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Protocollo addizionale alla Convenzione per la protezione dei diritti dell’uomo e della dignità dell’essere umano rispetto all’utilizzazione della biologia e della medicina, sul divieto di clonazione di esseri umani (1998)

Data di adozione
12.01.1998
Data di entrata in vigore
01.03.2001
Organizzazione
COE - Consiglio d'Europa
Annotazioni
Adottato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa e aperto alla firma a Parigi il 12 gennaio 1998. Entrata in vigore internazionale: 1° marzo 2001. Stati Parti al 1° Settembre 2020: 24.
Annotazioni relative all'Italia
Ratifica e ordine di esecuzione in Italia dati con legge n. 145 del 28 Marzo 2001 (Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 2001). Strumento di ratifica non ancora depositato.

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, gli altri Stati e la Comunità europea, firmatari del presente Protocollo addizionale alla Convenzione per la protezione dei diritti dell’uomo e della dignità dell’essere umano in relazione alle applicazioni della biologia e della medicina,

Preso atto dei progressi scientifici intervenuti in materia di clonazione di mammiferi, in particolare per scissione dell’embrione e trapianto di nucleo;

Consapevoli del progresso che talune tecniche di clonazione possono, di per sé apportare alla conoscenza scientifica e alla loro utilizzazione in medicina;

Considerato che la clonazione di esseri umani potrebbe divenire una possibilità tecnica;

Rilevato che la scissione dell’embrione può verificarsi naturalmente e dar luogo talvolta alla nascita di gemelli geneticamente identici;

Considerato, tuttavia, che la strumentalizzazione dell’essere umano attraverso la creazione deliberata di esseri umani geneticamente identici è contraria alla dignità dell’uomo e costituisce un uso improprio della biologia e della medicina;

Considerate, parimenti, le grandi difficoltà di ordine medico, psicologico e sociale che una simile pratica di biomedicina, usata deliberatamente, potrebbe comportare per tutte le persone interessate;

Considerato l’oggetto della Convenzione sui diritti umani e la biomedicina, in particolare il principio enunciato all’articolo 1 che tende a proteggere l’essere umano nella sua dignità e nella sua identità;

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1.

1. È vietato ogni trattamento finalizzato a creare un essere umano geneticamente identico ad un altro essere umano vivente o morto.

2. Nel presente articolo, l’espressione essere umano (geneticamente identico) ad un altro essere umano individua un essere umano che ha in comune con un altro l’insieme dei geni nucleari.

Articolo 2.

Nessuna deroga è consentita alle disposizioni del presente Protocollo, ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 1, della Convenzione.

Articolo 3.

Le Parti considerano gli articoli 1 e 2 del presente Protocollo articoli addizionali alla Convenzione e, di conseguenza, si applicano a tutte le disposizioni della Convenzione.

Articolo 4

Il presente Protocollo è aperto alla firma dei Firmatari della Convenzione.

Sarà sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione.

Uno Stato firmatario non potrà ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza avere anteriormente o contestualmente ratificato, accettato o approvato la Convenzione.

Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d’Europa.

Articolo 5.

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data alla quale cinque Stati, inclusi almeno quattro Stati membri del Consiglio d’Europa, avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal Protocollo, conformemente alle disposizioni dell’articolo 4.

2. Per ogni Firmatario che manifesterà successivamente il suo consenso ad essere vincolato dal Protocollo, quest’ultimo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Articolo 6.

1. Dopo l’entrata in vigore del presente Protocollo, ogni Stato che aderirà alla Convenzione potrà aderire anche al presente Protocollo.

2. L’adesione avrà luogo, tramite il deposito presso il Segretario generale del Consiglio d’Europa, di uno strumento di adesione che diventerà efficace il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del suo deposito.

Articolo 7.

1. Ogni Parte può, in qualsiasi momento, denunciare il presente Protocollo mediante notifica indirizzata al Segretario generale del Consiglio d’Europa.

2. La denuncia acquisterà efficacia il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario generale.

Articolo 8.

Il Segretario generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d’Europa, alla Comunità Europea, ad ogni Firmatario, ad ogni Parte e ad ogni altro Stato che sia stato invitato ad aderire alla Convenzione:

a) le firme;

b) il deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;

c) le date di entrata in vigore del presente Protocollo, conformemente ai suoi articoli 5 e 6;

d) ogni altro atto, notifica o comunicazione pertinente al presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Parigi, in francese e in inglese, i due testi facendo egualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario generale del Consiglio d’Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno Stato membro del Consiglio d’Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all’elaborazione del presente Protocollo, ad ogni Stato invitato ad aderire alla Convenzione e alla Comunità Europea.

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Parole chiave

Consiglio d'Europa dignità umana bioetica