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Manoscritti di versioni provvisorie della Dichiarazione universale dei diritti umani, durante i lavori di redazione del testo.
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Bollettino del Segretario Generale delle Nazioni Unite. Misure speciali per la protezione dallo sfruttamento e dall’abuso (2003)

Data di adozione

9/10/2003

Data di entrata in vigore

15/10/2003

Organizzazione

ONU - Organizzazione delle Nazioni Unite

Annotazioni

UN Doc. ST/SGB/2003/13, 9 ottobre 2003.

Testo in lingua originale (inglese)

Collegamenti

Allegati


Bollettino del Segretario Generale delle Nazioni Unite. Misure speciali per la protezione dallo sfruttamento e dall’abuso (2003)

Il Segretario Generale, allo scopo di prevenire ed affrontare casi di sfruttamento sessuale e di abuso sessuale, e tenendo in considerazione la Risoluzione dell’Assemblea Generale 57/306 del 15 aprile 2003 “Indagini sullo sfruttamento sessuale dei rifugiati da parte di operatori umanitari in Africa Occidentale”, promulga quanto segue in consultazione con i capi esecutivi degli Organismi e dei Programmi delle Nazioni Unite dotati di amministrazione separata.

 

Sezione 1. Definizioni

Ai fini del presente Bollettino, l’espressione “sfruttamento sessuale” indica ogni abuso perpetrato o tentato di posizione di vulnerabilità, di un differenziale di potere ovvero della fiducia altrui per fini sessuali, compreso, tra gli altri, il fatto di trarre profitto in termini monetari, sociali o politici dello sfruttamento sessuale di altri. Allo stesso modo, il termine “abuso sessuale” si riferisce alla perpetrazione o al tentativo di perpetrazione di un intrusione fisica di natura sessuale, tramite l’uso della forza o in condizioni disuguali o coercitive.

 

Sezione 2. Campo di applicazione

2.1. Il presente Bollettino si applica all’intero staff delle Nazioni Unite, compreso quello sotto appartenente ad organismi e programmi amministrazioni separatamente.

2.2. Alle forze delle Nazioni Unite che svolgono operazioni sotto il comando e controllo delle Nazioni Unite è fatto divieto di commettere qualsiasi atto di sfruttamento o di abuso sessuale; esse hanno l’obbligo specifico di attenzione nei confronti delle donne e dei fanciulli, in attuazione della sezione 7 del Bollettino del Segretario Generale ST/SGB/1999/13, recante “Direttiva per l’osservanza del diritto internazionale umanitario da parte delle Forze delle Nazioni Unite”.

2.3. Il Bollettino del Segretario Generale ST/SGB/253, recante “Promozione della parità di trattamento tra donne e uomini all’interon del Segretariato e prevenzione delle molestie sessuali” [successivamente rinominato ST/AI/379, recante “Procedure in materia di molestie sessuali”], nonché le correlate direttive amministrative, hanno istituito politiche e procedure per il trattamento di casi di molestia sessuale nell’ambito del Segretariato delle Nazioni Unite. Organismi e Programmi delle Nazioni Unite amministrati in forma autonoma hanno introdotto politiche e procedure analoghe.

 

Sezione 3. Divieto di sfruttamento sessuale e abuso sessuale

3.1. Lo sfruttamento e l’abuso sessuale violano norme giuridiche e standard universalmente riconosciuti e sono da sempre comportamenti inaccettabili e condotte proibite per il personale delle Nazioni Unite. Tale condotta è proibita dal Regolamento del Personale delle Nazioni Unite.

3.2. Al fine di estendere la protezione della popolazione più vulnerabile, in particolare donne e fanciulli, sono promulgate le seguenti direttive specifiche che ribadiscono obblighi di portata generale già previsti dal Regolamento del Personale delle Nazioni Unite:

a) lo sfruttamento sessuale e l’abuso sessuale costituiscono condotte di carattere gravemente illecito e giustificano pertanto l’adozione di misure disciplinari, compreso il licenziamento immediato;

b) qualsiasi attività sessuale con fanciulli (ovvero persone al di sotto dei 18 anni) è proibita, indipendentemente dalle diverse disposizioni sulla maggiore età o in materia di consenso al rapporto sessuale contenute nella legislazione locale. L’errore sull’età del fanciullo non esclude la responsabilità dell’agente;

c) lo scambio di denaro, posti di lavoro, beni o servizi in cambio di attività sessuale, compresi favori sessuali o altre forme di comportamento umiliante, degradante o che costituisce sfruttamento. È compreso qualsiasi scambio di attività di assistenza dovuta ai beneficiari dell’assistenza;

d) qualsiasi relazione sessuale tra il personale delle Nazioni Unite e i destinatari dell’attività di assistenza, in quanto tali rapporti sono basati su un implicita dinamica di potere diseguale, compromette la credibilità e l’integrità del lavoro delle Nazioni Unite e sono pertanto fortemente scoraggiate;

e) quando un appartenente al personale delle Nazioni Unite sviluppa delle preoccupazioni o un sospetto circa l’esistenza di sfruttamento o abuso sessuale da parte di un collega, nell’ambito della stessa agenzia o in altra struttura, nell’ambito del sistema delle Nazioni Unite o al di fuori di esso, il funzionario delle Nazioni Unite ha il dovere di denunciare tali sospetti attraverso gli esistenti canali interni.

f) il personale delle Nazioni Unite devono creare e mantenere un ambiente idoneo a prevenire lo sfruttamento sessuale e l’abuso sessuale. I dirigenti a tutti i livelli hanno una speciale responsabilità nel sostenere e sviluppare sistemi per il mantenimento di tale situazione.

3.3. Le direttive sopra indicate non costituiscono una lista esaustiva. Altri tipi di comportamenti che costituiscono sfruttamento o abuso sessuale possono costituire fondamento per l’azione amministrativa o per misure disciplinari, compreso il licenziamento immediato, secondo il Regolamento sul personale delle Nazioni Unite.

 

Sezione 4. Doveri dei dirigenti di dipartimenti, uffici e missioni

4.1. Il dirigente di un dipartimento, di un ufficio o di una missione, secondo il caso, ha la responsabilità di istituire e mantenere un ambiente che prevenga lo sfruttamento e l’abuso sessuale e adotterà misure adeguate a tale obiettivo. In particolare, il capo di un dipartimento, ufficio o missione informerà i componenti del proprio staff del contenuto del presente Bollettino, verificando che ciascun membro dello staff ne abbia una copia.

4.2. Il dirigente di un dipartimento, di un ufficio o di una missione ha la responsabilità di adottare provvedimenti appropriati in qualsiasi caso in cui c’è ragione di credere che una qualunque delle direttive di cui alla sezione 3.2 siano state violate o uno dei comportamenti di cui alla sezione 3.3 abbia avuto luogo. Tali provvedimenti dovranno essere presi nel rispetto delle norme e procedure esistenti in relazione ai casi di condotte illecite da parte del personale.

4.3. I dirigenti di un dipartimento, di un ufficio o di una missione nomineranno un funzionario di livello adeguato, per fungere da referente [focal point] per ricevere rapporti su casi di sfruttamento sessuale e abuso sessuale. Se si tratta di missioni, il personale della missione e la popolazione locale dovranno essere debitamente informati dell’esistenza e del ruolo del referente e di come questi possa essere contattato o contattata. Tutti i rapporti in materia di sfruttamento sessuale e di abuso sessuale saranno trattati in forma confidenziale al fine di proteggere i diritti di tutte le persone coinvolte. I detti rapporti, tuttavia, possono essere usati, se necessario, per l’adozione dei provvedimenti di cui alla sezione 4.2.

4.4. Il dirigente di un dipartimento, di un ufficio o di una missione non applicherà le direttive di cui alla sezione 3.2, lett. (b), qualora un membro del personale sia coniugato con una persona di età inferiore ai 18 anni, ma maggiorenne o di un’età tale da poter dare il proprio consenso al rapporto sessuale secondo la legge dello Stato di cui ha la cittadinanza.

4.5. Il dirigente di un dipartimento, di un ufficio o di una missione può applicare a propria discrezione gli standard indicati alla sezione 3.2, lett. (d), quando i destinatari dell’assistenza hanno un’età superiore ai 18 anni e le circostanze del caso giustificano l’eccezione.

4.6. Il dirigente di un dipartimento, di un ufficio o di una missione informerà immediatamente la direzione del personale in merito alle sue indagini su casi di sfruttamento sessuale e abuso sessuale e sul risultato di tali indagini.

 

Sezione 5. Denuncia alle autorità nazionali

Se, dopo adeguate indagini, emergono prove che sostengono le accuse di sfruttamento sessuale o abuso sessuale, tali casi, dopo consultazione con l’ufficio legale, sarà denunciato alle autorità nazionali per l’avvio dell’azione penale.

 

Sezione 6. Cooperazione con enti diversi dalle Nazioni Unite o con privati

6.1. Quando entrano in rapporti di cooperazione con enti diversi dalle Nazioni Unite o con dei privati, i funzionari delle Nazioni Unite informeranno tali enti o privati in merito agli standard di comportamento di cui alla sezione 3, e riceveranno da tali enti o privati individui una dichiarazione per iscritto di accettazione di detti standard.

6.2. Nel caso i suddetti enti o individui privati manchino di adottare misure preventive contro lo sfruttamento sessuale o l’abuso sessuale, di indagare sulla presunta commissione di tali atti o di prendere misure correttive quando si siano verificati casi di sfruttamento sessuale o di abuso sessuale, ciò sarà una ragione per porre fine ad ogni rapporto di cooperazione con le Nazioni Unite.

 

Sezione 7. Entrata in vigore

Il presente Bollettino entra in vigore il 15 ottobre 2003.

 

(Firmato) Kofi A. Annan, Segretario Generale

Aggiornato il

01/09/2020