La protezione dei diritti delle persone con disabilità nel sistema interamericano dei diritti umani
Nel 1999 è stata adottata dall’Assemblea Generale dell’OSA la Convezione interamericana per l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le persone con disabilità. È entrata in vigore il 14 settembre 2011. Ad oggi gli Stati parti a questa Convenzione sono 19: Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Repubblica Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Uruguay e Venezuela.
La disabilità è intesa secondo la definizione che ne dà la Convenzione nel suo art. 1: una menomazione fisica, mentale o sensoriale, sia permanente che temporanea, che limita la capacità di compiere una o più attività essenziali della vita quotidiana e che può essere causata o aggravata dall’ambiente sociale ed economico
La Convenzione persegue due obiettivi:
- prevenire ed eliminare ogni forma di discriminazione contro le persone con disabilità,
- promuovere la loro piena integrazione nella società.
L'espressione "discriminazione contro le persone con disabilità" significa, ai termini dell’art. 1 par. 2 (a), “ogni distinzione, esclusione o restrizione, fondata su una disabilità, su un referto di disabilità, su una condizione derivante da una precedente disabilità o su una percezione di disabilità, presente o passata, che ha come effetto o come scopo quello di ostacolare o impedire del tutto il riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte di una persona con disabilità dei suoi diritti umani e libertà fondamentali”.
Al contrario: “Una distinzione o una preferenza seguita da uno Stato Parte allo scopo di promuovere l'integrazione sociale o lo sviluppo personale di persone con disabilità non costituisce discriminazione, purché tale distinzione o preferenza, in quanto tale, non limiti il diritto delle persone con disabilità alla parità e che gli individui con disabilità non siano obbligati ad accettare tale distinzione o preferenza. Se, in base all'ordinamento interno di uno Stato, una persona può essere dichiarata giuridicamente incapace, quando ciò è necessario e appropriato per il suo benessere, tale dichiarazione non costituisce discriminazione”. (art. 1 par. 2 (b))
A tutela delle disposizioni della Convenzione l’art. 6 istituisce un Comitato per l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle persone con disabilità. Il Comitato è composto dai rappresentanti di tutti gli Stati parti e si occupa di analizzare e valutare i rapporti periodici che gli Stati sono tenuti a presentare ogni quattro anni. Questi rapporti riguardano le misure che sono state adottate per adempiere agli obblighi della Convenzione, le difficoltà incontrate per la sua implementazione e i progressi fatti verso l'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le persone con disabilità. Inoltre, il Comitato promuove il dialogo con la società civile includendo organizzazioni nel processo di monitoraggio tramite la richiesta di ulteriori report e facilita la cooperazione tra Stati parti invitandoli a condividere buone pratiche.
Il decennio 2006/2016 è stato proclamato dall'Assemblea dell'OAS “Decennio delle Americhe per i diritti e la dignità delle persone con disabilità" per la realizzazione dei tre obiettivi di uguaglianza, dignità e partecipazione. Ad esso è seguita l'introduzione di un Programma d'azione per promuovere l'integrazione di persone con disabilità che è stato introdotto nel 2007. Il Programma identifica 9 aree (consapevolezza sociale, salute, istruzione, occupazione, accessibilità, partecipazione politica, partecipazione a sport e attività culturali, artistiche e ricreative, welfare e assistenza sociale, cooperazione internazionale) in cui operare e ad esse sono associate 91 azioni per guidare gli Stati verso società più inclusive.
L'adozione e l'implementazione dei due principali strumenti per la protezione e promozione dei diritti delle persone con disabilità, ovvero la Convenzione e il Programma d'azione, è supervisionata dal Dipartimento di Inclusione Sociale. Il Dipartimento assiste il Comitato nel monitorare il rispetto della Convenzione offrendo aiuto tecnico per la preparazione di report, raccomandazioni etc e supporta il Programma d'azione nella valutazione delle misure adottate dagli stati e nello sviluppo di meccanismi di cooperazione tra di essi.