Organizzazione Stati Americani

La protezione dei diritti economici, sociali e culturali nel sistema interamericano

I due principali strumenti giuridici interamericani preposti alla protezione dei diritti umani, cioè la Dichiarazione e la Convenzione americana sui diritti umani, contengono solo limitate o generali previsioni per la protezione dei diritti economici, sociali e culturali. Per una protezione tout court bisogna attendere l’adozione del Protocollo addizionale alla Convenzione sui diritti economici, sociali e culturali o Protocollo di San Salvador, nel 1988.

Questi tre strumenti giuridici proteggono diritti diversi o presentano diversi livelli di protezione di questa particolare categoria di diritti.

La Dichiarazione americana protegge:

  • il diritto alla protezione della maternità e dell’infanzia (Art.7);
  • il diritto alla salute e al benessere attraverso misure sanitarie e sociali che riguardino non solo le cure mediche, ma anche l’alimentazione, il vestiario e l’alloggio nella misura in cui risorse pubbliche e comunitarie sono disponibili (Art. 11);
  • il diritto all’educazione, basata sui principi della libertà, moralità e solidarietà umana, che dia a tutti pari opportunità; almeno l’educazione primaria deve essere gratuita (Art. 12);
  • il diritto di partecipare alla vita culturale della comunità e di godere delle arti, di partecipare ai benefici che risultano dal progresso intellettuale, in particolare, le scoperte scientifiche (Art. 13);
  • il diritto al lavoro in condizioni di dignità e il diritto ad un’equa retribuzione che assicuri uno standard di vita accettabile per sé e la propria famiglia (Art. 14);
  • il diritto al tempo libero e all’opportunità di usarlo in maniera vantaggiosa per un proprio beneficio spirituale, culturale e fisico (Art. 15);
  • il diritto alla sicurezza sociale che protegga ogni persona dalle conseguenze della disoccupazione, dell’anzianità e di qualsiasi disabilità derivante da cause su cui non si ha il controllo e che determinano un’impossibilità mentale o fisica a guadagnarsi autonomamente da vivere (Art. 16).

La Convenzione americana, dal canto suo, prevede un unico articolo per il capitolo Diritti economici, sociali e culturali: l’articolo 26, intitolato ‘sviluppo progressivo’, stabilisce che gli Stati Parti alla Convenzione dovranno impegnarsi ad adottare misure di natura economica o tecnica sia nazionali che di cooperazione internazionale al fine di conseguire progressivamente la piena realizzazione dei diritti in campo economico, sociale, educativo, scientifico e culturale derivanti dal quadro fornito dalla Carta dell’OSA come emendata dal Protocollo di Buenos Aires.

La previsione della Convenzione ha carattere generale e non definisce quali siano i diritti economici, sociali e culturali protetti, lasciando, su questo tema, una lacuna nella protezione di tali diritti nel sistema interamericano. Per questo, nel 1986, la Commissione propose l’adozione di un Protocollo aggiuntivo. L’accordo sul testo fu raggiunto dagli Stati nel 1988 e il Protocollo entrò in vigore il 16 novembre 1999. Ad oggi sono 17 gli Stati che lo hanno ratificato: Argentina, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Suriname e Uruguay.

I diritti garantiti dal Protocollo:

  • il diritto al lavoro, che include l’opportunità di assicurarsi i mezzi per vivere una vita dignitosa grazie allo svolgimento di un’attività liberamente scelta o accettata e legale (Art. 6);
  • il diritto a condizioni di lavoro giuste, eque e soddisfacenti che si riferisce non solo ad una remunerazione giusta, ma anche alla possibilità di seguire la propria vocazione personale, alla stabilità dell’impiego, alla sicurezza e salubrità nel luogo di lavoro, alla particolare tutela riconosciuta ai minori, ad un ragionevole limite alle ore di lavoro, a riposo, tempo libero e ferie (Art. 7);
  • i diritti sindacali, che includono anche il diritto allo sciopero (Art. 8);
  • il diritto alla sicurezza sociale perché ogni persona sia protetta dalle conseguenze dell’anzianità e della disabilità che gli impediscano di procurarsi i mezzi per sopravvivere; include anche il diritto alla maternità (Art. 9);
  • il diritto alla salute inteso come il godimento del più alto livello di benessere fisico, mentale e sociale; include anche il diritto all’educazione sulla prevenzione e il trattamento di problemi di salute (Art. 10);
  • il diritto a vivere in un ambiente sano e ad avere accesso a servizi pubblici di base; a tal scopo gli Stati devono promuovere, la protezione, tutela e miglioramento dell’ambiente (Art.11);
  • il diritto al cibo cioè ad avere accesso ad un’alimentazione adeguata che permetta di godere del più alto livello di sviluppo fisico, emotivo e intellettivo (Art.12);
  • il diritto all’educazione, orientata al pieno sviluppo della personalità umana e per rafforzare il rispetto dei diritti umani, il pluralismo, le libertà fondamentali, la giustizia e la pace (Art. 13);
  • il diritto a godere dei benefici della cultura, il diritto a partecipare alla vita culturale e artistica della comunità e i benefici derivanti dal progresso scientifico e tecnologico (Art. 14);
  • diritti specifici che riconoscono tutela speciale ai bambini, agli anziani e ai disabili, in virtù della loro situazione di vulnerabilità (Artt. 16-17-18).

L’articolo 19 definisce il meccanismo di protezione e monitoraggio dei diritti sanciti dal Protocollo. Tale meccanismo si avvale sia del sistema dei rapporti periodici, sia del sistema dei ricorsi individuali.

In base alla previsione dell’articolo 19.1 gli Stati Parti si impegnano a presentare i loro rapporti periodici alla Segreteria Generale dell’OSA che a sua volta li trasmette al Consiglio interamericano per l’educazione, la scienza e la cultura e al Consiglio interamericano economico e sociale perché i suddetti rapporti siano esaminati. Una copia dei rapporti degli Stati è inviata anche alla Commissione interamericana dei diritti umani.

Le agenzie specializzate del sistema interamericano possono presentare ai due Consigli dei rapporti sul campo di loro competenza e relativi al rispetto da parte degli Stati Parti dei diritti sanciti dal Protocollo.

I rapporti annuali del Consiglio interamericano per l’educazione, la scienza e la cultura e del Consiglio interamericano economico e sociale, da presentare all’Assemblea Generale dell’OSA, dovranno quindi: riassumere le informazioni ricevute sia dagli Stati sia dalle agenzie specializzate sulle misure progressive adottate per assicurare il rispetto dei diritti economici, sociali e culturali così come definiti dal Protocollo e contenere le raccomandazioni generali ritenute appropriate a questo scopo.

Il sistema di petizioni individuali, così come definito dagli articoli 44-51 e 61-69 della Convenzione americana, è limitato alla protezione di alcuni diritti sanciti dal Protocollo. In particolare tale sistema può essere attivato in due casi:

  • quando la violazione si riferisce ai diritti sindacali sanciti dall’articolo 8, par. a) del Protocollo
  • quando la violazione si riferisce al diritto all’educazione sancito dall’articolo 13 del Protocollo

Tali violazioni devono essere determinate da un’azione direttamente attribuibile ad uno degli Stati Parti.
Le petizioni individuali vengono esaminate dalla Commissione interamericana e, se del caso, dalla Corte interamericana.

La Commissione interamericana, in base al suo mandato e alle sue funzioni, può fare le osservazioni e le raccomandazioni che ritiene opportune sullo stato dei diritti economici, sociali e culturali sanciti dal Protocollo in tutti o in alcuni degli Stati Parti. Tali opinioni possono essere incluse nel rapporto annuale della Commissione all’Assemblea Generale o in un rapporto speciale. L’analisi condotta dai due Consigli e dalla Commissione interamericana deve tenere conto della natura progressiva nell’implementazione dei diritti protetti dal Protocollo.

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