate dalle popolazioni interessate e delle disposizioni che potranno essere previste da ciascuna convenzione di amministrazione fiduciaria;

c) incoraggiare il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali per tutti senza distinzione di razza, sesso, lingua, o religione, ed incoraggiare il riconoscimento della interdipendenza dei popoli del mondo;

d) assicurare parità di trattamento in materia sociale, economica e commerciale a tutti i Membri delle Nazioni Unite ed ai loro cittadini e così pure uguaglianza di trattamento a questi ultimi nell’amministrazione della giustizia senza pregiudizio per il conseguimento dei sopraindicati obiettivi, e subordinatamente alle disposizioni dell’articolo 80.

Articolo 77.

1. Il regime di amministrazione fiduciaria sarà applicato ai territori delle seguenti categorie che vi siano sottoposti medianti convenzioni di amministrazione fiduciaria:

a) territori attualmente sottoposti a mandato;

b) territori che vengono tolti a Stati nemici in conseguenza della seconda guerra mondiale;

c) territori sottoposti volontariamente a tale regime dagli Stati responsabili della loro amministrazione.

2. Sarà oggetto di successivo accordo stabilire quali territori delle precedenti categorie saranno sottoposti al regime di amministrazione fiduciaria ed a quali condizioni.

Articolo 78.

Il regime di amministrazione fiduciaria non si applicherà ai territori che siano divenuti Membri delle Nazioni Unite, dovendo le relazioni tra questi essere fondate sul rispetto del principio della sovrana uguaglianza.

Articolo 79.

Le condizioni dell’amministrazione fiduciaria per ogni territorio da sottoporre al regime di amministrazione fiduciaria, come pure i relativi mutamenti od emendamenti, saranno convenuti tra gli Stati direttamente interessati, inclusa la potenza mandataria nel caso di territori sotto mandato di un Membro delle Nazioni Unite, e saranno approvati secondo le disposizioni degli articoli 83 e 85.

Articolo 80.

1. Salvo quanto possa essere convenuto in singole convenzioni di amministrazione fiduciaria, stipulate a norme degli articoli 77, 79 e 81, per sottoporre ciascun territorio al regime di amministrazione fiduciaria, e fino a quando tali convenzioni non siano state concluse, nessuna disposizione di questo Capitolo deve essere interpretata in maniera da modificare in alcun modo i diritti di uno Stato o di una popolazione, o le disposizioni di atti internazionali vigenti, di cui siano parte Membri delle Nazioni Unite.

2. Il paragrafo 1 di questo articolo non deve essere interpretato in modo da dar motivo a ritardo o rinvio della negoziazione e stipulazione di convenzione per sottoporre al regime di amministrazione fiduciaria dei territori sotto mandato, od altri, secondo quanto è previsto dall’articolo 77.

Articolo 81.

La convenzione di amministrazione fiduciaria dovrà in ogni caso comprendere le condizioni in base alle quali il territorio in questione sarà amministrato e designare l’autorità che eserciterà l’amministrazione del medesimo. Tale autorità, qui di seguito indicata con l’espressione “autorità amministratrice”, potrà essere costituita da uno Stato o da più Stati o dall’Organizzazione stessa.

Articolo 82.

In ogni convenzione di amministrazione fiduciaria potranno essere designate una o più zone strategiche che potranno comprendere tutto il territorio sottoposto all’amministrazione fiduciaria od una sua parte, senza alcun pregiudizio dell’accordo o degli accordi speciali stipulati a norma dell’articolo 43.

Articolo 83.

1. Tutte le funzioni delle Nazioni Unite relative alle zone strategiche, compresa l’approvazione delle disposizioni delle convenzioni di amministrazione fiduciaria e dei loro mutamenti od emendamenti, sono esercitate dal Consiglio di Sicurezza.

2. Gli obiettivi fondamentali indicati nell’articolo 76 valgono per la popolazione di ogni zona strategica.

3. Il Consiglio di Sicurezza si avvale, nel rispetto delle disposizioni delle convenzioni di amministrazione fiduciaria e senza pregiudizio delle considerazioni di sicurezza, dell’ausilio del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria per esercitare, nelle zone strategiche, quelle funzioni che, in base al regime di amministrazione fiduciaria, spettano alle Nazioni Unite in materia politica, economica, sociale ed educativa.

Articolo 84.

L’autorità amministratrice ha il dovere di fare in modo che il territorio amministrato prenda la sua parte al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. A questo fine l’autorità amministratrice può servirsi di forze armate volontarie, di facilitazioni e di assistenza da parte del territorio in amministrazione fiduciaria per l’adempimento degli obblighi da essa assunti a tale riguardo verso il Consiglio di Sicurezza, come pure per la difesa locale e per il mantenimento dell’ordine nel territorio in amministrazione.

Articolo 85.

1. Le funzioni delle Nazioni Unite in rapporto alle convenzioni di amministrazione fiduciaria per tutte le zone non definite come strategiche, compresa l’approvazione delle disposizioni delle convenzioni di amministrazione fiduciaria e dei loro mutamenti od emendamenti, sono esercitate dall’Assemblea Generale.

2. Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria operante sotto la direzione dell’Assemblea Generale coadiuva quest’ultima nell’adempimento di tali funzioni.

Capitolo XIII – Consiglio di Amministrazione Fiduciaria

Composizione

Articolo 86.

1. Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria si compone dei seguenti Membri delle Nazioni Unite:

a) Membri che amministrano territori in amministrazione fiduciaria;

b) quelli, tra i Membri menzionati nominativamente nell’art. 23, che non amministrano territori in amministrazione fiduciaria;

c) tanti altri Membri eletti per la durata di tre anni dall’Assemblea Generale quanti siano necessari per ottenere che il numero totale dei Membri del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria si divida in parti uguali tra i Membri delle Nazioni Unite che amministrano territori in amministrazione fiduciaria e quelli che non ne amministrano.

2. Ogni Membro del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria designa una persona particolarmente qualificata a rappresentarlo nel Consiglio stesso.

Funzioni e Poteri

Articolo 87.

L’Assemblea Generale e, sotto la sua direzione, il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria, nell’esercizio delle loro funzioni, possono:

a) esaminare le relazioni sottoposte dall’autorità amministratrice;

b) ricevere petizioni, ed esaminarle consultandosi al riguardo con l’autorità amministratrice;

c) disporre visite periodiche ai rispettivi territori in amministrazione fiduciaria in epoche concordate con l’autorità amministratrice;

d) esercitare queste ed altre attività in conformità alle disposizioni delle convenzioni di amministrazione fiduciaria.

Articolo 88.

Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria formula un questionario sul progresso politico, economico, sociale ed educativo degli abitanti di ogni territorio in amministrazione fiduciaria, e l’autorità amministratrice di ogni territorio che rientri nella competenza dell’Assemblea Generale presenta a quest’ultima una relazione annuale redatta in base a tale questionario.

Votazione

Articolo 89.

1. Ogni Membro del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria dispone di un voto.

2. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria sono prese a maggioranza dei Membri presenti e votanti.

Procedura

Articolo 90.

1. Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria stabilisce il proprio regolamento che comprende le norme relative alla designazione del suo Presidente.

2. Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria si riunisce secondo le esigenze, in conformità al proprio regolamento; quest’ultimo dovrà contenere disposizioni per la convocazione di riunioni a richiesta della maggioranza dei suoi Membri.

Articolo 91.

Il Consiglio di Amministrazione Fiduciaria si avvale, se del caso, dell’assistenza del Consiglio Economico e Sociale e degli Istituti specializzati per le questioni che attengano alle loro rispettive competenze.

Capitolo XIV – Corte Internazionale di Giustizia

Articolo 92.

La Corte Internazionale di Giustizia costituisce il principale organo giurisdizionale delle Nazioni Unite. Essa funziona in conformità allo Statuto annesso che è basato sullo Statuto della Corte Permanente di Giustizia Internazionale e forma parte integrante del presente Statuto.

Articolo 93.

1. Tutti i Membri delle Nazioni Unite sono ipso facto aderenti allo Statuto della Corte Internazionale di Giustizia.

2. Uno Stato non Membro delle Nazioni Unite può aderire allo Statuto della Corte Internazionale di Giustizia alle condizioni da determinarsi caso per caso dall’Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza.

Articolo 94.

1. Ciascun Membro delle Nazioni Unite si impegna a conformarsi alla decisione della Corte Internazionale di Giustizia in ogni controversia di cui esso sia parte.

2. Se una delle parti di una controversia non adempie agli obblighi che le incombono per effetto di una sentenza resa dalla Corte, l’altra parte può ricorrere al Consiglio di Sicurezza, il quale ha facoltà, ove lo ritenga necessario, di fare raccomandazioni o di decidere circa le misure da prendere perché la sentenza abbia esecuzione.

Articolo 95.

Nessuna disposizione del presente Statuto impedisce ai Membri delle Nazioni Unite di deferire la soluzione delle loro controversie ad altri tribunali in virtù di accordi già esistenti o che possano essere conclusi in avvenire.

Articolo 96.

1. L’Assemblea Generale od il Consiglio di Sicurezza possono chiedere alla Corte Internazionale di Giustizia un parere consultivo su qualunque questione giuridica.

2. Gli altri organi delle Nazioni Unite e gli Istituti specializzati, che siano a ciò autorizzati in qualunque momento dall’Assemblea Generale, hanno anch’essi la facoltà di chiedere alla Corte pareri su questioni giuridiche che sorgano nell’ambito delle loro attività.

Capitolo XV - Segretariato

Articolo 97.

Il Segretariato comprende un Segretario generale ed il personale che l’Organizzazione possa richiedere. Il Segretario generale è nominato dall’Assemblea Generale su proposta del Consiglio di Sicurezza. Egli è il più alto funzionario amministrativo dell’Organizzazione.

Articolo 98.

Il Segretario generale agisce in tale qualità in tutte le riunioni dell’Assemblea Generale, del Consiglio di Sicurezza, del Consiglio Economico e Sociale, del Consiglio di Amministrazione Fiduciaria, ed esplica altresì quelle altre funzioni che gli siano affidate da tali organi. Il Segretario generale presenta all’Assemblea Generale una relazione annuale sul lavoro svolto dall’Organizzazione.

Articolo 99.

Il Segretario generale può richiamare l’attenzione del Consiglio di Sicurezza su qualunque questione che, a suo avviso, possa minacciare il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Articolo 100.

1. Nell’adempimento dei loro doveri il Segretario generale ed il personale non solleciteranno né riceveranno istruzioni da alcun Governo o da alcun’altra autorità estranea all’Organizzazione. Essi dovranno astenersi da qualunque azione che possa compromettere la loro posizione di funzionari internazionali responsabili solo di fronte all’Organizzazione.

2. Ciascun Membro delle Nazioni Unite si impegna a rispettare il carattere esclusivamente internazionale delle funzioni del Segretario generale e del personale ed a non cercare di influenzarli nell’adempimento delle loro mansioni.

Articolo 101.

1. Il personale è nominato dal Segretario generale secondo le norme stabilite dall’Assemblea Generale.

2. Appositi funzionari sono assegnati in via permanente al Consiglio Economico e Sociale, al Consiglio di Amministrazione Fiduciaria e, secondo le necessità, ad altri organi delle Nazioni Unite. Questi funzionari fanno parte del Segretariato.

3. La considerazione preminente nel reclutamento del personale e nella determinazione delle condizioni di impiego deve essere la necessità di assicurare il massimo grado di efficienza, competenza ed integrità. Sarà data la debita considerazione all’importanza di reclutare il personale sulla base del criterio geografico più esteso possibile.

Capitolo XVI – Disposizioni varie

Articolo 102.

1. Ogni trattato ed ogni accordo internazionale stipulato da un Membro delle Nazioni Unite dopo l’entrata in vigore del presente Statuto deve essere registrato al più presto possibile presso il Segretariato e pubblicato a cura di quest’ultimo.

2. Nessuno dei contraenti di un trattato o accordo internazionale che non sia stato registrato in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 di questo articolo, potrà invocare il detto trattato o accordo davanti ad un organo delle Nazioni Unite.

Articolo 103.

In caso di contrasto tra gli obblighi contratti dai Membri delle Nazioni Unite con il presente Statuto e gli obblighi da essi assunti in base a qualsiasi altro accordo internazionale, prevarranno gli obblighi derivanti dal presente Statuto.

Articolo 104.

L’Organizzazione gode, nel territorio di ciascuno dei suoi Membri, della capacità giuridica necessaria per l’esercizio delle sue funzioni e per il conseguimento dei suoi fini.

Articolo 105.

1. L’Organizzazione gode, nel territorio di ciascuno dei suoi Membri, dei privilegi e delle immunità necessari per il conseguimento dei suoi fini.

2. I rappresentanti dei Membri delle Nazioni Unite ed i funzionari dell’Organizzazione godranno parimenti dei privilegi e delle immunità necessari per l’esercizio indipendente delle loro funzioni inerenti all’Organizzazione.

3. L’Assemblea Generale può fare raccomandazioni allo scopo di determinare i dettagli dell’applicazione dei paragrafi 1 e 2 di questo articolo, o proporre ai Membri delle Nazioni Unite delle convenzioni a tal fine.

Capitolo XVII – Disposizioni transitorie e di sicurezza

Articolo 106.

In attesa che entrino in vigore accordi speciali, previsti dall’articolo 43, tali, secondo il parere del Consiglio di Sicurezza, da rendere ad esso possibile di iniziare l’esercizio delle proprie funzioni a norma dell’articolo 42, gli Stati Parti alla Dichiarazione delle Quattro Potenze, firmata a Mosca il 30 Ottobre 1943, e la Francia, giusta le disposizioni del paragrafo 5 di quella Dichiarazione, si consulteranno tra loro e, quando lo richiedano le circostanze, con altri Membri delle Nazioni Unite in vista di quell’azione comune necessaria al fine di mantenere la pace e la sicurezza internazionale.

Articolo 107.

Nessuna disposizione del presente Statuto può infirmare o precludere, nei confronti di uno Stato che nella seconda guerra mondiale sia stato nemico di uno dei firmatari del presente Statuto, un’azione che venga intrapresa od autorizzata, come conseguenza di quella guerra, da parte dei Governi che hanno la responsabilità di una tale azione.

Capitolo XVIII – Emendamenti

Articolo 108.

Gli emendamenti al presente Statuto entreranno in vigore per tutti i Membri delle Nazioni Unite quando saranno stati adottati alla maggioranza dei due terzi dei Membri dell’Assemblea Generale e ratificati, in conformità alle rispettive norme costituzionali, da due terzi dei Membri delle Nazioni Unite, ivi compresi tutti i Membri permanenti del Consiglio di Sicurezza.

Articolo 109.

1. Una Conferenza Generale dei Membri delle Nazioni Unite per la revisione del presente Statuto potrà essere tenuta alla data e nel luogo da stabilirsi con un voto a maggioranza dei due terzi dei Membri dell’Assemblea Generale e con un voto di nove Membri qualsiasi del Consiglio di Sicurezza. Ogni Membro delle Nazioni Unite disporrà di un voto alla Conferenza.

2. Qualunque modificazione del presente Statuto proposta dalla Conferenza alla maggioranza dei due terzi entrerà in vigore quando sarà stata ratificata, in conformità alle rispettive norme costituzionali, dai due terzi dei Membri delle Nazioni Unite, ivi compresi tutti i Membri permanenti del Consiglio di Sicurezza.

3. Se tale Conferenza non sarà tenuta prima della decima sessione annuale dell’Assemblea Generale susseguente all’entrata in vigore del presente Statuto, la proposta di convocare tale Conferenza dovrà essere iscritta all’ordine del giorno di quella sessione dell’Assemblea Generale, e la Conferenza sarà tenuta se così sarà stato deciso con un voto a maggioranza dei due terzi dei Membri dell’Assemblea Generale e con un voto di sette Membri qualsiasi del Consiglio di Sicurezza.

Capitolo XIX – Ratifica e firma

Articolo 110.

1. Il presente Statuto sarà ratificato dagli Stati firmatari in conformità alle rispettive norme costituzionali.

2. Le ratifiche saranno depositate presso il Governo degli Stati Uniti d’America che notificherà ogni deposito a tutti gli Stati firmatari ed al Segretario generale dell’Organizzazione non appena questi sia stato nominato.

3. Il presente Statuto entrerà in vigore dopo il deposito delle ratifiche da parte della Repubblica di Cina, della Francia, dell’Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, degli Stati Uniti d’America e della maggioranza degli altri Stati firmatari. Un processo verbale del deposito delle ratifiche sarà quindi redatto a cura del Governo degli Stati Uniti d’America che ne comunicherà copia a tutti gli Stati firmatari.

4. Gli Stati firmatari del presente Statuto che lo ratificheranno dopo la sua entrata in vigore diventeranno Membri originari delle Nazioni Unite dalla data del deposito delle loro rispettive ratifiche.

Articolo 111.

Il presente Statuto, di cui i testi cinese, inglese, francese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositato negli archivi del Governo degli Stati Uniti d’America. Copie debitamente autenticate saranno trasmesse da quel Governo ai Governi degli altri Stati firmatari.

In fede di che, i rappresentanti dei Governi delle Nazioni Unite hanno firmato il presente Statuto.

 

Aggiornato il:

Collegamenti

Parole chiave

global governance Nazioni Unite / ONU pace diritto internazionale organizzazione internazionale