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Nel 1999 è stata adottata dall’Assemblea Generale dell’OSA la Convezione interamericana per l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le persone con disabilità. È entrata in vigore il 14 settembre 2011. Ad oggi gli Stati parti a questa Convenzione sono 19: Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costarica, Repubblica domenicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Uruguay e Venezuela.
La disabilità è intesa secondo la definizione che ne dà la Convenzione nel suo art. 1: una menomazione fisica, mentale o sensoriale, sia permanente che temporanea, che limita la capacità di compiere una o più attività essenziali della vita quotidiana e che può essere causata o aggravata dall’ambiente sociale ed economico
La Convenzione persegue due obiettivi:
L'espressione "discriminazione contro le persone con disabilità" significa, ai termini dell’art. 1 par. 2 (a), “ogni distinzione, esclusione o restrizione, fondata su una disabilità, su un referto di disabilità, su una condizione derivante da una precedente disabilità o su una percezione di disabilità, presente o passata, che ha come effetto o come scopo quello di ostacolare o impedire del tutto il riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte di una persona con disabilità dei suoi diritti umani e libertà fondamentali”.
Al contrario: “Una distinzione o una preferenza seguita da uno Stato Parte allo scopo di promuovere l'integrazione sociale o lo sviluppo personale di persone con disabilità non costituisce discriminazione, purché tale distinzione o preferenza, in quanto tale, non limiti il diritto delle persone con disabilità alla parità e che gli individui con disabilità non siano obbligati ad accettare tale distinzione o preferenza. Se, in base all'ordinamento interno di uno Stato, una persona può essere dichiarata giuridicamente incapace, quando ciò è necessario e appropriato per il suo benessere, tale dichiarazione non costituisce discriminazione”. (art. 1 par. 2 (b))
A tutela delle disposizioni della Convenzione l’art. 6 istituisce un Comitato per l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle persone con disabilità. Il Comitato è composto dai rappresentanti di tutti gli Stati parti. Il funzionamento del Comitato si basa sul sistema dei rapporti periodici che gli Stati sono tenuti a presentare ogni quattro anni. Il Comitato a sua volta redige un suo rapporto in cui mette in evidenza informazioni sulle misure adottate dagli stati per adempiere agli obblighi della Convenzione, sulle condizioni o sulle difficoltà che essi hanno incontrato nella loro attuazione. Il rapporto contiene altresì le osservazioni e i suggerimenti generali (cioè non indirizzati a nessuno Stato o situazione specifica) del Comitato per la graduale realizzazione degli obiettivi della Convenzione.
11/12/2015