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Scultura realizzata con armi di piccolo calibro in laboratori di formazione per fabbri apprendisti e in ambito artistico, dal quale è scaturita l’esposizione ‘To Be Deter-mined / At Arms Length’ realizzata nell’ambito di un progetto promosso dal Governo della Cambogia in collaborazione con l’Unione Europea (1998).

Convenzione sul divieto di impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione

Autore: Centro diritti umani

Lanciata ufficialmente nel 1992 da sei organismi non governativi, la Campagna internazionale per la messa al bando delle mine (ICBL) ha cominciato una straordinaria opera di sensibilizzazione presso l’opinione pubblica sugli effetti devastanti delle mine antipersona e di pressione presso i governi per una totale messa al bando di questi armamenti.

Fu soprattutto grazie all’impegno e alla mobilitazione della società civile organizzata per via transnazionale, che si rese possibile l’adozione della Convenzione sul diveto di impiego, stoccaggio, produzione e trasferimento delle mine antiuomo e sulla la loro distruzione.

 

Apertura alla firma: 3 dicembre 1997

Entrata in vigore: 1° marzo 1999

Durata: illimitata

Depositario: Segretario Generale delle Nazioni Unite

Obblighi: (a) Ogni Stato Membro si adopera in ogni circostanza: - a non usare mine anti-persona; - a non sviluppare, produrre, acquistare diversamente, immagazzinare, trattenere o trasferire ad alcuno, direttamente o indirettamente, mine anti-persona; - a non assistere, incoraggiare o indurre nessuno, a qualunque titolo, ad intraprendere attività proibite ad uno Stato Membro ai sensi della presente Convenzione. (art.1)

(b) Ogni Stato Membro intraprende la distruzione o assicura la distruzione di tutte le mine anti-persona in stock di sua proprietà o possesso, o che si trovino sotto la sua giurisdizione o controllo, appena possibile e comunque non oltre i quattro anni dall’entrata in vigore di questa Convenzione per lo Stato Membro. (art.4)

(c) Ogni Stato Membro intraprende la distruzione o assicura la distruzione delle mine anti-persona nelle aree minate sotto la propria giurisdizione o controllo al più presto, e comunque non oltre dieci anni dall’entrata in vigore della presente Convenzione per lo Stato Membro. (art.5)

(d) Nell’ottemperare agli obblighi articolati nella presente Convenzione, ogni stato Membro ha il diritto di chiedere e ottenere assistenza, laddove sia fattibile, e nella misura possibile, degli altri Stati Membri. (art.6)

(e) Tutte le opportune misure legali, amministrative ed altro, inclusa l’imposizione di sanzioni penali, saranno adottate da ciascuno Stato Membro per prevenire e sopprimere ogni attività proibita ai sensi di questa Convenzione, che sia intrapresa da individui o sul territorio sotto la giurisdizione o il controllo di uno Stato Membro. (art.9)

Sistema di verifiche:
1. Trasparenza - Resoconto annuale degli Stati parte - art.7: “Ogni Stato Membro dovrà redigere un resoconto al Segretario Generale delle Nazioni Unite quanto prima, ed in ogni caso non oltre 180 giorni dall’entrata in vigore di questa Convenzione per lo Stato medesimo, sulle seguenti questioni:

a) Le misure di attuazione nazionali [..];

b) Il numero totale di tutte le mine anti-persona in stock possedute dallo Stato, ovvero sotto la sua giurisdizione o controllo [...];

c) [...] la locazione di tutte le aree minate sotto la giurisdizione o il controllo dello Stato Membro che contengano, o di cui sia sospetta la presenza di mine anti-persona, [...];

e) Lo stato di avanzamento dei programmi di riconversione o di decontrattualizzazione delle fabbriche produttrici mine anti-persona;

f) Lo stato di avanzamento dei programmi di distruzione delle mine anti-persona [...];

g) I tipi e le quantità di tutte le mine anti-persona distrutte dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione per lo Stato Membro [...];

h) Le caratteristiche tecniche di ciascun modello di mina prodotta, per quanto esse possano essere conosciute, e delle mine attualmente in possesso dello Stato Membro[...];

i) Le misure adottate per garantire un immediato ed efficace allarme alla popolazione [...].”
Il resoconto dovrà essere aggiornato ogni anno.

2. Meccanismo interstatale di facilitazione e chiarimento sull’attuazione - art.8: nel caso vi siano dubbi sul rispetto da parte di uno Stato membro degli obblighi derivanti dalla Convenzione, uno o più Stati possono emanare una richiesta di chiarificazione tramite il Segretario generale dell’Onu. Lo Stato Membro che riceva una tale richiesta dovrà fornire tutte le informazioni entro 28 giorni. Qualora lo Stato Membro richiedente non riceva una risposta o la ritenga insoddisfacente, esso può sottomettere la questione, tramite il Segretario Generale delle Nazioni Unite alla successiva Assemblea degli Stati Membri o a una Assemblea straordinaria.
Nel caso in cui fossero necessari ulteriori chiarimenti, l’Assemblea o l’Assemblea straordinaria degli Stati Membri può autorizzare una missione di inchiesta sul territorio dello Stato. Tramite il Segretario Generale delle Nazioni Unite, la missione d’inchiesta farà un resoconto sui risultati dell’indagine all’Assemblea, che potrà raccomandare iniziative adeguate.

Recesso: Ogni Stato Membro ha diritto a recedere dalla Convenzione. Il recesso ha effetto dopo sei mesi dalla comunicazione al depositario, a meno che lo Stato che eserciti tale diritto sia impegnato in un conflitto armato. In tal caso, il recesso non potrà avere effetto prima della conclusione del conflitto armato.

Differenza rispetto alla Convenzione del 1980: la Convenzione riguarda le mine antiuomo e non le mine anticarro e antiveicolo, che rimangono comunque coperte dalle disposizioni del Protocollo II della Convenzione del 1980.

Conferenze di riesame: Ai sensi dell’art.12, una Conferenza di riesame sarà convocata dal Segretario Generale delle Nazioni Unite cinque anni dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione. La prima Conferenza si è tenuta a Nairobi tra il 29 novembre e il 3 dicembre 2004, mentre la seconda Conferenza si è svolta a Cartagena (Colombia), tra il 30 novembre e il 4 dicembre 2009.

Assemblee degli Stati membri: L’art.11 dispone che gli Stati Membri dovranno incontrarsi con regolarità per esaminare ogni eventuale questione relativa alla applicazione o implementazione di questa Convenzione.

Risorse

Parole chiave

disarmo armi illecite

Aggiornato il

18/10/2010