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Trattato di pace di Versailles tra le Potenze alleate e associate (1919)

Data di adozione
28.06.1919
Data di entrata in vigore
10.01.1920
Organizzazione
Società delle Nazioni
Annotazioni
Versailles, 28 giugno 1919.[…]

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Parte VII. Sanzioni

Articolo 227.

1. Le Potenze alleate e associate accusano pubblicamente Guglielmo II di Hohenzollern, già Imperatore di Germania, per crimine supremo contro la morale internazionale e la sacrosanta autorità dei trattati.

2. Sarà istituito un tribunale speciale per processare l'accusato, al quale saranno garantite le fondamentali garanzie del diritto di difesa. Il tribunale sarà formato da cinque giudici, ciascuno nominato da una delle seguenti Potenze: gli Stati Uniti d'America, la Gran Bretagna, la Francia, l'Italia e il Giappone.

3. Nelle sue decisioni il tribunale sarà guidato dai supremi principi della politica internazionale e avrà cura di garantire il rispetto degli obblighi solenni e degli impegni internazionali, nonché la morale internazionale. Al tribunale spetterà di determinare la pena che a suo giudizio dovrà essere applicata.

4. Le Potenze alleate e associate inoltreranno richiesta al governo dei Paesi Bassi per ottenere la consegna dell'ex Imperatore al fine di poterlo processare.

Articolo 228.

1. Il governo tedesco riconosce il diritto delle Potenze alleate e associate di condurre dinnanzi a tribunali militari le persone accusate della commissione di atti in violazione delle leggi e degli usi di guerra. Tali persone, se riconosciute colpevoli, saranno condannate a pene previste dalla legge. Queste disposizioni troveranno applicazione indipendentemente da qualsiasi procedimento penale o di altro tipo che dovesse avere luogo dinnanzi in Germania o sul territorio di uno degli alleati dello Stato tedesco.

2. Il governo tedesco è tenuto a consegnare alle Potenze alleate e associate, o ad una di queste secondo quanto richiesto, tutte le persone accusate di aver commesso un atto in violazione delle leggi e usi di guerra, individuate attraverso il nome ovvero attraverso grado, funzione o impiego ricoperto sotto le autorità della Germania.

Articolo 229.

1. Le persone colpevoli di atti contro cittadini di una delle Potenze alleate e associate saranno condotte dinnanzi ai tribunali di tale Potenza.

2. Le persone colpevoli di atti criminali contro cittadini di più di una delle Potenze alleate e associate saranno condotte dinnanzi a tribunali militari composti da membri dei tribunali militari delle Potenze interessate.

3. In ogni caso all'accusato è riconosciuto il diritto di nominare il proprio difensore.

Articolo 230.

Il governo Tedesco si impegna a fornire tutti i documenti e le informazioni di qualsiasi genere che possano risultare necessarie per ottenere la completa conoscenza degli atti costitutivi di reato, la scoperta dei colpevoli e la giusta valutazione delle responsabilità.

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Parole chiave

diritto penale internazionale diritto internazionale uso della forza Germania