Il simbolo ufficiale delle Nazioni Unite raffigurante la proiezione stereografica polare del globo terrestre attorniata da due rami di alloro

Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie (1990)

Data di adozione
18.12.1990
Data di entrata in vigore
01.07.2003
Organizzazione
ONU - Organizzazione delle Nazioni Unite
Annotazioni
Adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con risoluzione 45/158 del 18 dicembre 1990. Entrata in vigore internazionale: 1° luglio 2003. - Stati Parti al 1° Maggio 2024: 59.

Preambolo

Gli Stati Parti alla presente Convenzione,

Tenendo conto dei principi contenuti nei documenti fondamentali delle Nazioni Unite relativi ai diritti umani, in particolare la Dichiarazione universale dei diritti umani, la Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, la Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, la Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne e la Convenzione sui diritti del bambino,

Tenendo conto anche dei principi e delle norme espressi nei documenti attinenti elaborati nell'ambito dell'Organizzazione internazionale del lavoro, specialmente le Convenzioni concernenti l'emigrazione per lavoro (n. 97) e l'emigrazione in condizioni abusive e la promozione dell'uguaglianza di opportunità e trattamento dei lavoratori migranti (n. 143), le Raccomandazioni relative all'emigrazione per lavoro (n. 86) e ai lavoratori migranti (n. 151), e le Convenzioni relative al lavoro forzato (n. 29) e l'abolizione del lavoro forzato (n. 105),

Riaffermando l'importanza dei principi contenuti nella Convenzione contro la discriminazione nell'educazione della Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (Unesco),

Richiamando la Convenzione contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti, la Dichiarazione del IV congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione del crimine e sul trattamento dei trasgressori, il Codice di condotta per funzionari incaricati del rispetto della legge e le Convenzioni sulla schiavitù,

Ricordando anche che uno degli obiettivi dell'Organizzazione internazionale del lavoro, come afferma il suo statuto, è la protezione degli interessi dei lavoratori occupati in paesi diversi dal proprio, nonché la competenza e l'esperienza della suddetta Organizzazione in questioni relative a lavoratori migranti e a membri delle loro famiglie,

Riconoscendo l'importanza del lavoro svolto in connessione con lavoratori migranti e membri delle loro famiglie in vari organi delle Nazioni Unite, in particolare nella Commissione sui diritti umani e nella Commissione per lo sviluppo sociale, e nell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), nell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (Unesco), nell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e in altre organizzazioni internazionali,

Riconoscendo anche i progressi fatti da alcuni Stati su base regionale o bilaterale verso la protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie oltre all'importanza e utilità degli accordi bilaterali e multilaterali in questo campo,

Comprendendo l'importanza e la portata del fenomeno migratorio, che coinvolge milioni di persone e riguarda un grande numero di Stati nella comunità internazionale,

Consapevoli dell'impatto dei flussi di lavoratori migranti sugli Stati e le popolazioni coinvolte, e desiderando stabilire delle norme che possano contribuire ad armonizzare l'atteggiamento degli Stati attraverso l'accettazione di principi fondamentali relativi al trattamento dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie,

Considerando la situazione di vulnerabilità in cui frequentemente si trovano i lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie a causa, tra l'altro, della loro assenza dallo stato di origine e delle difficoltà che possono incontrare per la loro presenza nello stato di arrivo,

Convinti che i diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie non siano stati sufficientemente riconosciuti ovunque e quindi richiedano una protezione internazionale appropriata,

Tenendo conto del fatto che l'emigrazione è spesso causa di seri problemi per i membri delle famiglie dei lavoratori migranti oltre che per i lavoratori stessi, in particolare a causa della dispersione della famiglia,

Tenendo presente che i problemi umani che implica l'emigrazione sono ancora più gravi nel caso di emigrazione irregolare e convinti perciò che si dovrebbe incoraggiare un'azione appropriata al fine di impedire ed eliminare i movimenti e il traffico clandestini di lavoratori migranti, assicurando nel contempo la protezione dei loro diritti umani fondamentali,

Considerando che i lavoratori privi di documentazione o in una situazione irregolare sono frequentemente assunti in condizioni di lavoro meno favorevoli rispetto agli altri lavoratori e che alcuni datori di lavoro trovano in questo un incentivo a cercare tale manodopera per cogliere i vantaggi di una concorrenza sleale,

Considerando anche che il ricorso all'assunzione di lavoratori migranti in situazione irregolare sarà scoraggiata se i diritti umani fondamentali di tutti i lavoratori migranti saranno più ampiamente riconosciuti e, inoltre, che il riconoscimento di alcuni diritti ulteriori ai lavoratori migranti e ai membri delle loro famiglie in situazione regolare incoraggerà tutti i migranti e i datori di lavoro a rispettare e osservare le norme e procedure stabilite dagli Stati interessati,

Convinti quindi della necessità di promuovere la protezione internazionale dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, riaffermando e stabilendo norme fondamentali in una convenzione globale che possa essere applicata universalmente,

Hanno concordato quanto segue.

Parte I

Campo di applicazione e definizioni

Articolo 1.

1. La presente Convenzione è applicabile, eccetto quanto diversamente previsto più avanti, a tutti i lavoratori migranti e ai membri delle loro famiglie senza alcuna distinzione rispetto a sesso, razza, colore, lingua, religione o convinzione, opinione politica o di altro tipo, origine nazionale, etnica o sociale, nazionalità, età, condizione economica, proprietà, stato civile, nascita o altro stato giuridico.

2. La presente Convenzione deve essere applicata durante l'intero processo migratorio dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, che comprende la preparazione all'emigrazione, la partenza, il transito e l'intero periodo di soggiorno e di attività remunerata nello Stato di arrivo, nonché il ritorno nello Stato di origine o nello Stato di residenza abituale.

Articolo 2.

Ai fini della presente Convenzione:

1. Il termine "lavoratore migrante" si riferisce a una persona che sarà occupata, è occupata o è stata occupata in un'attività remunerata in uno Stato del quale non è cittadino.

2.

a) Il termine "lavoratore frontaliero" si riferisce a un lavoratore migrante che mantiene la sua residenza abituale in uno Stato vicino nel quale fa normalmente ritorno ogni giorno o almeno una volta alla settimana;

b) il termine "lavoratore stagionale" si riferisce a un lavoratore migrante il cui lavoro dipende, per sua natura, da condizioni stagionali ed è svolto solo per una parte dell'anno;

c) il termine "marittimo", che comprende i pescatori, si riferisce a un lavoratore migrante impiegato a bordo di una nave registrata in uno Stato del quale non è cittadino nazionale;

d) il termine "lavoratore su una piattaforma al largo" si riferisce a un lavoratore migrante impiegato su una piattaforma al largo sotto la giurisdizione di uno Stato del quale non è cittadino;

e) il termine "lavoratore itinerante" si riferisce a un lavoratore migrante che, avendo la sua residenza abituale in uno Stato, deve viaggiare in un altro Stato o in altri Stati per brevi periodi, a causa della natura della sua occupazione;

f) il termine "lavoratore a progetto" si riferisce a un lavoratore migrante ammesso nello Stato di arrivo per un periodo definito, al fine di lavorare esclusivamente a uno specifico progetto gestito in quello Stato dal suo datore di lavoro;

g) il termine "lavoratore con un'occupazione determinata" si riferisce a un lavoratore migrante:

i) che è inviato dal suo datore di lavoro per un periodo di tempo limitato e definito in uno Stato di arrivo al fine di svolgere un incarico o una mansione specifici; oppure

ii) che è occupato per un periodo di tempo limitato e definito in un lavoro che richiede una competenza professionale, commerciale, tecnica o di altro tipo altamente specializzata; oppure

iii) che, su richiesta del suo datore di lavoro nello Stato di arrivo, è occupato per un periodo di tempo limitato e definito in un lavoro la cui natura è transitoria o breve;

e a cui è richiesto di lasciare lo Stato di arrivo alla scadenza del periodo di soggiorno autorizzato, o ancora prima se non svolge più quell'incarico o quella mansione specifici o non è più occupato in quel lavoro;

h) il termine "lavoratore autonomo" si riferisce a un lavoratore migrante che trova occupazione in un'attività remunerata in condizioni che non prevedono un contratto di assunzione e che si guadagna da vivere tramite quest'attività, lavorando generalmente da solo o insieme con i membri della sua famiglia; si riferisce inoltre a qualsiasi altro lavoratore migrante riconosciuto come lavoratore autonomo dalla legislazione in materia nello Stato di arrivo o da accordi multilaterali.

Articolo 3.

La presente Convenzione non si applica a:

a) persone inviate o assunte da Organizzazioni e Agenzie internazionali o persone inviate o assunte da uno Stato al di fuori del suo territorio per svolgere funzioni ufficiali, la cui ammissione e il cui stato giuridico sono regolati dal diritto internazionale generale o da specifici accordi o convenzioni internazionali;

b) persone inviate o assunte da uno Stato o per suo conto al di fuori del suo territorio che partecipano a programmi di sviluppo e ad altri programmi di cooperazione, la cui ammissione e stato giuridico sono regolati da accordi con lo Stato di arrivo e che, in conformità a tali accordi, non sono considerati lavoratori migranti;

c) persone che prendono la residenza in uno Stato diverso dal loro Stato di origine come investitori;

d) rifugiati e apolidi, a meno che tale applicazione sia prevista dalla legislazione nazionale in materia o negli strumenti internazionali vigenti nello Stato membro in questione;

e) studenti e partecipanti a corsi di formazione;

f) marittimi e lavoratori su piattaforme al largo a cui non è stato concesso di prendere la residenza e svolgere un'attività remunerata nello Stato di arrivo.

Articolo 4.

Ai fini della presente Convenzione il termine "membro della famiglia" si riferisce a persone sposate con lavoratori migranti o che hanno con essi una relazione che, secondo la legge in materia, produce effetti equivalenti al matrimonio; si riferisce inoltre ai loro figli a carico e ad altre persone a carico che sono riconosciute come membri della famiglia dalla legislazione in materia o da accordi bilaterali o multilaterali in materia tra gli Stati in questione.

Articolo 5.

Ai fini della presente Convenzione, i lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie:

a) Sono considerati in possesso di documentazione o in una situazione regolare se sono autorizzati a entrare, soggiornare e intraprendere un'attività remunerata nello Stato di arrivo, secondo la legge di quello Stato e gli accordi internazionali a cui partecipa quello Stato;

b) Sono considerati privi di documentazione o in una situazione irregolare se non soddisfano le condizioni previste nel sottoparagrafo a) di questo articolo.

Articolo 6.

Ai fini della presente Convenzione:

a) Il termine "Stato di origine" indica lo Stato del quale la persona in questione ha la nazionalità;

b) Il termine "Stato di arrivo" indica lo Stato in cui un lavoratore migrante sta per essere occupato, è occupato o è stato occupato in un'attività remunerata, a seconda dei casi;

d) Il termine "Stato di transito" significa qualunque Stato attraverso il quale la persona in questione passa nel corso del suo viaggio verso lo Stato di arrivo o dallo Stato di arrivo allo Stato di origine o Stato di residenza abituale.

Parte II

Non discriminazione rispetto ai diritti

Articolo 7.

Gli Stati Parti alla presente Convenzione si impegnano, in accordo con i documenti internazionali relativi ai diritti umani, a rispettare e ad assicurare a tutti i lavoratori migranti e ai membri delle loro famiglie nell'ambito del loro territorio o soggetti alla loro giurisdizione i diritti previsti nella presente Convenzione senza alcuna distinzione rispetto a sesso, razza, colore, lingua, religione o convinzione, opinione politica o di altro tipo, origine nazionale, etnica o sociale, nazionalità, età, condizione economica, proprietà, stato civile, nascita o altro stato giuridico.

Parte III

Diritti umani di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie

Articolo 8.

1. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie sono liberi di lasciare qualunque Stato, compreso il loro Stato di origine. Questo diritto non deve essere soggetto ad alcuna restrizione eccetto quelle previste dalla legge, necessarie a salvaguardare la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico (ordre public), la salute o la morale pubbliche o i diritti e le libertà di altri, e che sono compatibili con gli altri diritti riconosciuti in questa Parte della Convenzione.

2. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie hanno il diritto in qualsiasi momento di entrare e rimanere nel loro Stato di origine.

Articolo 9.

Il diritto alla vita dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie è protetto dalla legge.

Articolo 10.

Nessun lavoratore migrante o membro della sua famiglia deve essere sottoposto a tortura o a un trattamento o punizione crudeli, inumani o degradanti.

Articolo 11.

1. Nessun lavoratore migrante o membro della sua famiglia deve essere tenuto in schiavitù o servitù.

2. A nessun lavoratore migrante o membro della sua famiglia deve essere chiesto di eseguire lavoro forzato o coatto.

3. Il paragrafo 2 di questo articolo non deve essere considerato una preclusione, negli Stati in cui può essere imposta la pena della detenzione con lavoro forzato, al lavoro forzato in conformità ad una sentenza che impone tale pena emessa da un tribunale competente.

4. Ai fini di questo articolo, il termine "lavoro forzato o coatto" non comprende:

a) il lavoro o servizio, non rientrante nel paragrafo 3 di questo articolo, normalmente richiesto ad una persona in stato di detenzione come conseguenza di una decisione legittimamente emessa da un tribunale, o a una persona in libertà condizionale;

b) il servizio richiesto in casi di emergenza o di calamità che minaccino la salute o il benessere della comunità;

c) il lavoro o servizio che faccia parte dei normali doveri civici, nella misura in cui sono imposti anche ai cittadini dello Stato in questione.

Articolo 12.

1. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie hanno diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione. Tale diritto comprende la libertà di avere o di adottare una religione o un credo di propria scelta e la libertà, individualmente o in comunità con altri, in pubblico come in privato, di manifestare la propria religione o il proprio credo nel culto, nell'osservanza, nella pratica e nell'insegnamento.

2. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie non sono soggetti a restrizioni che possano pregiudicare la loro libertà di avere o adottare una religione o un credo di loro scelta.

3. La libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo può essere soggetta solo alle restrizioni prescritte dalla legge e che sono necessarie per salvaguardare la sicurezza pubblica, l'ordine, la salute o la morale o i diritti e le libertà fondamentali di altri.

4. Gli Stati Parti alla presente Convenzione si impegnano a rispettare la libertà dei genitori, nel caso che almeno uno sia un lavoratore migrante, e, se applicabile, dei tutori legali, di assicurare l'educazione religiosa e morale dei figli in conformità con le loro convinzioni personali.

Articolo 13.

1. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie hanno diritto alla propria opinione senza interferenze.

2. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie hanno diritto alla libertà di espressione; tale diritto comprende la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, senza riguardo per le frontiere, oralmente, per iscritto, a mezzo stampa, in forma artistica o tramite ogni altro mezzo di comunicazione di loro scelta.

3. L'esercizio dei diritti previsti nel paragrafo 2 di questo articolo comporta speciali doveri e responsabilità. Può essere pertanto soggetto ad alcune restrizioni, ma queste devono essere solo quelle previste dalla legge e che sono necessarie:

a) per il rispetto dei diritti o della reputazione di altri;

b) per proteggere la sicurezza nazionale degli Stati interessati, l'ordine pubblico (ordre public) o la salute o la morale pubbliche;

c) allo scopo di impedire qualsiasi propaganda a favore della guerra;

d) allo scopo di impedire qualsiasi sostegno all'odio nazionale, razziale o religioso che costituisca un'istigazione alla discriminazione, all'ostilità o alla violenza.

Articolo 14.

Nessun lavoratore migrante o membro della sua famiglia sarà soggetto a interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel domicilio, nella corrispondenza o in altre forme di comunicazione, né ad attacchi illeciti al suo onore e alla sua reputazione. Ogni lavoratore migrante e ogni membro della sua famiglia ha diritto alla protezione da parte della legge contro tali interferenze o attacchi.

Articolo 15.

Nessun lavoratore migrante o membro della sua famiglia sarà arbitrariamente privato della proprietà, posseduta individualmente o in associazione con altri. Laddove, per effetto della legislazione in vigore nello Stato di arrivo, i beni di un lavoratore migrante o di un membro della sua famiglia siano espropriati in tutto o in parte, la persona interessata ha diritto ad un equo ed adeguato risarcimento.

Articolo 16.

1. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie hanno diritto alla libertà e alla sicurezza personali.

2. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie godono del diritto a un'efficace protezione da parte dello Stato contro atti di violenza, lesioni, minacce e intimidazioni sia da parte di pubblici ufficiali sia da parte di individui, gruppi o istituzioni privati.

3. La verifica dell'identità del lavoratore migrante o di un membro della sua famiglia da parte di funzionari incaricati del rispetto della legge sarà condotta in conformità con le procedure fissate dalla legge.

4. I lavoratori migranti e i membri della loro famiglia non saranno sottoposti ad arresto o ispezione arbitrario, né individualmente né collettivamente; non saranno privati della libertà, salvo in base a ragioni e secondo procedure previste dalla legge.

5. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie posti in arresto saranno informati al momento dell'arresto e per quanto possibile in una lingua loro nota dei motivi dell'arresto e saranno prontamente informati in una lingua di loro comprensione delle accuse loro rivolte.

6. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie arrestati o detenuti sulla base di un'accusa penale saranno prontamente condotti davanti al giudice o davanti ad altra autorità autorizzata dalla legge ad esercitare la giurisdizione e hanno diritto ad un processo in un tempo ragionevole o al rilascio. La detenzione in attesa del processo non sarà considerata la regola generale, tuttavia il rilascio potrà essere condizionato alla presentazione di garanzie di presentarsi al giudizio o ad ogni altra fase del procedimento giudiziario e, se si dà il caso, per l'esecuzione della sentenza.

7. Quando un lavoratore migrante o un membro della sua famiglia è arrestato o sottoposto a custodia in attesa del processo ovvero è detenuto in qualunque altra modalità:

a) le autorità consolari o diplomatiche dello Stato d'origine o dello Stato che rappresenta gli interessi dello Stato d'origine saranno informate, su richiesta della persona interessata, del suo arresto o detenzione e dei relativi motivi;

b) la persona interessata ha il diritto di comunicare con le dette autorità. Qualunque comunicazione tra la persona interessata e le dette autorità sarà inoltrata senza ritardo; la persona avrà altresì il diritto di ricevere senza ritardo le comunicazioni provenienti dalle dette autorità;

c) la persona interessata sarà informata senza ritardo di questo suo diritto e dei diritti derivanti da altri trattati, nel caso ve ne siano, applicabili nei rapporti tra gli Stati in questione, relativi al diritto di entrare in corrispondenza e incontrare i rappresentanti delle suddette autorità e di accordarsi con questi ultimi per farsi rappresentare legalmente.

8. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie privati della libertà in seguito ad arresto o detenzione hanno il diritto di ricorrere davanti ad un tribunale perché decida senza indugio sulla legittimità della detenzione e ordini il loro rilascio in caso di detenzione illecita. Nel prendere parte a tale procedimento essi saranno assistiti, senza spesa da parte loro, da un interprete, nel caso non comprendano o non parlino la lingua usata.

9. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie vittime di arresto o detenzione illegale hanno un diritto azionabile alla riparazione.

Articolo 17.

1. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie che sono privati della libertà devono essere trattati con umanità e con rispetto per la dignità della persona umana e per la loro identità culturale.

2. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie accusati di un reato saranno, salvo circostanze eccezionali, separati dalle persone detenute a seguito di condanna e devono avere un trattamento appropriato al loro stato di persone in attesa di giudizio. I giovani accusati di reato saranno separati dagli adulti e portati a giudizio il prima possibile.

3. Nessun lavoratore migrante o membro della sua famiglia detenuto in uno Stato di transito o in uno Stato di arrivo per violazione di provvedimenti relativi all'immigrazione, sarà tenuto, per quanto possibile, separato dalle persone detenute a seguito di condanna e da quelle in attesa di giudizio.

4. Durante il periodo di detenzione a seguito di sentenza giudiziaria di condanna, l'obiettivo fondamentale del trattamento di un lavoratore migrante o del membro della sua famiglia è la sua riabilitazione sociale. I giovani che hanno trasgredito la legge scontano la loro pena separati dagli adulti e deve essere previsto un trattamento adatto alla loro età e al loro stato giuridico.

5. Durante il periodo di detenzione, i lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie godono degli stessi diritti dei cittadini dello Stato per quanto attiene il regime di visite dei familiari.

6. Quando un lavoratore migrante è privato della sua libertà, le autorità competenti dello Stato devono prestare attenzione ai problemi che la situazione può far insorgere per i membri della sua famiglia, in particolare per il coniuge e i figli.

7. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie che sono soggetti a qualche forma di reclusione o detenzione in accordo con la legge vigente dello Stato di arrivo o di transito, godono degli stessi diritti dei cittadini di questi Stati, che si trovano nella stessa situazione.

8. Se un cittadino migrante o un membro della sua famiglia è trattenuto per la verifica di un'eventuale infrazione alle norme sull'immigrazione, ciò deve avvenire senza che ne debba sopportare alcun costo.

Articolo 18.

1. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie hanno diritto all'uguaglianza rispetto ai cittadini nazionali dello Stato interessato davanti alle corti di giustizia e ai tribunali. Nel determinare qualsiasi accusa penale contro di loro o nel corso di un'azione legale rispetto ai loro diritti e doveri, essi hanno diritto ad una pubblica udienza e ad un trattamento equo da parte di un tribunale competente, indipendente e imparziale costituito a norma di legge.

2. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie accusati di reato hanno diritto di essere presunti innocenti finché la loro colpevolezza non sia provata secondo la legge.

3. Nel determinare qualsiasi accusa di reato contro di loro, i lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie hanno diritto alle seguenti garanzie minime:

a) essere informati con sollecitudine e dettagliatamente in una lingua che comprendano della natura e della causa dell'accusa mossa contro di loro;

b) avere tempo e mezzi adeguati per la preparazione della propria difesa e poter comunicare con un legale di loro scelta;

c) essere processati senza immotivato ritardo;

d) partecipare personalmente al processo e difendersi personalmente o mediante un legale di loro scelta; essere informati, se non hanno l'assistenza di un legale, del diritto ad usufruirne ed usufruire dell'assistenza legale d'ufficio ogni volta che gli interessi della giustizia lo richiedano e senza pagamento da parte loro, qualora non abbiano i mezzi sufficienti per provvedervi;

e) esaminare o fare esaminare i testimoni a carico e ottenere la presenza e far esaminare testimoni a favore alle stesse condizioni di quelli contro di loro;

f) avere l'assistenza gratuita di un interprete se non riescono a capire o a parlare la lingua usata in tribunale;

g) non essere costretti a deporre contro se stessi o a confessarsi colpevoli.

4. Nel caso di imputati minorenni, la procedura deve essere tale da tenere conto della loro età e della loro auspicabile riabilitazione.

5. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie riconosciuti colpevoli di un reato devono avere il diritto che il verdetto e la determinazione della pena siano riesaminati da un tribunale di grado superiore, secondo quanto dispone la legge.

6. Qualora un lavoratore migrante o un membro della sua famiglia sia stato giudicato, con decisione definitiva, colpevole di un reato e successivamente la sua condanna sia stata riformata oppure il colpevole sia stato graziato in base al fatto che un elemento nuovo o scoperto di recente dimostri inconfutabilmente che è stato compiuto un errore giudiziario, la persona che ha subito la pena come risultato di tale condanna deve essere risarcita secondo la legge, a meno che non sia provato che la mancata scoperta in tempo utile del fatto sconosciuto sia interamente o parzialmente attribuibile a quella persona.

7. Nessun lavoratore migrante o membro della sua famiglia può essere processato o condannato nuovamente per un reato per il quale sia già stato definitivamente condannato o assolto secondo la legge e la procedura penale dello Stato interessato.

Articolo 19.

1. Nessun lavoratore migrante o membro della sua famiglia sarà ritenuto colpevole di reato in forza di un atto o omissione che non costituiva reato secondo la legge nazionale o il diritto internazionale al tempo in cui il fatto è stato commesso, né sarà imposta una pena più grave rispetto a quella che era applicabile al tempo in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente al compimento del reato, una legge prevede una pena più lieve, il reo deve beneficiarne.

2. Nell'imporre una pena per un reato commesso da un lavoratore migrante o un membro della sua famiglia si dovrebbe tenere conto di considerazioni umanitarie relative alla condizione di lavoratore migrante, in particolare rispetto al suo diritto alla residenza o al lavoro.

Articolo 20.

1. Nessun lavoratore migrante o membro della sua famiglia sarà detenuto semplicemente per aver omesso di far fronte a un impegno contrattuale.

2. Nessun lavoratore migrante o membro della sua famiglia sarò privato del permesso di soggiorno o permesso di lavoro o espulso semplicemente per aver omesso di far fronte a un impegno che deriva da un contratto di lavoro, a meno che l'adempimento di tale obbligo non costituisca condizione per tali permessi.

Articolo 21.

È illecito per chiunque, eccetto che per un pubblico ufficiale debitamente autorizzato dalla legge, confiscare, distruggere o tentare di distruggere documenti di identità, documenti che autorizzano l'entrata o il soggiorno, la residenza o l'insediamento nel territorio nazionale o permessi di lavoro. Nessuna confisca autorizzata di tali documenti deve avvenire senza la consegna di una ricevuta dettagliata. In nessun caso deve essere permessa la distruzione del passaporto o del documento equivalente di un lavoratore migrante o di un membro della sua famiglia.

Articolo 22.

1. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie non saranno soggetti a misure di espulsione collettiva. Ciascun caso di espulsione sarà esaminato e deciso individualmente.

2. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie possono essere espulsi dal territorio di uno Stato Parte alla presente Convenzione solo in seguito a una decisione presa dall'autorità competente secondo la legge.

3. La decisione circa l'espulsione sarà comunicata loro in una lingua che comprendono. Su loro richiesta, ove ciò no sia già obbligatorio, la decisione deve essere comunicata loro per iscritto e, salvo in circostanze eccezionali per la sicurezza nazionale, le ragioni della decisione devono essere anch'esse dichiarate per iscritto. Le persone interessate devono essere informate dei loro diritti prima o al più tardi al momento in cui la decisione è comunicata.

4. Tranne se una decisione definitiva è pronunciata da un'autorità giudiziaria, la persona interessata ha il diritto di sottoporre le ragioni contro la sua espulsione e il diritto di sottoporre il proprio caso dall'autorità competente, a meno che ragioni inderogabili di sicurezza nazionale non impongano diversamente. In attesa di tale riesame, la persona interessata ha diritto di chiedere la sospensione del provvedimento di espulsione.

5. Se una decisione di espulsione che è già stata eseguita è successivamente annullata, la persona interessata ha il diritto di chiedere un risarcimento secondo la legge e la precedente decisione non deve essere usata per impedirle di rientrare nello Stato interessato.

6. In caso di espulsione la persona interessata deve avere la ragionevole possibilità, prima o dopo la partenza, di regolare ogni richiesta di salario o altri compensi dovuti e qualsiasi impegno pendente.

7. Senza pregiudicare l'esecuzione di una decisione di espulsione, un lavoratore migrante o un membro della sua famiglia che sia soggetto a tale decisione può chiedere di entrare in uno Stato diverso da quello di origine.

8. Nel caso di espulsione di un lavoratore migrante o di un membro della sua famiglia, la persona interessata non deve sostenere i costi dell'espulsione. Può esserle chiesto di pagare i costi del viaggio.

9. L'espulsione dallo Stato di arrivo non pregiudica di per sé i diritti del lavoratore migrante o del membro della sua famiglia acquisiti secondo la legge di tale Stato, compreso il diritto a ricevere il salario e gli altri compensi dovutogli.

Articolo 23.

I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie hanno il diritto di ricorrere alla protezione e all'assistenza delle autorità consolari o diplomatiche del loro Stato di origine o di uno Stato che rappresenti gli interessi di tale Stato, ogni qual volta i diritti riconosciuti nella presente Convenzione siano lesi. In particolare, in caso di espulsione, la persona interessata deve essere informata senza indugio di questo diritto e le autorità dello Stato che dispone l'espulsione devono favorire l'esercizio di tale diritto.

Articolo 24.

Ogni lavoratore migrante e ogni membro della sua famiglia ha il diritto di essere riconosciuto ovunque come persona di fronte alla legge.

Articolo 25.

1. I lavoratori migranti godono di un trattamento non meno favorevole rispetto a quello applicato ai cittadini dello Stato di arrivo quanto alla remunerazione e a:

a) altre condizioni di lavoro, vale a dire straordinari, orario di lavoro, riposo settimanale, ferie pagate, sicurezza sul lavoro, salute, cessazione del rapporto di lavoro e altre condizioni di lavoro che, secondo la legge nazionale e la prassi, sono previste dalle clausole di assunzione;

b) altre clausole di assunzione, vale a dire l'età minima di assunzione, restrizioni sul lavoro a domicilio e qualsiasi altra questione che, secondo la legge nazionale e la pratica, rientra tra le clausole di assunzione.

2. Non è lecito derogare nei contratti privati di assunzione dal principio di uguaglianza di trattamento a cui si riferisce il paragrafo 1 di questo articolo.

3. Gli Stati Parti alla Convenzione devono prendere tutte le opportune misure per garantire che i lavoratori migranti non siano privati di alcun diritto che deriva da questo principio in ragione di un'irregolarità nel documento di soggiorno o nella loro assunzione. In particolare, i datori di lavoro non sono dispensati da alcun obbligo legale o contrattuale, e i loro obblighi non sono limitati in alcun modo a causa di tali irregolarità.

Articolo 26.

1. Gli Stati Parti della Convenzione riconoscono il diritto dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie a:

a) prendere parte a incontri e attività sindacali e di qualsiasi altra associazione costituita secondo la legge, nella prospettiva di salvaguardare i loro interessi economici, sociali, culturali e di altra natura, nel rispetto delle regole dell'organizzazione in questione;

b) entrare liberamente a far parte di qualsiasi sindacato e di qualsiasi associazione di cui sopra, salvo le regole dell'organizzazione in questione;

c) chiedere l'aiuto e l'assistenza di qualsiasi sindacato e di qualsiasi associazione di cui sopra.

2. Nessuna restrizione può essere imposta all'esercizio di questi diritti, a parte quelle prescritte dalla legge e che sono necessarie in una società democratica negli interessi della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico (ordre public) o della protezione dei diritti e delle libertà di altri.

Articolo 27.

1. Rispetto alla sicurezza sociale, i lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie godono nello Stato di arrivo dello stesso trattamento concesso ai cittadini nazionali, nella misura in cui soddisfano i requisiti previsti dalla legislazione in materia di quello Stato e dai trattati bilaterali e multilaterali in materia. Le competenti autorità dello Stato di origine e dello Stato di arrivo possono concludere in qualsiasi momento i necessari accordi per determinare le modalità di applicazione di questa norma.

2. Ove la legislazione in materia non conceda ai lavoratori migranti e ai membri delle loro famiglie un determinato beneficio, gli Stati interessati devono esaminare la possibilità di rimborsare le persone coinvolte dell'ammontare dei contributi da loro versati rispetto a tale beneficio, sulla base del trattamento concesso ai cittadini nazionali che si trovano in simili circostanze.

Articolo 28.

I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie hanno il diritto a ricevere le cure mediche urgentemente necessarie per preservare la loro vita o per evitare un danno irreparabile alla loro salute, sulla base del principio di uguaglianza di trattamento con i cittadini nazionali dello Stato interessato. Tali cure mediche d'urgenza non devono essere loro rifiutate a causa di una qualche irregolarità che riguardi la permanenza o l'assunzione.

Articolo 29.

Il figlio di un lavoratore migrante ha diritto al nome, alla registrazione della nascita e a una nazionalità.

Articolo 30.

Il figlio di un lavoratore migrante ha il diritto fondamentale di accesso all'educazione, sulla base del principio di uguaglianza di trattamento con i cittadini nazionali dello Stato interessato. L'accesso alle istituzioni educative pubbliche prescolastiche o alle scuole non deve essere rifiutato o limitato a causa di situazioni irregolari rispetto alla permanenza o all'assunzione dei genitori o a causa dell'irregolarità della permanenza del bambino nello Stato di arrivo.

Articolo 31.

1. Gli Stati Parti alla Convenzione devono assicurare il rispetto dell'identità culturale dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie e non devono impedire loro di mantenere i loro legami culturali con lo Stato di origine.

2. Gli Stati Parti alla Convenzione prendono le opportune misure per assistere e incoraggiare gli sforzi volti a questo scopo.

Articolo 32.

Al termine del loro soggiorno nello Stato di arrivo, i lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie hanno il diritto di trasferire i loro guadagni e i loro beni e, nel rispetto della legislazione in materia negli Stati interessati, i loro effetti personali e le loro cose.

Articolo 33.

1. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie hanno il diritto di essere informati dallo Stato di origine, dallo Stato di arrivo o dallo Stato di transito, a seconda del caso, riguardo a:

a) i diritti loro riconosciuti nella presente Convenzione;

b) le condizioni di ammissione, i loro diritti e doveri in relazione alla legge e alla prassi dello Stato interessato e altre questioni, in modo tale da consentire loro di espletare le formalità amministrative o di altro tipo in tale Stato.

2. Gli Stati Parti alla Convenzione prendono tutte le misure opportune per diffondere le suddette informazioni o per assicurare che siano fornite dai datori di lavoro, dai sindacati o da altri organi o istituzioni appropriati. Secondo quanto opportuno, tali soggetti collaborano con gli altri Stati interessati.

3. Tali informazioni devono essere fornite, su richiesta, ai lavoratori migranti e ai membri delle loro famiglie, senza alcuna spesa e, per quanto è possibile, in una lingua che siano in grado di comprendere.

Articolo 34.

Nulla in questa Parte della presente Convenzione ha l'effetto di esonerare i lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie dall'obbligo di osservare le leggi e i regolamenti di qualsiasi Stato di transito e di arrivo o dall'obbligo di rispettare l'identità culturale degli abitanti di tali Stati.

Articolo 35.

Nessuna disposizioni di questa Parte della Convenzione può essere interpretata nel senso di comportare la regolarizzazione della situazione dei lavoratori migranti o dei membri delle loro famiglie che non sono in possesso della prescritta documentazione o che sono in una situazione irregolare, né comporta un qualsivoglia diritto a tale regolarizzazione della loro situazione, né d'altra parte pregiudica le misure intese ad assicurare condizioni di efficacia e di equità per l'emigrazione internazionale, come previste nella parte VI.

Parte IV.

Altri diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie in possesso di documentazione o in situazione regolare

Articolo 36.

I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie che sono in possesso di documentazione o in una situazione regolare nello Stato di arrivo godono dei diritti stabiliti in questa Parte della presente Convenzione in aggiunta a quelli stabiliti nella Parte III.

Articolo 37.

Prima della loro partenza, o al più tardi al momento della ammissione nello Stato di arrivo, i lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie hanno il diritto di essere pienamente informati dallo Stato di origine o dallo Stato di arrivo, come risulta più opportuno, su tutte le condizioni applicabili alla loro ammissione e in particolare di quelle relative al loro soggiorno e alle attività remunerate in cui possono trovare occupazione, nonché circa gli adempimenti che devono soddisfare nello Stato di arrivo e dell'autorità a cui devono rivolgersi per qualsiasi modifica di tali condizioni.

Articolo 38.

1. Gli Stati di arrivo compiono ogni sforzo per autorizzare la temporanea assenza dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, senza che ciò produca effetti sul loro permesso di soggiorno o di lavoro, a seconda dei casi. Nel fare questo, gli Stati di arrivo devono tenere conto dei particolari bisogni e dei doveri dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, in particolare nei loro Stati di origine.

2. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie hanno il diritto di essere pienamente informati sulle condizioni in base alle quali sono autorizzate tali assenze temporanee.

Articolo 39.

1. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie hanno il diritto alla libertà di movimento nel territorio dello Stato di arrivo e la libertà di stabilirvi la residenza in base alla loro scelta.

2. I diritti di cui al paragrafo 1 di questo articolo non sono soggetti ad alcuna restrizione, eccetto quelle previste dalla legge che sono necessarie per proteggere la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico (ordre public), la salute o la morale pubbliche, o ancora i diritti e le libertà di altri e che sono compatibili con gli altri diritti riconosciuti nella presente Convenzione.

Articolo 40.

1. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie hanno il diritto di fare parte di associazioni e sindacati nello Stato di arrivo per la promozione e la salvaguardia dei loro interessi economici, sociali, culturali e di altro tipo.

2. Nessuna restrizione può essere posta all'esercizio di questo diritto eccetto quelle prescritte dalla legge e che sono necessarie in una società democratica negli interessi della sicurezza nazionale, dell'ordine pubblico (ordre public) o della protezione dei diritti e delle libertà di altri.

Articolo 41.

1. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie hanno il diritto di partecipare agli affari pubblici del loro Stato di origine, di votare e di essere eletti nelle elezioni di quello Stato, secondo la sua legislazione.

2. Gli Stati interessati devono, opportunamente e secondo la loro legislazione, agevolare l'esercizio di questi diritti.

Articolo 42.

1. Gli Stati Parti alla Convenzione prendono in considerazione la creazione di procedure o di istituzioni tramite le quali poter tener conto, sia negli Stati di origine sia in quelli di arrivo, degli speciali bisogni, aspirazioni e obblighi dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie e devono prospettare, nei modi più appropriati, la possibilità per i lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie di avere i loro rappresentanti, liberamente eletti, in tali istituzioni.

2. Gli Stati di arrivo facilitano, secondo la loro legislazione nazionale, la consultazione o la partecipazione dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie alle decisioni che riguardano la vita e l'amministrazione delle comunità locali.

3. I lavoratori migranti possono godere i diritti politici nello Stato di arrivo se quello Stato, nell'esercizio della sua sovranità, garantisce loro tali diritti.

Articolo 43.

1. I lavoratori migranti godono uguaglianza di trattamento con i cittadini nazionali dello Stato di arrivo in relazione a:

a) accesso a istituti e servizi educativi, salvo i requisiti di ammissione e gli altri regolamenti propri degli istituti o servizi in questione;

b) accesso a servizi di orientamento al lavoro e di collocamento;

c) accesso a servizi e istituzioni di formazione e riconversione professionale;

d) accesso a servizi per la casa, compresi i progetti di assegnazione di alloggi pubblici, e di tutela contro lo sfruttamento nei contratti di affitto;

e) accesso a servizi sociali e sanitari, purché soddisfino i requisiti previsti dai rispettivi programmi;

f) accesso a cooperative e ad imprese autogestite, senza che ciò implichi un cambiamento del loro status giuridico di immigrati e fatte salve le norme e i regolamenti degli enti in questione;

g) accesso e partecipazione alla vita culturale.

2. Gli Stati Parti alla Convenzione promuovono condizioni che assicurino un'effettiva uguaglianza di trattamento, che consentano ai lavoratori migranti di godere dei diritti elencati nel paragrafo 1 di questo articolo, qualora le condizioni del loro soggiorno, autorizzato dallo Stato di arrivo, abbiano i requisiti appropriati.

3. Gli Stati di arrivo non impediranno a un datore di lavoro di istituire servizi per la casa o sociali o culturali rivolti ai lavoratori migranti. In conformità con l'articolo 70 della presente Convenzione, lo Stato di arrivo può subordinare la creazione di tali servizi ai requisiti generalmente applicati in quello Stato rispetto alla loro istituzione.

Articolo 44.

1. Gli Stati Parti alla Convenzione, riconoscendo che la famiglia è l'unità di base naturale e fondamentale della società e che ha diritto alla protezione da parte della società e dello Stato; essi prendono adeguate misure per garantire la salvaguardia dell'unità delle famiglie dei lavoratori migranti.

2. Gli Stati Parti alla Convenzione prendono misure opportune e che rientrano tra le loro competenze per favorire la riunificazione dei lavoratori migranti con i loro coniugi o con le persone che hanno con i lavoratori migranti un rapporto che, secondo la legge relativa, produce effetti equivalenti al matrimonio, nonché con i figli minorenni non sposati a loro carico.

3. Gli Stati di arrivo, per ragioni umanitarie, considerano con favore l'ipotesi di concedere un trattamento pari a quello di cui al paragrafo 2 di questo articolo, ad altri membri della famiglia dei lavoratori migranti.

Articolo 45.

1. I membri della famiglia dei lavoratori migranti godono, nello Stato di arrivo, di uguale trattamento rispetto ai cittadini di quello Stato in relazione a:

a) accesso a istituti e servizi educativi, salvo i requisiti di ammissione e gli altri regolamenti propri degli istituti e servizi in questione;

b) accesso a istituti e servizi di orientamento al lavoro e di formazione, purché siano soddisfatti i requisiti di partecipazione;

c) accesso ai servizi sociali e sanitari, purché soddisfino i requisiti di partecipazione ai rispettivi programmi;

d) accesso e partecipazione alla vita culturale.

2. Gli Stati di arrivo perseguono una politica, se del caso in collaborazione con gli Stati di origine, finalizzata a favorire l'integrazione dei figli dei lavoratori migranti nel sistema scolastico locale, in particolare rispetto all'insegnamento della lingua locale.

3. Gli Stati di arrivo si impegnano a fornire ai figli dei lavoratori migranti l'insegnamento della loro lingua e cultura madre e, a questo proposito, gli Stati di origine devono collaborare, qualora sia opportuno.

4. Gli Stati di arrivo possono istituire speciali progetti educativi nella lingua madre dei figli dei lavoratori migranti, se necessario in collaborazione con gli Stati di origine.

Articolo 46.

I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie, nel rispetto della legislazione in materia degli Stati interessati, degli accordi internazionali in materia e degli impegni degli Stati in questione che derivano dalla loro partecipazione a unioni doganali, godono dell'esenzione da dazi e tasse su importazioni e esportazioni rispetto ai loro effetti personali e oggetti domestici, nonché riguardo all'attrezzatura necessaria per lo svolgimento dell'attività economica per cui sono stati ammessi nello Stato di arrivo nelle seguenti circostanze:

a) alla partenza dallo Stato di origine o di residenza abituale;

b) al momento dell'ammissione iniziale nello Stato di arrivo;

c) alla partenza definitiva dallo Stato d'arrivo;

d) al ritorno definitivo nello Stato di origine o di residenza abituale.

Articolo 47.

1. I lavoratori migranti hanno il diritto di trasferire i loro guadagni e risparmi, in particolare dei fondi necessari per il sostentamento delle loro famiglie, dallo Stato di arrivo verso lo Stato di origine o qualsiasi altro Stato. Tali trasferimenti sono compiuti in conformità con le procedure stabilite dalla legislazione in materia nello Stato interessato e secondo gli accordi internazionali applicabili.

2. Gli Stati interessati prendono misure idonee a favorire tali trasferimenti.

Articolo 48.

1. Senza pregiudicare gli accordi in materia di doppia tassazione, i lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie, riguardo ai guadagni percepiti nello Stato di arrivo, godono del seguente trattamento:

a) non sono soggetti a tasse, dazi o spese di qualsiasi tipo maggiori o più onerosi rispetto a quelli imposti ai cittadini nazionali in analoghe circostanze;

b) godono del diritto alle deduzioni o esenzioni d'imposta e agli sconti fiscali applicabili ai cittadini nazionali che si trovano in analoghe circostanze, compresi gli sgravi fiscali per i membri a carico delle loro famiglie.

2. Gli Stati Parti alla Convenzione si impegnano ad adottare adeguate misure onde evitare la doppia tassazione sui guadagni e risparmi dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie.

Articolo 49.

1. Dove la legislazione nazionale richieda autorizzazioni separate per risiedere e per svolgere un'attività remunerata, gli Stati di arrivo devono concedere ai lavoratori migranti un permesso di soggiorno per almeno lo stesso periodo di tempo del permesso di un'attività remunerata.

2. I lavoratori migranti che nello Stato di arrivo hanno la possibilità di scegliere liberamente la loro attività remunerata, non devono essere considerati in situazione irregolare, né devono perdere il loro permesso di soggiorno per il semplice fatto di avere concluso la loro attività remunerata prima della scadenza del loro permesso di lavoro o di autorizzazioni analoghe.

3. Al fine di concedere ai lavoratori migranti indicati al paragrafo 2 di questo articolo un periodo di tempo sufficiente per trovare un'attività remunerata alternativa, il permesso di soggiorno non deve essere ritirato almeno per un periodo corrispondente a quello in cui possono godere del diritto a un'indennità di disoccupazione.

Articolo 50.

1. Nel caso di decesso di un lavoratore migrante o di scioglimento di matrimonio, lo Stato di arrivo prende favorevolmente in considerazione l'ipotesi di concedere ai membri della famiglia di quel lavoratore migrante che risiedono in quello Stato in base al principio di riunificazione famigliare, un permesso di soggiorno; lo Stato di arrivo deve tener conto del periodo di tempo che essi hanno già trascorso in quello Stato.

2. Ai membri della famiglia a cui non è concessa tale autorizzazione si deve lasciare, prima della partenza, un ragionevole periodo di tempo per consentire loro di sistemare i loro affari nello Stato di arrivo.

3. Quanto previsto nei paragrafi 1 e 2 di questo articolo non può essere interpretato come comportanti effetti negativi sul diritto di soggiorno e di lavoro concesso ai familiari del lavoratore migrante dalla legislazione dello Stato di arrivo o da trattati bilaterali e multilaterali applicabili in quello Stato.

Articolo 51.

I lavoratori migranti che nello Stato di arrivo non hanno il permesso di scegliere liberamente la loro attività remunerata, non sono considerati in una situazione irregolare né perdono il loro permesso di soggiorno per il semplice fatto di aver concluso la loro attività remunerata prima della scadenza del loro permesso di lavoro, tranne quando il permesso di soggiorno dipende espressamente dall'attività remunerata specifica per la quale sono stati ammessi. Tali lavoratori migranti devono avere il diritto di cercare un'occupazione alternativa, di partecipare a programmi di lavori pubblici e di riconversione professionale durante il restante periodo del loro permesso di lavoro, salvo le condizioni e le limitazioni specificate nel permesso di lavoro.

Articolo 52.

1. I lavoratori migranti nello Stato di arrivo hanno il diritto di scegliere liberamente la propria attività remunerata, salvo le restrizioni o condizioni seguenti.

2. Per ogni lavoratore migrante lo Stato di arrivo può:

a) limitare l'accesso a determinate categorie di impiego, funzioni, servizi o attività in cui sia necessario, nell'interesse dello Stato e purché previsto dalla legislazione nazionale;

b) limitare la libera scelta dell'attività remunerata in base alla normativa sul riconoscimento di qualifiche professionali conseguite al di fuori del suo territorio. Tuttavia, gli Stati Parti alla Convenzione devono cercare di provvedere al riconoscimento di tali qualifiche.

3. Per i lavoratori migranti il cui permesso di lavoro è limitato nel tempo, lo Stato di arrivo può anche:

a) stabilire che il diritto di scegliere liberamente la loro attività remunerata sia soggetto alla condizione che il lavoratore migrante abbia risieduto legalmente nel suo territorio al fine di svolgere un'attività remunerata per un periodo di tempo prescritto dalla legge nazionale; tale periodo non dovrebbe eccedere i due anni;

b) limitare l'accesso dei lavoratori migranti a attività remunerate in conformità a una politica che dia priorità ai cittadini nazionali o a persone assimilabili a questo fine in virtù della legislazione o di accordi bilaterali o multilaterali. Ognuna di tali limitazioni cesserà tuttavia di essere applicabile per lavoratori migranti che abbiano risieduto legalmente nel territorio dello Stato al fine di svolgervi un'attività remunerata per un periodo di tempo prescritto nella sua legislazione nazionale, e che non dovrebbe eccedere i cinque anni.

4. Gli Stati di arrivo stabiliscono le condizioni per cui un lavoratore migrante che sia stato ammesso per essere assunto possa essere autorizzato a intraprendere una attività autonoma, e viceversa. Si deve tenere conto al riguardo della durata del periodo in cui il lavoratore ha soggiornato legittimamente nello Stato di arrivo.

Articolo 53.

1. Ai membri della famiglia di un lavoratore migrante che abbiano essi stessi un permesso di residenza o un'ammissione senza limiti di tempo o automaticamente rinnovabile, è consentito scegliere liberamente la loro attività remunerata, alle stesse condizioni applicabili ai lavoratori migranti in base all'articolo 52 della presente Convenzione.

2. Rispetto ai membri della famiglia di un lavoratore migrante a cui non sia consentito di scegliere liberamente l'attività remunerata, gli Stati Parti alla Convenzione considereranno favorevolmente l'ipotesi di dare loro priorità nell'ottenere il permesso di intraprendere un'attività remunerata nei confronti di altri lavoratori che chiedono di essere ammessi nello Stato di arrivo, fatti salvi gli accordi bilaterali o multilaterali in materia.

Articolo 54.

1. Senza pregiudicare le condizioni del loro permesso di residenza o del loro permesso di lavoro e i diritti previsti negli articoli 25 e 27 della presente Convenzione, i lavoratori migranti godono dell'uguaglianza di trattamento rispetto ai cittadini nazionali dello Stato di arrivo riguardo a:

a) tutela contro il licenziamento;

b) indennità di disoccupazione;

c) accesso a programmi di lavori pubblici volti a combattere la disoccupazione;

d) accesso a un'occupazione alternativa in caso di perdita del lavoro o di conclusione di un'altra attività remunerata, salvo l'articolo 52 della presente Convenzione.

2. Se un lavoratore migrante sostiene che le condizioni del suo contratto di lavoro sono state violate dal suo datore di lavoro, il lavoratore o la lavoratrice deve avere il diritto di presentare il suo caso alle autorità competenti dello Stato di arrivo, alle condizioni previste nell'articolo 18, paragrafo 1. della presente Convenzione.

Articolo 55.

I lavoratori migranti a cui sia stato dato il permesso di svolgere un'attività remunerata, salvo le condizioni legate a tale permesso, hanno diritto all'uguaglianza di trattamento con i cittadini nazionali dello Stato di arrivo nell'esercizio di detta attività.

Articolo 56.

1. I lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie a cui si riferisce questa Parte della presente Convenzione non possono essere espulsi dallo Stato di arrivo, salvo per le ragioni definite nella legislazione nazionale di quello Stato, e salvo le garanzie stabilite nella Parte III.

2. Lo Stato di arrivo ricorrerà all'espulsione allo scopo di privare un lavoratore migrante o un membro della sua famiglia dei diritti che derivano dal permesso di soggiorno e dal permesso di lavoro.

3. Nel valutare se espellere un lavoratore migrante o un membro della sua famiglia, si dovrebbe tenere conto di considerazioni umanitarie e del periodo di tempo che la persona interessata ha già trascorso nello Stato di arrivo.

Parte V.

Misure applicabili a particolari categorie di lavoratori migranti e ai membri delle loro famiglie

Articolo 57.

Le particolari categorie di lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie specificate in questa Parte della presente Convenzione, purché in possesso di documentazione o in una situazione regolare, godono dei diritti stabiliti nella Parte III e, eccetto per quanto qui di seguito modificato, i diritti stabiliti nella Parte IV.

Articolo 58.

1. I lavoratori frontalieri, secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafo 2. a) della presente Convenzione, godono dei diritti previsti nella Parte IV che possono essere loro garantiti in ragione della loro presenza e del loro lavoro nel territorio dello Stato di arrivo, tenendo conto del fatto che non hanno la loro residenza abituale in quello Stato.

2. Gli Stati di arrivo devono considerare favorevolmente l'ipotesi di concedere ai lavoratori frontalieri il diritto di scegliere liberamente la loro attività remunerata dopo un determinato periodo di tempo. La concessione di tale diritto non influisce sul loro status giuridico di lavoratori frontalieri.

Articolo 59.

1. I lavoratori stagionali, secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafo 2. b) della presente Convenzione, godono dei diritti previsti nella Parte IV che possono essere loro garantiti in ragione della loro presenza e del loro lavoro nel territorio dello Stato di arrivo, e che sono compatibili col loro status giuridico di lavoratori stagionali in quello Stato, tenendo conto che sono presenti in tale Stato solo per una parte dell'anno.

2. Lo Stato di arrivo deve, salvo il paragrafo 1 di questo articolo, considerare favorevolmente l'ipotesi di concedere ai lavoratori stagionali, che siano stati occupati nel suo territorio per un periodo considerevole di tempo, la possibilità di intraprendere altre attività remunerate e di dare loro priorità rispetto ad altri lavoratori che chiedono l'ammissione in quello Stato, salvi gli accordi bilaterali e multilaterali in materia.

Articolo 60.

I lavoratori itineranti, secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafo 2. e) della presente Convenzione, godono dei diritti previsti nella Parte IV che possono essere loro garantiti in ragione della loro presenza e del loro lavoro nel territorio dello Stato di arrivo, e che sono compatibili con il loro status giuridico di lavoratori itineranti in quello Stato.

Articolo 61.

1. I lavoratori a progetto, secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafo 2. f) della presente Convenzione, e i membri delle loro famiglie godono dei diritti previsti nella Parte IV, eccetto quanto dispongono l'articolo 43, paragrafi 1. b) e c) e l'articolo 43, paragrafo 1. d), per ciò che concerne i programmi sociali per la casa, l'articolo 45 b), e gli articoli 52-55.

2. Se un lavoratore a progetto sostiene che le condizioni del suo contratto sono state violate dal suo datore di lavoro, ha il diritto di presentare il suo caso alle competenti autorità dello Stato che ha giurisdizione su quel datore di lavoro, nei termini previsti nell'articolo 18, paragrafo 1, della presente Convenzione.

3. Salvo gli accordi bilaterali o multilaterali in vigore per loro, gli Stati interessati che aderiscono alla Convenzione si impegnano a fare in modo che i lavoratori legati a un progetto siano adeguatamente protetti dal sistema di previdenza sociale dei loro Stati di origine o di residenza abituale durante la loro collaborazione al progetto. Gli Stati Parti interessati prendono appropriate misure al fine di evitare ogni possibile rifiuto a concedere tali diritti o eventuali versamenti duplici.

4. Senza pregiudizio per le misure previste dall'articolo 47 della presente Convenzione e per gli accordi bilaterali o multilaterali in materia, gli Stati interessati permettono il pagamento degli emolumenti dei lavoratori a progetto nei loro Stati di origine o di residenza abituale.

Articolo 62.

1. I lavoratori che hanno un'occupazione determinata, secondo la definizione dell'art. 2, paragrafo 2. g) della presente Convenzione, godono dei diritti previsti nella Parte IV, eccetto quanto previsto dagli articoli 43, paragrafo 1 b) e c); 43, paragrafo 1 d), per ciò che concerne i programmi sociali per la casa, 52 e 54, paragrafo 1. d).

2. I membri della famiglia dei lavoratori che hanno un'occupazione determinata devono godere i diritti relativi ai membri delle famiglie dei lavoratori migranti esposti nella Parte IV della presente Convenzione, eccetto quanto previsto dall'articolo 53.

Articolo 63.

1. I lavoratori autonomi, secondo la definizione dell'articolo 2, paragrafo 2. h) della presente Convenzione, godono dei diritti previsti nella Parte IV, con l'eccezione di quei diritti che sono applicabili esclusivamente ai lavoratori che hanno un contratto di lavoro dipendente.

2. Senza pregiudicare gli articoli 52 e 79 della presente Convenzione, la conclusione dell'attività economica dei lavoratori autonomi non deve implicare in sé né il ritiro del permesso di soggiorno per loro o per i membri delle loro famiglie, né il divieto di svolgere un'attività remunerata nello Stato in cui trovano occupazione, salvo il caso in cui il permesso di soggiorno sia espressamente vincolato alla specifica attività remunerata per la quale sono stati ammessi.

Parte VI.

Promozione di condizioni giuste, eque, umane e legali in connessione all'emigrazione internazionale di lavoratori e dei membri delle loro famiglie

Articolo 64.

Senza pregiudizio dell'articolo 79 della presente Convenzione, gli Stati interessati si consultano e cooperano, come opportuno, nella prospettiva di promuovere condizioni giuste, eque e umane in connessione all'emigrazione internazionale di lavoratori e dei membri delle loro famiglie. A questo proposito, si devono tenere in debita considerazione non solo le necessità e le risorse dei lavoratori, ma anche i bisogni sociali, economici, culturali e di altro tipo dei migranti e dei membri delle loro famiglie interessati dalla migrazione, nonché le conseguenze di tale immigrazione per le comunità interessate.

Articolo 65.

1. Gli Stati Parti alla Convenzione devono disporre di appropriati servizi per affrontare le questioni inerenti la migrazione internazionale di lavoratori e dei membri delle loro famiglie. Le loro funzioni devono includere, inter alia:

a) la formulazione e attuazione di politiche relative all'immigrazione;

b) lo scambio di informazioni, attività di consultazione e collaborazione con le competenti autorità degli altri Stati Parti coinvolti in tale migrazione;

c) la fornitura di appropriate informazioni, in particolare ai datori di lavoro, ai lavoratori e alle loro organizzazioni, circa le politiche, le leggi e i regolamenti relativi alle migrazioni e all'occupazione, gli accordi conclusi con gli altri Stati interessati dal fenomeno migratorio e su altre questioni connesse;

d) la fornitura di informazioni e di adeguata assistenza ai lavoratori migranti e ai membri delle loro famiglie in relazione alle autorizzazioni e alle formalità richieste e alle disposizioni per la partenza, il viaggio, l'arrivo, il soggiorno, le attività remunerate, l'uscita e il rientro, nonché sulle condizioni di lavoro e di vita nello Stato di arrivo e sui dazi doganali, sulla valuta, le tasse e le leggi e regolamenti attinenti.

2. Gli Stati Parti alla Convenzione devono favorire opportunamente la fornitura di adeguati servizi consolari e di altro tipo, necessari per soddisfare i bisogni sociali, culturali e di altro genere dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie.

Articolo 66.

1. Salvo il paragrafo 2 di questo articolo, il diritto di intraprendere attività volte al reclutamento di lavoratori da occupare in un altro Stato deve essere ristretto a:

a) i servizi o gli organi pubblici dello Stato in cui tali operazioni hanno luogo;

b) i servizi o gli organi pubblici dello Stato di arrivo sulla base di un accordo tra gli Stati interessati;

c) organismi istituiti in virtù di un accordo bilaterale o multilaterale.

2. Salvo ogni possibile autorizzazione, approvazione e supervisione da parte delle autorità pubbliche degli Stati Parti alla Convenzione, come previsto secondo la legislazione e la pratica degli Stati interessati, anche agenzie, futuri datori di lavoro o persone che agiscono per loro conto possono essere autorizzati a intraprendere tali attività.

Articolo 67.

1. Gli Stati Parti alla Convenzione collaborano opportunamente nell'adottare misure che riguardano il regolare ritorno dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie allo Stato di origine, quando decidono di ritornare o quando il loro permesso di residenza o di lavoro scade o, ancora, quando si trovano nello Stato di arrivo in situazione irregolare.

2. Per quanto riguarda i lavoratori migranti e i membri delle loro famiglie in una situazione regolare, gli Stati interessati devono collaborare opportunamente, alle condizioni stabilite da quegli Stati, al fine di promuovere adeguate condizioni economiche per il loro reinserimento e favorire la loro duratura reintegrazione sociale e culturale nello Stato di origine.

Articolo 68.

1. Gli Stati Parti alla Convenzione, compresi gli Stati di transito, devono collaborare al fine di prevenire ed eliminare movimenti illegali o clandestini, nonché l'occupazione di lavoratori migranti in situazione irregolare. Le misure da prendere a tale fine, nell'ambito della giurisdizione di ciascuno Stato interessato, comprendono:

a) appropriate misure contro la diffusione di informazioni fuorvianti relative ad emigrazione e immigrazione;

b) misure per scoprire e eliminare movimenti illegali o clandestini di lavoratori migranti e membri delle loro famiglie e per comminare efficaci sanzioni a persone, gruppi o entità che organizzano, operano e collaborano nell'organizzare o favorire tali movimenti;

c) misure per comminare efficaci sanzioni a persone, gruppi o entità che ricorrono alla violenza, alle minacce o all'intimidazione contro i lavoratori migranti o i membri delle loro famiglie in una situazione irregolare.

2. Gli Stati di arrivo devono prendere tutte le misure adeguate ed efficaci per eliminare l'occupazione, nel loro territorio, di lavoratori migranti in situazione irregolare, comprese, qualora siano opportune, le sanzioni sui datori di lavoro di tali lavoratori. I diritti dei lavoratori migranti nei confronti dei loro datori di lavoro che scaturiscono dall'occupazione non devono essere danneggiati da queste misure.

Articolo 69.

1. Gli Stati Parti alla Convenzione, quando vi sono lavoratori migranti e membri delle loro famiglie entro il loro territorio in situazione irregolare, adottano appropriate misure per garantire che tale situazione non persista.

2. Qualora gli Stati interessati prendano in considerazione la possibilità di legalizzare la situazione di tali persone secondo la legislazione nazionale applicabile e gli accordi bilaterali e multilaterali, si devono tenere in debito conto le circostanze e la durata del loro soggiorno negli Stati di arrivo e altre considerazioni pertinenti, in particolare quelle relative alla loro situazione familiare.

Articolo 70.

Gli Stati Parti alla Convenzione adottano misure non meno favorevoli rispetto a quelle applicabili ai cittadini nazionali per assicurare che le condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie in situazione regolare siano compatibili con gli standard di benessere, incolumità, salute e con i principi della dignità umana.

Articolo 71.

1. Gli Stati Parti alla Convenzione favoriscono, se necessario, il rimpatrio negli Stati di origine delle salme dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie deceduti.

2. Per quanto concerne questioni di ordine finanziario relative alla morte di un lavoratore migrante o di un membro della sua famiglia, gli Stati Parti devono, opportunamente, fornire assistenza alle persone coinvolte in vista di una sollecita composizione di tali questioni. La composizione di tali questioni deve avvenire in base alla legge nazionale in materia secondo le disposizioni della presente Convenzione e ogni accordo bilaterale o multilaterale pertinente.

Parte VII.

Applicazione della Convenzione

Articolo 72.

1.

a) Allo scopo di sottoporre a verifica l'applicazione della presente Convenzione, è istituito un Comitato per la protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie (d'ora in avanti designato "il Comitato");

b) Il Comitato consiste, al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione, di dieci e, dopo l'entrata in vigore della Convenzione per il 41° Stato Parte, di 14 esperti di alta reputazione morale, imparzialità e riconosciuta competenza nel campo coperto dalla presente Convenzione.

2.

a) I membri del Comitato sono eletti con voto segreto dagli Stati Parti sulla base di una lista di persone nominate dagli Stati Parti, tenendo in dovuta considerazione il criterio dell'equa distribuzione geografica, comprendendo sia gli Stati di origine sia gli Stati di arrivo, e della rappresentanza dei principali sistemi giuridici. Ciascuno Stato Parte può nominare una persona fra i suoi cittadini;

b) I membri sono eletti a prestare servizio a titolo personale.

3) L'elezione iniziale avviene a non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione e le successive elezioni si svolgono ogni due anni. Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione, il Segretario generale delle Nazioni Unite indirizza una lettera a tutti gli Stati Parti, invitandoli a sottoporre i loro candidati entro due mesi. Il Segretario generale deve preparare una lista in ordine alfabetico di tutte le persone così candidate, indicando gli Stati Parti che le hanno candidate, e la presenta agli Stati Parti non più tardi di un mese prima della data delle elezioni corrispondenti, insieme ai curriculum delle persone così candidate.

4. Le elezioni dei membri del Comitato sono tenute in occasione di un incontro degli Stati Parti convocati dal Segretario generale nella sede delle Nazioni Unite. Durante questo incontro, per il quale i due terzi degli Stati Parti costituiranno il quorum, le persone elette nel Comitato devono essere quei candidati che ottengono il maggior numero di voti e una maggioranza assoluta di voti degli Stati Parti presenti e votanti.

5.

a) I membri del Comitato prestano il loro servizio per un periodo di quattro anni. Tuttavia, il servizio di cinque dei membri eletti nella prima elezione scade al termine di due anni; immediatamente dopo la prima elezione, i nomi di questi cinque membri sono estratti a sorte dal presidente della riunione degli Stati Parti;

b) L'elezione dei quattro ulteriori membri del Comitato è tenuta secondo le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 di questo articolo, dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione per il 41° Stato Parte. Il mandato di due dei membri ulteriormente eletti in questa occasione scade al termine di due anni; i loro nomi sono estratti a sorte dal presidente della riunione degli Stati Parti;

c) I membri del Comitato possono essere rieletti, se candidati nuovamente.

6. Se un membro del Comitato muore o si dimette o dichiara che per una qualsiasi causa non può più svolgere la sua mansione nel Comitato, lo Stato Parte che ha candidato l'esperto deve nominare un altro esperto fra i suoi cittadini nazionali per la restante parte del servizio. La nuova candidatura è soggetta all'approvazione del Comitato.

7. Il Segretario generale delle Nazioni Unite fornisce la necessaria struttura organizzativa e favorisce l'efficace svolgimento delle funzioni del Comitato.

8. I membri del Comitato percepiscono un emolumento dai fondi delle Nazioni Unite nei termini e alle condizioni decisi dall'Assemblea Generale.

9. I membri del Comitato hanno diritto alle agevolazioni, ai privilegi e alle immunità degli esperti in missione per conto delle Nazioni Unite, come stabilito nella sezione corrispondente della Convenzione sui privilegi e immunità delle Nazioni Unite.

Articolo 73.

1. Gli Stati Parti alla Convenzione si impegnano a presentare al Segretario generale delle Nazioni Unite, affinché il Comitato ne prenda atto, un rapporto sulle misure legislative, giudiziarie, amministrative e di altro tipo adottate per dare effetto alle disposizioni della Convenzione:

a) entro un anno dall'entrata in vigore della Convenzione per gli Stati Parti interessati; b) in seguito, ogni cinque anni e ogniqualvolta il Comitato lo richieda.

2. I rapporti presentati in base a questo articolo indicano i fattori e le difficoltà, se si verificano, che incidono sull'attuazione della presente Convenzione e comprendono informazioni sulle caratteristiche dei flussi migratori che coinvolgono gli Stati Parti interessati.

3. Il Comitato deve decidere ogni ulteriore linea-guida relativa al contenuto dei rapporti.

4. Gli Stati Parti alla Convenzione devono rendere i loro rapporti largamente accessibili al pubblico all'interno dei loro paesi.

Articolo 74.

1. Il Comitato esamina i rapporti presentati da ciascuno Stato Parte e deve trasmettere le sue considerazioni, nel modo che ritiene più appropriato, allo Stato Parte interessato. Lo Stato Parte può sottoporre al Comitato osservazioni in merito a qualsiasi critica mossa dal Comitato secondo questo articolo. Il Comitato può richiedere ulteriori informazioni agli Stati Parti nel prendere in esame tali rapporti.

2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite, a tempo debito prima dell'apertura di ogni sessione regolare del Comitato, trasmette al direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro copie dei rapporti presentati dagli Stati Parti alla Convenzione e informazioni relative all'esame di tali rapporti, al fine di consentire all'Ufficio di assistere, per ciò che gli compete, il Comitato in relazione alle questioni trattate dalla Convenzione che rientrano nella sfera di competenza dell'Organizzazione internazionale del lavoro. Il Comitato tiene conto nelle sue deliberazioni di tali osservazioni e dei materiali che l'Ufficio può fornire.

3. Il Segretario generale delle Nazioni Unite può anche, dopo essersi consultato col Comitato, trasmettere ad altre Agenzie specializzate nonché a Organizzazioni intergovernative, copie di quelle parti dei rapporti che possono rientrare nelle loro competenze.

4. Il Comitato può invitare le Agenzie specializzate e gli organi delle Nazioni Unite, nonché le Organizzazioni intergovernative ed altri enti interessati, a presentare, perché il Comitato ne prenda visione, informazioni scritte sulle questioni trattate nella Convenzione che rientrano nell'ambito delle loro attività.

5. L'Ufficio internazionale del lavoro è invitato dal Comitato a nominare suoi rappresentanti perché partecipino, a titolo consultivo, agli incontri del Comitato.

6. Il Comitato può invitare rappresentanti di altre Agenzie specializzate e di altri organi delle Nazioni Unite, nonché delle Organizzazioni intergovernative, a essere presenti e a prendere la parola nei suoi incontri qualora si considerino questioni che rientrano nella loro sfera di competenza.

7. Il Comitato presenta un rapporto annuale all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite sull'attuazione della presente Convenzione, che contiene le sue considerazioni e raccomandazioni, basate, in particolare, sull'esame dei rapporti e di ogni osservazione, presentata dagli Stati Parti alla Convenzione.

8. Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmette i rapporti annuali del Comitato agli Stati Parti alla presente Convenzione, al Consiglio Economico e Sociale, alla Commissione sui diritti umani delle Nazioni Unite, al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro e ad altre organizzazioni pertinenti.

Articolo 75.

1. Il Comitato adotta le proprie regole di procedura.

2. Il Comitato elegge i suoi funzionari per un periodo di due anni.

3. Il Comitato si riunisce di norma una volta l'anno.

4. Gli incontri del Comitato sono tenuti di norma nella sede delle Nazioni Unite.

Articolo 76.

1. Uno Stato Parte alla presente Convenzione può in qualsiasi momento dichiarare in base a questo articolo che riconosce la competenza del Comitato a ricevere e considerare comunicazioni relative al suo reclamo nei confronti di un altro Stato Parte che non sta adempiendo gli obblighi che gli derivano dalla presente Convenzione. Tali comunicazioni, in base a questo articolo, possono essere accolte ed esaminate solo se presentate da uno Stato Parte che ha dichiarato di riconoscere nei propri riguardi la competenza del Comitato. Nessuna comunicazione deve essere accolta dal Comitato se riguarda uno Stato Parte che non ha fatto tale dichiarazione. Le comunicazioni ricevute in base a questo articolo devono essere trattate secondo la procedura seguente:

a) Se uno Stato Parte alla presente Convenzione ritiene che un altro Stato Parte non sta adempiendo gli obblighi che gli derivano dalla presente Convenzione, può, con comunicazione scritta, portare la questione all'attenzione di quello Stato Parte. Lo Stato Parte può anche informare il Comitato sulla vicenda. Entro tre mesi dal ricevimento della comunicazione lo Stato destinatario deve dare allo Stato che ha inviato la comunicazione una spiegazione, oppure altra dichiarazione scritta a chiarimento della questione, che dovrebbe comprendere, per quanto è possibile e pertinente, un riferimenti alle procedure e ai provvedimenti di carattere interno presi, pendenti o applicabili sulla questione;

b) Se la questione non è risolta con soddisfazione di entrambi gli Stati Parti coinvolti entro sei mesi dal ricevimento, da parte dello Stato destinatario, della comunicazione iniziale, entrambi gli Stati hanno il diritto di riferire in materia al Comitato, con notifica data al Comitato e all'altro Stato in questione;

c) Il Comitato deve trattare la questione sottopostagli solo dopo aver accertato che sono stati esperiti e esauriti tutti i ricorsi disponibili di carattere interno in materia, in conformità con i principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti. Questo non costituisce la norma laddove, a parere del Comitato, la trattazione del ricorso è prolungata senza motivo;

d) Salvo le disposizioni del sottoparagrafo (c) di questo paragrafo, il Comitato mette i suoi buoni uffici a disposizione degli Stati Parti coinvolti in vista di un'amichevole soluzione della questione sulla base del rispetto dei doveri stabiliti nella presente Convenzione;

e) Il Comitato si riunisce a porte chiuse quando esamina le comunicazioni trattate in questo articolo;

f) Nell'esaminare qualsiasi questione sottoposta a esso secondo il sottoparagrafo (b) di questo paragrafo, il Comitato può convocare gli Stati Parti coinvolti, a cui si riferisce il sottoparagrafo (b), perché forniscano ogni informazione pertinente;

g) Gli Stati Parti interessati, a cui si riferisce il sottoparagrafo (b) di questo paragrafo, hanno il diritto di essere rappresentati quando la questione è all'esame del Comitato e di presentare istanze oralmente e/o per iscritto;

b) Il Comitato, entro dodici mesi dalla data di ricevimento della notifica di cui al sottoparagrafo (b) di questo paragrafo, presenta un rapporto:

i) Se è stata raggiunta una soluzione alle condizioni del sottoparagrafo d) di questo paragrafo, il Comitato limita il suo rapporto a una breve relazione sui fatti e sulla soluzione concordata;

ii) Se non è stata raggiunta una soluzione alle condizioni del sottoparagrafo d), il Comitato, nel suo rapporto, espone i fatti di rilievo in relazione alla questione che ha coinvolto gli Stati Parti. Le istanze scritte e la registrazione delle istanze orali presentate dagli Stati Parti interessati sono allegate al rapporto. Il Comitato può anche comunicare solo agli Stati Parti coinvolti le valutazioni che ritiene attinenti alla loro controversia.

In ogni caso, il rapporto è comunicato agli Stati Parti interessati.

2. Le disposizioni di questo articolo entreranno in vigore quando dieci Stati Parti alla presente Convenzione avranno fatto la dichiarazione di cui al paragrafo 1 di questo articolo. Tali dichiarazioni sono depositate dagli Stati Parti al Segretario generale delle Nazioni Unite, il quale deve trasmetterne copia agli altri Stati Parti. Una dichiarazione può essere ritirata in ogni momento con notifica al Segretario generale. Tale ritiro non pregiudica la considerazione di qualsiasi questione che costituisca l'oggetto di una comunicazione già trasmessa nei termini stabiliti da questo articolo; nessun'altra comunicazione da parte di qualsiasi Stato Parte sarà ricevuta, secondo i termini di questo articolo, dopo che la notifica di ritiro della dichiarazione è stata ricevuta dal Segretario generale, a meno che lo Stato Parte interessato non abbia fatto una nuova dichiarazione.

Articolo 77.

1. Uno Stato Parte alla presente Convenzione può in qualsiasi momento dichiarare, nei termini stabiliti da questo articolo, che riconosce la competenza del Comitato a ricevere ed esaminare comunicazioni da o per conto di individui soggetti alla sua giurisdizione che sostengono che i loro diritti individuali, così come stabiliti nella presente Convenzione, sono stati violati da quello Stato Parte. Nessuna comunicazione sarà ricevuta dal Comitato se riguarda uno Stato Parte che non ha fatto tale dichiarazione.

2. Il Comitato considera inammissibile ogni comunicazione presentata nei termini stabiliti da questo articolo che sia anonima o che, a parere del Comitato, abusi del diritto di presentare istanze o che sia incompatibile con le disposizioni della presente Convenzione.

3. Il Comitato non deve prendere in esame alcuna comunicazione presentata da un individuo nei termini di questo articolo a meno che non abbia accertato che:

a) la stessa questione non è stata, e non è, esaminata con un'altra procedura di indagine o composizione internazionale;

b) l'individuo ha fatto ricorso a tutti i provvedimenti disponibili di carattere interno; questo non è la norma laddove, a parere del Comitato, l'applicazione dei provvedimenti è senza motivo prolungato o è improbabile che porti un aiuto efficace a quell'individuo.

4. Salvo le disposizioni del paragrafo 2 di questo articolo, il Comitato porta le comunicazioni presentategli nei termini di questo articolo all'attenzione dello Stato Parte alla presente Convenzione che abbia fatto la dichiarazione di cui al paragrafo 1 e che sia accusato di violare una qualunque disposizione della presente Convenzione. Entro sei mesi, lo Stato convenuto presenta al Comitato spiegazioni scritte o dichiarazioni che chiariscano la questione e il provvedimento, nel caso, che quello Stato può aver preso.

5. Il Comitato esamina le comunicazioni ricevute nei termini stabiliti da questo articolo alla luce di tutte le informazioni resegli disponibili da o per conto dell'individuo e dello Stato Parte coinvolto.

6. Il Comitato tiene riunioni a porte chiuse quando esamina le comunicazioni di cui si tratta in questo articolo.

7. Il Comitato trasmette il suo parere allo Stato Parte e all'individuo coinvolto.

8. Le disposizioni di questo articolo entreranno in vigore quando dieci Stati Parti alla presente Convenzione avranno fatto le dichiarazioni di cui al paragrafo 1 di questo articolo. Tali dichiarazioni sono depositate dagli Stati Parti presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, che ne trasmette copia agli altri Stati Parti. Una dichiarazione può essere ritirata in qualsiasi momento con notifica al Segretario generale. Tale ritiro non pregiudica la considerazione di ogni questione che costituisca oggetto di una comunicazione già trasmessa nei termini di questo articolo; nessun'altra comunicazione da parte o per conto di un individuo sarà ricevuta nei termini di questo articolo dopo che la notifica di ritiro della dichiarazione è stata ricevuta dal Segretario generale, a meno che lo Stato Parte non abbia fatto una nuova dichiarazione.

Articolo 78.

Le disposizioni dell'articolo 76 della presente Convenzione si applicano senza pregiudizio di qualsiasi procedura di composizione di controversie o reclamo sulle materie oggetto della presente Convenzione, prevista in atti costitutivi o in convenzioni adottate dalle Nazioni Unite o da sue Agenzie specializzate e non impediscono agli Stati Parti di fare ricorso a qualsiasi procedura di composizione delle controversie secondo gli accordi internazionali in vigore tra loro.

Parte VIII.

Disposizioni generali

Articolo 79.

Nessuna disposizione della presente Convenzione ostacola il diritto di ciascun Stato Parte di stabilire i criteri che regolano l'ingresso di lavoratori migranti e membri delle loro famiglie. Riguardo ad altre questioni connesse alla loro situazione giuridica e al loro trattamento come lavoratori migranti e membri delle loro famiglie, gli Stati Parti sono soggetti ai limiti stabiliti nella presente Convenzione.

Articolo 80.

Nessuna disposizione della presente Convenzione deve essere interpretata come limitazione alle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite e degli statuti delle Agenzie specializzate che definiscono le responsabilità dei vari organi delle Nazioni Unite e delle Agenzie specializzate in relazione alle questioni trattate nella presente Convenzione.

Articolo 81.

1. Nessuna disposizione della presente Convenzione porta pregiudizio alle disposizioni che riconoscono ulteriori diritti o libertà ai lavoratori migranti e ai membri delle loro famiglie contenute:

a) nelle leggi o nelle prassi di uno Stato Parte;

b) in un trattato bilaterale o multilaterale in vigore per lo Stato Parte interessato.

2) Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come implicante il diritto per uno Stato, gruppo o persona di intraprendere una qualunque attività o di compiere un qualunque atto che pregiudichi un diritto o una libertà stabiliti nella presente Convenzione.

Articolo 82.

I diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie previsti nella presente Convenzione non possono essere oggetto di rinuncia. Non è permesso esercitare alcuna forma di pressione su lavoratori migranti e su membri delle loro famiglie, finalizzata al rifiuto o alla rinuncia ai suddetti diritti. Non è possibile derogare per contratto ai diritti riconosciuti nella presente Convenzione. Gli Stati Parti prendono le opportune misure per garantire che questi principi siano rispettati.

Articolo 83.

Ciascuno Stato Parte alla presente Convenzione si impegna a:

a) garantire che qualunque persona i cui diritti o le cui libertà, qui riconosciuti, siano violati goda di efficaci rimedi, anche se la violazione è stata commessa da persone che agiscono in qualità di pubblici ufficiali;

b) garantire che qualsiasi persona che faccia ricorso a tali rimedi ottenga che la sua pretesa sia verificata e definita dalle competenti autorità giudiziarie, amministrative o legislative, o da ogni altra autorità competente prevista dall'ordinamento giuridico dello Stato in questione, e adire le possibilità di un azione giudiziaria;

c) garantire che le autorità competenti diano esecuzione a tali rimedi quando accordati.

Articolo 84.

Ciascuno Stato Parte si impegna ad adottare le misure legislative e di altri tipo, necessarie per attuare le disposizioni della presente Convenzione.

Parte IX.

Disposizioni finali

Articolo 85.

Il Segretario generale delle Nazioni Unite è designato depositario della presente Convenzione.

Articolo 86.

1. La presente Convenzione è aperta alla firma da parte di tutti gli Stati. È inoltre soggetta a ratifica.

2. La presente Convenzione è aperta all'adesione di qualunque Stato.

3. Gli strumenti di ratifica o di adesione sono depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Articolo 87.

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue un periodo di tre mesi dalla data di deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.

2. Per ciascuno Stato che ratifica o che aderisce alla presente Convenzione dopo la sua entrata in vigore, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese che segue un periodo di tre mesi dalla data di deposito del suo strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 88.

Lo Stato che ratifica o aderisce alla presente Convenzione non può escludere l'applicazione di nessuna sua parte, né, senza pregiudicare l'articolo 3, può escludere alcuna categoria particolare di lavoratori migranti dalla sua applicazione.

Articolo 89.

1. Uno Stato Parte può denunciare la presente Convenzione, non prima di cinque anni dopo che la Convenzione è entrata in vigore per lo Stato interessato, per mezzo di una notifica scritta indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite.

2. Tale denuncia diventa effettiva il primo giorno del mese che segue la scadenza di un periodo di dodici mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario generale delle Nazioni Unite.

3. Tale denuncia non ha l'effetto di sollevare lo Stato Parte dagli obblighi relativi alla presente Convenzione riguardo a qualsiasi atto od omissione verificatosi prima della data in cui la denuncia diventa effettiva, né essa pregiudica in alcun modo il proseguimento dell'esame di qualsiasi questione che sia stata sottoposta al Comitato prima della data in cui la denuncia diventa effettiva.

4. Dopo la data in cui la denuncia di uno Stato Parte diventa effettiva, il Comitato non può intraprendere l'esame di alcuna nuova questione riguardo a quello Stato.

Articolo 90.

1. Dopo cinque anni dall'entrata in vigore della Convenzione può essere fatta una richiesta di revisione della Convenzione in qualsiasi momento da parte di qualunque Stato Parte per mezzo di una notifica scritta indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunica gli eventuali emendamenti proposti agli Stati Parti, con la richiesta che questi gli notifichino se sono favorevoli a una conferenza degli Stati Parti allo scopo di considerare le proposte e votarle. Nell'eventualità che entro quattro mesi dalla data di tale comunicazione almeno un terzo degli Stati Parti siano favorevoli a una tale conferenza, il Segretario generale convoca la conferenza sotto gli auspici delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato a maggioranza dagli Stati Parti presenti e votanti è sottoposto all'Assemblea Generale per approvazione.

2. Gli emendamenti entreranno in vigore quando saranno stati approvati dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ed accettati con una maggioranza di due terzi degli Stati Parti secondo i loro rispettivi processi costituzionali.

3. Quando gli emendamenti entreranno in vigore, saranno vincolanti per quegli Stati Parti che li hanno accettati, mentre gli altri Stati Parti restano ancora obbligati alle disposizioni della presente Convenzione e ad ogni emendamento da loro precedentemente accettato.

Articolo 91.

1. Il Segretario generale delle Nazioni Unite riceve e fa circolare in tutti gli Stati il testo delle riserve fatte dagli Stati al momento della firma, ratifica o adesione.

2. Una riserva incompatibile con l'oggetto e lo scopo della presente Convenzione non è permessa.

3. Le riserve possono essere ritirate in qualsiasi momento con notifica inoltrata a questo scopo al Segretario generale delle Nazioni Unite, che ne informerà tutti gli Stati. Tale notifica avrà effetto dalla data in cui è ricevuta.

Articolo 92.

1. Qualunque controversia tra due o più Stati Parti riguardo all'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione che non sia composta per negoziato deve, su richiesta di uno di essi, essere sottoposta ad arbitrato. Se entro sei mesi dalla data di richiesta dell'arbitrato, le parti non sono in grado di accordarsi sull'organizzazione dell'arbitrato stesso, una qualunque delle parti può portare la controversia alla Corte internazionale di giustizia con richiesta conforme allo statuto della Corte.

2. Ciascuno Stato Parte può al momento della firma o della ratifica della presente Convenzione o dell'adesione dichiarare che non si considera vincolato al paragrafo 1 di questo articolo. Gli altri Stati Parti non saranno obbligati al rispetto di quel paragrafo nei confronti di qualunque Stato Parte che abbia fatto tale dichiarazione.

3. Qualunque Stato Parte che abbia fatto una dichiarazione secondo il paragrafo 2 di questo articolo può in qualsiasi momento ritirare quella dichiarazione con notifica indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite.

Articolo 93.

1. La presente Convenzione, della quale i testi arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo sono ugualmente autentici, deve essere depositata presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

2. Il Segretario generale delle Nazioni Unite deve trasmettere copie certificate della presente Convenzione a tutti gli Stati.

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