Apertura alla firma della Convenzione internazionale contro le sparizioni forzate

 

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Il 6 febbraio 2007 a Parigi si è svolta la solenne cerimonia di apertura alla firma della Convenzione sulla protezione di ogni persona dalle sparizioni forzate.

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È uno strumento a cui esperti e diplomatici hanno lavorato per oltre quindici anni (del 1992 è una Dichiarazione delle Nazioni Unite sulla stessa materia); ben più remota è tuttavia l’idea di combattere vigorosamente questa odiosa pratica di repressione che ha caratterizzato le dittature del '900. 

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Quello dei “desaparecidos” non è infatti un fenomeno limitato alla sola Argentina o al solo Sudamerica. Indubbiamente però è durante la dittatura militare argentina (1978-1984) che questa pratica è stata attuata in modo sistematico e su scala industriale: delle decine di migliaia di scomparsi, pochi sono ritornati, di molti si sono trovate le prove del decesso; ma di un numero consistente ancora oggi non si sa nulla: fantasmi.  Oggi questo crimine risulta particolarmente praticato, ad opera di autorità statali e non statali, in Cecenia, in Colombia, nel Nepal.  In anni non lontani ha interessato anche la Turchia.  È inoltre un crimine che si può agevolmente collegare a certe azioni che gli Stati Uniti e altri paesi stanno compiendo nell’ambito della guerra al terrorismo.

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Che cos’è una sparizione forzata?  La convenzione la descrive così (art. 2): l’arresto, la detenzione, il sequestro di persona o qualunque altra forma di privazione della libertà attuata da parte di pubblici ufficiali o di persone o gruppi che agiscono con l’autorizzazione, il sostegno o la tolleranza dello stato, seguita dal rifiuto di riconoscere tale privazione di libertà o di rendere noto quanto è accaduto alla persona scomparsa o il luogo in cui si trova, così da privare la persona stessa della protezione data della legge.La Convenzione riconosce il diritto di ogni individuo a non essere “fatto sparire”.  Senza eccezioni: nemmeno lo stato di guerra può giustificare tali condotte.

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Il trattato impegna inoltre gli stati a qualificare esplicitamente questi comportamenti come delitti, prevedendo pene adeguate, lunghi periodi di prescrizione, possibilità di perseguirli anche quando sono commessi all’estero, per ridurre al minimo l’impunità.  Sono perseguiti sia gli autori del fatto, sia i loro istigatori e superiori gerarchici.  La pratica sistematica ed estesa delle sparizioni forzate costituisce un crimine contro l’umanità, perseguibile quindi anche dal diritto internazionale.  Deve inoltre essere sanzionato come reato il fatto di non registrare in modo scrupoloso la presenza di persone nelle carceri, il rifiuto di fornire informazioni ai familiari, ecc.  Norme speciali sono previste a tutela dei bambini fatti sparire e dei figli di desaparecidos.  Gli stati devono collaborare reciprocamente per stroncare questa pratica, sia attraverso la repressione penale, sia con la formazione delle forze dell’ordine.

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Si tratta di una convenzione che completa quella contro la tortura.  In effetti far sparire un individuo è il primo passo per poterlo interrogare o punire senza controlli e quindi anche usando forme di tortura.  Con questo trattato si vuole dunque far avanzare il fronte della tutela della persona nei riguardi di questi abusi perpetrati da chi dovrebbe proteggere le persone, e invece usa loro violenza, spargendo “terrorismo di stato”.

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Come capita anche con le altre convenzione sui diritti umani, il trattato in questione istituisce un comitato di esperti per monitorare gli adempimenti degli stati.  Il comitato potrà ricevere richieste di intervento urgente da parte di familiari di persone scomparsi; se lo stato accusato lo consente, potrà esaminare comunicazioni provenienti da individui o da altri stati che lamentano violazioni della convenzione; potrà inviare delegazioni in loco (con il consenso dello stato) e segnalare al Consiglio di sicurezza i casi di ricorso sistematico a tale pratica.

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Per entrare in vigore, la convenzione deve essere ratificata da 20 stati.  È probabile che tale quota sarà raggiunta rapidamente, anche se per verificare l’effettivo impatto di tale trattato sugli stati dove le sparizioni sono più frequenti si dovrà presumibilmente aspettare molto più tempo.

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testo della convenzione al sito: http://www.ohchr.org/english/law/disappearance-convention.htm