Preambolo
Gli Stati Aderenti,
Determinati a porre fine alla sofferenza ed agli incidenti provocati dalle mine anti-persona, che uccidono e feriscono centinaia di persone ogni settimana, perlopiù innocenti e civili senza difese e soprattutto bambini, impediscono lo sviluppo economico e la ricostruzione, inibiscono il rimpatrio dei rifugiati e degli sfollati all'interno di un Paese, e comportano ulteriori gravi conseguenze anni e anni dopo il loro utilizzo,
Convinti di dover fare il massimo sforzo per contribuire in maniera efficace e coordinata ad affrontare la sfida di rimuovere le mine anti-persona disseminate in tutto il mondo, ed assicurare la loro distruzione,
Desiderando adoperarsi al massimo per garantire la necessaria assistenza volta alla cura e riabilitazione, inclusa la reintegrazione sociale ed economica delle vittime delle mine,
Riconoscendo che una tale proibizione delle mine anti-persona costituirebbe un importante misura di rafforzamento della reciproca fiducia tra Stati.
Accogliendo favorevolmente l'adozione del Protocollo sulla proibizione o limitazione dell'uso delle mine, trappole ed altri dispositivi, emendato il 3 maggio 1996, annesso alla Convenzione sulla proibizione o la limitazione dell'uso di certe armi convenzionali che possono essere considerate eccessivamente dannose o aventi effetti indiscriminati, ed auspicando la sollecita ratifica di questo Protocollo da parte di tutti quegli Stati che non lo abbiano ancora fatto,
Accogliendo inoltre favorevolmente la Risoluzione 51/45S dell'Assemblea Generale dell'ONU del 10 dicembre 1996, che sollecita tutti gli Stati a perseguire con determinazione un accordo internazionale efficace e legalmente vincolante per la messa al bando dell'uso, lo stoccaggio, la produzione ed il trasferimento delle mine anti-persona,
Accogliendo infine favorevolmente le iniziative assunte negli anni passati, sia in sede unilaterale che multilaterale, mirate alla proibizione, alla restrizione o sospensione dell'uso, lo stoccaggio, la produzione ed il trasferimento di mine anti-persona,
Sottolineando il ruolo della coscienza pubblica nella promozione dei principi di umanità resi evidenti dall'appello per la messa al bando delle mine anti-persona, e riconoscendo gli sforzi fatti in questo senso dalla Croce Rossa Internazionale, dalla Campagna Internazionale per la Messa al Bando delle Mine e da numerose altre organizzazioni non governative in tutto il mondo,
Richiamando la Dichiarazione di Ottawa del 5 ottobre 1996 e la Dichiarazione di Bruxelles del 27 giugno 1997, entrambe le quali sollecitavano la comunità internazionale a negoziare un trattato legalmente cogente che proibisse l'uso, lo stoccaggio, la produzione ed il trasferimento delle mine anti-persona,
Enfatizzando l'auspicio di poter convincere tutti gli Stati ad aderire a questa Convenzione, e determinati ad attivarsi senza sosta nel senso della promozione della sua universalità in tutti i fori competenti, ivi inclusi, fra gli altri, le Nazioni Unite, la Conferenza per il Disarmo, le organizzazioni regionali, e altri raggruppamenti, e le Conferenze di Revisione della Convenzione per la proibizione o la limitazione dell'uso di certe armi convenzionali che possono essere considerate eccessivamente dannose o aventi effetti indiscriminati,
Basandosi sui principi del diritto internazionale di guerra, per cui il diritto delle parti coinvolte in un conflitto armato di ricorrere a metodi o mezzi di combattimento non è illimitato; sul principio che proibisce in caso di conflitti armati il ricorso ad armi, proiettili e materiali o metodi di combattimento di natura tale da causare ferite superflue o sofferenze non necessarie; e sul principio che ci deve essere comunque distinzione tra civili e combattenti,
Hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1. Obblighi generali
1. Ogni Stato Parte si adopera in ogni circostanza:
a) a non usare mine anti-persona;
b) a non sviluppare, produrre, acquistare diversamente, tenere in stock, trattenere o trasferire ad alcuno, direttamente o indirettamente, mine anti-persona;
c) a non assistere, incoraggiare o indurre nessuno, a qualunque titolo, ad intraprendere attività proibite ad uno Stato Parte ai sensi della presente Convenzione.
2. Ogni Stato Parte si adopera a distruggere o assicurare la distruzione di tutte le mine anti-persona, ai sensi di quanto previsto con questa Convenzione.
Articolo 2. Definizioni
1. Si definisce "mina anti-persona" una mina progettata in modo tale da esplodere a causa della presenza, prossimità o contatto di una persona e tale da incapacitare, ferire o uccidere una o più persone. Le mine progettate per essere detonate dalla presenza, prossimità o contatto di un veicolo, e non di una persona, e dotate di dispositivi di anti-manipolazione, non sono definite, per il fatto di essere così congegnate, mine anti-persona.
2. Si definisce "mina" una munizione progettata per essere posta sotto, sopra o presso il terreno o qualsiasi altra superficie, e per essere detonata dalla presenza, prossimità o contatto di una persona o veicolo.
3. Si definisce "dispositivo di anti-maneggiamento" un congegno inteso a proteggere una mina il quale sia parte di, collegato a, attaccato a, o posto sotto la mina e che si attivi quando si effettua un tentativo di manomettere, o altrimenti disturbare intenzionalmente, la mina.
4. "Trasferimento" comporta, oltre al movimento fisico di mine anti-persona dentro o fuori dal territorio nazionale, il trasferimento di titolarità e controllo sulle mine, anche se non comporta il trasferimento del territorio che contenga mine disseminate sulla propria superficie.
5. Si definisce "area minata" una superficie resa pericolosa a causa della presenza o della sospetta presenza di mine.
Articolo 3. Eccezioni
1. Nonostante gli obblighi generali contemplati all'art. 1, il mantenimento o trasferimento di un numero di mine anti-persona per lo sviluppo di tecniche e l'addestramento per la localizzazione, per la bonifica, o per la distruzione di mine è autorizzato. La quantità di suddette mine non supererà il numero minimo assolutamente necessario per gli scopi sopra citati.
2. Il trasferimento di mine anti-persona per lo scopo della distruzione è permesso.
Articolo 4. Distruzione delle mine anti-persona stoccate negli arsenali
Ad eccezione di quanto previsto nell'art. 3, ogni Stato Parte intraprende la distruzione o assicura la distruzione di tutte le mine anti-persona in stock di sua proprietà o possesso, o che si trovino sotto la sua giurisdizione o controllo, appena possibile e comunque non oltre i quattro anni dall'entrata in vigore di questa Convenzione per lo Stato Parte.
Articolo 5. Distruzione delle mine anti-persona nelle aree minate
1. Ogni Stato Parte intraprende la distruzione o assicura la distruzione delle mine anti-persona nelle aree minate sotto la propria giurisdizione o controllo al più presto, e comunque non oltre dieci anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione per lo Stato Parte.
2. Ogni Stato Parte si adopererà in ogni modo per identificare tutte le aree sotto la propria giurisdizione o controllo di cui sia nota o presunta la presenza di mine anti-persona e garantirà quanto prima la demarcazione, la sorveglianza e la protezione con staccionate o altri mezzi dei perimetri delle aree minate sotto la propria giurisdizione o controllo, in modo da assicurare l'effettiva salvaguardia dei civili, fintantoché tutte le mine anti-persona disseminate in quelle aree non siano state completamente distrutte. La demarcazione dovrà essere perlomeno compatibile con gli standard fissati dal Protocollo sulla Proibizione o la Limitazione dell'Uso di Mine, Trappole e Altri Dispositivi, nella versione emendata il 3 maggio 1996, annesso alla Convenzione sulla Proibizione o la Limitazione dell'Uso di Certe Armi Convenzionali che Possono Essere Considerate Eccessivamente Dannose o Aventi Effetti Indiscriminati.
3. Se uno Stato Parte ritiene di non essere in grado di distruggere o assicurare la distruzione di tutte le mine anti-persona di cui al comma 1 nell'arco di tempo ivi fissato, può inoltrare richiesta ad un'Assemblea degli Stati Parti o ad una Conferenza di Revisione per l'estensione del termine necessario a completare la distruzione di queste mine anti-persona, fino ad un periodo non superiore ai dieci anni.
4. Ogni richiesta dovrà contenere:
a) La durata dell'estensione richiesta;
b) Una spiegazione dettagliata delle ragioni della richiesta di estensione, incluso:
i) La preparazione e lo stato di avanzamento dei lavori condotti sotto l'egida del programma di sminamento nazionale;
ii) I mezzi finanziari e tecnici disponibili allo Stato membro per la distruzione di tutte le mine anti-persona nelle zone minate;
iii) Le circostanze che impediscono la capacità dello Stato Parte di distruggere tutte le mine anti-persona nelle zone minate;
c) Le implicazioni umanitarie, sociali, economiche ed ambientali dell'estensione richiesta;
d) Ogni altra informazione rilevante ai fini della richiesta di estensione.
5. L'Assemblea degli Stati Parti o la Conferenza di Revisione, prendendo in considerazione gli elementi contenuti nel comma 4, valuterà la richiesta e deciderà a maggioranza di voto degli Stati Parti presenti e votanti se accordare o meno la richiesta di un periodo ulteriore.
6. Tale estensione potrà essere rinnovata su specifica nuova richiesta, ai sensi dei commi 3, 4 e 5 di questo articolo. Nell'inoltrare la richiesta di un ulteriore prolungamento, lo Stato Parte dovrà sottoporre nuove rilevanti informazioni su quanto è stato fatto nel precedente periodo di estensione richiesto in base al presente articolo.
Articolo 6. Cooperazione ed assistenza internazionali
1. Nell'ottemperare agli obblighi articolati nella presente Convenzione, ogni Stato Parte ha il diritto di chiedere e ottenere assistenza, laddove sia fattibile, e nella misura possibile, dagli altri Stati Parti.
2. Ogni Stato Parte si attiva per facilitare, ed avrà il diritto di partecipare al massimo scambio possibile di attrezzature, materiali ed informazioni tecnologiche e scientifiche relative alla attuazione della presente Convenzione. Gli Stati Parti non potranno imporre indebite limitazioni alla disponibilità di attrezzature per lo sminamento e relative informazioni tecnologiche per motivi umanitari.
3. Ogni Stato Parte che ne sia in grado dovrà fornire assistenza per la cura e la riabilitazione, la reintegrazione sociale ed economica, delle vittime delle mine e per i programmi di informazione popolare sulle mine. Suddetta assistenza potrà essere garantita, fra l'altro, tramite il sistema delle Nazioni Unite, le organizzazioni ed istituzioni internazionali, regionali o nazionali, le Croci Rosse nazionali e la loro Federazione Internazionale, gli organismi non governativi, ovvero sulla base di accordi bilaterali.
4. Ogni Stato Parte che ne sia in grado garantirà la propria assistenza ai programmi di sminamento ed attività ad esso connesse. Suddetta assistenza potrà essere fornita, tra l'altro, attraverso il sistema delle Nazioni Unite, le organizzazioni ed istituzioni internazionali o regionali, gli organismi o istituzioni non governative, ovvero sulla base di accordi bilaterali, o altrimenti con il contributo al Fondo Volontario delle Nazioni Unite per l'Assistenza allo Sminamento, ed altri fondi regionali destinati alla rimozione di mine.
5. Ogni Stato Parte che ne sia in grado fornirà l'assistenza per la distruzione di mine anti-persona stoccate.
6. Ogni Stato Parte si adopera per fornire le informazioni alla banca dati sullo sminamento costituita all'interno delle Nazioni Unite, ed in particolar modo le informazioni che riguardano i vari metodi e le diverse tecnologie per la rimozione delle mine, nonché liste di esperti, agenzie competenti e punti di contatto nazionali in materia di sminamento.
7. Gli Stati Parti possono richiedere alle Nazioni Unite, alle organizzazioni regionali, ad altri Stati Parti o ad altri fori intergovernativi o non governativi competenti, di assistere le rispettive autorità nella elaborazione di programmi nazionali di sminamento con lo scopo di determinare, fra le altre cose:
a) La magnitudine e la portata del problema causato dalla presenza di mine anti-persona;
b) Le risorse finanziarie, tecnologiche ed umane necessarie alla realizzazione del programma;
c) La stima sul numero di anni necessari a distruggere tutte le mine anti-persona nelle aree minate sotto la giurisdizione o il controllo dello Stato Parte interessato dal problema;
d) I programmi di informazione popolare sulle mine, mirati a ridurre l'incidenza dei ferimenti o delle morti causate da questi ordigni;
e) L'assistenza alle vittime delle mine;
f) La relazione tra il Governo dello Stato Parte interessato dal problema e le competenti entità governative, intergovernative o non governative che dovranno lavorare alla attuazione del programma.
8. Ogni Stato Parte che fornisca o riceva assistenza ai sensi delle clausole di questo articolo dovrà cooperare nell'ottica di assicurare la piena e tempestiva implementazione dei programmi di assistenza concordati.
Articolo 7. Misure di trasparenza
1. Ogni Stato Parte dovrà redigere un resoconto al Segretario Generale delle Nazioni Unite quanto prima, ed in ogni caso non oltre 180 giorni dall'entrata in vigore di questa Convenzione per lo Stato medesimo, sulle seguenti questioni:
a) Le misure di attuazione nazionali, di cui al successivo articolo 9;
b) Il numero totale di tutte le mine anti-persona in stock possedute dallo Stato, ovvero sotto la sua giurisdizione o controllo, fino ad includere un'analisi dettagliata del tipo, quantità e, se possibile, numeri di lotto (di produzione) di ciascuna mina anti-persona stoccata;
c) Nella misura in cui ciò si renda possibile, la locazione di tutte le aree minate sotto la giurisdizione o il controllo dello Stato Parte che contengano, o in cui sia sospetta la presenza di mine anti-persona, fino a comprendere le informazioni più dettagliate possibili sulla tipologia e la quantità di ciascun modello di mina anti-persona in ogni campo minato, e sul tempo della posa;
d) I tipi, le quantità e, se possibile, i numeri di lotto (di produzione) di tutte le mine anti-persona mantenute o trasferite per lo sviluppo di e per l'addestramento nelle tecniche di localizzazione, rimozione o distruzione delle mine, oppure delle mine anti-persona trasferite a scopo di distruzione, nonché l'elenco delle istituzioni autorizzate dallo Stato Parte a mantenere o trasferire mine anti-persona, ai sensi dell'articolo 3;
e) Lo stato di avanzamento dei programmi di riconversione o di decontrattualizzazione delle fabbriche produttrici di mine anti-persona;
f) Lo stato di avanzamento dei programmi di distruzione delle mine anti-persona, in ottemperanza agli Articoli 4 e 5, ivi incluse notizie dettagliate sui metodi che verranno utilizzati per la distruzione, la individuazione dei siti per la distruzione e gli applicabili standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale da osservare;
g) I tipi e le quantità di tutte le mine anti-persona distrutte dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione per lo Stato Parte, fino ad includere un'analisi disaggregata della quantità di ciascun modello di mina anti-persona distrutta, ai sensi dell'articolo 4 e 5 rispettivamente, ed inoltre, se possibile, i numeri di lotto (di produzione) di ciascuna mina anti-persona nel caso di distruzione ai sensi dell'articolo 4;
h) Le caratteristiche tecniche di ciascun modello di mina prodotta, per quanto esse possano essere conosciute, e delle mine attualmente in possesso dello Stato Parte, fornendo, quando ragionevolmente possibile, categorie di informazioni tali da facilitare l'identificazione e la rimozione delle mine anti-persona; come minimo, queste informazioni dovranno comprendere le dimensioni, i detonatori, la natura degli esplosivi, il contenuto metallico, fotografie a colori ed altri dettagli che possano agevolare lo sminamento; inoltre
i) Le misure adottate per garantire un immediato ed efficace allarme alla popolazione, in relazione a tutte le aree identificate ai sensi del comma 2 dell'articolo 5.
2. Le informazioni fornite in ottemperanza a questo articolo saranno aggiornate ogni anno dagli Stati Parti, a coprire l'ultimo anno solare, e riportate al Segretario Generale delle Nazioni Unite non più tardi del 30 aprile di ogni anno.
3. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite dovrà trasmettere tutti i rapporti ricevuti agli Stati Parti.
Articolo 8. Facilitazione e chiarificazione sulla attuazione
1. Gli Stati Parti concordano di consultarsi e cooperare vicendevolmente in margine all'attuazione delle clausole di questa Convenzione, e di lavorare insieme in spirito di cooperazione per facilitare l'adesione degli Stati Parti agli obblighi definiti dalla presente Convenzione.
2. Se uno o più Stati Parti desiderano chiarire e cercano di risolvere questioni relative al rispetto delle clausole di questa Convenzione da parte di un altro Stato Parte, esso può sottomettere, tramite il Segretario Generale delle Nazioni Unite, una Richiesta di Chiarificazione su quella materia allo Stato Parte. Tale richiesta dovrà essere corredata di tutte le appropriate informazioni. Ogni Stato Parte eviterà di inoltrare Richieste di Chiarificazione prive di fondamento, visto che una delle maggiori preoccupazioni sarà proprio quella di evitare abusi. Uno Stato Parte che riceva una Richiesta di Chiarificazione dovrà fornire allo Stato richiedente, tramite il Segretario Generale delle Nazioni Unite, tutte le informazioni pertinenti a chiarire la questione entro 28 giorni.
3. Qualora lo Stato Parte richiedente non riceva una risposta attraverso il Segretario Generale delle Nazioni Unite entro il periodo fissato, o ritenga insoddisfacente la risposta alla Richiesta di Chiarificazione, esso può sottomettere la questione tramite il Segretario Generale delle Nazioni Unite alla successiva Assemblea degli Stati Parti. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite dovrà trasmettere la questione posta, accompagnata da tutte le informazioni rilevanti ai fini della Richiesta di Chiarificazione, a tutti gli Stati Parti. Tutte queste informazioni saranno presentate allo Stato Parte destinatario della richiesta, il quale avrà diritto di rispondere.
4. In attesa della convocazione di qualunque incontro tra gli Stati Parti, ciascuno degli Stati investiti della questione può richiedere al Segretario Generale delle Nazioni Unite di esercitare i propri buoni uffici per facilitare il chiarimento richiesto.
5. Lo Stato richiedente può, tramite il Segretario Generale delle Nazioni Unite, avanzare la proposta di convocare un'Assemblea Straordinaria degli Stati Parti per esaminare la questione. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite dovrà successivamente comunicare questa proposta e tutte le informazioni rilevanti fornite dagli Stati coinvolti a tutti gli Stati Parti, chiedendo loro di specificare se vedono favorevolmente la convocazione di un'Assemblea Straordinaria, allo scopo di analizzare il caso. Qualora, entro 14 giorni dalla data di suddetta comunicazione, almeno un terzo degli Stati Parti abbiano accolto la convocazione di una Assemblea Straordinaria, il Segretario Generale delle Nazioni Unite dovrà indirla entro i successivi 14 giorni. Il quorum per questa Assemblea consisterà della maggioranza degli Stati Parti.
6. L'Assemblea degli Stati Parti o l'Assemblea Straordinaria degli Stati Parti, quale che sia il caso, dovrà prima di tutto stabilire se prendere ulteriormente in considerazione la questione, esaminando tutte le informazioni messe a disposizione dagli Stati coinvolti. L'Assemblea degli Stati o l'Assemblea Straordinaria dovrà tentare in ogni modo di raggiungere una decisione per consenso. Qualora, malgrado tutti gli sforzi, non fosse dato il conseguimento di un accordo, questa decisione sarà assunta da una maggioranza degli Stati Parti presenti e votanti.
7. Tutti gli Stati Parti dovranno pienamente cooperare con l'Assemblea degli Stati o l'Assemblea Straordinaria, per una piena disamina e revisione della questione, ivi inclusa ogni missione d'inchiesta che sia autorizzata ai sensi del comma 8.
8. Nel caso in cui fossero necessari ulteriori chiarimenti, l'Assemblea o l'Assemblea Straordinaria degli Stati Parti autorizzerà una missione di inchiesta e deciderà sul suo mandato a maggioranza dei Paesi Membri presenti e votanti. In ogni momento, lo Stato Parte destinatario della richiesta potrà invitare una missione nel proprio territorio. Tale missione avrà luogo senza previa decisione di autorizzazione da parte di un'Assemblea, o di un'Assemblea Straordinaria degli Stati Parti. La missione, composta da un massimo di 9 esperti, designati ed approvati ai sensi dei commi 9 e 10, potrà raccogliere informazioni aggiuntive sul campo, o in altri luoghi direttamente correlati alla questione del rispetto delle norme, che si trovino sotto la giurisdizione o il controllo dello Stato cui è stata rivolta la Richiesta di Chiarimento.
9. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite dovrà preparare ed aggiornare un elenco di nomi, nazionalità, ed altri dati rilevanti, degli esperti qualificati forniti dagli Stati Parti. L'elenco dovrà essere comunicato a tutti gli Stati Parti. Qualunque esperto inserito nell'elenco potrà considerarsi designato per tutte le missioni investigative, a meno che uno Stato Parte non gli si opponga per iscritto. Nel caso di non accettazione della nomina, l'esperto non prenderà parte alla missione d'inchiesta sul territorio o su altro sito sotto la giurisdizione o il controllo dello Stato Parte obbiettore, se il non gradimento è stato formalizzato prima della nomina dell'esperto per tali missioni.
10. Ricevendo una richiesta dall'Assemblea Straordinaria degli Stati Parti, il Segretario Generale delle Nazioni Unite dovrà, a seguito di consultazioni con lo Stato destinatario della richiesta, nominare i membri della missione, capo incluso. Cittadini degli Stati Parti che abbiano richiesto la missione d'inchiesta, o che ne siano direttamente investiti, non saranno scelti per la missione. I membri di suddetta missione godranno di privilegi ed immunità ai sensi dell'articolo IV della Convenzione sui Privilegi e le Immunità delle Nazioni Unite, adottata il 13 febbraio 1946.
11. Con un preavviso di almeno 72 ore, i membri della missione dovranno arrivare alla prima occasione nel territorio dello Stato Parte destinatario della richiesta, il quale dovrà predisporre tutte le misure amministrative per accogliere la missione, garantirne i trasporti e l'alloggio, e sarà responsabile nell'assicurare la massima protezione alla missione mentre questa si trova nel territorio di sua competenza.
12. Senza pregiudizio alcuno per la sovranità dello Stato Parte destinatario della richiesta, la missione d'inchiesta può portare nel territorio dello Stato l'attrezzatura necessaria, da utilizzare esclusivamente per raccogliere informazioni relative al contenzioso sul rispetto delle clausole della Convenzione. Prima del suo arrivo, la missione dirà allo Stato Parte quale attrezzatura intende utilizzare nel corso della missione d'inchiesta.
13. Lo Stato Parte destinatario della richiesta si attiverà in tutti i modi per assicurare che la missione possa parlare con tutti gli interlocutori rilevanti, e con le persone in grado di fornire informazioni in margine al contenzioso.
14. Lo Stato Parte destinatario della richiesta garantirà inoltre alla missione l'accesso a tutte le aree ed installazioni sotto il proprio controllo, dove si ritiene più probabile il reperimento di informazioni relative al contenzioso. Ciò dovrà dipendere dalle eventuali cautele organizzative che lo Stato Parte destinatario della richiesta giudichi necessarie alla:
a) protezione di attrezzature, informazioni ed aree segrete;
b) protezione di obblighi costituzionali dello Stato Parte in relazione ai diritti di proprietà, perquisizione e sequestro, o altri diritti costituzionali; ovvero
c) la protezione fisica e la sicurezza dei membri della missione.
Nel caso in cui suddetto Stato Parte predisponga l'organizzazione in tal modo, esso dovrà compiere altresì ogni sforzo ragionevole per dimostrare attraverso mezzi alternativi l'ottemperanza al dettato della presente Convenzione.
15. La missione d'inchiesta potrà restare nel territorio dello Stato Parte interessato non più di 14 giorni, ed in ogni sito particolare non più di 7 giorni, a meno che non ci sia un diverso accordo.
16. Tutte le informazioni fornite su base confidenziale e non pertinenti all'oggetto della missione saranno trattate come informazioni riservate.
17. Tramite il Segretario Generale delle Nazioni Unite, la missione d'inchiesta farà un resoconto all'Assemblea o all'Assemblea Straordinaria degli Stati Parti sui risultati dell'indagine.
18. L'Assemblea o l'Assemblea Straordinaria degli Stati Parti prenderà in considerazione tutte le informazioni rilevanti, nonché il rapporto della missione, e potrà richiedere allo Stato Parte interessato di adottare misure tali da garantire il rispetto della Convenzione entro un certo periodo di tempo. Lo Stato Parte dovrà redigere un rapporto su tutte le iniziative adottate in risposta a questa richiesta.
19. L'Assemblea o l'Assemblea Straordinaria degli Stati Parti può suggerire agli Stati interessati mezzi e modalità per chiarire ulteriormente o risolvere il contenzioso in oggetto, ivi inclusa l'adozione di adeguate procedure previste dalla normativa internazionale. In circostanze tali per cui risulti chiaro che il contenzioso in oggetto dipende da situazioni che eludono il controllo dello Stato Parte destinatario della richiesta, l'Assemblea degli Stati Parti o l'Assemblea Straordinaria degli Stati Parti può raccomandare iniziative adeguate, ivi incluso il ricorso alle misure di cooperazione citate nell'articolo 6.
20. L'Assemblea o l'Assemblea Straordinaria degli Stati Parti si adopererà in tutti i modi affinché sia possibile raggiungere le decisioni relative ai comma 18 e 19 per consenso, o diversamente con una maggioranza dei due terzi degli Stati Parti presenti e votanti.
Articolo 9. Iniziative nazionali di attuazione della Convenzione
Tutte le opportune misure legali, amministrative ed altro, inclusa l'imposizione di sanzioni penali, saranno adottate da ciascuno Stato Parte per prevenire e sopprimere ogni attività proibita ai sensi di questa Convenzione, che sia intrapresa da individui o sul territorio sotto la giurisdizione o il controllo di uno Stato Parte.
Articolo 10. Soluzione delle controversie
1. Gli Stati Parti si consulteranno e coopereranno vicendevolmente per risolvere ogni contenzioso che possa insorgere relativamente alla applicazione ed interpretazione di questa Convenzione. Ogni Stato Parte può portare talune questioni davanti all'Assemblea degli Stati Parti.
2. L'Assemblea degli Stati Parti può contribuire alla soluzione delle dispute con qualunque mezzo che risulti adeguato, offrendo i propri buoni uffici, ovvero invitando gli Stati Parti coinvolti nel contenzioso ad adottare procedure di risoluzione a loro scelta, e raccomandando un limite di tempo per ogni procedura eventualmente concordata.
3. Questo articolo non costituisce pregiudizio alcuno alle clausole di questa Convenzione in materia di facilitazione e chiarimenti sulla attuazione.
Articolo 11. Assemblee degli Stati Parti
1. Gli Stati Parti dovranno incontrarsi con regolarità per esaminare ogni eventuale questione relativa alla applicazione o implementazione di questa Convenzione, incluso:
a) L'operatività e lo stato di avanzamento di questa Convenzione;
b) Questioni che possano scaturire dai rapporti che devono essere consegnati ai sensi di questa Convenzione;
c) La cooperazione e l'assistenza internazionale contemplate all'articolo 6;
d) Lo sviluppo di tecnologie per la rimozione delle mine anti-persona;
e) Le richieste degli Stati Parti ai sensi dell'articolo 8;
f) Le decisioni riguardanti le richieste degli Stati Parti, come da articolo 5.
2. La prima Assemblea degli Stati Parti sarà convocata dal Segretario Generale delle Nazioni Unite entro un anno dall'entrata in vigore di questa Convenzione. Le successive assemblee saranno indette dal Segretario Generale delle Nazioni Unite ogni anno, fino alla prima Conferenza di Revisione.
3. Nelle circostanze specificate nell'articolo 8, il Segretario Generale delle Nazioni Unite può convocare una Assemblea Straordinaria degli Stati Parti.
4. Gli Stati che non siano membri di questa Convenzione, oltre alle Nazioni Unite, le altre organizzazioni ed istituzioni internazionali interessate, le organizzazioni regionali, il Comitato Internazionale della Croce Rossa e gli organismi non governativi esperti possono essere invitati a prendere parte a questi incontri come osservatori, in ottemperanza alle Regole Procedurali concordate.
Articolo 12. Conferenze di Revisione
1. Una Conferenza di Revisione sarà convocata dal Segretario Generale delle Nazioni Unite cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione. Ulteriori Conferenze di Revisione potranno essere indette dal Segretario Generale delle Nazioni Unite se ne sarà avanzata esplicita richiesta da uno o più Stati Parti, fermo restando comunque che l'intervallo tra due Conferenze di Revisione non potrà essere inferiore ai cinque anni. Tutti gli Stati Parti di questa Convenzione saranno invitati ad ogni Conferenza di Revisione.
2. L'obiettivo della Conferenza di Revisione sarà:
a) rivedere l'operatività e lo stato di applicazione di questa Convenzione;
b) considerare la necessità e gli intervalli fra le successive assemblee degli Stati Parti citati nel comma 2 dell'articolo 11;
c) decidere in merito alle richieste degli Stati Parti, ai sensi dell'articolo 5; inoltre
d) adottare nel rapporto finale, se necessario, le conclusioni relative alla realizzazione di questa Convenzione.
3. Gli Stati che non sono membri della Convenzione, così come le Nazioni Unite, le altre organizzazioni ed istituzioni internazionali interessate, le organizzazioni regionali, il Comitato Internazionale della Croce Rossa e gli organismi non governativi esperti possono essere invitati ad assistere ad ogni Conferenza di Revisione in qualità di osservatori, in ottemperanza alle Regole Procedurali concordate.
Articolo 13. Emendamenti
1. In ogni momento dall'entrata in vigore di questa Convenzione, uno Stato Parte può proporre emendamenti. Le proposte di emendamento saranno comunicate al Depositario, il quale le farà circolare tra tutti gli Stati Parti, cercando di avere il loro parere sulla opportunità di convocare una Conferenza di Modifica per considerare suddette proposte. Se la maggioranza degli Stati notifica entro 30 giorni al Depositario la propria adesione alle proposte, il Depositario indirà una Conferenza di Modifica alla quale saranno invitati tutti gli Stati Parti.
2. Gli Stati che non sono membri della Convenzione, nonché le Nazioni Unite, le altre organizzazioni internazionali interessate, le organizzazioni regionali, il Comitato Internazionale della Croce Rossa e gli organismi non governativi esperti possono essere invitati a partecipare ad ogni Conferenza di Modifica in qualità di osservatori, in ottemperanza alle Regole Procedurali concordate.
3. La Conferenza di Modifica avrà luogo immediatamente dopo un'Assemblea degli Stati Parti, o una Conferenza di Revisione, a meno che la maggioranza degli Stati Parti non ne chieda una convocazione anticipata.
4. Qualunque emendamento al testo di questa Convenzione dovrà essere adottato a maggioranza di due terzi degli Stati Parti presenti e votanti alla Conferenza di Modifica. Il Depositario comunicherà gli emendamenti adottati agli Stati Parti della Convenzione.
5. L'emendamento al testo di questa Convenzione entra in vigore per tutti gli Stati della Convenzione che l'hanno accettato, quando gli strumenti di accettazione dello stesso sono stati depositati formalmente presso il Depositario della Convenzione dalla maggioranza degli Stati Parti. Da quel momento in poi entrerà in vigore per ogni altro Stato Parte dalla data in cui i suoi strumenti di accettazione sono stati depositati.
Articolo 14. Costi
1. I costi delle Assemblee degli Stati Parti, delle Assemblee Straordinarie, delle Conferenze di Revisione e delle Conferenze di Modifica saranno suddivisi tra gli Stati Parti e non che vi partecipano, in conformità con la scala di tariffe delle Nazioni Unite opportunamente adeguata.
2. I costi sostenuti dal Segretario Generale delle Nazioni Unite ai sensi degli Articoli 7 e 8, ed i costi relativi ad ogni missione di inchiesta dovranno essere suddivisi tra gli Stati Parti secondo la scala di tariffe delle Nazioni Unite opportunamente adeguata.
Articolo 15. Firma
Questa Convenzione, conclusa ad Oslo, Norvegia, il 18 settembre 1997, sarà aperta alla firma di tutti gli Stati ad Ottawa, Canada, dal 3 dicembre 1997 al 4 dicembre 1997, ed al Quartier Generale delle Nazioni Unite dal 5 dicembre fino alla sua entrata in vigore.
Articolo 16. Ratifica, accettazione, approvazione o adesione
1. Questa Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione da parte dei Firmatari.
2. È aperta all'adesione di qualunque Stato che non abbia firmato la Convenzione.
3. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione saranno depositati presso il Depositario.
Articolo 17. Entrata in vigore
1. Questa Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del sesto mese successivo al mese in cui sarà stato depositato il 40° strumento di ratifica, accettazione, approvazione ed adesione.
2. Per qualunque Stato che depositi i propri strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione dopo la data di deposito del 40° strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, questa Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del sesto mese successivo alla data in cui lo Stato ha depositato i propri strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
Articolo 18. Applicazione provvisoria
Al momento della propria ratifica, accettazione, approvazione o adesione, qualunque Stato può dichiarare di voler applicare provvisoriamente il comma 1 dell'articolo 1 di questa Convenzione, in attesa della sua entrata in vigore.
Articolo 19. Riserve
Gli Articoli della presente Convenzione non potranno essere soggetti a riserve.
Articolo 20. Durata e recesso
1. Questa Convenzione avrà una durata illimitata nel tempo.
2. Ogni Stato Parte, nell'esercizio della propria sovranità nazionale, avrà il diritto di ritirarsi dalla presente Convenzione. Dovrà comunicare questa intenzione di uscita a tutti gli altri Stati Parti, al Depositario ed al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Tale strumento di ritiro dovrà includere una esauriente spiegazione dei motivi che determinano il recesso dello Stato Parte.
3. Tale recesso avrà effetto solo sei mesi dopo che il Depositario avrà ricevuto gli strumenti di recesso. Tuttavia, se allo scadere del periodo di sei mesi, lo Stato Parte che intende ritirarsi si trova ad essere impegnato in un conflitto armato, il recesso dalla Convenzione non potrà avere effetto prima della conclusione del conflitto armato.
4. Il recesso di uno Stato Parte da questa Convenzione non influenzerà in alcun modo il dovere degli Stati di continuare ad espletare gli obblighi assunti ai sensi delle rilevanti regole del diritto internazionale.
Articolo 21. Depositario
Il Segretario Generale delle Nazioni Unite è quindi designato in qualità di Depositario della presente Convenzione.
Articolo 22. Testi autentici
L'originale di questa Convenzione, i cui testi in arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo sono ugualmente autentici, sarà depositato presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.