Il simbolo ufficiale delle Nazioni Unite raffigurante la proiezione stereografica polare del globo terrestre attorniata da due rami di alloro

Protocollo II sul divieto o la limitazione dell’impiego di mine, trappole ed altri dispositivi, come modificato dalla Conferenza di Revisione (1996)

Data di adozione
10.10.1980
Data di entrata in vigore
02.12.1983
Organizzazione
ONU - Organizzazione delle Nazioni Unite
Annotazioni
Ginevra, 10 ottobre 1980 e 3 maggio 1996. Entrata in vigore internazionale: 2 dicembre 1983 e 3 dicembre 1998. Stati Parti al 2 Maggio 2024: 96.
Annotazioni relative all'Italia
Autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione in Italia dati con legge n. 290 del 30 luglio 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 193 Suppl.Ord. del 20 agosto 1998). Data della ratifica: 13 gennaio. Entrata in vigore per l'Italia: 13 luglio 1999.

Articolo 1. Portata di applicazione pratica

1. Il presente Protocollo riguarda l'impiego terrestre di mine, trappole e altri dispositivi che sono di seguito definiti, comprese le mine posate per vietare l'accesso alle spiagge o l'attraversamento di vie navigabili o di corsi d'acqua, ma non si applica alle mine antinavi impiegate sul mare o nelle vie navigabili interne.

2. Il presente Protocollo si applica, oltre alle situazioni di cui all'articolo 1 della presente Convenzione, alle situazioni di cui all'articolo 3 comune alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949. Il presente Protocollo non si applica alle situazioni di tensione e di disordini interni, quali sommosse, atti di violenza isolati e sporadici e altri atti di carattere analogo, che non sono conflitti armati.

3. Nel caso di conflitti armati che non hanno un carattere internazionale e si verificano sul territorio di una delle Alte Parti contraenti, ogni parte del conflitto è tenuta ad applicare i divieti e le restrizioni previsti dal presente Protocollo.

4. Nessuna disposizione del presente Protocollo sarà invocata per attentare alla sovranità di uno Stato o alla responsabilità di un governo di mantenere o di ristabilire, con tutti i mezzi legittimi, l'ordine pubblico nello Stato o di difendere l'unità nazionale e l'integrità territoriale dello Stato.

5. Nessuna disposizione del presente Protocollo può essere invocata per giustificare un intervento, diretto o indiretto, per qualunque ragione, in un conflitto armato o negli affari interni o esterni dell'Alta Parte contraente sul territorio della quale il conflitto ha luogo.

6. L'applicazione delle disposizioni del presente Protocollo a parti di un conflitto che non sono Alte Parti contraenti aventi accettato il presente Protocollo non modifica né esplicitamente né implicitamente il loro statuto giuridico né quello di un territorio contestato.

Articolo 2. Definizioni

Ai fini del presente Protocollo, si intende:

1. Per "mina", un ordigno posato sotto o sopra il suolo o un'altra superficie, o in prossimità, e concepito per esplodere per effetto della presenza, della vicinanza o del contatto di una persona o di un veicolo.

2. Per "mina installata a distanza", una mina che non è direttamente posata, ma che è lanciata per mezzo di artiglierie, missili, lanciarazzi, mortai o congegni simili oppure sganciata da un aeromobile. Le mine lanciate a meno di 500 metri da un sistema posto a terra non sono considerate come "installate a distanza", a condizione che siano impiegate conformemente all'articolo 5 e agli altri articoli pertinenti del presente Protocollo.

3. Per "mina anti-persona", una mina concepita essenzialmente per esplodere per effetto della presenza, della vicinanza o del contatto di una persona e destinata a mettere fuori combattimento, ferire o uccidere una o più persone.

4. Per "trappola", qualsiasi dispositivo o materiale concepito, costruito o adattato per uccidere o ferire, e che funziona di sorpresa quando si sposta un oggetto apparentemente inoffensivo o ci si avvicina a esso, o si compie un atto apparentemente privo di pericolo.

5. Per "altri dispositivi", congegni e dispositivi collocati manualmente, compresi i dispositivi esplosivi improvvisati, concepiti per uccidere, ferire o danneggiare e che sono fatti esplodere manualmente, mediante un comando a distanza o automaticamente dopo un certo tempo.

6. Per "obiettivo militare", qualora dei beni siano presi in considerazione, qualsiasi bene che per sua natura, ubicazione, destinazione o impiego contribuisce effettivamente all'azione militare, e la cui distruzione totale o parziale, la cui conquista o la cui neutralizzazione offre, nel caso concreto, un vantaggio militare preciso.

7. Per "beni di carattere civile", tutti i beni che non sono obiettivi militari ai sensi del paragrafo 6 del presente articolo.

8. Per "campo minato", una zona definita nella quale sono state posate mine, e per "zona minata", una zona pericolosa a causa della presenza di mine. Per "campo minato fittizio", una zona non minata che simula un campo minato. L'espressione "campo minato" comprende anche i campi minati fittizi.

9. Per "registrazione", un'operazione materiale, amministrativa e tecnica intesa a raccogliere, per iscriverle in documenti ufficiali, tutte le informazioni disponibili per consentire di localizzare i campi minati, le zone minate, le mine, le trappole e altri dispositivi.

10. Per "meccanismo di autodistruzione", un meccanismo con funzionamento automatico incorporato o fissato all'ordigno e che ne assicura la distruzione.

11. Per "meccanismo di autoneutralizzazione", un meccanismo con funzionamento automatico incorporato all'ordigno e che lo rende inattivo.

12. Per "autodisattivazione", il processo automatico che rende l'ordigno inattivo a causa dell'esaurimento irreversibile di un elemento, ad esempio una batteria, essenziale per il suo funzionamento.

13. Per "telecomando", il comando a distanza.

14. Per "dispositivo antimanipolazione", un dispositivo destinato a proteggere una mina e che fa parte, è collegato, fissato o posto sotto di essa, ed è attivato in caso di tentativo di manipolazione della mina.

15. Per "trasferimento", oltre al ritiro materiale delle mine dal territorio di uno Stato o alla loro introduzione materiale in quello di un altro Stato, il trasferimento del diritto di proprietà e del controllo su tali mine, ma non la cessione di un territorio sul quale sono state posate mine.

Articolo 3. Limitazioni generali per l'impiego di mine, trappole ed altri dispositivi

1. Il presente articolo si applica:

a) alle mine;

b) alle trappole; e

c) agli altri dispositivi.

2. Ogni Alta Parte contraente o ogni parte di un conflitto è responsabile, conformemente alle disposizioni del presente Protocollo, di tutte le mine e di tutte le trappole e altri dispositivi che ha impiegato e si impegna a rimuoverli, sgomberarli, distruggerli o provvedere alla loro manutenzione come precisato nell'articolo 10 del Protocollo.

3. È vietato in qualsiasi circostanza impiegare mine, trappole o altri dispositivi che siano concepiti allo scopo o siano in grado di provocare mali superflui o sofferenze inutili.

4. Le armi alle quali si applica il presente articolo devono essere strettamente conformi alle norme e limitazioni enunciate nell'Allegato tecnico per quanto riguarda ogni singola categoria.

5. È vietato impiegare mine, trappole o altri dispositivi dotati di un meccanismo o di un dispositivo specificamente concepito per provocarne l'esplosione senza che vi sia contatto, sotto l'effetto del campo magnetico o sotto un altro influsso generati dalla presenza di un cercamine corrente, impiegato normalmente per operazioni di rilevazione.

6. È vietato impiegare mine che si autodisattivano e sono dotate di un dispositivo antimanipolazione concepito in modo da poter rimanere in funzione dopo che le mine hanno cessato di esserlo.

7. È vietato in qualsiasi circostanza dirigere le armi cui si applica il presente articolo contro la popolazione civile in genere o contro civili isolati oppure contro beni di natura civile, sia a titolo offensivo o difensivo, sia per rappresaglia.

8. È vietato l'impiego indiscriminato delle armi cui si applica il presente articolo. Per impiego indiscriminato s'intende qualsiasi posa di tali armi:

a) in un luogo che non costituisce un obiettivo militare, o tale che dette armi non siano rivolte contro un simile obiettivo. In caso di dubbio sul fatto di sapere se un bene che normalmente è impiegato per scopi civili, ad esempio un luogo di culto, una casa o un altro alloggio o una scuola, sia utilizzato per fornire un contributo effettivo a un'azione militare, si presume che questo bene non sia utilizzato a tale scopo;

b) che implica un metodo o un mezzo di trasporto sull'obiettivo tale che dette armi non possano essere rivolte contro un obiettivo militare specifico; o

c) da cui si può attendere che esse provochino incidentalmente perdite di vite umane nella popolazione civile, ferite alle persone civili, danni ai beni di carattere civile o una combinazione di dette perdite e danni, che sarebbe eccessivo rispetto al vantaggio militare concreto e diretto previsto.

9. Diversi obiettivi militari nettamente separati e distinti situati in una città, una località, un villaggio o un'altra zona in cui si trova una concentrazione analoga di popolazione civile o di beni di carattere civile non possono essere considerati un obiettivo militare unico.

10. Tutte le precauzioni possibili sono prese per proteggere i civili contro gli effetti delle armi cui si applica il presente articolo. Per precauzioni possibili, si intende le precauzioni che sono praticabili o che è praticamente possibile prendere, tenuto conto di tutte le condizioni del momento, in particolare delle considerazioni di ordine umanitario e di ordine militare. Queste condizioni sono segnatamente, ma non esclusivamente, le seguenti:

a) l'effetto a breve e a lungo termine delle mine sulla popolazione civile locale finché il campo minato è presente;

b) le misure che è possibile prendere per proteggere i civili (ad es. recinzioni, segnalazione, avvertimento e sorveglianza);

c) l'esistenza di altri sistemi e la possibilità effettiva di utilizzarli;

d) le esigenze militari cui deve soddisfare un campo minato a breve e a lungo termine.

11. La posa di mine, trappole o altri dispositivi che potrebbe avere ripercussioni per la popolazione civile deve essere preceduta da un efficace avviso, a meno che le circostanze non lo consentano.

Articolo 4. Restrizioni all'impiego di mine anti-persona

È proibito l'impiego di mine anti-persona non individuabili, come specificato al Paragrafo 2 dell'Allegato tecnico.

Articolo 5. Restrizioni all'impiego di mine anti-persona diverse dalle mine posizionate a distanza

1. Il presente articolo si applica alle mine anti-persona che non sono posate a distanza.

2. È vietato impiegare le armi cui si applica il presente articolo e che non sono conformi alle disposizioni dell'Allegato tecnico concernente l'autodistruzione o l'autodisattivazione, a meno che:

a) tali armi non siano poste in una zona il cui perimetro è segnato, che è sorvegliata da personale militare e protetta da una recinzione o da altri mezzi alfine di impedire efficacemente ai civili di penetrarvi. La segnalazione deve essere riconoscibile e durevole e deve almeno poter essere vista da chiunque si trova nelle immediate vicinanze di questa zona; e

b) tali armi non siano rimosse prima dell'evacuazione della zona, salvo se essa è consegnata alle forze di un altro Stato, che accettano la responsabilità del mantenimento dei mezzi di protezione richiesti dal presente articolo e, successivamente, della rimozione di queste armi.

3. Una parte di un conflitto è esonerata dall'obbligo di rispettare le disposizioni dei commi a) e b) del paragrafo 2 del presente articolo soltanto se ne è impedita dal fatto di essere costretta ad abbandonare il controllo della zona in seguito a un'azione militare del nemico o se ne è impedita da un'azione militare diretta del nemico. Se questa parte riconquista il controllo della zona, è nuovamente tenuta a rispettare tali disposizioni.

4. Se le forze di una parte di un conflitto prendono il controllo di una zona nella quale sono state collocate armi alle quali si applica il presente articolo, devono, per quanto possibile, mantenere e, all'occorrenza, disporre i mezzi di protezione richiesti dal presente articolo finché tali armi siano state rimosse.

5. Devono essere prese tutte le misure possibili per impedire la rimozione non autorizzata, l'alterazione, la distruzione o la dissimulazione di ogni dispositivo, sistema o materiale utilizzato per segnare il perimetro di una zona.

6. Le armi cui si applica il presente articolo e che emettono frammenti secondo un arco orizzontale inferiore a 90 gradi e sono poste sul suolo o al di sopra del suolo possono essere impiegate senza che siano prese le misure previste nel paragrafo 2 comma a) del presente articolo per 72 ore al massimo, se:

a) si trovano nell'immediata prossimità dell'unità militare che le ha posate; e se

b) la zona è sorvegliata da personale militare al fine di impedire efficacemente ai civili di penetrarvi.

Articolo 6. Restrizioni all'impiego di mine posate a distanza

1. È vietato impiegare mine posate a distanza salvo se esse sono registrate conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 comma b) dell'Allegato tecnico.

2. È vietato impiegare mine anti-persona posate a distanza non conformi alle disposizioni dell'Allegato tecnico relative all'autodistruzione e all'autodisattivazione.

3. È vietato impiegare mine posate a distanza che non sono mine anti-persona salvo se, per quanto possibile, sono dotate di un meccanismo efficace di autodistruzione o di autoneutralizzazione e comprendono un dispositivo complementare di autodisattivazione concepito in modo che queste mine non funzionino più come tali nel momento in cui non servono più agli scopi militari per i quali sono state posate.

4. Il lancio o lo sganciamento di mine collocate a distanza che potrebbero avere ripercussioni sulla popolazione civile deve essere preceduto da un efficace avviso, a meno che le circostanze non lo consentano.

Articolo 7. Divieto d'impiego di trappole e altri dispositivi

1. Senza pregiudicare le regole del diritto internazionale relative al tradimento e alla perfidia, è vietato, in qualsiasi circostanza, impiegare trappole e altri dispositivi che siano fissati o associati in un modo qualsiasi a:

a) emblemi, segni o segnali protettori internazionalmente riconosciuti;

b) malati, feriti o morti;

c) luoghi d'inumazione o di cremazione, oppure tombe;

d) installazioni, materiale, forniture o trasporti sanitari;

e) giocattoli per fanciulli o altri oggetti portatili, o prodotti specificamente destinati all'alimentazione, alla salute, all'igiene, al vestiario o all'educazione dei fanciulli;

f) alimenti o bevande;

g) utensili di cucina o apparecchi domestici, salvo negli stabilimenti militari, nei luoghi militari e nei depositi di rifornimenti militari;

h) oggetti d'indubbio carattere religioso;

i) monumenti storici, opere d'arte o luoghi di culto che costituiscono il patrimonio culturale o spirituale dei popoli;

j) animali o loro carcasse.

2. È vietato impiegare trappole o altri dispositivi aventi l'apparenza di oggetti portatili inoffensivi, ma che sono di fatto espressamente concepiti e fabbricati per contenere materie esplosive.

3. Senza pregiudicare le disposizioni dell'articolo 3, è vietato impiegare armi alle quali si applica il presente articolo in città, località, villaggi o in qualsiasi altra zona in cui si trova una concentrazione analoga di popolazione civile, in cui non è in corso né sembra imminente alcun combattimento fra forze terrestri, a meno che:

a) queste armi non siano collocate su un obiettivo militare o nelle vicinanze immediate di un simile obiettivo; o

b) siano prese misure, quali l'appostamento di sentinelle, la diffusione di avvertimenti o la posa di recinzioni per proteggere le popolazioni civili contro gli effetti di dette armi.

Articolo 8. Trasferimenti

1. Al fine di realizzare gli obiettivi del presente Protocollo, ogni Alta Parte contraente si impegna a:

a) non trasferire mine il cui impiego è vietato dal presente Protocollo;

b) non trasferire mine a un destinatario che non sia uno Stato o un organismo statale autorizzato a riceverne;

c) diminuire il trasferimento di mine il cui impiego è limitato dal presente Protocollo. In particolare, ogni Alta Parte contraente si impegna a non trasferire mine anti-persona a Stati che non sono vincolati dal Protocollo, salvo se lo Stato che le riceve accetta di applicare il presente Protocollo;

d) garantire che ogni trasferimento effettuato conformemente al presente articolo sia fatto nel pieno rispetto, sia da parte dello Stato che trasferisce le mine sia da parte di quello che le riceve, delle pertinenti disposizioni del presente Protocollo e delle norme del diritto internazionale umanitario applicabili.

2. Se un'Alta Parte contraente dichiara che differirà il rispetto di disposizioni specifiche relative all'impiego di talune mine, come prevede l'Allegato tecnico, il comma a) del paragrafo 1 del presente articolo si applica comunque a tali mine.

3. Nell'attesa dell'entrata in vigore del presente Protocollo, tutte le Alte Parti contraenti si astengono da qualsiasi atto incompatibile con il comma a) del paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 9. Registrazione e impiego di informazioni riguardanti campi minati, zone minate, mine, trappole e altri dispositivi

1. Tutte le informazioni riguardanti i campi minati, le zone minate, mine, trappole e altri dispositivi devono essere registrate conformemente alle disposizioni dell'Allegato tecnico.

2. Tutte queste registrazioni devono essere conservate dalle parti di un conflitto le quali, dopo la cessazione delle ostilità attive, prendono senza indugio tutte le misure necessarie e appropriate, inclusa l'utilizzazione di dette informazioni, per proteggere i civili contro gli effetti di campi minati, zone minate, mine, trappole e altri dispositivi nelle zone sotto il loro controllo.

Contemporaneamente, forniscono, ognuna all'altra o alle altre parti del conflitto come pure al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, tutte le informazioni in loro possesso riguardanti i campi minati, le zone minate, mine, trappole e altri dispositivi che hanno posato in zone che non sono più sotto il loro controllo; nel caso in cui le forze di una parte del conflitto si trovino in un territorio di una parte avversa è tuttavia inteso che, secondo il principio di reciprocità, ognuna delle parti può non fornire queste informazioni al Segretario generale e all'altra parte, qualora l'esigano interessi di sicurezza, finché nessuna delle parti si trovi più nel territorio dell'altra. In quest'ultimo caso, le informazioni mantenute segrete devono essere comunicate non appena questi interessi di sicurezza lo consentano. Per quanto possibile, le parti del conflitto si sforzano, per mutuo accordo, di comunicare queste informazioni il più presto possibile, in modo compatibile con gli interessi di sicurezza di ciascuna di esse.

3. Il presente articolo si applica senza pregiudicare le disposizioni degli articoli 10 e 12 del presente Protocollo.

Articolo 10. Rimozione di campi minati, zone minate, mine, trappole e altri dispositivi e cooperazione internazionale a tale scopo

1. Immediatamente dopo la cessazione delle ostilità attive, tutti i campi minati, le zone minate, le mine, trappole e altri dispositivi devono essere rimossi, sgomberati, distrutti o mantenuti conformemente all'articolo 3 e al paragrafo 2 dell'articolo 5 del presente Protocollo.

2. Le Alte Parti contraenti e le parti di un conflitto assumono questa responsabilità per quanto riguarda i campi minati, le zone minate, mine, trappole e altri dispositivi situati in zone che esse controllano.

3. Se una parte non controlla più zone in cui ha posato campi minati, zone minate, mine, trappole e altri dispositivi, essa fornisce alla parte che ne ha il controllo, in virtù del paragrafo 2 del presente articolo, in quanto quest'ultima lo consenta, l'assistenza tecnica e materiale di cui ha bisogno per soddisfare questa responsabilità.

4. Le parti si sforzano, quando è necessario, di concludere un accordo, sia fra di loro sia, se del caso, con altri Stati e con organizzazioni internazionali, per fornire assistenza tecnica e materiale, compresa, se le circostanze lo consentono, l'organizzazione delle operazioni congiunte necessarie per rispettare queste responsabilità.

Articolo 11. Cooperazione e assistenza tecnica

1. Ogni Alta Parte contraente si impegna a facilitare uno scambio il più ampio possibile di attrezzature e materiale nonché di informazioni scientifiche e tecniche riguardanti l'applicazione del presente Protocollo e i mezzi di sminamento e ha il diritto di partecipare a un simile scambio. In particolare, le Alte Parti contraenti non impongono indebite restrizioni alla fornitura, per scopi umanitari, di attrezzature di sminamento e delle corrispondenti informazioni tecniche.

2. Ogni Alta Parte contraente si impegna a fornire alla banca dati sullo sminamento, istituita nell'ambito degli organismi delle Nazioni Unite, informazioni sullo sminamento riguardanti specificamente vari mezzi e tecniche, nonché liste di esperti, organismi specializzati o centri nazionali che possono essere contattati.

3. Ogni Alta Parte contraente in grado di farlo fornisce assistenza allo sminamento tramite gli organismi delle Nazioni Unite o altri organismi internazionali ovvero mediante accordi bilaterali, oppure versa contributi al Fondo speciale per l'assistenza allo sminamento.

4. Le domande di assistenza delle Alte Parti contraenti, accompagnate da informazioni pertinenti, possono essere indirizzate all'Organizzazione delle Nazioni Unite, ad altri organismi appropriati o ad altri Stati. Esse possono essere presentate al Segretario Generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che le trasmette a tutte le Alte Parti contraenti e alle organizzazioni internazionali competenti.

5. Nel caso delle domande che sono indirizzate all'Organizzazione delle Nazioni Unite, il Segretario generale dell'Organizzazione può, entro i limiti delle risorse di cui dispone, fare il necessario per valutare la situazione e, in collaborazione con l'Alta Parte contraente richiedente, determinare quale assistenza allo sminamento o all'applicazione del Protocollo occorra fornire a tale Parte. Il Segretario generale può anche fare rapporto alle Alte Parti contraenti su ogni valutazione così effettuata come pure sul tipo e sull'ampiezza dell'assistenza richiesta.

6. Le Alte Parti contraenti si impegnano, senza pregiudicare le loro disposizioni costituzionali e altre disposizioni giuridiche, a cooperare e a trasferire le tecniche per facilitare l'applicazione dei divieti e delle restrizioni che sono enunciati nel presente Protocollo.

7. Ogni Alta Parte contraente ha il diritto, se del caso, di cercare di ottenere e di ricevere da un'altra Alta Parte contraente assistenza tecnica, per quanto necessario e per quanto possibile, riguardante tecnologie specifiche e pertinenti, non concernenti l'armamento, al fine di ridurre il periodo di sospensione del rispetto di talune disposizioni, come previsto nell'Allegato tecnico.

Articolo 12. Protezione contro gli effetti di campi minati, zone minate, mine, trappole e altri dispositivi

1. Applicazione

a) Eccettuate le forze e missioni di cui al paragrafo 2 comma a) i), di seguito, il presente articolo si applica unicamente alle missioni che svolgono compiti in una zona situata sul territorio di un'Alta Parte contraente con il consenso di quest'ultima.

b) L'applicazione delle disposizioni del presente articolo a parti di un conflitto che non siano Alte Parti contraenti non modifica né esplicitamente né implicitamente il loro statuto giuridico né quello di un territorio contestato.

c) Le disposizioni del presente articolo si applicano senza pregiudicare quelle del diritto internazionale umanitario in vigore o di altri strumenti internazionali applicabili o di decisioni del Consiglio di Sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite intese ad assicurare una più ampia protezione al personale che svolge i propri compiti conformemente al presente articolo.

2. Forze e missioni di mantenimento della pace e determinate altre forze e missioni

a) Il presente paragrafo si applica a:

i) ogni forza o missione delle Nazioni Unite che svolge in una zona qualsiasi compiti di mantenimento della pace o di osservazione o compiti analoghi, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite;

ii) ogni missione istituita conformemente al Capitolo VIII della Carta delle Nazioni Unite che svolge compiti in una zona di conflitto.

b) Ogni Alta Parte contraente o ogni parte di un conflitto, se sollecitata dal capo di una forza o di una missione cui si applica il presente paragrafo:

i) prende, per quanto le sia possibile, le misure richieste per proteggere, in ogni zona posta sotto il suo controllo, la forza o la missione contro gli effetti di mine, trappole e altri dispositivi;

ii) se è necessario per proteggere efficacemente questo personale, rimuove o rende inoffensive, per quanto possibile, tutte le mine e tutte le trappole o altri dispositivi nella zona in questione;

iii) informa il capo della forza o della missione dell'ubicazione di tutti i campi minati, zone minate, mine, trappole e altri dispositivi conosciuti nella zona in cui la forza o la missione svolge i suoi compiti e, per quanto possibile, mette a disposizione di quest'ultimo tutte le informazioni in suo possesso riguardanti questi campi minati, zone minate, mine, trappole e altri dispositivi.

3. Missioni di accertamento dei fatti o a carattere umanitario di organismi delle Nazioni Unite

a) Il presente paragrafo si applica a ogni missione di accertamento dei fatti o a carattere umanitario di un organismo delle Nazioni Unite.

b) Ogni Alta Parte contraente o ogni parte di un conflitto, se sollecitata dal capo di una missione cui si applica il presente paragrafo:

i) assicura al personale della missione la protezione descritta nel paragrafo 2 comma b) i) del presente articolo;

ii) se la missione ha bisogno, per svolgere i propri compiti, di avere accesso a un luogo posto sotto il controllo della parte o di passare da tale luogo, e al fine di assicurare al personale della missione un accesso sicuro a questo luogo o un passaggio sicuro attraverso di esso:

aa) a meno che le ostilità in corso l'impediscano, segnala al capo della missione una via sicura verso questo luogo, a condizione che la parte disponga delle informazioni richieste; o

bb) se le informazioni che permettono di determinare una via sicura non sono fornite conformemente al comma aa), libera una via attraverso i campi minati, a condizione che ciò sia necessario e sia possibile farlo.

4. Missioni del Comitato internazionale della Croce Rossa

a) Il presente paragrafo si applica a ogni missione del Comitato internazionale della Croce Rossa che svolge compiti con il consenso dello Stato o degli Stati ospiti come prevedono le Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 e, se del caso, i Protocolli aggiuntivi a queste Convenzioni.

b) Ogni Alta Parte contraente o ogni parte di un conflitto, se sollecitata dal capo di una missione cui si applica il presente paragrafo:

i) assicura al personale della missione la protezione descritta nel paragrafo 2 comma b) i) del presente articolo;

ii) prende le misure di cui al paragrafo 3 comma b) ii) del presente articolo.

5. Altre missioni a carattere umanitario e missioni d'inchiesta

a) Il presente paragrafo si applica alle seguenti missioni, qualora esse non siano oggetto dei paragrafi 2–4 del presente articolo, se svolgono compiti in una zona di conflitto o se portano assistenza alle vittime di un conflitto:

i) ogni missione a carattere umanitario di una società nazionale della Croce Rossa o della Mezzaluna Rossa o della Federazione internazionale di queste società;

ii) ogni missione di un'organizzazione imparziale a carattere umanitario, compresa ogni missione di sminamento imparziale a carattere umanitario;

iii) ogni missione d'inchiesta costituita in applicazione delle disposizioni delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 o, se del caso, in applicazione dei Protocolli aggiuntivi a queste Convenzioni.

b) Ogni Alta Parte contraente o ogni parte di un conflitto, se sollecitata dal capo di una missione cui si applica il presente paragrafo e per quanto possibile:

i) assicura al personale della missione la protezione di cui al paragrafo 2 comma b) i) del presente articolo;

ii) prende le misure di cui al paragrafo 3 comma b) ii) del presente articolo.

6. Confidenzialità

Tutte le informazioni fornite a titolo confidenziale in applicazione delle disposizioni del presente articolo devono essere trattate in modo strettamente confidenziale da chi le riceve e non devono essere divulgate a chiunque non partecipi o non sia associato alla forza o alla missione considerata senza l'autorizzazione espressa di chi le ha fornite.

7. Rispetto delle leggi e prescrizioni

Senza pregiudicare i privilegi e immunità di cui possono godere o le esigenze delle loro funzioni, i membri delle forze e missioni oggetto del presente articolo:

a) rispettano le leggi e prescrizioni dello Stato ospite;

b) si astengono da qualsiasi azione o attività incompatibile con il carattere imparziale e internazionale delle loro funzioni.

Articolo 13. Consultazioni delle Alte Parti contraenti

1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a consultarsi e a cooperare reciprocamente per quanto riguarda tutte le questioni concernenti il funzionamento del presente Protocollo. A tale scopo, ogni anno si tiene una conferenza delle Alte Parti contraenti.

2. La partecipazione alle conferenze annuali è disciplinata dal relativo regolamento interno.

3. Fra l'altro, la conferenza:

a) esamina il funzionamento e lo stato del presente Protocollo;

b) esamina le questioni sollevate dai rapporti presentati dalle Alte Parti contraenti conformemente al paragrafo 4 del presente articolo;

c) prepara le conferenza d'esame;

d) esamina l'evoluzione delle tecnologie al fine di proteggere la popolazione civile dagli effetti delle mine che colpiscono indiscriminatamente.

4. Le Alte Parti contraenti presentano al Depositario, che ne assicura la distribuzione a tutte le Parti prima della conferenza, rapporti annui sulle seguenti questioni:

a) la diffusione di informazioni sul presente Protocollo alle loro forze armate e alla popolazione civile;

b) lo sminamento e i programmi di riabilitazione;

c) le misure prese per soddisfare le esigenze tecniche del Protocollo e ogni altra relativa informazione utile;

d) i testi legislativi aventi un rapporto con il Protocollo;

e) le misure prese per lo scambio internazionale di informazioni tecniche, la cooperazione internazionale allo sminamento nonché la cooperazione e l'assistenza tecnica;

f) altri punti pertinenti.

5. I costi della conferenza sono coperti dalle Alte Parti contraenti e dagli Stati che partecipano ai lavori della conferenza senza essere parti, secondo il criterio di contribuzione all'Organizzazione delle Nazioni Unite, debitamente adeguato.

Articolo 14. Rispetto delle disposizioni

1. Ogni Alta Parte contraente prende tutte le misure appropriate, legislative e altre, per prevenire e reprimere le violazioni delle disposizioni del presente Protocollo commesse da persone o in luoghi posti sotto la sua giurisdizione o il suo controllo.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo comprendono le misure richieste per far sì che chiunque, intenzionalmente, uccida o ferisca gravemente dei civili nell'ambito di un conflitto armato e contrariamente alle disposizioni del presente Protocollo sia passibile di sanzioni penali e sia tradotto in giustizia.

3. Ogni Alta Parte contraente esige inoltre che le sue forze armate stabiliscano e facciano conoscere le istruzioni militari e le modalità operative corrispondenti e che i membri delle forze armate ricevano, ognuno secondo i suoi doveri e le sue responsabilità, una formazione al rispetto delle disposizioni del presente Protocollo.

4. Le Alte Parti contraenti si impegnano a consultarsi e a cooperare reciprocamente a livello bilaterale, tramite il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o nell'ambito di altre procedure internazionali appropriate, in vista di risolvere ogni problema concernente l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni del presente Protocollo.

Allegato tecnico

1. Registrazione

a) La registrazione della localizzazione di mine diverse da quelle poste a distanza, di campi di mine, di zone minate, di trappole e altri dispositivi deve essere effettuata in conformità con le disposizioni seguenti:

i) la localizzazione di campi di mine, zone minate e zone in cui sono state collocate trappole o altri dispositivi, sarà indicata con precisione in relazione alle coordinate di almeno due punti di riferimento e alle dimensioni stimate della zona che contiene tali armi in rapporto ai suddetti punti di riferimento;

ii) mappe, diagrammi e altri documenti saranno redatti in modo da indicare la localizzazione di campi di mine, zone minate, trappole e altri dispositivi in relazione ai punti di riferimento; saranno inoltre indicati il loro perimetro e la loro estensione;

iii) ai fini della detenzione e localizzazione di mine, trappole e altri dispositivi, le mappe, i diagrammi o gli altri documenti conterranno informazioni complete sul tipo, numero, metodo di installazione, tipo di accensione e durata di vita, data e ora dell'installazione, dispositivi antimanipolazione – se presenti – e le altre informazioni rilevanti, riguardo a tutte le armi collocate; ogni volta che sarà possibile, il documento relativo ad un campo di mine dovrà indicare la collocazione esatta di ciascuna mina, salvo per i campi in cui le mine sono disposte su file, nel qual caso è sufficiente la collocazione delle file; l'installazione esatta e il meccanismo di funzionamento di ciascuna mina saranno registrati separatamente.

b) L'installazione e la superficie stimata della zona in cui si trovano le mine collocate a distanza dovranno essere indicate in relazione alle coordinate dei punti di riferimento (normalmente dei punti posti agli angoli), successivamente verificati e, quando possibile, segnati al suolo alla prima occasione. Dovrà essere inoltre registrato il numero totale ed il tipo di mine collocate, la data e l'ora dell'installazione e il periodo di tempo di autodistruzione.

c) Copie dei documenti dovranno essere conservate presso livelli di comando sufficientemente elevati, al fine di garantire, per quanto possibile, la loro sicurezza.

d) L'uso di mine fabbricate dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo è vietato a meno che non rechino le indicazioni seguenti, in inglese o nelle lingue nazionali:

i) nome del paese d'origine;

ii) mese e anno di fabbricazione;

iii) numero di serie o di lotto.

Per quanto possibile, tali indicazioni dovranno essere visibili, leggibili, durature e resistenti agli effetti dell'ambiente.

2. Specificazioni riguardanti la rilevabilità

a) Nella struttura delle mine anti-persona fabbricate dopo il 1 gennaio 1997 dovrà essere incorporato un materiale o un dispositivo che renda la mina rilevabile con l'aiuto di uno strumento comune di localizzazione di mine e che emetta un segnale di ritorno equivalente a quello di 8 grammi di ferro o maggiore, costituente una massa unica coerente.

b) Nella struttura delle mine anti-persona fabbricate prima del 1 gennaio 1997 dovrà essere incorporato o attaccato prima della loro sistemazione, in maniera tale che non sia facilmente rimuovibile, un materiale o un dispositivo che renda la mina individuabile con l'aiuto di un mezzo comune di localizzazione di mine e che emetta un segnale di ritorno equivalente a quello prodotto da 8 grammi di ferro o maggiore, costituente una massa unica coerente.

c) Nel caso in cui un'Alta Parte contraente ritenga di non poter rispettare immediatamente la disposizione della lettera (b), essa potrà dichiarare, al momento in cui notificherà il proprio consenso ad essere legata dal presente Protocollo, che ne differirà il rispetto per un periodo non superiore a nove mesi a decorrere dall'entrata in vigore del Protocollo. Durante questo intervallo di tempo, essa limiterà, per quanto possibile, l'uso delle mine anti-persona non conformi a tali disposizioni.

3. Specificazioni riguardanti l’auto-distruzione e l’autodisattivazione

a) Tutte le mine anti-persona collocate a distanza devono essere concepite e fabbricate in maniera che non si abbia più del 10% di mine attive che non si distruggano da sole nel corso dei trenta giorni successivi all'installazione. Ciascuna mina deve essere inoltre dotata di un dispositivo complementare di autodisattivazione concepito o fabbricato in modo che, dal proprio funzionamento combinato con quello del meccanismo di autodistruzione non si abbia più di una mina attiva su mille che funzioni ancora nei 120 giorni successivi all'installazione.

b) Tutte le mine anti-persona non collocate a distanza e non utilizzate al di fuori delle zone marcate, come definite all'art. 5 del presente Protocollo, dovranno soddisfare le esigenze relative all'autodistruzione e all'auto-disattivazione previste alla lettera (a).

c) Nel caso in cui un'Alta Parte contraente ritenga di non poter rispettare immediatamente le disposizioni dei commi (a) e/o (b), potrà dichiarare, al momento in cui notifica il proprio consenso ad essere tenuta al presente Protocollo, che, per quanto riguarda le mine fabbricate prima dell'entrata in vigore del Protocollo, differirà il rispetto di queste disposizioni per un periodo che non supererà i nove anni a partire dalla data di entrata in vigore.

Durante tale periodo, l'Alta Parte contraente:

i) si impegnerà a limitare, per quanto possibile, l'impiego di mine non conformi a queste disposizioni;

ii) soddisferà le esigenze relative all'auto-distruzione o quelle che riguardano l'auto-disattivazione nel caso di mine anti-persona poste a distanza e soddisferà, almeno, le esigenze riguardanti l'autodisattivazione nel caso di altre mine anti-persona.

4. Segnalazione internazionale di campi di mine e zone minate

Per marcare i campi di mine e le zone minate, dovranno essere utilizzati segnali simili a quelli dell'esempio di cui in Appendice 7 e descritti qui di seguito, affinché questi campi e zone possano essere visti e riconosciuti dalla popolazione civile:

a) dimensioni e forme: triangolo con un lato di almeno 28cm (11 pollici) e gli altri due di almeno 20cm (7,9 pollici) o quadrato di almeno 15cm (6 pollici) per lato;

b) colore: rosso o arancione con un bordo giallo riflettente;

c) simbolo: simbolo presentato nell'Appendice o altro simbolo che, nella zona in cui il segnale deve essere installato, sia facilmente riconoscibile come indicazione di zona pericolosa;

d) lingua: il segnale dovrà prevedere la menzione "mine" in una delle sei lingue ufficiali della Convenzione – inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo – e nella lingua o nelle lingue prevalenti della regione;

e) distanziamento: i segnali dovranno essere posti attorno al campo di mine o zona minata ad una distanza sufficiente da poter essere visti da ogni punto da un civile che si avvicini alla zona.

Aggiornato il:

Collegamenti

Parole chiave

diritto penale internazionale diritto umanitario conflitto armi illecite