Il Comitato dei Ministri, in applicazione dell'15.b dello Statuto del Consiglio di Europa,
Considerando che, secondo l'articolo 1.a, paragrafo 2, della Convenzione sullo status dei rifugiati del 1951, il termine "rifugiato" si applicherà a chiunque tema "a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche";
Prendendo in considerazione il numero crescente di casi in cui si lamenta il timore di persecuzione per "l'appartenenza ad un determinato gruppo sociale" (MPSG) come motivo per ottenere lo status di rifugiato e considerando inoltre la varietà crescente di motivi invocati a tal fine;
Preoccupato di fornire una guida agli Stati membri nell'applicazione di questo motivo particolare, come descritto nella Convenzione, che richiede un chiarimento, e di assicurare un'applicazione uniforme della Convenzione del 1951 negli Stati membri del Consiglio di Europa;
Reiterando l'atteggiamento liberale ed umanitario degli Stati membri del Consiglio di Europa riguardo all'asilo;
Prendendo in considerazione la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e gli altri rilevanti strumenti universali e regionali sui diritti umani;
Tenute presente la Raccomandazione R (81) 16 sull'armonizzazione delle procedure nazionali relative all'asilo; la Raccomandazione R (94) 5 sulle linee guida che devono ispirare le prassi degli Stati membri del Consiglio d'Europa relative all'arrivo dei richiedenti asilo negli aeroporti europei; la Raccomandazione R (98) 15 sulla formazione dei funzionari che prima entrano in contatto con i richiedenti asilo, in particolare alle frontiere; la Raccomandazione Rec. (2001) 18 sulla protezione sussidiaria;
Consapevole della Raccomandazione dell'Assemblea Parlamentare 1374 (1998) sulla situazione delle donne rifugiate in Europa e della Raccomandazione dell'Assemblea Parlamentare 1470 (2000) sulla situazione dei gay e delle lesbiche e dei loro partner rispetto all'asilo e all'immigrazione negli Stati membri del Consiglio di Europa,
Considera che "un determinato gruppo sociale" è un insieme di persone che hanno, o a cui è stata attribuita, una caratteristica comune diversa da quella del rischio di persecuzione e che sono percepite come un gruppo dalla società o identificate come tali dallo stato o dai loro persecutori. L'azione di persecuzione verso un gruppo può tuttavia essere un fattore rilevante nel determinare la visibilità di un gruppo in una particolare società.
Il concetto in particolare include:
a) i gruppi che possono essere definiti da caratteristiche innate o immutabili;
b) i gruppi composti di persone che condividono un background o storico o una caratteristica che è tanto immutabile o così fondamentale per la loro identità, coscienza o dignità umana che quelle persone non dovrebbero essere costrette a rinunciarvi;
Raccomanda che gli Stati membri considerino i seguenti principi nel determinare, nel contesto dell'articolo 1. A, paragrafo 2, della Convenzione del 1951, se una persona è perseguitata per l'appartenenza ad un determinato gruppo sociale:
1. Non vi è gerarchia alcuna fra i cinque motivi della Convenzione del 1951, razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale (MPSG) e opinione politica. Sono tutti egualmente applicabili. A seconda delle circostanze di ogni singolo caso, i diversi motivi possono sovrapporsi ed un richiedente asilo può essere eleggibile per il riconoscimento dello status di rifugiato sulla base di più di uno di detti motivi;
2. Il concetto di "appartenenza ad un determinato gruppo sociale" (MPSG) dovrebbe essere interpretato in maniera ampia ed inclusiva alla luce dell'obiettivo e del fine della Convenzione del 1951. Tuttavia, l'interpretazione di tale concetto non dovrebbe eccedere la portata della Convenzione andando ad imporre agli Stati obblighi a cui non hanno acconsentito;
3. Non vi sono requisiti di coesione per il gruppo al fine di essere riconosciuto come un "determinato gruppo sociale"; non è necessario per i membri del gruppo conoscersi l'un l'altro o associarsi. Non è nemmeno necessario che tutti i membri siano a rischio di persecuzione;
4. Nel determinare l'applicazione del concetto di "appartenenza ad un determinato gruppo sociale" (MSPG) la dimensione del gruppo è irrilevante;
5. La mera appartenenza ad un determinato gruppo sociale, come precedentemente descritto, normalmente non sarà sufficiente per convalidare un reclamo per il riconoscimento della condizione di rifugiato. Ogni richiesta di asilo deve essere considerata singolarmente, in relazione al nesso fra l'appartenenza ad un determinato gruppo sociale (MPSG) e l'effettivo rischio di persecuzione. Inoltre, è necessario prendere in considerazione le circostanze effettive nel paese d'origine. Vi possono essere, tuttavia, delle circostanze particolari nei singoli casi individuali in cui la mera appartenenza può rappresentare un motivo sufficiente per temere la persecuzione;
6. Nel considerare le richieste di asilo basate sull'appartenenza ad un determinato gruppo sociale (MPSG), le autorità competenti dovrebbero, oltre agli standard generali prescritti nei relativi strumenti internazionali, porre particolare attenzione su quegli standard relativi a questioni di genere e dell'età, alla riservatezza della richiesta e alle informazioni sul paese di origine;
Invita gli Stati membri ad informare il Comitato ad hoc d'esperti sugli aspetti giuridici dell'asilo territoriale, dei rifugiati e degli apolidi (CAHAR) sull'implementazione dei principi sopra definiti.