Manoscritti di versioni provvisorie della Dichiarazione universale dei diritti umani, durante i lavori di redazione del testo.

Statuto del Tribunale militare internazionale per l’Estremo Oriente (1946)

Data di adozione
19.01.1946
Organizzazione
Strumenti multilaterali

I. Istituzione del Tribunale

Articolo 1. Istituzione del Tribunale

Il Tribunale militare internazionale per l'Estremo Oriente è costituito in forza del presente articolo per la giusta e sollecita punizione del grandi criminali di guerra dell'Estremo Oriente. La sede permanente del Tribunale è a Tokio.

Articolo 2. Membri

Il Tribunale sarà composto di almeno sei e non più di undici membri, scelti dal Comandante supremo delle Forze Alleate dalle lista di nomi presentata dai paesi firmatari dello strumento di capitolazione [Australia, Canada, Cina, Francia, Regno Unito, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, URSS, USA], dall'India e dall'Unione delle Filippine.

Articolo 3. Funzionari e Segretariato

a) Presidente. Il Comandante supreme delle Forze Alleate nominerà uno dei membri quale Presidente del Tribunale.

b) Segretariato.

i) la Segretariato del Tribunale sarà composto da un Segretario generale, nominato dal Comandante supremo delle Forze Alleate, e di segretari, impiegati amministrativi, interpreti e altro personale per quanto sarà necessario.

ii) Il Segretario generale organizzerà e dirigerà il lavoro del Segretariato.

iii) Il Segretario generale riceverà tutti i documenti indirizzati al Tribunale, ne custodirà i processi verbali, assicurerà i servizi necessari al Tribunale e ai suoi membri e adempirà agli altri incarichi che gli potranno essere assegnati dal Tribunale.

Articolo 4. Sedute e numero legale, votazioni, assenze

a) Sedute e numero legale. Allorché siano presenti almeno sei membri del Tribunale, essi possono riunire il Tribunale in sessione ufficiale. Per raggiungere il numero legale è richiesta la maggioranza dei membri.

b) Votazioni. Tutte le decisioni e i giudizi del Tribunale, compresi i pareri e le sentenze, saranno presi mediante un voto a maggioranza dei membri presenti del Tribunale stesso. In caso di parità, il voto del Presidente sarà decisivo.

c) Assenze. Se un membro è assente in un qualsiasi momento e può essere presente in seguito, egli prenderà parte alle sedute successive, a meno che non dichiari pubblicamente la propria inidoneità per difetto di sufficiente informazione sugli atti compiuti in sua assenza.

II. Giurisdizione e disposizioni generali

Articolo 5. Giurisdizione sulle persone e sui crimini

Il Tribunale ha il potere di giudicare e di punire i criminali di guerra dell'Estremo Oriente che, individualmente o come membri di organizzazioni, sono accusati di reati che comprendono i crimini contro la pace.

I seguenti atti, e ciascuno di essi, sono crimini rientranti nella giurisdizione del Tribunale, per i quali vi sarà responsabilità individuale:

a) Crimini contro la pace. Vale a dire: la progettazione, lo scatenamento o la conduzione di una guerra di aggressione, con o senza dichiarazione, o una guerra in violazione del diritto internazionale, dei trattati, accordi o garanzie, o la partecipazione ad un piano concertato o ad un complotto al fine di commettere uno degli atti sopra citati.

b) Crimini di guerra convenzionali. Vale a dire: la violazione delle leggi e degli usi di guerra.

c) Crimini contro l'umanità. Vale a dire: omicidio, sterminio, riduzione in schiavitù, deportazione e altri atti disumani commessi contro la popolazione civile, prima e durante la guerra, o persecuzioni per ragioni politiche o razziali, in esecuzione di crimini ricadenti sotto la giurisdizione del Tribunale o in relazione con essi, a prescindere dal fatto che il crimine risulti o non in violazione della legislazione interna del paese in cui fu perpetrato. I capi, gli organizzatori, gli istigatori e i complici partecipanti alla preparazione o all'esecuzione di un piano comune o di un complotto al fine di commettere uno dei crimini sopra enunciati sono responsabili di qualsiasi altro atto da chiunque compiuto in esecuzione di detto piano.

Articolo 6. Responsabilità dell'accusato

La posizione ufficiale dell'accusato in un qualsiasi momento o il fatto che egli abbia agito in conformità con gli ordini del proprio governo o di un superiore non basteranno di per sé ad escludere la responsabilità dell'accusato stesso per qualunque crimine ascrittogli, ma tali circostanze potranno essere considerate come attenuanti nella determinazione della pena, se il Tribunale riterrà che ciò corrisponde a giustizia.

Articolo 7. Norme di procedura

Il Tribunale ha il potere di stabilire e di emendare successivamente delle regole di procedura, compatibili con le disposizioni fondamentali del presente Statuto.

Articolo 8. Pubblico ministero

a) Procuratore capo. Il Procuratore capo, designato dal Comandante supremo delle Forze Alleate, ha il compito di istruire e di sostenere l'accusa contro i criminali di guerra ricadenti sotto la giurisdizione del Tribunale e di prestare l'assistenza legale necessaria al Comandante supremo.

b) Procuratori associati. Ciascuna delle Nazioni Unite contro cui il Giappone è stato in guerra potrà nominare un membro del Collegio d'accusa per assistere il Procuratore capo.

III. Garanzie di giusto processo per l'accusato

Articolo 9. Procedura per un giusto processo

Al fine di assicurare l'equo processo dell'imputato, si osserverà la seguente procedura:

a) Atto di accusa. L'atto di accusa consisterà in un'esposizione chiara, concisa ed adeguata di ciascuno crimine ascritto. Si offrirà ad ogni imputato, in tempo utile per la sua difesa, una copia dell'atto d'accusa, con tutte le successive modifiche, ed una copia del presente Statuto in una lingua da lui compresa.

b) Lingua. Il processo e le formalità connesse avranno luogo in inglese e nella lingua dell'imputato. Si provvederà alla traduzione di documenti e di altri scritti secondo la necessità e le richieste.

c) Consiglio di difesa. Ogni imputato avrà diritto di essere rappresentato da un avvocato di sua scelta, salva al Tribunale la facoltà di escludere tale avvocato in qualsiasi momento. L'imputato comunicherà il nome del proprio avvocato al Segretario generale del Tribunale. Se l'imputato non è rappresentato da un avvocato e ne fa istanza in udienza plenaria, il Tribunale provvederà a designarne uno. In mancanza di tale istanza, il Tribunale può nominare un avvocato all'imputato se, a suo avviso, una tale nomina è necessaria per un giudizio equo.

d) Prove a discarico. L'imputato avrà il diritto di presentare la propria difesa di persona o attraverso il suo avvocato (ma non nei due modi ad un tempo) e tale diritto implicherà quello di esaminare le testimonianze, salve le ragionevoli limitazioni che possono essere fissate dal Tribunale.

e) Acquisizione di prove a discarico. L'imputato può fare istanza scritta al Tribunale di assunzione di testimoni o di acquisizione di documenti. L'istanza dovrà indicare il luogo in cui si ritiene possa essere rinvenuto il testimone o il documento ed esporre i fatti che ci si propone di provare attraverso il testimone o il documento, nonché il rapporto di tali fatti con la difesa. Il Tribunale, se accoglie l'istanza, concede tutta l'assistenza necessaria per l'acquisizione della prova.

Articolo 10. Domande e mozioni presentate al Tribunale

Tutte le domande, mozioni ed altre istanze indirizzate al Tribunale prima dell'inizio del processo dibattimentale saranno formulate per iscritto e rimesse al Segretario generale perché possano servire all'attività del Tribunale.

IV. Poteri del Tribunale e svolgimento del dibattimento

Articolo 11. Poteri

Il Tribunale avrà il potere di:

a) convocare testimoni per il dibattimento, chiedere loro di assistervi e di testimoniare e interrogarli;

b) interrogare ciascun imputato e permettergli di spiegare il suo rifiuto di rispondere ad una qualsiasi domanda;

c) esigere la produzione di documenti e di altro materiale probatorio;

d) esigere da ciascun testimone un giuramento, un'attestazione o altra dichiarazione conforme agli usi del suo paese e di far prestare il giuramento;

e) nominare dei funzionari per affidare loro un qualsiasi incarico da esso stesso stabilito, ivi compresa la ricerca delle prove, in base a mandato.

Articolo 12. Svolgimento del dibattimento

Il Tribunale dovrà:

a) contenere strettamente il dibattimento in un rapido esame delle questioni sollevate dalle accuse;

b) adottare misure rigide per impedire ogni azione che possa provocare ingiustificati ritardi e dichiarare irricevibili le questioni e le dichiarazioni di ogni specie che non abbiano relazione con il processo;

c) vegliare al mantenimento dell'ordine nel dibattimento e trattare sommariamente i casi di contumacia, infliggendo un'appropriata sanzione, che può andare fino all'esclusione dell'imputato o del suo avvocato da una o da tutte le udienze successive, senza che ciò possa pregiudicare la determinazione delle imputazioni;

d) accertare la capacità fisica e psichica di ciascun imputato e la sua idoneità a stare in processo.

Articolo 13. Prove

a) Ricevibilità. Il Tribunale non sarà legato da regole tecniche in materia di prova. Esso adotterà nella misura più ampia possibile una procedura rapida e non tecnica e ammetterà ogni elemento di prova che gli appaia avere un valore probatorio. Qualsiasi confessione o dichiarazione dell'imputato sarà ammessa.

b) Pertinenza. Il Tribunale può esigere di essere informato della natura di ogni prova prima che essa abbia luogo, al fine di valutarne la pertinenza al processo.

c) Ammissibilità di speciali prove. In particolare, e senza che ciò implichi una qualsiasi limitazione della portata delle regole generali sopra enunciate, si potranno ammettere le seguenti prove:

i) i documenti che appaiono al Tribunale essere stati sottoscritti o emessi da funzionari, dipartimenti, agenzie o membri delle forze armate di un qualsiasi governo, indipendentemente dalla loro classificazione in termini di sicurezza e dalla prova della provenienza o della sottoscrizione;

ii) i rapporti che appaiono al Tribunale essere stati firmati o redatti dalla Croce Rossa Internazionale o da uno dei suoi membri, o da un medico o da altro appartenente al personale sanitario o da un organo di inchiesta o da membri di un servizio di intelligence, ovvero da qualsiasi altra persona che il Tribunale ritenga avere una conoscenza personale delle questioni trattate nel rapporto;

iii) le deposizioni scritte giurate dinnanzi ad un pubblico ufficiale, le altre deposizioni giurate rese davanti ad un funzionario del Tribunale, ogni altra dichiarazione sottoscritta;

iv) agende, lettere o altri documenti, compresi dichiarazioni, giurate o meno, che appaiono al Tribunale contenere informazioni rilevanti per il processo;

v) copie di documenti o prove indirette del loro contenuto, se l'originale non possa essere immediatamente acquisito.

d) Informazione giudiziarie. Il Tribunale non richiederà la prova di fatti di pubblica notorietà, né quella diretta a stabilire l'autenticità di documenti ufficiali emanati dai governi e i rapporti provenienti da un qualsiasi paese, né dei processi verbali e delle conclusioni di organismi militari ed altri di una qualsiasi delle Nazioni Unite.

e) Processi verbali, corpi di reato e documenti. La trascrizione degli atti processuali, con la descrizione dei corpi di reato e di documenti presentati al Tribunale, sarà custodita dal Segretario generale del Tribunale e farà parte del processo verbale.

Articolo 14. Luogo del processo

Il primo processo avrà luogo a Tokio e quelli successivi nei luoghi che saranno fissati dal Tribunale.

Articolo 15. Ordine dello svolgimento delle diverse fasi del dibattimento

Il dibattimento avrà lo svolgimento seguente:

a) l'atto di accusa sarà letto dinnanzi alla Corte, a meno che tutti gli imputati rinuncino alla lettura;

b) il Tribunale domanderà a ciascuno degli imputati se si dichiara colpevole o non colpevole;

c) l'accusa e la difesa potranno introdurre delle prove, di cui il Tribunale dovrà decidere l'ammissibilità;

d) l'organo dell'accusa ed ogni imputato (se dotato di un difensore, esclusivamente per suo tramite), potranno interrogare ciascun testimone o imputato che deponga come testimone;

e) l'imputato (se dotato di un difensore, esclusivamente per suo tramite), può rivolgersi al Tribunale;

f) l'accusa può rivolgersi al Tribunale;

g) il Tribunale emetterà il verdetto e determinerà la pena da applicare.

V. Sentenza e pena

Articolo 16. Pene

Il Tribunale potrà condannare un imputato riconosciuto colpevole alla pena di morte o a qualsiasi altra pena ritenuta giusta.

Articolo 17. Sentenza e revisione

La sentenza sarà pronunciata in pubblico con l'indicazione delle ragioni che l'hanno motivata. Il verbale del processo sarà trasmetto direttamente al Comandante supremo delle Forze Alleate.

Le sentenze saranno eseguite per ordine del Comandante supremo delle Forze Alleate, il quale potrà in ogni momento ridurre la pena o modificarla, senza però poterla aggravare.

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Parole chiave

diritto penale internazionale guerra Giappone