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Un graffito su un muro conla scritta "Stop alla repressione delle donne"
© UN Photo/David Davis

La protezione dei diritti delle donne nel sistema interamericano

Autore: Sofia Omar Osman, MA in Istituzioni e politiche dei diritti umani e della pace, Università di Padova / Collaboratrice del Centro diritti umani

La Commissione interamericana delle donne

Creata nel 1928 nel corso della VI Conferenza internazionale degli Stati Americani dell’Avana, la Commissione interamericana delle donne rappresenta il più antico organismo intergovernativo permanente istituito per assicurare il riconoscimento dei diritti civili e politici delle donne.

Fin dalla sua creazione l’obiettivo principale delle Commissione è stato la realizzazione della piena cittadinanza delle donne e l'eliminazione delle disparità e delle discriminazioni di genere, anche attraverso la definizione di uno standard-setting normativo in materia. Essa ha infatti ricoperto un ruolo centrale per l’adozione di vari strumenti giuridici regionali, tra cui la Convenzione sulla nazionalità delle donne (1933), la Convenzione interamericana sul riconoscimento dei diritti politici alle donne (1948), la Convenzione interamericana sul riconoscimento dei diritti civili alle donne (1948) e la Convenzione interamericana sulla prevenzione, punizione e sradicamento della violenza contro le donne (Brasile, 1994).

La Commissione è composta da 34 delegate, rappresentanti di ogni Stato membro, ed è organizzata secondo una struttura interna che prevede due organi principali: l’Assemblea delle delegate e il Comitato esecutivo. L'Assemblea delle delegate si riunisce ogni due anni ed ha il compito di definire il Piano d’Azione Strategico della Commissione, di durata quinquennale. Il Comitato esecutivo, l'organo operativo della Commissione, è formato da 9 membri eletti dall’Assemblea ed è incaricato di definire le politiche necessarie per l’implementazione del Piano d’Azione.

Tra le funzioni della Commissione rientrano:

  • l’individuazione dei settori chiave per potenziare la partecipazione delle donne;
  • l’elaborazione di strategie volte a trasformare progressivamente il ruolo della donna e le relazioni tra i generi, sia nella sfera pubblica che privata;
  • la promozione della leadership femminile a livello politico; la promozione dell’accesso delle donne a programmi di istruzione e formazione;
  • il supporto agli Stati membri per l'adozione o l'adeguamento degli strumenti legislativi necessari per eliminare tutte le forme di discriminazione contro le donne.

La Convenzione interamericana sulla prevenzione, punizione e sradicamento della violenza contro le donne

Il sistema interamericano di protezione dei diritti delle donne comprende diversi strumenti giuridici internazionali, adottati per garantire la parità tra uomini e donne in alcuni ambiti cruciali, ed in particolare in materia di riconoscimento dei diritti civili e politici e dei diritti legati alla nazionalità. Nel 1933 è stata adottata la Convenzione sulla nazionalità delle donne e ad essa, nel 1948, ha fatto seguito l’adozione della Convenzione interamericana sul riconoscimento dei diritti politici alle donne e della Convenzione interamericana sul riconoscimento dei diritti civili alle donne.

Bisognerà aspettare il 1994 per l’adozione di quello che oggi è considerato lo strumento giuridico di riferimento per la protezione dei diritti delle donne nel sistema interamericano: la Convenzione interamericana sulla prevenzione, punizione e sradicamento della violenza contro le donne (conosciuta come “Convenzione di Belém do Pará”).

La Convenzione, adottata dall’Assemblea Generale dell’OSA il 9 giugno del 1994 ed entrata in vigore nel marzo 1995, è stata fino ad oggi ratificata da 32 Stati membri. Gli unici Paesi a non aver ratificato la Convenzione sono il Canada, gli Stati Uniti e Cuba.
La Convenzione di Belém do Pará rappresenta l’unico testo normativo di carattere sopranazionale rivolto specificamente alla tutela del diritto delle donne a non subire violenza con riferimento sia alla dimensione pubblica, sia a quella privata.

La definizione di violenza contenuta all’art.1, infatti, comprende “ogni atto o condotta, fondata sul genere, che cagioni la morte o un danno o sofferenza fisica, sessuale o psicologica alle donne, sia nella sfera pubblica, sia in quella privata”. Tale concetto è inoltre rimarcato all’art.3, il quale dispone che ogni donna abbia diritto di essere libera dalla violenza, sia nella sfera pubblica sia in quella privata.

I diritti protetti della Convenzione fanno riferimento al riconoscimento, al godimento, all'esercizio e alla tutela di tutti i diritti umani e le libertà contenute negli strumenti internazionali e regionali sui diritti umani e comprendono sia la tutela dei diritti civili e politici, sia dei diritti economici, sociali e culturali (artt.4-6), tra cui:

  • il diritto al rispetto della vita e dell’integrità fisica, mentale e morale;
  • il diritto a godere della libertà e della sicurezza personale;
  • il diritto a non essere sottoposta a tortura;
  • il diritto al rispetto della dignità inerente alla propria persona e alla protezione della propria famiglia;
  • il diritto ad una pari protezione davanti alla legge e ad opera della legge;
  • il diritto ad un ricorso effettivo dinanzi al tribunale competente per la tutela contro atti che violano i diritti contenuti nella Convenzione;
  • il diritto alla libertà di associazione;
  • il diritto alla libertà di professare la propria religione o il proprio credo, nei limiti della legge;
  • il diritto di accedere ai servizi pubblici del proprio paese e di prendere parte alla conduzione degli affari pubblici, anche a livello decisionale.

Il diritto alla libertà dalla violenza (art.6) si riferisce al diritto ad essere libere da ogni forma di discriminazione e, al contempo, al diritto ad essere valutate e educate senza alcun modello stereotipato di comportamento o da pratiche sociali e culturali basate sui concetti di inferiorità e subordinazione.

Sul piano degli obblighi per gli Stati, in base a quanto contenuto agli artt. 7 e 8 della Convenzione, essi hanno il dovere di adottare le necessarie politiche per prevenire, punire e sradicare la violenza sulle donne, attraverso l’implementazione, da un lato, di un meccanismo di monitoraggio costituito dalla procedura dei rapporti presentati dagli Stati alla Commissione e contenenti le misure adottate per raggiungere gli obiettivi della Convenzione (art.10); dall’altro, prevedendo che le organizzazioni non governative riconosciute negli Stati membri e/o singoli individui possano depositare petizioni presso la Commissione interamericana, contenenti denunce o reclami relativi alla violazione dei diritti protetti dalla Convenzione stessa (art.12).

Il Relatore speciale per i diritti delle donne

Il Relatore Speciale per i diritti delle donne è stato istituito nel 1994 dalla Commissione interamericana dei diritti umani allo scopo di monitorare il rispetto dei diritti delle donne da parte degli Stati membri, con riferimento all’implementazione delle previsioni contenute negli strumenti giuridici in materia di diritti umani predisposti nell’ambito dell’OSA, ed in particolare nella Convenzione di Belém do Pará. Attualmente tale ruolo è svolto dalla giamaicana Tracy Robinson.

Il mandato del Relatore Speciale, fin dalla sua istituzione, è stato orientato alla protezione dei diritti delle donne sulla base dei principi di non discriminzione e della parità di genere. Nel corso degli anni, tuttavia, esso si è concentrato su alcune questioni di interesse specifico, ed è attualmente focalizzato sull’individuazione degli ostacoli che impediscono alle donne di esercitare liberamente e pienamente i loro diritti fondamentali.

Tra le attività del Relatore Speciale rientra la possibilità di effettuare delle visite nei Paesi membri dell’OSA, allo scopo di monitorare l’effettiva implementazione ed il rispetto delle previsioni contenute negli strumenti giuridici in materia di diritti delle donne, e la formulazione di raccomandazioni agli Stati membri su specifiche questioni, al fine di rafforzare il rispetto e la tutela dei diritti umani delle donne. Il Relatore viene inoltre interpellato dalla Commissione interamericana per l’esame delle petizioni individuali riguardanti casi di violenza sulle donne.

 

Risorse

Aggiornato il

3/10/2012