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Tavoli predisposti in una sala convegni per accogliere persone che utilizzano sedie a rotelle; sul fondo della sala il tavolo dei relatori.
© UN Photo

I diritti umani nel sistema delle Nazioni Unite: i diritti umani delle persone con disabilità

Autore: Andrea Cofelice

Dichiarazione universale dei diritti umani
Art. 2. Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciati nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.

Convenzione sui diritti delle persone con disabilità
Preambolo. Gli Stati parte di questa Convenzione, […]
(h) Riconoscendo […] che la discriminazione contro qualsiasi persona sulla base della disabilità costituisce una violazione della dignità inerente e del valore della persona umana

Introduzione
Nel passato, le persone con disabilità soffrivano di una relativa “invisibilità”, e tendevano ad essere considerati come “oggetto” di protezione, bisognosi di cure e assistenza, secondo un approccio di tipo medico o caritativo-assistenziale. Nel corso degli ultimi due decenni si è progressivamente assistito ad un cambiamento di prospettiva, grazie anche all’impegno del movimento internazionale delle persone con disabilità. Si parla oggi di un approccio alla disabilità basato sui diritti umani, che vuol dire essenzialmente considerare le persone con disabilità come “soggetti” di diritto. Scopo di questo approccio è conferire potere (to empower) alle persone disabili, ed assicurare la loro piena partecipazione alla vita politica, economica, sociale e culturale, in una maniera che sia rispettosa e che tenga conto delle loro differenze. Tale approccio da un punto di vista normativo si fonda sugli standard internazionali in materia di diritti umani; da un punto di vista operativo è diretto a garantire la promozione e la protezione dei diritti umani delle persone con disabilità. Rafforzare la protezione dei diritti umani è anche un modo per prevenire la disabilità.

Quattro valori fondamentali propri del diritto dei diritti umani sono particolarmente importanti in questo contesto: 

- la dignità inerente ad ogni essere umano;
- il concetto di autonomia o auto-determinazione, basato sul presupposto dell’esistenza di una capacità di dirigere le proprie azioni ed i propri comportamenti: richiede che la persona sia posta al centro di tutte le decisioni che la riguardano;
- l’eguaglianza inerente ad ogni essere umano, senza alcuna distinzione;
- l’etica della solidarietà, che richiede alla società di sostenere la libertà e i diritti delle persone con adeguati supporti sociali.

Normativa: Convenzione sui diritti delle persone con disabilità
Adottata dall’Assemblea Generale il 13 dicembre 2006
Entrata in vigore il 3 maggio 2008
Stati parte: 139
L’Italia ha ratificato in data 15 maggio 2009.

La Convenzione si prefigge lo scopo di promuovere, proteggere e assicurare il pieno ed eguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro inerente dignità. L’art. 1 definisce le persone con disabilità “quanti hanno minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine che in interazione con varie barriere possono impedire la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di eguaglianza con gli altri”. L’art. 3 dà risalto ai principi generali in materia di diritti umani a cui fanno riferimento tutti i successivi articoli della Convenzione:
(a) Il rispetto per la dignità intrinseca, l’autonomia individuale - compresa la libertà di compiere le proprie scelte - e l’indipendenza delle persone;
(b) La non-discriminazione;
(c) La piena ed effettiva partecipazione e inclusione all’interno della società;
(d) Il rispetto per la differenza e l’accettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e dell’umanità stessa; (e) La parità di opportunità;
(f ) L’accessibilità;
(g) La parità tra uomini e donne;
h) Il rispetto per lo sviluppo delle capacità dei bambini con disabilità e il rispetto per il diritto dei bambini con disabilità a preservare la propria identità.

Meccanismi di controllo: Comitato sui diritti delle persone con disabilità
L’art. 34 della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità prevede l’istituzione di un Comitato, composto da 18 esperti indipendenti che si riuniscono in sessione ordinaria una volta l’anno a Ginevra, con il compito di monitorare l’implementazione della Convenzione da parte degli Stati membri. Questi ultimi hanno l’obbligo di presentare al Comitato dei rapporti periodici sul modo in cui vengono garantiti i diritti sanciti nella Convenzione a livello nazionale. Il primo rapporto va presentato entro due anni dalla ratifica della Convenzione; i successivi ogni 4 anni. Il Comitato esamina ciascun rapporto e indirizza le proprie raccomandazioni allo Stato parte sotto forma di “osservazioni conclusive”. Il Protocollo opzionale alla Convenzione, inoltre, autorizza il Comitato a ricevere e considerare comunicazioni individuali riguardo presunte violazioni dei diritti della Convenzione da parte di uno Stato membro.

Aggiornato il

10/1/2014