Emergenza Covid-19: Interventi di solidarietà alimentare attivati dai comuni. Le osservazioni dell'UNAR.
Il 16 aprile, l’UNAR, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, ha inviato al Presidente dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani un documento contenente le linee guida per gli interventi in materia di solidarietà alimentare, attivati a seguito dell’emergenza.
L’ufficio ha ritenuto necessario inviare questo documento dopo aver constatato alcune criticità nell’attuazione dell’ordinanza della Protezione Civile n.658 che, tra le altre cose, assegna ai Comuni un fondo pari a 400 milioni di euro, erogabile tramite buoni spesa o acquisto diretto di generi alimentare.
Gli interventi sono indirizzati ai nuclei familiari più esposti agli effetti economici dell’emergenza ma, come l’UNAR sottolinea, alcuni dei criteri utilizzati dalle amministrazioni comunali sono in realtà discriminatori.
Infatti, il requisito del possesso della cittadinanza italiana o europea, del permesso di soggiorno UE di lungo periodo o della carta di soggiorno per familiare di un cittadino UE, tagliano fuori coloro che non possiedono tali requisiti, senza contare la richiesta della dichiarazione di residenza che esclude i senza fissa dimora e i richiedenti asilo non iscritti all’anagrafe.
Tali misure appaiono quindi in contrasto con il principio di parità di trattamento dell’Unione Europea, con l’art. 12 della direttiva 2011/98 e l’art.29 della direttiva 2011/95. Potrebbero inoltre risultare come discriminazione collettiva ai sensi dell’art.2, lett. a) del D. Lgs. N. 215/2003 e in violazione del Testo Unico sull’immigrazione (artt. 2, 41 e 43).
A questo proposito, due sentenze, emesse nell’ultima settimana, hanno riconosciuto tali misure come discriminatorie.
L’UNAR, istituito nel 2003 a seguito di una direttiva comunitaria, è l’ufficio deputato dallo stato italiano per garantire il diritto alla parità di trattamento e quindi al contrasto di ogni forma di discriminazione.