Preambolo
Gli Stati Parti alla presente Convenzione,
Considerando che, in conformità ai principi enunciati nella Carta delle Nazioni Unite, il riconoscimento dei diritti uguali ed inalienabili di tutti i membri della famiglia umana è il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo,
Riconoscendo che tali diritti derivano dalla dignità inerente alla persona umana,
Considerando che gli Stati sono tenuti in base alla Carta, e segnatamente all'articolo 55, ad incoraggiare il rispetto universale ed effettivo dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali,
Tenendo conto dell'articolo 5 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e dell'articolo 7 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici che prescrivono entrambe che nessuna persona venga sottoposta alla tortura, né a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti,
Tenendo conto altresì della Dichiarazione sulla protezione di tutte le persone contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, adottata dall'Assemblea Generale il 9 dicembre 1975,
Desiderosi di accrescere l'efficacia della lotta contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani, o degradanti nel mondo intero,
hanno convenuto quanto segue:
Parte I
Articolo 1.
1. Ai fini della presente Convenzione, il termine "tortura" indica qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, al fine segnatamente di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o di intimorire o di far pressione su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o sofferenze siano inflitte da un agente della funzione pubblica o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze risultanti unicamente da sanzioni legittime, inerenti a tali sanzioni o da esse cagionate.
2. Tale articolo non reca pregiudizio a qualsiasi strumento internazionale o a qualsiasi legge nazionale che contenga o possa contenere disposizioni di più vasta portata.
Articolo 2.
1. Ogni Stato Parte adotta misure legislative, amministrative, giudiziarie ed altre misure efficaci per impedire che atti di tortura siano commessi in qualsiasi territorio sottoposto alla sua giurisdizione.
2. Nessuna circostanza eccezionale, quale che essa sia, che si tratti di stato di guerra o di minaccia di guerra, di instabilità politica interna o di qualsiasi altro stato di eccezione, può essere invocata per giustificare la tortura.
3. L'ordine di un superiore o di un'autorità pubblica non può essere invocato a giustificazione della tortura.
Articolo 3.
1. Nessuno Stato Parte espellerà, respingerà o estraderà una persona verso un altro Stato nel quale vi siano seri motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta alla tortura.
2. Al fine di determinare se tali motivi esistono, le autorità competenti terranno conto di tutte le considerazioni pertinenti, ivi compresa, se del caso, l'esistenza nello Stato interessato di un insieme di violazioni sistematiche dei diritti dell'uomo, gravi, estese o massicce.
Articolo 4.
1. Ogni Stato Parte vigila affinché tutti gli atti di tortura vengano considerati quali trasgressioni nei confronti del suo diritto penale. Lo stesso vale per i tentativi di praticare la tortura o ogni atto commesso da qualsiasi persona, che rappresenti una complicità o una partecipazione all'atto di tortura.
2. Ogni Stato Parte rende tali trasgressioni passibili di pene adeguate che tengano conto della loro gravità.
Articolo 5.
1. Ogni Stato Parte adotta le misure necessarie a determinare la propria competenza al fine di giudicare in merito ai reati di cui all'articolo 4, nei seguenti casi:
a) qualora il reato sia stato commesso su un territorio sottoposto alla giurisdizione di detto Stato o a bordo di aeronavi o di navi immatricolate in tale Stato;
b) qualora il presunto autore del reato sia un cittadino di detto Stato;
c) qualora la vittima sia un cittadino di detto Stato, se lo Stato lo considera appropriato.
2. Ogni Stato Parte adotta altresì le misure necessarie a determinare la propria competenza al fine di giudicare i suddetti reati, qualora il loro presunto autore si trovi su un territorio sottoposto alla sua giurisdizione, ed il detto Stato non lo estradi, in conformità con l'articolo 8, verso uno degli Stati di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. La presente Convenzione non esclude alcuna competenza penale esercitata in conformità alle leggi nazionali.
Articolo 6.
1. Qualora ritenga che le circostanze lo giustifichino, dopo aver esaminato le informazioni di cui dispone, ogni Stato Parte sul cui territorio si trova una persona sospettata di aver commesso uno dei reati di cui all'articolo 4, assicura la custodia di questa persona o adotta ogni altro provvedimento legale necessario ad assicurare la sua presenza. Tale detenzione e tali misure devono essere conformi alla legislazione di detto Stato; potranno essere mantenute solamente per il periodo di tempo necessario a promuovere procedimenti penali o avviare una procedura di estradizione.
2. Detto Stato procede immediatamente ad una inchiesta preliminare al fine di stabilire i fatti.
3. Ogni persona posta sotto custodia in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo può comunicare immediatamente con il più vicino rappresentante qualificato dello Stato di cui ha la nazionalità o, qualora si tratti di una persona apolide, con il rappresentante dello Stato nel quale risiede abitualmente.
4. Qualora uno Stato abbia posto una persona in custodia, in conformità alle disposizioni del presente articolo, esso informa immediatamente di tale detenzione e delle circostanze che la giustificano gli Stati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5. Lo Stato che procede all'inchiesta preliminare di cui al paragrafo 2 del presente articolo, ne comunica sollecitamente le conclusioni a detti Stati e indica loro se intende esercitare la propria giurisdizione.
Articolo 7.
1. Lo Stato Parte sul cui territorio viene scoperto il presunto autore di un reato di cui all'articolo 4, qualora non provveda all'estradizione, sottopone la questione, nei casi di cui all'articolo 5, alle sue autorità competenti per l'avvio dell'azione penale.
2. Dette autorità prendono le loro decisioni alle medesime condizioni che per ogni reato di diritto comune di natura grave in virtù della legislazione di detto Stato.
Nei casi di cui al paragrafo 2 dell'articolo 5, i criteri di prova che si applicano ai procedimenti penali ed alla condanna non sono in alcun modo meno rigorosi di quelli che si applicano nei casi di cui al paragrafo 1 dell'articolo 5.
3. Ogni persona perseguita per una qualsiasi delle trasgressioni di cui all'articolo 4, beneficia della garanzia di un trattamento equo in tutte le fasi della procedura.
Articolo 8.
1. I reati di cui all'articolo 4 sono a pieno diritto inclusi in ogni trattato di estradizione tra gli Stati Parti. Gli Stati Parti si impegnano ad includere dette trasgressioni in qualsiasi trattato di estradizione che verrà concluso tra loro.
2. Se una Parte che subordina l'estradizione all'esistenza di un trattato è investita di una domanda di estradizione proveniente da un altro Stato Parte con il quale non è vincolata da un trattato di estradizione, detto Stato Parte può considerare la presente Convenzione come base giuridica dell'estradizione per quanto riguarda tali reati. L'estradizione è subordinata alle altre condizioni previste dalla legislazione dello Stato richiesto.
3. Gli Stati Parti che non subordinino l'estradizione all'esistenza di un trattato, riconoscono reciprocamente dette infrazioni come casi di estradizione, alle condizioni previste dalla legislazione dello Stato richiesto.
4. Tra gli Stati Parti, detti reati sono considerati, ai fini dell'estradizione, come commessi non solo sul luogo della loro perpetrazione, ma anche sul territorio sottoposto alla giurisdizione degli Stati tenuti a determinare la loro competenza in virtù del paragrafo 1 dell'articolo 5.
Articolo 9.
1. Gli Stati Parti si prestano la più ampia assistenza giudiziaria in ogni procedimento penale relativo ai reati di cui all'articolo 4, ivi compreso per quanto riguarda la comunicazione di tutti gli elementi di prova di cui dispongono e che sono necessari ai fini del procedimento.
2. Gli Stati Parti adempiono ai loro obblighi in virtù del paragrafo l del presente articolo in conformità ad ogni trattato di cooperazione giudiziaria che possa esistere tra di loro.
Articolo 10.
1. Ogni Stato Parte vigila affinché l'insegnamento e l'informazione relativi all'interdizione della tortura, siano parte integrante della formazione del personale civile o militare incaricato del rispetto della legge, del personale medico, degli agenti della funzione pubblica e di altre persone che possono intervenire nel corso della custodia, dell'interrogatorio o del trattamento di ogni individuo arrestato, detenuto o imprigionato in qualsiasi maniera.
2. Ogni Stato Parte inserisce detta interdizione nei regolamenti o nelle istruzioni promulgate in merito agli obblighi e alle competenze di tali persone.
Articolo 11.
Ogni Stato Parte esercita una sistematica sorveglianza su regolamenti, istruzioni, metodi e pratiche di interrogatorio e sulle disposizioni relative alla custodia ed al trattamento delle persone arrestate, detenute o imprigionate in qualsiasi maniera, su qualsiasi territorio sottoposto alla sua giurisdizione, al fine di evitare ogni caso di tortura.
Articolo 12.
Ogni Stato Parte vigila affinché le autorità competenti procedano immediatamente ad un'inchiesta imparziale, ogni volta che vi siano motivi ragionevoli di ritenere che un atto di tortura sia stato commesso su qualsiasi territorio sottoposto alla sua giurisdizione.
Articolo 13.
Ogni Stato Parte garantisce ad ogni persona che pretende essere stata sottoposta alla tortura su qualsiasi territorio soggetto alla sua giurisdizione, il diritto di sporgere denuncia davanti alle autorità competenti di detto Stato, le quali procederanno immediatamente ed imparzialmente all'esame della sua causa. Saranno presi provvedimenti per assicurare la protezione del ricorrente e dei testimoni contro qualsiasi maltrattamento o intimidazione a causa della denuncia inoltrata o di qualsiasi deposizione resa.
Articolo 14.
1. Ogni Stato Parte garantisce, nel suo sistema giuridico, alla vittima di un atto di tortura, il diritto di ottenere riparazione e di essere risarcito equamente ed in maniera adeguata, inclusi i mezzi necessari alla sua riabilitazione più completa possibile. In caso di morte della vittima a seguito di un atto di tortura, gli aventi causa della vittima hanno diritto al risarcimento.
2. Il presente articolo non esclude il diritto al risarcimento cui la vittima od ogni altra persona avrebbe diritto in virtù delle leggi nazionali.
Articolo 15.
Ogni Stato Parte vigila affinché ogni dichiarazione di cui si sia stabilito che è stata ottenuta con la tortura non possa essere invocata come elemento di prova in un procedimento, se non contro la persona accusata di tortura, come prova che una dichiarazione è stata resa.
Articolo 16.
1. Ogni Stato Parte s'impegna a proibire in ogni territorio, sottoposto alla sua giurisdizione, altri atti che costituiscono pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti che non siano atti di tortura come definiti all'articolo 1, allorché questi atti siano commessi da un pubblico ufficiale o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito. In particolare, gli obblighi enunciati agli articoli 10, 11, 12 e 13 sono applicabili mediante la sostituzione della menzione della tortura con la menzione di altre forme di pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.
2. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano le disposizioni di ogni altro strumento internazionale o della legge nazionale che vietino le pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, o che siano relative all'estradizione o alla espulsione.
Parte II
Articolo 17.
1. È istituito un Comitato contro la tortura (qui di seguito denominato il Comitato), che ha le funzioni definite qui di seguito. Il Comitato è composto da dieci esperti di alta moralità che possiedono una competenza riconosciuta nel settore dei diritti umani, i quali siedono nel Comitato a titolo personale. Gli esperti sono eletti dagli Stati Parti, tenendo conto di un'equa ripartizione geografica o dell'interesse rappresentato dalla partecipazione ai lavori del Comitato di alcune persone aventi una esperienza giuridica.
2. I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto in base ad una lista di candidati designati dagli Stati Parti. Ogni Stato Parte può designare un candidato prescelto tra i suoi cittadini. Gli Stati Parti tengono conto dell'interesse a designare dei candidati che siano anche membri del Comitato dei diritti dell'uomo costituito in virtù del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, e che siano disposti a far parte del Comitato contro la tortura.
3. I membri del Comitato sono eletti nel corso di riunioni biennali degli Stati Parti convocate dal Segretario generale delle Nazioni Unite. In dette riunioni nelle quali il quorum è costituito dai due terzi degli Stati Parti, sono eletti membri del Comitato i candidati che ottengono il maggior numero di preferenze e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentanti degli Stati Parti presenti e votanti.
4. La prima elezione avrà luogo al più tardi sei mesi dopo la data di entrata in vigore della presente Convenzione. Quattro mesi almeno prima della data di ogni elezione, il Segretario generale delle Nazioni Unite, invia una lettera agli Stati Parti per invitarli a presentare le loro candidature entro tre mesi. Il Segretario generale compila una lista per ordine alfabetico di tutti i candidati così designati, con l'indicazione degli Stati Parti che li hanno designati, e la trasmette agli Stati Parti.
5. I membri del Comitato sono eletti per quattro anni. Sono rieleggibili se sono presentati nuovamente. Tuttavia, il mandato di cinque dei membri eletti durante la prima elezione, terminerà dopo due anni; immediatamente dopo la prima elezione, il nome di questi cinque membri sarà estratto a sorte dal presidente della riunione menzionata al paragrafo 3 del presente articolo.
6. Se un membro del Comitato decede, si dimette dalle sue funzioni o non è più in grado, per qualche altra ragione, di svolgere le sue funzioni al Comitato, lo Stato Parte che lo ha designato, nomina, tra i suoi cittadini, un altro esperto che farà parte del Comitato per il rimanente periodo del mandato, con riserva dell'approvazione della maggioranza degli Stati Parti. Tale approvazione è considerata come acquisita, a meno che la metà, o più della metà degli Stati Parti non esprima un'opinione sfavorevole entro sei settimane a partire dal momento in cui sono stati informati dal Segretario generale delle Nazioni Unite della nomina proposta.
7. Gli Stati Parti prendono a loro carico le spese dei membri del Comitato per il periodo nel quale questi ultimi svolgono le loro funzioni del Comitato.
Articolo 18.
1. Il Comitato elegge il suo ufficio per un periodo di due anni. I membri dell'ufficio sono rieleggibili.
2. Il Comitato stabilisce egli stesso il suo regolamento interno; questo deve, tuttavia, contenere in particolare, le seguenti disposizioni:
a) il quorum è di sei membri;
b) le decisioni del Comitato sono prese con la maggioranza dei membri presenti.
3. Il Segretario generale delle Nazioni Unite pone a disposizione del Comitato il personale e le strutture materiali che gli sono necessarie per svolgere efficacemente le funzioni affidategli in virtù della presente Convenzione.
4. Il Segretario generale delle Nazioni Unite convoca i membri del Comitato per la prima riunione. Dopo la sua prima riunione, il Comitato si riunisce ad ogni occasione prevista dal suo regolamento interno.
5. Gli Stati Parti prendono a loro carico le spese derivanti dallo svolgimento delle riunioni degli Stati Parti e del Comitato, ivi compreso il rimborso all'Organizzazione delle Nazioni Unite di ogni spesa, quali le spese di personale e di costi per le strutture materiali, che l'Organizzazione avrà sostenuto in conformità al paragrafo 3 del presente articolo.
Articolo 19.
1. Gli Stati Parti presentano al Comitato, tramite il Segretario generale delle Nazioni Unite, delle relazioni sulle misure da loro adottate al fine di dare esecuzione ai loro impegni in virtù della presente Convenzione, entro un periodo di un anno, a partire dall'entrata in vigore della Convenzione per lo Stato Parte interessato. Gli Stati Parti presentano successivamente, ogni quattro anni, delle relazioni complementari, in merito ad ogni nuova misura adottata, ed ogni altra relazione richiesta dal Comitato.
2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmette le relazioni a tutti gli Stati Parti.
3. Ogni relazione è esaminata dal Comitato, che può esprimere i commenti di ordine generale che riterrà adeguati in merito alla relazione e trasmette detti commenti allo Stato Parte interessato. Tale Stato Parte può comunicare, in risposta al Comitato, ogni osservazione che ritenga utile.
4. Il Comitato può, a sua discrezione, decidere di riprodurre nella relazione annuale che esso predispone, in conformità all'articolo 24, ogni commento da esso formulato ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo, corredato dalle osservazioni ricevute in merito dallo Stato Parte interessato. Qualora lo Stato Parte interessato lo richieda, il Comitato può anche riprodurre la relazione presentata ai sensi del paragrafo l del presente articolo.
Articolo 20.
1. Qualora il Comitato riceva informazioni credibili che a suo parere contengano indicazioni fondate sul fatto che la tortura è praticata sistematicamente nel territorio di uno Stato Parte, esso invita detto Stato a collaborare nell'esame delle informazioni e, a tal fine, a comunicargli le sue osservazioni in merito.
2. Tenendo conto di ogni osservazione eventualmente presentata dallo Stato Parte interessato e di ogni altra informazione pertinente di cui dispone, il Comitato può, se ritiene che ciò sia giustificato, incaricare uno o più dei suoi membri di procedere ad un'inchiesta riservata e di presentargli urgentemente un rapporto.
3. Qualora un'inchiesta sia effettuata ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, il Comitato ricerca la cooperazione dello Stato Parte interessato. In accordo con detto Stato Parte, l'inchiesta può comportare una visita sul suo territorio.
4. Dopo aver esaminato le conclusioni del membro o dei membri che gli sono sottoposte in conformità al paragrafo 2 del presente articolo, il Comitato trasmette dette conclusioni allo Stato Parte interessato, con tutti i commenti o suggerimenti che riterrà appropriati, tenendo conto della situazione.
5. Tutti i lavori del Comitato menzionati nei paragrafi da l a 4 del presente articolo sono riservati e, durante tutte le fasi dei lavori, ci si sforza di ottenere la cooperazione dello Stato Parte. Una volta terminati i lavori relativi ad un'inchiesta svolta ai sensi del paragrafo 2, il Comitato può, dopo consultazioni con lo Stato Parte interessato, decidere di far figurare un conciso resoconto dei risultati dei lavori nella relazione annuale che predispone in conformità all'art. 24.
Articolo 21.
1. Ogni Stato Parte alla presente Convenzione può, in virtù del presente articolo, dichiarare in qualsiasi momento che riconosce la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare delle comunicazioni nelle quali uno Stato Parte sostiene che un altro Stato Parte non adempie ai suoi obblighi ai sensi della presente Convenzione. Tali comunicazioni possono essere ricevute ed esaminate, ai sensi del presente articolo, solo se provengono da un Stato Parte che abbia effettuato una dichiarazione nella quale riconosce, per quanto lo riguarda, la competenza del Comitato. Il Comitato non riceve alcuna comunicazione relativa ad uno Stato Parte che non abbia effettuato tale dichiarazione. La procedura seguente verrà applicata per le comunicazioni ricevute in virtù del presente articolo:
a) qualora uno Stato Parte alla presente Convenzione ritenga che un altro Stato ugualmente parte alla Convenzione, non ne applica le disposizioni, può attirare, mediante comunicazione scritta, l'attenzione di detto Stato sulla questione. Entro un termine di tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione, lo Stato destinatario farà avere allo Stato che ha inviato la comunicazione, delle spiegazioni o ogni altra dichiarazione scritta che chiarisca la questione, la quale dovrà comprendere, in ogni modo possibile ed utile, delle indicazioni relative alle sue regole di procedura ed ai mezzi di ricorso già utilizzati, pendenti in istanza, o ancora aperti;
b) qualora, entro un termine di sei mesi, a partire dalla data di ricevimento della comunicazione originale da parte dello Stato destinatario, la questione non sia regolata con soddisfazione dei due Stati Parti interessati, entrambi avranno diritto di sottoporla al Comitato, inviando una notifica al Comitato, come pure all'altro Stato interessato;
c) il Comitato può giudicare di una questione che gli è sottoposta, ai sensi del presente articolo, solo dopo essersi assicurato che tutte le vie di ricorso interne disponibili sono state utilizzate o esaurite, in conformità ai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti. Questa regola non si applica nei casi in cui le procedure di ricorso eccedano termini ragionevoli, né nei casi in cui è poco probabile che le procedure di ricorso diano soddisfazione alla persona che è vittima della violazione della presente Convenzione;
d) il Comitato, quando esamina le comunicazioni previste al presente articolo, tiene le sue sedute a porte chiuse;
e) fatte salve le disposizioni del comma c), il Comitato pone i suoi buoni uffici a disposizione degli Stati Parti interessati, al fine di pervenire ad una soluzione amichevole della questione, basata sul rispetto degli obblighi previsti dalla presente Convenzione. A tal fine, il Comitato può, se lo ritiene opportuno, costituire una commissione di conciliazione ad hoc;
f) per qualsiasi questione che gli sia sottoposta in virtù del presente articolo, il Comitato può domandare agli Stati Parti interessati, di cui al comma b), di fornirgli ogni informazione pertinente;
g) gli Stati Parti interessati, di cui al comma b), hanno il diritto di farsi rappresentare al momento dell'esame della questione da parte del Comitato, e di presentare osservazioni verbalmente o per iscritto, o sotto l'una e l'altra forma,
h) il Comitato deve presentare un rapporto in un termine di dodici mesi a partire dal giorno in cui ha ricevuto la notifica di cui al comma b):
i) qualora si sia potuto trovare una soluzione in base alle disposizioni del comma e), il Comitato si limita nel suo rapporto ad una breve esposizione dei fatti e della soluzione adottata;
ii) qualora non sia stato possibile trovare soluzione in base alle disposizioni del comma e), il Comitato si limita, nel suo rapporto, ad una breve esposizione dei fatti; il testo delle osservazioni scritte ed il processo verbale delle osservazioni orali presentate dagli Stati Parti interessati sono uniti al rapporto.
Per ogni questione, il relativo rapporto sarà comunicato agli Stati Parti interessati.
2. Le disposizioni del presente articolo entreranno in vigore quando cinque Stati Parti alla presente Convenzione avranno fatto la dichiarazione prevista al paragrafo l del presente articolo. Detta dichiarazione è depositata dallo Stato Parte presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, che ne trasmette copia agli Stati Parti. Una dichiarazione può essere ritirata in qualsiasi momento mediante una notifica indirizzata al Segretario generale. Tale ritiro non pregiudica l'esame di ogni questione che sia oggetto di una comunicazione già trasmessa in virtù del presente articolo; nessuna altra comunicazione di uno Stato Parte sarà ricevuta, in virtù del presente articolo, dopo che il Segretario generale abbia ricevuto notifica del ritiro della dichiarazione, a meno che lo Stato Parte interessato non abbia effettuato una nuova dichiarazione.
Articolo 22.
1. Ogni Stato Parte alla presente Convenzione può, ai sensi del presente articolo, dichiarare in ogni momento che riconosce la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare comunicazioni presentate da o per conto di individui soggetti alla sua giurisdizione, che pretendono di essere vittime di una violazione, da uno Stato Parte, delle disposizioni della Convenzione. Il Comitato non riceve alcuna comunicazione relativa ad uno Stato Parte che non abbia fatto tale dichiarazione.
2. Il Comitato dichiara irricevibile qualsiasi comunicazione presentata in virtù del presente articolo che sia anonima o che esso consideri come abuso del diritto a sottoporre tali comunicazioni, o incompatibile con le disposizioni della presente Convenzione.
3. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, il Comitato trasmette ogni comunicazione che gli venga sottoposta in virtù del presente articolo, all'attenzione dello Stato Parte alla presente Convenzione che ha effettuato una dichiarazione in virtù del paragrafo l ed ha presumibilmente violato una qualsiasi delle disposizioni della Convenzione. Nei sei mesi successivi, detto Stato sottopone per iscritto al Comitato delle spiegazioni o dichiarazioni che chiariscono la questione e indicano, se del caso, i provvedimenti eventualmente adottati per porre rimedio alla situazione.
4. Il Comitato esamina le comunicazioni ricevute in virtù del presente articolo tenendo conto di tutte le informazioni che gli sono sottoposte da o per conto di un singolo individuo e dallo Stato Parte interessato.
5. Il Comitato non esaminerà alcuna comunicazione di un individuo, in conformità al presente articolo, senza aver accertato che:
a) la stessa questione non sia stata e non sia attualmente all'esame davanti ad un'altra istanza internazionale d'inchiesta o di regolamento;
b) il singolo individuo abbia esaurito tutti i ricorsi interni disponibili; questa regola non si applica se le procedure di ricorso eccedono scadenze ragionevoli o se è poco probabile che darebbero soddisfazione alla persona che è vittima di una violazione della presente Convenzione.
6. Il Comitato, quando esamina le comunicazioni di cui al presente articolo, tiene le sue sedute a porte chiuse.
7. Il Comitato rende partecipe delle sue constatazioni lo Stato Parte interessato ed il singolo individuo.
8. Le disposizioni del presente articolo entreranno in vigore allorché cinque Stati Parti alla presente Convenzione avranno effettuato la dichiarazione prevista al paragrafo l del presente articolo. Detta dichiarazione è depositata dallo Stato Parte presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, che ne trasmette copia agli altri Stati Parti. Una dichiarazione può essere ritirata in qualsiasi momento mediante una notifica indirizzata al Segretario generale. Tale ritiro non pregiudica l'esame di ogni questione che formi l'oggetto di una comunicazione già trasmessa in virtù del presente articolo; nessun'altra comunicazione sottoposta da o per conto di un privato sarà ricevuta in virtù del presente articolo dopo che il Segretario generale abbia ricevuto notifica del ritiro della dichiarazione, a meno che lo Stato Parte interessato non abbia effettuato una nuova dichiarazione.
Articolo 23.
I membri del Comitato ed i membri delle commissioni di conciliazione ad hoc che potrebbero essere nominati in base al comma e) del paragrafo l dell'articolo 21 hanno diritto alle facilitazioni, privilegi ed immunità riconosciuti agli esperti in missione per l'Organizzazione delle Nazioni Unite, così come sono enunciati nelle pertinenti sezioni della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite.
Articolo 24.
Il Comitato presenta agli Stati Parti ed all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite un rapporto annuale sulle attività che avrà intrapreso in applicazione della presente Convenzione.
Parte III
Articolo 25.
1. La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati.
2. La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
Articolo 26.
Tutti gli Stati possono aderire alla presente Convenzione. L'adesione avrà luogo mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
Articolo 27.
1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito presso il Segretario generale delle Nazioni Unite del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.
2. Per ogni Stato che ratificherà la presente Convenzione o vi aderirà dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo la data del deposito, da parte di questo Stato, del suo strumento di ratifica o adesione.
Articolo 28.
1. Ogni Stato potrà, al momento in cui firmerà o ratificherà la presente Convenzione, o vi aderirà, dichiarare che non riconosce la competenza conferita al Comitato in conformità all'articolo 20.
2. Ogni Stato Parte che abbia formulato una riserva in conformità alle disposizioni del paragrafo l del presente articolo potrà, in qualsiasi momento, rimuovere detta riserva mediante una notificazione indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite.
Articolo 29.
1. Ogni Stato Parte alla presente Convenzione potrà proporre un emendamento e depositare la sua proposta presso il Segretario generale delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunicherà la proposta di emendamento agli Stati Parti domandando loro di fargli conoscere se sono favorevoli alla organizzazione di una Conferenza di Stati Parti in vista dell'esame della proposta e della sua messa ai voti. Se, nei quattro mesi successivi alla data di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati Parti si pronuncia a favore dello svolgimento di detta Conferenza, il Segretario generale organizzerà la conferenza sotto gli auspici dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato dalla maggioranza degli Stati Parti presenti e votanti alla Conferenza sarà sottoposto dal Segretario generale all'accettazione di tutti gli Stati Parti.
2. Un emendamento adottato in base alle disposizioni del paragrafo l del presente articolo entrerà in vigore allorché i due terzi degli Stati Parti alla presente Convenzione avranno informato il Segretario generale delle Nazioni Unite che lo hanno accettato, in conformità alla procedura prevista dalle loro rispettive costituzioni.
3. Quando gli emendamenti entreranno in vigore, essi saranno cogenti per gli Stati Parti che li abbiano accettati, gli altri Stati Parti rimanendo vincolati dalle disposizioni della presente Convenzione e da ogni emendamento anteriore che avranno accettato.
Articolo 30.
1. Ogni controversia tra due o più Stati Parti relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione che non possa essere composta per via di negoziato, verrà sottoposta ad arbitrato su domanda di uno di essi. Qualora, nei sei mesi successivi alla data della domanda di arbitrato, le parti non riescano ad accordarsi in merito all'organizzazione dell'arbitrato, una qualunque di esse può sottoporre la controversia alla Corte internazionale di giustizia, depositando una richiesta in conformità allo statuto della Corte.
2. Ogni Stato potrà, al momento in cui firmerà o ratificherà la presente Convenzione o vi aderirà, dichiarare che non si considera vincolato dalle disposizioni del paragrafo l del presente articolo. Gli altri Stati Parti non saranno vincolati dalle suddette disposizioni verso qualsiasi Stato Parte che abbia formulato una tale riserva.
3. Ogni Stato Parte che abbia formulato una riserva in conformità alle disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo potrà in qualsiasi momento rimuovere detta riserva mediante una notifica presentata al Segretario generale delle Nazioni Unite.
Articolo 31.
1. Uno Stato Parte potrà denunciare la presente Convenzione mediante notifica scritta indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data in cui la notifica sarà stata ricevuta dal Segretario generale.
2. Tale denuncia non libererà lo Stato Parte dagli obblighi che gli spettano in virtù della presente Convenzione per quanto riguarda qualsiasi atto od ogni omissione commessa prima della data in cui la denuncia avrà effetto; essa non ostacolerà in alcun modo il proseguimento dell'esame di ogni questione di cui il Comitato sia già stato investito alla data in cui la denuncia ha iniziato ad avere effetto.
3. Dopo la data in cui la denuncia da parte di uno Stato Parte inizia ad avere effetto, il Comitato non intraprende l'esame di alcuna nuova questione concernente detto Stato.
Articolo 32.
Il Segretario generale delle Nazioni Unite notificherà a tutti gli Stati Membri delle Nazioni Unite, ed a tutti gli Stati che avranno firmato la presente Convenzione o vi avranno aderito
a) le firme, le ratifiche e le adesioni ricevute in applicazione degli articoli 25 e 26;
b) la data di entrata in vigore della Convenzione in applicazione dell'articolo 27 e la data di entrata in vigore di ogni emendamento in applicazione dell'articolo 29;
c) le denunce ricevute in applicazione dell'articolo 31.
Articolo 33.
1. La presente Convenzione, i cui testi inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo fanno ugualmente fede, sarà depositata presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.
2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite provvederà a trasmettere a tutti gli Stati una copia autenticata conforme della presente Convenzione.