Preambolo
Gli Stati membri dell'Organizzazione degli Stati Americani firmatari della presente Convenzione,
Turbati dalla persistenza delle sparizioni forzate di persone;
Riaffermando che il vero significato della solidarietà e del buon vicinato nel continente americano non può essere che consolidare in questo emisfero, nel quadro delle istituzioni democratiche, un sistema di libertà individuali e giustizia sociale fondato sul rispetto per i diritti umani essenziali;
Considerando che le sparizioni forzate di persone sono un affronto alla coscienza in questo emisfero e una grave e orribile offesa alla dignità inerente ad ogni essere umano, tale da contraddire i principi e le finalità racchiusi nella Carta dell'Organizzazione degli Stati Americani;
Considerando che la sparizione forzata di persone viola numerosi diritti umani essenziali e inderogabili sanciti nella Convenzione americana sui diritti umani, nella Dichiarazione americana dei diritti e doveri dell'uomo e nella Dichiarazione universale dei diritti umani;
Ricordando che la protezione internazionale dei diritti umani si attua attraverso convenzioni che rinforzano o integrano la tutela fornita dall'ordinamento interno e si basa sulle caratteristiche della persona umana;
Riaffermando che la pratica sistematica delle sparizioni forzate di persone costituisce un crimine contro l'umanità;
Auspicando che la presente Convenzione contribuisca a prevenire, sanzionare e sopprimere la sparizione forzata di persone nell'emisfero e costituisca un contributo decisivo alla protezione dei diritti umani e dello stato di diritto,
Hanno convenuto di adottare la presente Convenzione interamericana sulla sparizione forzata di persone:
Articolo 1.
Gli Stati Parte della presente Convenzione si impegnano a:
a) non praticare, non permettere e non tollerare la sparizione forzata di persone, nemmeno negli stati di emergenza o di sospensione delle garanzie individuali;
b) punire nell'ambito delle loro giurisdizioni le persone che commettono o tentano di commettere il crimine di sparizione forzata di persone, i loro complici e favoreggiatori;
c) cooperare reciprocamente per aiutare a prevenire, punire e sopprimere la sparizione forzata di persone;
d) adottare misure legislative, amministrative giudiziarie o di altro genere necessarie per rispettare gli impegni assunti con la presente Convenzione.
Articolo 2.
Ai fini della presente Convenzione, si considera sparizione forzata l'atto di privare una o più persone della libertà, in qualunque modo, posto in essere da agenti dello Stato o da persone o gruppi di persone che agiscono con l'autorizzazione, il sostegno o l'acquiescenza dello Stato, a cui segue la mancanza di informazioni o il rifiuto di riconoscere la privazione di libertà o di dare informazioni sul luogo in cui la persona si trova, impedendogli in tal modo l'utilizzo dei ricorsi previsti dalla legge e delle garanzie della procedura.
Articolo 3.
1. Gli Stati Parti si impegnano ad adottare, conformemente alle rispettive procedure costituzionali, le misure legislative eventualmente necessarie per qualificare la sparizione forzata di persone come un reato e far corrispondere una sanzione penale commisurata all'estrema gravità del fatto. Tale delitto va considerato un reato continuato o permanente, fino a quando non sia stato accertato che fine ha fatto la persona scomparsa o non sia rintracciata.
2. Gli Stati Parti possono prevedere circostanze attenuanti per le persone che hanno partecipato ad atti che costituiscono sparizione forzata e che favoriscono la ricomparsa della vittima in vita o forniscono informazioni che gettano luce sulla sparizione forzata di una persona.
Articolo 4.
1. Gli Atti che costituiscono sparizione forzata di persone saranno considerati illecito penale in ciascuno Stato. Di conseguenza, ogni Stato Parte adotterà misure per affermare la propria giurisdizione su tali casi nelle seguenti circostanze:
a) quando la sparizione forzata di persone o qualunque atto costitutivo di tale reato è commesso all'interno della sua giurisdizione;
b) quando la persona accusata è cittadino dello Stato;
c) quando la vittima è cittadina dello Stato e lo Stato ritenga appropriato esercitare la propria giurisdizione.
2. La Presente Convenzione non autorizza alcuno Stato Parte a esercitare, nel territorio di un altro Stato, la propria giurisdizione o a svolgervi funzioni che spettano esclusivamente alle autorità dell'altro Stato secondo l'ordinamento di quest'ultimo.
Articolo 5.
1. La sparizione forzata non sarà considerata reato politico ai fini dell'estradi-zione.
2. La sparizione forzata di persone sarà considerata compresa tra i reati per i quali è ammessa l'estradizione in ogni trattato di estradizione concluso tra gli Stati Parti.
3. Gli Stati Parti di impegnano a includere la sparizione forzata come reato per il quale è ammessa l'estradizione in ogni trattato di estradizione concluso in futuro tra di loro.
4. Ogni Stato Parte che condiziona l'estradizione all'esistenza di un trattato e riceve una richiesta di estradizione da un altro Stato Parte a cui non è vincolato da un trattato di estradizione può considerare la presente Convenzione come base legale sufficiente ai fini dell'estradizione per il reato di sparizione forzata.
5. Gli Stati Parti che non condizionano l'estradizione all'esistenza di un trattato riconoscono tale reato tra quelli per cui è ammessa l'estradizione, salve le condizioni imposte dalla legge dello Stato richiesto.
6. L'estradizione avviene secondo le disposizioni costituzionali e di legge dello Stato richiesto.
Articolo 6.
Quando uno Stato Parte non concede l'estradizione, il caso è sottoposto alle autorità competenti di tale Stato, come se il reato fosse stato commesso entro la sua giurisdizione, le quali procedono alle indagini e, se appropriato, ad esercitare l'azione penale, nel rispetto dell'ordinamento nazionale. Qualunque decisione adottata da tali autorità sarà comunicata allo Stato che aveva richiesto l'estradizione.
Articolo 7.
1. L'azione penale nel caso di sparizione forzata e l'esecuzione della condanna fissata dall'autorità giudiziaria al suo autore non sono soggette a prescrizione.
2. Tuttavia, se l'applicazione della norma di cui al paragrafo precedente dovesse contrastare con una norma di carattere fondamentale, il periodo di prescrizione sarà quello che si applica al crimine più grave secondo la legge dello Stato interessato.
Articolo 8.
1. L'obbedienza dovuta nei riguardi di ordini superiori o direttive che prescrivono, autorizzano o incoraggiano la sparizione forzata non è ammessa come esimente. Tutte le persone che ricevono tali ordini hanno il diritto e il dovere di non prestarvi obbedienza.
2. Gli Stati Parti assicurano che l'addestramento del personale incaricato del rispetto della legge o dei suoi funzionari comprenda la necessaria formazione sul reato di sparizione forzata di persone.
Articolo 9.
1. Per persone presunte responsabili degli atti costitutivi del delitto di sparizione forzata di persone possono essere processate solo dai giudici ordinari in ciascuno Stato, ad esclusione di ogni altra giurisdizione speciale, in particolare dei giudici militari.
2. Gli atti che costituiscono sparizione forzata non saranno considerati commessi in esecuzione di attività militari.
3. I privilegi, le immunità o speciali salvaguardie non saranno ammessi in tali processi, salvo quanto previsto dalla Convezione di Vienna sulle relazioni diplomatiche.
Articolo 10.
1. In nessun caso situazioni eccezionali, quali lo stato di guerra, una minaccia di guerra, situazioni di instabilità politica interna, o qualunque altra emergenza pubblica possono essere invocate per giustificare la sparizione forzata di persone. In tali casi, il diritto ad un ricorso e ad un procedimento giudiziario rapido ed effettivo sarà preservato, quale strumento per determinare il luogo di prigionia o lo stato di salute della persona privata della libertà o per identificare il funzionario che ha ordinato o ha attuato la privazione della libertà.
2. Nello svolgimento di tale procedimento giudiziario o ricorso, nel rispetto del diritto interno, le autorità giudiziarie competenti avranno libero e immediato accesso a tutti i centri di detenzione e a ciascuna delle loro unità, nonché in tutti i luoghi in cui vi sia ragione di credere che la persona scomparsa possa trovarsi, compresi i luoghi sottoposti a giurisdizione militare.
Articolo 11.
Ogni persona privata della libertà deve essere trattenuta in un luogo di detenzione ufficialmente riconosciuto e condotta dinanzi ad una competente autorità giudiziale senza ritardo, in applicazione del diritto nazionale.
2. Gli Stati Parti devono istituire e mantenere registri ufficiali e aggiornati dei loro detenuti e, secondo quanto dispone la legge nazionale, li mettono a disposizione dei familiari, dei giudici, degli avvocati e di ogni altra persona che ha un legittimo interesse ad accedervi, nonché ad altre autorità.
Articolo 12.
Gli Stati Parti si prestano mutua assistenza nella ricerca, identificazione, localizzazione e rimpatrio dei minori che sono stati portati all'estero o ivi detenuti a seguito della sparizione forzata dei loro genitori o tutori.
Articolo 13.
Ai fini della presente Convezione, la trattazione delle petizioni o delle comunicazioni presentate alla Commissione inter-americana sui diritti umani relative a sparizioni forzate di persone sarà sottoposta alle procedure stabilite nella Convenzione americana sui diritti umani, nonché nello Statuto e nel Regolamento della Commissione inter-americana sui diritti umani e nello Statuto e Regolamento di procedura della Corte inter-americana dei diritti umani, comprese le norme sulle misure provvisorie.
Articolo 14.
Salvo quanto stabilito dal precedente articolo, quando la Commissione inter-americana sui diritti umani riceve una petizione o comunicazione relativa ad una presunta sparizione forzata, il suo Segretariato esecutivo si rivolge in via d'urgenza e in forma riservata al governo interessato e richiede a tale governo di fornire prima possibile informazioni sul luogo in cui si trova il presunto scomparso insieme ad ogni altra informazione ritenuta pertinente; tale richiesta non ha conseguenze sull'ammissibilità della petizione.
Articolo 15.
1. Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata in modo da limitare altri trattati o accordi bilaterali o multilaterali firmati dagli Stati Parti.
2. La presente Convenzione non si applica ai conflitti armati internazionali regolati dalle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dai Protocolli addizionali, relative alla protezione dei feriti, malati e naufraghi membri delle forze armate, ai prigionieri di guerra e ai civili nei conflitti armati.
Articolo 16.
La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati Membri dell'Organizzazione degli Stati Americani.
Articolo 17.
La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Segretariato generale dell'Orga-nizzazione degli Stati Americani.
Articolo 18.
La Convenzione è aperta all'adesione anche de altri Stati. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il Segretario Generale dell'Organizzazione degli Stati Americani.
Articolo 19.
Gli Stati possono apporre riserve alla presente Convenzione al momento dell'adozione, della firma, della ratifica o dell'adesione alla stessa, purché tali riserve non siano incompatibili con l'oggetto e lo scopo della Convenzione e si riferiscano ad una o più specifiche disposizioni della stessa.
Articolo 20.
1. La presente Convenzione entra in vigore per gli Stati che la ratificano il trentesimo giorno dalla data del deposito del secondo strumento di ratifica.
2. Per gli Stati che ratificano o aderiscono alla Convenzione dopo il deposito del secondo strumento di ratifica, la Convenzione entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data in cui lo Stato ha depositato il proprio strumento di ratifica o adesione.
Articolo 21.
La presente Convenzione resta in vigore a tempo indefinito, ma può essere denunciata da qualunque Stato Parte. Lo strumento di denuncia è depositato presso il Segretariato generale dell'Organizzazione degli Stati Americani. La Convenzione cessa di produrre effetti per lo Stato che effettua la denuncia ad un anno dalla data del deposito dello strumento di denuncia ma rimane in vigore per gli altri Stati Parti.
Articolo 22.
L'originale della presente Convenzione, i cui testi in spagnolo, inglese, portoghese e francese sono egualmente autentici, è depositato presso il Segretariato generale dell'Organizza-zione degli Stati Americani, che ne fornisce copie certificate al Segretariato generale delle Nazioni Unite perché provveda alla registrazione e pubblicazione a norma dell'art. 102 della Carta delle Nazioni Unite. Il Segretariato generale dell'Organizzazione degli Stati Americani notifica agli Stati membri della stessa e a quelli che accedono alla presente Convenzione, la firma e il deposito di strumenti di ratifica, adesione o denuncia, nonché di ogni riserva ad essa apposta.