Che esistesse un diritto comune a tutte le genti, anzi a tutti gli animali, uomo compreso, fu ben chiaro ai giuristi romani. Gaio (Inst. LI) parla di un "ius gentium" che una "naturalis ratio inter omnes homines constituit" e del quale "omnes gentes utuntur". Ulpiano (D.I.I.3) afferma l'esistenza, oltre che del ius gentium, anche del "ius naturale", precisando che "ius naturale est quod natura omnia ammalia docuit" [...]