Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo alla Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o dei trattamenti inumani o degradanti, firmata a Strasburgo il 26 novembre 1987 (di seguito denominata «la Convenzione»),
Considerando sia opportuno consentire agli Stati non membri del Consiglio d'Europa di aderire, su invito del Comitato dei Ministri, alla Convenzione,
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1
Il paragrafo 1 dell'articolo 5 della Convenzione e' completato da un capoverso così redatto:
«Nel caso di elezione di un membro del Comitato a titolo di uno Stato non membro del Consiglio d'Europa, l'Ufficio dell'Assemblea Consultiva invita il parlamento dello Stato interessato a presentare tre candidati, di cui almeno due avranno la sua nazionalità. L'elezione da parte del Comitato dei Ministri ha luogo previa consultazione con la Parte interessata.»
Articolo 2
L'articolo 12 della Convenzione ha il seguente tenore:
«Ogni anno il Comitato sottopone al Comitato dei Ministri, tenendo conto delle regole di riservatezza di cui all'articolo 11, un rapporto generale sulle sue attività, il quale è trasmesso all'Assemblea Consultiva, nonché ad ogni Stato non membro del Consiglio d'Europa e parte alla Convenzione, e reso pubblico.»
Articolo 3
Il testo dell'articolo 18 della Convenzione diviene il paragrafo 1 dello stesso articolo ed e' completato da un paragrafo 2 così redatto:
«2. Il Comitato dei Ministri del consiglio d'Europa può invitare ogni Stato non membro del Consiglio d'Europa a aderire alla Convenzione.»
Articolo 4
Al paragrafo 2 dell'articolo 19 della Convenzione, la parola «membro» e' soppressa e le parole «o di approvazione» sono sostituite da «di approvazione o di adesione».
Articolo 5
Al paragrafo 1 dell'articolo 20 della Convenzione le parole «o di approvazione» sono sostituite da «di approvazione o di adesione».
Articolo 6
1. La frase introduttiva dell'articolo 23 della Convenzione ha il seguente tenore:
«Il Segretario Generale dal Consiglio d'Europa notifica agli stati membri nonché ad ogni Stato non membro del Consiglio d'Europa parte alla Convenzione:»
2. Alla lettera b dell'articolo 23 della Convenzione le parole «o di approvazione;» sono sostituite da «di approvazione o di adesione;».
Articolo 7
1. Il presente Protocollo e' aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa firmatari della Convenzione, i quali possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati mediante:
a) firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione; oppure
b) firma con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione seguita da ratifica, accettazione o approvazione.
2. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
Articolo 8
Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data in cui tutte le Parti alla Convenzione avranno espresso il loro consenso ad essere vincolate dal Protocollo secondo le disposizioni dell'articolo 7.
Articolo 9
Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d'Europa:
a) ogni firma;
b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;
c) la data di entrata in vigore del presente Protocollo, in conformità con l'articolo 8;
d) ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa al presente Protocollo.
In fede di che i sottoscritti a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.
Fatto a Strasburgo, il 4 novembre 1993 in francese ed in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa.