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28/6/1981
21/10/1986
UA - Unione Africana
Adottata a Nairobi il 28 giugno 1981 dalla Conferenza dei Capi di Stato e di Governo dell’Organizzazione dell’Unità Africana (poi Unione Africana). Entrata in vigore: 21 ottobre 1986. Stati Parti al 1° Giugno 2018: 54.
Preambolo
Gli Stati africani membri dell'Organizzazione dell'Unità Africana, OUA, Parti alla presente Carta che ha per titolo "Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli",
Richiamando la decisione 115(XVI) della Conferenza dei capi di Stato e di governo, alla sua sedicesima sessione ordinaria tenuta a Monrovia (Liberia) dal 17 al 20 luglio 1979, relativa alla elaborazione di un progetto di Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli contenente previsioni circa l'istituzione di organi di promozione e di protezione dei diritti dell'uomo e dei popoli;
Considerando la Carta dell'Organizzazione dell'Unità Africana, ai sensi della quale "la libertà, l'eguaglianza, la giustizia e la dignità sono obiettivi essenziali alla realizzazione delle legittime aspirazioni dei popoli africani";
Riaffermando l'impegno che essi hanno solennemente preso all'articolo 2 di detta Carta di eliminare, in ogni sua forma, il colonialismo dell'Africa, di coordinare e di intensificare la loro cooperazione e i loro sforzi per offrire migliori condizioni di esistenza ai popoli d'Africa, di favorire la cooperazione internazionale tenendo debitamente conto della Carta delle Nazioni Unite e della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;
Tenendo conto delle virtù delle loro tradizioni storiche e dei valori della civiltà africana che devono ispirare e caratterizzare le loro riflessioni sulla concezione dei diritti dell'uomo e dei popoli;
Riconoscendo, da una parte, che i diritti fondamentali dell'essere umano sono fondati sugli attributi della persona umana, ciò che giustifica la loro protezione internazionale, dall'altra, che la realtà e il rispetto dei diritti del popolo devono necessariamente garantire i diritti dell'uomo;
Considerando che il godimento dei diritti e delle libertà implica l'adempimento dei doveri di ciascuno;
Convinti che è essenziale accordare ormai una attenzione particolare al diritto allo sviluppo; che i diritti civili e politici sono indissociabili dai diritti economici, sociali e culturali, sia nella loro concezione che nella loro universalità, e che il soddisfacimento dei diritti economici, sociali e culturali garantisce quello dei diritti civili e politici;
Consapevoli del loro dovere di liberare interamente l'Africa i cui popoli continuano a lottare per la loro vera indipendenza e impegnandosi a eliminare il colonialismo, il neocolonialismo, l'apartheid, il sionismo, le basi militari straniere di aggressione e ogni altra forma di discriminazione, specialmente quelle fondate sulla razza, l'etnia, il colore, il sesso, la lingua, la religione o l'opinione pubblica;
Riaffermando il loro attaccamento alle libertà e ai diritti dell'uomo e dei popoli contenuti nelle Dichiarazioni, Convenzioni e altri strumenti adottati nel quadro dell'Organizzazione dell'Unità Africana, del Movimento dei Paesi Non-Allineati e delle Nazioni Unite;
Fermamente convinti del loro dovere di assicurare la promozione e la protezione dei diritti e libertà dell'uomo e dei popoli, tenendo debitamente conto della primordiale importanza tradizionalmente data in Africa a questi diritti e libertà,
Hanno convenuto quanto segue:
Parte I
Dei diritti e dei doveri
Capitolo I. Dei diritti dell'uomo e dei popoli
Articolo 1.
Gli Stati Membri dell'Organizzazione dell'Unità Africana, parti alla presente Carta, riconoscono i diritti, i doveri e le libertà enunciati in questa Carta e si impegnano ad adottare misure legislative e altre per applicarli.
Articolo 2.
Ogni persona ha diritto al godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti e garantiti nella presente Carta senza alcuna distinzione, in particolare senza distinzione di razza, sesso, etnia, colore, lingua, religione, opinione politica o qualsiasi altra opinione, di origine nazionale o sociale, di fortuna, di nascita o di qualsiasi altra situazione.
Articolo 3.
Tutte le persone beneficiano di una totale eguaglianza di fronte alla legge. Tutte le persone hanno diritto ad una eguale protezione davanti alla legge.
Articolo 4.
La persona umana è inviolabile. Ogni essere umano ha diritto al rispetto della sua vita e all'integrità fisica e morale della sua persona. Nessuno può essere arbitrariamente privato di questo diritto.
Articolo 5.
Ogni individuo ha diritto al rispetto della dignità inerente alla persona umana e al riconoscimento della sua personalità giuridica.
Qualsiasi forma di sfruttamento e di svilimento dell'uomo, specialmente la schiavitù, la tratta delle persone, la tortura fisica o morale, e le pene o i trattamenti crudeli, inumani o degradanti sono interdetti.
Articolo 6.
Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza della sua persona. Nessuno può essere privato della sua libertà salvo che per motivi e in condizioni preventivamente determinati per legge; in particolare nessuno può essere arrestato o detenuto arbitrariamente.
Articolo 7.
1. Ogni persona ha diritto a che le sue ragioni siano ascoltate.
Ciò comprende:
a) il diritto di investire le competenti giurisdizioni nazionali di ogni violazione dei diritti fondamentali che gli sono riconosciuti e garantiti dalle convenzioni, dalle leggi, dai regolamenti e dalle consuetudini in vigore;
b) il diritto alla presunzione di innocenza fino a che la sua colpevolezza sia stabilita da una competente giurisdizione;
c) il diritto alla difesa, compreso quello di farsi assistere da un difensore di propria scelta;
d) il diritto di essere giudicato in un tempo ragionevole da una giurisdizione imparziale.
2. Nessuno può essere condannato per una azione od omissione che, al momento in cui ha avuto luogo, non costituiva una infrazione legalmente punibile. Nessuna pena può essere inflitta se non era prevista al momento in cui l'infrazione è stata commessa. La pena è personale e non può colpire che il delinquente.
Articolo 8.
La libertà di coscienza, la professione e la libera pratica della religione sono garantite. Con l'eccezione dell'ordine pubblico, nessuno può costituire oggetto di misure di costrizione miranti a restringere la manifestazione di queste libertà.
Articolo 9.
1. Ogni persona ha diritto all'informazione.
2. Ogni persona ha il diritto di esprimere e diffondere le proprie opinioni nel quadro delle leggi e dei regolamenti.
Articolo 10.
1. Ogni persona ha il diritto di liberamente costituire associazioni con altri, sotto riserva di conformarsi alle norme previste dalla legge.
2. Nessuno può essere obbligato a fare parte di una associazione, con riserva dell'obbligo di solidarietà previsto all'art. 29.
Articolo 11.
Ogni persona ha il diritto di riunirsi liberamente con gli altri. Questo diritto si esercita con la sola riserva delle restrizioni necessarie, previste dalle leggi e dai regolamenti, specialmente nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza altrui, della salute, della morale o dei diritti e libertà delle persone.
Articolo 12.
1. Ogni persona ha il diritto di circolare liberamente e di scegliere la propria residenza all'interno di uno Stato, con riserva di conformarsi alle norme sancite per legge.
2. Ogni persona ha il diritto di lasciare qualsiasi paese, compreso il proprio, e di ritornare nel proprio paese. Questo diritto non può costituire oggetto di restrizioni all'infuori di quelle previste dalla legge, necessarie per proteggere la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, la salute o la moralità pubbliche.
3. Ogni persona ha il diritto, in caso di persecuzione, di ricercare e ricevere asilo in territorio straniero, conformemente alla legge di ciascun paese e alle convenzioni internazionali.
4. Lo straniero legalmente ammesso sul territorio di uno Stato Parte alla presente Carta non potrà essere espulso che in virtù di una decisione conforme alla legge.
5. L'espulsione collettiva di stranieri è vietata. L'espulsione collettiva è quella che tocca globalmente gruppi nazionali, razziali, etnici o religiosi.
Articolo 13.
1. Tutti i cittadini hanno il diritto di partecipare liberamente alla direzione degli affari pubblici del loro paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti sulla base di norme previste dalla legge.
2. Tutti i cittadini hanno parimenti il diritto di accedere alle pubbliche funzioni nel loro paese.
3. Ogni persona ha il diritto di usare beni e servizi pubblici nella stretta eguaglianza di tutti di fronte alla legge.
Articolo 14.
Il diritto di proprietà è garantito. Esso non può essere limitato che per necessità pubblica o nell'interesse generale della collettività, conformemente alle disposizioni di appropriate leggi.
Articolo 15.
Ogni persona ha il diritto di lavorare in condizioni eque e soddisfacenti e di ricevere un salario eguale per un lavoro eguale.
Articolo 16.
1. Ogni persona ha il diritto di godere del migliore stato di salute fisica e mentale che essa sia in grado di conseguire.
2. Gli Stati Parti alla presente Carta si impegnano a prendere le misure necessarie al fine di proteggere la salute delle loro popolazioni e di assicurare loro l'assistenza medica in caso di malattia.
Articolo 17.
1. Ogni persona ha diritto all'educazione.
2. Ogni persona può prendere liberamente parte alla vita culturale della comunità.
3. La promozione e la protezione della morale e dei valori tradizionali riconosciuti dalla comunità costituiscono un dovere dello Stato nel quadro della salvaguardia dei diritti umani.
Articolo 18.
1. La famiglia è l'elemento naturale e la base della società. Essa deve essere protetta dallo Stato che deve vegliare sulla sua salute fisica e morale.
2. Lo Stato ha l'obbligo di assistere la famiglia nella sua missione di custode della morale e dei valori tradizionali riconosciuti dalla comunità.
3. Lo Stato ha il dovere di provvedere alla eliminazione di qualsiasi discriminazione contro la donna e di assicurare la protezione dei diritti della donna e del bambino quali stipulati nelle dichiarazioni e nelle convenzioni internazionali.
4. Le persone anziane o con disabilità hanno diritto a misure speciali di protezione avuto riguardo ai loro bisogni fisici o morali.
Articolo 19.
Tutti i popoli sono eguali; essi godono della stessa dignità e hanno gli stessi diritti. Nulla può giustificare la dominazione di un popolo su di un altro.
Articolo 20.
1. Ogni popolo ha diritto all'esistenza. Ogni popolo ha un diritto imprescrittibile e inalienabile all'autodeterminazione. Esso determina liberamente il proprio statuto politico e assicura il proprio sviluppo economico e sociale secondo la via che esso ha liberamente scelto.
2. I popoli colonizzati o oppressi hanno il diritto di liberarsi dalla loro condizione di dominazione ricorrendo a tutti i mezzi riconosciuti dalla comunità internazionale.
3. Tutti i popoli hanno diritto all'assistenza degli Stati Parti alla presente Carta, nella loro lotta di liberazione contro la dominazione politica, economica o culturale straniera.
Articolo 21.
1. I popoli hanno la libera disponibilità delle loro ricchezze e delle loro risorse naturali. Questo diritto si esercita nell'interesse esclusivo delle popolazioni. In nessun caso, un popolo può esserne privato.
2. In caso di spoliazione, il popolo danneggiato ha diritto al legittimo recupero dei beni e ad un adeguato indennizzo.
3. La libera disponibilità delle ricchezze e delle risorse naturali si esercita fermo restando l'obbligo di promuovere una cooperazione economica internazionale fondata sul reciproco rispetto sul giusto scambio e sui principi del diritto internazionale.
4. Gli Stati Parti alla presente Carta si impegnano, sia individualmente che collettivamente, a esercitare il diritto di libera disponibilità delle proprie ricchezze e delle proprie risorse naturali, in vista del rafforzamento dell'unità e della solidarietà africana.
5. Gli Stati Parti alla presente Carta si impegnano a eliminare qualsiasi forma di sfruttamento economico straniero, specialmente quella che è praticata dai monopoli internazionali, allo scopo di permettere alla popolazione di ciascun paese di beneficiare pienamente dei vantaggi provenienti dalle proprie risorse nazionali.
Articolo 22.
1. Tutti i popoli hanno diritto al proprio sviluppo economico, sociale e culturale, nel rigoroso rispetto della loro libertà e della loro identità, e all'eguale godimento del patrimonio comune dell'umanità.
2. Gli Stati hanno il dovere, separatamente o cooperando fra loro, di assicurare l'esercizio del diritto allo sviluppo.
Articolo 23.
1. I popoli hanno diritto alla pace e alla sicurezza sia sul piano nazionale che sul piano internazionale. Il principio di solidarietà e di relazioni amichevoli implicitamente affermato dalla Carta delle Nazioni Unite e riaffermato dalla Carta dell'Organizzazione dell'Unità Africana deve valere sia per i rapporti fra popoli sia per i rapporti fra Stati.
2. Allo scopo di rafforzare la pace, la solidarietà e le relazioni amichevoli, gli Stati Parti alla presente Carta si impegnano a vietare:
a) che una persona beneficiante del diritto di asilo ai sensi dell'art. 12 della presente Carta intraprenda un'attività sovversiva diretta contro il proprio paese d'origine o contro ogni altro paese parte alla presente Carta;
b) che i loro territori siano utilizzati come base di partenza per attività sovversive o terroristiche dirette contro il popolo di ogni altro Stato Parte alla presente Carta.
Articolo 24.
Tutti i popoli hanno diritto ad un ambiente globale soddisfacente, favorevole al loro sviluppo.
Articolo 25.
Gli Stati Parti alla presente Carta hanno il dovere di promuovere e assicurare, attraverso l'insegnamento, l'educazione, e i mezzi di informazione, il rispetto dei diritti e libertà contenuti nella presente Carta, e di prendere misure per fare sì che queste libertà e diritti siano capiti così come gli obblighi e doveri corrispettivi.
Articolo 26.
Gli Stati Parti alla presente Carta hanno il dovere di garantire l'indipendenza dei tribunali e permettere la costituzione e il miglioramento di appropriate istituzioni nazionali incaricate della promozione e della protezione dei diritti e delle libertà garantite dalla presente Carta.
Capitolo II. I doveri
Articolo 27.
1. Ogni individuo ha doveri verso la famiglia e verso la società, verso lo Stato e verso le altre collettività parimenti riconosciute e verso la comunità internazionale.
2. I doveri e le libertà di ogni persona si esercitano nel rispetto dell'altrui diritto, della sicurezza collettiva, della morale e dell'interesse comune.
Articolo 28.
Ogni individuo ha il dovere di rispettare e di considerare i suoi simili senza alcuna discriminazione, e di intrattenere con essi relazioni che consentano di promuovere, salvaguardare e rafforzare il rispetto e la tolleranza reciproci.
Articolo 29.
L'individuo ha inoltre il dovere:
1. Di preservare lo sviluppo armonioso della famiglia e di operare in favore della coesione e del rispetto di questa famiglia; di rispettare in ogni momento i suoi genitori, di nutrirli e di assisterli in caso di necessità;
2. Di servire la propria comunità nazionale mettendo al servizio di questa le sue capacità fisiche e intellettuali;
3. Di non compromettere la sicurezza dello Stato di cui è cittadino o residente;
4. Di preservare e rafforzare la solidarietà sociale e nazionale, specialmente quando questa sia minacciata;
5. Di difendere e rafforzare l'indipendenza nazionale e l'integrità territoriale della patria e, in via generale, di contribuire alla difesa del proprio paese, alle condizioni stabilite dalla legge;
6. Di lavorare, nella misura delle sue capacità e delle sue possibilità, e di versare i contributi fissati dalla legge per la salvaguardia degli interessi fondamentali della società;
7. Di provvedere, nelle sue relazioni con la società, alla preservazione e al rafforzamento dei valori culturali africani positivi, in uno spirito di tolleranza, di dialogo e di concertazione e, in via generale, di contribuire alla promozione della salute morale della società;
8. Di contribuire con tutte le sue capacità, in ogni momento e ad ogni livello, alla promozione e alla realizzazione dell'unità africana.
Parte II
Misure di salvaguardia
Capitolo I. Composizione e organizzazione della Commissione africana dei diritti dell'uomo e dei popoli
Articolo 30.
E' creata entro [secondo la versione francese: "presso" – ndt] l'Organizzazione dell'Unità Africana una Commissione africana dei diritti dell'uomo e dei popoli appresso denominata "la Commissione", col compito di promuovere i diritti dell'uomo e dei popoli e di assicurare la loro protezione in Africa.
Articolo 31.
1. La Commissione si compone di undici membri che devono essere scelti tra le personalità africane beneficianti della più alta considerazione, reputate per la loro alta moralità, la loro integrità e la loro imparzialità, competenti in materia di diritti dell'uomo e dei popoli, con precedenza da darsi a coloro che hanno esperienza nel campo del diritto.
2. I membri della Commissione ne fanno parte a titolo personale.
Articolo 32.
La Commissione non può comprendere più di un cittadino dello stesso Stato.
Articolo 33.
I membri della Commissione sono eletti a scrutinio segreto dalla Conferenza dei capi di Stato e di governo, all'interno di una lista di persone presentate a questo scopo dagli Stati Parti alla presente Carta.
Articolo 34.
Ciascuno Stato Parte alla presente Carta può presentare al massimo due candidati. I candidati devono possedere la nazionalità di uno degli Stati Parti alla presente Carta. Quando due candidati sono presentati da uno Stato, uno di essi non può essere cittadino di tale Stato.
Articolo 35.
1. Il Segretario Generale dell'Organizzazione dell'Unità Africana invita gli Stati Parti alla presente Carta a procedere, entro quattro mesi prima della elezione, alla presentazione dei candidati alla Commissione.
2. Il Segretario Generale dell'OUA prepara la lista alfabetica delle persone così designate e la comunica un mese prima dell'elezione, ai capi di Stato e di governo.
Articolo 36.
I membri della Commissione sono eletti per un periodo di sei anni e sono rieleggibili.
Tuttavia, il mandato di quattro dei membri eletti in occasione della prima elezione termina alla fine di due anni, e il mandato di altri tre al termine di quattro anni.
Articolo 37.
Immediatamente dopo la prima elezione, i nomi dei membri previsti dall'art. 36 sono tirati a sorte dal presidente della Conferenza dei capi di Stato e di governo dell'OUA.
Articolo 38.
Dopo la loro elezione, i membri della Commissione fanno la dichiarazione solenne di bene e fedelmente adempiere alle loro funzioni in tutta imparzialità.
Articolo 39.
1. In caso di decesso o di dimissioni dalla Commissione, il presidente della Commissione ne informa immediatamente il Segretario Generale dell'OUA il quale dichiara il seggio vacante a partire dalla data del decesso o da quella da cui prendono effetto le dimissioni.
2. Se, su parere unanime degli altri membri della Commissione, un membro ha cessato di svolgere le proprie funzioni per causa diversa da una assenza di carattere temporaneo, o si trova nell'incapacità di continuare a svolgerle, il presidente della Commissione ne informa il Segretario Generale dell'OUA che dichiara allora vacante il seggio.
3. In ciascuno dei casi sopra previsti, la Conferenza dei capi di Stato e di governo procede alla sostituzione del membro il cui seggio è divenuto vacante per la parte di mandato che resta da ricoprire, salvo che si tratti di un periodo di tempo inferiore ai sei mesi.
Articolo 40.
Ogni membro della Commissione mantiene il proprio mandato fino alla data di entrata in funzione del suo successore.
Articolo 41.
Il Segretario Generale dell'OUA designa un segretario della Commissione e fornisce inoltre il personale e i mezzi e servizi necessari all'effettivo esercizio delle funzioni attribuite alla Commissione. L'OUA prende a proprio carico il costo di questo personale, e di questi mezzi e servizi.
Articolo 42.
1. La Commissione elegge il suo presidente e il suo vice-presidente per un periodo di due anni rinnovabile.
2. Essa adotta il proprio regolamento interno.
3. Il quorum è costituito da sette membri.
4. In caso di parità, il voto del presidente prevale.
5. Il Segretario Generale dell'OUA può assistere alle riunioni della Commissione. Egli non partecipa né alle delibere né alle votazioni. Egli può tuttavia essere invitato dal presidente della Commissione a prendere la parola.
Articolo 43.
I membri della Commissione, nell'esercizio delle loro funzioni, beneficiano dei privilegi e delle immunità diplomatiche previste dalla Convenzione sui privilegi e sulle immunità dell'Organizzazione dell'Unità Africana.
Articolo 44.
Gli emolumenti e i rimborsi dei membri della Commissione sono previsti nel bilancio ordinario dell'OUA.
Capitolo II. Competenze della Commissione
Articolo 45.
La Commissione ha per compito di:
1. Promuovere i diritti dell'uomo e dei popoli e in particolare:
a) Raccogliere documentazione, fare studi e ricerche sui problemi africani nel campo dei diritti dell'uomo e dei popoli, organizzare seminari, colloqui e conferenze, diffondere informazioni, incoraggiare gli organismi nazionali e locali che si occupano dei diritti dell'uomo e dei popoli e, se del caso, dare pareri o fare raccomandazioni ai governi
b) Formulare ed elaborare, allo scopo di servire da base all'adozione di testi legislativi da parte dei governi africani, principi e norme che consentano di risolvere i problemi giuridici relativi al godimento dei diritti dell'uomo e dei popoli e delle libertà fondamentali;
c) Cooperare con le altre istituzioni africane o internazionali che si interessano della promozione e della protezione dei diritti dell'uomo e dei popoli.
2. Assicurare la protezione dei diritti dell'uomo e dei popoli alle condizioni fissate nella presente Carta.
3. Interpretare ogni disposizione della presente Carta su domanda di uno Stato Parte, di una Istituzione dell'OUA o di una Organizzazione africana riconosciuta dall'OUA.
4. Eseguire tutti gli altri compiti che le saranno eventualmente confidati dalla Conferenza dei capi di Stato e di governo.
Capitolo III. Procedura della Commissione
Articolo 46.
La Commissione può ricorrere ad ogni metodo appropriato di indagine; essa può in particolare sentire il Segretario Generale dell'OUA e qualsiasi altra persona in grado di informarla.
I. Comunicazioni provenienti dagli Stati Parti alla presente Carta
Articolo 47.
Se uno Stato Parte alla presente Carta ha buoni motivi per credere che un altro Stato, anch'esso parte alla presente Carta, abbia violato le disposizioni di questa, esso può attirare, mediante comunicazione scritta, l'attenzione di questo Stato sulla questione. Tale comunicazione sarà parimenti indirizzata al Segretario Generale dell'OUA e al presidente della Commissione. Entro un termine di tre mesi a partire dal ricevimento della comunicazione, lo Stato destinatario fornirà allo Stato che gli ha inviato la comunicazione, spiegazioni scritte che dovranno comprendere quanto più possibile, indicazioni sulle leggi e sui regolamenti applicabili o applicati e sui mezzi di ricorso già esperiti, o in corso o ancora esperibili.
Articolo 48.
Se entro tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dello Stato destinatario, la questione non è stata risolta in maniera soddisfacente tra i due Stati interessati, per via di negoziato bilaterale o con qualsiasi altra procedura pacifica, l'uno come l'altro Stato avranno il diritto di sottoporre la questione alla Commissione mediante notifica indirizzata al suo presidente, all'altro Stato interessato e al Segretario Generale dell'OUA.
Articolo 49.
Nonostante le disposizioni dell'articolo 47, se uno Stato Parte alla presente Carta reputa che un altro Stato Parte abbia violato le disposizioni della Carta, esso può investire direttamente la Commissione mediante una comunicazione indirizzata al suo presidente, al Segretario Generale dell'OUA e allo Stato interessato.
Articolo 50.
La Commissione può prendere in esame una questione sottopostale soltanto dopo avere accertato che tutti i ricorsi interni, se esistono, sono stati esperiti, a meno che non sia palese per la Commissione che la procedura di tali ricorsi si prolunghi in maniera anormale.
Articolo 51.
1. La Commissione può chiedere agli Stati Parti interessati di fornirle ogni pertinente informazione.
2. Al momento di esaminare la questione, gli Stati Parti interessati possono farsi rappresentare davanti la Commissione e presentare osservazioni scritte o orali.
Articolo 52.
Dopo avere ottenuto, sia dagli Stati Parti interessati sia da altre fonti, tutte le informazioni che essa ritiene necessarie e dopo avere tentato con tutti i mezzi appropriati di pervenire ad una soluzione amichevole fondata sul rispetto dei diritti dell'uomo e dei popoli, la Commissione stabilisce, in un tempo ragionevole a partire dalla notifica prevista dall'articolo 48, un rapporto con la relazione sui fatti e con le conclusioni alle quali essa è pervenuta. Tale rapporto è inviato agli Stati interessati e comunicato alla Conferenza dei capi di Stato e di governo.
Articolo 53.
Al momento della trasmissione del suo rapporto, la Commissione può fare alla Conferenza dei capi di Stato e di governo le raccomandazioni che essa reputa utili.
Articolo 54.
La Commissione sottopone a ciascuna sessione ordinaria della Conferenza dei capi di Stato e di governo un rapporto sulle sue attività.
II. Altre comunicazioni
Articolo 55.
1. Prima di ogni sessione, il segretario della Commissione prepara l'elenco delle comunicazioni diverse da quelle degli Stati e le trasmette ai membri della Commissione che possono chiedere di prenderne conoscenza e di investirne la Commissione.
2. La Commissione ne risulterà investita su domanda della maggioranza assoluta dei suoi membri.
Articolo 56.
Le comunicazioni previste all'articolo 55 inviate alla Commissione e relative ai diritti dell'uomo e dei popoli, per essere esaminate, devono necessariamente rispondere alle seguenti condizioni:
1- indicare l'identità del loro autore anche se questi chiede alla Commissione di salvaguardarne l'anonimato;
2- essere compatibile con la Carta dell'OUA e con la presente Carta;
3- non contenere espressioni oltraggiose o insulti contro lo Stato messo in causa, le sue istituzioni o quelle dell'OUA;
4- non limitarsi a contenere esclusivamente informazioni diffuse dai mezzi di comunicazione di massa;
5- essere successiva all'esaurimento dei ricorsi interni, se esistono, a meno che non sia palese alla Commissione che la procedura di tali ricorsi si prolunga in maniera anormale;
6- essere inoltrata in un tempo ragionevole a partire dall'esaurimento dei ricorsi interni o dopo la data di ricevimento da parte della Commissione;
7- non riguardare casi che sono stati regolati in conformità ai principi sia della Carta delle Nazioni Unite sia della Carta dell'OUA sia alle disposizioni della presente Carta.
Articolo 57.
Prima di qualsiasi esame di merito, ogni comunicazione deve essere portata a conoscenza dello Stato interessato per iniziativa del presidente della Commissione.
Articolo 58.
1. Quando appaia, a seguito di una delibera della Commissione, che una o più comunicazioni riferiscano di situazioni che sembrano rivelare l'esistenza di un insieme di violazioni gravi o estese dei diritti dell'uomo e dei popoli, la Commissione attira l'attenzione della Conferenza dei capi di Stato e di governo su tali situazioni.
2. La Conferenza dei capi di Stato e di governo può allora chiedere alla Commissione di procedere, relativamente a tali situazioni, a uno studio approfondito e di riferirle in un rapporto circostanziato, accompagnato dalle sue conclusioni e raccomandazioni.
3. In caso di urgenza debitamente constatata dalla Commissione, questa investe il presidente della Conferenza dei capi di Stato e di governo che potrà richiedere uno studio approfondito.
Articolo 59.
1. Tutte le misure adottate nel quadro del presente Capitolo resteranno confidenziali fino al momento in cui la Conferenza dei capi di Stato e di governo ne deciderà altrimenti.
2. Tuttavia, il rapporto è pubblicato dal presidente della Commissione su decisione della Conferenza dei capi di Stato e di governo.
3. Il rapporto di attività della Commissione è pubblicato dal suo presidente dopo essere stato esaminato dalla Conferenza dei capi di Stato e di governo.
Capitolo IV. Principi applicabili
Articolo 60.
La Commissione si ispira al diritto internazionale relativo ai diritti dell'uomo e dei popoli, in particolare alle disposizioni dei vari strumenti africani relativi ai diritti dell'uomo e dei popoli, alle disposizioni della Carta delle Nazioni Unite, della Carta dell'OUA, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, alle disposizioni degli altri strumenti adottati dalle Nazioni Unite e dai paesi africani nel campo dei diritti dell'uomo e dei popoli, nonché alle disposizioni di vari strumenti adottati all'interno di istituzioni specializzate delle Nazioni Unite di cui sono membri le parti alla presente Carta.
Articolo 61.
La Commissione prende anche in considerazione, quali mezzi ausiliari di determinazione delle norme di diritto, le altre convenzioni internazionali, sia generali sia speciali, che sanciscono norme espressamente riconosciute dagli Stati Membri dell'OUA, le prassi africane conformi alle norme internazionali relative ai diritti dell'uomo e dei popoli, le consuetudini generalmente accettate come diritto, i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni africane nonché la giurisprudenza e la dottrina.
Articolo 62.
Ciascuno Stato Parte si impegna a presentare ogni due anni, a partire dalla data di entrata in vigore della presente Carta, un rapporto sulle misure di ordine legislativo o altro, prese al fine di dare effetto ai diritti e libertà riconosciute e garantite nella presente Carta.
Articolo 63.
1. La presente Carta sarà aperta alla firma, alla ratifica o all'adesione degli Stati Membri dell'OUA.
2. Gli strumenti di ratifica o di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale dell'OUA.
3. La presente Carta entrerà in vigore tre mesi dopo la ricezione da parte del Segretario Generale degli strumenti di ratifica o di adesione della maggioranza assoluta degli Stati Membri dell'OUA.
Parte III
Disposizioni diverse
Articolo 64.
1. All'entrata in vigore della presente Carta, si procederà all'elezione dei membri della Commissione alle condizioni fissate dalle disposizioni dei pertinenti articoli della Carta.
2. Il Segretario Generale dell'OUA convocherà la prima riunione della Commissione presso la sede dell'Organizzazione. In seguito, la Commissione sarà convocata ogni volta che sarà necessario e almeno una volta all'anno, dal suo presidente.
Articolo 65.
Per ciascuno degli Stati che ratificheranno la presente Carta o aderiranno dopo la sua entrata in vigore, la Carta prenderà effetto tre mesi dopo il deposito da parte di tale Stato del suo strumento di ratifica o di adesione.
Articolo 66.
Protocolli o accordi particolari potranno, in caso di bisogno, completare le disposizioni della presente Carta.
Articolo 67.
Il Segretario Generale dell'OUA informerà gli Stati Membri dell'OUA del deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione.
Articolo 68.
La presente Carta può essere emendata o revisionata se uno Stato Parte invia a questo effetto una richiesta scritta al Segretario Generale.
07/06/2018