Art. 1 - Finalità
1. La Regione Liguria riconosce nella cooperazione con i paesi in via di sviluppo uno strumento essenziale per il perseguimento della pace e della solidarietà fra i popoli e per la piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo.
2. La presente legge disciplina le iniziative della Regione per dare attuazione, nell'ambito delle proprie competenze e in armonia con la legislazione statale vigente, alla legge 26 febbraio 1987 n. 49 "Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i paesi in via di sviluppo". In particolare intende valorizzare,
attraverso le attività previste, le risorse umane e il patrimonio ambientale e promuovere la crescita sociale, polìtica, culturale dei paesi ai quali è indirizzata, salvaguardandone le caratteristiche endogene dei processi di sviluppo.