Preambolo
Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari del presente Protocollo alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (di seguito denominata «la Convenzione»),
Viste la Risoluzione n. 1 e la Dichiarazione adottate in occasione della Conferenza ministeriale europea sui diritti dell’uomo, tenutasi a Roma il 3 e 4 novembre 2000;
Viste le Dichiarazioni adottate dal Comitato dei Ministri l’8 novembre 2001, il 7 novembre 2002 e il 15 maggio 2003, in occasione rispettivamente della sua 109a, 111a e 112a Sessione;
Visto il Parere n. 251 (2004) adottato dall’Assemblea parlamentare del Consiglio
d’Europa il 28 aprile 2004;
Considerata la necessità impellente di emendare talune disposizioni della Convenzione al fine di conservare e rafforzare l’efficacia a lungo termine del sistema di controllo, principalmente a seguito del continuo aumento del carico di lavoro della Corte europea dei diritti dell’uomo e del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa;
Considerata in particolare la necessità di provvedere affinché la Corte continui a svolgere un ruolo prioritario nella protezione dei diritti dell’uomo in Europa,
hanno convenuto quanto segue:
Articolo 1.
Il paragrafo 2 dell’articolo 22 della Convenzione è soppresso.
Articolo 2.
L’articolo 23 della Convenzione è modificato come segue:
«Art. 23. Durata del mandato e revoca
1. I giudici vengono eletti per un periodo di nove anni. Essi non sono rieleggibili.
2. Il mandato dei giudici termina con il raggiungimento del settantesimo anno di età.
3. I giudici restano in carica sino alla loro sostituzione. Gli stessi continuano tuttavia ad occuparsi delle cause di cui sono già investiti.
4. Nessun giudice può essere revocato dall’incarico se non quando gli altri giudici decidono, a maggioranza dei due terzi, che lo stesso non soddisfa più le condizioni richieste.»
Articolo 3.
L’articolo 24 della Convenzione è soppresso.
Articolo 4.
L’articolo 25 della Convenzione diviene l’articolo 24 e il suo tenore è modificato come segue:
«Art. 24. Cancelleria e relatori
1. La Corte dispone di una cancelleria le cui funzioni e organizzazione sono stabilite dal regolamento della Corte.
2. Quando siede nella composizione di giudice unico, la Corte è assistita da relatori che svolgono le loro funzioni sotto la supervisione del presidente della Corte. Essi fanno parte della cancelleria della Corte.»
Articolo 5.
L’articolo 26 della Convenzione diviene l’articolo 25 («Assembla plenaria») e il suo tenore è modificato come segue:
1. Alla fine del paragrafo d, la virgola è sostituita con un punto e virgola e il termine «e» è soppresso.
2. Alla fine del paragrafo e, il punto è sostituito con un punto e virgola.
3. È aggiunto un nuovo paragrafo f, il cui tenore è:
«f) presenta l’istanza di cui al paragrafo 2 dell’articolo 26.»
Articolo 6.
L’articolo 27 della Convenzione diviene l’articolo 26 e il suo tenore è modificato come segue:
«Art. 26. Giudice unico, comitati, sezioni e sezione allargata
1. Per l’esame dei casi ad essa rimessi, la Corte siede nella composizione di giudice unico, in comitati composti da tre giudici, in sezioni composte da sette giudici e in una sezione allargata composta da diciassette giudici. Le sezioni della Corte istituiscono i comitati per un periodo di tempo determinato.
2. Su istanza dell’Assemblea plenaria della Corte, il Comitato dei Ministri può, mediante decisione unanime e per un periodo determinato, ridurre a cinque il numero dei giudici delle sezioni.
3. Un giudice che siede in qualità di giudice unico non esamina alcun ricorso presentato contro l’Alta Parte contraente a titolo della quale tale giudice è stato eletto.
4. Il giudice eletto a titolo di un’Alta Parte contraente parte alla procedura è membro di diritto della sezione e della sezione allargata. In caso di assenza di detto giudice o se è impossibilitato a sedere, siede in qualità di giudice una persona scelta dal presidente della Corte tra quelle figuranti su una lista previamente presentata da tale Parte.
5. Fanno parte della sezione allargata anche il presidente della Corte, i vicepresidenti, i presidenti delle sezioni ed altri giudici designati conformemente al regolamento della Corte. Quando una causa è deferita alla sezione allargata in virtù dell’articolo 43, non può sedere nessun giudice della sezione che ha emesso il giudizio, ad eccezione del presidente della sezione e del giudice che abbia partecipato al giudizio a titolo dell’Alta Parte interessata.»
Articolo 7.
Dopo il nuovo articolo 26, è inserito nella Convenzione un nuovo articolo 27 il cui tenore è il seguente:
«Art. 27. Competenza dei giudici unici
1. Un giudice unico può dichiarare irricevibile o cancellare dal ruolo un ricorso individuale presentato in virtù dell’articolo 34 nei casi in cui tale decisione può essere presa senza ulteriore esame.
2. La decisione è definitiva.
3. Se non dichiara irricevibile o non cancella dal ruolo un ricorso, il giudice unico lo trasmette a un comitato o a una sezione per ulteriore esame.»
Articolo 8.
L’articolo 28 della Convenzione è modificato come segue:
«Art. 28. Competenza dei comitati
1. Un comitato investito di un ricorso individuale presentato in virtù dell’articolo 34 può, con voto unanime,
a) dichiararlo irricevibile o cancellarlo dal ruolo nei casi in cui tale decisione può essere presa senza ulteriore esame; o
b) dichiararlo ricevibile e pronunciare nel contempo una sentenza sul merito, se la questione relativa all’interpretazione o alla applicazione della Convenzione o dei suoi Protocolli all’origine della causa è oggetto di una giurisprudenza consolidata della Corte.
2. Le decisioni e le sentenze di cui al paragrafo 1 sono definitive.
3. Se il giudice eletto a titolo dell’Alta Parte contraente parte alla procedura non è membro del comitato, quest’ultimo può, in qualsiasi momento della procedura, invitarlo a sedere al posto di uno dei suoi membri, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, compresa l’eventualità che tale Parte abbia contestato l’applicazione della procedura di cui al paragrafo 1 b).»
Articolo 9.
L’articolo 29 della Convenzione è emendato come segue:
1. Il tenore del paragrafo 1 è modificato come segue: «Se non viene presa alcuna decisione in virtù degli articoli 27 e 28 e non viene emessa alcuna sentenza in virtù dell’articolo 28, una sezione si pronuncia sulla ricevibilità e sul merito dei ricorsi individuali presentati in virtù dell’articolo 34. La decisione sulla ricevibilità può essere adottata separatamente.»
2. Alla fine del paragrafo 2 è aggiunto un nuovo periodo il cui tenore è il seguente:
«Salvo decisione contraria della Corte per casi eccezionali, la decisione sulla ricevibilità viene adottata separatamente.»
3. Il paragrafo 3 è soppresso.
Articolo 10.
L’articolo 31 della Convenzione è emendato come segue:
1. Alla fine della lettera a), il termine «e» è soppresso.
2. La lettera b) diviene la lettera c) ed è inserita una nuova lettera b) il cui tenore è il seguente:
«b) si pronuncia sulle questioni per le quali il Comitato dei Ministri ha adito la Corte in virtù dell’articolo 46, paragrafo 4; e»
Articolo 11.
L’articolo 32 della Convenzione è emendato come segue:
Alla fine del paragrafo 1, dopo il numero 34 sono inseriti una virgola e il numero 46.
Articolo 12.
Il paragrafo 3 dell’articolo 35 della Convenzione è modificato come segue:
«3) La Corte dichiara irricevibile ogni ricorso individuale presentato in virtù dell’articolo 34 qualora:
a) lo ritenga incompatibile con le disposizioni della Convenzione o dei suoi Protocolli, o manifestamente infondato o abusivo; o
b) il ricorrente non abbia subito alcun pregiudizio significativo, a meno che il rispetto dei diritti dell’uomo garantiti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli non esiga l’esame del merito del ricorso e purché ciò non comporti la reiezione di un ricorso che non sia stato debitamente esaminato da un tribunale nazionale.»
Articolo 13.
Alla fine dell’articolo 36 della Convenzione è aggiunto un nuovo paragrafo 3, il cui tenore è il seguente:
«3) Per tutte le cause rimesse ad una sezione o alla sezione allargata, il Commissario per i diritti umani del Consiglio d’Europa può presentare osservazioni scritte e prendere parte alle udienze.»
Articolo 14.
L’articolo 38 della Convenzione è modificato come segue:
«Art. 38. Esame della causa
La Corte esamina la causa con i rappresentanti delle parti e, nel caso in cui sia necessario, procede a un’indagine, per la cui conduzione efficace le Alte Parti contraenti interessate forniranno tutte le agevolazioni necessarie.»
Articolo 15.
L’articolo 39 della Convenzione è modificato come segue:
«Art. 39. Composizione amichevole
1. In qualsiasi momento della procedura, la Corte può mettersi a disposizione delle parti interessate al fine di giungere ad una composizione amichevole della causa che si ispiri al rispetto dei diritti dell’uomo riconosciuti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli.
2. La procedura ai sensi del paragrafo 1 è riservata.
3. In caso di composizione amichevole, la Corte cancella la causa dal ruolo mediante una decisione che si limita a una breve esposizione dei fatti e della soluzione adottata.
4. Tale decisione è trasmessa al Comitato dei Ministri, che controlla l’esecuzione dei termini della composizione amichevole previsti dalla decisione.»
Articolo 16.
L’articolo 46 della Convenzione è modificato come segue:
«Art. 46. Forza vincolante ed esecuzione delle sentenze
1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a conformarsi alla sentenza definitiva della Corte per le controversie di cui sono parti.
2. La sentenza definitiva della Corte viene trasmessa al Comitato dei Ministri che ne controlla l’esecuzione.
3. Se il Comitato dei Ministri ritiene che il controllo dell’esecuzione di una sentenza definitiva sia ostacolato da una difficoltà d’interpretazione di tale sentenza, può adire la Corte affinché essa si pronunci su tale questione d’interpretazione. La decisione di adire la Corte è presa a maggioranza dei due terzi dei rappresentanti aventi diritto a sedere nel Comitato.
4. Se il Comitato dei Ministri ritiene che un’Alta Parte contraente rifiuti di conformarsi a una sentenza definitiva in una controversia di cui è parte, può, dopo aver ammonito detta Parte, deferire alla Corte, con decisione presa a maggioranza dei due terzi dei rappresentanti aventi diritto di sedere nel Comitato, la questione del rispetto da parte di tale Stato membro dell’obbligo di cui al paragrafo 1.
5. Se la Corte accerta una violazione del paragrafo 1, rinvia la causa al Comitato dei Ministri affinché esamini le misure da adottare. Se la Corte accerta che non vi è stata una violazione del paragrafo 1, rinvia la causa al Comitato dei Ministri, il quale dichiara concluso il suo esame.»
Articolo 17.
L’articolo 59 della Convenzione è emendato come segue:
1. È inserito un nuovo paragrafo 2, il cui tenore è il seguente:
«2) L’Unione europea può aderire alla presente Convenzione.»
2. I paragrafi 2, 3 e 4 divengono rispettivamente i paragrafi 3, 4 e 5.
Disposizioni finali e transitorie
Articolo 18.
1. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa firmatari della Convenzione, che possono esprimere il loro consenso a essere vincolati mediante:
a) firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione; o
b) firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione.
2. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Segretario generale del Consiglio d’Europa.
Articolo 19.
Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno dal mese successivo alla scadenza
del periodo di tre mesi dopo la data in cui tutte le Parti alla Convenzione avranno espresso il loro consenso al Protocollo secondo le disposizioni di cui all’articolo 18.
Articolo 20.
1. All’entrata in vigore del presente Protocollo, le sue disposizioni si applicano a tutti i ricorsi pendenti dinanzi alla Corte e a tutte le sentenze la cui esecuzione sottostà al controllo del Comitato dei Ministri.
2. Il nuovo criterio di ricevibilità introdotto dall’articolo 12 del presente Protocollo all’articolo 35 paragrafo 3 b) della Convenzione non si applica ai ricorsi dichiarati irricevibili prima dell’entrata in vigore del Protocollo. Nel corso dei due anni successivi all’entrata in vigore del presente Protocollo, soltanto le sezioni e la sezione allargata possono applicare il nuovo criterio di ricevibilità.
Articolo 21.
All’entrata in vigore del presente Protocollo, la durata del mandato dei giudici che assolvono il loro primo mandato è portata di pieno diritto a nove anni complessivi.
Gli altri giudici concludono il loro mandato, che è prolungato di pieno diritto di due anni.
Articolo 22.
Il Segretario generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d’Europa:
a) ogni firma;
b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;
c) la data di entrata in vigore del presente Protocollo conformemente all’articolo 19; e
d) ogni altro atto, notifica o comunicazione, relativa al presente Protocollo.
In fede di che, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Protocollo.