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Logo istituzionale del Consiglio d'Europa, istituito il 5 maggio 1949. Il Consiglio d’Europa, con sede a Strasburgo (Francia), raggruppa oggi 47 Stati membri del continente europeo
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Le istituzioni nazionali per i diritti umani nei documenti del Consiglio d’Europa

Autore: Andrea Cofelice

Uno dei principali obiettivi del Consiglio d’Europa riguarda la promozione ed il rafforzamento delle procedure e dei meccanismi di garanzia dei diritti umani a livello nazionale. A tal fine, il Comitato dei Ministri e l'Assemblea Parlamentare hanno elaborato diverse risoluzioni e raccomandazioni relative al tema delle istituzioni nazionali per i diritti umani; tra le principali figurano, in ordine cronologico:

  • La Raccomandazione R (75) 757 del 1975: l'Assemblea Parlamentare invita gli Stati membri, che non lo avessero ancora fatto, a considerare l’opportunità di istituire un Ombudsman (difensore civico) o una figura simile.
  • La Raccomandazione R (85) 13 del 1985: il Comitato dei Ministri sottolinea l’importanza, considerando la complessità della pubblica amministrazione attuale, di trovare un complemento alle esistenti procedure di controllo giudiziario. Ricorda inoltre che le funzioni dell’Ombudsman implicano la considerazione dei ricorsi individuali riguardanti errori o carenze della pubblica amministrazione, nell’ottica di aumentare il livello di protezione dell’individuo nei suoi rapporti con l’amministrazione. In particolare, il Comitato raccomanda agli Stati: a) di considerare la possibilità di nominare un Ombudsman ai livelli nazionale, regionale o locale o per specifici settori della pubblica amministrazione; b) di fare in modo che l’Ombudsman presti particolare attenzione, all’interno delle sue competenze generali, al tema dei diritti dell’uomo e che, se non incompatibile con la legislazione nazionale, inizi indagini e fornisca pareri su questioni connesse ai diritti umani; c) di considerare l’opportunità di ampliare e rafforzare i poteri dell’Ombudsman per incoraggiare l’effettiva osservanza dei diritti umani e delle libertà fondamentali nell’operato della pubblica amministrazione.
  • La Risoluzione R (85) 8 del 1985, relativa alla “Cooperazione tra Ombudsmen degli Stati membri e Consiglio d’Europa”: con essa si formalizza la prassi delle “Tavole Rotonde” fra Ombudsmen e Consiglio d’Europa. La Risoluzione sottolinea il ruolo degli Ombudsmen nella protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, l’importanza di scambi regolari tra Ombudsmen, rappresentanti degli Stati e organi del Consiglio d’Europa; l’opportunità di informare gli Ombudsmen sulle attività del Consiglio d’Europa.
  • La Risoluzione R (97) 11 del 1997: il Comitato dei Ministri sottolinea che è importante che le istituzioni nazionali per i diritti umani esistenti negli Stati membri abbiano accesso alle fonti di informazione sui diritti umani, in quanto la salvaguardia e la promozione dei diritti umani sono possibili purché l’informazione sia completa, aggiornata ed estesa. Inoltre sarebbe auspicabile uno scambio di informazioni sulle attività delle istituzioni nazionali e del Consiglio d’Europa. A tal proposito, il Comitato decide di: a) istituire, nel contesto del Consiglio d’Europa, incontri regolari con le istituzioni nazionali degli Stati membri ai fini di uno scambio di punti di vista e di esperienze; b) dare indicazione al Segretario Generale di invitare gli organi del Consiglio d’Europa che si occupano di diritti umani a partecipare a tali incontri; c) invitare il Segretario Generale ad accertarsi che le istituzioni nazionali per i diritti umani siano informate delle attività inerenti i diritti umani svolte nell’ambito del Consiglio d’Europa.
  • La Raccomandazione R (97) 14 del 1997: il Comitato dei Ministri fa propri i principi della Risoluzione 48/134 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite e della Dichiarazione e Programma d’Azione della Conferenza di Vienna del 1993. Esprime la considerazione che il mantenimento e il progresso nella realizzazione dei diritti umani dipendono da una più completa conoscenza e una più diffusa consapevolezza delle tematiche che vi sono sottese. Per raggiungere tali obiettivi, si sottolinea l’importanza delle istituzioni indipendenti per la promozione e la protezione dei diritti umani, costituite in base alla legge, responsabili, tra l’altro, di attirare l’attenzione delle pubbliche autorità sulle questioni dei diritti umani, di consigliarle su questi temi e di promuovere l’informazione e l’educazione sui diritti umani. Il Comitato dei Ministri raccomanda ai governi degli Stati membri di: a) considerare la possibilità di creare concretamente istituzioni nazionali per i diritti umani, in particolare commissioni per i diritti umani che siano pluralistiche nella loro composizione, ombudsmen o istituzioni simili; b) basarsi sull’esperienza acquisita dalle esistenti istituzioni nazionali per i diritti umani (commissioni, ombudsmen o altre istituzioni simili), tenendo conto dei principi contenuti negli strumenti internazionali in materia; c) promuovere la cooperazione, in particolare attraverso lo scambio di informazioni e di esperienze, tra le istituzioni nazionali per i diritti umani e tra loro e il Consiglio d’Europa; d) assicurare la massima diffusione di tale raccomandazione presso la società civile, in particolare tra le organizzazioni non-governative.

Anche il Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa, istituito dal Comitato dei Ministri con Risoluzione (99) 50 del 7 maggio 1999, ha pubblicato, nel 2006, un viewpoint sul tema delle istituzioni nazionali per i diritti umani, invitando gli Stati parte dell’organizzazione a dotarsi di tali meccanismi extra-giudiziali e a rispettarne il carattere indipendente (cfr. https://www.coe.int/t/commissioner/Viewpoints/060918_en.asp). Tutti gli altri documenti del Commissario per i diritti umani in materia di istituzioni nazionali sono disponibili all’indirizzo web https://www.coe.int/t/commissioner/Activities/NHRS/default_en.asp

Giova infine ricordare che, all’interno della Divisione Legal and Human Rights Capacity Building, del Dipartimento Diritti Umani e Affari Giuridici, opera la National Human Rights Structures Unit, con il mandato di contribuire all’istituzione e all’effettivo funzionamento dei meccanismi nazionali non-giurisdizionali per la protezione dei diritti umani, con particolare riferimento all’implementazione degli standard europei in materia di diritti umani.

Risorse

Aggiornato il

1/4/2010