Manoscritti di versioni provvisorie della Dichiarazione universale dei diritti umani, durante i lavori di redazione del testo.

Protocollo III alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, sull’adozione di un emblema distintivo addizionale (2005)

Data di adozione
08.12.2005
Data di entrata in vigore
14.01.2007
Organizzazione
Strumenti multilaterali
Annotazioni
Ginevra, 8 dicembre 2005. Entrata in vigore internazionale: 14 gennaio 2007. Stati parti al 21 Maggio 2024: 79.
Annotazioni relative all'Italia
Autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione in Italia dati con legge n. 178 del 15 ottobre 2008 (Gazzetta Ufficiale n 263 S.O. del 10 novembre 2008). Data della ratifica: 29 gennaio 2009. (Gazzetta Ufficiale n 196 del 25 agosto 2009). Entrata in vigore per l'Italia: 29 luglio 2009.

Preambolo

Le Alte Parti Contraenti,

Riaffermando le previsioni delle Convenzioni di Ginevra del 12 Agosto 1949 (in particolare gli Articoli 26, 38, 42 e 44 della Prima Convenzione di Ginevra) e, dove applicabile, dei loro Protocolli Aggiuntivi dell'8 Giugno 1977 (in particolare gli Articoli 18 e 38 del I Protocollo Aggiuntivo e l'articolo 12 del II Protocollo Aggiuntivo), riguardanti l'uso degli emblemi distintivi,

Desiderando ampliare le summenzionate previsioni in modo da accrescere il loro valore protettivo e carattere universale,

Preso atto che questo Protocollo è senza pregiudizio dei diritti riconosciuti alle Alte Parti Contraenti di continuare ad usare gli emblemi che stanno usando in conformità con i loro obblighi in base alle Convenzioni di Ginevra e, dove applicabile, ai loro Protocolli Aggiuntivi,

Ricordando che l'obbligo di rispettare persone ed oggetti protetti dalle Convenzioni di Ginevra e dai Protocolli Aggiuntivi deriva dal loro status protetto dal Diritto Internazionale e non dipende dall'uso di emblemi distintivi, segni o segnali,

Sottolineando che non si intende che gli emblemi distintivi abbiano alcun significato religioso, etnico, razziale, regionale o politico,

Enfatizzando l'importanza di assicurare pieno rispetto delle obbligazioni relative agli emblemi distintivi riconosciuti dalla Convenzione di Ginevra e, dove applicabile, dai Protocolli Aggiuntivi,

Ricordando che l'articolo 44 della Prima Convenzione di Ginevra fa distinzione fra l'uso protettivo e l'uso indicativo degli emblemi distintivi,

Ricordando inoltre che le Società Nazionali che intraprendono attività sul territorio di un altro Stato debbono assicurarsi che gli emblemi che intendono usare nel quadro di tali attività possano essere usate nel paese dove l'attività si svolge e nel paese o nei paesi di transito,

Riconoscendo le difficoltà che certi Stati e Società Nazionali possono avere con l'uso degli emblemi distintivi esistenti,

Preso atto della determinazione del Comitato Internazionale della Croce Rossa, della Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa e del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa di mantenere i loro attuali nomi ed emblemi,

Hanno concordato su quanto segue:

Articolo 1. Rispetto per questo Protocollo e scopo della sua applicazione

Le Alte Parti Contraenti provvedono a rispettare e ad assicurare rispetto per questo Protocollo in tutte le circostanze.

Questo Protocollo riafferma e amplia le previsioni delle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 Agosto 1949 ("le Convenzioni di Ginevra") e, dove applicabile, dei loro due Protocolli Aggiuntivi dell'8 Giugno 1977 ("i Protocolli Aggiuntivi del 1977") riferentisi agli emblemi distintivi, segnatamente la croce rossa, la mezzaluna rossa e il leone e il sole rossi, e sarà applicato nelle stesse situazioni come le norme a cui ci si riferisce in queste previsioni.

Articolo 2. Emblemi distintivi

Questo Protocollo riconosce un ulteriore emblema distintivo in aggiunta agli emblemi distintivi delle Convenzioni di Ginevra e per gli stessi scopi. Gli emblemi distintivi godranno di eguale status.

Questo emblema distintivo aggiuntivo, composto da una cornice rossa quadrata appoggiata su uno spigolo su campo bianco, si conformerà all'illustrazione nell'Annesso a questo Protocollo. In questo Protocollo ci si riferisce a questo emblema distintivo come "emblema del terzo Protocollo".

Le condizioni per l'uso ed il rispetto per l'emblema del terzo Protocollo sono identici a quelli per gli emblemi distintivi stabiliti dalle Convenzioni di Ginevra e, dove applicabile, dai Protocolli Aggiuntivi del 1977.

I servizi sanitari ed il personale religioso delle Forze armate delle Alte Parti Contraenti possono, senza pregiudizio per i loro emblemi correnti, fare uso temporaneo di qualsiasi emblema distintivo cui fa riferimento il paragrafo 1 di questo articolo laddove ciò possa rinforzare la protezione.

Articolo 3. Uso indicativo dell'emblema del terzo Protocollo

Le Società Nazionali o quelle Alte Parti Contraenti che decidano di usare l'emblema del terzo Protocollo possono, usando l'emblema in conformità con la relativa legislazione nazionale, scegliere di incorporarvi, a scopo indicativo:

un emblema distintivo riconosciuto dalle Convenzioni di Ginevra o una combinazione di questi emblemi; o un altro emblema che sia stato in effettivo uso dell'Alta Parte Contraente e che sia stato l'oggetto di una comunicazione alle altre Alte Parti Contraenti ed il Comitato Internazionale della Croce Rossa tramite il depositario prima dell'adozione di questo Protocollo.

L'incorporazione sarà conforme alle illustrazioni nell'Annesso a questo Protocollo.

Una Società Nazionale che sceglie di incorporare nell'emblema del terzo Protocollo un altro emblema in sintonia con il precedente paragrafo 1, può, in conformità con la legislazione nazionale, usare la designazione di quell'emblema e mostrarlo nell'ambito del suo territorio nazionale.

Le Società Nazionali possono, in sintonia con la legislazione nazionale, in circostanze eccezionali e per facilitare il loro lavoro, fare temporaneo uso dell'emblema distintivo al quale si riferisce l'articolo 2 di questo Protocollo.

Questo articolo non influisce sullo status giuridico degli emblemi distintivi riconosciuti dalle Convenzioni di Ginevra ed in questo Protocollo, né influisce sullo status giuridico di qualsiasi particolare emblema quando incorporato per scopi indicativi in sintonia con il paragrafo 1 di questo articolo.

Articolo 4. Comitato Internazionale della Croce Rossa e Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa

Il Comitato Internazionale della Croce Rossa e la Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, ed il loro personale debitamente autorizzato, possono usare, in circostanze eccezionali e per facilitare il loro lavoro, l'emblema distintivo cui si riferisce l'articolo 2 di questo Protocollo.

Articolo 5. Missioni sotto gli auspici delle Nazioni Unite

I servizi sanitari ed il personale religioso che partecipa ad operazioni sotto gli auspici delle Nazioni Unite può, con il benestare degli Stati partecipanti, usare uno degli emblemi distintivi indicati negli Articoli 1 e 2.

Articolo 6. Prevenzione e repressione degli abusi

Le previsioni delle Convenzioni di Ginevra e, dove applicabile, dei Protocolli Aggiuntivi del 1977, che regolano la prevenzione e la repressione degli abusi degli emblemi distintivi si applicherà ugualmente all'emblema del terzo Protocollo. In particolare, le Alte Parti Contraenti prenderanno le misure necessarie per la prevenzione e la repressione, in ogni tempo, di ogni abuso degli emblemi distintivi indicati negli articoli 1 e 2 e dei relativi disegni, incluso l'uso perfido e l'uso di ogni segno o disegno costituente imitazione.

Nonostante il precedente paragrafo 1, le Alte Parti Contraenti possono permettere a utilizzatori precedenti dell'emblema del terzo Protocollo, o di ogni segno che ne costituisca imitazione, di continuarne l'uso, ammesso che tale uso non sia tale da poter sembrare, in tempo di conflitto armato, di conferire la protezione delle Convenzioni di Ginevra e, dove applicabile, dei Protocolli Aggiuntivi del 1977, ed ammesso che i diritti a tale uso siano stati acquisiti prima dell'adozione di questo Protocollo.

Articolo 7. Diffusione

Le Alte Parti Contraenti provvedono, in tempo di pace come in tempo di conflitto armato, a diffondere questo Protocollo nel modo più ampio possibile nei loro rispettivi paesi e, in particolare, ad includere il suo studio nei loro programmi di istruzione militare e ad incoraggiare il suo studio da parte della popolazione civile, in modo che questo strumento possa essere conosciuto dalle Forze armate e dalla popolazione civile.

Articolo 8. Firma

Questo Protocollo sarà aperto per la firma delle Parti alle Convenzioni di Ginevra il giorno della sua adozione e resterà aperto per un periodo di dodici mesi.

Articolo 9. Ratifica

Questo Protocollo sarà ratificato al più presto. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Consiglio Federale Svizzero, depositario delle Convenzioni di Ginevra e dei Protocolli Aggiuntivi del 1977.

Articolo 10. Accessione

Questo Protocollo sarà aperto per accessione ad ogni Parte alle Convenzioni di Ginevra che non l'abbia firmato. Gli strumenti di accessione saranno depositati presso il depositario.

Articolo 11. Entrata in vigore

Questo Protocollo entrerà in vigore sei mesi dopo che saranno stati depositati due strumenti di ratifica o di accessione.

Per quelle Parti alle Convenzioni di Ginevra che ratificheranno questo Protocollo o vi accederanno successivamente, esso entrerà in vigore sei mesi dopo il deposito dei loro strumenti di ratifica o di accessione.

Articolo 12. Relazioni convenzionali dopo l'entrata in vigore di questo Protocollo

Se le Parti alle Convenzioni di Ginevra sono anche Parti a questo Protocollo, le Convenzioni si applicheranno con le aggiunte introdotte da questo Protocollo.

Se una delle Parti in conflitto non è vincolata da questo Protocollo, le Parti al Protocollo ne rimarranno vincolate nelle loro relazioni reciproche. Inoltre esse saranno vincolate da questo Protocollo in relazione a ciascuna delle Parti che non ne sono vincolate, se quest'ultima ne accetta ed applica le previsioni.

Articolo 13. Emendamenti

Ogni Alta Parte Contraente può proporre emendamenti a questo Protocollo. Il testo di ogni emendamento proposto dovrà essere comunicato al depositario, che deciderà, dopo consultazione con tutte le Alte Parti Contraenti, il Comitato Internazionale della Croce Rossa e la Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, se debba essere convocata una conferenza per valutare l'emendamento proposto.

Il depositario inviterà a quella conferenza tutte le Alte Parti Contraenti e le Parti alle Convenzioni di Ginevra, siano o meno firmatarie di questo Protocollo.

Articolo 14. Denuncia

Nel caso in cui un'Alta Parte Contraente dovesse denunciare questo Protocollo, la denuncia avrà effetto soltanto un anno dopo l'arrivo dello strumento di denuncia. Se, però, allo scadere di questo anno la Parte denunciante è coinvolto in una situazione di conflitto armato o di occupazione, la denuncia non avrà effetto prima della fine del conflitto armato o dell'occupazione.

La denuncia sarà notificata per iscritto al depositario, il quale la trasmetterà a tutte le Alte Parti Contraenti.

La denuncia avrà effetto solo nei confronti della Parte denunciante.

Ogni denuncia in base al paragrafo 1 non riguarderà le obbligazioni già assunte in base a questo Protocollo dalla Parte denunciante, a causa di un conflitto armato o un'occupazione, relative a qualsiasi atto commesso prima che questa denuncia diventasse efficace.

Articolo 15. Notifiche

Il depositario informerà le Alte Parti Contraenti nonché le Parti alle Convenzioni di Ginevra, siano o meno firmatarie di questo Protocollo, di:

firme apposte a questo Protocollo e deposito di strumenti di ratifica e accessione in base agli articoli 8, 9 e 10;

la data di entrata in vigore di questo Protocollo in base all'articolo 11 entro dieci giorni dall'entrata in vigore stessa;

comunicazioni ricevute in base all'articolo 13;

denunce in base all'articolo 14.

Articolo 16. Registrazione

Dopo la sua entrata in vigore, questo Protocollo sarà trasmesso dal depositario al Segretariato delle Nazioni Unite per registrazione e pubblicazione, secondo l'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Il depositario inoltre informerà il Segretariato delle Nazioni Unite di tutte le ratifiche, accessioni e denunce da lui ricevute riguardanti questo Protocollo.

Articolo 17. Testi autentici

L'originale di questo Protocollo, i cui testi Arabo, Cinese, Inglese, Francese, Russo e Spagnolo sono egualmente autentici, sarà depositato presso il depositario, che ne trasmetterà copie certificate autentiche a tutte le Parti delle Convenzioni di Ginevra.

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Parole chiave

diritto penale internazionale diritto umanitario Ong e associazionismo risoluzione di conflitti