La tratta di esseri umani: le “Linee guida” per il trattamento dell’informazione sul tema
Sono state presentate a Roma il 17 luglio 2007, nel corso di una conferenza stampa promossa nell’ambito del progetto europeo “TRATTA NO!”, in collaborazione con il Dipartimento per i diritti e le Pari Opportunità, le “Linee guida per il trattamento dell’informazione in tema di tratta di esseri umani”.
Questo documento, datato 20 giugno 2007, elaborato nell’ambito del Progetto Equal Tratta NO! in partnership con l’Ordine dei Giornalisti,
“Linee guida per il trattamento dell’informazione in tema di tratta di esseri umani”
Download del documento (pdf, 1 mb - dal sito del Governo italiano)
Le “Linee guida” propongono una condivisione della definizione del fenomeno della tratta di esseri umani conforme a quella diffusa a livello mondiale attraverso il Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata, per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, elaborato nel dicembre
Premessa una definizione, in via generale di tratta quale “ spostamento attraverso l’uso della forza o dell’inganno di una persona in un luogo diverso da quello in cui risiede, al fine di sfruttarne il corpo (o parti di esso) per fini lavorativi e/o sessuali” ed una elencazione degli elementi costitutivi della stessa, le “Linee guida” esemplificano alcune situazioni che aiutano a distinguere questo fenomeno, che costituisce tra l’altro una profonda violazione dei diritti umani della persona, da altri comportamenti criminali contigui.
Pur essendo lo sfruttamento sessuale, quello lavorativo, ovvero lo sfruttamento dell'accattonaggio e degli organi, le principali forme per le quali vengono utilizzati i "corpi" delle persone vittime di tratta, la tratta per sfruttamento sessuale non deve essere mai confusa con la prostituzione, poiché quest'ultima è una scelta, mentre la tratta è sfruttamento contro la libera volontà.
Lo sfruttamento lavorativo non deve essere mai confuso con il lavoro nero, poiché quest'ultimo si verifica in seguito ad una scarsa capacità negoziale, mentre lo sfruttamento lavorativo è operato contro la volontà dell'individuo.
Spesso si fa confusione anche fra tratta e pedofilia, ma la tratta riguarda sempre soggetti che agiscono contro la loro volontà.
Da qui le “Raccomandazioni”, elencate al punto 3.3) delle “Linee guida”, per promuovere l’impegno ad una corretta lettura del fenomeno da parte dei comunicatori di professione:
- -
- Informazione documentata e corretta, non sensazionalistica, non voyeuristica.
- Diffusione di una corretta definizione del fenomeno
- Riconoscimento e protezione della vittima in quanto tale – donna, uomo, minore - e del suo ambiente familiare e sociale.
- Eliminazione dell’utilizzo del termine “prostituta” a proposito delle vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale.
- Estensione del concetto di vittima ai soggetti coinvolti nella tratta rispetto a tutte le tipologie di sfruttamento e quindi anche a scopo di sfruttamento lavorativo, accattonaggio, traffico d’organi, ecc.
- Eliminazione di ambiguità e confusione tra tratta e fenomeni contigui come: immigrazione clandestina, prostituzione, lavoro nero, reati quali accattonaggio, furto, spaccio di sostanze. Non confondere quindi prostituzione con sfruttamento sessuale, lavoro nero con sfruttamento lavorativo, pedofilia con sfruttamento sessuale dei minori.
Links utili
- - -· Dipartimento per i diritti e le pari opportunità
· AICCRE (Associazione Italiana del Consiglio dei Comuni e Regioni d’Europa)