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Persone con disabilità in carrozzella all'interno di una struttura ricreativa.
© UNESCO/Jouval, Frédérique

La protezione dei diritti delle persone con disabilità nel sistema interamericano dei diritti umani

Autore: Federica Napolitano, E.MA's graduate

Nel 1999 è stata adottata dall’Assemblea Generale dell’OSA la Convezione interamericana per l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le persone con disabilità. È entrata in vigore il 14 settembre 2011. Ad oggi gli Stati parti a questa Convenzione sono 19: Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costarica, Repubblica domenicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Uruguay e Venezuela.

La disabilità è intesa secondo la definizione  che ne dà la Convenzione nel suo art. 1: una menomazione fisica, mentale o sensoriale, sia permanente che temporanea, che limita la capacità di compiere una o più attività essenziali della vita quotidiana e che può essere causata o aggravata dall’ambiente sociale ed economico

La Convenzione persegue due obiettivi:

  1. prevenire ed eliminare ogni forma di discriminazione contro le persone con disabilità,
  2. promuovere la loro piena integrazione nella società.

L'espressione "discriminazione contro le persone con disabilità" significa, ai termini dell’art. 1 par. 2 (a), “ogni distinzione, esclusione o restrizione, fondata su una disabilità, su un referto di disabilità, su una condizione derivante da una precedente disabilità o su una percezione di disabilità, presente o passata, che ha come effetto o come scopo quello di ostacolare o impedire del tutto il riconoscimento, il godimento o l'esercizio da parte di una persona con disabilità dei suoi diritti umani e libertà fondamentali”.

Al contrario: “Una distinzione o una preferenza seguita da uno Stato Parte allo scopo di promuovere l'integrazione sociale o lo sviluppo personale di persone con disabilità non costituisce discriminazione, purché tale distinzione o preferenza, in quanto tale, non limiti il diritto delle persone con disabilità alla parità e che gli individui con disabilità non siano obbligati ad accettare tale distinzione o preferenza. Se, in base all'ordinamento interno di uno Stato, una persona può essere dichiarata giuridicamente incapace, quando ciò è necessario e appropriato per il suo benessere, tale dichiarazione non costituisce discriminazione”. (art. 1 par. 2 (b))

A tutela delle disposizioni della Convenzione l’art. 6 istituisce un Comitato per l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle persone con disabilità. Il Comitato è composto dai rappresentanti di tutti gli Stati parti. Il funzionamento del Comitato si basa sul sistema dei rapporti periodici che gli Stati sono tenuti a presentare ogni quattro anni. Il Comitato a sua volta redige un suo rapporto in cui mette in evidenza informazioni sulle misure adottate dagli stati per adempiere agli obblighi della Convenzione, sulle condizioni o sulle difficoltà che essi hanno incontrato nella loro attuazione. Il rapporto contiene altresì le osservazioni e i suggerimenti generali (cioè non indirizzati a nessuno Stato o situazione specifica) del Comitato per la graduale realizzazione degli obiettivi della Convenzione.

Risorse

Aggiornato il

11/12/2015