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Protocollo n. 2 alla Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti

Data di adozione
04.11.1993
Data di entrata in vigore
01.03.2002
Organizzazione
COE - Consiglio d'Europa
Annotazioni
Adottato il 4 novembre 1993. Entrato in vigore il 1° marzo 2002. Stati Parti al 1° Luglio 2018: 43.
Annotazioni relative all'Italia
Autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione in Italia dati con legge n. 467 del 15 dicembre 1998 (Gazzetta Ufficiale n. 7 dell’11 gennaio 1999). Data della ratifica: 08 marzo 1999. Entrata in vigore per l'Italia: 01 marzo 2002

Gli Stati firmatari del presente Protocollo alla Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o dei trattamenti inumani o degradanti, firmata a Strasburgo il 26 novembre 1987 (di seguito denominata «la Convenzione»),

Convinti dell'opportunità di consentire ai membri del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o dei trattamenti inumani o degradanti (di seguito denominato «il Comitato»), di essere rieleggibili due volte;

Considerando la necessità di garantire un rinnovo equilibrato dei membri del Comitato,

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

1. La seconda frase del paragrafo 3 dell'articolo 5 della Convenzione ha il seguente tenore:

«Essi sono rieleggibili due volte.»

2. L'articolo 5 della Convenzione è completato dai paragrafi 4 e 5 così redatti:

«4. Per assicurare per quanto possibile il rinnovo ogni due anni di metà del Comitato, il Comitato dei Ministri può, prima di procedere ad ogni ulteriore elezione, decidere che uno o più mandati dei membri da eleggere avranno una durata diversa da quattro anni, senza tuttavia che questa durata possa superare sei anni o essere inferiore a due anni.

5. Qualora occorra conferire piu' mandati e quando il Comitato dei Ministri applica il paragrafo precedente, la ripartizione dei mandati sarà effettuata mediante un sorteggio effettuato dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa, immediatamente dopo l'elezione.»

Articolo 2

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati firmatari della Convenzione o che vi aderiscono, i quali possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati mediante:

a) firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione; oppure

b) firma con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione seguita da ratifica, accettazione o approvazione.

2. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 3

Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data in cui tutte le Parti alla Convenzione avranno espresso il loro consenso ad essere vincolate dal Protocollo in conformità con le disposizioni dell'articolo 2.

Articolo 4

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d'Europa ed agli Stati non membri parti alla Convenzione:

a) ogni firma;

b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;

c) la data di entrata in vigore del presente Protocollo, in conformità con l'articolo 3;

d) ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa al presente Protocollo.

In fede di che i sottoscritti a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo, il 4 novembre 1993 in francese ed in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

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Parole chiave

Consiglio d'Europa tortura Comitato prevenzione tortura (COE)