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Dichiarazione Universale sulla bioetica e i diritti umani (2005)

Data di adozione
19.10.2005
Organizzazione
UNESCO
Annotazioni
Approvato dalla Conferenza Generale dell’Unesco il 19 ottobre 2005.

La Conferenza Generale,

Consapevole della peculiare capacità degli esseri umani di riflettere sulla propria esistenza e sull'ambiente, di riconoscere l'ingiustizia, di evitare il pericolo, di assumersi responsabilità, di ricercare la cooperazione e di dimostrare quel senso morale che dà espressione ai principi etici;

Riflettendo sui rapidi sviluppi nella scienza e nella tecnologia, che influenzano in modo crescente la nostra comprensione della vita e la vita stessa, dai quali nasce una forte esigenza di risposta globale alle implicazioni etiche di tali sviluppi;

Riconoscendo che le questioni etiche sollevate dai rapidi avanzamenti della scienza e dalle applicazioni tecnologiche dovrebbero essere esaminate con il dovuto rispetto per la dignità della persona umana e con l'universale rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché in conformità con questi ultimi;

Ritenendo che sia tempo e che sia necessario che la comunità internazionale stabilisca dei principi universali che forniscano un fondamento per la risposta dell'umanità ai dilemmi sempre più pressanti e alle controversie che la scienza e la tecnologia pongono alla specie umana e all'ambiente;

Richiamando la Dichiarazione universale dei diritti umani del 10 dicembre 1948, la Dichiarazione universale sul genoma umano e i diritti umani adottata dalla Conferenza Generale dell'UNESCO l'11 novembre 1997 e la Dichiarazione universale sui dati genetici umani adottata dalla Conferenza Generale dell'UNESCO il 16 ottobre 2003,

Richiamando anche i due Patti internazionali delle Nazioni Unite sui diritti economici, sociali e culturali e sui diritti civili e politici del 16 dicembre 1966, la Convenzione internazionale delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale del 21 dicembre 1965, la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei riguardi della donna del 18 dicembre 1979, la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, la Convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica del 5 giugno 1992, le Regole standard sulle pari opportunità per le persone con disabilità adottate dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1993, la

Raccomandazione dell'Unesco sulla condizione dei ricercatori in ambito scientifico del 20 novembre 1974, la Dichiarazione dell'Unesco sulla razza e il pregiudizio razziale del 27 novembre 1978, la Dichiarazione dell'Unesco sulle responsabilità delle generazioni presenti verso le generazioni future del 12 novembre 1997, la Dichiarazione universale dell'Unesco sulla diversità culturale del 2 novembre 2001, la Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 169 sui popoli indigeni e tribali nei paesi indipendenti del 27 giugno 1989, il Trattato internazionale sulle risorge genetiche delle piante per l'alimentazione e l'agricoltura adottato dalla Conferenza della FAO il 3 novembre 2001 ed entrato in vigore il 29 giugno 2004, l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale legati al commercio (TRIPS) allegato all'Accordo di Marrakesh che istituisce l'Organizzazione del commercio mondiale (WTO), entrati in vigore il 1 gennaio 1995, la Dichiarazione di Doha sugli Accordi TRIPs and salute pubblica del 14 novembre 2001 e altri strumenti internazionali pertinenti adottati dalle Nazioni Unite a dalle sue Agenzie, in particolare dalla Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) e dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS);

Tenendo a mente gli strumenti internazionali e regionali nel campo della bioetica, inclusa la Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e la dignità dell'essere umano riguardo alle applicazioni della biologia e della medicina (Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina) del Consiglio d'Europa, adottata nel 1997 ed entrata in vigore nel 1999, e i suoi Protocolli addizionali, così come anche le legislazioni e i regolamenti nazionali nel campo della bioetica, nonché i codici di condotta regionali e internazionali, le linee-guida e gli altri documenti in tema di bioetica, come la Dichiarazione di Helsinki della World Medical Association sui Principi etici per la ricerca medica che coinvolge soggetti umani, adottata nel 1964 ed emendata nel 1975, 1989, 1993, 1996, 2000 e 2002 e le Linee-guida etiche internazionali sulla ricerca biologica che coinvolge soggetti umani del Consiglio delle Organizzazioni internazionali di scienza medica, adottate nel 1982 ed emendate nel 1993 e nel 2002;

Riconoscendo che la presente Dichiarazione deve essere interpretata nel rispetto del diritto interno e internazionale in conformità con il diritto dei diritti umani;

Richiamando la Costituzione dell'Unesco, adottata il 16 novembre 1945;

Considerando il ruolo dell'Unesco nell'identificare principi universali fondati su comuni valori etici come guida per lo sviluppo scientifico e tecnologico e la trasformazione sociale, allo scopo di evidenziare le sfide emergenti in campo scientifico e tecnologico alla luce della responsabilità delle presenti generazioni nei riguardi delle generazioni future, e considerando altresì che le questioni di bioetica, necessariamente portatrici di una dimensione internazionale, dovrebbero essere trattate in modo olistico, in continuità con i principi enunciati nella Dichiarazione universale sul genoma umano e i diritti umani e la Dichiarazione universale sui dati genetici umani e tenendo in considerazione non solo il presente dibattito scientifico, ma anche i suoi futuri sviluppi;

Consapevole che gli esseri umani sono parte integrante della biosfera e che hanno un importante ruolo nel proteggersi reciprocamente e nel proteggere le altre forme di vita, in particolare gli animali;

Riconoscendo che, avendo a fondamento la libertà di ricerca scientifica, gli sviluppi scientifici e tecnologici sono, e possono essere, di grande beneficio per l'umanità nell'aumentare, tra l'altro, l'aspettativa di vita e la qualità della vita e sottolineando che tali sviluppi dovrebbero sempre cercare di promuovere il benessere di individui, famiglie, gruppi o comunità e dell'umanità nel suo insieme nel riconoscimento della dignità della persona e nel rispetto universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali e in conformità con questi ultimi;

Riconoscendo che la salute non dipende unicamente dallo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica, ma anche da fattori psicosociali e culturali;

Riconoscendo altresì che le decisioni su materie etiche nel campo della medicina, della biologia e nelle tecnologie ad essi associate possono avere un impatto su individui, famiglie, gruppi e comunità e sull'umanità nel suo insieme;

Tenendo a mente che la diversità culturale, come fonte di scambio, innovazione e creatività, è necessaria per l'umanità e che, in questo senso, rappresenta il patrimonio comune dell'umanità, ma altresì sottolineando che essa non dovrebbe essere invocata per violare i diritti fondamentali e le libertà dell'uomo;

Considerando inoltre che l'identità di una persona comprende le dimensioni biologica, psicologica, sociale, culturale e spirituale;

Riconoscendo che una condotta in campo scientifico e tecnologico non guidata dall'etica ha avuto un particolare impatto sulle comunità indigene e locali;

Convinta che la riflessione morale dovrebbe essere parte integrante del processo di sviluppo scientifico e tecnologico e che la bioetica dovrebbe avere un ruolo predominante nelle scelte che debbono essere fatte riguardo alle questioni sollevate da questi stessi sviluppi;

Considerando la necessità di sviluppare nuovi approcci alla responsabilità sociale per garantire che il progresso scientifico e tecnologico contribuisca alla giustizia, all'equità e all'interesse dell'umanità;

Riconoscendo che una modalità importante per giudicare le realtà sociali e conseguire l'equità consiste nel prestare attenzione alla posizione delle donne;

Evidenziando la necessità di rafforzare la collaborazione internazionale nel campo della bioetica, tenendo conto in modo particolare degli specifici bisogni dei paesi in via di sviluppo, le comunità indigene e le popolazioni vulnerabili;

Considerando che tutti gli esseri umani, senza distinzione, dovrebbero godere degli stessi elevati standard etici nel campo della medicina e della ricerca biologica,

Proclama i seguenti principi e adotta la presente Dichiarazione.

Disposizioni generali

Articolo 1. Campo di applicazione

La presente Dichiarazione ha per oggetto questioni etiche relative alla medicina, alle scienze della vita e alle tecnologie associate in quanto applicate agli esseri umani, alla luce delle dimensioni sociali, legali e ambientali.

La presente Dichiarazione si rivolge agli Stati. In quanto appropriato e pertinente essa offre inoltre indicazioni in merito a decisioni o pratiche di individui, gruppi, comunità, istituzioni e aziende, pubbliche e private.

Articolo 2. Finalità

Gli scopi di questa Dichiarazione sono:

a) fornire un quadro universale di principi e di procedure atti a guidare gli Stati nella formulazione della loro legislazione e delle loro politiche nel campo della bioetica;

b) orientare le azioni di individui, gruppi, istituzioni e aziende, pubbliche e private;

c) promuovere il rispetto per la dignità umana e proteggere i diritti umani, assicurando il rispetto per la vita degli esseri umani, nonché le libertà fondamentali, in conformità con il diritto internazionale dei diritti umani;

d) riconoscere l'importanza della libertà della ricerca scientifica e i benefici derivanti dagli sviluppi scientifici e tecnologici, sottolineando allo stesso tempo la necessità che tali sviluppi avvengano nel quadro dei principi etici contenuti in questa Dichiarazione, che rispettino la dignità umana, i diritti umani e le libertà fondamentali;

e) alimentare un dialogo multidisciplinare e pluralista sulle questioni bioetiche tutti i soggetti portatori di interessi in materia, nonché nella società nel suo insieme

f) promuovere un accesso equo agli sviluppi della medicina, della scienza e della tecnologia, così come lo scambio maggiore possibile e la rapida diffusione delle conoscenze riguardo a tali sviluppi, e la condivisione dei benefici che ne derivano, con particolare attenzione ai bisogni dei paesi in via di sviluppo;

g) salvaguardare e promuovere gli interessi delle presenti e delle future generazioni;

h) dare rilievo alla biodiversità e alla sua conservazione quale comune responsabilità dell'umanità.

Principi

Nell'ambito delle materia a cui si riferisce questa Dichiarazione, nelle decisioni o nelle pratiche adottate o portate avanti dai soggetti a cui si rivolge, devono essere rispettati i seguenti principi.

Articolo 3. Dignità umana e diritti umani

1. La dignità umana, i diritti umani e le libertà fondamentali devono essere pienamente rispettate.

2. Gli interessi e il benessere dell'individuo dovrebbe avere precedenza rispetto all'esclu-sivo interesse della scienza o della società.

Articolo 4. Benefici e pregiudizio

Nell'applicazione e nell'avanzamento della conoscenza scientifica, la pratica medica e le tecnologie ad essa associate, i benefici diretti e indiretti a vantaggio dei pazienti, dei partecipanti alla ricerca e delle altre persone coinvolte dovrebbero essere estesi al massimo e dovrebbe invece essere ridotto al minimo qualunque danno a carico di tali individui.

Articolo 5. Autonomia e responsabilità dell'individuo

L'autonomia delle persone nel prendere decisioni, assumendosi le responsabilità relative e nel rispetto dell'autonomia degli altri, deve essere rispettata. Per le persone che non sono capaci di esercitare l'autonomia, devono essere adottate misure speciali per la protezione dei loro diritti e interessi.

Articolo 6. Consenso

1. Ogni intervento medico preventivo, diagnostico o terapeutico deve essere realizzato con il previo libero e informato consenso della persona interessata, basato su un'adeguata informazione. Il consenso, dove appropriato, deve essere espresse e può essere ritirato dalla persona interessata in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, senza conseguenti svantaggi o pregiudizi.

2. La ricerca scientifica deve essere realizzata con il consenso previo, libero, espresso e informato della persona coinvolta. L'infor-mazione deve essere adeguata, fornita in modo comprensibile e deve includere le modalità per il ritiro del consenso. Il consenso può essere ritirato dalla persona interessata in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione, senza che ciò comporti svantaggi o pregiudizi, Eccezioni a questo principio possono essere fatte solo con nel rispetto degli standard etici e giuridici adottati dagli Stati di riferimento, conformemente ai principi e alle norme stabilite nella presente Dichiarazione, in particolare l'art. 27, e al diritto internazionale dei diritti umani.

3. In casi particolari di ricerca condotta su un gruppo di persone o su una comunità, può dovere essere ricercato l'ulteriore accordo dei rappresentanti legali del gruppo o della comunità in questione. In nessun caso tuttavia l'accordo collettivo raggiunto con una comunità o il consenso del leader o di un'altra autorità di una certa comunità non sostituisce il consenso informato dell'individuo.

Articolo 7. Persone prive della capacità di prestare il proprio consenso

Nel rispetto dell'ordinamento nazionale, una protezione speciale deve essere predisposta per le persone che non hanno la capacità di prestare il proprio consenso:

a) l'autorizzazione alla ricerca e alla pratica medica devono essere ottenute nel rispetto del miglior interesse della persona interessata e nel rispetto dell'ordinamento nazionale. Tuttavia la persona interessata dovrebbe essere coinvolta nella forma più estesa possibile nel processo decisionale del consenso, così come in quello del ritiro del consenso;

b) la ricerca dovrebbe essere condotta esclusivamente per il diretto beneficio della salute della persona, soggetta all'autorizzazione e alle limitazioni per ragioni di protezione stabilite dalla legge e solo se non ci sono forme di ricerca alternative di pari efficacia che possano essere condotte su persone che possono prestare il loro consenso. La ricerca che non ha potenziali effetti vantaggiosi diretti sulla salute della persona può essere intrapresa esclusivamente in via eccezionale, con il massimo controllo, esponendo la persona solo ad un rischio e ad un disagio minimi e soltanto se la ricerca si presume possa contribuire alla salute di altre persone della stessa categoria, salve le condizioni stabilite dalla legge e compatibili con la tutela dei diritti umani dell'individuo. Il rifiuto da parte di tale persona di prendere parte alla ricerca deve essere rispettato.

Articolo 8. Rispetto per la vulnerabilità umana e per l'integrità della persona

Nell'applicazione e nell'avanzamento della conoscenza scientifica, della pratica medica e delle tecnologie associate, si deve tenere in considerazione la vulnerabilità della persona umana. Gli individui e i gruppi in situazione di particolare vulnerabilità devono essere protetti e l'integrità personale di tali individui dovrà essere rispettata.

Articolo 9. Riservatezza e confidenzialità

Deve essere rispettata la riservatezza per quanto concerne le persone interessate e i loro dati personali. Tali informazioni non devono essere utilizzate o diffuse per fini diversi da quelli per cui sono state raccolte o sui quali è stato prestato il consenso, nel rispetto del diritto internazionale e in particolare del diritto internazionale dei diritti umani.

Articolo 10. Eguaglianza, giustizia e equità

Si deve rispettare la fondamentale uguaglianza di tutti gli esseri umani in dignità e diritti, così che tutti siano trattati in modo giusto ed equo.

Articolo 11. Non discriminazione e stigmatizzazione

Nessun individuo o gruppo può essere discriminato o stigmatizzato per alcun motivo.

Articolo 12. Rispetto per la diversità culturale e il pluralismo

Deve essere dato il giusto risalto all'importanza della diversità culturale e del pluralismo. Tuttavia tali considerazioni non devono essere invocate per violare il rispetto della dignità umana, i diritti umani e le libertà fondamentali né i principi stabiliti in questa Dichiarazione, né per limitarne la portata.

Articolo 13. Solidarietà e cooperazione

Deve essere incoraggiata la solidarietà tra gli esseri umani e la cooperazione internazionale a tale scopo.

Articolo 14. Responsabilità sociale e salute

1 La promozione della salute e dello sviluppo sociale per il proprio popolo è una finalità centrale dei governi e condivisa da tutti i settori della società.

2. Considerato che il godimento del più alto standard possibile di salute è uno dei diritti fondamentali di ogni essere umano, senza distinzioni di razza, religione, credo politico, condizione economica e sociale, il progresso scientifico e tecnologico deve favorire:

a) l'accesso ad un trattamento sanitario di qualità e alle medicine essenziali, specialmente per la salute delle donne e dei bambini, perché la salute è essenziale alla vita stessa e deve essere considerata un bene sociale e umano;

b) l'accesso ad un adeguato nutrimento e all'acqua;

c) il miglioramento delle condizioni di vita e dell'ambiente;

d) l'eliminazione dell'emarginazione e dell'esclusione delle persone in base a qualsiasi motivo;

e) la riduzione della povertà e dell'analfabetismo.

Articolo 15. Condivisione dei benefici

1. I benefici derivanti da qualunque ricerca scientifica e dalle sue applicazioni dovrebbero essere condivise con l'intera società e con la comunità internazionale, in particolare con i paesi in sviluppo. Nel dare effettività a tale principio, i benefici possono prendere una qualunque delle sedette forme:

a) assistenza speciale e sostenibile, e relativo riconoscimento, alle persone e ai gruppi che hanno preso parte alla ricerca;

b) accesso ad un trattamento sanitario di qualità;

c) fornitura di nuove tecniche diagnostiche e terapeutiche, o dei prodotti derivati dalla ricerca;

d) sostegno per i servizi sanitari;

e) accesso alla conoscenza scientifica e tecnologica;

f) agevolazioni per la creazione di istituzioni per la ricerca;

g) altre forme di vantaggio, in conformità con i principi stabiliti nella presente Dichiarazione.

2. I benefici suddetti non devono costituire un incentivo improprio a prendere parte alla ricerca sottoponendosi alle sperimentazioni del caso.

Articolo 16. Protezione delle future generazioni

Deve essere data la giusta attenzione all'impatto delle sciente della vita sulle future generazioni, compresa la loro costituzione genetica.

Articolo 17. Protezione dell'ambiente, della biosfera e della biodiversità

Deve essere prestata la dovuta considerazione all'interconnessione tra esseri umani e altre forme di vita, all'importanza dell'accesso appropriato all'utilizzo delle risorse biologiche e genetiche, al rispetto per le conoscenze tradizionali e per il ruolo degli esseri umani nella protezione dell'ambiente, della biosfera e della biodiversità.

Applicazione dei principi

Articolo 18. Processo decisionale e considerazione delle questioni bioetiche

1. devono essere promosse la professionalità, l'onestà, la moralità e la trasparenza nel processo decisionale, in particolare attraverso la denuncia di tutti i conflitti d'interesse e una adeguata condivisione delle informazioni. Ogni sforzo deve essere fatto per utilizzare le migliori conoscenze scientifiche disponibili e le pi avanzate metodologie nell'affrontare e nel sottoporre periodicamente a revisione ogni questione di carattere bioetico.

2. Le persone e i professionisti interessati, nonché la società nel suo insieme, devono impegnarsi in un dialogo sistematico.

3. Deve essere promossa ogni opportunità per sviluppare un dibattito pubblico pluralistico e informato, ricercando ogni opinione pertinente.

Articolo 19. Comitati etici

Dovrebbero essere costituiti dei comitati etici indipendenti, multidisciplinari e pluralistici, promossi e sostenuti a livello appropriato con la finalità di:

a) valutare le rilevanti questioni etiche, legali, scientifiche e sociali sollevate dai progetti di ricerca che coinvolgono degli esseri umani;

b) fornire consulenza su questioni etiche nei contesti clinici;

c) valutare gli sviluppi in campo scientifico e tecnologico, formulare raccomandazioni e contribuire alla predisposizione di linee-guida sui temi rientranti nel campo della presente Dichiarazione;

d) alimentare il dibattito, l'educazione e la sensibilizzazione, nonché l'impegno, della opinione pubblica in materia di bioetica.

Articolo 20. Valutazione e gestione del rischio

Deve essere promossa la valutazione del rischio e la gestione del rischio in campo medico, delle scienze della vita e nelle tecnologie associate.

Articolo 21. Attività transnazionali

1. Gli Stati, le istituzioni pubbliche e private e i professionisti coinvolti in attività transnazionali devono sforzarsi di garantire che ogni iniziativa rientrante nell'ambito della presente Dichiarazione, realizzata direttamente, finanziata o condotta in altra forma, in tutto o in parte, in una pluralità di Stati, sia conforme ai principi fissati in questa Dichiarazione.

2. Quando una ricerca è intrapresa o condotta in altra forma in uno o più Stati (Stato o Stati ospitanti) e finanziata da una fonte che si trova in un altro Stato, tale ricerca deve essere oggetto di un'adeguata vigilanza etica nello Stato o negli Stati ospitanti e nello Stato in cui si trova il finanziatore. La vigilanza si basa su standard giuridici ed etici conformi ai principi stabiliti dalla presente Dichiarazione.

3. La ricerca transnazionale in campo sanitario deve rispondere ai bisogni dei paese ospitanti; deve essere riconosciuta la sua rilevanza nel contribuire ad alleviare gli attuali urgenti problemi della salute globale.

4. Quando si negoziano i termini di un accordo di ricerca, le forme della collaborazione e gli accordi sui benefici derivanti dalla ricerca devono essere fissati con la paritaria partecipazione di tutti i soggetti che partecipano al negoziato.

5. Gli Stati devono prendere misure appropriate, sia a livello nazionale sia a livello internazionale, per combattere il bioterrorismo e il traffico illecito di organi, di tessuti, di campioni, di risorse e di materiale genetico.

Promozione della Dichiarazione

Articolo 22. Ruolo degli Stati

1. Gli Stati dovrebbero prendere ogni misura adeguata, di carattere legislativo, amministrativo o altro, per dare effettività ai principi fissati della presente Dichiarazione nel rispetto del diritto internazionale dei diritti umani. Tali misure dovrebbero essere sostenute da azioni nel campo dell'educazione, della formazione e dell'informazione pubblica.

2 Gli Stati dovrebbero promuovere la creazione di comitati etici indipendenti, multidisciplinare e pluralistici, come indicato all'art. 19.

Articolo 23. Educazione, formazione e informazione in materia di bioetica

1. Al fine di promuovere i principi stabiliti da questa Dichiarazione e di raggiungere una migliore comprensione delle implicazioni etiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, in particolare a vantaggio dei giovani, gli Stati dovrebbero impegnarsi ad alimentare l'educazione in materia di bioetica e la formazione ad ogni livello, nonché ad incoraggiare programmi di informazione e di diffusione delle conoscenze in materia di bioetica.

2. Gli Stati dovrebbero incoraggiare la partecipazione in tale sforzo di organizzazioni intergovernative internazionali e regionali, delle organizzazioni non-governative regionali e nazionali.

Articolo 24. Cooperazione internazionale

1. Gli Stati dovrebbero promuovere la diffusione internazionale dell'informazione scientifica e incoraggiare il libero flusso e la condivisione della conoscenza in campo scientifico e tecnologico.

2. Nell'ambito della cooperazione internazionale gli Stati dovrebbero promuovere la cooperazione scientifica e culturale e stipulare accordi bilaterali e multilaterali che mettano i paesi in sviluppo in condizione di elaborare la propria capacità di partecipare alla produzione e alla condivisione di conoscenze scientifiche, di sviluppare il relativo know-how e di godere dei relativi benefici.

3. Gli Stati dovrebbero rispettare e promuovere la solidarietà tra gli Stati, nonché tra gli individui, le famiglie e le comunità, con speciale riguardo a coloro resi vulnerabili dalla malattia o dalla disabilità e da altre situazioni personali, sociali o ambientali, nonché quelli che dispongono di minori risorse.

Articolo 25. Azione di follow-up dell'Unesco

1. L'Unesco promuove e diffonde i principi fissati dalla presente Dichiarazione. Nel fare questo, l'Unesco ricercherà l'aiuto e l'assistenza del Comitato intergovernativo di bioetica (IGBC) e del Comitato internazionale di Bioetica (IBC).

2. L'Unesco ribadisce il proprio impegno a continuare a trattare il tema della bioetica e a promuovere la collaborazione tra l'IGBC e l'IBC.

Disposizioni finali

Articolo 26. Interrelazione e complementarità dei principi

La presente Dichiarazione deve essere interpretata come un tutto unico e i principi devono essere intesi come complementari e interrelati. Ciascun principio deve essere considerato nel contesto degli altri, secondo quanto risulta appropriato e pertinente date le circostanze.

Articolo 27. Limitazioni nell'applicazione dei principi

Se l'applicazione dei principi della presente Dichiarazione deve essere limitata, ciò deve avvenire ad opera di una legge, comprese le leggi nell'interesse della sicurezza pubblica, per le indagini, la scoperta e l'azione penale in caso di reati, per la protezione della salute pubblica o per la protezione dei diritti e delle libertà di altri. Ciascuna di tali leggi deve essere coerente con il diritto internazionale dei diritti umani.

Articolo 28. Esclusione degli atti contrari ai diritti umani, alle libertà fondamentali e alla dignità umana

Nulla nella presente Dichiarazione può essere invocato da uno Stato, un gruppo o una persona a fondamento della pretesa di dedicarsi ad attività o compiere atti contrari ai diritti umani, alle libertà fondamentali e alla dignità umana.

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Parole chiave

interdipendenza diritti umani salute bioetica