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21/8/2012
Bilancia e martelletto come simbolo della giustizia
© United Nations

Lotta all’impunità: il Tribunale federale penale svizzero nega l’immunità a Khaled Nezzar, già Ministro della Difesa algerino, accusato di crimini di guerra

Il Tribunale federale penale svizzero, nell’ambito di un procedimento penale instauratesi in Svizzera a carico di Khaled Nezzar, già ministro della difesa algerino, per la presunta commissione di crimini di guerra nel corso della guerra civile in Algeria (1992-2000), ha stabilito che l’interessato non possa beneficiare dell’immunità ratione materiae (immunità funzionale) che classicamente il diritto internazionale accorda ai funzionari statali per le azioni commesse nell’ambito delle loro funzioni ufficiali.

Conseguenza immediata di questa decisione adottata il 25 luglio 2012 è che Khaled Nezzar potrà essere processato in Svizzera per crimini di guerra commessi in Algeria tra il 1992 e  il 1993.

Secondo il ragionamento del Tribunale federale, la norma di diritto internazionale che garantisce l’immunità funzionale degli organi di governo di fronte alla giurisdizione di Stati esteri non può essere interpretata in maniera tale da impedire la repressione di crimini che violano i beni più essenziali della comunità internazionale. Riportando le parole della decisione adottata dalla Corte, “il serait à la fois contradictoire et vain si, d'un côté, on affirmait vouloir lutter contre ces violations graves aux valeurs fondamentales de l'humanité, et, d'un autre côté, l'on admettait une interprétation large des règles de l'immunité fonctionnelle (ratione materiae) pouvant bénéficier aux anciens po-tentats ou officiels dont le résultat concret empêcherait, ab initio, toute ou-verture d'enquête. S'il en était ainsi, il deviendrait difficile d'admettre qu'une conduite qui lèse les valeurs fondamentales de l'ordre juridique international puisse être protégée par des règles de ce même ordre juridique. Une telle situation serait paradoxale et la politique criminelle voulue par le législateur vouée à rester lettre morte dans la quasi-totalité des cas.” (para. 5.4.3).

Pur consci della mancanza di consenso e in dottrina e nella prassi riguardo alla possibile eccezione alla regola dell’immunità funzionale data dall’eventualità in cui un organo statale commetta crimini internazionali, i giudici svizzeri hanno ritenuto che “il existe une tendance manifeste sur le plan international à vouloir restreindre l’immunité des (ancients) chefs d’Etat en cas de crimes relevant du jus cogens.” (para. 5.3.5).

La decisione del Tribunale, in francese, è disponibile al link sotto riportato.