Unione Europea

Approvato il decreto per il recepimento della Direttiva Europea sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi

L’Italia recepisce la “Legge Europea sull'Accessibilità

Rappresenta un importante passaggio l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del Decreto Legislativo di recepimento della Direttiva (UE) 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi, ovvero l’European Accessibility Act (“Legge Europea sull’Accessibilità”) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, pubblicata il 7 giugno 2019 nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.

«Con l’approvazione dell’Accessibility Act– commenta la ministra per le Disabilità Erika Stefani -, i servizi e i prodotti informatici, come cellulari, e-book, le biglietterie elettroniche in stazioni e aeroporti, i bancomat dovranno rispettare determinati requisiti per essere accessibili a tutti. Si tratta di un’evoluzione in termini di inclusione delle persone con disabilità, che non devono incontrare barriere alla comunicazione ed essere autonome nella vita di tutti i giorni»

È certamente importante quindi che la “Legge Europea sull’Accessibilità” entri a far parte del patrimonio giuridico del nostro Paese, nonostante le criticità evidenziate dallEDF European Disability Forum, a partire dai tempi eccessivamente lunghi di recepimento e applicazione della Direttiva da parte degli Stati Membri, essendo il primo termine fissato per il 28 giugno 2022, il secondo per il 2025, che diventerà addirittura il 28 giugno 2027 per alcuni prodotti e servizi.

Riportiamo di seguito lo schema di sintesi curata dal FID-Forum Italiano sulla Disabilità, sui punti di forza e criticità della Direttiva UE 2019/882 individuati da EDF_European Disability Forum

I punti di forza
° I requisiti di accessibilità per i prodotti e i servizi inclusi nella Direttiva sono obbligatori per gli appalti pubblici.
° Per prodotti e servizi non inclusi nell’Atto, la Direttiva fornisce un elenco di requisiti di accessibilità che possono aiutare a dimostrare la conformità alle disposizioni sull’accessibilità stabilite nella legislazione dell’Unione Europea attuale e futura (ad esempio i regolamenti sui Fondi dell’Unione Europea).
° Gli operatori economici sono obbligati a mettere in atto misure correttive immediate, o a ritirare il prodotto, se esso non soddisfa i requisiti di accessibilità della Direttiva.
° Se uno Stato membro ritira dal mercato un prodotto non accessibile, gli altri devono seguirne l’esempio.
° Le autorità di vigilanza del mercato hanno un ruolo preminente e le Organizzazioni Non Governative, le Autorità Nazionali o altri organismi possono rappresentare le singole persone in giudizio ai sensi della Legislazione Nazionale.
° La Commissione Europea può adottare ulteriori misure che integrino i requisiti di accessibilità e le disposizioni della Direttiva.
° Infine, è estremamente positivo che le Organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità agiscano con le Autorità Nazionali, le altre parti interessate e la Commissione Europea, per fornire la propria opinione durante il procedimento di attuazione della direttiva. Saranno anche coinvolte nelle future revisioni della Direttiva stessa.

Le criticità
° L’ambito dei servizi e dei prodotti coperti è molto limitato. I servizi sanitari, l’istruzione, i trasporti, l’alloggio e gli elettrodomestici sono stati esclusi dalla Direttiva.
° Sono previste alcune esenzioni anche in caso di prodotti e servizi coperti dalla Direttiva. Ad esempio, quando il servizio è collegato al trasporto urbano, suburbano e regionale, o è fornito da una piccola impresa, è esente dai requisiti della Direttiva.
° I requisiti riguardanti l’ambiente costruito relativi ai servizi contemplati dalla Direttiva sono lasciati alla decisione degli Stati Membri.
° Esistono disposizioni che consentono ulteriori esenzioni basate su una modifica fondamentale del prodotto o del servizio o a causa di un onere sproporzionato per l’operatore economico. Inoltre, è spiacevole che il solido meccanismo di applicazione del contenzioso – vale a dire ricorrere in giudizio per conto di una singola persona in base alla Legislazione Nazionale – non si applichi ai casi di infrazione commessi dalle Autorità Pubbliche.
° Il periodo di recepimento da parte degli Stati membri è lungo e per alcuni dei prodotti e servizi l’attuazione è sproporzionatamente lunga.

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