Manoscritti di versioni provvisorie della Dichiarazione universale dei diritti umani, durante i lavori di redazione del testo.

Secondo Protocollo relativo alla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato (1999)

Data di adozione
26.03.1999
Data di entrata in vigore
09.03.2004
Organizzazione
Strumenti multilaterali
Annotazioni
L’Aja, 26 marzo 1999. Entrata in vigore internazionale: 9 marzo 2004.
Annotazioni relative all'Italia
Autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione in Italia dati con legge n. 45 del 16 aprile 2009 (Gazzetta Ufficiale n. 105 del 08 maggio 2009). Data della ratifica: 10 luglio 2009 (Gazzetta Ufficiale n 15 del 20 gennaio 2010). Entrata in vigore per l'Italia: 10 ottobre 2009.

Le Parti,

Consapevoli della necessità di migliorare la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato e di creare un sistema rinforzato di protezione per beni culturali specificamente designati;

Riaffermando l'importanza delle disposizioni della Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, fatta all'Aja il 14 Maggio 1954, ed enfatizzando la necessità di integrare queste disposizioni mediante misure per rafforzare la loro applicazione;

Desiderando fornire alle Alte Parti contraenti della Convenzione un mezzo per essere più coinvolte nella protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato stabilendo appropriate procedure a tal fine;

Considerando che le regole che governano la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato dovrebbero rispecchiare gli sviluppi del diritto internazionale;

Affermando che le norme del Diritto Internazionale consuetudinario continueranno a guidare le questioni non disciplinate dalle disposizioni di questo Protocollo;

Hanno convenuto quanto segue:

Capitolo 1 Introduzione

Articolo 1. Definizioni

Per gli scopi del presente Protocollo:

a) "Parte" significa uno Stato Parte di questo Protocollo;

b) "Beni culturali" significa beni culturali come definiti nell'articolo 1 della Convenzione;

c) "Convenzione" significa la Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, fatta all'Aja il 14 Maggio 1954;

d) "Alta Parte Contraente" significa uno Stato Parte della Convenzione;

e) "Protezione rinforzata" significa il sistema di protezione rinforzata introdotto dagli Articoli 10 e 11;

f) "Obiettivo militare" significa un obiettivo che per la sua natura, ubicazione, scopo o impiego fornisce un effettivo contributo all'azione militare e la cui totale o parziale distruzione, cattura o neutralizzazione, nelle circostanze correnti del momento, offre un preciso vantaggio militare;

g) "Illecito" significa sotto coercizione o altrimenti in violazione delle norme applicabili del diritto interno del territorio occupato o del diritto internazionale;

h) "Lista" significa la Lista internazionale dei beni culturali sotto protezione rinforzata stabilita secondo l'articolo 27.1(b);

i) "Direttore Generale" significa il Direttore Generale dell'UNESCO;

j) "UNESCO" significa l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura;

k) "Primo Protocollo" significa il Protocollo per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato fatto all'Aja il 14 Maggio 1954.

Articolo 2. Relazione con la Convenzione

Il presente Protocollo integra la Convenzione nelle relazioni fra le Parti.

Articolo 3. Campo di applicazione

1. In aggiunta alle disposizioni che si applicheranno in tempo di pace, questo Protocollo si applicherà nelle situazioni alle quali si riferiscono gli articoli 18 paragrafi 1 e 2 e 22.1 della Convenzione.

2. Se una delle Parti di un conflitto armato non è vincolata da questo Protocollo, le Parti ne rimarranno vincolate nelle loro reciproche relazioni. Esse saranno inoltre vincolate da questo Protocollo nei loro rapporti con uno Stato parte in conflitto che non ne sia vincolato, se quest'ultimo accetta le disposizioni del presente Protocollo e fintanto che le applica.

Articolo 4. Relazione fra il Capitolo 3 e altre disposizioni della Convenzione e del presente Protocollo

L'applicazione delle disposizioni del Capitolo 3 di questo Protocollo non pregiudica:

a) l'applicazione delle disposizioni del Capitolo I della Convenzione e del Capitolo II di questo Protocollo;

b) l'applicazione delle disposizioni del Capitolo II della Convenzione; tuttavia sia fra Parti di questo Protocollo, sia fra una Parte del presente Protocollo ed uno Stato che accetta ed applica questo Protocollo ai sensi dell'articolo 3.2, laddove ai beni culturali sia stata garantita tanto la protezione speciale quanto la protezione rinforzata, si applicheranno solo le disposizioni sulla protezione rinforzata.

Capitolo 2. Disposizioni generali riguardanti la protezione

Articolo 5. Salvaguardia dei beni culturali

Le misure preparatorie prese in tempo di pace per la salvaguardia dei beni culturali contro i prevedibili effetti di un conflitto armato in conformità con l'articolo 3 della Convenzione includeranno, ove ritenuto opportuno, la preparazione di inventari, la pianificazione di misure di emergenza per la protezione contro incendi o collassi strutturali, la preparazione per la rimozione di beni culturali mobili o le forniture per l'adeguata protezione in situ di tali beni, nonché la designazione delle autorità competenti responsabili della salvaguardia dei beni culturali.

Articolo 6. Rispetto per i beni culturali

Allo scopo di assicurare rispetto per i beni culturali conformemente all'articolo 4 della Convenzione:

a) una deroga sulla base dell'imperativa necessità militare secondo l'articolo 4.2 della Convenzione può essere invocata solo per dirigere un atto di ostilità contro beni culturali quando e soltanto finché:

i) il bene culturale, per la sua funzione, è stato trasformato in un obiettivo militare; e

ii) non vi è altra alternativa utile disponibile per ottenere un vantaggio militare simile a quello offerto dal dirigere un atto di ostilità contro quell'obiettivo;

b) una deroga in base all'imperativa necessità militare secondo l'articolo 4.2 della Convenzione può essere invocata per utilizzare beni culturali per scopi che potrebbero esporli a distruzione o danneggiamento soltanto quando e finché non vi sia scelta possibile fra tale uso dei beni culturali ed un altro metodo utile per ottenere un vantaggio militare simile;

c) la decisione di invocare l'imperativa necessità militare sarà presa soltanto da un ufficiale comandante una forza equivalente ad un battaglione o superiore, o una forza di entità inferiore qualora le circostanze non permettano altrimenti;

d) in caso di attacco basato su una decisione presa in conformità con la lettera (a), sarà dato un preavviso in tempo utile e con mezzi efficaci ogni volta che le circostanze lo permettono.

Articolo 7. Precauzioni nell'attacco

Senza pregiudizio per le altre precauzioni richieste dal diritto internazionale umanitario nella condotta di operazioni militari, ogni Parte in conflitto:

a) farà tutto quanto possibile per verificare che l'obiettivo da attaccare non sia un bene culturale protetto secondo l'articolo 4 della Convenzione;

b) prenderà tutte le possibili precauzioni nella scelta dei mezzi e metodi di attacco allo scopo di evitare, ed in ogni caso ridurre al minimo, danni accidentali a beni culturali protetti secondo l'articolo 4 della Convenzione;

c) si asterrà dalla decisione di lanciare qualsiasi attacco che potrebbe causare danni collaterali a beni culturali protetti dall'articolo 4 della Convenzione che risulterebbero eccessivi rispetto al previsto vantaggio militare concreto e diretto; e

d) cancellerà o sospenderà un attacco se diventasse evidente:

i) che l'obiettivo è un bene culturale protetto dall'articolo 4 della Convenzione,

ii) che l'attacco potrebbe causare danni collaterali a beni culturali protetti dall'articolo 4 della Convenzione che risulterebbero eccessivi in relazione al previsto vantaggio militare concreto e diretto.

Articolo 8. Precauzioni contro gli effetti delle ostilità

Le Parti in conflitto, nella massima estensione praticabile:

a) rimuoveranno beni culturali mobili dalle vicinanze di obiettivi militari o provvederanno adeguata protezione in situ;

b) eviteranno di collocare obiettivi militari nei pressi di beni culturali.

Articolo 9. Protezione dei beni culturali in territorio occupato

1. Senza pregiudizio delle disposizioni degli articoli 4 e 5 della Convenzione, una Parte che occupi in tutto o in parte il territorio di un'altra Parte proibirà e preverrà in relazione al territorio occupato:

a) ogni illecita esportazione, altre rimozioni o trasferimenti illeciti di proprietà di beni culturali;

b) ogni scavo archeologico, salvo dove ciò sia strettamente richiesto per salvaguardare, registrare o preservare beni culturali;

c) ogni alterazione o cambio di uso di beni culturali, intesi a celare o distruggere reperti culturali, storici o di importanza scientifica.

2. Ogni scavo archeologico, alterazione o cambio di uso di beni culturali in territorio occupato, a meno che le circostanze non lo permettano, sarà eseguito in stretta cooperazione con le autorità nazionali competenti del territorio occupato.

Capitolo 3. Protezione rinforzata

Articolo 10. Protezione rinforzata

Beni culturali possono essere posti sotto protezione rinforzata se rispondono alle tre condizioni che seguono:

a) siano beni culturali della massima importanza per l'umanità;

b) siano protetti da adeguate misure legali ed amministrative interne che ne riconoscano l'eccezionale valore culturale e storico ed assicurino il più elevato livello di protezione;

c) non siano usati per scopi militari o quale scudo per siti militari e sia stata fatta una dichiarazione dalla Parte che ha il controllo sui beni culturali in questione a conferma che non saranno mai usati a tali scopi.

Articolo 11. Concessione della protezione rinforzata

1. Ogni Parte dovrà sottoporre al Comitato una lista dei beni culturali per i quali essa intende richiedere la concessione della protezione rinforzata.

2. La Parte che ha giurisdizione o controllo sul bene culturale può chiedere che esso sia incluso nella Lista da stabilirsi in conformità con l'articolo 27.1(b). Questa richiesta includerà tutte le informazioni necessarie secondo i criteri menzionati nell'articolo 10. Il Comitato può invitare una Parte a richiedere che i beni culturali siano inclusi nella Lista.

3. Altre Parti, il Comitato internazionale dello Scudo Blu ed altre organizzazioni non governative con rilevante esperienza nel settore possono raccomandare specifici beni culturali al Comitato. In questi casi, il Comitato può decidere di invitare una Parte a richiedere l'inclusione di quel bene culturale nella Lista.

4. Né la richiesta di inclusione di beni culturali situati in un territorio, la sovranità o la giurisdizione sul quale sia reclamata da più di uno Stato, né la sua inclusione, pregiudicherà in alcun modo i diritti delle parti nella controversia.

5. Alla ricezione di una richiesta di inclusione nella Lista, il Comitato informerà tutte le Parti di tale richiesta. Le Parti possono presentare al Comitato osservazioni riguardanti tale richiesta entro sessanta giorni. Queste osservazioni saranno fatte solo in base ai criteri menzionati nell'articolo 10. Esse saranno specifiche e riferite ai fatti. Il Comitato considererà le osservazioni, concedendo alla Parte richiedente l'inclusione una ragionevole opportunità di replica prima di prendere la decisione. Se avanti al Comitato pervengono tali osservazioni, le decisioni di inclusione nella Lista saranno prese, in deroga all'articolo 26, da una maggioranza di quattro quinti dei suoi membri presenti e votanti.

6. Nel decidere su una richiesta, il Comitato dovrebbe chiedere il parere di organizzazioni governative e non governative, così come quello di singoli esperti.

7. Una decisione di accordare o negare protezione rinforzata può essere presa solo sulla base dei criteri menzionati nell'articolo 10.

8. In casi eccezionali, se il Comitato ha concluso che la Parte richiedente l'inclusione di beni culturali nella Lista non riesce a soddisfare i criteri dell'articolo 10 (b), il Comitato può decidere di accordare protezione rinforzata, purché la Parte richiedente sottoponga una richiesta di assistenza internazionale secondo l'articolo 32.

9. Allo scoppio delle ostilità, una Parte in conflitto può richiedere, su una base di un'emergenza, la protezione rinforzata di beni culturali sotto la sua giurisdizione o controllo comunicando questa richiesta al Comitato. Il Comitato trasmetterà questa richiesta immediatamente a tutte le Parti in conflitto. In tali casi il Comitato considererà le osservazioni delle Parti interessate su una base di speditezza. La decisione di garantire protezione rinforzata provvisoria sarà presa al più presto e, in deroga all'articolo 26, da una maggioranza di quattro quinti dei membri presenti e votanti. La protezione rinforzata provvisoria può essere garantita dal Comitato in pendenza della conclusione della procedura regolare per la garanzia della protezione rinforzata, purché siano rispettate le disposizioni dell'articolo 10.(a) e (c).

10. La protezione rinforzata sarà garantita ai beni culturali dal Comitato dal momento della sua inclusione nella Lista.

11. Il Direttore Generale invierà, senza ritardo, al Segretario Generale delle Nazioni Unite ed a tutte le Parti notifica di ogni decisione del Comitato di includere beni culturali nella Lista.

Articolo 12. Immunità dei beni culturali sotto protezione rinforzata

Le Parti in conflitto assicureranno l'immunità dei beni culturali sotto protezione rinforzata, astenendosi dal fare di tali beni l'oggetto di un attacco e da ogni uso dei beni o delle loro immediate adiacenze a sostegno di un'azione militare.

Articolo 13. Perdita della protezione rinforzata

1. Beni Culturali sotto protezione rinforzata perderanno tale protezione soltanto:

a) se tale protezione è sospesa o cancellata in base all'articolo 14; o

b) se, e fintanto che, il bene culturale, a causa del suo utilizzo, è diventato un obiettivo militare.

2. Nelle circostanze del sottoparagrafo 1(b), il bene culturale può essere oggetto di attacco se:

a) l'attacco è l'unico mezzo praticabile per far cessare l'uso del bene contemplato dal sottoparagrafo 1(b);

b) sono state prese tutte le possibili precauzioni nella scelta di mezzi e metodi d'attacco, nell'ottica di far cessare tale uso ed evitare, o in ogni caso ridurre al minimo, i danni al bene culturale;

c) a meno che le circostanze non lo permettano, per le esigenze di autodifesa immediata:

i) l'attacco è ordinato al più alto livello di comando operativo;

ii) viene emesso alle forze nemiche un effettivo preavviso anticipato richiedente la cessazione dell'uso del bene contemplato dal sottoparagrafo 1(b); e

iii) viene dato alle forze nemiche un tempo ragionevole per correggere la situazione.

Articolo 14. Sospensione e cancellazione della protezione rinforzata

1. Laddove un bene culturale non presenti più uno qualsiasi dei criteri previsti dall'articolo 10 di questo Protocollo, il Comitato può sospendere il suo status di protezione rinforzata o cancellare quello status rimuovendo quel bene culturale dalla Lista.

2. In caso di una violazione grave dell'articolo 12 in relazione ad un bene culturale sotto protezione rinforzata derivante dal suo utilizzo in supporto di un'azione militare, il Comitato può sospendere lo status di protezione rinforzata. Laddove tali violazioni siano continuate, il Comitato può eccezionalmente cancellare lo status di protezione rinforzata rimuovendo il bene culturale dalla Lista.

3. Il Direttore Generale invierà, senza indugio, al Segretario Generale delle Nazioni Unite ed a tutte le Parti del presente Protocollo notifica di ogni decisione del Comitato di sospendere o cancellare la protezione rinforzata di beni culturali.

4. Prima di prendere una tale decisione, il Comitato concederà alle Parti un'opportunità di far conoscere i loro punti di vista.

Capitolo 4. Responsabilità penale e giurisdizione

Articolo 15. Violazioni gravi del presente Protocollo

1. Qualsiasi persona commette un reato ai sensi del presenteProtocollo se intenzionalmente ed in violazione della Convenzione o del presente Protocollo pone in essere uno dei seguenti atti:

a) fare oggetto di attacco beni culturali sotto protezione rinforzata;

b) utilizzare beni culturali sotto protezione rinforzata o le loro immediate vicinanze a supporto ad un'azione militare;

c) estesa distruzione o appropriazione di beni culturali protetti dalla Convenzione e dal presenteProtocollo;

d) fare oggetto di attacco beni culturali protetti dalla Convenzione e dal presenteProtocollo;

e) furto, saccheggio o appropriazione indebita, o atti di vandalismo diretti contro beni culturali protetti dalla Convenzione.

2. Ogni Parte adotterà le misure necessarie per definire quali condotte penalmente illecite nel proprio diritto interno le condotte previste da questo articolo e punire tali reati con pene appropriate. Nel fare ciò, le Parti si adegueranno ai principi generali del diritto e del diritto internazionale, incluse le norme che estendono la responsabilità penale individuale a persone diverse da quelle che direttamente hanno commesso il fatto.

Articolo 16. Giurisdizione

1. Senza pregiudizio del paragrafo 2, ogni Parte prenderà le misure legislative necessarie per affermare la propria giurisdizione sui reati previsti dall'articolo 15 nei seguenti casi:

a) quando il reato è commesso nel territorio di quello Stato;

b) quando il presunto colpevole è cittadino di quello Stato;

c) nel caso di reati previsti dall'articolo 15.1 da (a) a (c), quando il presunto colpevole è presente nel suo territorio.

2. Nel rispetto dell'esercizio della giurisdizione e senza pregiudizio dell'articolo 28 della Convenzione:

a) il presente Protocollo non preclude la responsabilità penale individuale o l'esercizio della giurisdizione in base al diritto nazionale ed internazionale che possa essere applicabile, né riguarda l'esercizio della giurisdizione in base al diritto internazionale consuetudinario;

b) tranne quando uno Stato che non è Parte di questo Protocollo possa decidere di accettare ed applicare le disposizioni del Protocollo secondo l'articolo 3.2, i membri delle Forze armate e i cittadini di uno Stato che non è Parte di questo Protocollo, ad eccezione di quei cittadini che prestano servizio nelle Forze armate di uno Stato Parte di questo Protocollo, non incorrono in responsabilità penale individuale in virtù del presente Protocollo, né questo Protocollo impone un obbligo di esercitare giurisdizione su tali persone o di estradarle.

Articolo 17. Azione penale

1. La Parte nel cui territorio si trova il presunto autore di un reato previsto dall'articolo 15.1 da (a) a (c), se non procede all'estradizione di tale persona, senza eccezione di sorta e senza indebito ritardo, dovrà sottoporre il caso alle proprie autorità giudiziarie competenti, che agiranno attraverso procedure in conformità con il diritto interno o, se applicabili, con le norme pertinenti del diritto internazionale.

2. Senza pregiudizio delle norme pertinenti del diritto internazionale, se applicabili, ad ogni persona nei riguardi della quale sia stato aperto un procedimento in connessione con la Convenzione o con il presente Protocollo sarà garantito un trattamento ed un processo equo, in conformità con il diritto interno ed il diritto internazionale in tutti gli stadi del procedimento, ed in nessun caso a tale persona saranno fornite garanzie meno favorevoli di quelle previste dal diritto internazionale.

Articolo 18. Estradizione

1. I reati previsti dall'articolo 15.1 da (a) a (c) saranno inclusi tra i reati per i quali è rovista l'estradizione in ogni trattato sull'estradizione esistente fra le Parti prima dell'entrata in vigore del presente Protocollo. Le Parti si impegnano ad includere tali reati in ogni trattato di estradizione che sarà successivamente concluso fra di esse.

2. Quando una Parte che condiziona l'estradizione all'esistenza di un trattato riceve una richiesta di estradizione da un'altra Parte con la quale non ha un trattato di estradizione, la Parte richiesta può, a proprio giudizio, considerare il presente Protocollo come base giuridica per l'estradizione per quanto riguarda i reati previsti dall'articolo 15.1 da (a) a (c).

3. Le Parti che non condizionano l'estradizione all'esistenza di un trattato riconosceranno i reati previsti dall'articolo 15.1 da (a) a (c) come reati passibili di estradizione, subordinatamente alle condizioni previste dalla legge della Parte richiesta.

4. Se necessario, i reati previsti dall'articolo 15.1 da (a) a (c) saranno trattati, ai fini dell'estradizione fra le Parti, come se fossero stati commessi non solo nel luogo nel quale essi sono stati commessi, ma anche nel territorio delle Parti che hanno stabilito la giurisdizione in conformità con l'articolo 16.1.

Articolo 19. Assistenza giudiziaria reciproca

1. Le Parti concederanno reciprocamente la massima misura di assistenza in connessione con procedimenti investigativi o penali o di estradizione riguardanti i reati di cui all'articolo 15, inclusa l'assistenza per ottenere le prove in loro possesso necessarie ai procedimenti.

2. Le Parti soddisferanno i loro obblighi secondo il paragrafo 1 in conformità con ogni trattato od altri accordi sulla cooperazione giudiziaria che possano esistere fra di esse. In assenza di tali trattati o accordi, le Parti forniranno reciproca assistenza secondo il loro diritto interno.

Articolo 20. Motivi di rifiuto

1. Ai fini dell'estradizione, i reati di cui all'articolo 15.1 da (a) a (c), ed ai fini della assistenza giudiziaria reciproca, i reati previsti dall'articolo 15 non saranno considerati reati politici né reati connessi a reati politici né reati ispirati da motivi politici. Conseguentemente, una richiesta di estradizione o di assistenza giudiziaria basata su tali reati non può essere rifiutata per il solo motivo che essa concerne un reato politico o un reato connessa con un reato politico o un reato fondato su motivi politici.

2. Nessuna parte di questo Protocollo sarà interpretata come imposizione di un obbligo di estradare o di concedere assistenza giudiziaria se la Parte richiesta ha sostanziali motivi di credere che la richiesta di estradizione per reati previsti dall'articolo 15.1 da (a) a (c) o di assistenza giudiziaria per i reati di cui all'articolo 15 sia stata fatta allo scopo di perseguire o punire una persona a motivo della sua razza, religione, nazionalità, origine etnica od opinione politica o se l'accoglimento della richiesta causerebbe pregiudizio alla posizione di quella persona per uno qualsiasi di questi motivi.

Articolo 21. Misure riguardanti altre violazioni

Senza pregiudizio per l'articolo 28 della Convenzione, ogni Parte adotterà le misure legislative, amministrative o disciplinari necessarie per reprimere i seguenti atti quando commessi intenzionalmente:

a) ogni uso di beni culturali in violazione della Convenzione o di questo Protocollo;

b) ogni illecita esportazione, altra rimozione o trasferimento di proprietà di beni culturali dal territorio occupato in violazione della Convenzione o del presente Protocollo.

Capitolo 5. La protezione dei beni culturali nei conflitti armati non a carattere internazionale

Articolo 22. Conflitti armati non a carattere internazionale

1. Il presente Protocollo sarà applicato in caso di un conflitto armato non a carattere internazionale, sorto nell'ambito del territorio di una delle Parti.

2. Il presente Protocollo non sarà applicato in situazioni di disordini e tensioni interne, come sommosse, isolati e sporadici atti di violenza ed altri atti di simile natura.

3. Nulla in questo Protocollo sarà invocato con lo scopo di colpire la sovranità di uno Stato o la responsabilità del governo di mantenere, con tutti i mezzi legittimi, o ristabilire l'ordine nello Stato o di difendere l'unità nazionale e l'integrità territoriale dello Stato.

4. Nulla nel presente Protocollo pregiudicherà la giurisdizione primaria di una Parte, nel cui territorio si svolge un conflitto armato di carattere non internazionale, sulle violazioni indicate dall'articolo 15.

5. Nulla nel presente Protocollo sarà invocato a giustificazione per intervenire, direttamente o indirettamente, per qualsiasi ragione, nel conflitto armato o negli affari interni o esterni della Parte nel cui territorio si svolge tale conflitto.

6. L'applicazione del presente Protocollo alla situazione cui si riferisce il paragrafo 1 non riguarderà lo stato giuridico delle parti in conflitto.

7. L'UNESCO può offrire i propri servizi alle parti in conflitto.

Capitolo 6. Questioni istituzionali

Articolo 23. Riunione delle Parti

1. La Riunione delle Parti sarà convocata contemporaneamente alla Conferenza Generale dell'UNESCO, ed in coordinamento con la Riunione delle Alte Parti contraenti, se tale riunione è stata convocata dal Direttore Generale.

2. La Riunione delle Parti adotterà le proprie regole di procedura.

3. La Riunione delle Parti avrà le seguenti funzioni:

a) eleggere i Membri del Comitato, secondo l'articolo 24.1;

b) approvare le linee guida sviluppate dal Comitato secondo l'articolo 27.1(a);

c) fornire linee guida per il Fondo, e sovrintendere al suo uso da parte del Comitato;

d) esaminare il rapporto sottoposto dal Comitato secondo l'articolo 27.1(d);

e) discutere qualsiasi problema relativo all'applicazione del presente Protocollo e fare raccomandazioni, come ritenuto opportuno.

4. Su richiesta di almeno un quinto delle Parti, il Direttore Generale convocherà una Riunione Straordinaria delle Parti.

Articolo 24. Comitato per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato

1. Viene istituito il Comitato per la Protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato. Esso sarà composto di dodici Parti che saranno elette dalla Riunione delle Parti.

2. Il Comitato si riunirà una volta l'anno in sessione ordinaria ed in sessioni straordinarie ogniqualvolta ritenuto necessario.

3. Nel determinare i membri del Comitato, le Parti cercheranno di assicurare una equa rappresentativa delle differenti regioni e culture del mondo.

4. Le Parti membri del Comitato sceglieranno quali loro rappresentanti persone qualificate nei campi del patrimonio culturale, della difesa o del diritto internazionale, e si sforzeranno, in consultazione l'un l'altro, di assicurare che il Comitato nel suo insieme contenga adeguate competenze in tutti questi campi.

Articolo 25. Termini dell'incarico

1. Una Parte sarà eletta al Comitato per quattro anni e sarà immediatamente rieleggibile per una sola volta.

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, il termine dell'incarico di metà dei membri scelti al momento della prima elezione cesseranno alla fine della prima sessione ordinaria della Riunione delle Parti successiva a quella nella quale essi furono eletti. Questi membri saranno estratti a sorte dal Presidente di questa Riunione dopo la prima elezione.

Articolo 26. Regole di procedura

1. Il Comitato adotterà le proprie Regole di procedura.

2. La maggioranza dei membri costituirà il quorum. Le decisioni del Comitato saranno prese da una maggioranza di due terzi dei membri votanti.

3. I Membri non parteciperanno alla votazione su ogni decisione relativa a beni culturali interessati da un conflitto armato nel quale essi sono parti.

Articolo 27. Funzioni

1. Il Comitato avrà le seguenti funzioni:

a) sviluppare linee guida per l'applicazione del presente Protocollo;

b) concedere, sospendere o cancellare la protezione rinforzata dei beni culturali e istituire, mantenere e promuovere la Lista dei beni culturali sotto protezione rinforzata;

c) monitorare e sovrintendere all'attuazione del presente Protocollo e promuovere l'identi-ficazione dei beni culturali sotto protezione rinforzata;

d) esaminare e commentare i rapporti delle Parti, chiedere i chiarimenti necessari e preparare i propri rapporti sull'applicazione del presente Protocollo per la Riunione delle Parti;

e) ricevere ed esaminare richieste di assistenza internazionale secondo l'articolo 32;

f) determinare l'impiego del Fondo;

g) eseguire ogni altra funzione che gli possa essere assegnata dalla Riunione delle Parti.

2. Le funzioni del Comitato saranno espletate in cooperazione con il Direttore Generale.

3. Il Comitato coopererà con organizzazioni internazionali e nazionali governative e non governative aventi obiettivi simili a quelli della Convenzione, del suo Primo Protocollo e del presente Protocollo. Per aiuto nell'esecuzione delle sue funzioni, il Comitato può invitare alle sue riunioni, in funzione consultiva, eminenti organizzazioni professionali come quelle che hanno formali relazioni con l'UNESCO, incluso il Comitato Internazionale dello Scudo Blu (ICBS) ed i suoi organi costitutivi. Possono essere invitati a partecipare in funzione consultiva anche rappresentanti del Centro Internazionale per lo studio della conservazione e il restauro dei beni culturali (Centro di Roma) (CCROM) e del Comitato Internazionale della Croce Rossa (ICRC).

Articolo 28. Segretariato

Il Comitato sarà assistito dal Segretariato dell'UNESCO che preparerà la documentazione del Comitato e l'agenda per le sue riunioni ed avrà la responsabilità dell'attuazione delle sue decisioni.

Articolo 29. Fondo per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato

1. Viene istituito un Fondo per i seguenti scopi:

a) fornire assistenza finanziaria o altro tipo di assistenza a supporto di attività preparatorie od altre misure da prendersi in tempo di pace in conformità, tra l'altro, con l'articolo 5, con l'articolo 10 sottoparagrafo (b) e l'articolo 30; e

b) fornire assistenza finanziaria o altra in relazione a misure di emergenza, provvisorie od altre misure da prendersi per proteggere i beni culturali durante periodi di conflitto armato o per il loro recupero immediato dopo la fine delle ostilità in conformità con, tra l'altro, l'articolo 8 sottoparagrafo (a).

2. Il Fondo costituirà un fondo fiduciario, in conformità con le disposizioni del regolamento finanziario dell'UNESCO.

3. I finanziamenti da parte del Fondo saranno impiegati solo per gli scopi che il Comitato deciderà secondo le linee guida definite dall'articolo 23.3(c). Il Comitato può accettare contribuzioni da utilizzarsi solo per un certo programma o progetto, ammesso che il Comitato abbia deciso l'applicazione di tale programma o progetto.

4. Le risorse del Fondo consisteranno in:

a) contributi volontari fatti dalle Parti;

b) contributi, doni o lasciti fatti da:

i) altri Stati;

ii) l'UNESCO o altre organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite;

iii) altre organizzazioni governative e non governative; e

iv) enti o individui pubblici o privati;

c) ogni interesse maturato dal Fondo;

d) fondi raccolti da sottoscrizioni e ricavi di eventi organizzati a beneficio del Fondo; e

e) tutte le altre risorse autorizzate dalle linee guida applicabili al Fondo.

Capitolo 7. Diffusione delle informazioni e assistenza internazionale

Articolo 30. Diffusione

1. Le Parti cercheranno con appropriati mezzi, e in particolare con programmi educativi ed informativi, di rafforzare l'apprezzamento e il rispetto per i beni culturali da parte di tutta la popolazione.

2. Le Parti divulgheranno il presente Protocollo nella maniera più ampia possibile, sia in tempo di pace sia in tempo di conflitto armato.

3. Ogni autorità militare o civile che, in tempo di conflitto armato, assume responsabilità relativamente all'applicazione di questo Protocollo, ne conoscerà pienamente il testo. A tal fine le Parti, come ritenuto opportuno:

a) inseriranno linee guida ed istruzioni sulla protezione dei beni culturali nei loro regolamenti militari;

b) svilupperanno e applicheranno, in cooperazione con l'UNESCO e con le competenti organizzazioni governative e non governative, misure di addestramento in tempo di pace e programmi educativi;

c) comunicheranno l'un l'altro, tramite il Direttore Generale, informazioni sulle leggi, disposizioni amministrative e misure prese circa i sottoparagrafi (a) e (b);

d) comunicheranno reciprocamente, al più presto, tramite il Direttore Generale, le leggi e le disposizioni amministrative che esse possono adottare per assicurare l'applicazione del presente Protocollo.

Articolo 31. Cooperazione internazionale

In situazioni di gravi violazioni del presente Protocollo, le Parti si impegnano ad agire congiuntamente, tramite il Comitato, o individualmente, in cooperazione con l'UNESCO e le Nazioni Unite e in conformità con la Carta delle Nazioni Unite.

Articolo 32. Assistenza internazionale

1. Una Parte può richiedere dal Comitato assistenza internazionale per beni culturali sotto protezione rinforzata, così come assistenza per la preparazione, sviluppo o applicazione delle leggi, delle disposizioni amministrative e delle misure cui si riferisce l'articolo 10.

2. Una parte in conflitto, che non è Parte di questo Protocollo ma che accetta ed applica le sue disposizioni in accordo con l'articolo 3.2, può richiedere opportuna assistenza internazionale al Comitato.

3. Il Comitato adotterà norme per l'inoltro delle richieste di assistenza internazionale e definirà la forma che potrà prendere l'assistenza internazionale.

4. Le Parti sono incoraggiate a fornire assistenza tecnica di tutti i tipi, tramite il Comitato, a quelle Parti o parti in conflitto che lo richiedano.

Articolo 33. Assistenza dell'UNESCO

1. Una Parte può chiedere all'UNESCO assistenza tecnica per organizzare la protezione dei suoi beni culturali, quali azioni preparatorie per salvaguardare beni culturali, misure preventive ed organizzative per situazioni di emergenza e compilazione di inventari nazionali di beni culturali, o in connessione con qualsiasi altro problema che sorga dall'applicazione del presente Protocollo. L'UNESCO fornirà tale assistenza entro i limiti fissati dai suoi programmi e dalle sue risorse.

2. Le Parti sono incoraggiate a fornire assistenza tecnica a livello bilaterale o multilaterale.

3. L'UNESCO è autorizzata a fare, di propria iniziativa, proposte alle Parti su queste materie.

Capitolo 8. Esecuzione del presente Protocollo

Articolo 34. Potenze Protettrici

Il presente Protocollo sarà applicato con la cooperazione delle Potenze Protettrici responsabili della salvaguardia degli interessi delle Parti in conflitto.

Articolo 35. Procedura di Conciliazione

1. Le Potenze Protettrici presteranno i loro buoni uffici in tutti i casi in cui lo riterranno utile nell'interesse dei beni culturali, particolarmente se vi è disaccordo fra le Parti in conflitto circa l'applicazione o l'interpretazione delle disposizioni del presente Protocollo.

2. A tale scopo, ognuna delle Potenze Protettrici può, su invito di una Parte, o del Direttore Generale, o di sua propria iniziativa, proporre alle parti in conflitto un incontro di loro rappresentanti, e in particolare delle autorità responsabili della protezione dei beni culturali, se ritenuto appropriato, sul territorio di uno Stato non parte in conflitto. Le parti in conflitto saranno vincolate a dare attuazione alle proposte di incontro loro rivolte. Le Potenze Protettrici proporranno per l'approvazione delle Parti in conflitto una persona appartenente ad uno Stato non parte in conflitto o una persona presentata dal Direttore Generale, persona che sarà invitata a prender parte a tale incontro in qualità di presidente.

Articolo 36. Conciliazione in assenza di Potenze Protettrici

1. In un conflitto dove non sono designate Potenze Protettrici il Direttore Generale può prestare buoni uffici o agire in ogni altra forma di conciliazione o mediazione, allo scopo di comporre la disputa.

2. Su invito di una Parte o del Direttore Generale, il presidente del Comitato può proporre alle parti in conflitto una riunione dei loro rappresentanti e, in particolare, delle autorità responsabili della protezione dei beni culturali, se considerato appropriato, sul territorio di uno Stato non parte in conflitto.

Articolo 37. Traduzioni e rapporti

1. Le Parti tradurranno questo Protocollo nelle loro lingue ufficiali e comunicheranno queste traduzioni ufficiali al Direttore Generale.

2. Le Parti presenteranno al Comitato, ogni quattro anni, un rapporto sull'applicazione di questo Protocollo.

Articolo 38. Responsabilità dello Stato

Nessuna disposizione in questo Protocollo relativa alla responsabilità penale individuale avrà effetti sulla responsabilità degli Stati secondo il diritto internazionale, incluso il dovere di fornire riparazione.

Capitolo 9. Clausole finali

Articolo 39. Lingue

Il presente Protocollo è redatto in Arabo, Cinese, Inglese, Francese, Russo e Spagnolo; i sei testi sono egualmente autentici.

Articolo 40. Firma

Il presente Protocollo recherà la data del 26 maggio 1999. Esso sarà aperto alla firma di tutte le Alte Parti contraenti all'Aja dal 17 maggio 1999 fino al 31 dicembre 1999.

Articolo 41. Ratifica, accettazione o approvazione

1. Il presente Protocollo sarà soggetto a ratifica, accettazione o approvazione delle Alte Parti contraenti che hanno firmato il presente Protocollo, conformemente alle loro rispettive procedure costituzionali.

2. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Direttore Generale.

Articolo. 42. Adesione

1. Il presente Protocollo sarà aperto all'adesione da parte di altre Alte Parti contraenti dal 1° gennaio 2000.

2. L'adesione sarà effettuata con il deposito di uno strumento di adesione presso il Direttore Generale.

Articolo 43. Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo che saranno stati depositati venti strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

2. Successivamente, esso entrerà in vigore, per ciascuna Parte, tre mesi dopo il deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Articolo 44. Entrata in vigore in situazioni di conflitto armato

Le situazioni alle quali si riferiscono gli Articoli 18 e 19 della Convenzione daranno immediato effetto alle ratifiche, accettazioni, approvazioni o adesioni al presente Protocollo depositate dalle Parti in conflitto sia prima sia dopo l'inizio delle ostilità o dell'occupazione. In tali casi il Direttore Generale trasmetterà le comunicazioni di cui all'articolo 46 con il mezzo più veloce.

Articolo 45. Denuncia

1. Ogni Parte può denunciare il presente Protocollo.

2. La denuncia sarà notificata con uno strumento scritto, depositato presso il Direttore Generale.

3. La denuncia avrà effetto dopo un anno dal ricevimento dello strumento di denuncia. Tuttavia, se, prima dello scadere di tale periodo, la Parte denunciante è coinvolta in un conflitto armato, la denuncia non avrà effetto se non dopo la fine delle ostilità o dopo che l'operazione di rimpatrio dei beni culturali sia completata – delle due possibilità, quella di più lunga durata.

Articolo 46. Notifiche

Il Direttore Generale informerà tutte le Alte Parti contraenti, così come le Nazioni Unite, del deposito di tutti gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione previsti dagli artt. 41 e 42 e di denuncia, come previsto dall'art. 45.

Articolo 47. Registrazione presso le Nazioni Unite

In conformità con l'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite, il presente Protocollo sarà registrato presso il Segretariato delle Nazioni Unite su richiesta del Direttore Generale.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.

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