Il Comitato dei Ministri, in applicazione dell'articolo 15.b dello Statuto del Consiglio d'Europa,
rammentando la Convenzione del 1950 sulla Protezione dei Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali, la Convenzione del 1951 sullo status dei rifugiati, il relativo Protocollo relativo del 1967 e il relativo Atto Finale;
tenendo a mente che ognuno ha il diritto al rispetto della vita familiare e che la famiglia è l'unità naturale e fondamentale della società ed è titolare di protezione dalla stessa e dallo stato;
consapevole che il fondato timore di persecuzione e gli altri rischi alla vita e all'integrità delle persone le obbliga a fuggire dal loro paese di origine e che tali fughe minacciano l'unità familiare e spesso portano alla separazione dei membri di una stessa famiglia;
considerando che i membri delle famiglie separate possono godere solamente del loro diritto al rispetto della vita familiare attraverso il ricongiungimento dei membri della famiglia in un paese dove possono condurre assieme una normale vita familiare;
consapevole della necessità di preservare e difendere il principio dell'unità familiare rispettando pienamente la dignità e i diritti umani fondamentali dei rifugiati e delle altre persone in cerca di protezione internazionale, compreso il superiore interesse dei fanciulli;
riconoscendo che il fatto di preservare l'integrità delle famiglie dei rifugiati aumenta tanto la protezione dei loro membri quanto facilita l'adozione di soluzioni a lungo termine nei loro confronti;
Adotta la seguente raccomandazione:
1. Gli Stati membri che ospitano i rifugiati e le altre persone in cerca di protezione internazionale, che non hanno altro paese se non il paese di asilo o di protezione per poter condurre assieme una normale vita familiare, dovrebbero promuovere il ricongiungimento familiare attraverso appropriate misure, prendendo in considerazione la relativa giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti Umani.
2. I membri della famiglia del rifugiato o di un'altra persona in cerca di protezione internazionale coperti da tale raccomandazione sono il/la coniuge, i figli minori a carico e altri parenti, in conformità con la legislazione o la prassi interna.
3. I diritti e i principi garantiti dagli Stati membri al fine di unire i membri di una famiglia dovrebbero essere, in linea di principio, gli stessi accordati al loro familiare a cui è stato riconosciuto, rispettivamente, lo status di rifugiato o di altra persona in cerca di protezione internazionale.
4. Gli Stati membri dovrebbero trattare le richieste di ricongiungimento familiare dei rifugiati o delle altre persone in cerca di protezione internazionale in maniera positiva, umana e rapida. Al fine di verificare le relazioni familiari, gli Stati membri dovrebbero fare affidamento primariamente ai documenti a disposizione forniti dal richiedente, dalle competenti agenzie umanitarie o in qualsiasi altra maniera. La mancanza di tali documenti non dovrebbe essere considerata per se come un impedimento alla presentazione della domanda e gli Stati membri possono richiedere ai richiedenti di provare l'evidenza dell'effettive relazioni familiari in altri modi. Quando le richieste di ricongiungimento familiare di tali persone vengono rifiutate, dovrebbe essere disponibile un riesame indipendente ed imparziale di tali decisioni.
5. Gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione alle richieste di ricongiungimento familiare presentate da quelle persone che sono in una posizione vulnerabile. In particolare, per quel che riguarda i minori non accompagnati, gli Stati membri, ai fini del ricongiungimento familiare, dovrebbero cooperare con i fanciulli o i loro rappresentanti per rintracciare i membri della loro famiglia.
6. Gli Stati membri dovrebbero facilitare il lavoro delle organizzazioni governative e non governative o delle altre istituzioni attive nel campo umanitario al fine di promuovere il ricongiungimento familiare dei rifugiati e delle altre persone in cerca di protezione internazionale.