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Exporting the Rule of Law: Human Rights Abroad During Conflicts and Peace Operations

Matteo Tondini (2006)

Contenuto in:

Pace diritti umani - Peace Human Rights, 1/2006

Tipologia pubblicazione

: Articolo / Saggio

Pagine

: 83-107

Lingua

: EN

Contenuto

Esportare lo stato di diritto: diritti umani all’estero durante i conflitti e le operazioni di pace

Matteo Tondini

L’articolo esamina l’eventuale applicabilità, da parte degli attori internazionali coinvolti, dei diritti dell’uomo in situazioni di emergenza, quali i conflitti armati o le operazioni per il sostegno della pace. In particolare, l’attenzione viene rivolta allo studio della giurisprudenza dei competenti organi decisionali e di supervisione, previsti dai più importanti trattati in materia (Corte europea dei Diritti dell’Uomo, Commissione ONU per i Diritti Umani, Corte inter-americana sui Diritti dell’Uomo ecc.), al fine di poter definire l’argomento secondo parametri, assieme, processuali e sostanziali. Parimenti, vengono valutate possibili deroghe ai diritti umani a seguito di risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e analizzato brevemente il tema della responsabilità delle organizzazioni internazionali per atti illeciti, posti in essere nel corso di Peace Support Operations.

Il principio di responsabilità per gli Stati partecipanti a operazioni di pace, anche sotto il controllo dell’ONU, viene modellato dall’autore in virtù di un emergente orientamento giurisprudenziale volto al riconoscimento di una responsabilità internazionale in capo a quei Paesi che omettano di operare il dovuto controllo sul rispetto dei diritti umani in via analoga a quanto fatto nel proprio territorio. Difatti, dall’analisi della giurisprudenza di settore, emerge come una certa presunzione relativa di rispetto dei diritti dell’uomo, che si afferma anche allorquando lo Stato nazionale agisce all’interno di organizzazioni internazionali addirittura promotrici di tali garanzie fondamentali (come le Nazioni Unite), potrebbe essere sempre rigettata dal giudice internazionale competente nel caso concreto e quest’ultimo costituire oggetto di giudizio.

Aggiornato il

07/10/2010