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17/7/1998
1/7/2002
ONU - Organizzazione delle Nazioni Unite
Adottato dalla Conferenza dei plenipotenziari il 17 luglio 1998. Entrata in vigore internazionale: 1 luglio 2002.
Autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione dati per l’Italia con legge n. 409 del 10 ottobre 1999 (Gazzetta Ufficiale n. 264 S.O. del 10 novembre 1999). Data della ratifica: 26 luglio 1999. Entrata in vigore per l'Italia: 01 luglio 2002. Comunicazione effettuata ai sensi dell'articolo 87, comma 1 e 2 il 28 aprile del 2004: “L'Italia precisa che desidera ricevere per via diplomatica le richieste di collaborazione previste dall'articolo 87 dello Statuto di Roma. La lingua nella quale dovranno pervenire tali richieste e i relativi documenti è l’italiano, unitamente a una traduzione in francese”.
Preambolo
Gli Stati Parti del presente Statuto,
Consapevoli che tutti i popoli sono uniti da stretti vincoli e che le loro culture formano un patrimonio condiviso, un delicato mosaico che rischia in ogni momento di essere distrutto,
Memori che nel corso di questo secolo, milioni di bambini, donne e uomini sono stati vittime di atrocità inimmaginabili che turbano profondamente la coscienza dell'umanità,
Riconoscendo che crimini di tale gravità minacciano la pace, la sicurezza ed il benessere del mondo,
Affermando che i delitti più gravi che riguardano l'insieme della comunità internazionale non possono rimanere impuniti e che la loro repressione deve essere efficacemente garantita mediante provvedimenti adottati in ambito nazionale ed attraverso il rafforzamento della cooperazione internazionale,
Determinati a porre termine all'impunità degli autori di tali crimini, contribuendo in tal modo alla prevenzione di nuovi crimini,
Rammentando che è dovere di ogni Stato esercitare la propria giurisdizione penale nei confronti dei responsabili di crimini internazionali,
Ribadendo gli scopi ed i principi della Carta delle Nazioni Unite ed in modo particolare il dovere di tutti gli Stati di astenersi dalla minaccia o dall'uso della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica degli altri Stati o comunque in contrasto con gli scopi delle Nazioni Unite,
Sottolineando a tale riguardo che nessuna disposizione del presente Statuto può essere interpretata nel senso di autorizzare uno Stato Parte ad intervenire in un conflitto armato concernente gli affari interni di un altro Stato,
Determinati ad istituire, a tali fini e nell'interesse delle generazioni presenti e future, una Corte penale internazionale permanente e indipendente, collegata con il sistema delle Nazioni Unite, competente a giudicare sui crimini più gravi che costituiscono motivo di allarme per la comunità internazionale nel suo insieme,
Evidenziando che la Corte penale internazionale istituita ai sensi del presente Statuto è complementare alle giurisdizioni penali nazionali,
Risoluti a garantire duraturo rispetto per l'attuazione della giustizia internazionale,
Hanno convenuto quanto segue:
Capitolo I. Istituzione della Corte
Articolo 1. La Corte
È istituita una Corte penale internazionale ("la Corte") quale istituzione permanente che esercita la propria giurisdizione sulle persone fisiche per i più gravi crimini di portata internazionale, come definiti nel presente Statuto. Essa è complementare alle giurisdizioni penali nazionali. La giurisdizione ed il funzionamento della Corte sono regolati dalle norme del presente Statuto.
Articolo 2. Rapporti della Corte con le Nazioni Unite
La Corte instaura rapporti con le Nazioni Unite attraverso un accordo che dovrà essere approvato dall'Assemblea degli Stati Parti al presente Statuto e successivamente concluso dal Presidente della Corte a nome di quest'ultima.
Articolo 3. Sede della Corte
1. La sede della Corte è all'Aia, nei Paesi-Bassi ("Stato ospitante").
2. La Corte e lo Stato ospitante stabiliscono un accordo di sede che sarà in seguito approvato dall'Assemblea degli Stati Parti, successivamente concluso dal Presidente della Corte a nome di quest'ultima.
3. Quando lo ritiene opportuno, la Corte può riunirsi in qualsiasi altro luogo, secondo le norme del presente Statuto.
Articolo 4. Status giuridico e poteri della Corte
1. La Corte possiede personalità giuridica internazionale. Essa ha anche la capacità giuridica necessaria per l'esercizio delle sue funzioni ed il conseguimento dei suoi obiettivi.
2. La Corte può esercitare le proprie funzioni ed i propri poteri, quali previsti nel presente Statuto, sul territorio di qualsiasi Stato Parte e, mediante un accordo speciale, sul territorio di ogni altro Stato.
Capitolo II. Giurisdizione, procedibilità e normativa applicabile
Articolo 5. Crimini rientranti nella giurisdizione della Corte
1. La giurisdizione della Corte è limitata ai crimini più gravi, motivo di allarme per la comunità internazionale nel suo insieme. La Corte ha giurisdizione, in forza del presente Statuto, sui seguenti crimini:
a) crimine di genocidio;
b) crimini contro l'umanità;
c) crimini di guerra;
d) crimine di aggressione.
2. La Corte eserciterà la propria giurisdizione sul crimine di aggressione successivamente all'adozione, in conformità agli articoli 121 e 123, di una disposizione che definisca tale crimine e stabilisca le condizioni alle quali la Corte potrà esercitare la giurisdizione su di esso. Tale norma dovrà essere compatibile con le disposizioni in materia della Carta delle Nazioni Unite. (Il paragrafo 2 dell'art. 5 è abrogato per gli Stati che hanno ratificato l'emendamento allo Statuto approvato dalla Conferenza di Kampala il 10 giugno 2010. Testi originali e stato delle ratifiche: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10-b&chapter=18&lang=en)Articolo 6. Crimine di genocidio
Ai fini del presente Statuto, per crimine di genocidio si intende uno dei seguenti atti commessi con l'intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, in quanto tale:
a) uccidere membri del gruppo;
b) cagionare gravi danni all'integrità fisica o psichica di membri del gruppo;
c) sottoporre deliberatamente persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da comportare la distruzione fisica, totale o parziale, del gruppo stesso;
d) imporr e misure volte ad impedire le nascite all'interno del gruppo;
e) trasferire con la forza bambini appartenenti al gruppo in un gruppo diverso.
Articolo 7. Crimini contro l'umanità
1. Ai fini del presente Statuto, per crimine contro l'umanità s'intende uno degli atti di seguito elencati commesso nell'ambito di un attacco esteso o sistematico contro una popolazione civile con la consapevolezza dell'attacco:
a) omicidio;
b) sterminio;
c) riduzione in schiavitù;
d) deportazione o trasferimento forzato della popolazione;
e) prigionia o altre gravi forme di privazione della libertà personale in violazione di norme fondamentali di diritto internazionale;
f) tortura;
g) stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata, sterilizzazione forzata o qualunque altra forma di violenza sessuale di analoga gravità;
h) persecuzione contro un gruppo o una collettività identificabile, ispirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere ai sensi del paragrafo 3, o da altre ragioni universalmente riconosciute come inammissibili dal diritto internazionale, in relazione ad atti richiamati dal presente paragrafo o a qualunque crimine rientrante nella giurisdizione della Corte;
i) sparizione forzata di persone;
j) apartheid;
k) altri atti inumani di analogo carattere diretti a causare intenzionalmente grandi sofferenze o gravi danni all'integrità fisica o alla salute fisica o mentale.
2. Agli effetti del paragrafo 1:
a) per "attacco diretto contro una popolazione civile" si intende una condotta che implichi la reiterata commissione di taluno degli atti preveduti al paragrafo 1 contro qualsiasi popolazione civile, in attuazione o a seguito del disegno politico di uno Stato o di una organizzazione diretto a realizzare tale attacco;
b) per "sterminio" si intende il sottoporre intenzionalmente le persone a condizioni di vita dirette a cagionare la distruzione di parte della popolazione, come, tra l'altro, impedire l'accesso al cibo ed alle medicine;
c) per "riduzione in schiavitù" si intende l'esercizio su una persona di alcuni o di tutti i poteri inerenti al diritto di proprietà, inclusa la tratta di persone, in particolare di donne e bambini a fini di sfruttamento sessuale;
d) per "deportazione o trasferimento forzato della popolazione" si intende lo spostamento di persone, per mezzo di espulsione o con altri mezzi coercitivi, dall'area nella quale le stesse si trovano legittimamente, in assenza di ragioni previste dal diritto internazionale che lo consentano;
e) per "tortura" si intende l'infliggere intenzionalmente gravi dolori o sofferenze, fisiche o mentali ad una persona di cui si abbia la custodia o il controllo; in tale termine non rientrano i dolori o le sofferenze derivanti esclusivamente da sanzioni legittime o che siano inscindibilmente connessi a tali sanzioni o dalle stesse incidentalmente occasionati;
f) per "gravidanza forzata" si intende il confinamento illegale di una donna resa gravida con la forza, nell'intento di modificare la composizione etnica di una popolazione o di commettere altre gravi violazioni del diritto internazionale. La presente definizione non può essere in alcun modo interpretata in maniera tale da pregiudicare l'applicazione delle normative nazionali in materia di interruzione della gravidanza;
g) per "persecuzione" si intende la intenzionale e grave privazione dei diritti fondamentali in violazione del diritto internazionale, per ragioni connesse all'identità del gruppo o della collettività;
h) per "apartheid" si intendono gli atti inumani di carattere analogo a quelli indicati nel paragrafo 1, commessi nel contesto di un regime istituzionalizzato di oppressione sistematica e di dominazione da parte di un gruppo razziale su altro o altri gruppi razziali e commessi al fine di perpetuare tale regime;
i) per "sparizione forzata di persone" si intende l'arresto, la detenzione o il sequestro di persone da parte o con l'autorizzazione, il sostegno o l'acquiescenza di uno Stato o di una organizzazione politica che in seguito rifiuti di riconoscere la privazione della libertà o di dare informazioni sulla sorte di tali persone o sui loro spostamenti, nell'intento di sottrarle alla protezione della legge per un prolungato periodo di tempo.
3. Agli effetti del presente Statuto, il termine "genere" si riferisce ai due sessi, maschile e femminile, all'interno del contesto sociale. Il termine "genere" non ha alcun altro significato al di fuori di quello menzionato.
Articolo 8. Crimini di guerra
1. La Corte ha giurisdizione nei confronti dei crimini di guerra, in particolare quando commessi come parte di un piano o di una politica, o della commissione su vasta scala di tali crimini.
2. Agli effetti dello Statuto, per "crimini di guerra" si intendono:
a) infrazioni gravi delle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, vale a dire uno dei seguenti atti posti in essere contro persone o beni protetti dalle norme delle Convenzioni di Ginevra:
i) omicidio volontario;
ii) tortura o trattamenti inumani, compresi gli esperimenti biologici;
iii) cagionare volontariamente grandi sofferenze o gravi lesioni all'integrità fisica o alla salute;
iv) vasta distruzione e appropriazione di beni non giustificata da necessità militari e compiuta illegalmente ed arbitrariamente;
v) costringere un prigioniero di guerra o altra persona protetta a prestare servizio nelle forze armate di una potenza nemica;
vi) privare volontariamente un prigioniero di guerra o altra persona protetta del suo diritto ad un equo e regolare processo;
vii) deportazione, trasferimento o detenzione illegali;
viii) presa di ostaggi.
b) Altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili, all'interno del quadro consolidato del diritto internazionale, nei conflitti armati internazionali vale a dire uno dei seguenti atti:
i) dirigere deliberatamente attacchi contro la popolazione civile in quanto tale o contro civili che non prendono direttamente parte alle ostilità;
ii) dirigere deliberatamente attacchi contro beni civili, cioè beni che non siano obiettivi militari;
iii) dirigere deliberatamente attacchi contro personale, installazioni materiale, unità o veicoli utilizzati nell'ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della pace, in conformità della Carta delle Nazioni Unite, nella misura in cui gli stessi abbiano diritto alla protezione accordata ai civili o a beni civili secondo il diritto internazionale dei conflitti, armati;
iv) lanciare deliberatamente un attacco nella consapevolezza che avrà come conseguenza incidentale la perdita di vite umane tra la popolazione civile o lesioni a civili o danni a proprietà civili, ovvero danni estesi, duraturi e gravi all'ambiente naturale che siano manifestamente eccessivi rispetto al complessivo concreto e diretto vantaggio militare previsto;
v) attaccare o bombardare, con qualsiasi mezzo, città, villaggi, abitazioni o costruzioni che non siano difesi e che non costituiscano obiettivi militari;
vi) uccidere o ferire combattenti che, avendo deposto le armi o non avendo ulteriori mezzi di difesa, si siano arresi senza condizioni;
vii) fare uso improprio della bandiera bianca, della bandiera o delle insegne militari e dell'uniforme del nemico o delle Nazioni Unite, nonché degli emblemi distintivi della Convenzione di Ginevra, cagionando in tal modo morti o feriti gravi;
viii) trasferimento, diretto o indiretto, ad opera della potenza occupante, di parte della propria popolazione civile nei territori occupati, o deportazione o trasferimento di tutta o di parte della popolazione del territorio occupato all'interno o al di fuori di tale territorio;
ix) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi umanitari, contro monumenti storici, ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati ed i feriti, purché tali luoghi non siano utilizzati per fini militari;
x) assoggettare coloro che si trovano in potere del nemico a mutilazioni fisiche o ad esperimenti medici o scientifici di qualsiasi tipo, non giustificati da trattamenti medici delle persone coinvolte né compiuti nel loro interesse, e che cagionano la morte di tali persone o ne mettano gravemente in pericolo la salute;
xi) uccidere e ferire a tradimento individui appartenenti alla nazione o all'esercito nemico;
xii) dichiarare che non sarà dato quartiere;
xiii) distruggere o impadronirsi di beni del nemico, a meno che la confisca o la distruzione non siano imperativamente richieste dalle necessità della guerra;
xiv) dichiarare aboliti, sospesi od improcedibili in giudizio i diritti e le azioni dei cittadini della nazione nemica;
xv) costringere i cittadini della nazione nemica, anche se al servizio del belligerante prima dell'inizio della guerra, a prendere parte ad operazioni di guerra dirette contro il proprio paese;
xvi) saccheggiare città o località, anche se prese d'assalto;
xvii) utilizzare veleni o armi velenose;
xviii) utilizzare gas asfissianti, tossici o altri gas simili, e tutti i liquidi, materiali o dispositivi analoghi;
xix) utilizzare proiettili che si espandono o si appiattiscono facilmente all'interno del corpo umano, quali i proiettili con l'involucro duro che non ricopre interamente la parte centrale o perforato ad intaglio;
xx) utilizzare armi, proiettili, materiali e metodi di combattimento che per loro natura causano mali superflui o sofferenze inutili o che per loro caratteristiche intrinseche colpiscano in modo indiscriminato in violazione del diritto internazionale dei conflitti armati, a condizione che tali armi, proiettili e materiali siano oggetto di un divieto generalizzato e rientrino tra quelli elencati in un allegato al presente Statuto, annesso a mezzo di un emendamento adottato in conformità delle disposizioni in materia contenute negli articoli 121 e 123;
xxi) violare la dignità della persona, in particolare con trattamenti umilianti e degradanti;
xxii) commettere stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata come descritta dall'art. 7.2 f), sterilizzazione forzata o commettere qualsiasi altra forma di violenza sessuale che costituisca anche infrazione grave alle Convenzioni di Ginevra;
xxiii) utilizzare la presenza di un civile o di altra persona protetta per evitare che taluni siti, aree o forze militari divengano il bersaglio di operazioni militari;
xxiv) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici, materiali, unità di assistenza, mezzi di trasporto sanitari e personale sanitario che usino, in conformità con il diritto internazionale, gli emblemi distintivi delle Convenzioni di Ginevra;
xxv) affamare intenzionalmente, come metodo di guerra, i civili, privandoli dei beni indispensabili alla loro sopravvivenza, compreso impedire volontariamente l'arrivo dei soccorsi come previsto dalle Convenzioni di Ginevra;
xxvi) arruolare o utilizzare fanciulli di età inferiore ai quindici anni nelle forze armate nazionali o farli partecipare attivamente alle ostilità.
c) Nel caso di un conflitto armato non di carattere internazionale, gravi violazioni dell'art. 3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, vale a dire uno degli atti di seguito enumerati, commessi contro coloro che non partecipano direttamente alle ostilità, compresi i membri delle forze armate che hanno deposto le armi e le persone che non sono in grado di combattere per malattia, ferite, stato di detenzione o per qualsiasi altra causa:
i) atti di violenza contro la vita e l'integrità della persona, in particolare tutte le forme di omicidio, le mutilazioni, i trattamenti crudeli e la tortura;
ii) violazione della dignità personale, in particolare trattamenti umilianti e degradanti;
iii) presa di ostaggi;
iv) emettere condanne ed eseguirle senza un previo giudizio svolto avanti un tribunale regolarmente costituito, che offra tutte le garanzie giudiziarie generalmente riconosciute come indispensabili;
d) il capoverso c) del paragrafo 2 si applica ai conflitti amati non di carattere internazionale; non si applica quindi a situazioni di disordini e di tensioni interne quali sommosse, atti di violenza sporadici o isolati o altri atti di natura analoga.
e) Altre gravi violazioni delle leggi e degli usi applicabili, all'interno del quadro consolidato del diritto internazionale, nei conflitti amati non di carattere internazionale, vale a dire uno dei seguenti atti:
i) dirigere deliberatamente attacchi contro la popolazione civile in quanto tale o contro civili che non prendano direttamente parte alle ostilità;
ii) dirigere deliberatamente attacchi contro edifici, materiali, unità e mezzi di trasporto sanitari e contro personale che usi, in conformità con il diritto internazionale, gli emblemi distintivi delle Convenzioni di Ginevra;
iii) dirigere deliberatamente attacchi contro personale installazioni materiale, unità o veicoli utilizzati nell'ambito di una missione di soccorso umanitario o di mantenimento della pace in conformità della Carta delle Nazioni Unite, nella misura in cui gli stessi abbiano diritto alla protezione accordata ai civili ed ai beni civili secondo il diritto internazionale dei conflitti armati;
iv) dirigere intenzionalmente attacchi contro edifici dedicati al culto, all'educazione, all'arte, alla scienza o a scopi umanitari, contro monumenti storici, ospedali e luoghi dove sono riuniti i malati ed i feriti, purché non siano utilizzati per fini militari;
v) saccheggiare città o località, anche se prese d'assalto;
vi) commettere stupro, schiavitù sessuale, prostituzione forzata, gravidanza forzata come descritta dall'art. 7.2 f), sterilizzazione forzata o commettere qualsiasi altra forma di violenza sessuale che costituisca anche violazione grave dell'art. 3 comune alle Convenzioni di Ginevra;
vii) arruolare o utilizzare fanciulli di età inferiore ai quindici anni nelle forze armate o in gruppi armati o farli partecipare attivamente alle ostilità;
viii) disporre il trasferimento della popolazione civile per ragioni correlate al conflitto, a meno che non lo richiedano la sicurezza dei civili coinvolti o inderogabili ragioni militari;
ix) uccidere o ferire a tradimento un combattente avversario;
x) dichiarare che non sarà dato quartiere;
xi) assoggettare coloro che si trovano in potere dell'avversario a mutilazioni fisiche o ad esperimenti medici o scientifici di qualsiasi tipo, non giustificati da trattamenti medici, dentistici, od ospedalieri delle persone interessate né compiuti nel loro interesse, e che causano la morte o mettano gravemente in pericolo la salute di tale persona o persone;
xii) distruggere o impadronirsi di beni dell'avversario, a meno che la confisca o la distruzione non siano imperativamente richieste dalle necessità del conflitto.
xiii) utilizzare veleno o armi velenose;
xiv) utilizzare gas asfissianti, gas tossici o gas simili nonché tutti i liquidi, le materie o i procedimenti analoghi;
xv) utilizzare proiettili che si espandono o si appiattiscono facilmente all'interno del corpo umano, quali i proiettili con l'involucro duro che non ricopre interamente la parte centrale o quelli perforati ad intaglio.
(I numeri xii, xiv e xv sono stati aggiunti dall'emendamento allo Statuto approvato dalla Conferenza di Kampala il 10 giugno 2010 - testi originali e stato delle ratifiche: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10-b&chapter=18&lang=en)
f) Il paragrafo 2 e) si applica ai conflitti armati non di carattere internazionale e pertanto non si applica alle situazioni di tensione e di disordine interne, quali sommosse o atti di violenza, isolati e sporadici od altri di natura simile. Si applica ai conflitti armati che si verificano nel territorio di uno Stato ove si svolga un conflitto armato prolungato tra le forze armate governative e gruppi armati organizzati o fra tali gruppi.
3. Nulla di quanto contenuto nelle disposizioni del paragrafo 2 c) e d) può incidere sulla responsabilità spettante ai governi di mantenere o ristabilire l'ordine pubblico all'interno dello Stato o di difendere l'unità e l'integrità territoriale dello Stato con tutti i mezzi legittimi.
Articolo Art. 8 bis. Crimine di aggressione
1. Ai fini del presente Statuto, «per crimine di aggressione» si intende la pianifica-zione, la preparazione, l’inizio o l’esecuzione, da parte di una persona in grado di esercitare effettivamente il controllo o di dirigere l’azione politica o militare di uno Stato, di un atto di aggressione che per carattere, gravità e portata costituisce una manifesta violazione della Carta delle Nazioni Unite del 26 giugno 1945.
2. Ai fini del paragrafo 1, «per atto di aggressione» s’intende l’uso della forza armata da parte di uno Stato contro la sovranità, l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di un altro Stato, o in qualunque altro modo contrario alla Carta delle Nazioni Unite. Indipendentemente dall’esistenza di una dichiarazione di guerra, in conformità alla risoluzione 3314 (XXIX) dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 14 dicembre 1974, i seguenti atti sono atti di aggressione:
a) l’invasione o l’attacco da parte di forze armate di uno Stato del territorio di un altro Stato o qualunque occupazione militare, anche temporanea, che risulti da detta invasione o attacco o qualunque annessione, mediante l’uso della forza, del territorio di un altro Stato o di parte dello stesso;
b) il bombardamento da parte delle forze armate di uno Stato contro il territorio di un altro Stato o l’impiego di qualsiasi altra arma da parte di uno Stato contro il territorio di un altro Stato;
c) il blocco dei porti o delle coste di uno Stato da parte delle forze armate di un altro Stato;
d) l’attacco da parte delle forze armate di uno Stato contro le forze armate terrestri, navali o aeree di un altro Stato o contro la sua flotta navale o aerea;
e) l’utilizzo delle forze armate di uno Stato che si trovano nel territorio di un altro Stato con l’accordo di quest’ultimo, in violazione delle condizioni stabilite nell’accordo, o qualunque prolungamento della loro presenza in detto territorio dopo il termine dell’accordo;
f) il fatto che uno Stato permetta che il suo territorio, messo a disposizione di un altro Stato, sia utilizzato da quest’ultimo per commettere un atto di aggressione contro uno Stato terzo;
g) l’invio da parte di uno Stato, o in suo nome, di bande, gruppi, forze irregolari o mercenari armati che compiano atti di forza armata contro un altro Stato di gravità tale da essere equiparabili agli atti sopra citati o che partecipino in modo sostanziale a detti atti.
(Articolo introdotto con l'emendamento allo Statuto approvato dalla Conferenza di Kampala il 10 giugno 2010. Testi originali e stato delle ratifiche: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10-b&chapter=18&lang=en)
Articolo 9. Elementi costitutivi dei crimini
1. Gli Elementi costitutivi dei crimini, di ausilio per la Corte nell'interpretazione e nell'applicazione degli articoli 6, 7 ed 8 (il testo che precede, in forza dell'emendamento allo Statuto approvato dalla Conferenza di Kampala il 10 giugno 2010 - testi originali e stato delle ratifiche: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10-b&chapter=18&lang=en -, è sostituito dal seguente: Gli elementi dei crimini sono di ausilio per la Corte nell’interpretazione e nell’applicazione degli articoli 6, 7, 8 e 8bis) del presente Statuto, sono adottati dalla Assemblea degli Stati Parti a maggioranza di due terzi dei membri.
1. Gli elementi dei crimini sono di ausilio per la Corte nell’interpretazione e nell’applicazione degli articoli 6, 7, 8 e 8bis.
2. Emendamenti agli Elementi costitutivi dei crimini possono essere proposte da:
a) uno Stato Parte;
b) i giudici, con decisione a maggioranza assoluta;
c) il Procuratore.
Gli emendamenti sono approvati dall'Assem-blea degli Stati Parti a maggioranza di due terzi dei membri.
3. Gli Elementi costitutivi dei crimini e gli emendamenti relativi devono essere conformi al presente Statuto.
Articolo 10.
Nessuna disposizione del presente Capitolo può essere interpretata nel senso di limitare o pregiudicare in qualsiasi modo, per effetti diversi da quelli del presente Statuto, le norme del diritto internazionale esistenti o in formazione.
Articolo 11. Competenza ratione temporis
1. La Corte ha competenza solo sui crimini di sua competenza, commessi dopo l'entrata in vigore del presente Statuto.
2. Quando uno Stato diviene Parte al presente Statuto successivamente alla sua l'entrata in vigore, la Corte può esercitare la propria giurisdizione solo sui crimini commessi dopo l'entrata in vigore del presente Statuto nei confronti di tale Stato, a meno che lo Stato stesso abbia reso una dichiarazione ai sensi dell'art. 12, paragrafo 3.
Articolo 12. Precondizioni per l'esercizio della giurisdizione
1. Lo Stato che diviene Parte del presente Statuto accetta con tale atto la giurisdizione della Corte sui crimini di cui all'art. 5.
2. Nel caso previsto all'art. 13, lettere a) o c) la Corte può esercitare la propria giurisdizione se uno o più dei seguenti Stati sono Parti del presente Statuto o hanno accettato la competenza della Corte ai sensi del paragrafo 3:
a) lo Stato nel cui territorio hanno avuto luogo l'azione o l'omissione in questione o, se il crimine è stato commesso a bordo di una nave o di un aeromobile, lo Stato della bandiera o di immatricolazione di tale nave o aeromobile;
b) lo Stato del quale la persona accusata del crimine ha la cittadinanza.
3. Se è richiesta, a norma delle disposizioni del paragrafo 2, l'accettazione di uno Stato non Parte del presente Statuto, tale Stato può, con dichiarazione depositata in Cancelleria, accettare l'esercizio della giurisdizione della Corte sul crimine in questione. Lo Stato consenziente coopera con la Corte senza ritardo e senza eccezioni, in conformità con il Capitolo IX.
Articolo 13. Esercizio della giurisdizione
La Corte può esercitare il proprio potere giurisdizionale su uno dei crimini di cui all'art. 5, secondo le disposizioni del presente Statuto, se:
a) una situazione nella quale appaiono essere stati commessi uno o più di tali crimini è sottoposta [referred, référée] al Procuratore da uno Stato Parte, in conformità con l'art. 14;
b) una situazione nella quale appaiono essere stati commessi uno o più dei suddetti crimini è sottoposta [referred, référée] al Procuratore dal Consiglio di Sicurezza, operante in base al Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite; oppure
c) il Procuratore ha aperto un'indagine su uno o più di tali crimini, in forza dell'art. 15.
Articolo 14. Sottoposizione di una situazione ad opera di uno Stato Parte
1. Uno Stato Parte può sottoporre al Procuratore una situazione nella quale uno o più crimini di competenza della Corte appaiono essere stati commessi richiedendo al Procuratore di effettuare indagini su questa situazione al fine di determinare se una o più persone particolari debbano essere accusate di tali crimini.
2. Lo Stato che sottopone il caso, indica per quanto possibile, le circostanze rilevanti e presenta la documentazione di supporto di cui dispone.
Articolo 15. Il Procuratore
1. Il Procuratore può iniziare le indagini di propria iniziativa sulla base di informazioni ricevute relative ai crimini su cui la Corte ha giurisdizione.
2. Il Procuratore valuta la serietà delle informazioni ricevute. A tal fine può richiedere ulteriori informazioni agli Stati, agli organi delle Nazioni Unite, alle organizzazioni intergovernative e non-governative o alle altre fonti affidabili che gli appaiono appropriate, e può ricevere testimoninanze scritte o orali presso la sede della Corte.
3. Se il Procuratore conclude che vi sono elementi che giustificano l'inizio delle indagini, presenta alla Camera Preliminare una richiesta di autorizzazione alle indagini, unitamente ad ogni elemento di supporto raccolto. Le vittime possono essere rappresentate di fronte alla Camera Preliminare, in conformità al Regolamento di Procedura e di Prova.
4. Se la Camera Preliminare, dopo aver esaminato la richiesta e gli elementi giustificativi che l'accompagnano, ritiene che l'avvio delle indagini è giustificato e che il caso appare rientrare nella giurisdizione della Corte, essa dà la sua autorizzazione, senza pregiudizio per le successive decisioni della Corte in materia di giurisdizione e di ammissibilità.
5. Il rifiuto da parte della Camera Preliminare di autorizzare l'avvio dell'indagine non preclude al Procuratore la possibilità di presentare una successiva richiesta, fondata su fatti o elementi di prova nuovi riferiti alla stessa situazione.
6. Se, dopo la valutazione preliminare di cui ai paragrafi 1 e 2, il Procuratore conclude che le informazioni fornite non giustificano l'inizio delle indagini, ne informa coloro che le hanno fornite. Ciò non preclude al Procuratore la possibilità di prendere in esame, alla luce di fatti o elementi di prova nuovi, ulteriori informazioni a lui eventualmente sottoposte relative alla stessa situazione.
Art. 15bis. Esercizio del potere giurisdizionale in relazione al crimine di aggressione (Segnalazione da parte di uno Stato o di propria iniziativa)
1. La Corte può esercitare il proprio potere giurisdizionale in relazione al crimine di aggressione conformemente all’articolo 13 lettere a) e c), fermo restando le disposizioni qui di seguito.
2. La Corte può esercitare il proprio potere giurisdizionale esclusivamente in relazione ai crimini di aggressione commessi un anno dopo la ratifica o l’accettazione degli emendamenti da parte di 30 Stati Parte.
3. La Corte esercita il proprio potere giurisdizionale in relazione al crimine di aggressione conformemente al presente articolo, con riserva di una decisione che sarà adottata dopo il 1° gennaio 2017 dalla stessa maggioranza degli Stati Parte richiesta per l’adozione di un emendamento allo Statuto.
4. La Corte può, in conformità all’articolo 12, esercitare il proprio potere giurisdizionale in relazione a un crimine di aggressione risultante da un atto di aggressione commesso da uno Stato parte, salvo il caso in cui tale Stato parte abbia in precedenza dichiarato di non accettare un simile potere giurisdizionale depositando un’apposita dichiarazione presso il Cancelliere. Il ritiro di tale dichiarazione può essere effettuato in qualsiasi momento ed essere valutato dallo Stato Parte entro una scadenza di tre anni.
5. Con riferimento a uno Stato non Parte del presente Statuto, la Corte non esercita il proprio potere giurisdizionale su un crimine di aggressione quando quest’ultimo è commesso da cittadini di tale Stato o sul suo territorio.
6. Se conclude che v’è un ragionevole fondamento per avviare un’indagine su un crimine di aggressione, il Procuratore verifica in primo luogo se il Consiglio di sicurezza ha constatato l’esistenza di un atto di aggressione commesso dallo Stato in causa. Il Procuratore notifica al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite la situazione portata dinanzi alla Corte, aggiungendo ogni informa-zione e documento utili.
7. Quando il Consiglio di sicurezza ha constatato un atto di aggressione, il Procuratore può avviare un’indagine su tale crimine.
8. Nel caso in cui una simile constatazione non venga effettuata entro sei mesi dalla data della notifica, il Procuratore può avviare un’indagine per crimine di aggressione, a condizione che la Sezione preliminare abbia autorizzato l’apertura di un’indagine per crimine di aggressione secondo la procedura fissata dall’articolo 15 e che il Consiglio di sicurezza non abbia deciso diversamente conformemente all’articolo 16.
9. La constatazione di un atto di aggressione da parte di un organo esterno alla Corte non pregiudica le constatazioni che la Corte effettua in virtù del presente Statuto. 10. Il presente articolo non pregiudica le disposizioni relative all’esercizio del potere giurisdizionale in relazione agli altri crimini elencati all’articolo 5. 4.
(Articolo introdotto con l'emendamento allo Statuto approvato dalla Conferenza di Kampala il 10 giugno 2010. Testi originali e stato delle ratifiche: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10-b&chapter=18&lang=en)
Art. 15ter. Esercizio del potere giurisdizionale in relazione al crimine di aggressione (Segnalazione da parte del Consiglio di sicurezza)
1. La Corte può esercitare il proprio potere giurisdizionale in relazione al crimine di aggressione conformemente all’articolo 13 lettera b), fermo restando le disposizioni qui di seguito.
2. La Corte può esercitare il proprio potere giurisdizionale esclusivamente sui crimini di aggressione commessi un anno dopo la ratifica o l’accettazione degli emendamenti da parte di 30 Stati Parte.
3. La Corte esercita il proprio potere giurisdizionale sul crimine di aggressione conformemente al presente articolo, con riserva di una decisione che sarà adottata dopo il 1° gennaio 2017 dalla stessa maggioranza degli Stati Parte richiesta per l’adozione di un emendamento allo Statuto.
4. La constatazione di un atto di aggressione da parte di un organo esterno alla Corte non pregiudica le constatazioni che la Corte effettua in virtù del presente Statuto. 5. Il presente articolo non pregiudica le disposizioni relative all’esercizio del potere giurisdizionale in relazione agli altri crimini elencati all’articolo 5.
(Articolo introdotto con l'emendamento allo Statuto approvato dalla Conferenza di Kampala il 10 giugno 2010. Testi originali e stato delle ratifiche: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10-b&chapter=18&lang=en).
Articolo 16. Sospensione delle indagini o dell'esercizio dell'azione penale
Nessuna indagine e nessun procedimento penale possono essere iniziati o proseguiti ai sensi del presente Statuto per il periodo di dodici mesi successivo alla data in cui il Consiglio di Sicurezza, con risoluzione adottata ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, ne abbia fatto richiesta alla Corte; tale richiesta può essere rinnovata dal Consiglio con le stesse modalità.
Articolo 17. Questioni di ammissibilità
1. Con riferimento al comma 10 del Preambolo e all'art. 1 del presente Statuto, la Corte dichiara improcedibile il caso se:
a) sullo stesso caso sono in corso indagini o procedimenti penali condotti da uno Stato che ha su di esso giurisdizione, a meno che tale Stato non abbia la volontà o sia nell'incapacità di svolgere veramente [genuinely, véritablement] le indagini o l'azione penale;
b) il caso è stato oggetto di indagini condotte da parte di uno Stato che ha su di esso giurisdizione e tale Stato ha deciso di non procedere nei confronti della persona interessata, a meno che la decisione non costituisca il risultato del rifiuto o dell incapacità dello Stato di procedere veramente [genuinely, véritablement];
c) la persona interessata è già stata giudicata per la condotta oggetto della denuncia e non può essere giudicata dalla Corte a norma dell'art. 20.3;
d) il caso non è sufficientemente grave da giustificare un'ulteriore azione da parte della Corte.
2. Al fine di decidere se ricorre in specifiche fattispecie il difetto di volontà dello Stato, la Corte valuta se, avuto riguardo ai principi del giusto processo riconosciuti dal diritto internazionale, sussistono una o più delle seguenti circostanze, secondo i casi:
a) il procedimento è o è stato intrapreso, ovvero la decisione dello Stato è stata adottata, nell'intento di proteggere la persona interessata dalla responsabilità penale per i crimini rientranti nella giurisdizione della Corte indicati nell'art. 5;
b) vi è stato un ingiustificato ritardo nella procedura che, date le circostanze, è incompatibile con il fine di assicurare la persona interessata alla giustizia;
c) il procedimento non è o non è stato condotto in modo indipendente o imparziale, ed è stato o è condotto in modo tale da essere, date le circostanze, incompatibile con il fine di assicurare la persona interessata alla giustizia.
3. Al fine di determinare l'incapacità, in un caso particolare, dello Stato, la Corte valuta se, a causa di un totale o sostanziale collasso del suo apparto giudiziario interno, ovvero della indisponibilità dello stesso, lo Stato non sia in grado di ottenere la presenza dell'imputato o di procurare le prove e testimonianze necessarie, ovvero non sia in qualunque altro modo in grado di condurre il procedimento instaurato.
Articolo 18. Decisione preliminare in ordine alla procedibilità
1. Quando alla Corte è stata sottoposta una situazione ai sensi dell'art. 13, lettera a) ed il Procuratore ha determinato che vi sono elementi che giustificano l'inizio delle indagini, ovvero quanto il Procuratore inizia le indagini sulla base degli articoli 13 lettera c) e 15, lo stesso Procuratore ne dà notifica a tutti gli Stati Parti ed a quegli Stati che, in considerazione delle informazioni disponibili, eserciterebbero ordinariamente la giurisdizione sui crimini in questione. Il Procuratore può informare tali Stati in via riservata e, se lo ritiene necessario per la protezione delle persone, per prevenire la distruzione delle prove o per impedire che le persone si rendano latitanti, può limitare l'ampiezza delle informazioni fornite agli Stati.
2. Entro un mese dalla ricezione di tale notifica, uno Stato può informare la Corte del fatto che sta conducendo o che ha condotto indagini su propri cittadini o su altri soggetti rientranti nella propria giurisdizione in relazione ad atti criminali che possono integrare i crimini indicati nell'art. 5 e che sono in rapporto con le informazioni notificate agli Stati. Su richiesta di tale Stato, il Procuratore sospende le proprie indagini in favore di quelle condotte dallo Stato, a meno che la Camera Preliminare, su istanza del Procuratore, non decida di autorizzare le indagini di quest'ultimo.
3. La sospensione delle indagini del Procuratore in favore di quelle condotte dallo Stato può essere riesaminata dal Procuratore stesso trascorsi sei mesi dalla data della sua adozione, o in qualunque momento, qualora si sia verificato un mutamento significativo delle circostanze basato sul rifiuto o l'effettiva incapacità dello Stato di condurre le indagini.
4. Lo Stato interessato o il Procuratore possono proporre appello avanti la Camera d'appello contro la decisione adottata dalla Camera Preliminare, in conformità con l'art. 82.2. L'appello può essere trattato con procedura d'urgenza.
5. Quando ha sospeso le indagini come previsto al paragrafo 2, il Procuratore può richiedere che lo Stato interessato lo informi periodicamente dei progressi delle sue indagini e di ogni procedimento penale che ne sia derivato. Lo Stato Parte risponde a tali richieste senza indebito ritardo.
6. Durante l'attesa di una decisione della Camera Preliminare o in qualsiasi momento quando le indagini sono sospese ai sensi del presente articolo, il Procuratore, in via eccezionale, può chiedere alla Camera Preliminare l'autorizzazione a compiere gli atti di indagine necessari allo scopo di preservare le prove, qualora si presenti una opportunità irripetibile di raccogliere importanti d'elementi di prova o sussista un rilevante rischio che tali elementi di prova possano successivamente non essere disponibili.
7. Lo Stato che si è opposto ad una decisione della Camera Preliminare ai sensi del presente articolo, può eccepire l'improcedibilità del caso ai sensi dell'art. 19, sulla base di ulteriori fatti significativi o di un rilevante mutamento delle circostanze.
Articolo 19. Questioni pregiudiziali sulla giurisdizione della Corte e la ammissibilità del caso
1. La Corte accerta la propria giurisdizione su qualsiasi caso portato dinanzi ad essa.
La Corte può pronunciarsi d'ufficio sulla ammissibilità del caso ai sensi dell'art. 17.
2. Eccezioni in ordine alla procedibilità del caso, fondate sui motivi indicati nell'art. 17, ovvero eccezioni in ordine alla giurisdizione della Corte, possono essere proposte:
a) dall'imputato o dalla persona nei confronti della quale è stato emesso un mandato d'arresto o di comparizione ai sensi dell'art. 58;
b) dallo Stato che ha giurisdizione sul caso, in ragione del fatto che su tale caso sta conducendo o ha già condotto indagini o procedimenti penali; o
c) dallo Stato di cui è richiesta l'accettazione della giurisdizione ai sensi dell'art. 12.
3. Il Procuratore può chiedere alla Corte di pronunciarsi sulla questione della giurisdizione o della ammissibilità. Nei procedimenti relativi alla giurisdizione o alla ammissibilità possono presentare osservazioni alla Corte anche coloro che hanno sottoposto la situazione ai sensi dell'art. 13, nonché le vittime del crimine.
4. L'inammissibilità di un caso o la carenza di giurisdizione della Corte possono essere eccepite una sola volta dalle persone o dagli Stati indicati nelle disposizioni del paragrafo 2. L'eccezione deve essere proposta prima o nel momento iniziale del processo. In circostanze eccezionali, la Corte può autorizzare che l'eccezione sia proposta più di una volta o in un momento successivo alla fase di apertura del procedimento. Le eccezioni di ammissibilità proposte nella fase di apertura del processo o successivamente previa autorizzazione della Corte possono essere fondate esclusivamente sull'art. 17.1, lettera c).
5. Gli Stati indicati nelle disposizioni del paragrafo 2, letttere b) e c) devono proporre l'eccezione il prima possibile.
6. Prima della convalida delle imputazioni, le eccezioni sulla procedibilità del caso e sulla giurisdizione della Corte devono essere proposte alla Camera Preliminare. Dopo la convalida delle imputazioni le stesse devono essere proposte alla Camera di primo grado. Le decisioni sulla giurisdizione o la procedibilità possono essere impugnate avanti la Camera d'Appello, in conformità con l'art. 82.
7. Se è lo Stato di cui al paragrafo 2, lettere b) o c) che propone un'eccezione, il Procuratore sospende le indagini sino a che la Corte non abbia adottato una decisione ai sensi dell'art. 17.
8. In pendenza della decisione della Corte, il Procuratore può richiedere alla stessa l'autorizzazione a:
a) compiere gli atti di indagine necessari indicati nell'art. 18.6;
b) assumere dichiarazioni o deposizioni da testimoni, o completare la raccolta e l'esame degli elementi di prova che abbiano avuto inizio prima della proposizione dell'eccezione; e
c) impedire, in cooperazione con gli Stati interessati, che coloro nei cui confronti il Procuratore ha già richiesto un mandato d'arresto ai sensi dell'art. 58 si rendano latitanti.
9. La proposizione dell'eccezione non incide sulla validità degli atti compiuti in precedenza dal Procuratore, o degli ordini o dei mandati emessi in precedenza dalla Corte.
10. Se la Corte ha dichiarato il caso improcedibile ai sensi dell'art. 17, il Procuratore può avanzare richiesta per la revisione della decisione qualora accerti il verificarsi di fatti nuovi che abbiano fatto venire meno le ragioni sulle quali si fondava la precedente dichiarazione di improcedibilità adottata ai sensi dell'art. 17.
11. Se il Procuratore, con riferimento a quanto indicato nell'art. 17, sospende le indagini, può richiedere che lo Stato interessato lo informi sullo svolgimento della procedura. Tali informazioni, se lo Stato lo richieda, devono essere tenute riservate. Se successivamente il Procuratore decide di procedere nelle indagini, deve darne formale notizia allo Stato la cui procedura era all'origine della sospensione.
Articolo 20. Ne bis in idem
1. Se non diversamente previsto dal presente Statuto, nessuno può essere giudicato dalla Corte per atti che costituiscono crimini per i quali è stato precedentemente condannato o assolto dalla Corte stessa.
2. Nessuno può essere giudicato da una diversa giurisdizione per un crimine indicato nell'art. 5 per il quale è già stato condannato o assolto dalla Corte.
3. Chiunque sia stato precedentemente giudicato da una diversa giurisdizione per condotte punibili anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 8 del presente Statuto, può essere giudicato dalla Corte solo se il procedimento di fronte all'altra giurisdizione: (il testo che precede, in forza dell'emendamento allo Statuto approvato dalla Conferenza di Kampala il 10 giugno 2010 - testi originali e stato delle ratifiche: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10-b&chapter=18&lang=en -, è sostituito dal seguente: Chiunque sia stato precedentemente giudicato da una diversa giurisdizione per condotte punibili anche ai sensi degli articoli 6, 7, 8 o 8bis, può essere giudicato dalla Corte solo se il procedimento di fronte all’altra giurisdizione:)
a) mirava a sottrarre la persona interessata alle sue responsabilità penali per crimini sui quali ha giurisdizione la Corte; o
b) in ogni caso non era stato condotto in modo indipendente ed imparziale, nel rispetto delle garanzie previste dal diritto internazionale, ma era stato condotto in modo da essere incompatibile, date le circostanze, con il fine di assicurare la persona interessata alla giustizia.
Articolo 21. Normativa applicabile
1. La Corte applica:
a) in primo luogo, il presente Statuto, gli Elementi costitutivi dei crimini ed il Regolamento di procedura e di prova;
b) in secondo luogo, ove occorra, i trattati applicabili ed i principi e le norme di diritto internazionale, ivi compresi i principi consolidati del diritto internazionale dei conflitti armati;
c) in mancanza, i principi generali di diritto ricavati dalla Corte in base alla normativa interna dei sistemi giuridici del mondo, compresa, ove occorra, la normativa interna degli Stati che avrebbero avuto giurisdizione sul crimine, purché tali principi non siano in contrasto con il presente Statuto, con il diritto internazionale e con le norme e gli standard internazionalmente riconosciuti.
2. La Corte può applicare i principi di diritto e le norme giuridiche quali risultano dall'interpretazione fornitane nelle proprie precedenti decisioni.
3. L'applicazione e l'interpretazione del diritto ai sensi del presente articolo devono essere compatibili con i diritti umani internazionalmente riconosciuti e devono essere effettuate senza alcuna discriminazione fondata su ragioni quali il genere, come definito nell'art. 7.3, l'età, la razza, il colore, la lingua, la religione o il credo, le opinioni politiche o le altre opinioni, la nazionalità, l'origine etnica o sociale, le condizioni economiche, la nascita o le altre condizioni personali.
Capitolo III. Principi generali del diritto penale
Articolo 22. Nullum crimen sine lege
1. Una persona è penalmente responsabile in forza del presente Statuto solo se la sua condotta, nel momento in cui viene realizzata, costituisce un crimine nella giurisdizione della Corte.
2. La definizione dei crimini è di stretta interpretazione e non può essere estesa per analogia. Nel dubbio, la deifinizione deve essere interpretata a favore della persona indagata, imputata o condannata.
3. Il presente articolo non impedisce che una condotta sia qualificata come crimine secondo il diritto internazionale indipendentemente dal presente Statuto.
Articolo 23. Nulla poena sine lege
Una persona condannata dalla Corte può essere punita solo in conformità al presente Statuto.
Articolo 24. Irretroattività ratione personae
1. Nessuno è penalmente responsabile in forza del presente Statuto per una condotta precedente all'entrata in vigore dello Statuto.
2. Se il diritto applicabile ad un caso è modificato prima della sentenza definitiva, alla persona indagata, imputata o condannata sarà applicato il diritto più favorevole.
Articolo 25. Responsabilità penale individuale
1. La Corte ha giurisdizione sulle persone fisiche in conformità al presente Statuto.
2. Chiunque commette un reato rientrante nella giurisdizione della Corte è responsabile individualmente e può essere punito secondo il presente Statuto.
3. Secondo il presente Statuto, una persona è penalmente responsabile e può essere punita per un reato di competenza della Corte se:
a) commette tale reato individualmente o insieme ad un un'altra persona o per mezzo di un'altra persona, a prescindere dal fatto se quest'ultima è o meno penalmente responsabile;
b) ordina, sollecita o induce la commissione di tale reato, nella misura in cui il reato di fatto ha luogo o è tentato;
c) allo scopo di agevolare la commissione di tale reato, aiuta, è complice o comunque favorisce la commissione o il tentativo di commissione di tale reato, ivi compresa la fornitura dei mezzi per la sua commissione;
d) contribuisce in ogni altro modo alla commissione o al tentativo di commissione del crimine da parte di un gruppo di persone che agiscono per uno scopo comune.
Tale contributo deve essere intenzionale e deve, a seconda dei casi:
i) essere fornito allo scopo di facilitare l'attività criminale o il disegno criminale del gruppo, nella misura in cui tale attività o disegno comportano la commissione di un crimine rientrante nella giurisdizione della Corte; oppure
ii) essere fornito conoscendo l'intenzione del gruppo di commettere il crimine;
e) trattandosi del crimine di genocidio, incita direttamente e pubblicamente altre persone a commettere genocidio;
f) tenta di commettere il reato mediante atti che per il loro carattere sostanziale costituiscono un inizio di esecuzione, senza tuttavia portare a termine il reato a causa di circostanze indipendenti dalle sue intenzioni dell'agente. Tuttavia, la persona che desiste dal tentativo di commettere il reato o comunque ne impedisce il completo realizzarsi, non può essere punita, in forza del presente Statuto per il suo tentativo di commettere tale crimine, sempre che abbia desistito dal suo progetto criminale completamente e volontariamente.
3bis. Con riferimento al crimine di aggressione, le disposizioni del presente articolo trovano applicazione solo per le persone in grado di esercitare effettivamente il controllo o di dirigere l’azione politica o militare di uno Stato.
(Il paragrafo 3 bis è stato introdotto con l'emendamento allo Statuto approvato dalla Conferenza di Kampala il 10 giugno 2010. Testi originali e stato delle ratifiche: https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-10-b&chapter=18&lang=en)
4. Nessuna disposizione del presente Statuto relativa alla responsabilità penale degli individui pregiudica la responsabilità degli Stati nel diritto internazionale.
Articolo 26. Esclusione della giurisdizione per persone di età inferiore a 18 anni
La Corte non ha giurisdizione nei confronti di una persona minore di 18 anni al momento della presunta commissione del crimine.
Articolo 27. Irrilevanza della qualifica ufficiale
1. Il presente Statuto si applica a tutti in modo uguale senza qualsivoglia distinzione basata sulla qualifica ufficiale. In particolare, la qualifica ufficiale di Capo di Stato o di governo, di membro di un governo o di un parlamento, di rappresentante eletto o di agente di uno Stato non esenta in alcun caso una persona dalla sua responsabilità penale per quanto concerne il presente Statuto e non costituisce di per sé motivo di riduzione della pena.
2. Le immunità o le regole di procedura speciali eventualmente inerenti alla qualifica ufficiale di una persona in forza del diritto interno o del diritto internazionale non impediscono alla Corte di esercitare la propria giurisdizione nei confronti di tale persona.
Articolo 28. Responsabilità dei capi militari e di altri superiori gerarchici
Oltre agli altri motivi di responsabilità penale secondo il presente Statuto per crimini rientranti nella giurisdizione della Corte:
a) un comandante militare o persona che di fatto agisce come comandante militare è penalmente responsabile dei crimini di competenza della Corte commessi da forze poste sotto il suo effettivo comando o controllo o sotto la sua effettiva autorità e controllo, a seconda dei casi, quando ciò sia il risultato del mancato controllo che egli doveva adeguatamente esercitare su tali forze, quando:
i) il comandante militare o tale persona sapeva o, date le circostanze, avrebbe dovuto sapere che le forze stavano commettendo o stavano per commettere tali crimini; e
ii) tale comandante militare o tale persona non ha adottato tutte le misure necessarie e ragionevoli in suo potere per impedirne o reprimerne la commissione o per sottoporre la questione alle autorità competenti a fini di un'inchiesta e dell'esercizio dell'azione penale.
b) Per quanto concerne le relazioni fra superiore gerarchico e sottoposti non descritte alla lettera a), il superiore gerarchico è penalmente responsabile per i reati rientranti nella giurisdizione della Corte commessi da subalterni posti sotto la sua effettiva autorità o controllo, qualora egli non abbia esercitato un opportuno controllo su tali subordinati nei casi in cui:
i) il superiore era a conoscenza di informazioni che indicavano chiaramente che i suoi subordinati stavano commettendo o stavano per commettere tali crimini, o deliberatamente ha trascurato di tenere conto di tali informazioni;
ii) i crimini riguardavano attività poste sotto la sua effettiva responsabilità controllo; e
iii) il superiore ha omesso di adottare tutte le misure necessarie e ragionevoli in suo potere per impedire o reprimere la commissione dei crimini o per sottoporre la questione alle autorità competenti ai fini di un'inchiesta e dell'esercizio dell'azione penale.
Articolo 29. Imprescrittibilità
I crimini di competenza della Corte non sono soggetti ad alcun termine di prescrizione.
Articolo 30. Elemento psicologico
1. Salvo diversa disposizione, una persona è penalmente responsabile e può essere punita per un crimine nella giurisdizione della Corte solo se l'elemento materiale è accompagnato da intenzione e consapevolezza.
2. Ai sensi del presente articolo, vi è intenzione quando:
a) riguardo alla condotta, la persona intenda adottare tale condotta,
b) riguardo alla conseguenza, la persona intende causare tale conseguenza o è consapevole che quest'ultima si realizzerà nel corso normale degli eventi.
3. Ai fini del presente articolo, c'è "consapevolezza" quando una persona è cosciente dell'esistenza di una determinata circostanza o che una conseguenza avverrà nel corso normale degli eventi. Espressioni quali "conoscenza", e "con cognizione di causa" vanno interpretate conformemente.
Articolo 31. Motivi di esclusione della responsabilità penale
1. Oltre agli altri motivi di esclusione della responsabilità penale previsti dal presente Statuto, una persona non è penalmente responsabile se, al momento della sua condotta:
a) soffre di una malattia o deficienza mentale che preclude la sua facoltà di comprendere il carattere illecito o la natura della sua condotta, o di controllarla per renderla conforme al diritto;
b) è in uno stato d'intossicazione che le preclude la facoltà di comprendere il carattere illecito o la natura della sua condotta o di controllarla per renderla conforme al diritto, a meno che la persona non si sia volontariamente intossicata, pur sapendo, o trascurando di considerare il rischio che, come risulta dalle circostanze, in ragione della sua intossicazione, avrebbe con ogni probabilità adottato una condotta che costituisce un crimine nella giurisdizione della Corte;
c) la persona agisce in modo ragionevole per difendere se stessa, per difendere un'altra persona o, in caso di crimini di guerra, per difendere beni essenziali alla propria sopravvivenza o a quella di terzi, o essenziali per l'adempimento di una missione militare, contro un ricorso imminente ed illecito alla forza, proporzionalmente alla gravità del pericolo incorso da essa o dall'altra persona o dai beni protetti. Il fatto che la persona abbia partecipato ad un'operazione difensiva condotta da forze armate non costituisce di per sé motivo di esclusione della responsabilità penale ai sensi del presente capoverso;
d) il comportamento che si ritiene costitutivo di un crimine rientrante nella giurisdizione della Corte è adottato sotto coercizione [duress, contrainte] risultante da una minaccia di morte imminente o di un danno grave, continuo o imminente all'integrità fisica propria o altrui, e la persona agisce di necessità e in modo ragionevole per allontanare tale minaccia, sempre che la stessa persona non intenda causare un danno maggiore di quello che cerca di evitare. Tale minaccia può essere:
i) esercitata da altre persone, oppure
ii) costituita da altre circostanze che vanno oltre il controllo della persona.
2. La Corte si pronuncia sull'applicabilità dei motivi di esclusione della responsabilità penale previsti nel presente Statuto rispetto al caso di cui è investita.
3. Durante il processo la Corte può tenere conto di un motivo di esclusione della responsabilità penale diverso da quelli previsti al paragrafo 1, se tale motivo discende dal diritto applicabile come previsto dall'art. 21. Le procedure di esame di tale motivo di esclusione sono previste nel Regolamento di procedura e prova.
Articolo 32. Errore di fatto o di diritto
1. Un errore di fatto è motivo di esclusione della responsabilità penale solo se esclude l'elemento psicologico del reato.
2. Un errore di diritto concernente se un determinato tipo di condotta costituisca un crimine rientrante nella giurisdizione della Corte, non è motivo di esclusione della responsabilità penale. Tuttavia, un errore di diritto può essere motivo di esclusione della responsabilità penale quando fa venire meno l'elemento psicologico del reato, o in forza di quanto previsto dall'art. 33.
Articolo 33. Ordini del superiore gerarchico e ordine di legge
1. Il fatto che un crimine rientrante nella giurisdizione della Corte sia stato commesso da una persona in esecuzione di un ordine di un governo o di un superiore militare o civile, non libera tale persona dalla responsabilità penale, a meno che:
a) la persona avesse l'obbligo giuridico di obbedire agli ordini del governo o del superiore in questione;
b) la persona non sapesse che l'ordine era illegittimo; e
c) l'ordine non fosse manifestamente illegittimo.
2. Ai fini del presente articolo, gli ordini di commettere un genocidio o crimini contro l'umanità sono manifestamente illegittimi.
Capitolo IV. Composizione ed amministrazione della Corte
Articolo 34. Organi della Corte
Gli organi della Corte sono i seguenti:
a) Presidenza;
b) Sezione d'appello, Sezione di primo grado e Sezione preliminare;
e) Ufficio del Procuratore;
d) Cancelleria.
Articolo 35. Ufficio di giudice
1. Tutti i giudici sono eletti come membri a tempo pieno della Corte e prestano servizio su tale base dall'inizio del loro mandato.
2. I giudici che compongono la Presidenza esercitano le loro funzioni a tempo pieno dal momento in cui sono eletti.
3. La Presidenza può, in funzione del carico di lavoro della Corte ed in consultazione con gli altri giudici, decidere periodicamente in che misura questi ultimi sono tenuti prestare servizio a tempo pieno. Le decisioni adottate a tale riguardo non pregiudicano le disposizioni dell'art. 40.
4. Le intese finanziarie concernenti i giudici che non sono tenuti ad esercitare le loro funzioni a tempo pieno sono prese secondo l'art. 49.
Articolo 36. Requisiti, nomina ed elezione dei giudici
1. Salve le disposizioni del paragrafo 2, la Corte si compone, di 18 giudici;
2.
a) La Presidenza, agendo in nome della Corte, può proporre di aumentare il numero dei giudici fissato al paragrafo 1, motivando debitamente la sua proposta. Questa è comunicata senza indugio a tutte le parti dal Cancelliere.
b) Successivamente la proposta è esaminata in una riunione dell'Assemblea degli Stati Parti, convocata conformemente all'art. 112. Essa è considerata adottata se è approvata alla riunione con la maggioranza di due terzi dei membri dell'Assemblea degli Stati Parti. Essa entra in vigore alla data stabilita dall'Assemblea degli Stati Parti.
c) i) Quando una proposta di aumentare il numero dei giudici è stata adottata secondo il capoverso b), l'elezione dei giudici supplementari avviene alla successiva riunione dell'Assemblea degli Stati Parti, secondo i paragrafi da 3 a 8 e l'art. 37, paragrafo 2;
ii) Quando una proposta di aumentare il numero dei giudici è stata adottata ed è divenuta effettiva secondo i capoversi b) e c) i), la Presidenza può proporre in qualsiasi momento successivo, qualora il carico di lavoro della Corte lo giustifichi, di ridurre il numero dei giudici, purché tale numero non scenda al di sotto di quello stabilito al paragrafo 1. La proposta è esaminata secondo la procedura stabilita ai capoversi a) e b). Se è adottata, il numero dei giudici diminuisce gradualmente mano a mano che il mandato dei giudici in esercizio giunge a scadenza, fino a quando non venga raggiunto il numero richiesto.
3.
a) I giudici sono scelti fra persone di alta levatura morale, imparzialità ed integrità che posseggano tutti i requisiti richiesti nei loro rispettivi Stati per l'esercizio delle massime cariche giudiziarie.
b) Ogni candidato ad un seggio alla Corte deve:
i) avere una competenza riconosciuta in diritto e procedura penale, nonché la necessaria esperienza di processo penale, sia in qualità di giudice, di procuratore, di avvocato o in ogni altra qualità analoga; oppure
ii) avere una competenza riconosciuta in settori pertinenti del diritto internazionale, quali il diritto internazionale umanitario e dei diritti umani, nonché ampia esperienza in una professione giuridica particolarmente significativa ai fini dell'attività giudiziaria della Corte;
c) ogni candidato ad un seggio alla Corte deve avere un'ottima conoscenza ed una pratica corrente di almeno una delle lingue di lavoro della Corte.
4.
a) i candidati ad un seggio della Corte possono essere presentati da qualsiasi Stato Parte del presente Statuto:
i) seguendo la procedura di presentazione di candidature alle massime cariche giudiziarie nello Stato in questione; oppure
ii) seguendo la procedura di presentazione di candidature alla Corte Internazionale di Giustizia prevista nello Statuto di quest'ultima.
Le candidature sono accompagnate da una dichiarazione dettagliata che dimostri come il candidato possegga i requisiti previsti al paragrafo 3.
b) Ciascuno Stato Parte può presentare la candidatura di una persona per una determinata elezione. Tale persona non deve necessariamente avere la nazionalità di detto Stato, ma in ogni caso deve essere cittadino di uno Stato Parte.
c) L'Assemblea degli Stati Parti può decidere di costituire, qualora lo reputi opportuno, una commissione consultiva per l'esame delle candidature. La composizione ed il mandato di tale Commissione sono definiti dall'Assemblea degli Stati Parti.
5. Ai fini dell'elezione, vengono predisposte due liste di candidati: La lista A, contenente i nomi dei candidati in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 3.b) i); la lista B, contenente i nomi dei candidati in possesso dei requisiti di cui al paragrafo 3. b) ii).
Un candidato in possesso delle qualifiche richieste per figurare sulle entrambe le liste può scegliere quella su cui essere inserito. Alla prima elezione, almeno nove giudici saranno eletti fra i candidati della lista A ed almeno cinque giudici fra quelli della lista B. Le elezioni successive saranno organizzate in modo da mantenere una proporzione analoga fra i giudici qualificati eletti fra i candidati delle due liste.
6.
a) I giudici sono eletti a scrutinio segreto in una riunione dell'Assemblea degli Stati Parti convocata a tal fine in forza dell'art. 112. Senza pregiudizio del successivo paragrafo 7, saranno eletti i 18 candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e la maggioranza di due terzi degli Stati Parti presenti e votanti.
b) Se rimangono seggi da destinare alla fine del primo turno di scrutinio si procederà a scrutini ulteriori, secondo la procedura stabilita al capoverso a), fino a quando i rimanenti seggi siano stati ricoperti.
7. la Corte non può annoverare più di un cittadino dello stesso Stato. A tale riguardo una persona che può essere considerata come cittadina di più di uno Stato sarà considerata cittadino dello Stato in cui esercita normalmente i propri diritti civili e politici.
8.
a) Nella scelta dei giudici gli Stati Parti tengono conto della necessità di assicurare nella composizione della Corte:
i) la rappresentanza dei principali ordinamenti giuridici del mondo;
ii) un'equa rappresentanza geografica;
iii) un'equa rappresentanza di uomini e donne.
b) Gli Stati Parti tengono altresì conto del bisogno di assicurare la presenza di giudici specializzati in talune materie, compresa, ma non in modo esclusivo, la materia della violenza contro donne o bambini.
9.
a) Salvo quanto stabilito alla successiva lettera b), i giudici sono eletti per un mandato di nove anni e, fatto salvo il capoverso c) e l'art. 37.2, non sono rieleggibili.
b) Nella prima elezione, un terzo dei giudici eletti, designati mediante sorteggio, sono nominati per un mandato di tre anni; un terzo dei giudici eletti, designati mediante sorteggio, sono nominati per un mandato di sei anni; gli altri giudici sono nominati per un mandato di nove anni.
c) Un giudice nominato per un mandato di tre anni in applicazione della lettera b) è rieleggibile per un mandato completo.
10. In deroga alle disposizioni del paragrafo 9, un giudice assegnato alla Camera di primo grado o alla Camera d'Appello secondo l'art. 39, che ha iniziato dinanzi a tale Camera la trattazione di una causa, rimane in funzione fino a quando la causa non è conclusa.
Articolo 37. Seggi vacanti
1. I seggi divenuti vacanti sono ricoperti mediante elezione in conformità all'art. 36.
2. Un giudice eletto ad un seggio divenuto vacante completa il mandato del suo predecessore; se la durata del mandato da portare a termine è inferiore o pari a tre anni, egli è rieleggibile per un intero mandato, ai sensi dell'art. 36.
Articolo 38. Presidenza
1. Il Presidente ed il Primo e Secondo vicepresidente sono eletti a maggioranza assoluta dei giudici. Essi sono eletti per tre anni o fino alla scadenza del loro mandato di giudice se quest'ultimo termina prima di tre anni. Sono rieleggibili una sola volta.
2. Il Primo Vicepresidente sostituisce il Presidente quando quest'ultimo è impedito o ricusato. Il secondo Vicepresidente sostituisce il Presidente quando quest'ultimo ed il Primo Vicepresidente sono entrambi impediti o ricusati.
3. Il Presidente, il primo Vicepresidente ed il Secondo Vicepresidente compongono la Presidenza, la quale è incaricata di assicurare:
a) la corretta amministrazione della Corte, ad eccezione dell'ufficio del Procuratore; e
b) le altre funzioni conferitele secondo il presente Statuto.
4. Nell'esercizio delle competenze di cui al paragrafo 3 a), la Presidenza agisce di comune accordo con il Procuratore e cercherà il suo consenso per tutte le questioni d'interesse comune.
Articolo 39. Sezioni
1. Appena possibile, dopo l'elezione dei giudici, la Corte si organizza in Sezioni come previsto dall'art. 34 b).
La Sezione d'appello è composta dal Presidente e da altri quattro giudici; la Sezione di primo grado e la Sezione preliminare sono ciascuna composte da almeno sei giudici. L'assegnazione dei giudici alle Sezioni è fondata sulla natura delle funzioni attribuite a ciascuna di esse e sulle competenze ed esperienza dei giudici eletti alla Corte, in modo tale che ciascuna sezione includa in misura adeguata membri con competenze specializzate in diritto e procedura penale ed in diritto internazionale. La Sezione preliminare e la Sezione di primo grado sono composte in prevalenza da giudici aventi esperienza in materia di procedura penale.
2.
a) Le funzioni giudiziarie della Corte sono esercitate in ciascuna Sezione dalle Camere.
b) i) La Camera d'appello è composta da tutti i giudici della Sezione d'appello.
ii) Le funzioni della Camera di Primo grado sono esercitate da tre giudici della Sezione di primo grado.
iii) Le funzioni della Camera preliminare sono esercitate da tre giudici della Sezione preliminare, oppure da un solo giudice di tale Sezione, secondo quanto dispone il presente Statuto e il Regolamento di procedura e prova.
c) Nessuna disposizione del presente paragrafo vieta la costituzione concomitante di più di una camera di primo grado o camera preliminare, quando l'efficiente gestione del carico di lavoro della Corte lo esiga.
3.
a) I giudici assegnati alla Sezione preliminare ed alla Sezione di primo grado vi prestano servizio per tre anni; essi continuano a sedervi oltre questo termine fino al completamento di ogni caso da essi trattato in tali sezioni.
b) I giudici assegnati alla Sezione d'appello vi prestano servizio per tutta la durata del loro mandato.
4. I giudici assegnati alla Sezione d'appello prestano servizio esclusivamente in questa Sezione. Tuttavia, nessuna disposizione del presente articolo vieta l'applicazione provvisoria di giudici della Sezione di primo grado alla Sezione preliminare o viceversa, se la Presidenza ritiene che ciò è necessario in considerazione del carico di lavoro della Corte, rimanendo inteso che un giudice che ha partecipato alla fase preliminare di un caso non è in alcuna circostanza autorizzato a sedere nella Camera di primo grado investita dello stesso caso.
Articolo 40. Indipendenza dei giudici
1. I giudici esercitano le loro funzioni in completa indipendenza.
2. I giudici non esercitano alcuna attività che possa interferire con le loro funzioni giudiziarie o far dubitare della loro indipendenza.
3. I giudici tenuti ad esercitare le loro funzioni a tempo pieno presso la sede della Corte non devono esercitare alcuna altra attività di carattere professionale.
4. Ogni questione che potrebbe sorgere a proposito dei paragrafi 2 e 3 è decisa a maggioranza assoluta dei giudici. Quando una questione concerne un giudice, tale giudice non parteciperà all'adozione della decisione.
Articolo 41. Esonero e ricusazione dei giudici
1. La Presidenza può esonerare un giudice, a richiesta di quest'ultimo, dalle funzioni che gli sono attribuite in forza del presente Statuto, secondo il Regolamento di procedura e di prova.
2.
a) Un giudice non può partecipare alla trattazione di qualsiasi causa in cui la sua imparzialità potrebbe ragionevolmente essere messa in dubbio per qualsivoglia ragione. Un giudice dovrà astenersi da un determinato caso, secondo il presente paragrafo, in modo particolare se è già intervenuto in precedenza, a qualsiasi titolo, nella stessa questione dinanzi alla Corte o in una causa penale connessa a livello nazionale, in cui era implicata la persona che è ora indagata o processata. Un giudice dovrà inoltre astenersi per gli altri motivi previsti dal Regolamento di procedura e di prova.
b) Il Procuratore o la persona indagata o processata può chiedere la ricusazione di un giudice in forza del presente paragrafo.
c) Ogni questione relativa alla ricusazione di un giudice è decisa a maggioranza assoluta dei giudici. Il giudice di cui si domanda la ricusazione, può presentare le sue osservazioni in merito, ma non partecipa alla decisione.
Articolo 42. Ufficio del Procuratore
1. L'Ufficio del Procuratore opera indipendentemente come organo distinto nell'ambito della Corte. Esso è incaricato di ricevere le richieste ed ogni informazione documentata relativa ai crimini di competenza della Corte, di esaminarle, di condurre le indagini e di sostenere l'accusa dinanzi alla Corte. I membri di questo Ufficio non sollecitano né agiscono su istruzioni provenienti da fonti esterne.
2. L'Ufficio è diretto dal Procuratore. Quest'ultimo ha piena autorità per quanto concerne la gestione amministrativa dell'Ufficio, ivi compreso il personale, le strutture e le altre risorse. Il Procuratore è assistito da uno o più aggiunti, abilitati ad effettuare tutti gli atti richiesti dal Procuratore secondo il presente Statuto. Il procuratore ed i procuratori aggiunti sono di nazionalità diverse. Essi prestano servizio a tempo pieno.
3. Il procuratore ed procuratori aggiunti devono godere di elevata considerazione morale ed avere solide competenze ed ampia esperienza pratica in materia di indagini o di procedura penale. Essi debbono avere un'ottima conoscenza e pratica corrente di almeno una delle lingue di lavoro della Corte.
4. Il Procuratore è eletto a scrutinio segreto dall'Assemblea degli Stati Parti a maggioranza assoluta dei suoi componenti. I procuratori aggiunti sono eletti allo stesso modo da una lista di candidati predisposta dal Procuratore. Il Procuratore presenta tre candidati per ciascun incarico di procuratore aggiunto da ricoprire. Salvo se viene deciso un termine più breve, al momento della loro elezione il Procuratore ed i procuratori aggiunti prestano servizio per nove anni e non sono rieleggibili.
5. Né il Procuratore né i Procuratori aggiunti esercitano alcuna attività che possa interferire con le loro funzioni o che possa far dubitare della loro indipendenza. Essi non esercitano alcuna altra attività di carattere professionale.
6. La Presidenza può esonerare il Procuratore o un procuratore aggiunto, su richiesta di quest'ultimo, dalle sue funzioni in un determinato caso.
7. Né il Procuratore né i procuratori aggiunti possono partecipare alla trattazione di un caso in cui la loro imparzialità possa ragionevolmente essere contestata per un motivo qualsiasi. Essi devono astenersi nell'ambito di una causa, secondo il presente paragrafo, se in precedenza erano già intervenuti a qualsiasi titolo in tale causa dinanzi alla Corte o in una causa penale connessa a livello nazionale, nella quale era implicata la persona indagata o processata.
8. Ogni questione relativa alla ricusazione del Procuratore o di un procuratore aggiunto è decisa dalla Camera d'appello.
a) La persona indagata o processata può in qualsiasi momento chiedere la ricusazione del Procuratore o di un procuratore aggiunto per i motivi enunciati nel presente articolo.
b) Il Procuratore o il procuratore aggiunto interessato, a seconda dei casi può presentare le sue osservazioni in merito.
9. Il Procuratore nomina dei consiglieri con esperienza giuridica su specifiche questioni, tra cui, ma no soltanto, violenza sessuale, violenza sessista e violenza contro i bambini.
Articolo 43. La Cancelleria
1. L'Ufficio di Cancelleria è responsabile degli aspetti non giudiziari dell'amministrazione e dei servizi della Corte, fatte salve le funzioni e le competenze del Procuratore definite all'art. 42.
2. L'Ufficio di Cancelleria è diretto dal Cancelliere che è il principale funzionario amministrativo della Corte. Il Cancelliere esercita le sue funzioni sotto l'autorità del Presidente della Corte.
3. Il Cancelliere ed il vice-cancelliere devono essere persone di comprovata moralità e di vasta competenza, con un'ottima conoscenza ed una pratica corrente di almeno una delle lingue di lavoro della Corte.
4. I giudici eleggono il Cancelliere a maggioranza assoluta e a scrutinio segreto, tenendo conto delle eventuali raccomandazioni dell'Assemblea degli Stati Parti. Ove necessario, essi eleggono allo stesso modo un vice-cancelliere su raccomandazione del Cancelliere.
5. Il Cancelliere resta in carica per cinque anni, è rieleggibile una volta ed esercita le sue funzioni a tempo pieno. Il vice-cancelliere è eletto per cinque anni o per un mandato più breve, secondo quanto può essere deciso a maggioranza assoluta dei giudici; esso è chiamato ad esercitare le sue funzioni secondo le esigenze del servizio.
6. Il Cancelliere istituisce nell'ambito dell'Ufficio di cancelleria, una Divisione di assistenza per le vittime ed i testimoni. Tale Divisione è incaricata, in consultazione con l'Ufficio del Procuratore, di consigliare e di aiutare in ogni altro modo appropriato i testimoni le vittime che compaiono dinanzi alla Corte e le altre persone che potrebbero essere messe in pericolo dalle deposizioni di tali testimoni, nonché di prevedere le misure e le disposizioni da adottare per garantire la loro protezione e sicurezza. Il personale della Divisione include specialisti in aiuto alle vittime di traumi, in modo particolare traumi susseguenti a crimini di violenza sessuale.
Articolo 44. Il personale
1. Il Procuratore ed il Cancelliere nominano il personale qualificato necessario nei loro rispettivi servizi, compresi, per quanto riguarda il Procuratore, gli investigatori.
2. Nel reclutare il personale, il Procuratore ed il Cancelliere provvedono ad assicurarsi i servizi di persone presentando al più alto grado competenza, integrità ed efficienza, tenuto conto, mutatis mutandis, dei criteri enunciati all'art. 36.8.
3. Il Cancelliere, di comune accordo con la Presidenza ed il Procuratore, propone lo statuto del personale, con le norme per la nomina, la remunerazione e la cessazione dalle funzioni. Lo statuto del personale è approvato dall'Assemblea degli Stati Parti.
4. La Corte può, in circostanze eccezionali, impiegare del personale messo gratuitamente a disposizione da Stati Parti, Organizzazioni intergovernative o organizzazioni non governative, per assistere qualsiasi organo della Corte nei suoi lavori. Il Procuratore può accettare questa offerta per quanto riguarda L'Ufficio del Procuratore. Tale personale gratuito sarà impiegato in conformità alle direttive che saranno stabilite dall'Assemblea degli Stati Parti.
Articolo 45. Impegno solenne
Prima di entrare in funzione secondo il presente Statuto, i giudici, il Procuratore i procuratori aggiunti, il Cancelliere ed il vice-cancelliere assumono, in sessione pubblica, l'impegno solenne di esercitare le loro competenze in completa imparzialità e secondo coscienza.
Articolo 46. Rimozione dell'ufficio
1. Un giudice, il Procuratore, un procuratore aggiunto, il Cancelliere o il vice-cancelliere è sollevato dalle sue funzioni in base ad una decisione adottata secondo il paragrafo 2, nei casi in cui:
a) venga accertato che ha commesso un errore grave o un'inadempienza grave ai doveri che gli sono imposti dal presente Statuto, come previsto nel Regolamento di procedura e prova, oppure
b) si trova nell'incapacità di esercitare le sue funzioni come definite dal presente Statuto.
2. La decisione relativa alla rimozione dall'incarico di un giudice, del Procuratore, di un procuratore aggiunto in applicazione del paragrafo 1 è adottata dall'Assemblea degli Stati Parti a scrutinio segreto:
a) nel caso di un giudice, a maggioranza di due terzi degli Stati Parti, su raccomandazione adottata a maggioranza di due terzi degli altri giudici;
b) nel caso del Procuratore, a maggioranza assoluta degli Stati Parti;
c) nel caso di un procuratore aggiunto, a maggioranza assoluta degli Stati Parti su raccomandazione del Procuratore.
3. La decisione relativa alla rimozione dall'incarico del Cancelliere o del vice-cancelliere è adottata a maggioranza assoluta dei giudici.
4. Un giudice, un Procuratore, un procuratore aggiunto, un Cancelliere o vice-cancelliere la cui condotta o la cui capacità di esercitare le funzioni previste dal presente Statuto sono contestati in forza del presente articolo ha ogni facoltà di produrre e ricevere elementi di prova e di far valere i suoi argomenti, secondo il Regolamento di procedura e di prova. La persona in questione non prende parte in altri modo all'esame della questione che la riguarda.
Articolo 47. Misure disciplinari
Un giudice, un Procuratore, un procuratore aggiunto, un Cancelliere o un vice-cancelliere che abbia commesso una colpa di gravità minore di quella menzionata all'art. 46.1, è oggetto di misure disciplinari, secondo quanto dispone il Regolamento di procedura e prova.
Articolo 48. Privilegi ed immunità
1. La Corte gode sul territorio di ciascuno Stato Parte dei privilegi e delle immunità necessari per l'adempimento del suo mandato.
2. I giudici, il Procuratore, i procuratori aggiunti ed il Cancelliere beneficiano, nell'esercizio delle loro funzioni e relativamente a tali funzioni, dei privilegi ed immunità concessi ai capi delle missioni diplomatiche. Dopo la scadenza del loro mandato essi continuano a beneficiare dell'immunità da qualsiasi giurisdizione per parole, scritti ed atti inerenti all'esercizio delle loro funzioni ufficiali.
3. Il vice-cancelliere, il personale dell'ufficio del Procuratore ed il personale dell'Ufficio di Cancelleria godono dei privilegi, immunità ed agevolazioni necessarie per l'esercizio delle loro funzioni in conformità all'Accordo sui privilegi e le immunità della Corte.
4. Gli avvocati, gli esperti, i testimoni o altre persone la cui presenza è richiesta presso la sede della Corte beneficiano del trattamento necessario per il buon funzionamento della Corte, secondo l'Accordo sui privilegi e le immunità della Corte.
5. I privilegi e le immunità possono essere aboliti:
a) nel caso di un giudice o di un Procuratore, mediante decisione presa a maggioranza assoluta dei giudici;
b) nel caso del Cancelliere, dalla Presidenza;
c) nel caso dei procuratori aggiunti e del personale dell'ufficio del Procuratore, dal Procuratore;
d) nel caso del vice-cancelliere e del personale dell'Ufficio di Cancelleria, dal Cancelliere.
Articolo 49. Retribuzioni, indennità e rimborso spese
I giudici, il Procuratore, i procuratori aggiunti il Cancelliere ed il vice-cancelliere percepiscono le retribuzioni, indennità e rimborsi stabilite dall'Assemblea degli Stati Parti. Tali retribuzioni ed indennità non saranno ridotte nel corso del mandato.
Articolo 50. Lingue ufficiali e lingue di lavoro
1. Le lingue ufficiali della Corte sono l'inglese, l'arabo, il cinese, lo spagnolo, il francese ed il russo. Le decisioni della Corte nonché altre decisioni che risolvono questioni fondamentali sottoposte alla Corte sono pubblicate nelle lingue ufficiali. La Presidenza determina, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di procedura e di prova, quali decisioni possono essere considerate ai fini del presente paragrafo come risolutive di questioni fondamentali.
2. Le lingue di lavoro della Corte sono l'inglese ed il francese. Il Regolamento di procedura e di prova definisce i casi in cui altre lingue ufficiali possono essere utilizzate come lingue di lavoro.
3. Su richiesta di ogni parte ad una procedura, o di ogni Stato autorizzato ad intervenire in una procedura, la Corte autorizza l'impiego, per tale parte o Stato, di una lingua diversa dall'inglese o dal francese qualora lo ritenga giustificato.
Articolo 51. Regolamento di procedura e prova
1. Il Regolamento di procedura e prova entra in vigore al momento della sua adozione da parte dell'Assemblea di Stati Parti a maggioranza di due terzi dei suoi membri.
2. Possono essere proposti emendamenti al Regolamento di procedura e prova da parte di:
a) ogni Stato Parte,
b) i giudici, a maggioranza assoluta,
c) il Procuratore.
Tali emendamenti entrano in vigore al momento della loro adozione a maggioranza di due terzi dei membri dell'Assemblea degli Stati Parti.
3. Dopo l'adozione del Regolamento di procedura e prova, nei casi di emergenza in cui una determinata situazione sottoposta alla Corte non è prevista da detto Regolamento, i giudici possono, a maggioranza di due terzi, stabilire regole provvisorie che si applicheranno fino a quando l'Assemblea degli Stati Parti nella sua riunione ordinaria o straordinaria successiva non le adotti, modifichi o respinga.
4. Il Regolamento di procedura e prova, le relative modifiche e le regole provvisorie sono conformi alle norme del presente Statuto. Gli emendamenti al Regolamento di procedura e prova, nonché le regole provvisorie non si applicano retroattivamente a scapito della persona indagata, processata o condannata.
5. In caso di conflitto fra lo Statuto ed il regolamento di procedura e di prova, prevale lo Statuto.
Articolo 52. Regolamento della Corte
1. I giudici adottano a maggioranza assoluta, secondo il presente Statuto ed il Regolamento di procedura e di prova, il Regolamento della Corte necessario per garantire il funzionamento quotidiano della stessa. Questo regolamento deve essere compatibile con lo Statuto e con il Regolamento di procedura e prova.
2. Il Procuratore ed il Cancelliere sono consultati per l'elaborazione del Regolamento della Corte e di ogni emendamento relativo.
3. Il Regolamento della Corte ed ogni emendamento relativo avranno efficacia sin dal momento della loro adozione, a meno che i giudici non decidano diversamente. Immediatamente dopo essere stati adottati, essi saranno comunicati agli Stati Parti per osservazioni. Essi rimangono in vigore se la maggioranza degli Stati Parti non formula obiezioni al riguardo entro sei mesi.
Capitolo V. Indagine ed esercizio dell'azione penale
Articolo 53. Apertura di un'indagine
1. Il Procuratore, dopo aver valutato le informazioni a sua conoscenza, apre un'inchiesta a meno che non decida che mancano basi ragionevoli per un'azione giudiziaria in forza del presente Statuto. Per decidere di aprire un'inchiesta, il Procuratore esamina:
a) se le informazioni in suo possesso lasciano supporre che un crimine rientrante nella giurisdizione della Corte è stato commesso o si sta commettendo;
b) se il caso è o sarebbe procedibile secondo l'art. 17;
c) se, in considerazione della gravità del reato e degli interessi delle vittime, vi sono motivi gravi di ritenere che un'inchiesta non favorirebbe gli interessi della giustizia.
Se determina che non vi sono motivi gravi per un'azione giudiziaria e che la sua determinazione è unicamente fondata sul capoverso c), il Procuratore ne informa la Camera preliminare.
2. Se, successivamente all'indagine, il Procuratore conclude che non vi sono motivi sufficienti per intentare un'azione giudiziaria, in quanto:
a) manca una sufficiente base fattuale o giuridica per chiedere un mandato o una citazione a comparire in base all'art. 58;
b) il caso è inammissibile in forza dell'art. 17; oppure
c) l'avvio di un'azione giudiziaria non sarebbe nell'interesse della giustizia, in considerazione di tutte le circostanze del caso, ivi compresa la gravità del reato, gli interessi delle vittime, l'età o l'infermità del presunto autore ed il suo ruolo nel crimine ipotizzato;
il Procuratore informa della sua conclusione e delle ragioni che l'hanno motivata la Camera preliminare e lo Stato che compiuto la segnalazione ai sensi dell'art. 14, oppure il Consiglio di Sicurezza nell'ipotesi di cui all'art. 13 b).
3.
a) Su richiesta dello Stato che ha compiuto la segnalazione a norma dell'art. 14 o del Consiglio di Sicurezza nell'ipotesi di cui all'art. 13 b), la Camera preliminare può riesaminare la decisione di non procedere adottata dal Procuratore in forza dei paragrafi 1 o 2, e chiedere al Procuratore di riconsiderarla.
b) Inoltre la Camera preliminare può, di sua iniziativa, riesaminare la decisione del Procuratore di non procedere qualora tale decisione sia esclusivamente fondata sulle considerazioni di cui ai paragrafi 1 lett. c) e 2 lett. c). In tal caso, la decisione del Procuratore ha effetto solo se convalidata dalla Camera di primo grado.
4. Il Procuratore può in ogni momento riconsiderare la sua decisione di aprire o meno un'indagine o un'incriminazione, sulla base di nuovi fatti o informazioni.
Articolo 54. Doveri e poteri del Procuratore in materia di indagini
1. Il Procuratore deve:
a) allo scopo di stabilire la verità, estendere l'indagine a tutti i fatti ed elementi probatori eventualmente utili per determinare se vi è responsabilità penale secondo il presente Statuto e, ciò facendo, indagare sia sulle circostanze a carico, si su quelle a discarico;
b) adottare le misure atte a garantire l'efficacia delle indagini e delle azioni giudiziarie relative a crimini rientranti nella giurisdizione della Corte, tenendo conto degli interessi e della situazione personale delle vittime e dei testimoni, ivi compreso la loro età, il sesso come definito all'art. 7.3, e il loro stato di salute, nonché della natura del reato, in modo particolare se quest'ultimo comporta violenze sessuali, violenze di genere o violenze contro i bambini;
c) rispettare pienamente i diritti delle persone enunciati nel presente Statuto.
2. Il Procuratore può effettuare inchieste sul territorio di uno Stato:
a) in conformità alle disposizioni del Capitolo IX, oppure b) con l'autorizzazione della Camera preliminare in forza dell'art. 57.3 d).
3. il Procuratore può:
a) raccogliere ed esaminare elementi probatori;
b) convocare ed interrogare persone indagate, vittime e testimoni;
c) cercare la cooperazione di qualsiasi Stato, organizzazione internazionale o accordo internazionale, secondo le rispettive competenze o il loro mandato;
d) concludere ogni intesa o accordo che non sia contrario alle disposizioni del presente Statuto e che risulti necessario per facilitare la cooperazione di uno Stato, di un'organizzazione intergovernativa o di una persona;
e) impegnarsi a non divulgare, in nessuna fase della procedura, i documenti o informazioni che il Procuratore ha ottenuto in via confidenziale al solo scopo di ottenere nuovi elementi di prova, a meno che l'informatore non consenta alla loro divulgazione; e
f) prendere o chiedere che siano prese misure atte a garantire la riservatezza delle informazioni raccolte, la protezione di persone o la conservazione di elementi probatori.
Articolo 55. Diritti delle persone durante l'indagine
1. Nell'ambito di un'indagine secondo il presente Statuto una persona:
a) non è obbligata a testimoniare contro di sé, né a dichiararsi colpevole;
b) non è sottoposta ad alcuna forma di coercizione, violenza o minaccia né a tortura o altra forma di pena o di trattamento crudele, inumano o degradante;
c) beneficia a titolo gratuito, se non è interrogata in una lingua che comprende e parla senza difficoltà, dell'assistenza di un interprete competente e di tutte le traduzioni necessarie per assicurare condizioni di equità; e
d) non può essere arrestata o detenuta arbitrariamente, non può essere privata di libertà se non per i motivi previsti e secondo le procedure stabilite nel presente Statuto.
2. Qualora vi sia motivo di ritenere che una persona abbia commesso un crimine rientrante nella giurisdizione della Corte e che questa persona deve essere interrogata dal Procuratore o dalle autorità nazionali in forza di una richiesta fatta ai sensi delle disposizioni del Capitolo IX del presente Statuto, tale persona ha, inoltre, i seguenti diritti, dei quali è informata prima di essere interrogata:
a) essere informata, prima dell'interrogatorio, che vi è motivo di ritenere che essa ha posto in essere un crimine rientrante nella giurisdizione della Corte;
b) rimanere in silenzio, senza che di questo silenzio si tenga conto nel determinare la sua colpevolezza o innocenza;
c) essere assistita da un difensore di sua scelta oppure, se ne è sprovvista, da un difensore assegnato d'ufficio, ogni qualvolta gli interessi della giustizia lo esigano, senza oneri da parte della persona, se quest'ultima non ne ha i mezzi;
d) essere interrogata in presenza del suo avvocato, a meno che non abbia rinunciato al suo diritto di farsi assistere da un legale.
Articolo 56. Ruolo della Camera preliminare in relazione ad un'opportunità d'indagine irripetibile
1.
a) Se il Procuratore ritiene che un'indagine costituisca un'occasione unica di raccogliere una testimonianza o una deposizione, o di esaminare, raccogliere o verificare elementi probatori, che potrebbero non essere più disponibili successivamente ai fini di un processo, egli ne informa la Camera preliminare;
b) La Camera preliminare può in tal caso, su richiesta del Procuratore, prendere tutte le misure necessarie per garantire l'efficienza e l'integrità della procedura e, in particolare, proteggere i diritti della difesa;
c) Salvo diversa ordinanza della Camera preliminare, il Procuratore fornirà le informazioni del caso alla persona arrestata o comparsa in base ad una citazione in giudizio rilasciata nell'ambito dell'inchiesta di cui al capoverso a), affinché tale persona possa essere ascoltata sulla questione.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 b) possono includere:
a) fare raccomandazioni o emettere ordinanze relative alla procedura da seguire;
b) ordinare che sia stilato un verbale della procedura;
c) nominare un esperto che assista;
d) autorizzare l'avvocato di una persona arrestata o comparsa davanti alla Corte in base ad una citazione, a partecipare alla procedura oppure, se l'arresto o la comparizione non hanno ancora avuto luogo o l'avvocato non è ancora stato prescelto, designare un difensore che rappresenterà gli interessi della difesa;
e) incaricare uno dei suoi membri o se del caso un altro giudice disponibile della Sezione preliminare o della Sezione di primo grado di formulare raccomandazioni o promulgare ordinanze a sua discrezione relativamente alla raccolta e conservazione degli elementi probatori o agli interrogatori;
f) prendere ogni altra misura necessaria per raccogliere o conservare le prove.
3.
a) Quando il Procuratore non ha chiesto le misure di cui al presente articolo, ma la Camera preliminare è d'avviso che tali misure sono necessarie per conservare prove che ritiene potrebbero risultare essenziali per la difesa nel corso del giudizio, la Camera stessa consulta il Procuratore per sapere se quest'ultimo aveva buone ragioni per non richiedere tali misure. Se, a seguito della consultazione, la Camera conclude che il fatto di non aver richiesto tali misure non è giustificato, essa può prenderle di sua iniziativa;
b) Il Procuratore può impugnare la decisione della Camera preliminare di agire di propria iniziativa in forza del presente paragrafo. L'appello è trattato con procedura d'urgenza.
4. L'ammissibilità degli elementi di prova conservati o raccolti ai fini del processo in attuazione del presente articolo, o la loro registrazione a verbale, è regolata dall'art. 69, il loro valore sarà quello attribuito loro dalla Camera di primo grado.
Articolo 57. Funzioni e poteri della Camera preliminare
1. Salvo diversa disposizione del presente Statuto, la Camera preliminare esercita le sue funzioni secondo le disposizioni del presente articolo.
2.
a) Le decisioni rese dalla Camera preliminare in forza degli articoli 15, 18, 19, 54.2, 61.7, e 72, sono prese a maggioranza dei giudici che la compongono;
b) In tutti gli altri casi, un solo giudice della Camera preliminare può esercitare le funzioni previste dal presente Statuto, salvo diversa disposizione del Regolamento di procedura e prova o salvo decisione contraria della Camera preliminare presa a maggioranza;
3. Oltre alle altre funzioni che le sono conferite in forza del presente Statuto, la Camera preliminare può:
a) su richiesta del Procuratore, emettere ordinanze e mandati necessari ai fini di un'indagine;
b) su richiesta di una persona arrestata o comparsa in base ad una citazione secondo l'art. 58, pronunciare ogni ordinanza comprese le misure di cui all'art. 56 o sollecitare ogni partecipazione a titolo del Capitolo IX eventualmente necessaria per aiutare la parte a predisporre la sua difesa;
c) ove necessario, garantire la protezione e la riservatezza della vittima e dei testimoni la preservazione delle prove, la protezione delle persone arrestate o comparse a seguito di una citazione, nonché la protezione delle informazioni relative alla sicure nazionale;
d) autorizzare il Procuratore a prendere alcune misure in materia d'inchiesta sul territorio di uno Stato Parte senza essersi assicurato la cooperazione di questo Stato in applicazione del Capitolo IX nel caso in cui, pur tenendo conto per quanto possibile delle opinioni di questo Stato, la Camera preliminare abbia determinato, nel caso di specie che tale Stato è manifestamente incapace di dar seguito ad una richiesta di cooperazione, nessuna autorità o componente competente del suo ordinamento giudiziario nazionale essendo disponibile per dar seguito alla richiesta di cooperazione secondo il Capitolo IX;
e) quando un mandato d'arresto o citazione di comparizione è stato rilasciato in forza dell'art. 58, sollecitare la cooperazione degli Stati in forza dell'art. 93, paragrafo 1 capoverso j), tenendo debitamente conto della consistenza degli elementi probatori e dei diritti delle parti interessate, come previsto nel presente Statuto e nel Regolamento di procedura e prova, per prendere misure cautelari a fini di confisca, soprattutto nell'interesse superiore delle vittime.
Articolo 58. Emissione da parte della Camera preliminare di un mandato d'arresto o di un ordine di comparizione
1. In qualsiasi momento dopo l'apertura di un'indagine, la Camera preliminare, su richiesta del Procuratore, emette un mandato d'arresto contro una persona se, dopo aver esaminato la richiesta e gli elementi probatori, o altre informazioni fornite dal Procuratore, essa è convinta che:
a) sussistono fondati motivi di ritenere che tale persona ha commesso un crimine nella giurisdizione della Corte; e
b) che l'arresto di tale persona appare necessario per garantire:
i) la comparizione della persona al processo;
ii) che la persona non ostacoli o metta a repentaglio le indagini o il procedimento dinanzi alla Corte, oppure
iii) se del caso, impedire che la persona continui in quel crimine o in un crimine connesso che ricade sotto la giurisdizione della Corte o che avviene nelle stesse circostanze.
2. La domanda del Procuratore contiene i seguenti elementi:
a) il nome della persona in questione ed ogni altro elemento d'identificazione utile;
b) un riferimento preciso al crimine rientrante nella giurisdizione della Corte che si presuppone la persona abbia commesso;
c) un breve esposto dei fatti che si afferma costituiscano il reato in oggetto;
d) un prospetto degli elementi di prova e di ogni altra informazione che fornisca fondati motivi che la persona abbia commesso tale reato; e
e) i motivi per i quali il Procuratore giudica necessario procedere all'arresto di tale persona.
3. Il mandato d'arresto contiene i seguenti elementi:
a) il nome della persona in oggetto ed ogni altro elemento utile d'identificazione;
b) un preciso riferimento al reato nella giurisdizione della Corte che giustifica l'arresto; e
c) un breve esposto dei fatti che si presume costituiscano il reato in oggetto;
4. Il mandato d'arresto resta efficace fino a quando la Corte non abbia deciso diversamente.
5. Sulla base del mandato d'arresto, la Corte può chiedere il fermo o l'arresto e la consegna di una persona secondo il Capitolo IX.
6. Il procuratore può chiedere alla Camera preliminare di modificare il mandato d'arresto riqualificando i reati che vi sono menzionati o aggiungendo nuovi reati. La Camera preliminare modifica il mandato d'arresto quando ha motivi ragionevoli di ritenere che la persona ha commesso i crimini riqualificati o quelli aggiunti.
7. Il Procuratore può chiedere alla Camera preliminare di emettere una citazione di comparizione in luogo di un mandato d'arresto.
Se la Camera preliminare è convinta che vi sono fondati motivi di ritenere che la persona ha commesso il reato di cui è imputata e che una citazione di comparizione è sufficiente a garantire che si presenterà dinanzi alla Corte, essa emette l'atto di citazione con o senza condizioni restrittive della libertà (diverse dalla detenzione) se la legislazione nazionale lo prevede. La citazione contiene i seguenti elementi:
a) il nome della persona in oggetto ed ogni altro elemento utile d'identificazione;
b) la data di comparizione;
c) un preciso riferimento al reato su cui la Corte ha giurisdizione che si ipotizza la persona abbia commesso; e
d) un breve esposto dei fatti che si afferma costituiscano il crimine.
La citazione è notificata alla persona.
Articolo 59. Procedura di arresto nello Stato di custodia
1. Lo Stato Parte che ha ricevuto una richiesta di fermo, o di arresto e di consegna prende immediatamente provvedimenti per fare arrestare la persona di cui trattasi, conformemente alla sua legislazione e alle disposizioni del Capitolo IX del presente Statuto.
2. Ogni persona arrestata è immediatamente tradotta innanzi all'autorità giudiziaria competente dello Stato di custodia, la quale accerta, secondo la legislazione dello Stato, che:
a) il mandato si riferisca effettivamente a tale persona;
b) che la persona sia stata arrestata secondo una procedura regolare;
c) che i suoi diritti siano stati rispettati.
3. La persona arrestata ha diritto di chiedere all'autorità competente dello Stato di custodia la libertà provvisoria mentre è in attesa di essere consegnata.
4. Nel pronunciarsi su questa domanda, l'autorità competente dello Stato di custodia esamina se, in considerazione della gravità dei reati allegati, sussistano circostanze urgenti ed eccezionali tali da giustificare la libertà provvisoria e se sussistono le garanzie che permettono allo Stato di custodia di adempiere al suo obbligo di consegnare la persona alla Corte. L'autorità competente dello Stato di custodia non è abilitata a verificare se il mandato d'arresto è stato regolarmente rilasciato a norma dell'art. 58.1 a) e b).
5. La Camera preliminare è informata di qualsiasi richiesta di libertà provvisoria e formula raccomandazioni all'autorità competente dello Stato di custodia. Prima di emettere la sua decisione, quest'ultima tiene pienamente conto di tali raccomandazioni, comprese, se del caso, quelle riguardanti misure per impedire la fuga della persona.
6. Se è concessa la libertà provvisoria, la Camera preliminare può richiedere rapporti periodici su tale regime.
7. Dopo l'ordine di consegna da parte dello Stato di custodia, la persona è al più presto consegnata alla Corte.
Articolo 60. Procedura iniziale dinanzi alla Corte
1. Non appena la persona è consegnata alla Corte o compare dinanzi ad essa volontariamente o a seguito di citazione, la Camera preliminare accerta che la persona sia stata informata dei crimini di cui è accusata e dei diritti che le sono riconosciuti dal presente Statuto, compreso il diritto di richiedere la libertà provvisoria in attesa del processo.
2. Una persona colpita da un mandato d'arresto può chiedere la libertà provvisoria in attesa del processo. Se la Camera preliminare accerta la sussistenza delle condizioni enunciate all'art. 58.1, la persona è mantenuta in detenzione. Diversamente, la Camera preliminare dispone la libertà provvisoria, con o senza condizioni.
3. La Camera preliminare riesamina periodicamente la propria decisione relativa alla libertà provvisoria o al mantenimento in detenzione. Essa può farlo in qualsiasi momento su richiesta del Procuratore o della persona. Essa può inoltre modificare la sua decisione relativa alla detenzione, alla libertà provvisoria o alle condizioni di quest'ultima, se giudica che un mutamento delle circostanze lo giustifica.
4. La Camera preliminare assicura che la detenzione prima del processo non si prolunghi in modo eccessivo a causa di un ritardo ingiustificabile imputabile al Procuratore. Se tale ritardo si verifica, la Corte esamina la possibilità di concedere la libertà provvisoria, con o senza condizioni.
5. Se del caso, la Camera preliminare emette un mandato d'arresto per garantire la comparizione di una persona che è stata posta in libertà.
Articolo 61. Convalida delle accuse prima del processo
1. Fatto salvo il paragrafo 2, entro un termine ragionevole dopo la consegna della persona alla Corte o la sua comparizione volontaria, la Camera preliminare tiene un'udienza per convalidare le accuse sulle quali il Procuratore intende basarsi per chiedere il rinvio a giudizio. L'udienza si svolge in presenza del Procuratore e della persona oggetto d'inchiesta o azione giudiziaria nonché dell'avvocato di quest'ultima.
2. La Camera preliminare, su richiesta del Procuratore o di sua iniziativa, può tenere un'udienza in assenza della persona accusata per convalidare le accuse sulle quali il Procuratore intende basarsi per chiedere il rinvio a giudizio, se la persona:
a) ha rinunciato al diritto di essere presente; oppure
b) si è data alla fuga o è irreperibile e tutto quanto era ragionevolmente possibile fare è stato fatto per garantire la sua comparizione ed informarla delle accuse e del fatto che sarà tenuta un'udienza per convalidare tali accuse.
In questo caso la persona è rappresentata da un avvocato, se la Camera preliminare decide che ciò è nell'interesse della giustizia.
3. Entro un ragionevole periodo di tempo prima dell'udienza, la persona:
a) riceve una notifica scritta delle imputazioni; e
b) è informata degli elementi di prova sui quali il Procuratore intende basarsi in udienza. La Camera preliminare può emettere ordinanze concernenti la comunicazione di informazioni ai fini dell'udienza.
4. Prima dell'udienza il Procuratore può continuare le indagini e può modificare o ritirare taluni capi d'accusa. Entro un ragionevole periodo di tempo prima dell'udienza, la persona in questione riceve, notifica di qualsiasi emendamento o ritiro delle accuse. In caso di ritiro delle accuse il Procuratore informa la Camera preliminare delle ragioni di tale ritiro.
5. All'udienza, il Procuratore sostiene ciascuna accusa con prove sufficienti a stabilire l'esistenza di validi motivi per ritenere che la persona ha commesso il reato di cui è accusata. Il Procuratore può basarsi su elementi di prova quali documenti o brevi resoconti, e non è tenuto a far comparire i testimoni previsti per deporre al processo.
6. All'udienza la persona può:
a) contestare le accuse;
b) contestare le prove a carico prodotte dal Procuratore; e
c) presentare elementi di prova.
7. Al termine dell'udienza, la Camera preliminare determina se esistono prove sufficienti che forniscono validi motivi per ritenere che la persona ha commesso ciascuno dei crimini di cui è accusata. In base alla sua decisione, la Camera preliminare:
a) convalida le accuse per le quali ha concluso che sussistono prove sufficienti e rinvia la persona dinanzi ad una Camera di primo grado perché vi sia giudicata sulla base delle accuse convalidate,
b) rifiuta di convalidare le accuse per le quali ha concluso che non vi sono prove sufficienti;
c) rinvia l'udienza e chiede al Procuratore di considerare:
i) di fornire elementi di prova supplementari o di procedere a nuove indagini relativamente ad una particolare accusa; oppure
ii) di modificare un'accusa se gli elementi probatori prodotti sembrano indicare che è stato commesso un altro tipo di reato. passibile della giurisdizione della Corte.
8. Anche se la Camera preliminare rifiuta di convalidare un'imputazione, nulla vieta al Procuratore di richiederne nuovamente la convalida, purché fornisca prove supplementari a sostegno della domanda.
9. Dopo la convalida delle accuse e prima che il processo abbia inizio, il Procuratore può modificare le accuse con l'autorizzazione della Camera preliminare e dopo che l'imputato ne sia stato informato. Se il Procuratore intende aggiungere capi d'imputazione supplementari o sostituire le accuse con altre più gravi, dovrà essere tenuta un'udienza, in conformità al presente articolo, per convalidare le nuove accuse. Dopo l'inizio del processo, il Procuratore può ritirare le accuse con l'autorizzazione della Camera di primo grado.
10. Ogni mandato già rilasciato cessa di avere effetto per qualsiasi accusa non convalidata dalla Camera preliminare o ritirata dal Procuratore.
11. Dopo che le accuse sono state convalidate in conformità al presente articolo, la Presidenza costituisce una Camera di primo grado la quale, con riserva di quanto disposne l'art. 64.8, si incarica della successiva fase procedurale e può esercitare ogni funzione di competenza della Camera preliminare che risulti appropriata nel procedimento.
Capitolo VI. Il processo
Articolo 62. Luogo del processo
Se non diversamente stabilito, il luogo del processo è la sede della Corte.
Articolo 63. Processo in presenza dell'imputato
1. L'imputato è presente durante il processo.
2. Qualora l'imputato, presente dinanzi alla Corte, disturbi in modo persistente lo svolgimento del processo, la Camera di primo grado può ordinare che sia espulso dall'aula dell'udienza e disporre che segua il processo e fornisca istruzioni al suo legale dall'esterno dell'aula, se del caso usando mezzi tecnologici di comunicazione. Tali provvedimenti verranno adottati solo in circostanze eccezionali, dopo che altre alternative ragionevoli si saranno dimostrate inadeguate, e solo per la durata strettamente necessaria.
Articolo 64. Funzioni e poteri della Camera di primo grado
1. Le funzioni ed i poteri della Camera di primo grado delineate nel presente articolo saranno esercitate in conformità con il presente Statuto e con il Regolamento di procedura e prova.
2. La Camera di primo grado garantirà che il processo sia equo e celere, e che si svolga nel pieno rispetto dei diritti dell'imputato ed avendo il con il dovuto riguardo per la protezione delle vittime e dei testimoni.
3. Nel momento in cui un caso verrà sottoposto a processo in conformità del presente Statuto, la Camera di primo grado a cui il caso è attribuito:
a) conferisce con le parti e adotta le procedure necessarie a facilitare lo svolgimento giusto e rapido del procedimento;
b) determina la lingua o le lingue da usare durante il processo;
c) ferme restando tutte le altre disposizioni rilevanti del presente Statuto, provvede a rendere noti i documenti e le informazioni precedentemente non divulgati, con sufficiente anticipo rispetto all'inizio del processo, al fine di consentire un'adeguata preparazione dello stesso.
4. La Camera di primo grado, qualora necessario per il suo efficace ed equo funzionamento, può rinviare le questioni preliminare alla Camera preliminare, o, in caso di necessità, ad un altro giudice disponibile della Sezione preliminare.
5. Previa notifica alle parti, la Camera preliminare, se opportuno, può ordinare di la riunione o la separazione delle accuse a carico di più di un imputato.
6. Nell'esercizio delle sue funzioni prima del processo o nel corso dello stesso, la Camera di primo grado, se necessario, può:
a) esercitare le funzioni della Camera preliminare di cui all'art. 61.11;
b) chiedere la comparizione e la testimonianza dei testimoni e la produzione di documenti e di altre prove avvalendosi, ove necessario, dell'assistenza degli Stati, come previsto nel presente Statuto;
c) assicurare la protezione delle informazioni riservate;
d) ordinare la produzioen di prove, oltre a quelle già raccolte precedentemente al processo o presentate dalle parti durante il processo;
e) assicurare la protezioen di imputati, testimoni e vittime;
f) deliberare su qualunque altra questione pertinente.
7. Il processo è pubblico. La Camera di primo grado, tuttavia, può stabilire che, in determinate circostanze, alcune udienze si svolgano a porte chiuse, ai fini indicati all'art. 68, ovvero per proteggere informazioni riservate o delicate che vengono fornite nelle deposizioni.
8.
a) All'inizio del processo, la Camera di primo grado fa dare lettura all'imputato delle accuse convalidate in precedenza dalla Camera preliminare. La Camera di primo grado verifica che l'imputato comprenda la natura delle imputazioni e gli dà la possibilità di ammettere la propria colpevolezza, in conformità con l'art. 65, o di dichiararsi non colpevole;
b) Durante il processo, il giudice che presiede può impartire istruzioni su come condurre il procedimento, anche al fine di assicurarne lo svolgimento giusto e rapido. Ferme restando eventuali direttive del presidente, le parti possono presentare elementi di prova, come previsto dalle disposizioni del presente Statuto.
9. La Camera di primo grado, su richiesta di una parte o d'ufficio, ha, fra l'altro, facoltà di:
a) decidere sull'ammissibilità o la rilevanza delle prove;
b) adottare tutti i provvedimenti necessari per mantenere l'ordine durante l'udienza.
10. La Camera di primo grado si assicura che vengano redatti e conservati, a cura del Cancelliere, i verbali integrali del processo, tali da riflettere in modo accurato i lavori.
Articolo 65. Procedure in caso di ammissione di colpevolezza
1. Nel caso in cui l'imputato ammetta la propria colpevolezza, in conformità con l'art. 64.8 (a), la Camera di primo grado determina se:
a) l'imputato comprende la natura e le conseguenze dell'ammissione di colpevolezza;
b) l'ammissione è resa volontariamente dall'imputato, dopo essersi sufficientemente consultato con il proprio difensore;
c) l'ammissione di colpevolezza è sostenuta fatti della causa, contenuti:
i) nelle accuse formulate dal Procuratore ed ammessi dall'imputato;
ii) nel materiale prodotto dal Procuratore a supporto delle accuse ed accettato dall'imputato;
iii) in qualunque altra prova, come le deposizioni di testimoni prodotte dal Procuratore o dall'imputato.
2. Quando la Camera di primo grado verifica le questioni di cui al paragrafo 1 e considera che l'ammissione di colpevolezza, insieme con qualsiasi altra prova aggiuntiva prodotta, integra gli elementi costitutivi del crimine a cui si riferisce, può riconoscere l'imputato colpevole per tale crimine.
3. Nel caso in cui la Camera di primo grado non sia convinta che sussistono le condizioni di cui al paragrafo 1, essa considera che l'ammissione di colpa come non avvenuta, nel qual caso ordina che il processo continui seguendo le procedure previste dal presente Statuto e può rinviare il caso ad un'altra Camera di primo grado.
4. Nel caso in cui la Camera di primo grado ritenga che, nell'interesse della giustizia, ed in particolare nell'interesse delle vittime, sia necessaria un'esposizione più completa dei fatti del caso, la Camera di primo grado può:
a) chiedere al Procuratore di produrre ulteriori elementi di prova, comprese le deposizioni di testimoni; oppure
b) ordinare che il processo continui seguendo le procedure ordinarie previste dal presente Statuto, nel qual caso riterrà la dichiarazione di colpevolezza non avvenuta e potrà rinviare il caso ad un'altra Camera di primo grado.
5. Le consultazioni fra il Procuratore e la difesa su eventuali modifiche dei capi d'accusa, sull'ammissione di colpevolezza o la pena da pronunziare, non sono vincolanti per la Corte.
Articolo 66. Presunzione d'innocenza
1. Chiunque è presunto innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia dimostrata dinanzi alla Corte, in conformità con la legge applicabile.
2. L'onere di provare la colpevolezza dell'imputato spetta al Procuratore.
3. Per condannare l'imputato, la Corte deve accertarne la colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio.
Articolo 67. Diritti dell'imputato
1. Nell'accertamento delle accuse, l'imputato ha diritto ad una udienza pubblica condotta in modo equo e imparziale, tenendo conto delle disposizioni del presente Statuto, con le seguenti garanzie minime, in piena uguaglianza:
a) essere informato prontamente e dettagliatamente dei motivi e del contenuto delle accuse, in una lingua che l'imputato comprenda e parli correntemente;
b) avere il tempo e le facilitazioni adeguate per preparare la propria difesa e per comunicare liberamente e riservatamente con l'avvocato di sua scelta;
c) essere giudicato senza indebito ritardo;
d) fermo restando l'art. 63.2, essere presente al processo, condurre la difesa di persona o attraverso un legale di fiducia, essere informato, nel caso in cui non disponga di un difensore, del suo diritto di averne uno e, ogni qualvolta l'interesse della giustizia lo richieda, farsi assegnare d'ufficio un difensore dalla Corte, senza oneri economici se non ha i mezzi per rimunerarlo;
e) esaminare, o fare esaminare i testimoni a carico ed ottenere la presenza e l'esame dei testimoni a discarico alle stesse condizioni di quelli a carico. L'imputato ha inoltre diritto di far valere mezzi di difesa e di presentare altri mezzi di prova ammissibili ai sensi del presente Statuto;
f) avere gratuitamente l'assistenza di un interprete qualificato e delle traduzioni necessarie per garantire condizioni di equità, nel caso in cui non sia in grado di comprendere perfettamente o di parlare la lingua utilizzata in una delle udienze della Corte o in un documento presentato alla Corte;
g) non essere obbligato a testimoniare contro se stesso o a confessare la propria colpevolezza, e rimanere in silenzio, senza che il silenzio venga valutato nel determinare la sua colpa o innocenza;
h) senza dover prestare giuramento, fare una dichiarazione scritta o orale in propria difesa;
i) non subire l'imposizione dell'inversione dell'onere della prova o dell'onere della confutazione della prova.
2. In aggiunta ad ogni altra comunicazione prevista dal presente Statuto, il Procuratore, non appena possibile, porta a conoscenza della difesa gli elementi di prova in suo possesso o a sua disposizione, che egli ritiene dimostrino o tendano a dimostrare l'innocenza dell'imputato, o ad attenuare la sua colpa, o che siano tali da influire sulla credibilità delle prove a carico. In caso di dubbio sull'applicazione del presente paragrafo, decide la Corte.
Articolo 68. Protezione delle vittime e dei testimoni e loro partecipazione al processo
1. La Corte adotta provvedimenti atti a proteggere la sicurezza, il benessere fisico e psicologico, la dignità e la riservatezza delle vittime e dei testimoni. Nel fare ciò, la Corte terrà conto di tutti i fattori rilevanti compresi l'età, il genere come definito all'art. 7.3, lo stato di salute e la natura del crimine, in particolare, ma non esclusivamente, quando il reato comporta violenza sessuale o di genere ai sensi dell'art. 7.3, o violenza contro i bambini. Il Procuratore adotterà tali provvedimenti in particolare durante l'indagine e nel corso dell'azione penale. Detti provvedimenti non pregiudicheranno, né saranno in contrasto con i diritti della difesa e le esigenze di un processo equo e imparziale.
2. Come eccezione al principio della pubblicità dei dibattimenti di cui all'art. 67, le Camere della Corte, per proteggere le vittime ed i testimoni o un imputato, possono svolgere una parte qualsiasi del procedimento a porte chiuse ovvero consentire che le deposizioni siano rese mediante strumenti elettronici o con altri mezzi speciali. In particolare, tali misure saranno applicate nel caso di vittime di violenza sessuale o di bambini che sono vittime o testimoni, tranne nei casi in cui la Corte decida diversamente, tenuto conto di tutte le circostanze, ed in particolare delle opinioni della vittima o del testimone.
3. Nel caso in cui siano coinvolti gli interessi personali delle vittime, la Corte consente che siano manifestate ed esaminate le loro opinioni, e preoccupazioni, nelle fasi del procedimento che la Corte consideri appropriate e con modalità tali da non pregiudicare ne contrastare i diritti dell'imputato ed un processo equo e imparziale. Tali opinioni e preoccupazioni possono essere presentate dai rappresentanti legali delle vittime, quando la Corte lo ritenga opportuno, in base al Regolamento di procedura e prova.
4. La Divisione per le vittime ed i testimoni può consigliare il Procuratore e la Corte su opportuni provvedimenti di protezione, di sicurezza, difesa legale e assistenza, come previsto all'art. 43.6.
5. Nel caso in cui la divulgazione di elementi di prova e di informazioni ai sensi del presente Statuto possa mettere gravemente in pericolo la sicurezza di un testimone o di componenti della sua famiglia, il Procuratore, nel corso di qualsiasi procedura intrapresa prima dell'inizio del processo, può astenersi dal rendere note tali prove e informazioni, fornendone una sintesi. Tali provvedimenti saranno attuati in modo da non pregiudicare né contrastare i diritti dell'imputato e le esigenze di un processo equo e imparziale.
6. Gli Stati possono chiedere l'adozione delle misure di protezione necessarie per i loro funzionari o agenti e per la protezione di informazioni riservate o sensibili.
Articolo 69. Prove
1. Prima di deporre, ogni teste, in conformità con il Regolamento di procedura e prova, si impegna a dire tutta la verità.
2. La testimonianza di un teste al processo sarà resa di persona, fatte salve le misure enunciate all'art. 68 o nel Regolamento di procedura e prova. La Corte può altresì autorizzare un teste a fornire una deposizione orale o una registrazione con l'ausilio di tecnologia video o audio, e a presentare documenti o trascrizioni scritte, nel rispetto del presente Statuto ed in conformità con il Regolamento di procedura e prova. Tali misure non pregiudicheranno né contrasteranno con i diritti della difesa.
3. Le parti possono presentare elementi di prova rilevanti per il caso, in conformità con l'art. 64. La Corte ha facoltà di chiedere che vengano presentate tutte le prove che riterrà necessarie per stabilire la verità.
4. La Corte può pronunciarsi sulla rilevanza e l'ammissibilità di qualunque elemento di prova, tenendo in considerazione, fra l'altro, il valore probatorio della prova e se essa possa compromettere lo svolgimento di un equo processo o l'equa valutazione della deposizione di un teste, in conformatità con il Regolamento di procedura e prova.
5. La Corte rispetta e osserva le regole sulla riservatezza previste nel Regolamento di procedura e prova.
6. La Corte non richiede la prova di fatti notori, ma può farne oggetto di constatazione giudiziale.
7. Gli elementi di prova ottenuti in violazione del presente Statuto o dei diritti umani internazionalmente riconosciuti non sono ammissibili nei casi in cui:
a) la violazione metta seriamente in dubbio la credibilità della prova; oppure
b) l'ammissione della prova comprometterebbe l'integrità del procedimento e lo danneggerebbe gravemente.
8. Nel decidere sulla rilevanza o l'ammissibilità degli elementi di prova raccolti da uno Stato, la Corte non si pronuncia sull'applicazione della legislazione nazionale di tale Stato.
Articolo 70. Reati contro l'amministrazione della giustizia
1. La Corte eserciterà la propria giurisdizione sui seguenti reati commessi ai danni della amministrazione della giustizia, quando siano commessi intenzionalmente:
a) rendere falsa testimonianza, malgrado l'obbligo di dire la verità assunto in applicazione dell'art. 69.1;
b) presentare elementi di prova che la parte sa essere falsi o falsificati;
c) subornare testimoni; ostacolare o intralciare la libera presenza o testimonianza di un testimone; attuare misure di ritorsione nei confronti di un testimone per la sua testimonianza; distruggere o alterare o intralciare la raccolta di elementi di prova;
d) ostacolare, intimidire o corrompere un funzionario della Corte allo scopo di costringerlo o persuaderlo a non compiere, o a compiere impropriamente, i suoi obblighi;
e) attuare ritorsionei contro un funzionario della Corte per compiti svolti da questo o da altro funzionario;
f) sollecitare o accettare un compenso illecito in qualità di funzionario o agente della Corte in relazione alle proprie mansioni ufficiali.
2. I principi e le procedure che disciplinano l'esercizio della giurisdizione della Corte sulle violazioni di cui al presente articolo saranno quelli previsti nel Regolamento di procedura e prova. Le condizioni per fornire cooperazione internazionale alla Corte in relazione ai procedimenti di cui al presente articolo sono quelle date dalla legislazione dello Stato a cui ci si rivolge.
3. In caso di condanna, la Corte può comminare una pena detentiva non superiore a cinque anni o un'ammenda, secondo quanto dispone il Regolamento di procedura e prova, oppure entrambe.
4.
a) Gli Stati Parti estendono le norme del loro diritto penale che sanzionano i reati contro l'integrità dei propri procedimenti investigativi e giudiziari ai reati contro l'amministrazione della giustizia indicati nel presente articolo commessi nel proprio territorio o da loro cittadini;
b) su richiesta della Corte, ogni qualvolta lo riterrà opportuno, lo Stato Parte sottoporrà il caso alle sue autorità competenti ai fini dell'azione penale. Le autorità nazionali competenti tratteranno tali casi con diligenza e dedicheranno risorse sufficienti perché si possano svolgere con efficienza.
Articolo 71. Sanzioni per comportamento scorretto dinanzi alla Corte
1. La Corte può sanzionare le persone che dinanzi alla stessa assumono comportamenti scorretti, quali disturbare i lavori o rifiutarsi intenzionalmente di osservarne gli ordini, con provvedimenti amministrativi diversi dalla detenzione, quali ad esempio l'allontanamento temporaneo o definitivo dall'aula, un'ammenda o altri provvedimenti analoghi previsti nel Regolamento di procedura e prova.
2. La procedura per l'irrogazione delle sanzioni indicate al paragrafo 1 è stabilita nel Regolamento di procedura e prova.
Articolo 72. Protezione delle informazioni attinenti la sicurezza nazionale
1. Il presente articolo si applica in tutti i casi in cui la diffusione di informazioni o documenti di uno Stato, a parere di tale Stato, pregiudicherebbe gli interessi della sua sicurezza nazionale. Tali casi comprendono quelli che rientrano nell'ambito dell'art. 56, paragrafi 2 e 3; dell'art. 61.3, dell'art. 64.3, dell'art. 67.2, dell'art. 68.6, dell'art. 87.6, e dell'art. 93, nonché i casi che potrebbero presentarsi in qualunque altra fase del procedimento nel quale tale divulgazione di notizie può venire in rilievo.
2. Il presente articolo si applica altresì nei casi in cui una persona, a cui è stato chiesto di fornire informazioni o elementi di prova, si è rifiutata di farlo, o ha rinviato la questione allo Stato, affermando che la divulgazione avrebbe pregiudicato gli interessi di sicurezza nazionale dì uno Stato e lo Stato in questione confermi che, a suo parere, la divulgazione pregiudicherebbe i suoi interessi attinenti la sicurezza nazionale.
3. Nulla nel presente articolo pregiudica i requisiti di riservatezza applicabili ai sensi dell'art. 54.3, lettere (e) ed (f), ovvero l'applicazione dell'art. 73.
4. Qualora uno Stato venga a sapere che informazioni o documenti di Stato stanno per essere o potrebbero essere divulgati in qualunque fase del procedimento e ritenga che la loro diffusione comprometterebbe gli interessi della propria sicurezza nazionale, tale Stato avrà il diritto di intervenire affinché la questione venga risolta in conformità con il presente articolo.
5. Qualora, a parere di uno Stato, divulgare informazioni comprometterebbe gli interessi della propria sicurezza nazionale, lo Stato adotterà tutti i provvedimenti del caso, agendo di concerto con il Procuratore, la difesa, la Camera preliminare o la Camera di primo grado, a seconda del caso, per cercare di risolvere la questione in maniera cooperativa. Tali provvedimenti possono comprendere:
a) la modifica o il chiarimento della richiesta;
b) una decisione della Corte in merito alla rilevanza delle informazioni o delle prove richieste, ovvero una decisione relativa alla possibilità di ottenere le prove, sebbene rilevanti, da fonte diversa dallo Stato a cui sono state richieste;
c) ricevere le informazioni o le prove da una fonte diversa o in forma diversa; oppure
d) un accordo sulle condizioni alle quali potrebbe essere fornita assistenza, compresi fra l'altro, presentazione di sintesi o redazioni rettificate, limiti alla divulgazione, ricorso a in camera di consiglio o ex parte, o applicazione di altre misure di protezione autorizzate dallo Statuto e dal Regolamento della Corte.
6. Quando saranno stati adottati tutti i ragionevoli provvedimenti per risolvere la questione in maniera cooperativa, e lo Stato ritenga che non vi siano modi o condizioni alle quali le informazioni o i documenti potrebbero essere presentati o divulgati senza compromettere gli interessi della porpria sicurezza nazionale, esso ne informerà il Procuratore o la Corte, indicando i motivi specifici della sua decisione, a meno che la descrizione stessa dei motivi non pregiudichi di per sé necessariamente interessi di sicurezza nazionale dello Stato.
7. In seguito, se la Corte decide che le prove sono rilevanti e necessarie per stabilire la colpevolezza o l'innocenza dell'imputato, la Corte può agire come segue:
a) se la divulgazione di informazioni o di documenti è sollecitata nell'ambito di una richiesta di cooperazione secondo il Capitolo IX, o nelle circostanze descritte al paragrafo 2, e lo Stato abbia invocato le motivazioni di rifiuto di cui all'art. 93, paragrafo 4:
i) la Corte, prima di giungere alle conclusioni di cui al paragrafo 7 (a) (ii), può chiedere ulteriori consultazioni allo scopo di esaminare le considerazioni dello Stato, che possono comprendere, ove necessario, udienze in camera di consiglio ed ex parte, se lo Stato lo richiede;
ii) qualora la Corte concluda che, adducendo le motivazioni di rifiuto di cui all'art. 93.4, nella fattispecie, lo Stato a cui è stata rivolta la richiesta non stia agendo in conformità con gli obblighi che gli spettano in forza dello Statuto, la Corte può rinviare la questione, in conformità con l'art. 87.7, specificando i motivi di tale conclusione; e
iii) la Corte, nel giudicare l'imputato, può trarre tutte le conclusioni che ritiene appropriate nella fattispecie, circa l'esistenza o l'inesistenza del fatto;
b) in tutte le altre circostanze la Corte può:
i) ordinare la divulgazione; oppure
ii) diversamente, nel giudicare l'imputato, trarre ogni conclusione che ritenga appropriata nella fattispecie circa l'esistenza o l'inesistenza di un fatto.
Articolo 73. Informazioni o documenti provenienti da terzi
Se la Corte richiede ad uno Stato, Parte di produrre documenti o informazioni in sua custodia in suo possesso o sotto il suo controllo, ad esso comunicati in via riservata da uno Stato, un'organizzazione intergovernativa o un'organizzazione internazionale, lo Stato Parte cercherà di ottenere dalla fonte il consenso a divulgare tali documenti o informazioni. Qualora la fonte sia uno Stato Parte, questo acconsentirà alla divulgazione del documento o dell'informazione oppure si impegnerà a risolvere la questione della sua divulgazione con la Corte, nell'osservanza delle disposizioni dell'art. 72. Nel caso in cui la fonte non sia uno Stato Parte e neghi il consenso alla divulgazione, lo Stato a cui è stata rivolta la richiesta informerà la Corte di non essere in grado di presentare il documento o l'informazione, a causa di un obbligo pregresso di riservatezza assunto con la fonte.
Articolo 74. Requisiti per la decisione
1. Tutti i giudici della Camera di primo grado saranno presenti in ogni fase del processo e nel corso del dibattimento. La Presidenza, caso per caso, può designare, in base alla disponibilità, uno o più giudici supplenti che dovranno essere presenti in ogni fase del processo e sostituire un membro della Camera di primo grado, nel caso in cui questi non possa più presenziare.
2. La decisione della Camera di primo grado sarà adottata in base alle sue valutazioni delle prove e dell'intero procedimento. La decisione non andrà al di là dei fatti e delle circostanze descritte nei capi d'accusa e relativi emendamenti. La Corte può basare la sua decisione solo sulle prove ad essa presentate e discusse durante il processo.
3. I giudici tentano di esprimere una decisione all'unanimità; in mancanza, la decisione sarà presa dalla maggioranza dei giudici.
4. Le discussioni della Camera di primo grado rimarranno riservate.
5. La decisione sarà messa per iscritto e conterrà un rendiconto completo e ragionato delle risultanze della Camera di primo grado sulle prove e le conclusioni. La Camera di primo grado emana una sola sentenza. Nel caso in cui non vi sia unanimità, la sentenza della Camera di primo grado contiene i pareri della maggioranza e quelli della minoranza. La sentenza o un suo estratto sarà letta in pubblica udienza.
Articolo 75. Riparazioni a favore delle vittime
1. La Corte stabilisce i principi applicabili a forme di riparazione, quali la restituzione, l'indennizzo o la riabilitazione, a favore delle vittime o dei loro aventi diritto. Su tale base la Corte può, su istanza di parte o, in circostanze eccezionali, di sua iniziative, determinare nella sua decisione l'entità e la portata di ogni danno, perdita o pregiudizio cagionato alle vittime o ai loro aventi diritto, indicando i principi che guidano la sua decisione.
2. La Corte può emanare direttaemnte nei confronti di una persona condannata un'ordinanza che indica la riparazione dovuta alle vittime o ai loro aventi diritto e che può prendere la forma, tra l'altro, di . Tale riparazione può avere forma di restituzione, indennizzo o riabilitazione. Se del caso, la Corte può ordinare che l'indennizzo concesso a titolo di riparazione sia versato tramite il Fondo di garanzia di cui all'art. 79.
3. Prima di emanare un ordine ai sensi del presente articolo, la Corte può sollecitare e tenere conto delle osservazioni avanzate, direttamente o tramite i loro aventi diritto, dalla persona condannata, dalle vittime, dalle altre persone interessate o dagli Stati interessati.
4. Nell'esercizio dei poteri che le sono conferiti dal presente articolo, la Corte, dopo che una persona è stata condannata per un reato che rientra nella sua giurisdizione, può stabilire se, per dare effetto ad un'ordinanza adottata ai sensi del presente articolo, sia necessario ricorrere ai provvedimenti di cui all'art. 93.1.
5. Gli Stati Parti fanno applicare le decisioni ai sensi del presente articolo come se le disposizioni dell'articolo 109 fossero applicabili al presente articolo.
6. Nulla nel presente articolo sarà interpretato come lesivo dei diritti che la legislazione nazionale o internazionale riconoscono alle vittime.
Articolo 76. Condanne
1. In caso di verdetto di condanna, la Camera di primo grado stabilisce la pena da applicare in considerazione delle conclusioni e delle prove rilevanti presentate al processo.
2. Fatti salvi i casi in cui si applica l'art. 65, e prima della fine del processo, la Camera di primo grado può - d'ufficio e, in caso di richiesta del Procuratore o dell'imputato, deve – tenere un'ulteriore udienza per prendere conoscenza di ogni nuova conclusione e di ogni nuovo elemento di prova rilevante ai fini della definizione della pena, in conformità con il Regolamento di procedura e prova.
3. Nei casi in cui si applica il paragrafo 2, la Camera di primo grado ascolta le osservazioni previste all'art. 75 nel corso dell'udienza supplementare di cui al paragrafo 2 e, ove necessario, nel corso di una nuova udienza.
4. La sentenza è pronunciata in udienza pubblica e, ove possibile, in presenza dell'imputato.
Capitolo VII. Pene
Articolo 77. Pene applicabili
1. Fatto salvo l'art. 110, la Corte può pronunciare contro una persona condannata per uno dei crimini di cui all'art. 5 del presente Statuto, una delle seguenti pene:
a) reclusione per un periodo di tempo determinato, non superiore nel massimo a 30 anni;
b) ergastolo, se giustificato dall'estrema gravità del crimine e dalla situazione personale del condannato.
2. Alla pena della reclusione la Corte può aggiungere:
a) un'ammenda fissata secondo i criteri previsti dal Regolamento di procedura e prova;
b) la confisca di profitti, beni e patrimonio ricavati direttamente o indirettamente dal crimine, fatti salvi i diritti di terzi in buona fede.
Articolo 78. Determinazione della pena
1. Nel determinare la pena, la Corte tiene conto, secondo il Regolamento di procedura e prova, di fattori quali la gravità del reato e la situazione personale del condannato.
2. Nel pronunciare una pena di reclusione, la Corte detrae il tempo trascorso, su suo ordine, in detenzione. La Corte può inoltre detrarre ogni altro periodo trascorso in detenzione per condotte collegate al crimine.
3. Se una persona è riconosciuta colpevole di più reati, la Corte quantifica sia la pena per ciascun reato, sia quella cumulativa, specificando la durata totale della detenzione. Tale durata non può essere inferiore a quella della pena più elevata irrogata per un singolo crimine e non può superare i 30 anni di detenzione o l'ergastolo, secondo quanto previsto all'art. 77.1, b).
Articolo 79. Fondo di garanzia per le vittime
1. È istituito, con decisione dell'Assemblea degli Stati Parti, un Fondo di garanzia a beneficio delle vittime dei crimini di competenza della Corte e delle loro famiglie.
2. La Corte può ordinare che il ricavato delle ammende e dei beni confiscati sia versato al Fondo.
3. Il Fondo è gestito in conformità ai criteri stabiliti dall'Assemblea degli Stati Parti.
Articolo 80. Autonomia degli Stati nell'applicazione delle pene della legislazione nazionale
Nessuna disposizione del presente Capitolo vieta l'applicazione ad opera degli Stati di pene previste dal loro diritto interno, né l'applicazione della normativa di Stati che non prevedono le pene stabilite nel presente Capitolo.
Capitolo VIII. Appello e revisione
Articolo 81. Appello contro la sentenza di condanna o la determinazione della pena
1. Può essere proposto appello, secondo il Regolamento di procedura e prova, contro una decisione resa in forza dell'art. 74, secondo le seguenti modalità:
a) Il Procuratore può proporre appello per uno dei seguenti motivi:
i) vizio di procedura,
ii) errore di fatto,
iii) errore di diritto.
b) La persona condannata o il Procuratore a nome di questa persona, possono proporre appello per uno dei seguenti motivi:
i) vizio di procedura,
ii) errore di fatto,
iii) errore di diritto,
iv) qualunque altro motivo che incida sull'equità o la regolarità della procedura o della decisione.
2.
a) Il Procuratore o il condannato possono, secondo il Regolamento di procedura e prova, impugnare la decisione sulla determinazione della pena per mancanza di proporzione fra la stessa ed il crimine;
b) se, in occasione dell'appello proposto contro la pena pronunciata, la Corte ritiene che esistono motivi tali da giustificare l'annullamento, in tutto o in parte, del verdetto di colpevolezza, essa può invitare il Procuratore o il condannato ad invocare i motivi enunciati all'art. 81.1, lettere a) o b) e pronunciarsi sul verdetto di colpevolezza secondo l'art. 83;
c) La stessa procedura si applica se, in occasione di un appello concernente unicamente la decisione sulla colpevolezza, la Corte giudica che vi sono motivi che giustificano una riduzione della pena in forza del paragrafo 2 a).
3.
a) A meno che la Camera di primo grado non decida diversamente, la persona condannata rimane in stato di detenzione durante la procedura di appello;
b) Se la durata della detenzione supera la durata della pena pronunciata, la persona riconosciuta colpevole è rimessa in libertà; tuttavia, se anche il Procuratore propone appello, la liberazione può essere subordinata alle condizioni enunciate al capoverso c) seguente;
c) in caso di assoluzione, l'imputato è immediatamente rimesso in libertà, fatte salve tuttavia le seguenti condizioni:
i) in circostanze eccezionali, valutati tra l'altro il rischio di evasione, la gravità del crimine e la probabilità di successo dell'appello, la Camera di primo grado, su richiesta del Procuratore, può confermare la detenzione della persona durante la procedura di appello;
ii) contro un'ordinanza della Camera di primo grado prevista dal precedente capoverso i) può essere proposto appello, in conformità con il Regolamento di procedura e prova.
4. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, capoversi a) e b), l'esecuzione della decisione sulla colpevolezza o della sentenza è sospesa durante il periodo utile per proporre appello e durante il procedimento di appello.
Articolo 82. Appello contro altre decisioni
1. Ciascuna Parte può proporre appello contro una delle seguenti decisioni, in conformità con il Regolamento di procedura e prova:
a) decisione sulla giurisdizione o la ammissibilità;
b) ordinanza che concede o nega la liberazione della persona indagata o incriminata;
c) decisione della Camera preliminare di agire di sua iniziativa in forza dell'art. 56.3;
d) decisione che solleva una questione di natura tale da incidere in maniera significativa sullo svolgimento giusto e rapido della procedura o sull'esito del processo e la cui soluzione immediata potrebbe, secondo il parere della Camera preliminare o della Camera di primo grado, far progredire notevolmente la procedura.
2. Una decisione della Camera preliminare, fondata sull'art. 57.3 d) può essere impugnata dallo Stato interessato o dal Procuratore con l'autorizzazione della Camera preliminare. L'appello in questione sarà trattato mediante una procedura d'urgenza.
3. L'appello ha effetto sospensivo solo se la Camera lo ordina, sulla base di una domanda presentata secondo il Regolamento di procedura e prova.
4. Il rappresentante legale delle vittime, la persona condannata o il proprietario in buona fede di un bene pregiudicato da un'ordinanza emessa in forza dell'art. 73, possono presentare appello contro tale ordinanza, come previsto nel Regolamento di procedura e prova.
Articolo 83. Procedura d'appello
1. Ai fini delle procedure previste all'art. 81 e nel presente articolo, la Camera d'appello ha tutti i poteri della Camera di primo grado.
2. Se la Camera d'appello conclude che la procedura oggetto di appello è affetta da vizi tali da pregiudicare la regolarità della sentenza di condanna o della decisione sulla pena, o che la decisione o la sentenza oggetto di appello sono gravemente viziate da un errore di fatto o di diritto o da un vizio di procedura, essa può:
a) annullare o modificare la decisione sulla pena o la sentenza di condanna; oppure
b) ordinare un nuovo processo dinanzi una diversa Camera di primo grado.
A tal fine, la Camera d'appello può rinviare una questione di fatto dinanzi alla Camera di primo grado inizialmente adita, affinché decida la questione e le faccia rapporto, oppure può essa stessa chiedere elementi di prova per decidere il caso. Quando la decisione sulla pena o la sentenza di condanna è stata appellata soltanto dalla persona condannata, o dal Procuratore per conto di quella persona, non può essere modificata a scapito della persona condannata.
3. Se, nell'ambito di un appello contro una decisione sulla pena, la Camera d'appello constata che la pena è sproporzionata rispetto al crimine, essa può modificare la pena in conformità con il Capitolo VII.
4. La sentenza della Camera d'appello è adottata a maggioranza dei giudici e pronunciata in udienza pubblica. La sentenza è motivata. Se non vi è unanimità, la sentenza deve contenere i pareri della maggioranza e della minoranza, ma ogni giudice può esprimere un'opinione individuale o un'opinione dissenziente su una questione di diritto.
5. La Camera di appello può pronunciare la sua sentenza in assenza della persona prosciolta o condannata.
Articolo 84. Revisione della condanna o della pena
1. La persona condannata oppure, se è deceduta, il coniuge, i figli, i genitori o ogni persona vivente al momento del suo decesso, che la persona condannata abbia espressamente designato per iscritto a tal fine, o il Procuratore per conto della persona, possono adire la Camera d'appello con una domanda di revisione della decisione definitiva sulla colpevolezza o la pena, allegando i seguenti motivi:
a) sono state trovate nuove prove che:
i) non erano disponibili al momento del processo, senza che ciò sia imputabile, in tutto o in parte, al ricorrente, e
ii) sono di rilevanza tale da far ritenere che, se fossero state disponibili al momento del processo avrebbero probabilmente comportato un diverso verdetto;
b) è stato scoperto successivamente che prove decisive prese in considerazione durante il processo e sulla base delle quali si è stabilita la condanna, erano false, contraffatte o falsificate;
c) uno o più giudici che hanno concorso alla condanna o alla convalida delle imputazioni sono incorsi, nel caso in questione, in un errore grave o una grave violazione del loro doveri, tale da dover comportare la rimozione dall'ufficio di tale giudice o di tali giudici ai sensi dell'art. 46.
2. La Camera d'appello respinge la domanda se la ritiene infondata. Se giudica che la domanda si basa su validi motivi, la Camera d'appello può, a seconda dei casi:
a) convocare nuovamente la Camera di primo grado che ha pronunciato la sentenza impugnata;
b) costituire una nuova Camera di primo grado; oppure
c) rimanere investita del caso, in vista di determinare, dopo aver inteso le parti secondo le modalità previste nel Regolamento di procedura e prova, se il giudizio debba essere rivisto.
Articolo 85. Risarcimento alle persone arrestate o condannate
1. Chiunque sia stato vittima di un arresto o di una detenzione illegale ha diritto a un risarcimento effettivo.
2. Se una condanna definitiva è in seguito annullata in quanto un fatto nuovo o successivamente scoperto, dimostra che è stato commesso un errore giudiziario, la persona che ha subito una pena in ragione di detta condanna è risarcita in conformità alla legge, a meno che non sia provato che la mancata scoperta dei fatti non conosciuti in tempo utile è attribuibile, in tutto o in parte, alla persona stessa.
3. In circostanze eccezionali, qualora la Corte scopra fatti decisivi che provano che è stato commesso un errore giudiziario grave e manifesto, essa può, a sua discrezione, concedere un risarcimento secondo i criteri enunciati nel Regolamento di procedura e prova, alla persona che è stata liberata a seguito di un proscioglimento definitivo o alla chiusara del procedimento determinata da tale fatto.
Capitolo IX. Cooperazione ed assistenza giudiziaria internazionale
Articolo 86. Obbligo generale di cooperare
Secondo le disposizioni del presente Statuto gli Stati Parti cooperano pienamente con la Corte nelle indagini e nelle azioni giudiziarie che la stessa svolge per crimini sui quali ha giurisdizione.
Articolo 87. Richieste di cooperazione: disposizioni generali
1.
a) La Corte ha il potere di rivolgere richieste di cooperazione agli Stati Parti. Tali richieste sono trasmesse per via diplomatica o mediante ogni altro canale appropriato che ciascuno Stato Parte può scegliere al momento della ratifica, accettazione e approvazione del presente Statuto o dell'adesione allo stesso. Ogni ulteriore modifica di tale scelta deve essere effettuata da ciascun Stato Parte in conformità al Regolamento di procedura e di prova.
b) Se del caso, e fatte salve le disposizioni del capoverso (a), le richieste possono altresì essere trasmesse attraverso l'Organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol) o ogni organizzazione regionale idonea.
2. Le richieste di cooperazione ed i documenti giustificativi afferenti sono redatti in una lingua ufficiale dello Stato richiesto o accompagnati da una traduzione in detta lingua, oppure in una delle lingue di lavoro della Corte, a seconda della scelta fatta dallo Stato richiesto al momento della ratifica accettazione o approvazione del presente Statuto o dell'adesione allo stesso. Ogni ulteriore modifica di tale scelta sarà effettuata in conformità con il Regolamento di procedura e prova.
3. Lo Stato richiesto rispetta il carattere riservato delle richieste di cooperazione e dei documenti a sostegno della richiesta, salvo nella misura in cui la loro divulgazione è necessaria per dare esecuzione alla richiesta.
4. Per quanto concerne le richieste di assistenza presentate ai sensi del Capitolo IX compreso in materia di protezione delle informazioni, la Corte può prendere i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza o il benessere fisico o psicologico delle vittime, dei potenziali testimoni e dei loro familiari. La Corte può chiedere che ogni informazione fornita ai sensi del presente Capitolo sia comunicata e trattata in modo tale da proteggere la sicurezza ed il benessere fisico o psicologico delle vittime, dei potenziali testimoni e dei loro familiari.
5.
a) La Corte può invitare qualsiasi Stato non Parte del presente Statuto a prestare assistenza ai sensi del presente Capitolo, sulla base di un'intesa ad hoc o di un accordo concluso con tale Stato o su ogni altra base appropriata.
b) Se, avendo concluso con la Corte un'intesa ad hoc o un accordo, lo Stato non Parte al presente Statuto non fornisce la cooperazione che gli viene richiesta in forza di tale intesa o accordo, la Corte può informarne l'Assemblea degli Stati Parti, o il Consiglio di Sicurezza, se è stato quest'ultimo a riportare la situazione davanti alla Corte.
6. La Corte può chiedere informazioni o documenti ad ogni organizzazione intergovernativa. Essa può inoltre sollecitare altre forme di cooperazione e di assistenza di cui abbia convenuto con tale organizzazione e che sono conformi alle competenze o al mandato di quest'ultima.
7. Se uno Stato Parte non aderisce ad una richiesta di cooperazione della Corte, diversamente da come previsto dal presente Statuto, impedendole in tal modo di esercitare le sue funzioni ed i suoi poteri in forza del presente Statuto, la Corte può prenderne atto ed investire del caso l'Assemblea degli Stati Parti o il Consiglio di Sicurezza se è stata adita da quest'ultimo.
Articolo 88. Procedure disponibili secondo la legislazione nazionale
Gli Stati Parti si adoperano per predisporre nel loro ordinamento nazionale procedure appropriate per realizzare tutte le forme di cooperazione indicate nel presente Capitolo.
Articolo 89. Consegna di persone alla Corte
1. La Corte può trasmettere a qualsiasi Stato nel cui territorio è suscettibile di trovarsi la persona ricercata, una richiesta di arresto e consegna, unitamente alla documentazione giustificativa indicata all'art. 91, e richiedere cooperazione di tale Stato per l'arresto e la consegna della persona. Gli Stati Parti rispondono ad ogni richiesta di arresto e di consegna secondo le disposizioni del presente Capitolo e le procedure previste dalla loro legislazione nazionale.
2. Se la persona di cui si sollecita la consegna fa opposizione dinanzi ad una corte nazionale invocando il principio ne bis in idem, come previsto all'art. 20, lo Stato richiesto consulta immediatamente la Corte per sapere se vi è stata una decisione sull'ammissibilità. Se è stato deciso che il caso era ammissibile, lo Stato richiesto dà seguito alla domanda. Se la decisione sull'ammissibilità è pendente, lo Stato richiesto può rinviare l'esecuzione della domanda fino a quando la Corte non abbia deliberato.
3.
a) Gli Stati Parti autorizzano il passaggio attraverso il loro territorio, conformemente alle procedure previste dalla loro legislazione nazionale, di ogni persona trasferita alla Corte da un altro Stato, salvo nel caso in cui il transito attraverso il loro territorio ritarderebbe la consegna.
b) Una richiesta di transito è passaggio dalla Corte secondo l'art. 87. Essa contiene:
i) i dati segnaletici della persona trasderita,
ii) un breve esposto dei fatti e della loro qualificazione giuridica;
iii) il mandato d'arresto e l'ordinanza di consegna.
c) La persona trasferita, durante il transito è in stato di detenzione;
d) Non è necessaria alcuna autorizzazione se la persona è traferita per via aerea e se nessun atterraggio è previsto sul territorio dello Stato di transito;
e) Se un atterraggio imprevisto ha luogo sulterritorio dello Stato di transito, quest'ultimo può esigere dalla Corte la presentazione di una domanda di transito nelle forme stabilite al capoverso (b). Lo Stato di transito pone la persona trasportata in stato di detenzione per il periodo in cui la domanda è pendente e il passaggio in transito è effettuato. Tuttavia la detenzione ai sensi del presente capoverso non può prolungarsi oltre 96 ore dopo l'atterraggio imprevisto se la domanda non è stata ricevuta nel frattempo.
4. Se la persona ricercata è oggetto di un'azione giudiziaria o sconta una pena nello Stato richiesto per un reato diverso da quello per il quale si richiede la sua consegna alla Corte, lo Stato richiesto che ha deciso di aderire alla domanda si consulta con la Corte.
Articolo 90. Richieste concorrenti
1. Se uno Stato Parte che riceve dalla Corte, secondo l'art. 89, una richiesta di consegna riceve da un altro Stato una richiesta di estradizione della stessa persona per la stssa condotta che costituisce la base del crimine per il quale la Corte domanda la consegna, tale Stato ne trasmette notifica la Corte e allo Stato richiedente.
2. Se lo Stato richiedente è uno Stato Parte, lo Stato richiesto dà la precedenza alla domanda della Corte:
a) se la Corte ha deciso, in applicazione degli articoli 18 e 19, che il caso oggetto della richiesta di consegna è ammissibile, e tale decisione tiene in considerazione l'inchiesta svolta o l'azione giudiziaria intentata dallo Stato richiedente rispetto alla domanda di estradizione di quest'ultimo, oppure
b) se la Corte ha preso la decisione di cui al capoverso a) a seguito della notifica dello Stato richiesto di cui al paragrafo 1.
3. Quando la Corte non ha preso la decisione di cui al paragrafo 2 lettera (a), lo Stato richiesto può, se lo desidera, incominciare ad istruire la richiesta di estradizione dello Stato richiedente, in attesa che la Corte si pronunci come previsto al capoverso (b). Lo Stato richiesto non estrada la persona fino a quando la Corte non ha giudicato che il caso è inammissibile. La Corte si pronuncia con procedura d'urgenza.
4. Se lo Stato richiedente è uno Stato non Parte al presente Statuto, lo Stato richiesto, se non è tenuto per via di un obbligo internazionale ad estradare l'interessato verso lo Stato richiedente, dà la precedenza alla richiesta di consegna della Corte se quest'ultima ha giudicato che il caso era ammissibile.
5. Quando un caso di cui al paragrafo 4 non è stato giudicato ammissibile dalla Corte, lo Stato richiesto può, se lo desidera, incominciare ad istruire la richiesta di estradizione dello Stato richiedente.
6. Nei casi in cui si applica il paragrafo 4, ed a meno che lo Stato richiesto non sia tenuto, in ragione di un obbligo internazionale, ad estradare la persona verso lo Stato non Parte richiedente, lo Stato richiesto decide se sia il caso di consegnare la persona alla Corte o di estradarla verso lo Stato richiedente. Nella sua decisione, lo Stato richiesto tiene conto di tutte le considerazioni rilevanti e, in modo particolare:
a) dell'ordine cronologico delle richieste;
b) degli interessi dello Stato richiedente, in particolare, se del caso, del fatto che il reato sia stato commesso sul suo territorio e della nazionalità delle vittime e della persona richiesta;
c) della possibilità che lo Stato richiedente proceda in un secondo tempo a consegnare la persona alla Corte.
7. Se uno Stato Parte riceve dalla Corte una richiesta di consegna di una persona e riceve peraltro da un altro Stato una richiesta di estradizione della stessa persona per un comportamento diverso da quello che costituisce il reato per il quale la Corte domanda la consegna della persona:
a) lo Stato richiesto dà la precedenza alla domanda della Corte, se non è tenuto, in base ad un obbligo internazionale, ad estradare l'interessato verso lo Stato richiedente;
b) se è tenuto, in base ad un obbligo internazionale, ad estradare la persona verso lo Stato richiedente, lo Stato richiesto decide se consegnarla alla Corte o estradarla verso lo Stato richiedente. Nella sua decisione, esso tiene conto di tutte le considerazioni pertinenti e, in modo particolare, di quelle enunciate al paragrafo 6, pur concedendo una particolare attenzione alla natura ed alla relativa gravità della condotta in questione.
8. Se, a seguito di una notifica ricevuta in applicazione del presente articolo, la Corte ha giudicato un caso inammissibile e l'estradizione verso lo Stato richiedente è successivamente rifiutata, lo Stato richiesto notifica la decisione della Corte.
Articolo 91. Contenuto della richiesta di arresto e di consegna
1. Una richiesta di arresto e di consegna deve essere effettuata per iscritto. In caso di emergenza, essa può essere fatta con ogni mezzo che lasci una traccia scritta, a condizione di essere convalidata secondo le modalità previste all'art. 87.1 a).
2. Se la domanda concerne l'arresto e la consegna di una persona oggetto di un mandato d'arresto emesso dalla Camera di giudizio preliminare in forza dell'art. 58, essa deve contenere o essere accompagnata dai seguenti documenti giustificativi:
a) dati segnaletici della persona ricercata, sufficienti ad identificarla e informazioni relative al luogo dove probabilmente si trova;
b) una copia del mandato d'arresto;
c) i documenti, dichiarazioni ed informazioni che possono essere necessari nello Stato richiesto quali condizioni per procedere alla consegna; tuttavia le condizioni dello Stato richiesto non devono essere più onerose rispetto a quelle applicabili alle richieste di estradizione presentate in applicazione di trattati o di intese concluse fra lo Stato richiesto ed altri Stati e dovrebbero anzi, se possibile, esserlo di meno, in considerazione del carattere particolare della Corte.
3. Se la richiesta riguarda l'arresto e la consegna di una persona già condannata, essa contiene o è accompagnata dai seguenti documenti:
a) una copia del mandato d'arresto relativo a tale persona;
b) una copia della sentenza;
c) informazioni attestanti che la persona ricercata è effettivamente quella indicata nella sentenza di condanna;
d) se alla persona ricercata è stata irrogata una pena, una copia della condanna e, nel caso di condanna a pena detentiva, l'indicazione della parte di pena che è già stata scontata ed della parte che resta da scontare.
4. Su richiesta della Corte, uno Stato Parte intrattiene con quest'ultima consultazioni, sia in generale, sia rispetto ad una particolare questione, in merito alle condizioni previste dalla sua legislazione interna che potrebbero applicarsi secondo il paragrafo 2 c). Nell'ambito di tali consultazioni, lo Stato Parte informa la Corte delle particolari esigenze del proprio ordinamento.
Articolo 92. Fermo
1. In caso di emergenza, la Corte può chiedere il fermo della persona ricercata, in attesa che siano presentate la richiesta di consegna ed i documenti giustificativi di cui all'art. 91.
2. La richiesta di fermo può essere effettuata con ogni mezzo che lascia una traccia scritta e deve contenere:
a) i dati segnaletici della persona ricercata sufficienti ad identificarla e le informazioni relative al luogo dove probabilmente si trova;
b) un breve esposto dei crimini per i quali la persona è ricercata e dei fatti che sarebbero costitutivi di tali crimini, ivi compreso, se possibile, la data ed il luogo dove sarebbero stati commessi;
c) una dichiarazione attestante l'esistenza, a carico della persona ricercata, di un mandato d'arresto o di un verdetto di colpevolezza;
d) una dichiarazione indicante che farà seguito una richiesta di consegna della persona ricercata.
3. Una persona in stato di fermo può essere rimessa in libertà se lo Stato richiesto non ha ricevuto la richiesta di consegna ed i documenti giustificativi di cui all'art. 91 nel termine stabilito dal Regolamento di procedura e prova. Tuttavia la persona può acconsentire ad essere consegnata prima della scadenza di detto termine, se la legislazione dello Stato richiesto lo consente. In questo caso, lo Stato richiesto procede al più presto a consegnarla alla Corte.
4. La rimessa in libertà della persona ricercata prevista al paragrafo 3 non pregiudica il suo successivo arresto e la sua consegna, se la richiesta di consegna accompagnata dai documenti giustificativi viene presentata in seguito.
Articolo 93. Altre forme di cooperazione
1. Gli Stati Parti, secondo le disposizioni del presente Capitolo e le procedure previste dalla loro legislazione nazionale, ricevono le richieste di assistenza della Corte connesse ad un'inchiesta o azione giudiziaria e concernenti:
a) l'identificazione di una persona, il luogo dove si trova o la localizzazione dei oggetti;
b) la raccolta di elementi di prova, comprese le deposizioni rese sotto giuramento e la produzione di prove, comprese le perizie ed i rapporti necessari alla Corte;
c) l'interrogatorio di persone indagate o processate;
d) la notificazione di documenti, compresi atti giudiziari;
e) le misure atte a facilitare la comparizione volontaria dinanzi alla Corte di persone che depongono in quanto testimoni o esperti;
f) il trasferimento temporaneo di persone, come previsto nel paragrafo 7;
g) l'ispezione di luoghi o di siti, in modo particolare la riesumazione e l'esame di cadaveri sotterrati in fosse comuni;
h) l'esecuzione di perquisizioni e sequestri;
i) la trasmissione di registri e documenti, compresi registri e documenti ufficiali;
j) la protezione delle vittime e dei testimoni e la conservazione degli elementi di prova;
k) l'identificazione, la ricerca, il congelamento o il sequestro di atti, beni, proventi di reato, nonché di strumenti legali al crimine, al fine di eventuale confisca, fatti salvi i diritti di terzi di buona fede;
l) ogni altra forma di assistenza non vietata dal diritto dello Stato richiesto, volta ad agevolare l'inchiesta e l'azione giudiziaria relative ai reati nella giurisdizione della Corte.
2. La Corte ha il potere di garantire ad un testimone o ad un esperto che compaia dinnanzia ad essa, che non sarà né perseguito, né detenuto, né da essa sottoposto a qualsiasi restrizione della sua libertà personale per un'azione o omissione precedente alla sua partenza dallo Stato richiesto.
3. Se l'esecuzione di una particolare misura di assistenza descritta in una richiesta presentata in forza del paragrafo 1 è vietata nello Stato richiesto in forza di un principio giuridico fondamentale di applicazione generale, lo Stato richiesto intraprende senza indugio consultazioni con la Corte per tentare di risolvere la questione. Durante tali consultazioni, si valuta se l'assistenza può essere fornita in altro modo o assoggettata a determinate condizioni. Se la questione non è risolta a seguito delle consultazioni, la Corte modifica la domanda secondo quanto risulta necessario.
4. In conformità con l'art. 72, uno Stato Parte può respingere in tutto o in parte una richiesta di assistenza solo se tale richiesta verte sulla produzione di documenti o la divulgazione di prove relativi alla sua sicurezza nazionale.
5. Prima di respingere una richiesta di assistenza di cui al paragrafo 1, letterea (l), lo Stato richiesto determina se l'assistenza può essere fornita a determinate condizioni o potrebbe essere fornita in un secondo tempo, o in forma diversa, rimanendo inteso che se la Corte o il Procuratore accettano queste condizioni, essi saranno tenuti ad osservarle.
6. Lo Stato richiesto che respinge una richiesta di assistenza, fa conoscere senza indugio le sue ragioni alla Corte o al Procuratore.
7.
a) La Corte può chiedere il trasferimento temporaneo di una persona detenuta a fini d'identificazione o per ottenere una testimonianza o altre forme di assistenza. Tale persona può essere trasferita se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
i) la persona acconsente, liberamente e con cognizione di causa, ad essere trasferita; e
ii) lo Stato richiesto acconsente al trasferimento, nel rispetto delle condizioni eventualmente concordate tra lo Stato e la Corte.
b) La persona trasferita rimane in stato di detenzione. Dopo che lo scopo a cui era finalizzato il trasferimento è stato conseguito, la Corte rinvia senza indugio la persona nello Stato richiesto.
8.
a) La Corte assicura il carattere riservato dei documenti e delle informazioni raccolte, salvo nella misura necessaria alle indagini e ai procedimenti specificati nella richiesta;
b) Lo Stato richiesto può se del caso comunicare documenti o informazioni al Procuratore a titolo riservato. Il Procuratore può utilizzarli solo allo scopo di raccogliere nuove prove;
c) Lo Stato richiesto può, sia d'ufficio sia su richiesta del Procuratore autorizzato, acconsentire in un secondo tempo alla divulgazione di tali documenti o informazioni. In tal caso, questi possono esser utilizzati come mezzo di prova secondo le disposizioni dei Capitoli V e VI e del Regolamento di procedura e prova.
9.
a) i) Se uno Stato Parte riceve dalla Corte e da un altro Stato, a seguito di un obbligo internazionale, richieste concorrenti aventi un oggetto diverso dalla consegna o estradizione, esso farà il possibile, in consultazione con la Corte e questo altro Stato, per dar seguito ad entrambe le richieste, se del caso posponendole l'una all'altra o assoggettandole a condizioni.
ii) In mancanza di ciò, la concorrenza delle richieste è risolta secondo i principi stabiliti all'art. 90.
b) Tuttavia, quando la richiesta della Corte concerne informazione beni o persone sotto il controllo di uno Stato terzo o di un'Organizzazione internazionale in virtù di un accordo internazionale, lo Stato richiesto ne informa la Corte e quest'ultima indirizza la sua domanda allo Stato terzo o all'Organizzazione internazionale.
10.
a) La Corte, se riceve una richiesta in tal senso da uno Stato Parte, può cooperare con quest'ultimo nello svolgere un'indagine o un processo relativo ad una condotta che costituisce un crimine rientrante nella giursidizione della Corte, o un reato grave secondo il diritto interno di tale Stato e prestargli assistenza.
b) i) L'assistenza di cui al precedente paragrafo (a) comprende, tra l'altro:
a. la trasmissione di deposizioni, documenti ed altri elementi di prova raccolti nel corso di un'inchiesta o processo svolti dalla Corte; e
b. l'interrogatorio di ogni persona detenuta per ordine della Corte;
ii) Nel caso di cui al sottocapoverso (b) (i) a.:
a. la trasmissione di documenti ed altri elementi di prova ottenuti con l'assistenza di uno Stato esige il consenso di detto Stato;
b. la trasmissione di deposizioni, documenti ed altre prove forniti da un teste o da un esperto avviene secondo le disposizioni dell'art. 68.
c) La Corte può, alle condizioni enunciate al presente paragrafo, dar seguito ad una richiesta di assistenza avanzata da uno Stato che non è parte al presente Statuto.
Articolo 94. Differimento dell'esecuzione di una richiesta in ragione di inchieste o procedimenti giudiziari in corso
1. Se l'esecuzione immediata di una richiesta può nuocere al corretto svolgimento di un'indagine o di un procedimento giudiziario in corso per un caso diverso da quello cui si riferisca la domanda, lo Stato richiesto può posporre l'esecuzione della richiesta per un periodo di tempo stabilito di comune accordo con la Corte. Tuttavia il rinvio non dovrà prolungarsi oltre quanto sia necessario per portare a termine l'indagine o procedimento giudiziario in oggetto nello Stato richiesto. Prima di decidere di rinviare l'esecuzione della richiesta, lo Stato richiesto considera se l'assistenza può essere fornita immediatamente a particolari condizioni.
2. Se viene presa la decisione di sospendere l'esecuzione della richiesta in applicazione del paragrafo 1, il Procuratore può tuttavia chiedere l'adozione di provvedimenti per preservare gli elementi di prova, come previsto all'art. 93.1 j).
Articolo 95. Differimento dell'esecuzione di una richiesta in ragione di un'eccezione d'inammissibilità
Fatto salvo l'art. 53.2, se è in corso di esame davanti alla Corte un'eccezione d'inammissibilità in applicazione degli articoli 18 e 19, lo Stato richiesto può sospendere l'esecuzione di una richiesta presentata in forza del presente Capitolo fino a quando la Corte non abbia specificatamente ordinato che il Procuratore continui a raccogliere elementi di prova, in applicazione degli articoli 18 e 19.
Articolo 96. Contenuto di una richiesta riguardante altre forme di cooperazione previste dall'art. 93
1. Una domanda riguardante altre forme di cooperazione, ai sensi dell'art. 93, deve essere effettuata per iscritto. In caso di emergenza, essa può essere fatta con ogni altro mezzo che lasci una traccia scritta, a condizione di essere convalidata secondo modalità indicate all'art. 87.1 a).
2. La richiesta contiene o è accompagnata, se del caso, dai seguenti documenti:
a) un breve esposto dell'oggetto della richiesta e della natura dell'assistenza richiesta, comprese le basi giuridiche e le ragioni della richiesta;
b) informazioni il più dettagliate possibile sulla persona o il luogo che devono essere individuati o localizzati in modo che l'assistenza possa essere fornita;
c) un breve esposto dei fatti essenziali che giustificano la domanda;
d) l'esposizione delle ragioni e la descrizione dettagliata delle procedure e delle condizioni da rispettare;
e) ogni informazione necessaria secondo il diritto dello Stato richiesto per dare seguito alla richiesta;
f) ogni altra informazione utile affinché l'assistenza richiesta possa essere fornita.
3. Se la Corte lo richiede, uno Stato Parte intrattiene con essa, sia in generale sia a proposito di una particolare questione, consultazioni sulle condizioni previste dal suo ordinamento che possano applicarsi, come previsto al paragrafo 2, capoverso e). Nell'ambito di tali consultazioni, lo Stato Parte informa la Corte di particolari esigenze della sua legislazione.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì, se del caso, ad una richiesta d'assistenza indirizzata alla Corte.
Articolo 97. Consultazioni
Quando uno Stato Parte, investito di una richiesta ai sensi del presente Capitolo, constata che la stessa solleva difficoltà che potrebbero intralciarne o impedirne l'esecuzione, esso consulta senza indugio la Corte per risolvere il problema. Tali difficoltà potrebbero, in modo particolare, essere le seguenti:
a) le informazioni non sono sufficienti per dar seguito alla richiesta;
b) nel caso di una richiesta di consegna, la persona ricercata rimane introvabile, malgrado ogni sforzo dispiegato, oppure l'indagine svolta ha permesso di determinare che la persona che si trova nello Stato di detenzione non è manifestamente quella indicata dal mandato;
c) il fatto che lo Stato richiesto sarebbe costretto, per dare seguito alla richiesta nella forma in cui si trova, a violare un obbligo convenzionale che già ha nei confronti di un altro Stato.
Articolo 98. Cooperazione in relazione a rinuncia ad immunità e consenso alla consegna
1. La Corte non può presentare una richiesta di assistenza che costringerebbe lo Stato richiesto ad agire in modo incompatibile con gli obblighi che gli incombono secondo il diritto internazionale in materia d'immunità degli Stati o di immunità diplomatica di una persona o di beni di uno Stato terzo, a meno di ottenere preliminarmente la cooperazione di tale Stato terzo in vista dell'abolizione dell'immunità.
2. La Corte non può presentare una richiesta di consegna che costringerebbe lo Stato richiesto ad agire in modo incompatibile con gli obblighi che gli incombono in forza di accordi internazionali secondo i quali il consenso dello Stato d'invio è necessario per poter consegnare alla Corte una persona dipendente da detto Stato, a meno che la Corte non sia in grado di ottenere preliminarmente la cooperazione dello Stato d'invio ed il suo consenso alla consegna.
Articolo 99. Seguito dato alle richieste presentate a titolo degli articoli 93 e 96
1. Lo Stato richiesto dà esecuzione alle richieste di assistenza secondo la procedura prevista dalla sua legislazione e, a meno che tale legislazione non lo vieti, nel modo indicato nella richiesta. In particolare, esso applica la procedura indicata nella richiesta o autorizza le persone che vi sono designate ad essere presenti ed a partecipare alla esecuzione della richiesta.
2. Se la richiesta è urgente, i documenti o le prove prodotti in risposta alla richiesta sono, a domanda della Corte, inviati con urgenza.
3. Le risposte dello Stato richiesto sono comunicate nella loro lingua e forma originali.
4. Fatti salvi gli altri articoli del presente Capitolo, qualora ciò sia necessario per eseguire una richiesta che può essere eseguitasenza ricorrere a misure coercitive, in modo particolare quando si tratta di sentire una persona o di raccogliere la sua deposizione a titolo volontario, anche senza che le autorità dello Stato richiesto siano presenti, se ciò è determinante per una efficace esecuzione della richiesta o se si tratti di ispezionare un sito pubblico o altro luogo pubblico senza modificarlo, il Procuratore può attuare l'oggetto della domanda direttamente, sul territorio dello Stato, secondo le seguenti modalità:
a) quando lo Stato Parte richiesto è lo Stato sul cui territorio si presume che il reato sia stato commesso e vi è stata una decisione sull'ammissibilità in conformità agli articoli 18 o 19, il Procuratore può dare direttamente esecuzione alla richiesta, dopo aver avuto con lo Stato Parte richiesto le consultazioni più ampie;
b) negli altri casi, il Procuratore può eseguire la richiesta, previa consultazione con lo Stato Parte richiesto e tenendo in considerazione ogni ragionevole condizione o preoccupazione espressa dallo Stato. Se lo Stato richiesto accerta che l'esecuzione di una richiesta ai sensi del presente capoverso presenta difficoltà, esso si consulterà immediatamente con la Corte per risolvere la questione.
5. Le disposizioni che permettono alla persona sentita o interrogata dalla Corte di invocare ai sensi dell'art. 72 le limitazioni previste al fine d'impedire la divulgazione di informazioni riservate connesse con la difesa o la sicurezza nazionale, si applicano anche all'esecuzione delle richieste di assistenza di cui al presente articolo.
Articolo 100. Spese
1. Le spese ordinarie riguardanti la esecuzione delle richieste sul territorio dello Stato richiesto sono a carico di detto Stato, ad eccezione delle seguenti, che sono a carico della Corte:
a) spese connesse ai viaggi ed alla protezione dei testimoni e degli esperti o al trasferimento, in forza dell'art. 93, di persone detenute;
b) spese di traduzione, d'interpretariato e di trascrizione;
c) spese di viaggio e di soggiorno dei giudici, del Procuratore, dei procuratori aggiunti del Cancelliere, del vice-cancelliere e del personale di tutti gli organi della Corte;
d) spese per le perizie o rapporti di esperti richiesti dalla Corte;
e) spese connesse al trasporto di una persona consegnata alla Corte dallo Stato di detenzione;
f) previa consultazione, tutte le spese straordinarie che l'esecuzione di una richiesta può comportare.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano, se del caso, alle richieste indirizzate alla Corte dagli Stati Parti. In questo caso, la Corte assume a proprio carico le spese ordinarie di esecuzione.
Articolo 101. Regola della specialità
1. Una persona consegnata alla Corte in applicazione del presente statuto non può essere perseguita, punita o detenuta per una condotta precedente alla sua consegna, diversa dalla condotta che costituisce la base dei crimini per i quali la persona e stata consegnata.
2. La Corte può sollecitare allo Stato che le ha consegnato una persona, una deroga alle condizioni di cui al paragrafo 1. Essa fornisce, se del caso, informazioni supplementari, secondo l'art. 91. Gli Stati Parti hanno il potere di concedere una deroga alla Corte e non devono lesinare sforzi a tal fine.
Articolo 102. Uso dei termini
Ai fini del presente Statuto:
a) "consegna" significa per uno Stato il fatto di consegnare una persona alla Corte in applicazione del presente Statuto;
b) "estradizione" significa per uno Stato consegnare una persona ad un altro Stato in applicazione di un trattato, di una convenzione o della legislazione nazionale.
Capitolo X. Esecuzione
Articolo 103. Ruolo degli Stati nell'esecuzione delle pene detentive
1.
a) Le pene detentive sono scontate in uno Stato designato dalla Corte, da una lista di Stati che hanno informato la Corte della loro disponibilità a ricevere persone condannate;
b) Nel dichiarare la propria disponibilità a ricevere persone condannate, uno Stato può porrecondizioni alla propria disponibilità, che devono essere approvate dalla Corte ed essere conformi alle disposizioni del presente Capitolo;
c) Lo Stato designato in un determinato caso fa sapere rapidamente alla Corte se accetta o meno la designazione.
2.
a) Lo Stato incaricato dell'esecuzione avverte la Corte di ogni circostanza, ivi compresa la realizzazione di ogni condizione concordata in applicazione del paragrafo 1, suscettibile di modificare sensibilmente le condizioni o la durata della detenzione. La Corte deve essere avvisata con un anticipo di almeno 45 giorni di ogni circostanza di questo tipo conosciuta o prevedibile. Durante questo periodo di tempo, lo Stato incaricato dell'esecuzione non prende alcuna misura che possa essere contraria alle disposizioni dell'art. 110;
b) Se la Corte non può accettare le circostanze di cui al capoverso a), essa ne informa lo Stato incaricato dell'esecuzione e procede in conformità dell'art. 104.1;
3. Quando esercita il suo potere di designazione secondo il paragrafo 1, la Corte terrà conto:
a) del principio secondo il quale gli Stati Parti devono condividere la responsabilità dell'esecuzione delle pene detentive, secondo i principi di equa ripartizione enunciati nel Regolamento di procedura e prova;
b) degli standard del diritto internazionale pattizio generalmente riconosciuti sul trattamento dei detenuti;
c) del punto di vista della persona condannata,
d) della nazionalità della persona condannata; nonché
e) di ogni altro fattore relativo alle circostanze del reato, alla situazione della persona condannata o alla effettiva esecuzione della pena che possono guidare la scelta dello Stato incaricato.
4. Se nessuno Stato è designato come previsto al paragrafo 1, la pena detentiva è scontata in un istituto penitenziario messo a disposizione dallo Stato ospitante, in condizioni definite nell'accordo di sede di cui all'art. 3.2. In questo caso, le spese relative all'esecuzione della pena sono a carico della Corte.
Articolo 104. Modifica della designazione dello Stato incaricato dell'esecuzione
1. La Corte può decidere in qualsiasi momento di trasferire il condannato nella prigione di un altro Stato.
2. La persona condannata può in qualsiasi momento chiedere alla Corte di essere trasferita fuori dallo Stato incaricato dell'esecuzione.
Articolo 105. Esecuzione della pena
1. Fatte salve le condizioni che uno Stato avrà potuto stabilire secondo l'art. 103.1 b), la sentenza che ha inflitto la pena detentiva è vincolante per tutti gli Stati Parti, i quali non possono in alcun caso modificarla.
2. La Corte sola ha il diritto di pronunciarsi su una domanda di appello o di di revision. Lo Stato incaricato dell'esecuzione non impedisce al condannato di presentare tale domanda.
Articolo 106. Controllo sull'esecuzione della pena e condizioni di detenzione
1. L'esecuzione di una pena di reclusione è soggetta al controllo della Corte. L'esecuzione sarà conforme agli standard di diritto internazionale pattizio generalmente riconosciuti sul trattamento dei detenuti.
2. Le condizioni di detenzione sono disciplinate dalla legislazione dello Stato incaricato dell'esecuzione. Esse sono conformi agli standard di diritto internazionale pattizio generalmente riconosciuti sul trattamento dei detenuti. In nessun caso possono essere più o meno favorevoli di quelle che lo Stato incaricato dell'esecuzione applica ai prigionieri detenuti per crimini simili.
3. Le comunicazioni fra la persona condannata e la Corte sono riservate e senza impedimenti.
Articolo 107. Trasferimento del condannato che ha terminato di scontare la pena
1. Dopo avere scontato la pena, una persona che non è cittadina dello Stato incaricato dell'esecuzione può essere trasferita, secondo la legislazione dello Stato incaricato dell'esecuzione, in uno Stato che è tenuto ad accoglierla o in altro Stato che accetta di accoglierla, tenendo conto di qualsiasi desiderio espresso dalla persona di essere trasferita in detto Stato, salvo se lo Stato incaricato dell'esecuzione autorizza tale persona a rimanere sul suo territorio.
2. Le spese relative al trasferimento del condannato in un altro Stato in applicazione del paragrafo 1 sono a carico della Corte se nessun Stato se ne fa carico.
3. Fatte salve le disposizioni dell'art. 108, lo Stato di detenzione può altresì, in applicazione della sua legislazione, estradare o consegnare in altra maniera la persona allo Stato che ha chiesto la sua estradizione o la sua consegna, a fini di un giudizio o dell'esecuzione di una pena.
Articolo 108. Limiti in materia di procedimenti giudiziari o di condanne per altri reati
1. Il condannato detenuto dallo Stato incaricato dell'esecuzione non può essere né processato né condannato o estradato verso uno Stato terzo per una condotta delittuosa anteriore al suo trasferimento nello Stato incaricato dell'esecuzione, salvo se la Corte ha approvato tale processo, condanna o estradizione su richiesta dello Stato incaricato dell'esecuzione.
2. La Corte delibera sulla questione dopo aver sentito il condannato.
3. Il paragrafo 1 cessa di applicarsi se il condannato risiede volontariamente per più di 30 giorni sul territorio dello Stato incaricato dell'esecuzione dopo aver scontato la totalità della pena pronunciata dalla Corte o ritorna sul territorio di tale Stato dopo averlo lasciato.
Articolo 109. Pagamento di sanzioni pecuniarie e misure di confisca
1. Gli Stati Parti fanno eseguire le sanzioni pecuniarie e le misure di confisca ordinate dalla Corte in forza del Capitolo VII, fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede e secondo la procedura prevista dalla loro legislazione interna.
2. Se uno Stato Parte non è in grado di attuare l'ordine di confisca, esso dovrà adottare misure idonee a recuperare il valore dei proventi, beni o patrimoni di cui la Corte ha ordinato la confisca, fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede.
3. I beni o i proventi della vendita di beni immobiliari o, se del caso, di altri beni ottenuti da uno Stato Parte come esito dell'esecuzione di una sentenza della Corte, sono trasferiti alla Corte.
Articolo 110. Esame da parte della Corte della questione di una riduzione di pena
1. Lo Stato incaricato dell'esecuzione non può liberare la persona detenuta prima della espiazione della pena pronunciata dalla Corte.
2. La Corte sola ha il diritto di decidere una riduzione di pena. Essa si pronuncia dopo aver sentito la persona condannata.
3. Se la persona ha scontato i due terzi della pena, o venticinque anni di reclusione nel caso di una condanna all'ergastolo, la Corte provvede alla revisione della pena, per decidere se sia il caso di ridurla. La Corte non procede a revisione prima di detto termine.
4. In occasione della revisione di cui al paragrafo 3, la Corte può ridurre la pena se constata che una o più delle seguenti condizioni sono realizzate:
a) La persona ha, sin dall'inizio ed in modo costante, manifestato la volontà di cooperare con la Corte nelle sue indagini e processi;
b) la persona ha facilitato spontaneamente l'esecuzione di decisioni ed ordinanze della Corte in altri casi, in modo particolare aiutandola a individuare i beni da sottoporre, su ordinanza della Corte, a sanzione pecuniaria, confisca o risarcimento a vantaggio delle vittime; oppure
c) altri fattori attestano un chiaro e rilevante cambiamento di circostanze, tale da giustificare la riduzione della pena, come previsto nel Regolamento di procedura e prova.
5. Se, in occasione della revisione iniziale di cui al paragrafo 3, la Corte decide che non è il caso di ridurre la pena, essa in seguito riesaminerà la questione della riduzione di pena agli intervalli previsti nel Regolamento di procedura e dì prova ed applicando i criteri ivi enunciati.
Articolo 111. Evasione
Se una persona condannata evade dal luogo di detenzione e fugge dallo Stato incaricato dell'esecuzione della pena, tale Stato può, dopo aver consultato la Corte, chiedere allo Stato in cui la persona si trova di consegnare di tale persona, in applicazione di accordi bilaterali o multilaterali in vigore, oppure può chiedere alla Corte di sollecitare la consegna di detta persona secondo il Capitolo IX. La Corte può ordinare che la persona sia consegnata allo Stato nel quale scontava la pena o altro Stato da essa designato.
Capitolo XI. Assemblea degli Stati Parti
Articolo 112. Assemblea degli Stati Parti
1. È istituita un'Assemblea di Stati Parti del presente Statuto. Ciascuno Stato Parte dispone di un rappresentante che può essere assistito da supplenti e consiglieri. Gli altri Stati che hanno firmato lo Statuto o l'Atto finale possono partecipare all'Assemblea a titolo di osservatori.
2. L'Assemblea:
a) esamina ed adotta, se del caso, le raccomandazioni della Commissione preparatoria;
b) fornisce alla Presidenza, al Procuratore ed al Cancelliere gli orientamenti generali per l'amministrazione della Corte;
c) esamina i rapporti e le attività dell'Ufficio di Presidenza istituito in forza del paragrafo 3 e prende provvedimenti, appropriati;
d) esamina ed approva il bilancio preventivo della Corte;
e) decide, in conformità con l'art. 36, se sia opportuno modificare il numero dei giudici;
f) esamina, in conformità con l'art. 87, paragrafi 5 e 7, ogni questione relativa alla mancanza di cooperazione;
g) espleta ogni altra funzione compatibile con le disposizioni del presente Statuto e con il Regolamento di procedura e prova.
3.
a) L'Assemblea avrà un Ufficio di Presidenza composto da un presidente, due vicepresidenti e 18 membri da essa eletti dall'Assemblea con mandato triennale;
b) L'Ufficio di Presidenza avrà carattere rappresentativo, in considerazione, fra l'altro, di un'equa distribuzione geografica e di un'adeguata rappresentanza dei principali ordinamenti giuridici del mondo;
c) L'Ufficio di Presidenza si riunisce, ogni qualvolta sia necessario, ma almeno una volta l'anno. Esso assiste l'Assemblea nello svolgimento dei suoi compiti.
4. L'Assemblea può istituire tutti gli organi sussidiari che giudica necessari, ivi compreso un organo di sorveglianza per svolgere ispezioni, valutazioni e indagini sulla Corte, al fine di migliorarne efficienza e rendimento.
5. Il Presidente della Corte, il Procuratore ed il Cancelliere o i loro rappresentanti possono partecipare, se opportuno, alle riunioni dell'Assemblea e dell'Ufficio di Presidenza.
6. L'Assemblea si riunisce una volta l'anno e, se le circostanze lo esigono, tiene sessioni straordinarie, presso la sede della Corte o presso la sede principale delle Nazioni Unite. Salvo se diversamente specificato nel presente Statuto, le sessioni straordinarie possono essere convocate dall'Ufficio di Presidenza d'ufficio o a domanda di un terzo degli Stati Parti.
7. Ciascuno Stato Parte dispone di un voto. Ogni sforzo dovrà essere fatto per pervenire a decisioni mediante consenso nell'Assemblea e nell'Ufficio di Presidenza. Se non si raggiunge il consenso, e salvo se diversamente stabilito nello Statuto:
a) le decisioni su questioni di merito devono essere approvate da una maggioranza di due terzi dei presenti e votanti, fermo restando che il quorum per la votazione è rappresentato dalla maggioranza assoluta degli Stati Parti;
b) le decisioni su questioni di procedura devono essere adottate mediante una maggioranza semplice degli Stati Parti presenti e votanti.
8. Uno Stato Parte che sia in ritardo con il pagamento dei contributi finanziari alle spese della Corte non può votare nell'Assemblea e nell'Ufficio di Presidenza, se l'ammontare dei versamenti non pagati è pari o superiore a quello dei contributi dovuti per i due anni precedenti. Tuttavia l'Assemblea può autorizzare tale Stato Parte a votare in Assemblea e nell'Ufficio di Presidenza quando accerti che l'inadempienza di pagamento è dovuta a situazioni al di fuori del controllo dello Stato Parte.
9. L'Assemblea adotta le proprie regole di procedura.
10. Le lingue ufficiali e di lavoro dell'Assemblea sono quelle dell'Assemblea, Generale delle Nazioni Unite.
Capitolo XII. Finanziamento
Articolo 113. Disposizioni finanziarie
Salvo diversa disposizione formale, tutte le questioni finanziarie relative alla Corte ed alle riunioni dell'Assemblea degli Stati Parti, ivi compreso l'Ufficio di Presidenza e gli organi sussidiari della stessa, sono disciplinate dal presente Statuto, dal Regolamento finanziario e dalle Regole di gestione finanziaria adottate dall'Assemblea degli Stati Parti.
Articolo 114. Pagamento delle spese
Le spese della Corte e dell'Assemblea degli Stati Parti nonché dell'Ufficio di Presidenza e degli organi sussidiari della stessa, sono pagate mediante le risorse finanziarie della Corte.
Articolo 115. Risorse finanziarie della Corte e dell'Assemblea degli Stati Parti
Le risorse finanziarie della Corte e dell'Assemblea degli Stati Parti, includendo l'Ufficio di Presidenza e gli organi sussidiari, provengono, secondo quanto previsto nel bilancio preventivo deciso dall'Assemblea degli Stati Parti, dalle seguenti fonti:
a) contributi degli Stati Parti;
b) risorse finanziarie fornite dell'Organizza-zione delle Nazioni Unite sottoposti all'appro-vazione dell'Assemblea Generale, in particolare per quanto concerne le spese effettuate per i casi relativi a situazioni sottoposte alla Corte dal Consiglio di Sicurezza.
Articolo 116. Contributi volontari
Fermo restando l'art. 115, la Corte può ricevere ed utilizzare a titolo di risorse supplementari i contributi volontari di Governi, Organizzazioni internazionali, individui, società ed altri enti, secondo i criteri stabiliti dall'Assemblea degli Stati Parti.
Articolo 117. Calcolo dei contributi
I contributi degli Stati Parti sono calcolati sulla base di un tariffario basato su quello adottato dalle nazioni Unite per il loro bilancio ordinario e determinato sulla base degli stessi principi che valgono per quest'ultimo.
Articolo 118. Revisione annuale dei conti
I registri, i libri ed i conti della Corte, compresi le sue dichiarazioni finanziarie annuali, sono oggetto ogni anno di un controllo da parte di un revisore dei conti indipendente.
Capitolo XIII. Clausole finali
Articolo 119. Soluzione delle controversie
1. Ogni controversia relativa alle funzioni giudiziarie della Corte è risolta mediante una decisione della Corte.
2. Ogni altra controversia fra due o più Stati Parti relativa all'interpretazione o applicazione del presente Statuto che non è risolta per via negoziale entro tre mesi dopo il suo inizio, è rinviata all'Assemblea degli Stati Parti. L'Assemblea può adoperarsi per risolvere essa stessa la controversia, oppure formulare raccomandazioni su altri mezzi processuali per risolverla, ivi compreso mediante il deferimento alla Corte internazionale di giustizia in conformità allo Statuto di quest'ultima
Articolo 120. Riserve
Nessuna riserva può essere apportata al presente Statuto.
Articolo 121. Emendamenti
1. Alla scadenza di un periodo di sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Statuto, ogni Stato Parte potrà esprimere proposte di emendamento allo stesso. Il testo di ogni proposta di emendamento è sottoposta al Segretario Generale delle Nazioni Unite che lo comunica senza indugio a tutti gli Stati Parti.
2. Non prima di tre mesi dopo la data di tale comunicazione, la successiva Assemblea degli Stati Parti decide, a maggioranza dei presenti e votanti, se ricevere o meno la proposta. L'Assemblea può trattare tale proposta direttamente o convocare una Conferenza di revisione, se la questione in oggetto lo giustifica.
3. L'adozione di un emendamento, in una riunione dell'Assemblea degli Stati Parti o ad una Conferenza di revisione, esige, qualora non sia possibile pervenire ad un consenso, una maggioranza di due terzi di Stati Parti.
4. Salve le disposizioni del paragrafo 5, un emendamento entra in vigore nei confronti di tutti gli Stati Parti un anno dopo che sette ottavi di tali Stati hanno depositato i loro strumenti di ratifica o di accettazione presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.
5. Un emendamento all'art. 5 dello Statuto entra in vigore nei confronti degli Stati Parti che lo hanno accettato un anno dopo il deposito dei loro strumenti di ratifica o di accettazione. Nel caso di uno Stato Parte che non ha accettato l'emendamento, la Corte non esercita la sua competenza per un reato oggetto di un emendamento se tale reato è stato commesso da cittadini di tale Stato Parte o sul territorio dello stesso.
6. Se un emendamento è stato accettato da sette ottavi degli Stati Parti in conformità al paragrafo 4, ogni Stato Parte che non ha accettato l'emendamento può recedere dallo Statuto con effetto immediato, nonostante quanto dispone l'art. 127.1, ma con riserva della norma dell'art. 127.2, dandone notifica non più tardi di un anno dopo l'entrata in vigore di tale emendamento.
7. Il Segretario Generale delle Nazioni Unite comunica a tutti gli Stati Parti gli emendamenti adottati in una riunione dell'Assemblea degli Stati Parti o ad una Conferenza di revisione.
Articolo 122. Emendamenti alle disposizioni di carattere istituzionale
1. Ogni Stato Parte può proporre, in qualsiasi momento, nonostante la norma dell'art. 121.1, emendamenti alle disposizioni dello Statuto di carattere esclusivamente istituzionale, vale a dire agli articoli 35; 36, paragrafi 8 e 9; 37, 38, 39 paragrafi 1 (prime due frasi), 2 e 4; 42, paragrafi da 4 a 9; 43, paragrafi 2 e 3; 44; 46; 47 e 49. Il testo di ogni proposta di emendamento sarà sottoposto al Segretario Generale delle Nazioni Unite o ad ogni altra persona designata dall'Assemblea degli Stati Parti, che lo farà rapidamente circolare a tutti gli Stati Parti e ad altri partecipanti all'Assemblea.
2. Gli emendamenti presentati in attuazione del presente articolo, per i quali non è possibile pervenire ad un consenso, sono adottati dall'Assemblea degli Stati Parti o da una Conferenza di revisione a maggioranza di due terzi degli Stati Parti. Tali emendamenti entrano in vigore nei confronti di tutti gli Stati Parti sei mesi dopo la loro adozione da parte dell'Assem-blea o della Conferenza, a seconda dei casi.
Articolo 123. Revisione dello Statuto
1. Sette anni dopo l'entrata in vigore del presente Statuto, il Segretario Generale delle Nazioni Unite convocherà una Conferenza di revisione per esaminare ogni emendamento al presente Statuto. L'esame potrà concernere in modo particolare, senza tuttavia che ciò sia limitativo, la lista dei reati di cui all'art. 5. La Conferenza sarà aperta a coloro che partecipano all'Assemblea degli Stati Parti alle stesse condizioni.
2. In qualsiasi momento successivo, su richiesta di uno Stato Parte ed ai fini enunciati al paragrafo 1, il Segretario Generale delle Nazioni Unite, con l'approvazione della maggioranza degli Stati Parti, convocherà una Conferenza di revisione.
3. L'adozione e l'entrata in vigore di ogni emendamento al presente Statuto esaminato da una Conferenza di revisione, sono regolate dalle disposizioni dell'art. 121, paragrafi da 3 a 7.
Articolo 124. Disposizione transitoria
In deroga all'art. 12.1, uno Stato Parte del presente Statuto può dichiarare che, per un periodo di sette anni dall'entrata in vigore dello Statuto nei suoi confronti, non accetta la competenza della Corte per quanto riguarda la categoria di reati di cui all'art. 8 quando sia allegato che un reato è stato commesso sul suo territorio o da suoi cittadini. Tale dichiarazione può essere ritirata in qualsiasi momento. Le disposizioni del presente articolo saranno riesaminate nella Conferenza di revisione prevista all'art. 123, paragrafo 1.
Articolo 125. Firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione
1. Il presente Statuto sarà aperto alla firma degli Stati in Roma, presso la sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Alimentazione e l'Agricoltura, il 17 luglio 1998.
Successivamente a tale data, rimarrà aperto alla firma in Roma presso il Ministero degli Affari esteri della Repubblica italiana fino al 17 ottobre 1999. Dopo tale data, lo Statuto rimarrà aperto alla firma in New York, presso la sede delle Nazioni Unite, fino al 31 dicembre 2000.
2. Il presente Statuto è soggetto a ratifica accettazione o approvazione degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.
3. Il presente Statuto sarà aperto all'adesione di tutti gli Stati. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.
Articolo 126. Entrata in vigore
1. Il presente Statuto entra in vigore il primo giorno del mese successivo al sessantesimo giorno dalla data di deposito del sessantesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.
2. Nei confronti di ciascuna Stato che ratifica, accetta o approva lo Statuto o vi aderisce dopo il deposito del sessantesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, lo Statuto entra in vigore il primo giorno del mese successivo al sessantesimo giorno dal deposito da parte dello Stato del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
Articolo 127. Recesso
1. Ogni Stato Parte può, mediante notifica scritta indirizzata al Segretario Generale delle Nazioni Unite, recedere dal presente Statuto. Il recesso ha effetto un anno dopo la data in cui la notifica è stata ricevuta, a meno che la notifica non specifichi una data posteriore.
2. Il recesso di uno Stato non lo esonera dagli obblighi posti a suo carico dal presente Statuto quando ne era parte, compresi tutti gli obblighi finanziari derivanti, né pregiudica le forme di cooperazione concordate con la Corte in occasione di indagini e processi ai quali lo Stato che recede aveva il dovere di cooperare ed iniziate prima della data in cui il recesso è divenuto effettivo; il recesso non impedisce neppure di continuare ad esaminare qualsiasi questione di cui la Corte era già investita prima della data in cui il recesso è divenuto effettivo.
Articolo 128. Testi autentici
L'originale del presente Statuto, di cui i testi in arabo, cinese francese, inglese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositato presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite che ne farà avere una copia certificata conforme a tutti gli Stati.
In fede di che, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati dai loro rispettivi governi, hanno firmato il presente Statuto.
26/04/2024