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Manoscritti di versioni provvisorie della Dichiarazione universale dei diritti umani, durante i lavori di redazione del testo.
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Convenzione sulla soppressione del traffico di persone e lo sfruttamento della prostituzione altrui (1949)

Data di adozione

2/12/1949

Data di entrata in vigore

25/7/1951

Organizzazione

ONU - Organizzazione delle Nazioni Unite

Annotazioni

Adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con risoluzione 317 (IV) del 2 dicembre 1949. Aperta alla firma a Lake Success - New York, il 21 marzo 1950. Entrata in vigore internazionale: 25 luglio 1951. - Stati Parti al 1° Settembre 2020: 82.

Testo in lingua originale (inglese)

Stato delle ratifiche

Riserve e dichiarazioni

Annotazioni relative all'Italia

Autorizzazione all’adesione e ordine di esecuzione in Italia dati con legge n. 1173 del 23 novembre 1966 (Gazzetta Ufficiale n 5 del 7 gennaio 1967). Data della ratifica: 18 gennaio 1967 (Gazzetta Ufficiale n 95 del 5 aprile 1980). Entrata in vigore per l'Italia: 17 aprile 1980.

Allegati


Convenzione sulla soppressione del traffico di persone e lo sfruttamento della prostituzione altrui (1949)

Preambolo

Considerando che la prostituzione e il male che l'accompagna, vale a dire la tratta degli esseri umani ai fini della prostituzione, sono incompatibili con la dignità ed il valore della persona umana e mettono in pericolo il benessere dell'individuo, della famiglia e della comunità,

Considerando che per quanto concerne la repressione della tratta delle donne e dei bambini, sono in vigore i seguenti strumenti internazionali:

1) accordo internazionale del 18 maggio 1904 per la repressione del traffico delle bianche, emendato dal Protocollo approvato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il 3 dicembre 1948;

2) Convenzione internazionale del 4 maggio 1910 relativa alla repressione del traffico delle bianche, emendata per il sopraccitato Protocollo;

3) Convenzione internazionale del 30 settembre 1921 per la repressione del traffico di donne e bambini, emendata per il Protocollo approvato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il 20 ottobre 1947;

4) Convenzione internazionale dell'11 ottobre 1933 per la repressione del traffico delle donne adulte, emendata del sopraccitato Protocollo;

Considerando che la Società delle Nazioni aveva elaborato nel 1937 una bozza di Convenzione, estendendo il campo degli strumenti sopra menzionati, e

Considerando che l'evoluzione dopo il 1937 permette di concludere una convenzione che unifichi gli strumenti qui sopra menzionati e rafforzi il contenuto del progetto di convenzione del 1937 con le modifiche desiderabili al riguardo,

In considerazione di quanto precede, le Parti contraenti concordano quanto segue:

Articolo 1.

Le Parti con la presente Convenzione convengono di punire qualsiasi persona che, per soddisfare le passioni altrui:

1) procura, adesca o rapisce al fine di avviare alla prostituzione un'altra persona anche se consenziente;

2) sfrutta la prostituzione di un'altra persona anche se consenziente.

Articolo 2.

Le Parti con la presente Convenzione convengono inoltre di punire qualsiasi persona che:

1) mantenga, diriga o amministri o contribuisca a finanziare una casa chiusa;

2) conceda o prenda in affitto, in tutto od in parte, un immobile o un altro luogo ai fini della prostituzione altrui.

Articolo 3.

Nella misura in cui lo permette la legislazione nazionale, il tentativo e gli atti preparatori commessi in vista della commissione dei reati previsti agli artt. 1 e 2, devono essere anch'essi puniti.

Articolo 4.

Nella misura in cui lo permette la legislazione nazionale, la partecipazione intenzionale agli atti previsti agli artt. 1 e 2 sopradescritti è anch'essa punita.

Nella misura in cui lo permette la legislazione nazionale, gli atti di partecipazione saranno considerati come reati distinti in tutti i casi in cui ciò sia necessario per impedire l'impunità.

Articolo 5.

Nel caso in cui la legislazione nazionale autorizzi le persone lese nei loro diritti a costituirsi parte civile nei procedimenti in merito ai reati previsti dalla presente Convenzione, anche gli stranieri saranno ugualmente autorizzati a costituirsi parte civile con le medesime condizioni dei cittadini.

Articolo 6.

Ciascuna delle Parti della presente Convenzione conviene di prendere tutte le misure necessarie per abrogare o abolire tutte le leggi, i regolamenti e le pratiche amministrative secondo le quali le persone che si impegnano o sono sospettate di impegnarsi nella prostituzione devono farsi iscrivere su dei registri speciali, possedere dei documenti speciali, o conformarsi a condizioni eccezionali di sorveglianza o di notifica.

Articolo 7.

Tutte le precedenti condanne pronunciate in Stati stranieri per uno dei reati previsti nella presente Convenzione saranno, nella misura in cui lo permetta la legislazione nazionale, prese in considerazione:

1) per stabilire la recidività;

2) per pronunciare la sospensione della persona condannata dall'esercizio dei diritti civili.

Articolo 8.

I reati previsti dagli artt. 1 e 2 della presente Convenzione saranno considerati come casi passibili di estradizione in ogni trattato di estradizione concluso o che sarà concluso tra gli Stati Parti della Convenzione.

Gli Stati Parti della presente Convenzione che non richiedono l'esistenza di un trattato ai fini dell'estradizione devono, d'ora in avanti, riconoscere i reati indicati negli artt. 1 e 2 della presente Convenzione come casi di estradizione fra essi.

L'estradizione dovrà essere accordata conformemente alle norme dello Stato richiesto.

Articolo 9.

Negli Stati che non prevedono l'estradizione dei loro cittadini, i cittadini che vi hanno fatto ritorno dopo la commissione all'estero di un reato di cui agli artt. 1 e 2 della presente Convenzione, devono essere perseguiti e puniti dalle corti del paese di appartenenza.

Questa disposizione non si applica se, in un caso simile riguardante le Parti della presente Convenzione, l'estradizione di uno straniero non può essere garantita.

Articolo 10.

Le disposizioni dell'art. 9 non si applicano quando l'accusato è stato giudicato in uno Stato straniero e, in caso di condanna, ha scontato la pena o è stato rilasciato o ha usufruito di una riduzione di pena in conformità alle leggi di quel Paese straniero.

Articolo 11.

Nessuna delle disposizioni della presente Convenzione dovrà essere interpretata come determinante l'atteggiamento generale di uno Stato Parte in materia di limiti della giurisdizione penale secondo il diritto internazionale.

Articolo 12.

La presente Convenzione lascia impregiudicato il principio per cui i reati a cui si riferisce devono essere in ciascuno Stato definiti, perseguiti e puniti in conformità con la legislazione nazionale.

Articolo 13.

Le Parti della presente Convenzione sono tenute ad eseguire le commissioni rogatorie relative ai reati previsti dalla Convenzione in conformità con la legislazione e prassi nazionale in materia.

La trasmissione delle commissioni rogatorie deve essere operata:

1) per via di comunicazione diretta fra le autorità giudiziarie;

2) attraverso una corrispondenza diretta fra i Ministeri di Giustizia dei due Stati, o per comunicazione diretta da parte di un'altra autorità competente dello Stato richiedente al Ministero di Giustizia dello Stato richiesto;

3) per mezzo dell'agente diplomatico o consolare dello Stato richiedente nello Stato richiesto: l'agente invierà direttamente le commissioni rogatorie all'autorità giudiziaria competente o all'autorità indicata dal Governo dello Stato richiesto e riceverà direttamente da queste autorità i documenti costituenti l'esecuzione di queste commissioni rogatorie.

Nei casi 1 e 3, copia della commissione rogatoria sarà sempre indirizzata nello stesso tempo al superiore dell'autorità dello Stato in cui è fatta applicazione.

Ove non diversamente convenuto, la commissione rogatoria deve essere redatta nella lingua dell'autorità richiedente, salvo il diritto dello Stato richiesto di domandarne una copia tradotta nella propria lingua, certificata conforme dall'autorità che avanza la richiesta.

Ciascuna parte della presente Convenzione notificherà a ciascuna delle altre il mezzo o i mezzi di trasmissione sopra menzionati che essa riconosce in relazione alle richieste di rogatoria avanzate da ciascuno Stato nei suoi riguardi.

Fino al momento in cui lo Stato farà tale comunicazione, sarà mantenuta la procedura vigente.

L'esecuzione della commissione rogatoria non potrà dare luogo a diritti e a rimborsi di alcun genere diversi dai costi di perizia.

Niente del presente articolo dovrà essere interpretato come impegno da parte degli Stati Parti della presente Convenzione ad ammettere una deroga alle loro leggi per ciò che concerne le procedure e i modi ammissione della prova in sede penale.

Articolo 14.

Ciascuna delle Parti della presente Convenzione deve creare o mantenere un servizio incaricato di coordinare e di centralizzare i risultati delle indagini relative ai reati previsti dalla presente Convenzione.

Questi servizi dovranno riunire tutte le informazioni che potrebbero aiutare a prevenire e a reprimere i reati descritti dalla presente Convenzione e dovranno tenersi in contatto diretto con i servizi corrispondenti degli altri Stati.

Articolo 15.

Nei limiti ammessi dalla legislazione nazionale e nei casi in cui le autorità incaricate dei servizi menzionati all'art. 14 lo ritengano opportuno, esse daranno alle autorità incaricate dei servizi corrispondenti negli altri Stati le informazioni seguenti:

1) precisazioni in merito a tutti i reati o tentativi di reato previsti dalla presente Convenzione;

2) precisazioni concernenti le indagini, le azioni giudiziarie, gli arresti, le condanne, gli ingressi negati e le espulsioni delle persone accusate di uno dei reati previsti nella presente Convenzione, così come i movimenti di tali soggetti o tutte le altre informazioni utili a riguardo.

Le informazioni da fornire comprendono anche le descrizioni segnaletiche degli autori di reato, le loro impronte digitali e le loro fotografie, le indicazioni sul loro modus operandi, i dati di polizia e le informazioni giudiziarie che li riguardano.

Articolo 16.

Le Parti della presente Convenzione convengono di adottare o di promuovere, attraverso i loro servizi sociali, economici, educativi, sanitari e altri, che siano essi pubblici o privati, misure idonee a prevenire la prostituzione e ad assicurare la riabilitazione ed il reinserimento sociale delle vittime della prostituzione e dei reati previsti dalla presente Convenzione.

Articolo 17.

Le Parti della presente Convenzione convengono, per ciò che concerne l'immigrazione e l'emigrazione, di prendere o di mantenere in vigore, nei limiti delle loro obbligazioni definite dalla presente Convenzione, misure di controllo del traffico delle persone dell'uno o dell'altro sesso ai fini della prostituzione.

Gli Stati Parti si impegnano in particolare a:

1) promulgare i regolamenti necessari per la protezione degli immigrati o emigranti, in particolare di donne e di bambini, tanto nei luoghi di arrivo e di partenza che in quelli di transito;

2) disporre una pubblicità appropriata che metta il pubblico in guardia contro il pericolo di questo traffico;

3) adottare misure per sorvegliare in modo adeguato stazioni ferroviarie, aeroporti, porti marittimi, luoghi di transito e altri luoghi pubblici, al fine di impedire il traffico internazionale degli esseri umani a scopo di prostituzione;

4) prendere misure opportune affinché le autorità competenti siano informate dell'arrivo delle persone che appaiono a prima vista colpevoli, complici o vittime di questo traffico.

Articolo 18.

Le Parti della presente Convenzione si impegnano ad assumere, conformemente alla loro legislazione nazionale, le dichiarazioni delle prostitute straniere, allo scopo di stabilire la loro identità, il loro stato civile e di ricercare coloro che le hanno fatto uscire dal loro Stato. Queste informazioni saranno comunicate alle autorità dello Stato d'origine delle dette persone in vista del loro eventuale rimpatrio.

Articolo 19.

Le Parti della presente Convenzione si impegnano, in conformità con le condizioni stabilite dalla legislazione nazionale, senza pregiudizio per le azioni penali o le altre misure conseguenti alle violazioni delle norme rilevanti, e nella misura del possibile, a:

1) fino a che non sono completati gli accordi per il rimpatrio delle vittime del traffico internazionale di persone a fine di prostituzione, prevedere misure adatte alla loro temporanea cura e mantenimento;

2) rimpatriare le persone di cui all'art. 18 che lo desiderano o che possono essere reclamate da persone che esercitano la potestà su di loro o la cui espulsione è disposta dalla legge. Il rimpatrio sarà effettuato sulla base di un accordo con lo Stato di destinazione relativamente all'identità e alla nazionalità, nonché al luogo e alla data di arrivo alle frontiere. Ogni Stato Parte alla presente Convenzione faciliterà il transito delle persone in questione attraverso il suo territorio.

Nel caso in cui le persone di cui al precedente paragrafo non possano rimborsare le spese del rimpatrio e non abbiano coniuge, né parenti, né un tutore che possa provvedere, il costo del rimpatrio verso la più vicina frontiera o porto d'imbarco o aeroporto alla volta dello Stato d'origine, sarà sostenuto dallo Stato in cui hanno la residenza, mentre il costo del resto del viaggio sarà sostenuto dallo Stato d'origine.

Articolo 20.

Le Parti alla presente Convenzione si impegnano, se ancora non l'hanno fatto, a prendere le misure necessarie per esercitare una sorveglianza sugli uffici o agenzie di impiego, in vista di evitare che le persone che cercano un lavoro, in particolare le donne e i bambini, siano esposte al pericolo di prostituzione.

Articolo 21.

Le Parti alla presente Convenzione comunicheranno al Segretario generale della Organizzazione delle Nazioni Unite le loro leggi, i loro regolamenti in vigore e, in seguito annualmente, tutti i nuovi testi di legge e regolamenti relativi all'oggetto della presente Convenzione, nonché tutte le misure da loro adottate ai fini dell'applicazione della Convenzione. Le informazioni ricevute saranno pubblicate periodicamente dal Segretario generale e inviate a tutti i Membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e agli Stati non membri ai quali la presente Convenzione è stata ufficialmente comunicata conformemente alle disposizioni dell'art. 23.

Articolo 22.

Se tra le Parti alla presente Convenzione interviene una controversia relativa alla sua interpretazione o alla sua applicazione e se tale controversia non potrà essere risolta in altro modo, essa, su richiesta di una delle parti, sarà sottoposta alla Corte internazionale di giustizia.

Articolo 23.

La presente Convenzione sarà aperta alla firma di tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e ad altri Stati a cui il Consiglio economico e sociale avrà trasmesso un invito a questo proposito.

La Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Gli Stati menzionati al primo paragrafo che non hanno firmato la Convenzione vi possono aderire.

L'adesione si farà attraverso il deposito di uno strumento d'adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Ai fini della presente Convenzione, la parola "Stato" designerà pure tutte le colonie e i Territori in amministrazione fiduciaria affidati allo Stato che firmatario o che accede alla Convenzione, nonché tutti i territori che questo Stato rappresenta sul piano internazionale.

Articolo 24.

La presente Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del secondo strumento di ratifica o adesione.

Per ciascuno Stato che ratificherà o aderirà dopo il deposito del secondo strumento di ratificazione o adesione, la Convenzione entrerà in vigore novanta giorni dopo il deposito da parte dello Stato del suo strumento di ratifica o adesione.

Articolo 25.

Alla scadenza del termine di cinque anni a partire dall'entrata in vigore della presente Convenzione, tutte le Parti alla Convenzione la possono denunciare con notifica scritta indirizzata al Segretario generale della Organizzazione delle Nazioni Unite.

La notifica avrà effetto per la parte interessata un anno dopo la data in cui è stata ricevuta dal Segretario generale della Organizzazione delle Nazioni Unite.

Articolo 26.

Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e gli Stati non membri menzionati all'articolo 23 in merito a:

a) firme, ratificazioni e adesioni ricevute in applicazione dell'Articolo 23;

b) la data in cui la presente Convenzione entrerà in vigore, in applicazione dell'art. 24;

c) denunce ricevute in applicazione dell'art. 25.

Articolo 27.

Ogni Parte alla presente Convenzione si impegna a prendere, in conformità alla sua Costituzione, le misure legislative o di altro tipo, necessarie per garantire l'applicazione della Convenzione.

Articolo 28.

Le disposizioni della presente Convenzione annullano o sostituiscono, nei rapporti tra le Parti, le disposizioni degli strumenti internazionali menzionati ai capoversi 1, 2, 3 e 4 del secondo paragrafo del Preambolo; ognuno di questi strumenti sarà considerato come non più in vigore quando tutte le Parti di tale atto saranno diventate Parti della presente Convenzione.

Aggiornato il

11/09/2020