Manoscritti di versioni provvisorie della Dichiarazione universale dei diritti umani, durante i lavori di redazione del testo.

Protocollo I addizionale alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali (1977)

Data di adozione
08.06.1977
Data di entrata in vigore
07.12.1978
Organizzazione
Strumenti multilaterali
Annotazioni
Ginevra, 8 giugno 1977. Entrata in vigore internazionale: 7 dicembre 1978. Stati parti al 21 Maggio 2024: 174.
Annotazioni relative all'Italia
Autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione in Italia dati con legge n. 762 dell' 11 dicembre 1985 (Gazzetta Ufficiale n. 303 Suppl.Ord. del 27 dicembre 1985). Data della ratifica: 27 febbraio 1986 (Gazzetta Ufficiale n 78 del 04 aprile 1986). Entrata in vigore per l'Italia: 27 agosto 1986. Al momento del deposito dello strumento di ratifica l’Italia ha presentato una Dichiarazione che si articola in vari punti: 1) viene precisato che le regole relative all'uso delle armi introdotte dal protocollo addizionale i sono intese come applicabili esclusivamente alle armi convenzionali, senza pregiudizio di qualsiasi altra regola di diritto internazionale applicabile agli altri tipi di armi; 2) dic artt. 41, 56, 57, 58, 78 86 definizione del termine "feasible"; 3) dic artt. da 51 a 58, dic art. 51 par 5b, 57 par 2 iii; 4) dic concernente la definizione di area a "obiettivo militare" - l'art. 52 e' inteso nel senso che esso proibisce solo attacchi contro obiettivi militari nemici; 5) dic art. 53 concernente gli obiettivi protetti usati a fini militari; 6) dic art. 90 concernente il riconoscimento della competenza della commissione di inchiesta, in relazione a qualsiasi parte contraente che accetta lo stesso obbligo, senza accordo speciale, se l'altra parte prova di essere vittima di violazioni; 7) dic ex artt. 51, 52 relativa alla reazione contro le violazioni da parte del nemico degli obblighi previsti dal protocollo i. vedi Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21.05.1986 dove sono pubblicate, in lingua italiana, le dichiarazioni effettuate al momento del deposito.

Preambolo

Le Alte Parti contraenti:

Proclamando il loro ardente desiderio di vedere la pace regnare fra i popoli;

Ricordando che ogni Stato ha il dovere, in conformità della Carta delle Nazioni Unite, di astenersi nelle sue relazioni internazionali dal ricorrere alla minaccia o all'impiego della forza contro la sovranità, l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di ogni Stato, o in qualunque altro modo incompatibile con gli scopi delle Nazioni Unite;

Ritenendo tuttavia necessario riaffermare e sviluppare le disposizioni che proteggono le vittime dei conflitti armati, e completare le misure intese a rafforzare l'applicazione;

Esprimendo la loro convinzione che nessuna disposizione del presente Protocollo o delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 può essere interpretata nel senso di legittimare o autorizzare un qualsiasi atto di aggressione o un qualsiasi altro impiego della forza incompatibile con la Carta delle Nazioni Unite;

Riaffermando, inoltre, che le disposizioni delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e del presente Protocollo devono essere pienamente applicate in ogni circostanza a tutte le persone protette da detti strumenti, senza alcuna distinzione sfavorevole fondata sulla natura o l'origine del conflitto armato, o sulle cause invocate dalle Parti in conflitto, o ad esse attribuite;

Hanno convenuto quanto segue:

Titolo I. Disposizioni generali

Articolo 1. Principi generali e campo di applicazione

1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a rispettare e far rispettare il presente Protocollo in ogni circostanza.

2. Nei casi non previsti nel presente Protocollo o in altri accordi internazionali, le persone civili e i combattenti restano sotto la protezione e l'imperio dei principi del diritto delle genti, quali risultano dagli usi stabiliti, dai principi di umanità e dai precetti della pubblica coscienza.

3. Il presente Protocollo, che completa le Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 per la protezione delle vittime della guerra, si applicherà nelle situazioni previste nell'art. 2 comune a dette Convenzioni.

4. Le situazioni indicate nel paragrafo precedente comprendono i conflitti armati nei quali i popoli lottano contro la dominazione coloniale e l'occupazione straniera e contro i regimi razzisti, nell'esercizio del diritto dei popoli di disporre di se stessi, consacrato nella Carta delle Nazioni Unite e nella Dichiarazione relativa ai principi di diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la cooperazione fra gli Stati in conformità della Carta delle Nazioni Unite.

Articolo 2. Definizioni

Ai fini del presente Protocollo:

a) con le espressioni "I Convenzione", "II Convenzione", "III Convenzione" e "IV Convenzione" si intendono, rispettivamente, la Convenzione di Ginevra per migliorare la sorte dei feriti e dei malati delle forze armate in campagna, del 12 agosto 1949; la Convenzione di Ginevra per migliorare la sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle forze armate sul mare, del 12 agosto 1949; la Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, del 12 agosto 1949; la Convenzione di Ginevra relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra, del 12 agosto 1949. Con l'espressione "le Convenzioni" si intendono le quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 per la protezione delle vittime della guerra;

b) con l'espressione "Regole del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati" si intendono le regole enunciate negli accordi internazionali ai quali partecipano le Parti in conflitto, nonché i principi e regole del diritto internazionale generalmente riconosciuti che sono applicabili ai conflitti armati;

c) con l'espressione "Potenza protettrice" si intende uno Stato neutrale o un altro Stato non Parte nel conflitto che, designato da una Parte nel conflitto e accettato dalla Parte avversaria, sia disposto a esercitare le funzioni assegnate alla Potenza protettrice ai sensi delle Convenzioni e del presente Protocollo;

d) con il termine "sostituito" si intende una organizzazione che sostituisce la Potenza protettrice conformemente all'art. 5.

Articolo 3. Inizio e fine dell'applicazione

Senza pregiudizio delle disposizioni applicabili in ogni tempo:

a) le Convenzioni e il presente Protocollo si applicheranno fin dall'inizio di una delle situazioni indicate nell'art. 1 del presente Protocollo;

b) l'applicazione delle Convenzioni e del presente Protocollo cesserà, sul territorio delle Parti in conflitto, alla fine generale delle operazioni militari e, nel caso dei territori occupati, alla fine dell'occupazione, salvo, nei due casi, per le persone la cui liberazione definitiva, il rimpatrio o lo stabilimento abbiano luogo in tempo successivo. Dette persone continueranno a beneficiare delle disposizioni pertinenti delle Convenzioni e del presente Protocollo fino alla loro liberazione definitiva, rimpatrio o stabilimento.

Articolo 4. Statuto giuridico delle Parti in conflitto

L'applicazione delle Convenzioni e del presente Protocollo, nonché la conclusione degli accordi previsti in detti strumenti non produrranno effetto alcuno sullo statuto giuridico delle Parti in conflitto. Sia l'occupazione di un territorio che l'applicazione delle Convenzioni e del presente Protocollo non avranno effetto alcuno sullo statuto giuridico del territorio stesso.

Articolo 5. Designazione delle Potenze protettrici e del loro sostituto

1. È dovere delle Parti in un conflitto, fino dall'inizio del conflitto stesso, di assicurare il rispetto e l'esecuzione delle Convenzioni e del presente Protocollo mediante l'applicazione del sistema delle Potenze protettrici, incluse, fra l'altro, la designazione e l'accettazione di dette Potenze conformemente ai paragrafi seguenti. Le Potenze protettrici saranno incaricate di salvaguardare gli interessi delle Parti in conflitto.

2. Fin dall'inizio di una delle situazioni indicate nell'art. 1, ciascuna delle Parti in conflitto designerà senza indugio una Potenza protettrice ai fini dell'applicazione delle Convenzioni e del presente Protocollo, e autorizzerà, del pari senza indugio e per gli stessi fini, l'attività di una Potenza protettrice che la Parte avversaria avrà designato e che essa avrà accettato come tale.

3. Se una Potenza protettrice non è stata designata o accettata all'inizio di una delle situazioni indicate nell'art. 1, il Comitato internazionale della Croce Rossa, senza pregiudizio del diritto di qualsiasi altra organizzazione umanitaria di agire similmente, offrirà i propri buoni uffici alle Parti in conflitto in vista della designazione senza indugio di una Potenza protettrice che sia gradita alle Parti in conflitto. A tale scopo, il Comitato potrà, fra l'altro, chiedere a ciascuna Parte di rimettergli una lista di almeno cinque Stati che detta Parte giudichi idonei ad agire a suo nome in qualità di Potenza protettrice nei confronti di una Parte avversaria, e chiedere a ciascuna delle Parti avversarie di rimettergli una lista di almeno cinque Stati che essa sarebbe disposta ad accettare come Potenza protettrice dell'altra Parte. Dette liste dovranno essere comunicate al Comitato entro due settimane dalla ricezione della richiesta; esso le confronterà e solleciterà l'accordo di qualsiasi Stato il cui nome figurerà sulle due liste.

4. Se, malgrado quanto precede, non ci fossero Potenze protettrici, le Parti in conflitto accetteranno senza indugio l'offerta eventualmente fatta dal Comitato internazionale della Croce Rossa o da qualsiasi altra organizzazione che offra tutte le garanzie di imparzialità e di efficacia, dopo le debite consultazioni con le dette Parti e tenuto conto dei risultati delle consultazioni stesse, per agire in qualità di sostituto. L'esercizio delle sue funzioni da parte di un tale sostituto sarà subordinato al consenso delle Parti in conflitto; queste ultime faranno di tutto per facilitare il compito del sostituto nell'assolvimento della sua missione in conformità delle Convenzioni e del presente Protocollo.

5. In conformità dell'art. 4, la designazione e l'accettazione di Potenze protettrici ai fini dell'applicazione delle Convenzioni e del presente Protocollo non produrranno alcun effetto sullo statuto giuridico delle Parti in conflitto né su quello di un qualsiasi territorio, incluso un territorio occupato.

6. Il mantenimento di relazioni diplomatiche fra le Parti in conflitto o il fatto di affidare ad uno Stato terzo la protezione degli interessi di una Parte e di quelli dei suoi cittadini conformemente alle regole del diritto internazionale concernente le relazioni diplomatiche non costituirà ostacolo alla designazione di Potenze protettrici ai fini dell'applicazione delle Convenzioni e del presente Protocollo.

7. Ogni volta che nel presente Protocollo si farà menzione della Potenza protettrice, tale menzione indicherà anche il sostituto.

Articolo 6. Personale qualificato

1. Fin dal tempo di pace, le Alte Parti contraenti procureranno, con l'aiuto delle Società nazionali della Croce Rossa (Mezzaluna Rossa, Leone e Sole Rosso), di formare personale qualificato per facilitare l'applicazione delle Convenzioni e del presente Protocollo e, in particolare, le attività delle Potenze protettrici.

2. Il reclutamento e la formazione di detto personale rientrano nella competenza nazionale.

3. Il Comitato internazionale della Croce Rossa terrà a disposizione delle Alte Parti contraenti le liste delle persone in tal modo formate, che le Alte Parti contraenti avessero compilato e gli avessero a tal fine comunicato.

4. Le condizioni in base alle quali detto personale sarà impiegato fuori del territorio nazionale saranno oggetto, in ogni singolo caso, di accordi speciali fra le Parti interessate.

Articolo 7. Riunioni

Il depositario del presente Protocollo convocherà, su richiesta di una o più delle Alte Parti contraenti e con l'approvazione della maggioranza di esse, una riunione delle Alte Parti contraenti per esaminare i problemi generali relativi all'applicazione delle Convenzioni e del Protocollo.

 

Titolo II. Feriti, malati e naufraghi

Sezione I. Protezione generale

Articolo 8. Terminologia

Ai fini del presente Protocollo:

a) con i termini "feriti" e "malati" si intendono le persone, militari o civili, che, a causa di un trauma, di una malattia o di altre incapacità o infermità fisiche o psichiche, hanno bisogno di cure mediche e che si astengono da qualsiasi atto di ostilità. Detti termini indicano anche le donne partorienti, i neonati e le altre persone che possono aver bisogno di cure mediche immediate, come gli invalidi e le donne incinte, e che si astengono da qualsiasi atto di ostilità;

b) con il termine "naufraghi" si intendono le persone, militari o civili, che si trovano in una situazione pericolosa in mare o in altre acque a seguito di un infortunio che le ha colpite o che ha colpito la nave o l'aeromobile che le trasportava, e che si astengono da qualsiasi atto di ostilità. Tali persone, a condizione che continuino ad astenersi da qualsiasi atto di ostilità, continueranno ad essere considerate naufraghi durante il loro salvataggio fino a che esse non abbiano acquisito un altro statuto in virtù delle Convenzioni e del presente Protocollo;

c) con l'espressione "personale sanitario" si intendono le persone esclusivamente assegnate da una Parte in conflitto sia ai fini sanitari enumerati nel comma e, sia all'amministrazione di unità sanitarie, sia ancora al funzionamento o all'amministrazione di mezzi di trasporto sanitario. Tali assegnazioni possono essere permanenti o temporanee. L'espressione comprende:

i) il personale sanitario, militare o civile, di una Parte in conflitto, incluso quello menzionato nella I e II Convenzione, e quello che è assegnato a organismi di protezione civile;

ii) il personale sanitario delle Società nazionali della Croce Rossa (Mezzaluna Rossa, Leone e Sole Rosso) e altre società nazionali volontarie di soccorso debitamente riconosciute e autorizzate da una Parte in conflitto;

iii) il personale sanitario delle unità o mezzi di trasporto sanitario indicato nell'art. 9, paragrafo 2;

d) con l'espressione "personale religioso" si intendono le persone, militari o civili, quali i cappellani militari, che siano esclusivamente dedite al loro ministero e assegnate:

i) sia alle forze armate di una Parte in conflitto;

ii) sia alle unità sanitarie o ai mezzi di trasporto sanitario di una Parte in conflitto;

iii) sia alle unità sanitarie o ai mezzi di trasporto sanitario indicati nell'art. 9, paragrafo 2;

iv) sia agli organismi di protezione civile di una Parte in conflitto. L'assegnazione del personale religioso a dette unità può essere permanente o temporanea e ad esso sono applicabili le disposizioni pertinenti del comma k;

e) con l'espressione "unità sanitarie" si intendono gli stabilimenti e altre formazioni militari o civili, organizzati per fini sanitari, ossia la ricerca, la raccolta, il trasporto, la diagnosi o il trattamento – compresi i primi soccorsi – dei feriti, malati e naufraghi, nonché la prevenzione delle malattie. Essa comprende, fra l'altro, gli ospedali e altre unità similari, i centri di trasfusione del sangue, i centri e istituti di medicina preventiva e i centri di approvvigionamento sanitario, nonché i magazzini di materiale sanitario e di prodotti farmaceutici di dette unità. Le unità sanitarie possono essere fisse o mobili, permanenti o temporanee;

f) con l'espressione "trasporto sanitario" si intende il trasporto via terra, acqua o aria dei feriti, malati e naufraghi, del personale sanitario e religioso e del materiale sanitario protetti dalle Convenzioni e dal presente Protocollo;

g) con l'espressione "mezzo di trasporto sanitario" si intende qualsiasi mezzo di trasporto, militare o civile, permanente o temporaneo, destinato esclusivamente al trasporto sanitario e posto sotto la direzione di una autorità competente di una Parte in conflitto;

h) con l'espressione "veicolo sanitario" si intende qualsiasi mezzo di trasporto sanitario via terra;

i) con l'espressione "nave e imbarcazione sanitarie" si intende qualsiasi mezzo di trasporto sanitario via acqua;

j) con l'espressione "aeromobile sanitario" si intende qualsiasi mezzo di trasporto sanitario via aria;

k) sono "permanenti" il personale sanitario, le unità sanitarie e i mezzi di trasporto sanitario assegnati esclusivamente a compiti sanitari per un periodo indeterminato. Sono "temporanei" il personale sanitario, le unità sanitarie e i mezzi di trasporto sanitario impiegati esclusivamente in compiti sanitari per periodi limitati e per tutta la durata di detti periodi. A meno che non siano diversamente qualificate, le espressioni "personale sanitario", "unità sanitarie" e "mezzi di trasporto sanitario" comprendono personale, unità e mezzi di trasporto che possono essere sia permanenti che temporanei;

l) con l'espressione "segno distintivo" si intende qualsiasi segno distintivo della Croce Rossa, della Mezzaluna Rossa o del Leone e Sole Rosso, su fondo bianco, quando esso è usato per la protezione delle unità e mezzi di trasporto sanitario o del personale sanitario e religioso e del relativo materiale;

m) con l'espressione "segnale distintivo" si intende qualsiasi segnale o messaggio specificato nel Capitolo III dell'Allegato I al presente Protocollo e destinato esclusivamente all'identificazione delle unità e mezzi di trasporto sanitario.

Articolo 9. Campo d'applicazione

1. Il presente Titolo, le cui disposizioni hanno lo scopo di migliorare la sorte dei feriti, malati e naufraghi, si applicherà a tutti coloro che sono colpiti da una delle situazioni previste nell'art. 1, senza alcuna distinzione sfavorevole fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione o la credenza, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, il censo, la nascita o altra condizione, o qualsiasi altro criterio analogo.

2. Le disposizioni pertinenti degli articoli 27 e 32 della I Convenzione si applicheranno alle unità e mezzi di trasporto sanitario permanenti (salvo le navi-ospedale, alle quali si applica l'art. 25 della II Convenzione), nonché al rispettivo personale, messi a disposizione di una Parte in conflitto per fini umanitari:

a) da uno Stato neutrale o da altro Stato non Parte nel conflitto;

b) da una società di soccorso riconosciuta e autorizzata da detto Stato;

c) da una organizzazione internazionale imparziale di carattere umanitario.

Articolo 10. Protezione e cure

1. Tutti i feriti, malati e naufraghi, a qualsiasi Parte appartengono, saranno rispettati e protetti.

2. Saranno trattati, in ogni circostanza, con umanità e riceveranno, nella maggiore misura possibile e nei termini più brevi, le cure mediche richieste dalle loro condizioni. Fra essi, non sarà fatta alcuna distinzione fondata su criteri diversi da quelli sanitari.

Articolo 11. Protezione della persona

1. La salute e l'integrità fisica o psichica delle persone che si trovano in potere della Parte avversaria, o che sono internate, detenute o in qualsiasi altro modo private della libertà a causa di una delle situazioni previste nell'art. 1, non saranno compromesse da atti o omissioni ingiustificati. Di conseguenza, è vietato sottoporre le persone indicate nel presente articolo ad un qualsiasi intervento medico che non sia motivato dal loro stato di salute e che non sia conforme alle norme sanitarie generalmente riconosciute che la Parte responsabile dell'intervento applicherebbe in circostanze mediche analoghe ai propri cittadini che non sono privati della libertà.

2. È, in particolare, vietato di praticare su dette persone, anche con il loro consenso:

a) mutilazioni fisiche;

b) sperimentazioni mediche o scientifiche;

c) prelevamenti di tessuti o organi per trapianti, a meno che detti interventi non siano giustificati alle condizioni previste nel paragrafo 1.

3. Deroghe al divieto indicato nel paragrafo 2, e possono essere ammesse quando si tratti di donazioni di sangue per trasfusioni o di cute per innesti, purché dette donazioni siano volontarie e non risultino da misure di coercizione o di persuasione, e esse siano destinate a scopi terapeutici in condizioni compatibili con le norme mediche generalmente riconosciute e con i controlli effettuati nell'interesse sia del donatore che del ricevente.

4. Ogni atto o omissione volontaria che metta in grave pericolo la salute o l'integrità fisica o psichica di una qualsiasi persona che si trova in potere di una Parte diversa da quella da cui dipende, e che o contravvenga ad uno dei divieti enunciati nei paragrafi 1 e 2, o non rispetti le condizioni prescritte nel paragrafo 3, costituirà una infrazione grave al presente Protocollo.

5. Le persone indicate nel paragrafo 1 hanno il diritto di rifiutare qualsiasi intervento chirurgico. In caso di rifiuto, il personale sanitario procurerà di ottenere una dichiarazione scritta in tal senso, firmata o riconosciuta dal paziente.

6. Ciascuna Parte in conflitto terrà una pratica sanitaria per ciascuna donazione di sangue per trasfusioni o di cute per innesti fatta dalle persone cui si riferisce il paragrafo 1, se tali donazioni sono effettuate sotto la responsabilità di detta Parte. Inoltre, ciascuna Parte in conflitto procurerà di tenere una documentazione di tutti gli interventi medici effettuati nei confronti delle persone internate, detenute o in qualsiasi altro modo private della libertà a causa di una delle situazioni indicate nell'art. 1. Tali pratiche e documentazioni dovranno essere, in qualsiasi momento, a disposizione della Potenza protettrice per fini di controllo.

Articolo 12. Protezione delle unità sanitarie

1. Le unità sanitarie saranno rispettate e protette in ogni tempo, e non saranno oggetto di attacchi.

2. Il paragrafo 1 si applicherà alle unità sanitarie civili purché rispondano ad una delle condizioni seguenti: a) appartenere a una delle Parti in conflitto; b) essere riconosciute e autorizzate dalla competente autorità di una delle Parti in conflitto; c) essere autorizzate conformemente agli articoli 9 paragrafo 2 del presente Protocollo, o 27 della I Convenzione.

3. Le Parti in conflitto sono invitate a comunicarsi reciprocamente l'ubicazione delle rispettive unità sanitarie fisse. La mancanza di una tale comunicazione non dispensa alcuna delle Parti dall'osservare le disposizioni del paragrafo 1.

4. In nessuna circostanza, le unità sanitarie saranno utilizzate per cercare di mettere obiettivi militari al riparo da attacchi. Ogni volta che sia possibile, le Parti in conflitto cureranno che le unità sanitarie siano situate in modo tale che gli attacchi contro obiettivi militari non le mettano in pericolo.

Articolo 13. Cessazione della protezione delle unità sanitarie civili

1. La protezione dovuta alle unità sanitarie civili potrà cessare solo nel caso in cui esse siano utilizzate per commettere, al di fuori della loro missione umanitaria, atti dannosi per il nemico. Tuttavia, la protezione cesserà soltanto dopo una intimazione che, avendo fissato, ogni volta che occorra, un termine ragionevole, sia rimasta senza effetto.

2. Non saranno considerati atti dannosi per il nemico:

a) il fatto che il personale dell'unità sia dotato di armi leggere individuali per la propria difesa o per quella dei feriti e dei malati ad esso affidati;

b) il fatto che l'unità sia protetta da un picchetto, da sentinelle o da una scorta;

c) il fatto che si trovino nell'unità armi portatili e munizioni ritirate ai feriti e ai malati e non ancora versate al servizio competente;

d) il fatto che appartenenti alle forze armate o altri combattenti si trovino in dette unità per ragioni mediche.

Articolo 14. Limitazioni alla requisizione di unità sanitarie civili

1. La Potenza occupante ha il dovere di assicurare che le esigenze di assistenza sanitaria della popolazione civile continuino ad essere soddisfatte nel territorio occupato.

2. Di conseguenza, la Potenza occupante non potrà requisire le unità sanitarie civili, il loro equipaggiamento, il loro materiale o il loro personale fino a che detti mezzi siano necessari per soddisfare le esigenze di assistenza sanitaria della popolazione civile, e per assicurare la continuità del trattamento dei feriti e dei malati già in cura.

3. La Potenza occupante potrà requisire i mezzi sopra indicati purché continui ad osservare la regola generale stabilita nel paragrafo 2, e alle seguenti condizioni particolari:

a) che i mezzi siano necessari per assicurare un trattamento medico immediato e adeguato ai feriti e ai malati delle forze armate della Potenza occupante o dei prigionieri di guerra;

b) che la requisizione non ecceda il periodo di tempo in cui tale necessità sussiste; e

c) che disposizioni immediate siano prese affinché le esigenze di assistenza sanitaria della popolazione civile, nonché quelle dei feriti e dei malati in cura colpiti dalla requisizione, continuino ad essere soddisfatte.

Articolo 15. Protezione del personale sanitario e religioso civile

1. Il personale sanitario civile sarà rispettato e protetto.

2. In caso di bisogno, ogni assistenza possibile sarà fornita al personale sanitario civile nelle zone in cui i servizi sanitari civili siano disorganizzati a causa dell'attività bellica.

3. La Potenza occupante fornirà ogni assistenza al personale sanitario civile nei territori occupati, affinché possa assolvere nel miglior modo la sua missione umanitaria. La Potenza occupante non potrà esigere da detto personale che tale missione si compia con priorità a favore di chicchessia, salvo che per motivi sanitari. Detto personale non sarà costretto ad attività incompatibili con la sua missione umanitaria.

4. Il personale sanitario civile potrà recarsi in qualsiasi luogo ove i suoi servigi siano indispensabili, con riserva delle misure di controllo e di sicurezza che la Parte in conflitto interessata ritenesse necessarie.

5. Il personale religioso civile sarà rispettato e protetto. Sono ad esso applicabili le disposizioni delle Convenzioni e del presente Protocollo relative alla protezione e all'identificazione del personale sanitario.

Articolo 16. Protezione generale della missione medica

1. Nessuno sarà punito per avere esercitato un'attività di carattere medico conforme alla deontologia, quali che siano le circostanze o i beneficiari dell'attività stessa.

2. Le persone che esercitano un'attività di carattere medico non potranno essere costrette a compiere atti o ad effettuare lavori contrari alla deontologia o altre regole mediche volte a proteggere i feriti e i malati, o alle disposizioni delle Convenzioni o del presente Protocollo, né ad astenersi dal compiere atti imposti da dette regole e disposizioni.

3. Nessuna persona che esercita un'attività di carattere medico dovrà essere costretta a dare a chiunque appartenga sia ad una Parte avversaria che alla stessa propria Parte, salvo nei casi previsti dalla legge di quest'ultima, informazioni concernenti i feriti e i malati che ha o ha avuto in cura, se essa ritiene che tali informazioni possano portare pregiudizio a costoro o alle loro famiglie. Nondimeno, dovranno essere rispettati i regolamenti che disciplinano la denuncia obbligatoria delle malattie contagiose.

Articolo 17. Ruolo della popolazione civile e delle società di soccorso

1. La popolazione civile dovrà rispettare i feriti, malati e naufraghi, anche se essi appartengono alla Parte avversaria, e non compiere contro di essi atto di violenza alcuno. La popolazione civile e le società di soccorso quali le Società nazionali della Croce Rossa (Mezzaluna Rossa, Leone e Sole Rosso) saranno autorizzate, anche nelle regioni invase o occupate, a raccogliere detti feriti, malati e naufraghi e a prodigare loro cure, anche di propria iniziativa. Nessuno sarà molestato, perseguito, condannato o punito per tali atti umanitari.

2. Le Parti in conflitto potranno fare appello alla popolazione civile e alle società di soccorso indicate nel paragrafo 1 per raccogliere e curare i feriti, malati e naufraghi, e per ricercare i morti e indicare i luoghi in cui questi si trovano; esse accorderanno la protezione e le facilitazioni necessarie a chi avrà risposto a un tale appello. Nel caso in cui la Parte avversaria prenda o riprenda il controllo della regione, essa manterrà in vigore detta protezione e dette facilitazioni fino a che saranno necessarie.

Articolo 18. Identificazione

1. Ciascuna Parte in conflitto farà in modo che sia il personale sanitario e religioso che le unità e i mezzi di trasporto sanitari possano essere identificati.

2. Ciascuna Parte in conflitto procurerà anche di adottare e attuare metodi e procedure che permettano di identificare le unità e i mezzi di trasporto sanitari che utilizzano il segno distintivo e dei segnali distintivi.

3. Nel territorio occupato e nelle zone in cui si svolgono o si ritiene che possano svolgersi dei combattimenti, il personale sanitario civile e il personale religioso civile si faranno riconoscere per mezzo del segno distintivo e di una carta d'identità che attesti il loro statuto.

4. Con il consenso dell'autorità competente, le unità e i mezzi di trasporto sanitari dovranno portare il segno distintivo. Le navi e imbarcazioni indicate nell'art. 22 del presente Protocollo saranno contrassegnate in conformità delle disposizioni della II Convenzione.

5. Oltre al segno distintivo, una Parte in conflitto potrà, in conformità del Capitolo III dell'allegato I al presente Protocollo, autorizzare l'uso di segnali distintivi per permettere l'identificazione delle unità e mezzi di trasporto sanitari. A titolo eccezionale, nei casi particolari previsti nel detto Capitolo, i mezzi di trasporto sanitario potranno usare i segnali distintivi senza esporre il segno distintivo.

6. L'esecuzione delle disposizioni dei paragrafi 1 a 5 è regolata dai Capitoli I a III dell'Allegato I al presente Protocollo. I segnali descritti nel Capitolo III di detto Allegato per uso esclusivo delle unità e mezzi di trasporto sanitari, potranno essere usati, salvo le eccezioni previste nel detto Capitolo, soltanto per permettere l'identificazione delle unità e mezzi di trasporto sanitari.

7. Le disposizioni del presente articolo non ammettono, in tempo di pace, un uso del segno distintivo più ampio di quello previsto nell'art. 44 della I Convenzione.

8. Le disposizioni delle Convenzioni e del presente Protocollo relative al controllo dell'uso del segno distintivo e alla prevenzione e repressione del suo impiego abusivo, sono applicabili ai segnali distintivi.

Articolo 19. Stati neutrali e altri Stati che non sono in conflitto

Gli Stati neutrali e gli altri Stati che non sono Parti in conflitto applicheranno le disposizioni pertinenti del presente Protocollo alle persone protette da questo Titolo che siano accolte o internate nel loro territorio, nonché ai morti delle Parti in conflitto eventualmente raccolti.

Articolo 20. Divieto delle rappresaglie

Le rappresaglie contro le persone e i beni protetti dal presente Titolo sono vietate.

 

Sezione II. Trasporti sanitari

Articolo 21. Veicoli sanitari

I veicoli sanitari saranno rispettati e protetti nel modo previsto dalle Convenzioni e dal presente Protocollo per le unità sanitarie mobili.

Articolo 22. Navi-ospedale e imbarcazioni costiere di salvataggio

1. Le disposizioni delle Convenzioni concernenti:

a) le navi descritte negli articoli 22, 24, 25 e 27 della II Convenzione;

b) le loro scialuppe di salvataggio e piccole imbarcazioni;

c) il loro personale e il loro equipaggio;

d) i feriti, malati e naufraghi che si trovano a bordo, si applicheranno anche quando dette navi, scialuppe o imbarcazioni trasportano civili feriti, malati e naufraghi che non appartengono a una delle categorie menzionate nell'art. 13 della II Convenzione.

Tuttavia, i detti civili non potranno essere consegnati ad una Parte che non sia loro, né catturati in mare. Se si trovano in potere di una Parte in conflitto che non è la propria, saranno loro applicabili la IV Convenzione e il presente Protocollo.

2. La protezione assicurata dalle Convenzioni alle navi descritte nell'art. 25 della II Convenzione si estenderà alle navi-ospedale messe a disposizione di una Parte in conflitto per fini umanitari:

a) da uno Stato neutrale o un altro Stato non Parte in detto conflitto; o

b) da una organizzazione internazionale imparziale di carattere umanitario, purché siano rispettate, nei due casi, le condizioni enunciate in detto articolo.

3. Le imbarcazioni descritte nell'art. 27 della II Convenzione saranno protette anche se non sia stata fatta la notifica stabilita in detto articolo. Le Parti in conflitto sono tuttavia invitate a comunicarsi reciprocamente qualsiasi dato che faciliti la identificazione ed il riconoscimento di dette imbarcazioni.

Articolo 23. Altre navi e imbarcazioni sanitarie

1. Le navi e imbarcazioni sanitarie diverse da quelle indicate nell'art. 22 del presente Protocollo e nell'art. 38 della II Convenzione saranno, sia in mare che in altre acque, rispettate e protette nel modo previsto per le unità sanitarie mobili dalle Convenzioni e dal presente Protocollo. Dato che tale protezione può essere efficace solo se risulta possibile identificarle e riconoscerle come navi o imbarcazioni sanitarie, tali navi dovrebbero portare il segno distintivo e conformarsi al massimo possibile alle disposizioni dell'art. 43, secondo comma, della II Convenzione.

2. Le navi e imbarcazioni indicate nel paragrafo 1 resteranno soggette al diritto bellico. L'ordine di fermarsi, di allontanarsi o di prendere una determinata rotta potrà essere loro impartito da qualsiasi nave da guerra navigante in superficie che sia in grado di far eseguire l'ordine immediatamente, ed esse dovranno obbedire a qualsiasi ordine del genere. Tali navi e imbarcazioni non potranno essere distolte dalla loro missione sanitaria in nessun altro modo fino a che saranno necessarie per i feriti, malati e naufraghi che si trovano a bordo di esse.

3. La protezione prevista nel paragrafo 1 cesserà soltanto alle condizioni enunciate negli articoli 34 e 35 della II Convenzione. Qualsiasi rifiuto di obbedire a un ordine dato conformemente al paragrafo 2 costituirà un atto dannoso per il nemico ai sensi dell'art. 34 della II Convenzione.

4. Una Parte in conflitto potrà notificare a una Parte avversaria, con il maggior anticipo possibile rispetto alla partenza, il nome, le caratteristiche, l'ora prevista di partenza, la rotta e la velocità presunta della nave o dell'imbarcazione sanitaria, in particolare nel caso si tratti di navi di più di 2000 tonnellate lorde, e potrà comunicare tutte le altre informazioni atte a facilitarne l'identificazione e il riconoscimento. La Parte avversaria dovrà accusare ricevuta di tali informazioni.

5. Le disposizioni dell'art. 37 della II Convenzione si applicheranno al personale sanitario e religioso di dette navi e imbarcazioni.

6. Le disposizioni pertinenti della II Convenzione si applicheranno ai feriti, malati e naufraghi appartenenti alle categorie indicate nell'art. 13 della II Convenzione e dell'art. 44 del presente Protocollo, che si trovano a bordo di dette navi e imbarcazioni sanitarie. I feriti, malati e naufraghi civili che non appartengono a nessuna delle categorie citate nell'art. 13 della II Convenzione non potranno, se si trovano in mare, essere consegnati ad una Parte che non sia la loro, né essere obbligati a lasciare dette navi o imbarcazioni; se, tuttavia, si trovano in potere di una Parte in conflitto che non è la loro, saranno protetti dalla IV Convenzione e dal presente Protocollo.

Articolo 24. Protezione degli aeromobili sanitari

Gli aeromobili sanitari saranno rispettati e protetti conformemente alle disposizioni del presente Titolo.

Articolo 25. Aeromobili sanitari nelle zone non denominate dalla parte avversaria

Nelle zone terrestri dominate di fatto da forze amiche o nelle zone marittime che non sono di fatto dominate da una Parte avversaria, e negli spazi aerei corrispondenti, il rispetto e la protezione degli aeromobili sanitari di una Parte in conflitto non dipenderanno da un accordo con la Parte avversaria. Tuttavia, una Parte in conflitto che impiega i propri aeromobili sanitari in dette zone potrà, per maggiore sicurezza, fare alla Parte avversaria le notifiche previste nell'art. 29, in particolare quando detti aeromobili effettuano voli che possono metterli a portata dei sistemi di armi terra-aria della Parte avversaria.

Articolo 26. Aeromobili sanitari nelle zone di contatto o similari

1. Nelle parti della zona di contatto dominata di fatto da forze amiche, nonché nelle zone il cui dominio di fatto non sia chiaramente stabilito, e negli spazi aerei corrispondenti, la protezione degli aeromobili sanitari potrà essere pienamente efficace soltanto mediante un accordo preventivo fra le autorità militari competenti delle Parti in conflitto, come previsto nell'art. 29. Gli aeromobili sanitari che, in mancanza di un tale accordo, agiscono a loro proprio rischio, dovranno nondimeno essere rispettati quando saranno riconosciuti come tali.

2. Con l'espressione "zone di contatto" si intende qualsiasi zona terrestre in cui gli elementi avanzati delle forze opposte siano in contatto fra di loro, specialmente laddove essi sono esposti al tiro diretto proveniente da terra.

Articolo 27. Aeromobili sanitari nelle zone dominate dalla Parte avversaria

1. Gli aeromobili sanitari di una Parte in conflitto continueranno ad essere protetti durante il tempo in cui sorvolano zone terrestri o marittime dominate di fatto da una Parte avversaria, a condizione di avere preventivamente ottenuto, per tali voli, l'accordo dell'autorità competente di detta Parte avversaria.

2. Un aeromobile sanitario che sorvola una zona dominata di fatto da una Parte avversaria in assenza dell'accordo previsto nel paragrafo 1, o contravvenendo a un tale accordo, a causa di un errore di navigazione o di una situazione di urgenza concernente la sicurezza del volo, dovrà fare tutto il possibile per farsi identificare e informare la Parte avversaria della situazione in cui si trova. La Parte avversaria, non appena avrà riconosciuto detto aeromobile sanitario, dovrà fare ogni ragionevole sforzo per dare l'ordine di atterrare o di ammarare indicato nell'art. 30 paragrafo 1, o per adottare altre misure onde salvaguardare i propri interessi e dare all'aeromobile, in ambedue i casi, il tempo di ottemperare, prima di ricorrere a un attacco.

Articolo 28. Restrizioni all'impiego degli aeromobili sanitari

1. È vietato alle Parti in conflitto di utilizzare i propri aeromobili sanitari per cercare di ottenere un vantaggio militare nei confronti di una Parte avversaria. La presenza di aeromobili sanitari non dovrà essere utilizzata per cercare di mettere degli obiettivi militari al riparo da un attacco.

2. Gli aeromobili sanitari non dovranno essere utilizzati per raccogliere o trasmettere informazioni di carattere militare, e non dovranno trasportare materiale destinato agli stessi scopi. È loro vietato di trasportare, persone o carichi non compresi nella definizione data nell'art. 8 comma f. Non si considererà vietata la presenza a bordo di effetti personali delle persone trasportate o di materiale destinato esclusivamente a facilitare la navigazione, le comunicazioni e l'identificazione.

3. Gli aeromobili sanitari non potranno trasportare altre armi oltre quelle portatili e relative munizioni che siano state ritirate ai feriti, malati o naufraghi presenti a bordo, e che non siano state ancora versate al servizio competente, nonché le armi leggere individuali occorrenti al personale sanitario presente a bordo per assicurare la propria difesa e quella dei feriti, malati e naufraghi ad esso affidati.

4. Salvo accordo preventivo con la parte avversaria, gli aeromobili sanitari non potranno essere utilizzati, nell'effettuare i voli indicati negli articoli 26 e 27, per ricercare feriti, malati e naufraghi.

Articolo 29. Notifiche e accordi concernenti gli aeromobili militari

1. Le notifiche indicate nell'art. 25 e le richieste di accordo preventivo indicate negli articoli 26, 27, 28 paragrafo 4 e 31 dovranno indicare il numero previsto di aeromobili sanitari, i loro piani di volo e i loro mezzi di identificazione; con tali notifiche si dovrà intendere che ciascun volo sarà effettuato conformemente alle disposizioni dell'art. 28.

2. La Parte che riceve una notifica fatta in virtù dell'art. 25 dovrà accusarne ricevuta senza indugio.

3. La Parte che riceve una richiesta di accordo preventivo conformemente sia agli articoli 26, 27 o 31, sia all'art. 28 paragrafo 4, dovrà notificare il più rapidamente possibile alla Parte richiedente:

a) o l'accettazione della richiesta;

b) o il rigetto della richiesta; c) o una proposta ragionevole alternativa alla richiesta. Essa potrà anche proporre di vietare o di limitare altri voli nella zona durante il periodo considerato. Se la Parte che ha presentato la richiesta accetta le controproposte, essa dovrà notificare all'altra Parte il proprio accordo.

4. Le Parti prenderanno le misure necessarie affinché sia possibile fare dette notifiche e concludere detti accordi in modo rapido.

5. Le Parti prenderanno anche le misure necessarie affinché il contenuto di dette notifiche e di detti accordi sia diffuso rapidamente alle unità militari interessate, e queste siano istruite circa i mezzi di identificazione che saranno usati dagli aeromobili sanitari in questione.

Articolo 30. Atterraggio e ispezione degli aeromobili sanitari

1. Agli aeromobili sanitari che sorvolano zone dominate di fatto dalla Parte avversaria, oppure zone il cui dominio non sia chiaramente stabilito, potrà essere intimato di atterrare o ammarare, a seconda dei casi, per permettere l'ispezione prevista nei paragrafi seguenti. Gli aeromobili sanitari dovranno obbedire a qualsiasi intimazione del genere.

2. Se un aeromobile sanitario atterra o ammara su intimazione o per altri motivi, potrà essere sottoposto a ispezione soltanto per verificare gli elementi menzionati nei paragrafi 3 e 4. L'ispezione dovrà avere inizio senza ritardo ed essere effettuata speditamente. La Parte che procede all'ispezione non dovrà esigere che i feriti e i malati siano sbarcati dall'aeromobile, salvo che lo sbarco sia indispensabile all'ispezione. Essa curerà in ogni caso che l'ispezione o lo sbarco non aggravi lo stato dei feriti e malati.

3. Se l'ispezione rivela che l'aeromobile:

a) è un aeromobile sanitario ai sensi dell'art. 8 comma j,

b) non contravviene alle condizioni prescritte nell'art. 28, o

c) non ha intrapreso il volo in assenza o in violazione di un accordo preventivo, nel caso in cui un tale accordo sia richiesto, l'aeromobile con quelli dei suoi occupanti che appartengono sia a una Parte avversaria, sia ad uno Stato neutrale o a un altro Stato non Parte in conflitto, sarà autorizzato a proseguire il volo senza ritardo.

4. Se l'ispezione rivela che l'aeromobile:

a) non è un aeromobile sanitario ai sensi dell'art. 8 comma j,

b) contravviene alle condizioni prescritte nell'art. 28, o

c) ha intrapreso il volo in assenza o in violazione di un accordo preventivo, nel caso in cui un tale accordo sia richiesto, l'aeromobile potrà essere sequestrato. Le persone presenti a bordo saranno trattate in conformità delle disposizioni pertinenti delle Convenzioni e del presente Protocollo. Nel caso in cui l'aeromobile sequestrato sia destinato come aeromobile sanitario permanente, esso potrà essere in seguito usato soltanto come aeromobile sanitario.

Articolo 31. Stati neutrali o altri Stati che non sono Parti in conflitto

1. Gli aeromobili sanitari non potranno né sorvolare il territorio di uno Stato neutrale o di un altro Stato non Parte in conflitto, né atterrarvi o ammararvi, salvo in virtù di un accordo preventivo. Se un tale accordo esiste, detti aeromobili saranno rispettati per tutta la durata del volo e in occasione di eventuali scali. Essi dovranno però obbedire a qualsiasi intimazione di atterrare o di ammarare, a seconda dei casi.

2. Un aeromobile sanitario che, in assenza di un accordo preventivo o contravvenendo alle disposizioni di un accordo, sorvola il territorio di uno Stato neutrale o di un altro Stato non Parte in conflitto, sia per errore di navigazione, sia a causa di una situazione di urgenza concernente la sicurezza del volo, dovrà fare tutto il possibile per notificare il proprio volo e per farsi identificare. Il detto Stato, non appena avrà riconosciuto un tale aeromobile, dovrà compiere ogni ragionevole sforzo per dare l'ordine di atterrare o di ammarare indicato nell'art. 30 paragrafo 1, o per adottare altre misure onde salvaguardare i propri interessi e dare all'aeromobile, in ambedue i casi, il tempo di ottemperare, prima di ricorrere ad un attacco.

3. Se un aeromobile sanitario, in virtù di un accordo o nelle circostanze indicate nel paragrafo 2, atterra o ammara sul territorio di uno Stato neutrale o di un altro Stato non Parte in conflitto, in seguito a intimazione o per altri motivi, sarà soggetto a ispezione per stabilire se si tratta effettivamente di un aeromobile sanitario. L'ispezione dovrà avere inizio senza ritardo ed essere effettuata speditamente. La Parte che procede all'ispezione non dovrà esigere che i feriti e malati che dipendono dalla Parte che impiega l'aeromobile siano sbarcati dall'aeromobile, salvo che lo sbarco sia indispensabile all'ispezione. Esso curerà in ogni caso che l'ispezione o lo sbarco non aggravi lo stato di salute dei feriti e malati. Se l'ispezione rivela che si tratta effettivamente di un aeromobile sanitario, l'aeromobile stesso con le persone presenti a bordo, eccezion fatta di coloro che debbono essere presi in custodia in virtù delle regole del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati, sarà autorizzato a proseguire il volo e beneficerà di appropriate facilitazioni. Se l'ispezione rivela che l'aeromobile non è un aeromobile sanitario, l'aeromobile stesso sarà sequestrato e i suoi occupanti saranno trattati in conformità delle disposizioni del paragrafo 4.

4. Ad eccezione di coloro che vengano sbarcati a titolo temporaneo, i feriti, malati e naufraghi sbarcati da un aeromobile sanitario con il consenso dell'autorità locale sul territorio di uno Stato neutrale o di un altro Stato non Parte in conflitto, saranno, salvo intese diverse fra detto Stato e le parti in conflitto, presi in custodia da detto Stato se lo richiedono le regole del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati, in modo che essi non possono tornare a partecipare alle ostilità. Le spese di spedalità e di internamento saranno a carico dello Stato dal quale dipendono dette persone.

5. Gli Stati neutrali o gli altri Stati non Parti in conflitto applicheranno in modo eguale a tutte le Parti in conflitto le eventuali condizioni e restrizioni relative al sorvolo del loro territorio da parte degli aeromobili sanitari, o all'atterraggio di detti aeromobili.

 

Sezione III. Persone disperse e decedute

Articolo 32. Principio generale

Nell'applicazione della presente Sezione, le attività delle Alte Parti contraenti, delle Parti in conflitto e delle organizzazioni umanitarie internazionali menzionate nelle Convenzioni e nel presente Protocollo, dovranno essere motivate soprattutto dal diritto che hanno le famiglie di conoscere la sorte dei loro membri.

Articolo 33. Persone disperse

1. Non appena le circostanze lo permettano e al più tardi non appena cessate le ostilità attive, ciascuna Parte in conflitto dovrà ricercare le persone segnalate come disperse da una Parte avversaria. Allo scopo di facilitare le ricerche, detta Parte avversaria comunicherà tutte le informazioni utili su tali persone.

2. Allo scopo di facilitare la raccolta delle informazioni previste nel paragrafo precedente, ciascuna Parte in conflitto dovrà, per quanto riguarda le persone che non beneficiano di un regime più favorevole in virtù delle Convenzioni o del presente Protocollo:

a) registrare le informazioni indicate nell'art. 138 della IV Convenzione relative a quelle fra dette persone che, a causa delle ostilità e della occupazione, siano state detenute, incarcerate o in qualsiasi altro modo tenute in cattività per un periodo superiore a due settimane, o che siano decedute nel corso di un periodo di detenzione;

b) facilitare al massimo possibile e, se necessario, effettuare la ricerca e la registrazione di informazioni su dette persone, se esse sono decedute in altre circostanze a causa delle ostilità o della occupazione.

3. Le informazioni sulle persone segnalate come disperse in applicazione del paragrafo 1, e le richieste relative a dette informazioni saranno trasmesse sia direttamente, sia per il tramite della Potenza protettrice, dell'Agenzia centrale di ricerche del Comitato internazionale della Croce Rossa, o delle Società nazionali della Croce Rossa (Mezzaluna Rossa, Leone e Sole Rosso). Se dette informazioni non sono trasmesse per il tramite del Comitato internazionale della Croce Rossa o della sua Agenzia centrale di ricerche, ciascuna Parte in conflitto farà in modo che esse siano anche fornite all'Agenzia centrale di ricerche.

4. Le Parti in conflitto faranno di tutto per mettersi d'accordo su delle disposizioni che permettano ad apposite squadre di ricercare, identificare e raccogliere i morti nelle zone dei campi di battaglia; tali disposizioni potranno prevedere, se del caso, che dette squadre siano accompagnate da personale della Parte avversaria mentre svolgono il loro compito nelle zone che si trovano sotto il controllo di detta parte avversaria. Il personale di dette squadre dovrà essere rispettato e protetto mentre attende esclusivamente ai compiti in questione.

Articolo 34. Resti delle persone decedute

1. I resti delle persone decedute per cause connesse con l'occupazione, o nel corso di una detenzione derivante dall'occupazione o dalle ostilità; e quelli delle persone che non erano cittadini del paese nel quale sono decedute a causa delle ostilità, debbono essere rispettati, e le tombe di tutte le dette persone saranno rispettate, curate e contrassegnate come previsto nell'art. 130 della IV Convenzione, sempre che non rientrino in un trattamento più favorevole in virtù delle Convenzioni e del presente Protocollo.

2. Non appena le circostanze e le relazioni fra le Parti avversarie lo permettono, le Alti Parti contraenti sul cui territorio sono situate le tombe e, all'occorrenza, altri luoghi in cui si trovano i resti delle persone decedute a causa delle ostilità, durante l'occupazione o nel corso di una detenzione, concluderanno accordi volti:

a) a facilitare l'accesso alle tombe dei membri delle famiglie delle persone decedute, e dei rappresentanti dei servizi ufficiali di censimento delle tombe, e a stabilire le disposizioni di ordine pratico per detto accesso;

b) ad assicurare in permanenza la protezione e la manutenzione di dette tombe;

c) a facilitare il ritorno dei resti delle persone decedute e dei loro effetti personali nel paese di origine, su richiesta di detto paese o su richiesta della famiglia, salvo che vi si opponga il paese stesso.

3. In mancanza degli accordi previsti nel paragrafo 2 b o c, se il paese d'origine delle dette persone decedute non è disposto ad assicurare la manutenzione di tali tombe a proprie spese, l'Alta Parte contraente sul cui territorio sono situate le tombe stesse potrà offrire facilitazioni per il ritorno dei resti nel paese di origine. Se una tale offerta non sia stata accettata cinque anni dopo essere stata fatta, l'Alta Parte contraente potrà, dopo aver debitamente informato il paese d'origine, applicare le disposizioni previste dalla propria legislazione in materia di cimiteri e di tombe.

4. L'Alta Parte contraente sul cui territorio sono situate le tombe indicate nel presente articolo è autorizzata a esumare i resti unicamente:

a) alle condizioni definite nei paragrafi 2 c e 3; o

b) quando l'esumazione si impone per motivi di pubblica necessità, inclusi i casi di necessità sanitaria e di indagini, nel qual caso l'Alta Parte contraente dovrà, in ogni momento, trattare i resti delle persone decedute con rispetto ed informare il paese d'origine della sua intenzione di esumarli, fornendo precisazioni sul luogo previsto per la nuova inumazione.

 

Titolo III. Metodi e mezzi di guerra. Status di combattente e di prigioniero di guerra

Sezione I. Mezzi e metodi di guerra

Articolo 35. Regole fondamentali

1. In ogni conflitto armato, il diritto delle Parti in conflitto di scegliere metodi e mezzi di guerra non è illimitato.

2. È vietato l'impiego di armi, proiettili e sostanze nonché metodi di guerra capaci di causare mali superflui o sofferenze inutili.

3. È vietato l'impiego di metodi o mezzi di guerra concepiti con lo scopo di provocare, o dai quali ci si può attendere che provochino, danni estesi, durevoli e gravi all'ambiente naturale.

Articolo 36. Nuove armi

Nello studio, messa a punto, acquisizione o adozione di una nuova arma, di nuovi mezzi o metodi di guerra, un'Alta Parte contraente ha l'obbligo di stabilire se il suo impiego non sia vietato, in talune circostanze o in qualunque circostanza, dalle disposizioni del presente Protocollo o da qualsiasi altra regola del diritto internazionale applicabile a detta Alta Parte contraente.

Articolo 37. Divieto della perfidia

1. É vietato di uccidere, ferire o catturare un avversario ricorrendo alla perfidia. Costituiscono perfidia gli atti che fanno appello, con l'intenzione di ingannarla, alla buona fede di un avversario per fargli credere che ha il diritto di ricevere o l'obbligo di accordare la protezione prevista dalle regole del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati. Sono esempi di perfidia gli atti seguenti:

a) simulare l'intenzione di negoziare sotto la copertura della bandiera di parlamentare, o simulare la resa;

b) simulare una incapacità dovuta a ferite o malattia;

c) simulare di avere lo statuto di civile o di non combattente;

d) simulare di avere uno statuto protetto facendo uso di segni, emblemi o uniformi delle Nazioni Unite, di Stati neutrali o di altri Stati non Parti in conflitto.

2. Gli stratagemmi di guerra non sono vietati. Costituiscono stratagemmi di guerra gli atti che hanno lo scopo di indurre in errore un avversario, o di fargli commettere imprudenze, ma che non violano alcuna regola del diritto internazionale applicabile nel conflitti armati, e che, non facendo appello alla buona fede dell'avversario circa la protezione prevista da detto diritto, non sono perfidi. Sono esempi di stratagemmi di guerra gli atti seguenti: mascheramenti, inganni, operazioni simulate e false informazioni.

Articolo 38. Emblemi riconosciuti

1. È vietato di fare uso indebito del segno distintivo della croce rossa, della mezzaluna rossa o del leone e sole rosso, o di altri emblemi, segni o segnali stabiliti dalle Convenzioni o dal presente Protocollo. È del pari vietato di fare deliberatamente uso indebito, in un conflitto armato, di altri emblemi, segni o segnali protettori riconosciuti in campo internazionale, inclusi la bandiera di parlamentare e l'emblema protettore dei beni culturali.

2. È vietato di fare uso dell'emblema distintivo delle Nazioni Unite fuori dei casi in cui l'uso sia autorizzato da detta Organizzazione.

Articolo 39. Segni di nazionalità

1. È vietato di fare uso, in un conflitto armato, delle bandiere o emblemi, insegne o uniformi militari di Stati neutrali o di altri Stati non Parti in conflitto.

2. È vietato di fare uso delle bandiere o emblemi, insegne o uniformi militari delle Parti avversarie durante gli attacchi o per dissimulare, favorire, proteggere od ostacolare operazioni militari.

3. Nessuna delle disposizioni del presente articolo e dell'art. 37 paragrafo 1 d, potrà modificare le regole esistenti e generalmente riconosciute del diritto internazionale applicabile allo spionaggio o all'uso delle bandiere nella condotta dei conflitti armati sul mare.

Articolo 40. Quartiere

È vietato di ordinare che non ci siano sopravvissuti, di minacciarne l'avversario o di condurre le ostilità in funzione di tale decisione.

Articolo 41. Salvaguardia del nemico fuori combattimento

1. Nessuna persona di cui si riconosce o si deve riconoscere, tenuto conto delle circostanze, che è fuori combattimento, potrà essere oggetto di attacco.

2. È fuori combattimento qualsiasi persona:

a) che si trova in potere di una Parte avversaria,

b) che manifesta chiaramente l'intenzione di arrendersi, o

c) che ha perso conoscenza o è comunque in stato di incapacità a causa di ferite o malattia e, di conseguenza, impossibilitata a difendersi, a condizione che, nei vari casi, essa si astenga da qualsiasi atto di ostilità e non tenti di evadere.

3. Quando persone che hanno diritto alla protezione prevista per i prigionieri di guerra sono cadute in mano di una Parte avversaria in condizioni eccezionali di combattimento che impediscono di sgomberarle come previsto nel Titolo III, Sezione I della III Convenzione, esse dovranno essere liberate e tutte le precauzioni possibili dovranno essere prese per garantire la loro sicurezza.

Articolo 42. Persone a bordo di aeromobili

1. Nessuna persona che si lancia in paracadute da un aeromobile che fa naufragio potrà essere oggetto di attacco durante la discesa.

2. Al momento di toccare il suolo di un territorio controllato da una Parte avversaria, la persona che si sia lanciata in paracadute da un aeromobile che fa naufragio dovrà avere la possibilità di arrendersi prima di essere oggetto di attacco, salvo che risulti manifesto che essa sta compiendo un atto ostile.

3. Le truppe aviotrasportate non saranno protette dal presente articolo.

Articolo 43. Forze armate

1. Le forze armate di una Parte in conflitto sono costituite da tutte le forze, gruppi e unità armate e organizzate posti sotto un comando responsabile della condotta dei propri subordinati di fronte a detta Parte, anche se quest'ultima è rappresentata da un governo o da un'autorità non riconosciuti da una Parte avversaria. Dette forze armate dovranno essere soggette ad un regime di disciplina interna che assicuri, fra l'altro, il rispetto delle regole del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati.

2. I membri delle forze armate di una Parte in conflitto (diversi dal personale sanitario e religioso indicato nell'art. 33 della III Convenzione), sono combattenti, ossia hanno il diritto di partecipare direttamente alle ostilità.

3. La Parte in conflitto che incorpora nelle proprie forze armate una organizzazione paramilitare o un servizio armato incaricato di fare rispettare l'ordine, dovrà notificarlo alle altre Parti in conflitto.

Articolo 44. Combattenti e prigionieri di guerra

1. Ogni combattente, come definito nell'art. 43, che cade in potere di una Parte avversaria è prigioniero di guerra.

2. Sebbene tutti i combattenti siano tenuti a rispettare le regole del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati, le violazioni di dette regole non priveranno un combattente del diritto di essere considerato come tale o, se cade in Potere di una Parte avversaria, del diritto di essere considerato prigioniero di guerra, salvo i casi previsti nei paragrafi 3 e 4.

3. Per facilitare la protezione della popolazione civile contro gli effetti delle ostilità, i combattenti sono obbligati a distinguersi dalla popolazione civile quando prendono parte ad un attacco o ad una operazione militare preparatoria di un attacco. Tuttavia, dato che vi sono situazioni nei conflitti armati in cui, a causa della natura delle ostilità, un combattente armato non può distinguersi dalla popolazione civile, egli conserverà lo statuto di combattente a condizione che, in tali situazioni, porti le armi apertamente:

a) durante ogni fatto d'armi; e

b) durante il tempo in cui è esposto alla vista dell'avversario, mentre prende parte ad uno spiegamento militare che precede l'inizio di un attacco al quale deve partecipare. Gli atti che rispondono alle condizioni previste dal presente paragrafo non sono considerati come perfidi ai sensi dell'art. 37 paragrafo 1 comma c.

4. Il combattente che cade in potere di una Parte avversaria senza riunire le condizioni previste dalla seconda frase del paragrafo 3, perderà il diritto ad essere considerato prigioniero di guerra, ma beneficerà, nondimeno, di protezione equivalenti, sotto ogni aspetto, a quelle che sono concesse ai prigionieri di guerra dalla III Convenzione e dal presente Protocollo. Tale protezione comprende protezioni equivalenti a quelle che sono concesse ai prigionieri di guerra dalla III Convenzione nel caso in cui la persona in questione sia sottoposta a giudizio e condannata per qualsiasi reato eventualmente commesso.

5. Il combattente che cade in potere di una Parte avversaria mentre non partecipa ad un attacco o ad una operazione militare preparatoria di un attacco non perderà, a causa delle sue attività precedenti, il diritto ad essere considerato come combattente e prigioniero di guerra.

6. Il presente articolo non priverà nessuno del diritto ad essere considerato prigioniero di guerra ai sensi dell'art. 4 della III Convenzione.

7. Il presente articolo non vuole modificare la pratica, generalmente accettata dagli Stati, concernente il porto dell'uniforme da parte dei combattenti appartenenti alle unità armate regolari in uniforme di una parte in conflitto.

8. Oltre alle categorie di persone indicate nell'art. 13 della I e II Convenzione, tutti i membri delle forze armate di una Parte in conflitto, quali sono definiti dall'art. 43 del presente Protocollo, hanno diritto alla protezione concessa dalle dette Convenzioni, se essi sono feriti o malati o, nel caso della II Convenzione, se sono naufraghi in mare o in altre acque.

Articolo 45. Protezione delle persone che hanno preso parte alle ostilità

1. Una persona che prende parte alle ostilità e cade in potere di una Parte avversaria, si presume essere prigioniero di guerra e, di conseguenza, sarà protetta dalla III Convenzione, se rivendica lo statuto di prigioniero di guerra, o se risulta che essa ha diritto a tale statuto, oppure quando la Parte di cui dipende rivendica per lei detto statuto mediante notifica alla Potenza detentrice o alla Potenza protettrice. Se esiste un dubbio qualsiasi a proposito del suo diritto allo statuto di prigioniero di guerra, la persona stessa continuerà a beneficiare di detto statuto e, di conseguenza, della protezione della III Convenzione e del presente Protocollo, in attesa che il suo statuto sia determinato da un tribunale competente.

2. Se una persona caduta in potere di una Parte avversaria non è trattenuta come prigioniero di guerra e deve essere giudicata da detta Parte per un reato connesso con le ostilità, essa potrà far valere il proprio diritto allo statuto di prigioniero di guerra davanti a un organo giudiziario, e ottenere che tale questione sia risolta. Quando la procedura applicabile lo consenta, la questione dovrà essere risolta prima che si decida sul reato. I rappresentanti della Potenza protettrice avranno il diritto di assistere al dibattimento nel corso del quale detta questione deve essere risolta, salvo il caso eccezionale in cui il dibattito avviene a porte chiuse nell'interesse della sicurezza dello Stato. In questo caso, la Potenza detentrice deve informare la Potenza protettrice.

3. Ogni persona che, avendo preso parte alle ostilità, non ha diritto allo statuto di prigioniero di guerra e non beneficia di un trattamento più favorevole conformemente alla IV Convenzione, avrà diritto, in ogni momento, alla protezione dell'art. 75 del presente Protocollo. In territorio occupato, una tale persona, salvo che sia detenuta per spionaggio, dovrà beneficiare egualmente, malgrado le disposizioni dell'art. 5 della IV Convenzione, del diritto di comunicazione previsto dalla detta Convenzione.

Articolo 46. Spie

1. Malgrado ogni altra disposizione delle Convenzioni o del presente Protocollo, un membro delle forze armate di una Parte in conflitto caduto in potere di una Parte avversaria mentre svolge attività di spionaggio, non avrà diritto allo statuto di prigioniero di guerra e potrà essere trattato come spia.

2. Un membro delle forze armate di una Parte in conflitto che raccoglie o cerca di raccogliere, per conto di detta parte, informazioni in un territorio controllato da una Parte avversaria, non sarà considerato come svolgente attività di spionaggio se, ciò facendo, riveste l'uniforme delle proprie forze armate.

3. Un membro delle forze armate di una Parte in conflitto che sia residente di un territorio occupato da una Parte avversaria, e che raccoglie o cerca di raccogliere, per conto della Parte da cui dipende, informazioni di interesse militare in detto territorio, non sarà considerato come svolgente attività di spionaggio, salvo che, ciò facendo, egli agisca sotto falsi pretesti o in modo deliberatamente clandestino. Inoltre, detto residente non perderà il diritto allo statuto di prigioniero di guerra e non potrà essere trattato come spia, se non nel caso in cui egli sia catturato mentre svolge attività di spionaggio.

4. Un membro delle forze armate di una Parte in conflitto che non sia residente di un territorio occupato da una parte avversaria e che abbia svolto attività di spionaggio in detto territorio, non perderà il diritto allo statuto di prigioniero di guerra e non potrà essere trattato come spia, se non nel caso in cui egli sia catturato prima di aver raggiunto le forze armate alle quali appartiene.

Articolo 47. Mercenari

1. Un mercenario non ha diritto allo statuto di combattere o di prigioniero di guerra.

2. Con il termine "mercenario" si intende ogni persona:

a) che sia appositamente reclutata, localmente o all'estero, per combattere in un conflitto armato;

b) che di fatto prenda parte diretta alle ostilità;

c) che prenda parte alle ostilità spinta dal desiderio di ottenere un profitto personale, e alla quale sia stata effettivamente promessa, da una Parte in conflitto o a suo nome, una remunerazione materiale nettamente superiore a quella promessa o corrisposta ai combattenti aventi rango e funzioni similari nelle forze armate di detta Parte;

d) che non sia cittadino di una Parte in conflitto, né residente di un territorio controllato da una Parte in conflitto;

e) che non sia membro delle forze armate di una Parte in conflitto; e

f) che non sia stato inviato da uno Stato non Parte nel conflitto in missione ufficiale quale membro delle forze armate di detto Stato.

 

Titolo IV. Popolazione civile

 

Sezione I. Protezione generale contro gli effetti delle ostilità

Capitolo I. Regola fondamentale e campo di applicazione

Articolo 48. Regola fondamentale

Allo scopo di assicurare il rispetto e la protezione della popolazione civile e dei beni di carattere civile, le Parti in conflitto dovranno fare, in ogni momento, distinzione fra la popolazione civile e i combattenti, nonché fra i beni di carattere civile e gli obiettivi militari, e, di conseguenza, dirigere le operazioni soltanto contro obiettivi militari.

Articolo 49. Definizione degli attacchi e campo di applicazione

1. Con l'espressione "attacchi" si intendono gli atti di violenza contro l'avversario, siano tali atti compiuti a scopo di offesa o di difesa.

2. Le disposizioni del presente Protocollo concernenti gli attacchi si applicheranno a tutti gli attacchi, quale che sia il territorio su cui essi si svolgono, incluso il territorio nazionale appartenente ad una Parte in conflitto, ma che si trovi sotto il controllo di una Parte avversaria.

3. Le disposizioni della presente Sezione si applicheranno ad ogni operazione terrestre, aerea o navale che possa colpire, su terra, la popolazione civile, le persone civili e i beni di carattere civile. Esse si applicheranno, inoltre, a tutti gli attacchi navali o aerei diretti contro obiettivi terrestri, ma non incideranno altrimenti sulle regole del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati sul mare o in aria.

4. Le disposizioni della presente Sezione completano le regole relative alla protezione umanitaria enunciate nella IV Convenzione, in particolare nel Titolo II, e negli altri accordi internazionali che vincolano le Alte Parti contraenti, nonché le altre regole del diritto internazionale relative alla protezione dei civili e dei beni di carattere civile contro gli effetti delle ostilità su terra, sul mare e in aria.

 

Capitolo II. Persone civili e popolazione civile

Articolo 50. Definizione delle persone civili e della popolazione civile

1. È considerata civile ogni persona che non appartiene a una delle categorie indicate nell'art. 4 A. 1), 2), 3) e 6) della III Convenzione, e nell'art. 43 del presente Protocollo. In caso di dubbio, la detta persona sarà considerata civile.

2. La popolazione civile comprende tutte le persone civili.

3. La presenza in seno alla popolazione civile di persone isolate che non rispondono alla definizione di persona civile non priva detta popolazione della sua qualità.

Articolo 51. Protezione della popolazione civile

1. La popolazione civile e le persone civili godranno di una protezione generale contro i pericoli derivanti da operazioni militari. Allo scopo di rendere effettiva tale protezione, saranno osservate, in ogni circostanza, le seguenti regole, le quali si aggiungono alle altre regole del diritto internazionale applicabile.

2. Sia la popolazione civile che le persone civili non dovranno essere oggetto di attacchi. Sono vietati gli atti o minacce di violenza, il cui scopo principale sia di diffondere il terrore fra la popolazione civile.

3. Le persone civili godranno della protezione concessa dalla presente Sezione, salvo che esse partecipino direttamente alle ostilità e per la durata di detta partecipazione.

4. Sono vietati gli attacchi indiscriminati. Con l'espressione "attacchi indiscriminati" si intendono:

a) quelli che non sono diretti contro un obiettivo militare determinato;

b) quelli che impiegano metodi o mezzi di combattimento che non possono essere diretti contro un obiettivo militare determinato; o

c) quelli che impiegano metodi o mezzi di combattimento i cui effetti non possono essere limitati, come prescrive il presente Protocollo, e che sono, di conseguenza, in ciascuno di tali casi, atti a colpire indistintamente obiettivi militari e persone civili o beni di carattere civile.

5. Saranno considerati indiscriminati, fra gli altri, i seguenti tipi di attacchi:

a) gli attacchi mediante bombardamento, quali che siano i metodi e i mezzi impiegati, che trattino come obiettivo militare unico un certo numero di obiettivi militari chiaramente distanziati e distinti, situati in una città, un paese, un villaggio o in qualsiasi altra zona che contenga una concentrazione analoga di persone civili o di beni di carattere civile;

b) gli attacchi dai quali ci si può attendere che provochino incidentalmente morti e feriti fra la popolazione civile, danni ai beni di carattere civile, o una combinazione di perdite umane e di danni, che risulterebbero eccessivi rispetto al vantaggio militare concreto e diretto previsto.

6. Sono vietati gli attacchi diretti a titolo di rappresaglia contro la popolazione civile o le persone civili .

7. La presenza o i movimenti della popolazione civile o di persone civili non dovranno essere utilizzati per mettere determinati punti o determinate zone al riparo da operazioni militari, in particolare per cercare di mettere obiettivi militari al riparo da attacchi, o di coprire, favorire o ostacolare operazioni militari. Le Parti in conflitto non dovranno dirigere i movimenti della popolazione civile o delle persone in modo da cercare di mettere degli obiettivi militari al riparo dagli attacchi o di coprire operazioni militari.

8. Nessuna violazione di tali divieti potrà dispensare le Parti in conflitto dai loro obblighi giuridici nei confronti della popolazione civile e delle persone civili, incluso l'obbligo di prendere le misure di precauzione previste nell'art. 57.

 

Capitolo III. Beni di carattere civile

Articolo 52. Protezione generale dei beni di carattere civile

1. I beni di carattere civile non dovranno essere oggetto di attacchi né di rappresaglie. Sono beni di carattere civile tutti i beni che non sono obiettivi militari ai sensi del paragrafo 2.

2. Gli attacchi dovranno essere strettamente limitati agli obiettivi militari. Per quanto riguarda i beni, gli obiettivi militari sono limitati ai beni che per loro natura, ubicazione, destinazione o impiego contribuiscono efficacemente all'azione militare, e la cui distruzione totale o parziale, conquista o neutralizzazione offre, nel caso concreto, un vantaggio militare preciso.

3. In caso di dubbio, un bene che è normalmente destinato ad uso civile, quale un luogo di culto, una casa, un altro tipo di abitazione o una scuola, si presumerà che non sia utilizzato per contribuire efficacemente all'azione militare.

Articolo 53. Protezione dei beni culturali e dei luoghi di culto

Senza pregiudizio delle disposizioni della Convenzione dell'Aja del 14 maggio 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, e di altri strumenti internazionali applicabili, è vietato:

a) compiere atti di ostilità diretti contro i monumenti storici, le opere d'arte o i luoghi di culto, che costituiscono il patrimonio culturale o spirituale dei popoli;

b) utilizzare detti beni in appoggio allo sforzo militare;

c) fare di detti beni l'oggetto di rappresaglie .

Articolo 54. Protezione dei beni indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civile

1. È vietato, come metodo di guerra, far soffrire la fame alle persone civili.

2. È vietato attaccare, distruggere, asportare o mettere fuori uso beni indispensabili alla sopravvivenza della popolazione civile, quali le derrate alimentari e le zone agricole che le producono, i raccolti, il bestiame, le installazioni e riserve di acqua potabile e le opere di irrigazione, con la deliberata intenzione di privarne, in ragione del loro valore di sussistenza, la popolazione civile o la Parte avversaria, quale che sia lo scopo perseguito, si tratti di far soffrire la fame alle persone civili, di provocare il loro spostamento o di qualsiasi altro scopo.

3. I divieti previsti nel paragrafo 2 non si applicheranno se i beni sono utilizzati dalla Parte avversaria: a) per la sussistenza dei soli membri delle proprie forze armate; b) per fini diversi da detta sussistenza, come appoggio diretto ad una azione militare, a condizione, tuttavia, di non intraprendere in nessun caso, contro detti beni, azioni da cui ci si potrebbe attendere che lascino alla popolazione civile alimenti e acqua in misura talmente scarsa che essa sarebbe ridotta alla fame o costretta a spostarsi.

4. Tali beni non dovranno essere oggetto di rappresaglie.

5. Tenuto conto delle esigenze vitali di ciascuna Parte in conflitto per la difesa del proprio territorio contro l'invasione, deroghe ai divieti previsti dal paragrafo 2 saranno permesse a una Parte in conflitto su detto territorio che si trovi sotto il suo controllo se lo esigono necessità militari imperiose.

Articolo 55. Protezione dell'ambiente naturale

1. La guerra sarà condotta curando di proteggere l'ambiente naturale contro danni estesi, durevoli e gravi. Tale protezione comprende il divieto di impiegare metodi o mezzi di guerra concepiti per causare o dai quali ci si può attendere che causino danni del genere all'ambiente naturale, comprendendo in tal modo, la salute o la sopravvivenza della popolazione.

2. Sono vietati gli attacchi contro l'ambiente naturale a titolo di rappresaglia.

Articolo 56. Protezione delle opere e installazioni che racchiudono forze pericolose

1. Le opere o installazioni che racchiudono forze pericolose, cioè le dighe di protezione o di ritenuta e le centrali nucleari per la produzione di energia elettrica, non saranno oggetto di attacchi, anche se costituiscono obiettivi militari, se tali attacchi possono provocare la liberazione di dette forze e causare, di conseguenza, gravi perdite alla popolazione civile. Gli altri obiettivi militari situati su o in prossimità di dette opere o installazioni non saranno oggetto di attacchi, se questi possono provocare la liberazione di forze pericolose e, di conseguenza, causare gravi perdite alla popolazione civile.

2. La protezione speciale contro gli attacchi prevista dal paragrafo 1 cesserà:

a) nei riguardi delle dighe di protezione o di ritenuta, soltanto nel caso in cui esse siano utilizzate per scopi diversi dalla loro normale funzione e per l'appoggio regolare, importante e diretto a operazioni militari, e se tali attacchi sono il solo mezzo pratico per porre fine a detto appoggio;

b) nei riguardi delle centrali nucleari per la produzione di energia elettrica, soltanto nel caso in cui esse forniscano corrente elettrica per l'appoggio regolare, importante e diretto a operazioni militari, se tali attacchi sono il solo mezzo pratico per porre fine a detto appoggio;

c) nei riguardi degli altri obiettivi militari situati su o in prossimità di dette opere o installazioni, soltanto nel caso in cui essi siano utilizzati per l'appoggio regolare, importante e diretto a operazioni militari, e se tali attacchi sono il solo mezzo pratico per porre fine a detto appoggio.

3. In tutti i casi, la popolazione civile e le persone civili continueranno a beneficiare di tutte le protezioni che sono loro attribuite dal diritto internazionale, incluse le misure di precauzione previste nell'art. 57. Se la protezione cessa e se una delle opere e installazioni o uno degli obiettivi militari menzionati nel paragrafo 1 viene attaccato, tutte le precauzioni praticamente possibili dovranno essere prese per evitare che le forze pericolose siano liberate.

4. È vietato di fare oggetto di rappresaglie una delle opere e installazioni o uno degli obiettivi militari menzionati nel paragrafo 1.

5. Le Parti in conflitto faranno di tutto per non collocare obiettivi militari in prossimità delle opere o installazioni menzionate nel paragrafo 1. Nondimeno, gli apprestamenti costruiti al solo scopo di difendere contro gli attacchi le opere o installazioni predette, sono autorizzati e non saranno essi stessi oggetto di attacchi, a condizione che non siano utilizzati nella condotta delle ostilità, salvo che per le azioni difensive necessarie per rispondere agli attacchi contro le opere o installazioni protette, e nell'intesa che il loro armamento sia limitato alle armi che possono servire solo a respingere un'azione nemica contro le opere o installazioni protette.

6. Le Alte Parti contraenti e le Parti in conflitto sono insistentemente invitate a concludere fra di loro altri accordi per assicurare una protezione supplementare ai beni che racchiudono forze pericolose.

7. Per facilitare l'identificazione dei beni protetti dal presente articolo, le Parti in conflitto potranno contrassegnarle mediante un distintivo speciale consistente in un gruppo di tre cerchi di colore arancio vivo, disposti su uno stesso asse come specificato nell'art. 16 dell'Allegato I al presente Protocollo. L'assenza di una tale segnaletica non dispensa in nulla le Parti in conflitto dagli obblighi derivanti dal presente articolo.

 

Capitolo IV. Misure di precauzione

Articolo 57. Precauzione negli attacchi

1. Le operazioni militari saranno condotte curando costantemente di risparmiare la popolazione civile, le persone civili e i beni di carattere civile.

2. Per quanto riguarda gli attacchi, saranno prese le seguenti precauzioni:

a) coloro che preparano o decidono un attacco dovranno:

i) fare tutto ciò che è praticamente possibile per accertare che gli obiettivi da attaccare non sono persone civili né beni di carattere civile, e non beneficiano di una protezione speciale, ma che si tratta di obiettivi militari ai sensi del paragrafo 2 dell'art. 52, e che le disposizioni del presente Protocollo non ne vietano l'attacco;

ii) prendere tutte le precauzioni praticamente possibili nella scelta dei mezzi e metodi di attacco, allo scopo di evitare o, almeno, di ridurre al minimo il numero di morti e di feriti tra la popolazione civile, nonché i danni ai beni di carattere civile che potrebbero essere incidentalmente causati;

iii) astenersi dal lanciare un attacco da cui ci si può attendere che provochi incidentalmente morti e feriti fra la popolazione civile, o una combinazione di perdite umane e danni, che risulterebbero eccessivi rispetto al vantaggio militare concreto previsto;

b) un attacco sarà annullato o interrotto quando appaia che il suo obiettivo non è militare o beneficia di una protezione speciale, o che ci si può attendere che esso provochi incidentalmente morti e feriti fra la popolazione civile, danni ai beni di carattere civile, o una combinazione di perdite umane e danni, che risulterebbero eccessivi rispetto al vantaggio militare concreto e diretto previsto;

c) nel caso di attacchi che possono colpire la popolazione civile dovrà essere dato un avvertimento in tempo utile e con mezzi efficaci, salvo che le circostanze lo impediscano.

3. Quando è possibile una scelta fra più obiettivi militari per ottenere un vantaggio militare equivalente, la scelta dovrà cadere sull'obiettivo nei cui riguardi si può pensare che l'attacco presenta il minor pericolo per le persone civili e per i beni di carattere civile.

4. Nella condotta delle operazioni militari sul mare o in aria, ciascuna Parte in conflitto dovrà prendere, conformemente ai diritti e ai doveri che discendono per essa dalle regole del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati, tutte le precauzioni ragionevoli per evitare perdite di vita fra la popolazione civile e danni ai beni di carattere civile.

5. Nessuna disposizione del presente articolo potrà essere interpretata nel senso di autorizzare attacchi contro la popolazione civile, le persone civili o i beni di carattere civile.

Articolo 58. Precauzioni contro gli effetti degli attacchi

In tutta la misura praticamente possibile, le Parti in conflitto:

a) senza pregiudizio dell'art. 49 della IV Convenzione, faranno ogni sforzo per allontanare dalle vicinanze degli obiettivi militari la popolazione civile, le persone civili e i beni di carattere civile che si trovano sotto il loro controllo;

b) eviteranno di collocare obiettivi militari all'interno o in prossimità di zone densamente popolate;

c) prenderanno le altre precauzioni necessarie per proteggere contro i pericoli derivanti da operazioni militari la popolazione civile, le persone civili e i beni di carattere civile che si trovano sotto il loro controllo.

 

Capitolo V. Località e zone sotto protezione speciale

Articolo 59. Località non difese

1. È vietato alle Parti in conflitto di attaccare, con qualsiasi mezzo, località non difese.

2. Le autorità competenti di una Parte in conflitto potranno dichiarare località non difesa ogni luogo abitato che si trovi in prossimità o all'interno di una zona in cui le forze armate sono in contatto e che sia aperta all'occupazione ad opera di una Parte avversaria. Una tale località dovrà rispondere alle seguenti condizioni:

a) tutti i combattenti, nonché le armi e il materiale militare mobili dovranno essere stati sgomberati;

b) non sarà fatto uso ostile delle installazioni o degli stabilimenti militari fissi;

c) le autorità e la popolazione non commetteranno atti di ostilità;

d) non sarà svolta alcuna attività in appoggio a operazioni militari.

3. La presenza, in detta località, di persone protette in modo speciale dalle Convenzioni e dal presente Protocollo, e di forze di polizia trattenute al solo scopo di mantenere l'ordine pubblico, non è contraria alle condizioni poste dal paragrafo 2.

4. La dichiarazione fatta in virtù del paragrafo 2 sarà indirizzata alla Parte avversaria e stabilirà e indicherà, nel modo più preciso possibile, i confini della località non difesa. La Parte in conflitto che riceve la dichiarazione ne accuserà ricevuta e tratterà la località come località non difesa, salvo che le condizioni poste dal paragrafo 2 non siano effettivamente soddisfatte, nel qual caso essa ne informerà senza indugio la Parte che avrà fatto la dichiarazione. Anche quando le condizioni poste dal paragrafo 2 non sono soddisfatte, la località continuerà a beneficiare della protezione prevista dalle altre disposizioni del presente Protocollo e dalle altre regole del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati.

5. Le Parti in conflitto potranno stabilire accordi per la creazione di località non difese, anche se dette località non riuniscono le condizioni poste dal paragrafo 2. L'accordo dovrebbe stabilire e indicare, nel modo più preciso possibile, i confini della località non difesa; se necessario, potrà fissare le modalità di controllo.

6. La Parte in potere nella quale si trova la località oggetto di un tale accordo dovrà contrassegnarla, per quanto possibile, con distintivi da concordare con l'altra Parte, che dovranno essere collocati in luoghi dove siano chiaramente visibili, specialmente lungo il perimetro e ai confini della località, e sulle strade principali.

7. Una località perderà lo statuto di località non difesa quando non riunirà più le condizioni poste dal paragrafo 2 o dall'accordo menzionato nel paragrafo 5. In tale eventualità, la località continuerà a beneficiare della protezione prevista dalle altre disposizioni del presente Protocollo e dalle altre regole del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati.

Articolo 60. Zone smilitarizzate

1. È vietato alle Parti in conflitto di estendere le operazioni militari alle zone alle quali abbiano conferito mediante accordo lo statuto di zone smilitarizzate, se una tale estensione è contraria alle disposizioni di detto accordo.

2. Detto accordo dovrà essere esplicito; potrà essere stipulato verbalmente o per iscritto, direttamente o per il tramite di una Potenza protettrice o di una organizzazione umanitaria imparziale, e consistere in dichiarazioni reciproche e concordanti. Potrà essere stipulato sia in tempo di pace che dopo l'apertura delle ostilità, e dovrebbe stabilire e indicare, nel modo più preciso possibile, i confini della zona smilitarizzata; potrà fissare, se necessario, le modalità di controllo.

3. Oggetto di un tale accordo sarà normalmente una zona che risponda alle seguenti condizioni:

a) tutti i combattenti, nonché le armi e il materiale militare mobili, dovranno essere stati sgomberati;

b) non sarà fatto uso ostile delle installazioni o degli stabilimenti militari fissi;

c)le autorità e la popolazione non commetteranno atti di ostilità;

d) ogni attività legata allo sforzo militare dovrà essere cessata. Le Parti in conflitto si accorderanno circa l'interpretazione da dare alla condizione posta dal comma d, e circa le persone, diverse da quelle menzionate nel paragrafo 4, che sia possibile ammettere nella zona smilitarizzata.

4. La presenza, in detta zona, di persone protette in modo speciale dalle Convenzioni e dal presente Protocollo, e di forze di polizia trattenute al solo scopo di mantenere l'ordine pubblico, non è contraria alle condizioni poste dal paragrafo 3.

5. La Parte in potere della quale si trova una tale zona deve contrassegnarla, per quanto possibile, con distintivi da concordare con l'altra Parte, che dovranno essere collocati in luoghi dove siano chiaramente visibili, specialmente lungo il perimetro e ai confini della zona, e sulle strade principali.

6. Se i combattenti si avvicinano ad una zona smilitarizzata, se le Parti in conflitto hanno concluso un accordo in proposito, nessuna di esse potrà utilizzare tale zona per scopi legati alla condotta delle operazioni militari, né revocarne unilateralmente lo statuto.

7. Se una delle Parti in conflitto commette una violazione grave delle disposizioni dei paragrafi 3 o 6, l'altra Parte sarà sciolta dagli obblighi derivanti dall'accordo che conferisce alla zona lo statuto di zona smilitarizzata. In tale eventualità, la zona perderà il suo statuto, ma continuerà a beneficiare della protezione prevista dalle altre disposizioni del presente Protocollo e dalle altre regole del diritto internazionale applicabile nei conflitti armati.

 

Capitolo VI. Protezione civile

Articolo 61. Definizione e campo di applicazione

Ai fini del presente Protocollo:

a) con l'espressione "protezione civile" si intende l'assolvimento di alcuni o di tutti i compiti umanitari qui di seguito elencati, che sono destinati a proteggere la popolazione civile dai pericoli delle ostilità o delle calamità, e ad aiutarla a superare gli effetti immediati, nonché ad assicurare le condizioni necessarie alla sopravvivenza. Tali compiti sono i seguenti:

i) servizio di allarme;

ii) sgombero;

iii) organizzazione di ricoveri;

iv) messa in opera di misure di oscuramento;

v) salvataggio;

vi) servizi sanitari, inclusi i primi soccorsi, e assistenza religiosa;

vii) lotta contro gli incidenti;

viii) individuazione e segnalamento delle zone pericolose;

ix) decontaminazione e altre misure analoghe di protezione;

x) alloggiamenti e approvvigionamenti d'urgenza;

xi) aiuto in caso di urgenza per il ristabilimento e il mantenimento dell'ordine nelle zone sinistrate;

xii) ristabilimento urgente dei servizi di pubblica utilità indispensabili;

xiii) trasporti funebri urgenti;

xiv) assistenza per la salvaguardia dei beni essenziali alla sopravvivenza;

xv) attività complementari necessarie all'assolvimento di uno qualsiasi dei compiti sopra elencati, i quali comprendono la pianificazione e l'organizzazione, ma non si limitano solo ad esse;

b) con l'espressione "organismi di protezione civile", si intendono gli stabilimenti e altre unità creati o autorizzati dalle autorità competenti di una Parte in conflitto per svolgere uno qualsiasi dei compiti menzionati nel comma a, ed esclusivamente assegnati e impiegati per tali compiti;

c) con il termine "personale" degli organismi di protezione civile si intendono le persone che una Parte in conflitto assegna esclusivamente all'assolvimento dei compiti elencati nel comma a, compreso il personale destinato esclusivamente all'amministrazione di detti organismi dall'autorità competente di detta Parte;

d) con il termine "materiale" degli organismi di protezione civile si intendono l'equipaggiamento, gli approvvigionamenti e i mezzi di trasporto che detti organismi utilizzano per l'assolvimento dei compiti elencati nel comma (a).

Articolo 62. Protezione generale

1. Gli organismi civili di protezione civile e il loro personale saranno rispettati e protetti, conformemente alle disposizioni del presente Protocollo, con particolare riguardo alle disposizioni della presente Sezione. Essi avranno il diritto di assolvere i loro compiti di protezione civile, salvo il caso di necessità militare imperiosa.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano anche ai civili che, senza appartenere agli organismi civili di protezione civile, rispondono ad un appello delle autorità competenti e assolvono, sotto il controllo di queste, compiti di protezione civile.

3. Gli edifici e il materiale impiegati per scopi di protezione civile, nonché i ricoveri destinati alla popolazione civile ricadranno sotto l'art. 52. I beni utilizzati per scopi di protezione civile non potranno essere né distrutti né distolti dalla loro destinazione, se non ad opera della Parte alla quale appartengono.

Articolo 63. Protezione civile nei territori occupati

1. Nei territori occupati, gli organismi civili di protezione civile riceveranno dalle autorità tutte le facilitazioni necessarie all'assolvimento dei loro compiti. In nessuna circostanza il loro personale sarà costretto ad attività che potrebbero ostacolare una confacente esecuzione di detti compiti. La Potenza occupante non potrà apportare alla struttura o al personale di detti organismi modifiche che potrebbero recare pregiudizio all'esatto assolvimento della loro missione. Tali organismi civili di protezione civile non saranno obbligati a dare priorità ai cittadini o agli interessi di detta Potenza.

2. La Potenza occupante non obbligherà, costringerà o inciterà gli organismi civili di protezione civile ad assolvere i loro compiti in modo comunque pregiudizievole per gli interessi della popolazione civile.

3. La Potenza occupante potrà, per motivi di sicurezza, disarmare il personale della protezione civile.

4. La Potenza occupante non potrà distrarre dal loro impiego naturale né requisire edifici o materiale appartenenti a organismi di protezione civile oppure utilizzati da questi ultimi, se tale distrazione o requisizione può portare pregiudizio alla popolazione civile.

5. La Potenza occupante potrà requisire o distrarre detti mezzi, a condizione di continuare ad osservare la regola generale stabilita nel paragrafo 4 e con riserva delle seguenti condizioni particolari: a) che gli edifici o il materiale siano necessari per altri bisogni della popolazione civile; e b) che la requisizione o la distrazione duri solo fino a che sussiste tale necessità.

6. La Potenza occupante non distrarrà né requisirà i ricoveri messi a disposizione della popolazione civile o che siano necessari ai bisogni di detta popolazione.

Articolo 64. Organismi civili di protezione civile di Stati neutrali o di altri Stati che non sono Parti in conflitto, e organismi internazionali di coordinamento

1. Gli articoli 62, 63, 65 e 66 si applicheranno anche al personale e al materiale degli organismi civili di protezione civile di Stati neutrali o di altri Stati non Parti nel conflitto che assolvono i compiti di protezione civile elencati all'art. 61 sul territorio di una Parte in conflitto, con il consenso e sotto il controllo di detta Parte. Tale assistenza sarà notificata appena possibile a ciascuna Parte avversaria interessata. In nessuna circostanza detta attività sarà considerata come una ingerenza nel conflitto. Essa dovrà, comunque, essere esercitata tenendo conto gli interessi in materia di sicurezza delle Parti in conflitto interessate.

2. Le Parti in conflitto che ricevono l'assistenza menzionata nel paragrafo 1 e le Alte Parti contraenti che la concedono, dovrebbero facilitare, se del caso il coordinamento internazionale di dette attività di protezione civile. In tali casi le disposizioni del presente Capitolo si applicheranno agli organismi internazionali competenti.

3. Nei territori occupati, la Potenza occupante potrà escludere o ridurre le attività degli organismi civili di protezione civile di Stati neutrali o di altri Stati che non sono Parti in conflitto, e di organismi internazionali di coordinamento, soltanto nel caso in cui si essa in grado di assicurare un assolvimento adeguato dei compiti di protezione civile con i propri mezzi o con quelli del territorio occupato.

Articolo 65. Cessazione della protezione

1. La protezione cui hanno diritto gli organismi civili di protezione civile, il personale, gli edifici, i ricoveri e il materiale loro pertinenti, potrà cessare soltanto nel caso che essi commettano o siano utilizzati per commettere, al di fuori dei loro compiti specifici, atti dannosi per il nemico. In ogni caso, la protezione cesserà soltanto dopo una intimazione che, avendo fissato, ogni volta che occorra, un termine ragionevole, sia rimasta senza effetto.

2. Non saranno considerati come atti dannosi per il nemico:

a) il fatto di svolgere compiti di protezione civile sotto la direzione di autorità militari;

b) il fatto che il personale civile di protezione civile cooperi con il personale militare nell'assolvimento di compiti di protezione civile, o che alcuni militari siano aggregati a organismi civili di protezione civile;

c) il fatto che l'assolvimento dei compiti di protezione civile possa incidentalmente essere profittevole per delle vittime militari, in particolare per quelle che sono fuori combattimento.

3. Nemmeno sarà considerato come atto dannoso per il nemico il porto di armi leggere individuali da parte del personale civile di protezione civile ai fini del mantenimento dell'ordine o della propria protezione. Tuttavia, nelle zone in cui si svolgono o si ritiene che debbano svolgersi combattimenti terrestri, le Parti in conflitto adotteranno misure appropriate per limitare dette armi alle armi corte, quali le pistole o rivoltelle, allo scopo di facilitare la distinzione fra il personale della protezione civile e i combattenti. Ma anche se il personale della protezione civile porta altre armi leggere individuali in dette zone, esso dovrà essere rispettato e protetto non appena sarà stato riconosciuto come tale.

4. Il fatto che gli organismi civili della protezione civile siano militarmente organizzati, nonché il carattere obbligatorio del servizio richiesto al loro personale, non priverà detti organismi della protezione conferita con il presente Capitolo.

Articolo 66. Identificazione

1. Ciascuna Parte in conflitto procurerà che i propri organismi di protezione civile, il personale, gli edifici e il materiale loro pertinenti possano essere identificati quando sono esclusivamente impiegati per l'assolvimento di compiti di protezione civile. I ricoveri messi a disposizione della popolazione civile dovrebbero essere identificabili in modo analogo.

2. Ciascuna Parte in conflitto procurerà del pari di adottare e mettere in opera metodi e procedure che permettano di identificare i ricoveri civili, nonché il personale, gli edifici e il materiale della protezione civile che usano il segno distintivo internazionale della protezione civile.

3. Nei territori occupati e nelle zone in cui si svolgono o si ritiene che debbano svolgersi dei combattimenti, il personale civile della protezione civile si farà riconoscere, come regola generale, per mezzo del segno distintivo internazionale della protezione civile e di una carta d'identità attestante il suo statuto.

4. Il segno internazionale della protezione civile consiste in un triangolo equilatero blu su fondo arancio quando è utilizzato per la protezione degli organismi di protezione civile, degli edifici, del personale e del materiale loro pertinenti, o per la protezione dei ricoveri civili.

5. Oltre al segno distintivo, le Parti in conflitto potranno mettersi d'accordo sull'uso di segnali distintivi per fini di identificazione dei servizi di protezione civile.

6. L'applicazione delle disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 è regolata dal Capitolo V dell'allegato I al presente Protocollo.

7. In tempo di pace, il segno descritto nel paragrafo 4 potrà, con il consenso delle autorità nazionali competenti, essere usato per identificare i servizi di protezione civile.

8. Le Alte Parti contraenti e le Parti in conflitto adotteranno le misure necessarie per controllare l'uso del segno distintivo internazionale della protezione civile, e per prevenirne e reprimere l'uso indebito.

9. L'identificazione del personale sanitario e religioso, delle unità sanitarie e dei mezzi di trasporto sanitario della protezione civile è regolata dall'art. 18.

Articolo 67. Membri delle forze armate e unità militari assegnati agli organismi di protezione civile

1. I membri delle forze armate e le unità militari assegnate agli organismi di protezione civile saranno rispettati e protetti, a condizione:

a) che detto personale e dette unità siano assegnati in via permanente all'assolvimento di uno dei compiti indicati nell'art. 61, e vi si dedichino in via esclusiva;

b) che, se ha ricevuto una tale assegnazione, detto personale non svolga altri compiti militari durante il conflitto;

c) che detto personale possa distinguersi chiaramente dagli altri membri delle forze armate portando bene in vista il segno distintivo internazionale della protezione civile, che dovrà essere di dimensioni appropriate, e che detto personale sia munito della carta d'identità indicata nel Capitolo V dell'Allegato I al presente Protocollo, attestante il suo statuto;

d) che detto personale e dette unità siano dotati soltanto di armi leggere individuali per il mantenimento dell'ordine o per la propria difesa. Le disposizioni dell'art. 65, paragrafo 3 si applicano anche in questo caso;

e) che detto personale non partecipi direttamente alle ostilità, e non commetta, o non sia impiegato per commettere, al di fuori dei compiti di protezione civile, atti dannosi per la Parte avversaria;

f) che detto personale e dette unità svolgano i compiti di protezione civile unicamente sul territorio nazionale della propria Parte. È vietata la non osservanza delle condizioni enunciate nel comma e da parte di un qualsiasi membro delle forze armate che sia vincolato alle condizioni prescritte nei comma (a) e (b).

2. Se cade in potere di una Parte avversaria, il personale militare che presta servizio negli organi di protezione civile sarà considerato prigioniero di guerra. In territorio occupato, potrà, nel solo interesse della popolazione civile di detto territorio, essere impiegato in compiti di protezione civile nella misura occorrente, a condizione però, se si tratta di lavori pericolosi, che si offra volontario.

3. Gli edifici e i principali elementi del materiale e dei mezzi di trasporto delle unità militari assegnate agli organismi di protezione civile dovranno essere chiaramente contrassegnati con il segno distintivo internazionale della protezione civile. Detto segno dovrà essere di dimensioni appropriate.

4. Gli edifici e il materiale delle unità militari assegnate in via permanente agli organismi di protezione civile e destinati esclusivamente all'assolvimento di compiti di protezione civile, se cadono in potere di una Parte avversaria continueranno ad essere soggetti al diritto bellico. Eccettuato il caso di necessità militare imperiosa, non potranno però essere distratti dalla loro destinazione fino a che saranno necessari allo svolgimento dei compiti di protezione civile, salvo che siano state prese preventive disposizioni per provvedere in modo adeguato ai bisogni della popolazione civile.

 

Sezione II. Soccorsi a favore della popolazione

Articolo 68. Campo di applicazione

Le disposizioni della presente Sezione si applicano alla popolazione civile ai sensi del presente Protocollo e completano gli articoli 23, 55, 59, 60, 61 e 62 e le altre disposizioni pertinenti della IV Convenzione.

Articolo 69. Bisogni essenziali nei territori occupati

1. In aggiunta agli obblighi indicati nell'art. 55 della IV Convenzione riguardo all'approvvigio-namento di viveri e medicinali, la Potenza occupante assicurerà anche, nella misura consentita dai suoi mezzi e senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole, la fornitura di vestiario, di materiale lettereccio, di alloggi di circostanza, delle altre provviste essenziali per la sopravvivenza della popolazione civile del territorio occupato, e degli arredi necessari al culto.

2. Le azioni di soccorso in favore della popolazione civile del territorio occupato sono regolate dagli articoli 59, 60, 61, 62, 108, 109, 110 e 111 della IV Convenzione nonché dall'art. 71 del presente Protocollo, e saranno attuate senza indugio.

Articolo 70. Azioni di soccorso

1. Allorché la popolazione civile di un territorio che, senza essere territorio occupato, si trova sotto il controllo di una Parte in conflitto, sia insufficientemente approvvigionata per quanto riguarda il materiale e le derrate menzionate nell'art. 69, saranno intraprese azioni di soccorso di carattere umanitario e imparziale, da svolgere senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole, previo il gradimento delle Parti interessate a dette azioni di soccorso. Le offerte di soccorso che riuniscano le suddette condizioni non saranno considerate né come ingerenza nel conflitto armato, né come atti ostili. Nella distribuzione del soccorso, dovrà essere data priorità alle persone, ad esempio i fanciulli, le donne incinte o partorienti e le madri che allattano, che debbono essere oggetto, secondo la IV Convenzione o il presente Protocollo, di un trattamento privilegiato o di una protezione speciale.

2. Le Parti in conflitto e le Alte Parti contraenti autorizzeranno e faciliteranno il passaggio rapido e senza ostacoli di tutti gli invii, materiali e personale di soccorso forniti conformemente alle prescrizioni di questa Sezione, anche se l'assistenza in questione è destinata alla popolazione civile della Parte avversaria.

3. Le Parti in conflitto e le Alte Parti contraenti che autorizzano il passaggio di soccorsi, materiali e personale conformemente al paragrafo 2:

a) avranno il diritto di prescrivere le regole tecniche, compresi i controlli, alle quali detto passaggio deve essere subordinato;

b) potranno subordinare l'autorizzazione alla condizione che la distribuzione dei soccorsi sia effettuata sotto il controllo sul posto di una Potenza protettrice;

c) non distrarranno in alcun modo i soccorsi dalla loro destinazione, e non ne ritarderanno l'inoltro, salvo nel caso di necessità urgente riguardante la popolazione civile interessata.

4. Le Parti in conflitto assicureranno la protezione degli invii di soccorsi e ne faciliteranno la rapida distribuzione.

5. Le Parti in conflitto e le Alte Parti contraenti interessate incoraggeranno e faciliteranno un coordinamento internazionale efficace delle azioni di soccorso menzionate nel paragrafo 1.

Articolo 71. Personale che partecipa alle azioni di soccorso

1. In caso di necessità, l'assistenza fornita in qualsiasi azione di soccorso potrà comprendere del personale di soccorso, in particolare per il trasporto e la distribuzione degli invii; la partecipazione di detto personale sarà soggetta al gradimento della Parte sul cui territorio esso svolgerà la propria attività.

2. Detto personale sarà rispettato e protetto.

3. La Parte che riceve invii di soccorso darà, nel miglior modo possibile, assistenza al personale menzionato nel paragrafo 1 nell'assolvimento della propria missione di soccorso. Le attività di detto personale di soccorso potranno essere limitate, e i suoi spostamenti potranno essere temporaneamente sottoposti a restrizioni, soltanto nel caso di necessità militare imperiosa.

4. In nessuna circostanza il personale di soccorso potrà eccedere dai limiti della propria missione stabiliti dal presente Protocollo. Esso dovrà, in particolare, tener conto delle esigenze di sicurezza della Parte sul cui territorio presta i propri servigi. Si potrà porre fine alla missione di un qualsiasi membro del personale di soccorso che non rispetti dette condizioni.

 

Sezione III. Trattamento delle persone in potere di un parte in conflitto

Capitolo I. Campo di applicazione e protezione delle persone e dei beni

Articolo 72. Campo di applicazione

Le disposizioni della presente Sezione completano le norme relative alla protezione umanitaria delle persone civili e dei beni di carattere civile che sono in potere di una Parte in conflitto, enunciate nella IV Convenzione, in particolare nei Titoli I e III, nonché le altre norme applicabili del diritto internazionale che regolano la protezione dei diritti fondamentali dell'uomo durante un conflitto armato di carattere internazionale.

Articolo 73. Rifugiati e apolidi

Le persone che, prima dell'inizio delle ostilità, sono considerate come apolidi o rifugiati ai sensi degli strumenti internazionali pertinenti accettati dalle Parti interessate, o della legislazione nazionale dello Stato ospitante o di residenza, saranno in ogni circostanza e senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole, persone protette ai sensi dei Titoli I e II della IV Convenzione.

Articolo 74. Riunione delle famiglie divise

Le Alte Parti contraenti e le Parti in conflitto faciliteranno il più possibile la riunione delle famiglie che si trovino divise a causa di conflitti armati, e incoraggeranno in particolare l'azione delle organizzazioni umanitarie che si dedicano a tale compito secondo le disposizioni delle Convenzioni e del presente Protocollo, e conformemente alle rispettive regole di sicurezza.

Articolo 75. Garanzie fondamentali

1. Quando si trovano in una delle situazioni indicate nell'art. 1 del presente Protocollo, le persone che sono in potere di una Parte in conflitto e che non beneficiano di un trattamento più favorevole in virtù delle Convenzioni e del presente Protocollo, saranno trattate con umanità in ogni circostanza e beneficeranno, come minimo, delle protezioni previste nel presente articolo, senza alcuna distinzione di carattere sfavorevole fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione o la credenza, le opinioni politiche o di altro genere, l'origine nazionale o sociale, il censo, la nascita o altra condizione, oppure qualsiasi altro criterio analogo. Ciascuna Parte rispetterà la persona, l'onore, le convinzioni e le pratiche religiose di tutte le dette persone.

2. Sono e resteranno proibiti in ogni tempo e in ogni luogo i seguenti atti, siano essi commessi da agenti civili o militari:

a) le violenze contro la vita, la salute e il benessere fisico o psichico delle persone, in particolare:

i) l'omicidio;

ii) la tortura sotto qualsiasi forma, sia essa fisica o psichica;

iii) le pene corporali; e

iv) le mutilazioni;

b) gli oltraggi alla dignità della persona, specialmente i trattamenti umilianti e degradanti, la prostituzione forzata ed ogni forma di offesa al pudore;

c) la cattura di ostaggi;

d) le pene collettive; e

e) la minaccia di commettere uno qualsiasi degli atti sopraccitati.

3. Ogni persona arrestata, detenuta o internata per atti connessi con il conflitto armato sarà informata senza ritardo, in una lingua che essa comprende, dei motivi per cui dette misure sono state prese. Salvo il caso di arresto o di detenzione per un reato, detta persona sarà liberata nei più brevi termini possibili e, comunque, non appena saranno venute meno le circostanze che avevano giustificato l'arresto, la detenzione o l'internamento.

4. Nessuna condanna sarà pronunciata e nessuna pena sarà eseguita nei confronti di una persona riconosciuta colpevole di un reato connesso con il conflitto armato, se non in virtù di una sentenza pronunciata da un tribunale imparziale e regolarmente costituito, che si conformi ai principi generalmente riconosciuti di una procedura regolare comprendente le seguenti garanzie:

a) le norme di procedura disporranno che l'imputato deve essere informato senza indugio dei particolari del reato a lui addebitato, e assicureranno all'imputato stesso, prima o durante il processo, tutti i diritti e mezzi necessari alla sua difesa;

b) nessuno potrà essere condannato per un reato se non in base ad una responsabilità penale individuale;

c) nessuno potrà essere accusato o condannato per azioni od omissioni che non costituivano reato secondo il diritto nazionale o internazionale a lui applicabile al momento della loro commissione. Non potrà, del pari, essere irrogata alcuna pena più grave di quelle che era applicabile al momento della commissione del reato. Se, dopo la commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, il reo dovrà beneficiarne;

d) ogni persona accusata di un reato si presumerà innocente fino a che la sua colpevolezza non sia stata legalmente stabilita;

e) ogni persona accusata di un reato avrà diritto ad essere giudicata in sua presenza;

f) nessuno potrà essere costretto a testimoniare contro se stesso o a dichiararsi colpevole;

g) ogni persona accusata di un reato avrà diritto di interrogare o di fare interrogare i testimoni a carico, e di ottenere la comparizione e l'interrogatorio dei testimoni a discarico alle stesse condizioni dei testimoni a carico;

h) nessuno potrà essere processato né punito dalla stessa Parte per un reato che abbia già fatto oggetto di un giudizio definitivo di assoluzione o di condanna reso conformemente allo stesso diritto e alla stessa procedura giudiziaria;

i) ogni persona processata per un reato ha diritto a che la sentenza sia pronunciata pubblicamente;

j) ogni persona condannata sarà informata, al momento della condanna, del suo diritto a ricorrere per via giudiziaria o altra via, nonché dei termini per esercitare tale diritto.

5. Le donne private della libertà per motivi connessi con il conflitto armato saranno custodite in locali diversi da quelli degli uomini. Esse saranno poste sotto la sorveglianza immediata di donne. Tuttavia, se vi sono famiglie detenute o internate, si dovrà preservare la loro unità, alloggiandole, per quanto possibile, in uno stesso luogo.

6. Le persone arrestate, detenute o internate per motivi connessi con il conflitto armato beneficeranno delle protezioni concesse dal presente articolo fino alla loro liberazione definitiva, al loro rimpatrio o al loro stabilimento, anche dopo la fine del conflitto armato.

7. Affinché non sussista alcun dubbio circa l'azione penale a carico delle persone accusate di crimini di guerra o di crimini contro l'umanità, saranno applicati i seguenti principi:

a) le persone accusate di tali crimini dovrebbero essere processate e giudicate conformemente alle regole del diritto internazionale applicabile;

b) ogni persona che non beneficia di un trattamento più favorevole in virtù delle Convenzioni o del presente Protocollo, dovrà ottenere il trattamento previsto nel presente articolo, indipendentemente dal fatto che i crimini di cui è accusata costituiscono o no infrazioni gravi alle Convenzioni o al presente Protocollo.

8. Nessuna disposizione del presente articolo potrà essere interpretata nel senso di limitare o ledere ogni altra disposizione più favorevole che accordi, in virtù delle regole del diritto internazionale applicabile, una maggiore protezione alle persone comprese nel paragrafo 1.

 

Capitolo II. Misure in favore delle donne e dei fanciulli

Articolo 76. Protezione delle donne

1. Le donne saranno oggetto di un particolare rispetto e saranno protette, specialmente contro la violenza carnale, la prostituzione forzata e ogni altra forma di offesa al pudore.

2. I casi delle donne incinte e delle madri di fanciulli in tenera età che dipendono da esse, che siano arrestate, detenute o internate per motivi connessi con il conflitto armato, saranno esaminati con priorità assoluta.

3. Le Parti in conflitto cureranno il più possibile di evitare che la pena di morte sia pronunciata contro le donne incinte o le madri di fanciulli in tenera età che dipendono da esse, per reati connessi con il conflitto armato. Non saranno eseguite condanne a morte irrogate a dette donne per tali reati.

Articolo 77. Protezione dei fanciulli

1. I fanciulli saranno oggetto di un particolare rispetto e saranno protetti contro ogni forma di offesa al pudore. Le Parti in conflitto forniranno loro le cure e l'aiuto di cui hanno bisogno a causa della loro età o per qualsiasi altro motivo.

2. Le Parti in conflitto adotteranno tutte le misure praticamente possibili affinché i fanciulli di meno di 15 anni non partecipino direttamente alle ostilità, in particolare astenendosi dal reclutarli nelle rispettive forze armate. Nel caso in cui reclutassero persone aventi più di 15 anni ma meno di 18 anni, le Parti in conflitto procureranno di dare la precedenza a quelle di maggiore età.

3. Se, in casi eccezionali e malgrado le disposizioni del paragrafo 2, fanciulli che non hanno compiuto 15 anni partecipano direttamente alle ostilità e cadono in potere di una Parte avversaria, essi continueranno a beneficiare della protezione speciale concessa dal presente articolo, siano o no prigionieri di guerra.

4. Se sono arrestati, detenuti o internati per motivi connessi con il conflitto armato, i fanciulli saranno custoditi in locali separati da quelli degli adulti, salvo nel caso di famiglie alloggiate in quanto unità familiari come previsto nel paragrafo 5 dell'art. 75.

5. Non saranno eseguite condanne a morte per un reato connesso con il conflitto armato irrogate a persone che non avevano 18 anni al momento della commissione del reato stesso.

Articolo 78. Sgombero dei fanciulli

1. Nessuna Parte in conflitto procederà allo sgombero, verso un paese straniero, di fanciulli che non siano propri cittadini, salvo che si tratti di uno sgombero temporaneo reso necessario da ragioni imperiose attinenti alla salute o al trattamento medico dei fanciulli o, eccettuato il territorio occupato, alla loro sicurezza. Quando sia possibile prendere contatto con i genitori o i tutori, si chiederà il loro consenso scritto per detto sgombero. Se ciò non è possibile, si chiederà il consenso scritto per tale sgombero alle persone cui la legge o la consuetudine attribuisce in via principale la custodia dei fanciulli. Ogni sgombero di tale natura sarà controllato dalla Potenza protettrice d'intesa con le Parti interessate, ossia la Parte che procede allo sgombero, la Parte che riceve i fanciulli e le Parti in cui cittadini sono sgomberati. In ciascun caso, tutte le Parti in conflitto adotteranno le maggiori precauzioni possibili per evitare di compromettere lo sgombero.

2. Quando si procede ad uno sgombero nelle condizioni di cui al paragrafo 1, dovrà essere assicurata nel modo più continuo possibile l'educazione di ciascun fanciullo sgomberato, inclusa l'educazione religiosa e morale desiderata dai genitori.

3. Allo scopo di facilitare il ritorno nelle loro famiglie e nel loro paese dei fanciulli sgomberati conformemente alle disposizioni del presente articolo, le autorità della Parte che procede allo sgombero e, quando opportuno, le autorità del paese ospitante, compileranno, per ciascun fanciullo, una scheda corredata di fotografia che faranno pervenire all'Agenzia centrale di ricerche del Comitato internazionale della Croce Rossa. La scheda recherà, sempre che ciò sia possibile e non rischi di recare pregiudizio al fanciullo, le seguenti informazioni:

a) il cognome o i cognomi del fanciullo;

b) il nome o i nomi del fanciullo;

c) il sesso del fanciullo;

d) il luogo e la data di nascita (o, se la data non è nota, l'età approssimativa);

e) il cognome e il nome del padre;

f) il cognome e il nome della madre ed eventualmente il suo cognome da ragazza;

g) i parenti prossimi del fanciullo;

h) la nazionalità del fanciullo;

i) la lingua materna del fanciullo e ogni altra lingua da lui parlata;

j) l'indirizzo della famiglia del fanciullo;

k) qualsiasi numero d'identificazione attribuito al fanciullo;

l) lo stato di salute del fanciullo;

m) il gruppo sanguigno del fanciullo;

n) eventuali segni particolari;

o) la data e il luogo ove il fanciullo è stato trovato;

p) la data in cui e il luogo dove il fanciullo ha lasciato il proprio paese;

q) eventuale religione del fanciullo;

r) l'indirizzo attuale del fanciullo nel paese ospitante;

s) se il fanciullo muore prima del suo ritorno, la data, il luogo e le circostanze della morte, e il luogo della sua inumazione.

 

Capitolo III. Giornalisti

Articolo 79. Misure di protezione dei giornalisti

1. I giornalisti che svolgono missioni professionali pericolose nelle zone di conflitto armato saranno considerati come persone civili ai sensi dell'art. 50 paragrafo 1.

2. Essi saranno protetti in quanto tali conformemente alle Convenzioni e al presente Protocollo, a condizione che si astengano da qualsiasi azione ledente il loro statuto di persone civili, e senza pregiudizio del diritto dei corrispondenti di guerra accreditati presso le forze armate, di beneficiare dello statuto previsto dall'art. 4 A. 4) della III Convenzione.

3. Essi potranno ottenere una carta d'identità conforme al modello unito all'Allegato II del presente Protocollo. Tale carta, che sarà rilasciata dal governo dello Stato di cui sono cittadini o sul cui territorio risiedono, o nel quale si trova l'agenzia o l'organo di stampa che li impiega, attesterà la qualifica di giornalista del suo titolare.

 

Titolo IV. Esecuzione delle Convenzioni e del presente Protocollo

Sezione I. Disposizioni generali

Articolo 80. Misure esecutive

1. Le Alte Parti contraenti e le Parti in conflitto adotteranno senza indugio tutte le misure necessarie per eseguire gli obblighi che loro incombono in virtù delle Convinzioni e del presente Protocollo.

2. Le Alte Parti contraenti e le Parti in conflitto daranno gli ordini e le istruzioni atti ad assicurare il rispetto delle Convenzioni e del presente Protocollo, e ne sorveglieranno l'esecuzione.

Articolo 81. Attività della Croce Rossa e di altre organizzazioni umanitarie

1. Le Parti in conflitto accorderanno al Comitato internazionale della Croce Rossa tutte le facilitazioni in loro potere affinché possa assolvere i compiti umanitari che gli sono attribuiti dalle Convenzioni e dal presente Protocollo al fine di assicurare protezione e assistenza alle vittime dei conflitti; il Comitato internazionale della Croce Rossa potrà anche svolgere qualsiasi altra attività umanitaria in favore di dette vittime, con il consenso delle Parti in conflitto.

2. Le Parti in conflitto accorderanno alle loro rispettive organizzazioni della Croce Rossa (Mezzaluna Rossa, Leone e Sole Rosso) le facilitazioni necessarie allo svolgimento delle loro attività umanitarie in favore delle vittime del conflitto, conformemente alle disposizioni delle Convenzioni e del presente Protocollo e ai principi fondamentali della Croce Rossa formulati dalle Conferenze internazionali della Croce Rossa.

3. Le Alte Parti contraenti e le Parti in conflitto faciliteranno, nella maggiore misura possibile, l'assistenza che organizzazioni della Croce Rossa (Mezzaluna Rossa, Leone e Sole Rosso) e la Lega delle Società della Croce Rossa forniranno alle vittime dei conflitti, conformemente alle disposizioni delle Convenzioni e del presente Protocollo e ai principi fondamentali della Croce Rossa formulati dalle Conferenze internazionali della Croce Rossa.

4. Le Alte Parti contraenti e le Parti in conflitto accorderanno, per quanto possibile, facilitazioni simili a quelle menzionate nei paragrafi 2 e 3, alle altre organizzazioni umanitarie indicate nelle Convenzione e nel presente Protocollo, che siano debitamente autorizzate dalle Parti in conflitto e che esercitano la loro attività umanitaria conformemente alle disposizioni delle Convenzioni e del presente Protocollo.

Articolo 82. Consiglieri giuridici delle forze armate

Le Alte Parti contraenti in ogni tempo, e le Parti in conflitto in periodo di conflitto armato cureranno che dei consiglieri giuridici siano disponibili, quando occorra, per consigliare i comandanti militari di livello appropriato circa l'applicazione delle Convenzioni e del presente Protocollo, e circa l'insegnamento appropriato da impartire in materia alle forze armate.

Articolo 83. Diffusione

1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a diffondere il più largamente possibile, in tempo di pace come in periodo di conflitto armato, le Convenzioni e il presente Protocollo nei rispettivi paesi, in particolare a includerne lo studio nei programmi d'istruzione militare e a incoraggiarne lo studio da parte della popolazione civile, in modo tale che detti strumenti siano conosciuti dalle forze armate e dalla popolazione civile.

2. Le autorità militari o civili che, in periodo di conflitto armato, assumessero responsabilità nell'applicazione delle Convenzioni e del presente Protocollo, dovranno avere una piena conoscenza di tali strumenti.

Articolo 84. Leggi di applicazione

Le Alte Parti contraenti si comunicheranno il più rapidamente possibile, per il tramite del depositario e, all'occorrenza, per il tramite delle Potenze protettrici, le traduzioni ufficiali del presente Protocollo, nonché le leggi e i regolamenti che ritenessero di adottare per assicurare l'applicazione.

 

Sezione II. Repressione delle infrazioni alle Convenzioni o al presente Protocollo

Articolo 85. Repressione delle infrazioni al presente Protocollo

1. Le disposizioni delle Convenzioni relative alla repressione delle infrazioni e delle infrazioni gravi, completate dalla presente Sezione, si applicheranno alla repressione delle infrazioni e delle infrazioni gravi al presente Protocollo.

2. Gli atti qualificati come infrazioni gravi nelle Convenzioni costituiscono infrazioni gravi al presente Protocollo, se sono commessi contro persone in potere di una Parte avversaria protette dagli articoli 44, 45 e 73 del presente Protocollo, o contro feriti, malati o naufraghi della Parte avversaria protetti dal presente Protocollo, o contro il personale sanitario o religioso, le unità sanitarie o i mezzi di trasporto sanitario che siano sotto il controllo della Parte avversaria e protetti dal presente Protocollo.

3. Oltre alle infrazioni gravi definite nell'art. 11, sono considerate infrazioni gravi al presente Protocollo i seguenti atti, quando siano commessi intenzionalmente, in violazione delle disposizioni pertinenti del presente Protocollo, e provochino la morte o lesioni gravi all'integrità fisica o alla salute:

a) fare oggetto di attacco la popolazione civile o le persone civili;

b) lanciare un attacco indiscriminato che colpisca la popolazione civile o beni di carattere civile, sapendo che l'attacco stesso causerà morti o feriti fra le persone civili o danni ai beni di carattere civile che risultino eccessivi ai sensi dell'art. 57 paragrafo 2 a iii;

c) lanciare un attacco contro opere o installazioni che racchiudono forze pericolose, sapendo che l'attacco stesso causerà morti e feriti fra le persone civili o danni ai beni di carattere civile che risultino eccessivi ai sensi dell'art. 57 paragrafo 2 a iii;

d) fare oggetto di attacco località non difese e zone smilitarizzate;

e) fare oggetto di attacco una persona che si sa essere fuori combattimento;

f) usare perfidamente, in violazione dell'art. 37, il segno distintivo della Croce Rossa, della Mezzaluna Rossa o del Leone e Sole Rosso, o altri segni protettori riconosciuti dalle Convenzioni o dal presente Protocollo.

4. Oltre alle infrazioni gravi definite nel paragrafo precedente e nelle Convenzioni, sono considerate infrazioni gravi al Protocollo i seguenti atti, quando siano commessi intenzionalmente e in violazione delle Convenzioni o del presente Protocollo:

a) il trasferimento da parte della Potenza occupante di una parte della propria popolazione civile nel territorio che essa occupa, oppure la deportazione o il trasferimento all'interno o fuori del territorio occupato della totalità o di una parte della popolazione del territorio stesso in violazione dell'art. 49 della IV Convenzione;

b) qualsiasi ritardo ingiustificato nel rimpatrio dei prigionieri di guerra o dei civili;

c) la pratica dell'apartheid e le altre pratiche disumane e degradanti, fondate sulla discriminazione razziale, che sono motivo di offesa alla dignità della persona;

d) il fatto di dirigere un attacco contro monumenti storici, opere d'arte o luoghi di culto chiaramente riconosciuti, che costituiscono il patrimonio culturale o spirituale dei popoli, e ai quali sia stata concessa una protezione speciale in base ad accordo particolare, ad esempio nel quadro di una organizzazione internazionale competente, provocando ad essi, di conseguenza, distruzioni in grande scala, quando non esiste alcuna prova di violazione ad opera della Parte avversaria dell'art. 53 comma b, e quando i monumenti storici, le opere d'arte e i luoghi di culto in questione non siano situati in prossimità di obiettivi militari;

e) il fatto di privare una persona protetta dalle Convenzioni o indicata nel paragrafo 2 del presente articolo del diritto di essere giudicata regolarmente e imparzialmente.

5. Con riserva dell'applicazione delle Convenzioni e del presente Protocollo, le infrazioni gravi e detti strumenti sono considerate come crimini di guerra.

Articolo 86. Omissioni

1. Le Alte Parti contraenti e le Parti in conflitto dovranno reprimere le infrazioni gravi, e prendere le misure necessarie per far cessare tutte le altre infrazioni alle Convenzioni o al presente Protocollo che risultino da una omissione contraria al dovere di agire.

2. Il fatto che una infrazione alle Convenzioni o al presente Protocollo sia stata commessa da un inferiore, non dispensa i superiori dalle loro responsabilità penali o disciplinari, a seconda dei casi, se sapevano o erano in possesso di informazioni che permettevano loro di ritenere, nelle circostanze del momento, che l'inferiore stava commettendo o stava per commettere una tale infrazione, e se essi non hanno preso tutte le misure praticamente possibili in loro potere per impedire o reprimere l'infrazione stessa.

Articolo 87. Doveri dei combattenti

1. Le Alte Parti contraenti e le Parti in conflitto esigeranno che i comandanti militari, per quanto riguarda i membri delle forze armate posti sotto il loro comando e le altre persone poste sotto la loro autorità, impediscano che siano commesse infrazioni alle Convenzioni e al presente Protocollo e, all'occorrenza, le reprimano e le denuncino alle autorità competenti.

2. Allo scopo di impedire e reprimere le infrazioni, le Alte Parti contraenti e le Parti in conflitto esigeranno che i comandanti, secondo il rispettivo livello di responsabilità, si assicurino che i membri delle forze armate posti sotto il loro comando conoscano i doveri che loro incombono in virtù delle Convenzioni e del presente Protocollo.

3. Le Alte Parti contraenti e le Parti in conflitto esigeranno che ogni comandante venuto a conoscenza che i suoi dipendenti o altre persone poste sotto la sua autorità stanno per commettere o hanno commesso una infrazione alle Convenzioni o al presente Protocollo, adotti le misure necessarie per impedire tali infrazioni alle Convenzioni o al presente Protocollo, e, quando occorra, promuova un'azione disciplinare o penale contro gli autori delle violazioni.

Articolo 88. Assistenza giudiziaria in materia penale

1. Le Alte Parti contraenti si presteranno la maggiore assistenza giudiziaria possibile in qualsiasi procedura relativa alle infrazioni gravi alle Convenzioni o al presente Protocollo.

2. Con riserva dei diritti e degli obblighi stabiliti dalle Convenzioni e dall'art. 85 paragrafo 1 del presente Protocollo, e quando le circostanze lo permettono, le Alte Parti contraenti coopereranno in materia di estradizione. Esse prenderanno in debita considerazione la richiesta dello Stato sul cui territorio è avvenuta l'infrazione allegata.

3. In tutti i casi, la legge applicabile sarà quella dell'Alta Parte che riceve la richiesta. Tuttavia, le disposizioni dei paragrafi precedenti non incidono sugli obblighi derivanti dalle disposizioni di qualsiasi altro trattato di carattere bilaterale o multilaterale che regoli o regolerà, in tutto o in parte, il campo dell'assistenza giudiziaria in materia penale.

Articolo 89. Cooperazione

Nei casi di violazioni gravi delle Convenzioni o del presente Protocollo, le Alte Parti contraenti si impegnano ad agire, sia congiuntamente che separatamente, in cooperazione con l'Organizzazione delle Nazioni Unite e conformemente alla Carta delle Nazioni Unite.

Articolo 90. Commissione internazionale di accertamento dei fatti

1.

a) Sarà costituita una Commissione internazionale di accertamento dei fatti, di seguito chiamata "la Commissione", composta di quindici membri di elevata moralità e di riconosciuta imparzialità.

b) Allorché almeno venti Alte Parti contraenti avranno convenuto di accettare la competenza della Commissione conformemente al paragrafo 2, e successivamente a intervalli di cinque anni, il depositario convocherà una riunione dei rappresentanti di dette Alte Parti contraenti, allo scopo di eleggere i membri della Commissione. In detta riunione, i membri della Commissione saranno eletti a scrutinio segreto su una lista di persone, per compilare la quale ciascuna delle Alte Parti contraenti potrà proporre un nome.

c) I membri della Commissione presteranno servizio a titolo personale ed eserciteranno il loro mandato fino alla elezione dei nuovi membri nella riunione successiva.

d) Al momento dell'elezione, le Alte Parti contraenti si assicureranno che ciascuna delle persone da eleggere possegga le qualità richieste, e cureranno che una rappresentanza geograficamente equa sia assicurata in seno alla Commissione.

e) Nel caso in cui un posto diventi vacante, la Commissione stessa eleggerà un nuovo membro, tenendo debito conto delle disposizioni dei commi precedenti.

f) Il depositario metterà a disposizione della Commissione i servizi amministrativi necessari all'assolvimento delle sue funzioni.

2.

a) Le Alte Parti contraenti potranno, al momento della firma, ratifica o adesione al Protocollo, o successivamente in qualsiasi altro momento, dichiarare di riconoscere di pieno diritto e senza accordo speciale, nei riguardi di ogni altra Alta Parte contraente che accetti lo stesso obbligo, la competenza della Commissione per indagare sulle denunzie formulate da detta Alta Parte, come autorizza il presente articolo.

b) Le dichiarazioni sopra indicate saranno presentate al depositario che ne trasmetterà copia alle Alte Parti contraenti.

c) La Commissione sarà competente per:

i) indagare su qualsiasi fatto che si pretende costituire infrazione grave ai sensi delle Convenzioni e del presente Protocollo, o su qualsiasi altra infrazione grave delle Convenzioni o del presente Protocollo;

ii) facilitare, prestando i propri buoni uffici, il ritorno all'osservanza delle disposizioni delle Convenzioni e del presente Protocollo.

d) In altre situazioni la Commissione aprirà una indagine su richiesta di una Parte in conflitto soltanto con il consenso dell'altra o delle altre Parti interessate.

e) Con riserva delle precedenti disposizioni del presente paragrafo, le disposizioni degli articoli 52 della I Convenzione, 53 della II Convenzione, 132 della III Convenzione e 149 della IV Convenzione continueranno ad applicarsi a qualsiasi presunta violazione del presente Protocollo.

3.

a) A meno che le parti interessate non dispongano diversamente di comune accordo, tutte le indagini saranno effettuate da una Sezione composta di sette membri nominati come segue:

i) cinque membri della Commissione, che non siano cittadini delle Parti in conflitto, saranno nominati dal Presidente della Commissione, in base ad una equa rappresentanza delle regioni geografiche, previa consultazione delle Parti in conflitto;

ii) due membri ad hoc, che non siano cittadini delle Parti in conflitto, saranno nominati rispettivamente da ciascuna di esse.

b) All'atto della ricezione di una richiesta di indagine, il Presidente della Commissione fisserà un termine conveniente per la costituzione di una Sezione. Se uno almeno dei due membri ad hoc non è stato nominato nel termine fissato, il Presidente procederà immediatamente alla nomina o alle nomine occorrenti per completare la composizione della Sezione.

4.

a) La Sezione costituita conformemente alle disposizioni del paragrafo 3 per procedere ad un'indagine, inviterà le Parti in conflitto ad assisterla e a produrre prove. Essa potrà anche ricercare le altre prove che giudicherà pertinenti, e procedere a indagini sul posto.

b) Tutti gli elementi di prova saranno comunicati alle Parti interessate, che avranno il diritto di presentare alla Commissione proprie osservazioni.

c) Ciascuna Parte interessata avrà il diritto di discutere le prove.

5.

a) La Commissione presenterà alle Parti interessate un rapporto sui risultati delle indagini della Sezione, con le raccomandazioni che riterrà opportune.

b) Se la Sezione non è in grado di riunire prove sufficienti per giungere a conclusioni obiettive e imparziali, la Commissione farà conoscere le ragioni di tale impossibilità.

c) La Commissione non renderà pubbliche le proprie conclusioni, salvo che glielo abbiano chiesto tutte le Parti in conflitto.

6. La Commissione stabilirà il proprio regolamento interno, comprese le norme concernenti la presidenza della Commissione e della Sezione. Il regolamento assicurerà che le funzioni del Presidente della Commissione siano esercitate in ogni momento e che, in caso di indagine, esse siano esercitate da persona che non sia cittadino di una delle Parti in conflitto.

7. Le spese amministrative della Commissione saranno coperte mediante contributi delle Alte Parti contraenti che avranno fatto la dichiarazione prevista nel paragrafo 2 e mediante contributi volontari. La Parte o le Parti in conflitto che richiedono una indagine anticiperanno i fondi occorrenti per coprire le spese che saranno incontrate da una Sezione, e saranno rimborsate dalla Parte o dalle Parti contro cui vengono elevate le accuse, fino alla concorrenza del cinquanta per cento di dette spese. Se alla Sezione sono presentate controaccuse, ciascuna Parte anticiperà il cinquanta per cento dei fondi occorrenti.

Articolo 91. Responsabilità

La Parte in conflitto che violasse le disposizioni delle Convenzioni o del presente Protocollo sarà tenuta, se del caso, al pagamento di una indennità. Essa sarà responsabile di ogni atto commesso dalle persone che fanno parte delle proprie forze armate.

 

Titolo VI. Disposizioni finali

Articolo 92. Firma

Il presente Protocollo sarà aperto alla firma delle Parti delle Convenzioni sei mesi dopo la firma dell'Atto finale e resterà aperto durante un periodo di dodici mesi.

Articolo 93. Ratifica

Il presente Protocollo sarà ratificato non appena possibile. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Consiglio federale svizzero, depositario delle Convenzioni.

Articolo 94. Adesione

Il presente Protocollo sarà aperto all'adesione di ogni Parte delle Convenzioni non firmataria del presente Protocollo. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il depositario.

Articolo 95. Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore sei mesi dopo il deposito di due strumenti di ratifica o di adesione.

2. Per ciascuna delle Parti delle Convenzioni che lo ratificherà o vi aderirà successivamente, il presente Protocollo entrerà in vigore sei mesi dopo il deposito ad opera di detta Parte del proprio strumento di ratifica o di adesione.

Articolo 96. Relazioni convenzionali a partire dall'entrata in vigore del presente Protocollo

1. Quando le Parti delle Convenzioni sono anche Parti del presente Protocollo, le Convenzioni si applicheranno quali risultano completate dal presente Protocollo.

2. Se una delle Parti in conflitto non è legata dal presente Protocollo, le Parti del presente Protocollo resteranno nondimeno vincolate da quest'ultimo nei loro reciproci rapporti. Esse saranno inoltre vincolate dal presente Protocollo verso la detta Parte, se questa ne accetta e ne applica le disposizioni.

3. L'autorità che rappresenta un popolo impegnato contro un'Alta Parte contraente in un conflitto armato del carattere indicato all'art. 1 paragrafo 4, potrà impegnarsi ad applicare le Convenzioni e il presente Protocollo relativamente a detto conflitto, indirizzando una dichiarazione unilaterale al depositario. Dopo la sua ricezione da parte del depositario, tale dichiarazione avrà, in relazione con il conflitto stesso, i seguenti effetti:

a) le Convenzioni e il presente Protocollo entreranno in vigore per la detta autorità nella sua qualità di Parte in conflitto;

b) la detta autorità eserciterà gli stessi diritti e assolverà gli stessi obblighi delle Alte Parti contraenti delle Convenzioni e del presente Protocollo; e

c) le Convenzioni e il presente Protocollo saranno egualmente vincolanti per tutte le Parti in conflitto.

Articolo 97. Emendamenti

1. Ogni Alta Parte contraente potrà proporre emendamenti al presente Protocollo. Il testo di ogni emendamento proposto sarà comunicato al depositario che, dopo consultazioni con tutte le Alte Parti contraenti e con il Comitato internazionale della Croce Rossa, deciderà se convenga convocare una conferenza per esaminare l'emendamento proposto.

2. Il depositario inviterà a detta Conferenza le Alte Parti contraenti, nonché le Parti delle Convenzioni, siano esse firmatarie o no del presente Protocollo.

Articolo 98. Revisione dell'Allegato I

1. Nel termine massimo di quattro anni a partire dall'entrata in vigore del presente Protocollo e, successivamente, a intervalli di almeno quattro anni, il Comitato internazionale della Croce Rossa consulterà le Alte Parti contraenti a proposito dell'allegato I al presente Protocollo e, se lo ritiene necessario, potrà proporre una riunione di esperti tecnici per sottoporre a revisione l'Allegato I e proporre gli emendamenti che apparissero opportuni. Salvo che, entro i sei mesi successivi alla comunicazione fatta alle Alte Parti contraenti di una proposta relativa a una tale riunione, vi si opponga un terzo di dette Parti, il Comitato internazionale della Croce Rossa convocherà la riunione in questione, alla quale inviterà anche osservatori delle organizzazioni internazionali interessate. La riunione sarà del pari convocata dal Comitato interministeriale della Croce Rossa in ogni momento, su richiesta di un terzo delle Alte Parti contraenti.

2. Il depositario convocherà una conferenza delle Alte Parti contraenti e delle Parti delle Convenzioni per esaminare gli emendamenti proposti dalla riunione degli esperti tecnici se, a seguito della riunione stessa, lo richiede il Comitato internazionale della Croce Rossa o un terzo delle Alte Parti contraenti.

3. Gli emendamenti all'Allegato I potranno essere adottati dalla suddetta conferenza a maggioranza dei due terzi delle Alte Parti contraenti presenti e votanti.

4. Il depositario comunicherà alle Alte Parti contraenti e alle Parti delle Convenzioni ogni emendamento in tal modo adottato. L'emendamento sarà considerato come accettato allo scadere di un periodo di un anno a partire dalla comunicazione, salvo che, nel corso di detto periodo, sia stata comunicata al depositario da almeno un terzo delle Alte Parti contraenti una dichiarazione di non accettazione.

5. Un emendamento considerato come accettato conformemente al paragrafo 4 entrerà in vigore tre mesi dopo la data di accettazione da parte di tutte le Alte Parti contraenti, ad eccezione di quelle che avranno fatto una dichiarazione di non accettazione conformemente allo stesso paragrafo. Ogni Parte che abbia fatto una tale dichiarazione potrà ritirarla in qualsiasi momento, nel qual caso l'emendamento entrerà in vigore per detta Parte tre mesi dopo il ritiro.

6. Il depositario farà conoscere alle Alte Parti contraenti e alle Parti delle Convenzioni l'entrata in vigore di ogni emendamento, le Parti vincolate da questo ultimo, la data della sua entrata in vigore per ciascuna delle Parti, le dichiarazioni di non accettazione fatte conformemente al paragrafo 4 e i ritiri di tali dichiarazioni.

Articolo 99. Denuncia

1. Nel caso che un Alta Parte contraente denunzi il presente Protocollo, la denunzia avrà effetto soltanto un anno dopo la ricezione dello strumento di denunzia. Tuttavia, se allo scadere di detto anno la Parte denunziante si trova in una delle situazioni indicate nell'art. 1, l'effetto della denunzia rimarrà sospeso fino alla fine del conflitto armato o dell'occupazione e, comunque, fino a quando non avranno avuto termine le operazioni di liberazione definitiva, di rimpatrio o di stabilimento delle persone protette dalle Convenzioni o dal presente Protocollo.

2. La denunzia sarà notificata per iscritto al depositario, che la comunicherà a tutte le Alte Parti contraenti.

3. La denunzia avrà effetto soltanto nei riguardi della Parte denunziante.

4. Nessuna denunzia notificata ai sensi del paragrafo 1 inciderà sugli obblighi già contratti, in conseguenza del conflitto armato, dalla Parte denunziante in virtù del presente Protocollo, per qualsiasi atto commesso prima che la denunzia stessa divenga effettiva.

Articolo 100. Notifiche

Il depositario informerà le Alte Parti contraenti, nonché le Parti delle Convenzioni, siano esse firmatarie o no del presente Protocollo: a) delle firme apposte al presente Protocollo e degli strumenti di ratifica e di adesione depositati conformemente agli articoli 93 e 94; b) della data in cui il presente Protocollo entrerà in vigore conformemente all'art. 95; c) delle comunicazioni e dichiarazioni ricevute conformemente agli articoli 84, 90 e 97; d) delle dichiarazioni ricevute conformemente all'art. 96 paragrafo 3, che saranno comunicate con il mezzo più rapido; e) delle denunzie notificate conformemente all'art. 99.

Articolo 101. Registrazione

1. Dopo la sua entrata in vigore, il presente Protocollo sarà trasmesso a cura del depositario al Segretariato delle Nazioni Unite per essere registrato e pubblicato, conformemente all'art. 102 della Carta delle Nazioni Unite.

2. Il depositario informerà anche il Segretario delle Nazioni Unite di tutte le ratifiche, adesioni e denunzie ricevute nei riguardi del presente Protocollo.

Articolo 102. Testi autentici

L'originale del presente Protocollo, di cui i testi arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo sono egualmente autentici, sarà depositato presso il depositario, che farà pervenire copie certificate conformi a tutte le Parti delle Convenzioni.

 

Allegato I.

Regolamento relativo all'identificazione (come emendato il 30 novembre 1993, entrato in vigore l'1 marzo 1994)

 

Capitolo I. Carte di identità

Articolo 1. Disposizioni generali

1. Le norme sull'identificazione definite nel presente Allegato, rendono applicabili le disposizioni delle Convenzioni di Ginevra e del Protocollo e mirano ad agevolare l'identificazione del personale, del materiale, delle unità, dei mezzi di trasporto e degli impianti protetti dalle Convenzioni di Ginevra e dal Protocollo.

2. Dette norme non istituiscono, in quanto tali, un diritto alla protezione essendo tale diritto retto dai pertinenti articoli delle Convenzioni e del Protocollo.

3. Le autorità possono, con riserva delle disposizioni delle Convenzioni di Ginevra e del Protocollo, disciplinare in qualsiasi momento l'utilizzazione, lo spostamento e l'illuminazione dei segni e dei segnali distintivi, come anche la possibilità di una loro individuazione.

4. Le Alte Parti contraenti e, in particolare le Parti in conflitto, sono invitate a convenire segnali, mezzi o sistemi supplementari oppure di altra natura, in grado di migliorare le possibilità di identificazione facendo ricorso alle tecnologie più avanzate in questo settore.

Articolo 2. Carta d'identità del personale sanitario e religioso, civile e permanente

1. La carta d'identità del personale sanitario e religioso, civile e permanente, prevista nell'articolo 18 paragrafo 3 dei Protocollo, dovrebbe:

a) recare il segno distintivo ed avere dimensioni tali da poter essere tenuta in tasca;

b) essere fatta di materiale il più resistente possibile;

c) essere redatta nella lingua nazionale o ufficiale e, qualora opportuno, nella lingua locale della regione interessata;

d) indicare il nome e la data di nascita del titolare (o in mancanza della data, la sua età al momento del rilascio della carta), nonché il suo numero di matricola qualora ne avesse uno;

e) indicare la qualità in base alla quale il titolare ha diritto alla protezione delle Convenzioni e del Protocollo;

f) recare la fotografia del titolare nonché la sua firma o l'impronta del suo pollice o ambedue;

g) recare il timbro e la firma dell'autorità competente;

h) indicare la data del rilascio e di scadenza della carta;

i) indicare, per quanto possibile, sul retro della carta il gruppo sanguigno del titolare.

2. La carta d'identità sarà di un unico tipo per tutto il territorio di ciascuna Alta Parte contraente e, per quanto possibile, dello stesso tipo per tutte le Parti in conflitto. Le Parti in conflitto possono ispirarsi al modello in una sola lingua della figura I. All'inizio delle ostilità, le Parti in conflitto si trasmetteranno un esemplare della carta d'identità da esse usata, se tale carta differisce dal modello della figura 1. La carta d'identità sarà compilata, se possibile, in due copie, di cui una destinata ad essere conservata dall'autorità che la rilascia, la quale dovrebbe esercitare un controllo delle carte rilasciate.

3. In nessun caso, il personale sanitario e religioso, civile e permanente, potrà essere privato della carta d'identità. In caso di perdita della carta, il titolare ha diritto ad ottenere un duplicato.

Articolo 3. Carta d'identità del personale sanitario e religioso, civile e temporaneo

1. La carta d'identità del personale sanitario e religioso, civile e temporaneo, dovrebbe, se possibile, essere analoga a quella prevista nell'articolo 2 del presente Regolamento. Le Parti in conflitto possono ispirarsi al modello della Figura 1.

2. Quando le circostanze impediscono di rilasciare al personale sanitario e religioso, civile e temporaneo, carte d'identità analoghe a quella descritta nell'articolo 2 del presente Regolamento, detto personale potrà ricevere un certificato, firmato dall'autorità competente, attestante che la persona alla quale viene rilasciato ha ricevuto una assegnazione in qualità di personale temporaneo, e indicante, se possibile, la durata di tale assegnazione e il diritto del titolare al porto del segno distintivo. Tale certificato dovrà indicare il nome e la data di nascita del titolare (o, in mancanza, della data, la sua età al momento del rilascio del certificato) le funzioni del titolare, nonché il suo numero di matricola se ne ha uno. Dovrà recare la firma o l'impronta del suo pollice, o ambedue.

 

Capitolo II. L'emblema distintivo

Articolo 4. Forma

Il segno distintivo (rosso su fondo bianco) dovrà avere le dimensioni richieste dalle circostanze. Le Alte Parti contraenti possono ispirarsi per la forma della croce, della mezzaluna o leone e sole ai modelli della figura 2.

Articolo 5. Uso

1. Il segno distintivo sarà, per quanto possibile, apposto su delle bandiere, su una superficie piana o adeguato alla configurazione del terreno in modo da essere visibile da tutte le possibili direzioni, dalla maggior distanza possibile, in particolare anche dall'aria.

2. Di notte o con visibilità ridotta, il segno distintivo potrà essere luminescente o illuminato.

3. Il segno distintivo può essere fatto di materiale che lo renda riconoscibile mediante mezzi tecnici di rilevamento. La parte rossa dovrebbe essere dipinta su fondo nero onde agevolare l'identificazione segnatamente mediante strumenti a infrarossi.

4. Il personale sanitario e religioso che svolge i propri compiti sul campo di battaglia sarà dotato, per quanto possibile, di copricapo e di abiti muniti del segno distintivo.

 

Capitolo III. Segnali distintivi

Articolo 6. Uso

1. Tutti i segnali distintivi menzionati in questo capitolo possono essere utilizzati dalle unità e mezzi di trasporto sanitari.

2. Tali segnali, di esclusiva utilizzazione delle unità e mezzi di trasporto sanitari, non devono essere impiegati per altri scopi, fatti salvi i segnali luminosi (vedi par. 3 dappresso).

3. In mancanza di accordi speciali fra le Parti nel conflitto, che riservino l'uso delle luci blu intermittenti all'identificazione dei veicoli, navi e imbarcazioni sanitari, l'impiego di detti segnali per altri veicoli, navi ed imbarcazioni non è vietato.

4. Gli aeromobili sanitari temporanei che, per mancanza di tempo o a motivo delle loro caratteristiche non possono essere contrassegnati col segno distintivo, possono utilizzare i segnali distintivi autorizzati nel presente capitolo.

Articolo 7. Segnale luminoso

1. Il segnale luminoso, luce blu intermittente, come definito nel manuale tecnico di navigabilità dell'OACI, Doc. 9051, è previsto ad uso degli aeromobili sanitari per segnalare la loro identità. Nessun altro aeromobile può far uso di detto segnale. Gli aeromobili sanitari che utilizzano le luci blu dovrebbero rendere visibile il segnale luminoso in tutte le direzioni possibili.

2. Conformemente alle disposizioni del Capitolo XIV paragrafo 4 del Codice internazionale dei segnali dell'OMI, le imbarcazioni protette dalle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dal Protocollo dovrebbero recare una o più luci blu intermittenti visibili a giro d'orizzonte.

3. I veicoli sanitari dovrebbero essere dotati di una o più luci intermittenti visibili a lunga distanza. Le Alte Parti contraenti e, in particolare, le Parti in conflitto che utilizzano altri colori dovrebbero notificarlo.

4. Il colore blu raccomandato si ottiene qualora la colorazione si situa entro i limiti del diagramma cromatico della CIE definito dalle seguenti coordinate:

limite dei verdi y = 0, 065 + 0, 805 x

limite dei bianchi y = 0, 400 – x

limite dei porpora x = 0, 133 + 0, 600 y

La frequenza raccomandata della luce intermittente blu è di 60 a 100 lampi al minuto.

Articolo 8. Segnale radio

1. Il segnale radio consiste in un segnale d'urgenza e in un segnale distintivo come definito nel Regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT (RR art. 40 e N 40).

2. Il messaggio radio preceduto dai segnali d'urgenza e dai segnali distintivi di cui al paragrafo 1, è emesso in inglese a intervalli appropriati su una o più frequenze specificate nel Regolamento delle radiocomunicazioni e contiene i seguenti elementi concernenti i trasporti sanitari:

a) indicativo di chiamata o altri mezzi riconosciuti di identificazione;

b) posizione;

c) numero e tipo;

d) itinerario;

e) durata del viaggio e orario di partenza e di arrivo previsti, secondo i casi;

f) qualsiasi altra informazione quali l'altitudine di volo, le radio frequenze di ascolto, le lingue utilizzate, i modi e i codici dei sistemi di radar secondari di sorveglianza.

3. Per facilitare le comunicazioni indicate nei paragrafi 1 e 2, nonché le comunicazioni indicate negli articoli 22, 23 e 25–31 del Protocollo, le Alte Parti contraenti, le Parti in conflitto o una di queste ultime, agendo di comune accordo o separatamente, possono stabilire, conformemente alla Tavola di ripartizione delle bande di frequenza inclusa nel Regolamento delle radiocomunicazioni, e pubblicare le frequenze nazionali da esse scelte per tali comunicazioni. Dette frequenze dovranno essere notificate all'Unione internazionale delle telecomunicazioni, conformemente alla procedura approvata da una Conferenza amministrativa mondiale delle radiocomunicazioni.

Articolo 9. Identificazione mediante mezzi elettronici

1. Il sistema di radar secondario di sorveglianza (SSR), quale è specificato nell'Allegato 10 della Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944 sull'aviazione civile internazionale e relativi aggiornamenti periodici, potrà essere utilizzato per identificare e seguire il movimento di un aeromobile sanitario. Il modo e il codice SSR da riservare all'uso esclusivo degli aeromobili sanitari devono essere stabiliti dalle Alte Parti contraenti, dalle Parti in conflitto o da una Parte in conflitto, di comune accordo o separatamente, conformemente a procedure che siano raccomandate dall'Organizzazione dell'Aviazione civile internazionale.

2. I mezzi di trasporto sanitari protetti possono utilizzare, ai fini dell'identificazione e localizzazione, le trasmittenti radar aeronautiche normalizzate e/o trasmittenti SAR (search and rescue) marittime.

I trasporti sanitari protetti dovrebbero poter essere identificati dalle altre navi o aeromobili dotati di un sistema radar di sorveglianza (SSR) grazie al codice emesso da una ricetrasmittente radar, ad esempio con metodo 3/A istallato a bordo dei detti trasporti sanitari.

Il codice emesso dalla trasmittente radar del trasporto sanitario dovrebbe essere concesso dalle autorità competenti e notificato alle Parti in conflitto.

3. I trasporti sanitari possono essere identificati dai sottomarini grazie all'emissione di appositi segnali acustici sottomarini.

Il segnale acustico sottomarino deve essere costituito dall'indicativo di chiamata della nave (o da qualsiasi altro mezzo di identificazione riconosciuto dai trasporti sanitari) preceduto dal gruppo YYY emesso in codice morse su una apposita frequenza acustica, ad esempio 5kHz.

Le Parti in conflitto che volessero utilizzare il segnale acustico sottomarino di identificazione qui innanzi lo comunicheranno appena possibile alle Parti interessate e confermeranno la frequenza utilizzata notificando l'impiego delle loro navi ospedale.

4. Le Parti in conflitto potranno, mediante accordo speciale adottare per l'uso fra di loro, un sistema elettronico analogo per l'identifi-cazione dei veicoli sanitari e delle navi e imbarcazioni sanitarie.

 

Capitolo IV. Comunicazioni

Articolo 10. Radiocomunicazioni

1. Il segnale d'urgenza e il segnale distintivo previsti dall'articolo 8 potranno precedere le apposite radiocomunicazioni delle unità sanitarie e dei mezzi di trasporto sanitario per l'applicazione delle procedure messe in opera conformemente agli articoli 22, 23 e 25—31 del Protocollo.

2. I trasporti sanitari, a cui si riferiscono gli articoli 40 (Sezione II, n. 3209) e N 40 (Sezione III, n. 3214) del Regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT, possono utilizzare per le loro comunicazioni anche i sistemi via satellite conformemente alle disposizioni degli articoli 37, N 37 e 59 del detto Regolamento per i servizi mobili via satellite.

Articolo 11. Utilizzazione dei codici internazionali

Le unità e mezzi di trasporto sanitari potranno anche utilizzare i codici e segnali stabiliti dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni, dall'Organizzazione dell'Aviazione civile internazionale e dall'Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima. Detti codici e segnali saranno in tal caso utilizzati conformemente alle norme, prassi e procedure stabiliti da dette Organizzazioni.

Articolo 12. Altri mezzi di comunicazione

Quando non sia possibile una radiocomunicazione bilaterale, potranno essere impiegati i segnali previsti nel Codice internazionale adottato dall'Organizzazione marittima. internazionale, o nel corrispondente Allegato della Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944 sull'Aviazione civile internazionale, e relativi aggiornamenti periodici.

Articolo 13. Piani di volo

Gli accordi e notifiche relativi ai piani di volo indicati nell'articolo 29 del Protocollo saranno, per quanto possibile, formulati conformemente alle procedure stabilite dall'Organizzazione dell'Aviazione civile internazionale.

Articolo 14. Segnali e procedure per l'intercettazione degli aeromobili sanitari

Se un aeromobile intercettatore viene impiegato per identificare un aeromobile sanitario in volo o per intimargli l'atterraggio in applicazione degli articoli 30 e 31 del Protocollo, dovrebbero essere utilizzati dall'aeromobile intercettore e dall'aeromobile sanitario le procedure normalizzate di intercettazione visiva e radio, prescritte nell'Allegato 2 della Convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944 sull'Aviazione civile internazionale, e relativi aggiornamenti periodici.

 

Capitolo V. Protezione civile

Articolo 15. Carta d'identità

1. La carta d'identità del personale della protezione civile indicata nell'articolo 66 paragrafo 3 del Protocollo, è regolata dalle disposizioni pertinenti dell'articolo 2 del presente Regolamento.

2. La carta d'identità del personale della protezione civile potrà essere conforme al modello rappresentato nella figura 3.

3. Se il personale della protezione civile è autorizzato a portare armi leggere individuali, la carta d'identità dovrebbe indicarlo.

Articolo 16. Segno distintivo internazionale

1. Il segno distintivo internazionale della protezione civile, previsto nell'articolo 66 paragrafo 4 del Protocollo, è un triangolo equilatero blu su fondo arancio. È rappresentato nella figura 4 che segue:

 

Capitolo VI. Opere e installazioni che racchiudono forze pericolose

Articolo 17. Segno speciale internazionale

1. Il segno speciale internazionale per le opere e installazioni che racchiudono forze pericolose previste nel paragrafo 7 dell'articolo 56 del Protocollo, consiste in un gruppo di tre cerchi di colore arancio vivo di eguali dimensioni, disposti sullo stesso asse e a distanza fra di loro pari al raggio, conformemente alla figura 5 che segue.

2. Il segno avrà la grandezza richiesta dalle circostanze. Potrà, quando sia apposto su una grande superficie, essere ripetuto nel numero di volte richiesto dalle circostanze. Per quanto possibile, esso sarà apposto su bandiere o superfici piane in modo da essere visibile da tutte le possibili direzioni e dalla maggiore distanza possibile.

3. Su una bandiera, la distanza fra i limiti esterni del segno e i lati adiacenti della bandiera sarà eguale al raggio dei cerchi. La bandiera sarà rettangolare e il fondo bianco.

4. Di notte o con visibilità ridotta, il segno potrà essere luminescente o illuminato; potrà anche essere fatto di materiale che lo renda riconoscibile mediante mezzi tecnici di rilevamento.

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diritto penale internazionale diritto umanitario conflitto