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25/1/1996
1/7/2000
COE - Consiglio d'Europa
Adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996. Entrata in vigore il 1° luglio 2000. Stati Parti al 1° Luglio 2018: 20.
Autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione in Italia dati con legge n. 77 del 20 marzo 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 91 S.O. 66 del 18 aprile 2003). Data della ratifica: 04 luglio 2003 (Gazzetta Ufficiale n 240 S.O. del 15 ottobre 2003). Entrata in vigore per l'Italia: 04 luglio 2003.
Preambolo
Gli Stati membri del Consiglio d’Europa e gli altri Stati, firmatari della presente Convenzione,
Considerando che scopo del Consiglio d’Europa è realizzare una unione più stretta fra i suoi membri;
Tenendo conto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e in particolare dell’articolo 4, che esige che gli Stati contraenti adottino tutte le misure legislative, amministrative ed altre necessarie ad applicare i diritti riconosciuti nella suddetta Convenzione;
Prendendo atto del contenuto della Raccomandazione 1121 (1990) dell’Assemblea parlamentare, relativa ai diritti dei minori;
Convinti che i diritti e gli interessi superiori dei minori debbano essere promossi e che a tal fine i minori dovrebbero avere la possibilità di esercitare i propri diritti, in particolare nelle procedure in materia di famiglia che li riguardano;
Riconoscendo che i minori dovrebbero ricevere informazioni pertinenti, affinché i loro diritti e i loro interessi superiori possano essere promossi e affinché la loro opinione sia presa in debita considerazione;
Riconoscendo l’importanza del ruolo dei genitori nella tutela e la promozione dei diritti e degli interessi superiori dei figli e ritenendo che anche gli Stati dovrebbero, ove occorra, interessarsene;
Considerando, tuttavia, che in caso di conflitto è opportuno che le famiglie cerchino di trovare un accordo prima di portare il caso avanti ad un’autorità giudiziaria,
Hanno convenuto quanto segue:
Capitolo I. Campo di applicazione, oggetto della Convenzione e definizioni
Articolo 1. Campo di applicazione e oggetto della Convenzione
1. La presente Convenzione si applica ai minori che non hanno raggiunto l’età di 18 anni.
2. Oggetto della presente Convenzione è promuovere, nell’interesse superiore dei minori, i loro diritti, concedere loro diritti azionabili e facilitarne l’esercizio facendo in modo che possano, essi stessi o tramite altre persone od organi, essere informati e autorizzati a partecipare ai procedimenti che li riguardano dinanzi ad un’autorità giudiziaria.
3. I procedimenti che interessano i minori dinanzi ad un’autorità giudiziaria sono i procedimenti in materia di famiglia, in particolare quelli relativi all’esercizio delle responsabilità genitoriali, trattandosi soprattutto di residenza e di diritto di visita nei confronti dei minori.
4. Ogni Stato deve, all’atto della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, designare, con dichiarazione diretta al Segretario generale del Consiglio d’Europa, almeno tre categorie di controversie in materia di famiglia dinanzi ad un’autorità giudiziaria alle quali la presente Convenzione intende applicarsi.
5. Ogni Parte può, con dichiarazione aggiuntiva, completare la lista delle categorie di controversie in materia di famiglia alle quali la presente Convenzione intende applicarsi o fornire ogni informazione relativa all’applicazione degli articoli 5, 9 paragrafo 2, 10 paragrafo 2, e 11.
6. La presente Convenzione non impedisce alle Parti di applicare norme più favorevoli alla promozione e all’esercizio dei diritti dei minori.
Articolo 2. Definizioni
Ai fini della presente Convenzione, si intende per:
a) “autorità giudiziaria”, un tribunale o un’autorità amministrativa avente delle competenze equivalenti;
b) “detentori delle responsabilità genitoriali”, i genitori e altre persone od organi abilitati ad esercitare tutta o parte delle responsabilità genitoriali;
c) “rappresentante”, una persona, come un avvocato, o un organo designato ad agire presso un’autorità giudiziaria a nome di un minore;
d) “informazioni pertinenti”, le informazioni appropriate, in considerazione dell’età e della capacità di discernimento del minore, che gli saranno fornite al fine di permettergli di esercitare pienamente i propri diritti, a meno che la comunicazione di tali informazioni non pregiudichi il suo benessere.
Capitolo II. Misure di ordine procedurale per promuovere l’esercizio dei diritti dei minori
Diritti azionabili da partedi un minore
Articolo 3. Diritto di essere informato e di esprimere la propria opinione nei procedimenti
Nei procedimenti che lo riguardano dinanzi a un’autorità giudiziaria, al minore che è considerato dal diritto interno come avente una capacità di discernimento vengono riconosciuti i seguenti diritti, di cui egli stesso può chiedere di beneficiare:
a) ricevere ogni informazione pertinente;
b) essere consultato ed esprimere la propria opinione;
c) essere informato delle eventuali conseguenze che tale opinione comporterebbe nella pratica e delle eventuali conseguenze di qualunque decisione.
Articolo 4. Diritto di richiedere la designazione di un rappresentante speciale
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 9, quando il diritto interno priva i detentori delle responsabilità genitoriali della facoltà di rappresentare il minore a causa di un conflitto di interesse, il minore ha il diritto di richiedere, personalmente o tramite altre persone od organi, la designazione di un rappresentante speciale nei procedimenti che lo riguardano dinanzi ad un’autorità giudiziaria.
2. Gli Stati sono liberi di prevedere che il diritto di cui al paragrafo 1. venga applicato solo ai minori che il diritto interno ritiene abbiano una capacità di discernimento sufficiente.
Articolo 5. Altri possibili diritti azionabili
Le Parti esaminano l’opportunità di riconoscere ai minori ulteriori diritti azionabili nei procedimenti che li riguardano dinanzi ad un’autorità giudiziaria, in particolare:
a) il diritto di chiedere di essere assistiti da una persona appropriata, di loro scelta, che li aiuti ad esprimere la loro opinione;
b) il diritto di chiedere essi stessi, o tramite altre persone od organi, la designazione di un rappresentante distinto, nei casi opportuni, di un avvocato;
c) il diritto di designare il proprio rappresentante;
d) il diritto di esercitare completamente o parzialmente le prerogative di una parte in tali procedimenti.
B. Ruolo delle autorità giudiziarie
Articolo 6. Processo decisionale
Nei procedimenti che riguardano un minore, l’autorità giudiziaria, prima di giungere a qualunque decisione, deve:
a) esaminare se dispone di informazioni sufficienti ad fine di prendere una decisione nell’interesse superiore del minore e, se necessario, ottenere informazioni supplementari, in particolare da parte dei detentori delle responsabilità genitoriali;
b) quando il diritto interno ritiene che il minore abbia una capacità di discernimento sufficiente:
- assicurarsi che il minore abbia ricevuto tutte le informazioni pertinenti,
- nei casi che lo richiedono, consultare il minore personalmente, se necessario in privato, direttamente o tramite altre persone od organi, con una forma adeguata alla sua maturità, a meno che ciò non sia manifestamente contrario agli interessi superiori del minore,
- permettere al minore di esprimere la propria opinione;
c) tenere in debito conto l’opinione da lui espressa.
Articolo 7. Obbligo di agire prontamente
Nei procedimenti che interessano un minore, l’autorità giudiziaria deve agire prontamente per evitare ogni inutile ritardo. Devono concorrervi delle procedure che assicurino una esecuzione rapida delle decisioni dell’autorità giudiziaria. In caso di urgenza, l’autorità giudiziaria ha, se necessario, il potere di prendere decisioni immediatamente esecutive.
Articolo 8. Possibilità di procedere d’ufficio
Nei procedimenti che riguardano un minore, l’autorità giudiziaria ha il potere, nei casi in cui il diritto interno ritenga che il benessere del minore sia seriamente minacciato, di procedere d’ufficio.
Articolo 9. Designazione di un rappresentante
1. Nei procedimenti che riguardano un minore, quando in virtù del diritto interno i detentori delle responsabilità genitoriali si vedono privati della facoltà di rappresentare il minore a causa di un conflitto di interessi, l’autorità giudiziaria ha il potere di designare un rappresentante speciale che lo rappresenti in tali procedimenti.
2. Le Parti esaminano la possibilità di prevedere che, nei procedimenti che riguardano un minore, l’autorità giudiziaria abbia il potere di designare un rappresentante distinto, nei casi opportuni un avvocato, che rappresenti il minore.
C. Ruolo dei rappresentanti
Articolo 10.
1. Nei procedimenti dinanzi ad un’autorità giudiziaria riguardanti un minore, il rappresentante deve, a meno che non sia manifestamente contrario agli interessi superiori del minore:
a) fornire al minore ogni informazione pertinente, se il diritto interno ritenga che abbia una capacità di discernimento sufficiente;
b) fornire al minore, se il diritto interno ritenga che abbia una capacità di discernimento sufficiente, spiegazioni relative alle eventuali conseguenze che l’opinione del minore comporterebbe nella pratica, e alle eventuali conseguenze di qualunque azione del rappresentante;
c) rendersi edotto dell’opinione del minore e portarla a conoscenza dell’autorità giudiziaria.
2. Le Parti esaminano la possibilità di estendere le disposizioni del paragrafo 1 ai detentori delle responsabilità genitoriali.
D. Estensione di alcune disposizioni
Articolo 11.
Le Parti esaminano l’opportunità di estendere le disposizioni degli articoli 3, 4 e 9 ai procedimenti che riguardano i minori davanti ad altri organi, nonché alle problematiche relative ai minori, indipendentemente da qualunque procedimento.
E. Organi nazionali
Articolo 12.
1. Le Parti incoraggiano, tramite organi che esercitano, fra l’altro, le funzioni di cui al paragrafo 2, la promozione e l’esercizio dei diritti dei minori.
2. Tali funzioni sono le seguenti:
a) fare delle proposte per rafforzare l’apparato legislativo relativo all’esercizio dei diritti dei minori;
b) formulare dei pareri sui disegni legislativi relativi all’esercizio dei diritti dei minori;
c) fornire informazioni generali sull’esercizio dei diritti dei minori ai mass media, al pubblico e alle persone od organi che si occupano delle problematiche relative ai minori;
d) rendersi edotti dell’opinione dei minori e fornire loro ogni informazione adeguata.
F. Altre misure
Articolo 13. Mediazione e altri metodi di soluzione dei conflitti
Al fine di prevenire o di risolvere i conflitti, e di evitare procedimenti che coinvolgano minori dinanzi ad un’autorità giudiziaria, le Parti incoraggiano il ricorso alla mediazione e a qualunque altro metodo di soluzione dei conflitti atto a concludere un accordo, nei casi che le Parti riterranno opportuni.
Articolo 14. Assistenza giudiziaria e consulenza legale
Quando il diritto interno prevede l’assistenza giudiziaria o la consulenza giuridica per la rappresentanza dei minori nei procedimenti che li riguardano dinanzi ad un’autorità giudiziaria, tali disposizioni vengono applicate ai casi di cui agli articoli 4 e 9.
Articolo 15. Rapporti con altri strumenti internazionali
La presente Convenzione non impedisce l’applicazione di altri strumenti internazionali che trattino questioni specifiche nell’ambito della protezione dei minori e delle famiglie, e dei quali una Parte della presente Convenzione ne sia o ne divenga Parte.
Capitolo III. Comitato permanente
Articolo 16. Istituzione e funzioni del Comitato permanente
1. Viene costituito, ai fini della presente Convenzione, un Comitato permanente.
2. Il Comitato permanente si occupa dei problemi relativi alla presente Convenzione. Esso può, in particolare:
a) esaminare ogni questione pertinente relativa all’interpretazione o all’attuazione della Convenzione. Le conclusioni del Comitato permanente relative all’attuazione della Convenzione possono assumere la forma di raccomandazione; le raccomandazioni sono adottate con la maggioranza dei tre quarti dei voti espressi;
b) proporre emendamenti alla Convenzione ed esaminare quelli formulati all’articolo 20;
c) fornire consulenza e assistenza agli organi nazionali che esercitano le funzioni di cui al paragrafo 2 dell’articolo 12, nonché promuovere la cooperazione internazionale fra loro.
Articolo 17. Membri
1. Ogni Parte può farsi rappresentare in seno al Comitato permanente da uno o diversi delegati. Ogni Parte dispone di un voto.
2. Ogni Stato di cui all’articolo 21, che non sia Parte della presente Convenzione, può essere rappresentato al Comitato permanente da un osservatore. Lo stesso vale per ogni altro Stato o per la Comunità europea, che sia stato invitato ad aderire alla Convenzione, conformemente alle disposizioni dell’articolo 22.
3. A meno che una Parte, per lo meno un mese prima della riunione, non abbia espresso al Segretario generale la propria obiezione, il Comitato permanente può invitare a partecipare in veste di osservatore a tutte le riunioni o a tutta o parte di una riunione:
- ogni Stato non considerato nel precedente paragrafo 2;
- il Comitato per i diritti del fanciullo delle Nazioni Unite;
- la Comunità europea;
- qualunque organismo internazionale governativo;
- qualunque organismo internazionale non governativo che ricopra una o più funzioni fra quelle elencate al paragrafo 2 dell’art. 12;
- qualunque organismo nazionale, governativo o non governativo, che eserciti una o più funzioni fra quelle elencate al paragrafo 2 dell’articolo 12.
4. Il Comitato permanente può scambiare informazioni con tutte le organizzazioni che operano in favore dell’esercizio dei diritti dei minori.
Articolo 18. Riunioni
1. Al termine del terzo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente Convenzione e, per sua iniziativa, in qualunque altro momento dopo questa data, il Segretario generale del Consiglio d’Europa inviterà il Comitato permanente a riunirsi.
2. Il Comitato permanente non può prendere decisioni se non a condizione che almeno la metà delle Parti sia presente.
3. Conformemente agli articoli 16 e 20, le decisioni del Comitato permanente sono prese a maggioranza dei membri presenti.
4. Conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, il Comitato permanente stabilisce il proprio regolamento interno, nonché il regolamento interno di ogni gruppo di lavoro che esso costituisce per assolvere a tutti i compiti previsti dalla Convenzione.
Articolo 19. Rendiconti del Comitato permanente
Dopo ogni riunione, il Comitato permanente trasmette alle Parti e al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa un rendiconto relativo ai dibattiti svolti e alle decisioni prese.
Capitolo IV. Emendamenti alla Convenzione
Articolo 20.
1. Ogni emendamento agli articoli della presente Convenzione, proposto da una Parte o dal Comitato permanente, è comunicato al Segretario generale del Consiglio d’Europa e trasmesso a sua cura, almeno due mesi prima della successiva riunione del Comitato permanente, agli Stati membri del Consiglio d’Europa, a tutti i firmatari, a tutte le Parti, a tutti gli Stati invitati a firmare la presente Convenzione, conformemente alle disposizioni dell’articolo 21, e a tutti gli Stati o alla Comunità europea invitati ad aderirvi conformemente alle disposizioni dell’articolo 22.
2. Ogni emendamento proposto conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente viene esaminato dal Comitato permanente che sottopone il testo, adottato con la maggioranza dei tre quarti dei voti espressi, all’approvazione del Comitato dei Ministri. Dopo l’approvazione il testo è comunicato alle Parti per l’accettazione.
3. Ogni emendamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di un mese dalla data in cui tutte le Parti avranno informato il Segretario generale di averlo accettato.
Capitolo V. Clausole finali
Articolo 21. Firma, ratifica ed entrata in vigore
1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa e degli Stati non membri che abbiano partecipato alla sua elaborazione.
2. La presente Convenzione sarà sottoposta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d’Europa.
3. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data in cui tre Stati, dei quali almeno due siano membri del Consiglio d’Europa, avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla presente Convenzione, conformemente alle disposizioni del paragrafo precedente.
4. Per ogni Stato che esprima successivamente il suo consenso ad essere vincolato dalla presente Convenzione, essa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.
Articolo 22. Stati non membri e Comunità europea
1. Dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa potrà, di sua iniziativa e su proposta del Comitato permanente, e previa consultazione delle Parti, invitare tutti gli Stati non membri del Consiglio d’Europa che non abbiano partecipato all’elaborazione della Convenzione, nonché la Comunità europea, ad aderire alla presente Convenzione, tramite decisione presa con la maggioranza prevista all’articolo 20. d) dello Statuto del Consiglio d’Europa, e all’unanimità dei voti dei rappresentanti degli Stati contraenti aventi il diritto di partecipare al Comitato dei Ministri.
2. Per ogni Stato aderente o la Comunità europea, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario generale del Consiglio d’Europa.
Articolo 23. Applicazione territoriale
1. Ogni Stato può, alla firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, designare il territorio o i territori ai quali verrà applicata la presente Convenzione.
2. Ogni Parte può, in qualunque momento successivo, con dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d’Europa, estendere l’applicazione della presente Convenzione ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione, di cui essa assicuri le relazioni internazionali o per il quale sia abilitata a stipulare. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di tale territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario generale.
3. Ogni dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per quanto riguarda il/i territorio/i indicato/i nella dichiarazione, mediante notificazione indirizzata al Segretario generale. Il ritiro avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario generale.
Articolo 24. Riserve
Non può essere formulata alcuna riserva alla presente Convenzione.
Articolo 25. Denuncia
1. Ogni Parte può, in qualunque momento, denunciare la presente Convenzione indirizzando una notificazione al Segretario generale del Consiglio d’Europa.
2. La denuncia avrà effetto a partire dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario generale.
Articolo 26. Notifiche
Il Segretario generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio, a tutti i firmatari, a tutte le Parti e a ogni altro Stato, o alla Comunità europea, che sia stato invitato ad aderire alla presente Convenzione:
a) ogni firma;
b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
c) ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente agli articoli 21 o 22;
d) ogni emendamento adottato conformemente all’articolo 20 e la data in cui tale emendamento entra in vigore;
e) ogni dichiarazione formulata in virtù delle disposizioni degli articoli 1 e 23;
f) ogni denuncia fatta in virtù delle disposizioni dell’articolo 25;
g) ogni altro atto, notifica o comunicazione che abbia riferimento alla presente Convenzione.
In fede di che, i sottoscritti, all’uopo debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione.
Fatto a Strasburgo, il 25 gennaio 1996, in francese e in inglese, entrambi i testi facendo ugualmente fede, in una sola copia che sarà depositata negli archivi del Consiglio d’Europa.
Il Segretario generale del Consiglio d’Europa ne comunicherà copia munita di certificazione di conformità a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d’Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all’elaborazione della presente Convenzione, alla Comunità europea e ad ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione.
24/05/2024