Corte di giustizia dell’Unione Europea: Meta (Facebook) contro il Garante delle comunicazioni sul diritto d'autore (causa C‑797/23)
Il 12 maggio 2026 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea(la Corte) si è pronunciata in merito alla causa C‑797/23, Meta Platforms Ireland Ltd vs Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, riguardante il ricorso di Meta Platforms Ireland Ltd relativamente a una norma di recepimento della direttiva UE 2019/790 sul diritto d'autore nel mercato unico digitale.
La Corte ha chiarito i limiti entro cui gli Stati Membri dell’Unione Europea (UE) possono regolamentare la remunerazione che i prestatori di servizi della società dell’informazione devono agli editori di pubblicazioni giornalistiche per la diffusione online dei loro contenuti.
La controversia nasce dalla contestazione di Meta circa la compatibilità della normativa italiana con il diritto dell’Unione Europea, in particolare Meta sostiene che la normativa italiana vada oltre quanto stabilito dall’Articolo 15 della direttiva UE, aggiungendo obblighi, poteri e meccanismi non previsti, in violazione dell’Articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, che garantisce la libertà d’impresa.
La Corte si è pronunciata in merito e ha dichiarato che la normativa italiana è conforme alla direttiva europea, a tre condizioni: agli editori deve essere preservata la facoltà di rifiutare l'autorizzazione o di concederla a titolo gratuito, nessun obbligo di pagamento deve essere imposto ai prestatori in assenza di un effettivo utilizzo delle pubblicazioni e obblighi e sanzioni devono rispettare il principio di proporzionalità.
La Corte ha chiarito che l'Articolo 15 della Direttiva 2019/790 lascia agli Stati Membri un margine di discrezionalità relativamente alle modalità attuative, purché non ne alterino la natura. Di conseguenza, la previsione di un equo compenso come corrispettivo dell'autorizzazione concessa dagli editori non snatura i diritti esclusivi.
In merito alla libertà d'impresa, la Corte ha riconosciuto che gli obblighi informativi e il divieto di limitare la visibilità dei contenuti durante le trattative costituiscono limitazioni alla libertà d'impresa di Meta, ma ha ritenuto che fossero giustificate e proporzionate, anche in considerazione della posizione svantaggiata e strutturalmente debole degli editori rispetto alle grandi piattaforme digitali. A questo proposito, anche la sanzione amministrativa fino all'1% del fatturato è stata valutata non manifestamente sproporzionata.
La pronuncia della Corte è di significativa importanza per il diritto dell'editoria digitale e per i rapporti tra piattaforme e produttori di contenuti giornalistici nell'Unione Europea, in quanto consolida la legittimità dei modelli nazionali di equo compenso nel rispetto del quadro europeo.