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Da destra: Felipe González, José de Jesús Orozco Henríquez, Tracy Robinson, Dinah Shelton, Rose-Marie Belle Antoine, Rosa María Ortiz, Rodrigo Escobar Gil
© OAS - Organizzazione degli Stati Americani

La Commissione interamericana dei diritti umani

Autore: Federica Napolitano, E.MA's graduate

La Commissione interamericana è un organo dell'Organizzazione degli Stati Americani (OSA), creata nel 1959 allo scopo di promuovere il rispetto dei diritti umani in tutti gli Stati membri e di servire come organo consultivo dell'Organizzazione. Ha sede a Washington D.C.

I principi fondamentali che ispirano l'attività della Commissione sono: la lotta alla discriminazione e il sostegno a quelle popolazioni, comunità e gruppi che ne sono storicamente vittime; il principio pro homine, in base al quale una norma deve essere interpretata nella maniera più vantaggiosa per l'essere umano; l'accesso alla giustizia; l'inclusione della prospettiva di genere in tutte le attività della Commissione.

La Commissione interamericana è un organo politico che opera nei confronti di tutti gli Stati membri dell'OSA e non solo quelli che hanno ratificato la Convenzione, in virtù del fatto che essa è stata creata dalla Carta dell'OSA, la cui ratifica definisce la membership all'Organizzazione. La Commissione è oggi uno strumento fondamentale nel meccanismo di implementazione del diritto americano dei diritti umani.

Le funzioni e le competenze che le sono oggi riconosciute sono frutto di un processo evolutivo che ha visto due momenti fondamentali in cui i poteri della Commissione sono stati estesi e il suo ruolo rafforzato:

  • durante la Seconda Conferenza Interamericana Straordinaria del 1965 tra le competenze della Commissione viene aggiunta la possibilità di esaminare sia reclami che petizioni riguardanti specifici casi di violazioni di diritti umani
  • con l’adozione della Convenzione americana sui diritti umani del 1969 e l’istituzione della Corte interamericana dei diritti umani vengono definite le funzioni e procedure di quest’ultima e della Commissione che mantiene la capacità di esaminare casi di paesi che non hanno ratificato la Convenzione.

Il lavoro della Commissione poggia su tre pilastri fondamentali: il sistema di petizioni individuali, il monitoraggio della situazione dei diritti umani negli Stati membri, il focus sulle aree tematiche prioritarie.

Composizione e struttura

È composta da sette membri di diversa nazionalità, personalità di elevata statura morale e di riconosciuta competenza nel campo dei diritti umani. Tali membri vengono eletti dall'Assemblea generale dell'OSA sulla base di una lista di candidati proposta dagli Stati membri (al massimo 3 candidati per Stato di cui almeno uno di nazionalità diversa rispetto allo Stato proponente). Il loro mandata ha una durata di 4 anni e possono essere rieletti solo una volta.

La Commissione si riunisce per almeno due sessioni ordinarie all'anno e un numero di sessioni speciali in base alle necessità. Dalla prima sessione, che si è tenuta nel 1960, ad oggi si sono svolte 189 sessioni.

Il quorum per la validità di una sessione è costituito dalla maggioranza assoluta dei suoi membri; così come per le decisioni. In alcune circostanze, come ad esempio l’adozione di un report riguardo il rispetto dei diritti umani in uno specifico Stato, è richiesto un quorum speciale.

Funzioni e competenze

Le funzioni della Commissione possono essere distinte in quelle intese alla promozione dei diritti umani e quelle che hanno lo scopo di sorvegliare il rispetto dei diritti umani.

Le principali attività di promozione sono:

  • diffondere consapevolezza sui diritti umani; a tal fine, la Commissione prepara e pubblica dei rapporti su temi specifici, ad esempio, sugli effetti dei conflitti armati interni su alcuni gruppi di popolazione, sulla situazione dei lavoratori migranti e le loro famiglie, sulla sicurezza dei cittadini e il terrorismo, ecc.. ;
  • organizzare attività educative quali visite, lezioni, seminari e conferenze con i rappresentanti dei governi, le istituzioni accademiche, le organizzazioni non governative e altri allo scopo di comunicare informazioni e promuovere un'ampia comprensione del lavoro del sistema interamericano dei diritti umani;
  • preparare alcune delle Convenzioni interamericane sui diritti umani; pubblicare il rapporto annuale sui diritti umani in cui la Commissione documenta i progressi fatti a compimento della Convenzione e della Carta dell'OSA; richiedere opinioni consultive alla Corte interamericana.

Le attività di protezione, invece, sono:

  • osservare la situazione generale dei diritti umani all'interno degli Stati membri e pubblicare, ove lo ritenga necessario, dei rapporti su una data situazione;
  • predisporre delle inchieste al fine di ottenere dagli Stati informazioni relative, in generale, alla situazione dei diritti umani o, in particolare, alle misure adottate in un determinato caso;
  • condurre inchieste in loco con il consenso dello Stato membro per condurre analisi approfondite sulla situazione generale dei diritti umani e/o investigare su un caso specifico. Di solito, queste visite portano alla stesura di un rapporto sulla situazione dei diritti umani osservata che è reso pubblico e presentato al Consiglio permanente e all'Assemblea Generale dell'OSA;
  • ricevere, analizzare e investigare petizioni individuali in cui le presunte violazioni dei diritti umani sono state commesse sia dagli Stati che hanno ratificato la Convenzione americana, sia da quelli che non lo hanno fatto;
  • raccomandare agli Stati membri dell'OSA le misure che dovrebbero adottare per proteggere meglio i diritti umani nei paesi del continente;
  • in casi seri ed urgenti, richiedere agli Stati membri di adottare misure cautelari al fine di prevenire danni irreparabili alle persone o alla materia oggetto di petizioni o casi pendenti. In casi estremamente gravi e urgenti, la Commissione può chiedere alla Corte di ordinare l'adozione di misure provvisorie per prevenire danni irreparabili alle persone, anche quando il caso non è ancora stato presentato davanti alla Corte;
  • ricevere ed esaminare comunicazioni in cui uno Stato parte sostiene che un altro Stato parte ha commesso una violazione di un diritto umano protetto dalla Convenzione americana;
  • presentare dei casi alla Corte interamericana e comparire davanti alla Corte durante il procedimento e la considerazione dei casi.

La Commissione si avvale di due procedure, che possono essere distinte nelle procedure riguardanti le petizioni generali e quelle concernenti i casi individuali.

La prima procedura si riferisce alle petizioni che chiamano in causa i diritti contenuti nella Convenzione americana sui diritti umani e si applica quindi agli Stati parte alla Convenzione. La seconda, concerne i diritti contenuti nella Dichiarazione e si applica agli Stati membri che non hanno ratificato la Convenzione americana.

Per i casi generali non vige la condizione dell'esaurimento dei ricorsi interni per poter presentare una petizione alla Commissione, necessaria invece per i casi individuali. L'oggetto delle denunce presentate alla Commissione può essere la violazione dei diritti sanciti dai diversi trattati che definiscono, nel loro insieme, il sistema interamericano di protezione dei diritti umani, non solo quindi la Dichiarazione americana del 1948, la Convenzione e i suoi due Protocolli (quello sui diritti economici sociali e culturali del 1988 e quello sull'abolizione della pena di morte del 1990), ma anche la Convenzione per prevenire e sanzionare la tortura, la Convenzione interamericana sulla sparizione forzata delle persone, sulla violenza contro le donne e sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione delle persone disabili, la Convenzione contro ogni forma di discriminazione e intolleranza, quella contro il razzismo, la discriminazione razziale e le connesse forme di intolleranza ed infine quella sulla tutela dei diritti umani degli anziani.

Aggiornato il

19/3/2024