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Amnesty International UK, durante una dimostrazione di fronte a Downing Street, esorta il governo britannico a non chiedere gli occhi di fronte alla tortura
© Amnesty International

I diritti umani nel sistema delle Nazioni Unite: il diritto a non subire tortura

Autore: Andrea Cofelice

Dichiarazione universale dei diritti umani
Art 5: Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti.

Introduzione
La pratica della tortura si prefigge lo scopo di annientare la personalità della vittima e negare la dignità della persona: costituisce, per questo, un crimine secondo il diritto internazionale. Il divieto assoluto della tortura o qualsiasi altro trattamento inumano o degradante è dunque un divieto che non tollera nessuna eccezione: si sostiene, infatti, che appartenga alla categoria delle norme di jus cogens, ossia una regola suprema di diritto internazionale, che non può essere ignorata da nessun Paese al mondo, indipendentemente dal fatto che esso sia parte o meno di trattati che ne sanciscono il divieto.

Normativa: Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti
Adottata dall’Assemblea Generale il 10 dicembre 1984
Entrata in vigore il 26 giugno 1987
Stati parte: 154
L’Italia ha ratificato in data 12 gennaio 1989.

L’art. 1 della Convenzione definisce la tortura come “qualsiasi atto mediante il quale sono intenzionalmente inflitti ad una persona dolore o sofferenze forti, fisiche o mentali, al fine segnatamente di ottenere da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o di intimorire o di far pressione su una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o sofferenze siano inflitte da un agente della funzione pubblica o da ogni altra persona che agisca a titolo ufficiale, o su sua istigazione, o con il suo consenso espresso o tacito”.
Lo Statuto della Corte penale internazionale include, inoltre, la tortura tra gli atti che possono costituire un crimine contro l’umanità o un crimine di guerra (artt. 7 e 8).

Meccanismi di controllo: Comitato contro la tortura
La Convenzione contro la tortura prevede l’istituzione del Comitato contro la tortura, composto da 10 esperti indipendenti incaricati di monitorare l’implementazione della Convenzione da parte degli Stati membri. Questi ultimi hanno l’obbligo di presentare al Comitato dei rapporti periodici sul modo in cui vengono garantiti, a livello nazionale, i diritti sanciti nella Convenzione. La Convenzione stabilisce altri tre meccanismi per consentire al Comitato di svolgere la propria funzione di monitoraggio. Il Comitato, infatti, può: ricevere e considerare le comunicazioni individuali da parte di persone che lamentano di essere state vittime di tortura; predisporre inchieste sul campo; considerare le comunicazioni interstatali.

Il Protocollo opzionale alla Convenzione, inoltre, adottato dall’Assemblea Generale delle NU il 18 dicembre 2002 ed entrato in vigore il 22 giugno 2006, prevede l’istituzione di un Sottocomitato sulla prevenzione della tortura, con il compito di predisporre un sistema di visite regolari nei luoghi in cui le persone sono private della libertà, da svolgere in collaborazione con organismi nazionali indipendenti, al fine di prevenire la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. L'Italia ha proceduto alla ratifica del Protocollo opzionale con l. 195/2012.

Si segnala, infine, che in seno alla Commissione/ Consiglio diritti umani opera, dal 1985, un Rapporteur Speciale sulla tortura, il cui mandato si estende anche a quegli Stati che non sono membri della Convenzione contro la tortura.

Aggiornato il

10/1/2014