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31/10/2000
ONU - Organizzazione delle Nazioni Unite
Adottata alla 4213a sessione, 31 ottobre 2000.
Il Consiglio di Sicurezza,
Ricordando le sue risoluzioni 1261 (1999), del 25 agosto 1999, 1265 (1999) del 17 settembre 1999, 1296 (2000), del 19 aprile 2000, e 1314 (2000), del 11 agosto 2000, come anche le dichiarazioni pertinenti del suo Presidente, e ricordando anche la dichiarazione presentata alla stampa dal suo Presidente in occasione della Giornata delle Nazioni Unite sui Diritti della Donna e della Pace Internazionale, l. 8 marzo 2000 (SC/6816),
Ricordando anche gli impegni annunciati dalla Dichiarazione e dalla Piattaforma d'Azione di Pechino (A/52/231), così come i contenuti del documento finale della ventitreesima Sessione Speciale dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite intitolata La donna nell'anno 2000: uguaglianza di genere, sviluppo e pace per il secolo XXI (A/S.23/10/Rev.1), specialmente in relazione alla donna e ai conflitti armati,
Tenendo presenti i propositi e i principi della Carta delle Nazioni Unite e la responsabilità primordiale del Consiglio di Sicurezza in virtù della Carta, di mantenere la pace e la sicurezza internazionale,
Esprimendo preoccupazione per il fatto che i civili e in particolare le donne e i bambini, costituiscono la stragrande maggioranza di coloro che sono afflitti dai conflitti armati, anche come rifugiati e sfollati interni, e sempre di più subiscono gli attacchi dei combattenti e di altri elementi armati, e riconoscendo gli effetti che questo ha sulla pace durevole e sulla riconciliazione,
Riaffermando il ruolo importante che svolgono le donne nella prevenzione e nella soluzione dei conflitti e nel consolidamento della pace e sottolineando l'importanza della partecipazione paritetica e il pieno intervento in ogni sforzo di mantenimento e di promozione della pace e della sicurezza, e la necessità di incrementare il loro ruolo nei processi decisionali in materia di prevenzione e soluzione dei conflitti,
Riaffermando anche la necessità di applicare pienamente le disposizioni del diritto internazionale umanitario e la legislazione sui diritti umani perché proteggano i diritti delle donne e delle bambine durante e dopo i conflitti,
Enfatizzando la necessità che tutte le parti assicurino che nei programmi di rimozione delle mine e di informazione sul pericolo delle mine si tenga conto delle necessità specifiche delle donne e delle bambine,
Riconoscendo la necessità urgente di incorporare una prospettiva di genere nelle operazioni di mantenimento della pace, e a questo riguardo, tenendo conto della Dichiarazione di Windhoek e del Piano di Azione della Namibia sull'incorporazione di una prospettiva di genere nelle operazioni multidimensionali di sostegno alla pace (S/2000/693),
Riconoscendo ugualmente l'importanza della raccomandazione contenuta nella dichiarazione fatta alla stampa dal suo Presidente l'8 marzo del 2000, perché si impartisca al personale di mantenimento della pace un addestramento specializzato per la protezione, le necessità specifiche e i diritti umani delle donne e dei bambini in situazioni di conflitto,
Riconoscendo che la comprensione degli effetti dei conflitti armati sulle donne e le ragazze, i meccanismi istituzionali efficaci per garantire la loro protezione e piena partecipazione nel processo di pace possano contribuire considerevolmente al mantenimento e alla promozione della pace e della sicurezza internazionali,
Tenendo conto della necessità di consolidare i dati riguardanti gli effetti dei conflitti armati sulle donne e le ragazze,
1. Spetta agli Stati Membri di assicurare l'incremento della rappresentanza delle donne in tutti i livelli decisionali nelle istituzioni e nei meccanismi nazionali, regionali e internazionali per la prevenzione, la gestione e la soluzione dei conflitti;
2. Incoraggia il Segretario Generale ad applicare il suo piano strategico d'azione (A/49/587) nel quale si chiede un aumento della partecipazione delle donne nei livelli decisionali per la soluzione dei conflitti e nei processi di pace;
3. Richiede al Segretario Generale di nominare più donne come rappresentanti e inviate speciali per realizzare missioni proficue in suo nome e, a questo proposito, chiede agli Stati Membri di presentare al Segretario Generale delle candidate per includerle in una lista centralizzata aggiornata periodicamente;
4. Richiede ugualmente al Segretario Generale di cercare di ampliare il ruolo e il contributo delle donne nelle operazioni delle Nazioni Unite sul terreno, e specialmente tra gli osservatori militari, la polizia civile e il personale addetto ai diritti umani e ai compiti umanitari;
5. Esprime la sua volontà di incorporare una prospettiva di genere nelle operazioni di mantenimento della pace, e spetta al Segretario Generale di far sì che, laddove serve, le operazioni sul terreno includano delle componenti di genere;
6. Domanda al Segretario Generale di procurare agli Stati Membri delle direttive e dei materiali formativi sulla protezione, i diritti e le necessità specifiche delle donne, come anche sull'importanza della partecipazione delle donne nell'adozione di tutte le misure di mantenimento e di consolidamento della pace, invita gli Stati Membri ad includere questi elementi, così come la relativa formazione, nei loro programmi nazionali di addestramento del personale militare e di polizia civile, allo scopo di rendere consapevoli riguardo al HIV/AIDS e in preparazione al loro dispiegamento, e inoltre chiede al Segretario Generale di vigilare perché il personale delle operazioni di mantenimento della pace riceva un addestramento analogo;
7. Richiede agli Stati Membri di aumentare il loro sostegno finanziario, tecnico e logistico volontario alle attività di addestramento destinate a creare una sensibilità sulle questioni di genere, includendo anche i Fondi e i Programmi pertinenti, fra i quali il Fondo di Sviluppo delle Nazioni Unite per la Donna e il Fondo delle Nazioni Unite per l'Infanzia, come anche l'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati ed altri organismi pertinenti;
8. Chiede a tutti coloro che partecipano alla negoziazione ed applicazione di accordi di pace di adottare una prospettiva di genere, nella quale si tenga conto tra le varie cose:
a) Delle necessità specifiche delle donne e delle ragazze durante il rimpatrio e il reinsediamento, così come per la riabilitazione, la reintegrazione e la ricostruzione dopo i conflitti;
b) Delle misure per appoggiare le iniziative di pace delle donne locali e i processi autoctoni di soluzione dei conflitti e per far partecipare le donne in tutti i meccanismi di applicazione degli accordi di pace;
c) Delle misure per garantire la protezione e il rispetto dei diritti umani delle donne e delle ragazze, particolarmente in relazione alla Costituzione, al sistema elettorale, alla polizia e al sistema giudiziario;
9. Esorta tutte le parti coinvolte in un conflitto armato a rispettare pienamente il diritto internazionale applicabile ai diritti ed alla protezione delle donne e delle ragazze, specialmente in quanto civili, in particolare gli obblighi corrispondenti delle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei loro Protocolli Addizionali del 1977, la Convenzione sui Rifugiati del 1951 e il suo Protocollo del 1967, la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro la donna del 1979 e il suo Protocollo Facoltativo del 1999 e la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del bambino del 1989 e i suoi due Protocolli Facoltativi del 25 maggio del 2000, e a tenere presenti le disposizioni pertinenti dello Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale;
10. Richiede a tutte le parti coinvolte in un conflitto armato di adottare delle misure specifiche per proteggere le donne e le ragazze dalla violenza di genere, particolarmente dallo stupro e da altre forme di abuso sessuale e da tutte le ulteriori forme di violenza in situazioni di conflitti armati;
11. Sottolinea la responsabilità di tutti gli Stati di porre fine all'impunità e sottoporre a giudizio i responsabili di genocidio, di crimini contro l'umanità e crimini di guerra, specialmente quelli connessi con la violenza sessuale e di altro tipo contro le donne e le ragazze e, a questo riguardo, impone di escludere questi crimini, quando è possibile, dalle disposizioni di amnistia;
12. Esorta tutte le parti coinvolte in un conflitto armato a rispettare il carattere civile ed umanitario degli accampamenti e degli insediamenti dei rifugiati e a tenere conto delle necessità specifiche delle donne e delle ragazze, anche nella pianificazione degli accampamenti e degli insediamenti, e ricorda le sue risoluzioni 1208 (1998), del 19 novembre del 1998, e 1296 (2000), del 19 aprile del 2000;
13. Incoraggia tutti quelli che partecipano alla pianificazione per il disarmo, la smobilitazione e la reintegrazione, a tenere presenti le necessità diverse degli ex combattenti a seconda che siano di genere femminile o maschile e a tenere in conto le necessità dei familiari a loro carico;
14. Ribadisce la propria disponibilità, ogni qual volta siano adottate misure in base all'art. 41 della Carta delle Nazioni Unite, a considerare il loro possibile impatto sulla popolazione civile, dando rilievo alle particolari necessità di donne e fanciulle, al fine di prendere in esame le misure umanitarie derogatorie del caso;
15. Esprime la propria volontà di assicurare che nelle missioni del Consiglio di Sicurezza si tenga conto delle prospettive di genere e dei diritti della donna, anche attraverso consultazioni con i gruppi locali ed internazionali di donne;
16. Invita il Segretario Generale a promuovere uno studio sugli effetti dei conflitti armati sulle donne e sulle ragazze, e sul ruolo delle donne nel consolidamento della pace e sulle dimensioni di genere dei processi di pace e di soluzione dei conflitti, e lo invita ugualmente a presentare una relazione informativa al Consiglio di Sicurezza sui risultati di questo studio e a metterli a disposizione di tutti gli Stati Membri delle Nazioni Unite;
17. Chiede al Segretario Generale, quando occorra, di indicare nei suoi rapporti al Consiglio di Sicurezza i progressi realizzati rispetto all'inclusione delle questioni di genere in tutte le missioni di mantenimento della pace e in tutti gli altri aspetti connessi con la condizione di donne e ragazze;
18. Decide di proseguire ad occuparsi attivamente della questione.
24/05/2024