© Università degli Studi di Padova - Credits: HCE Web agency
La Federazione internazionale per i diritti umani (FIDH), l’Associazione per i diritti umani di Spagna (APDHE) ed il Centro palestinese per i diritti umani (PCHR) hanno accolto favorevolmente la decisione del giudice spagnolo Fernando Andreu della Corte nazionale spagnola (Audiencia Nacional), risalente al 29 gennaio scorso, di dichiarare la magistratura spagnola competente a ricevere le denunce di crimini di guerra commessi a Gaza nel 2002 e di aprire un’inchiesta nei confronti di sette ufficiali israeliani: Benjamin Ben-Eliezer, ex Ministro della difesa e attuale Ministro delle infrastrutture, Dan Halutz, Comandante delle Forze aeree israeliane all’epoca dei fatti, Doron Almog, ex Comandante dell’esercito israeliano a Gaza, Giora Eiland, Presidente del Consiglio di sicurezza nazionale israeliano, Michael Herzog, consigliere militare presso il Ministero della difesa, Moshe Yaalon, Comandante in capo delle forze armate e Abraham Dichter, ex Direttore dello Shin Beth.
I fatti risalgono al 22 luglio 2002, quando una bomba da una tonnellata fu sganciata da un caccia bombardiere F-16 dell’aviazione israeliana con l’obiettivo di colpire l’abitazione di un alto esponente di Hamas. Nell’operazione, oltre all’esponente di Hamas, 14 civili palestinesi (di cui nove bambini) persero la vita e 150 furono feriti. Secondo il PCHR, organizzazione non governativa di Gaza con status consultivo presso l’ECOSOC e membro dei network International Commission of Jurist e FIDH, l'alta densità abitativa della zona dell'attacco era un elemento noto alle forze armate israeliane che hanno deliberatamente deciso di agire lo stesso.
Nel gennaio 2006, la Corte suprema israeliana ha stabilito che il bombardamento era proporzionato al raggiungimento dell’obiettivo militare prefissato: l’uccisione del leader di Hamas.
Il 24 giugno 2008, sei vittime sopravvissute al bombardamento, sostenute dal PCHR, hanno presentato un ricorso in Spagna, sulla base della cosiddetta “giurisdizione universale”.
Il giudice spagnolo, nel depositare l'istanza, ha motivato la sua decisione dichiarandosi competente in base alla Ley organica del Poder Judicial che, all'articolo 23, ritiene i magistrati spagnoli competenti in casi di terrorismo, genocidio e altri reati commessi anche fuori dal territorio nazionale ma che violano trattati internazionali. Il giudice Andreu ha fatto anche riferimento allo Statuto della Corte penale internazionale che, all'articolo 8, include tra gli atti qualificabili come “crimini di guerra” un attacco contro la popolazione civile in quanto tale o contro civili che non prendono direttamente parte alle ostilità (art. 8(b)(i)), oppure “lanciare deliberatamente un attacco nella consapevolezza che avrà come conseguenza incidentale la perdita di vite umane tra la popolazione civile o lesioni a civili […] che siano manifestamente eccessivi rispetto al complessivo concreto e diretto vantaggio militare previsto” (art. 8(b)(iv)).
Il giudice ha infine emesso una rogatoria internazionale, notificando l’ordinanza alle parti (Autorità Nazionale palestinese e Governo israeliano) a cui ha richiesto piena collaborazione nelle indagini. Da parte sua, tuttavia, il Governo israeliano ha già reso nota la propria volontà di utilizzare tutti i mezzi a sua disposizione per “invalidare la grave e inaccettabile iniziativa della magistratura spagnola”.
16/7/2009